Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/03/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di L'Aquila, riunita in camera di consiglio nelle persone di:
Dott. Barbara Del Bono - Presidente
Dott. Francesca Coccoli – Consigliere
Dott. Paolo Cerolini – Giudice ausiliario rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 700/2020 R.G., assegnata in decisione in seguito alla trattazione scritta dell'udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza collegiale del 10.9.2024, promossa da
(Cod. Fisc. ), rappresentata e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'Avv. Elettra Bruno per procura in calce all'atto di citazione in appello,
Appellante
Contro
(Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Giansante per procura in calce alla comparsa di costituzione e di risposta del giudizio di primo grado,
Appellata
(Cod. Fisc. ), Controparte_2 CodiceFiscale_2
Appellato contumace
Oggetto: Appello alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 719/2020 del 26.6.2020.
Conclusioni dell'appellante: “Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita: -riformare la sentenza numero 719/2020 pubblicata dal Tribunale di Pescara e per l'effetto: - accertare la responsabilità della Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del
[...] sinistro per cui è causa;
- per l'effetto condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore al Controparte_3 risarcimento dei danni tutti non patrimoniali e patrimoniali, nessuno escluso, subiti
1
Conclusioni dell'appellata: “1) – rigettare l'appello proposto dalla Sig.ra Pt_1
dichiarando inammissibili, improcedibili ovvero rigettare tutte le domande
[...] dalla stessa formulate;
2) - in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento dell'errore medico, accertare e dichiarare il diritto della Controparte_3 di essere manlevata dal Dr. da ogni conseguenza negativa Controparte_2 del presente giudizio e, per l'effetto, condannarlo a rimborsare alla CP_3 tutte le somme che la stessa fosse tenuta a versare alla Sig.ra o a chi Parte_1 per essa;
3) - con rivalsa di spese e competenze del giudizio.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Pescara, con la sentenza n. 719/2020 del 26.6.2020, ha rigettato la domanda di risarcimento del danno per la responsabilità relativa all'attività sanitaria, promossa da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante – la quale ha
[...]
chiamato in causa rimasto contumace -, disponendo la Controparte_2
compensazione delle spese processuali.
L'attrice, a fondamento della predetta domanda, ha dedotto che prima di un intervento chirurgico di sostituzione protesica d'anca eseguito dal Dott.
[...]
il 12.4.2013 presso la di Città Controparte_2 Controparte_3
Sant'Angelo, non le è stato prescritto, nel corso della visita pre-anestesiologica del giorno precedente all'intervento, di sospendere la cardioaspirina che assumeva da tempo. Pertanto, il decorso post-operatorio è stato caratterizzato dal rialzo febbrile e da un'assoluta impotenza funzionale dell'arto inferiore sinistro, oltre ad un'anemizzazione determinata dalla formazione di un vasto ematoma in corrispondenza del muscolo quadricipite e sul vasto laterale, che avevano richiesto il trattamento con due trasfusioni ematiche. L'attrice è stata quindi trasferita presso la riabilitazione della predetta e il 15.5.2013 è stata dimessa con la CP_3
diagnosi di “limitazione funzionale degli arti inferiori con deficit deambulatorio in recente intervento di artroprotesi dell'anca destra, deficit dello spe di destra”.
Le ulteriori terapie eseguite a domicilio non hanno dato esito positivo per cui
2 la persistente denervazione sui muscoli ha generato un deficit deambulatorio, c.d. zoppia da sindrome da piede cadente, generata dalla lesione allo spe (sciatico popliteo esterno).
La , in persona del legale rappresentante, si è Controparte_3
costituita in giudizio deducendo l'infondatezza della domanda, contestando sia il nesso di causalità indicato dall'attrice sia l'entità del risarcimento, chiedendo di essere comunque tenuta indenne dal Dott. , che ha Controparte_2
chiamato in causa e che non si è costituito in giudizio.
Il Tribunale di Pescara, all'esito della c.t.u. medico-legale espletata, premessi l'esame della natura della responsabilità civile della struttura sanitaria e dell'esercente la professione sanitaria nonché i criteri della prova del nesso di causalità tra la condotta e l'evento dannoso, ha escluso la sussistenza, anche sotto il profilo probabilistico, del citato nesso tra il trattamento sanitario prestato dalla
Casa di Cura e l'aggravamento delle condizioni dell'attrice. Il predetto Tribunale ha dunque qualificato l'evento dannoso come una complicanza non evitabile non essendone appunto individuabile la causa, in una percentuale rilevante, nella condotta negligente o imperita del Medico ovvero del personale dipendente della
Struttura Sanitaria. ha proposto l'appello alla sentenza in esame nei confronti della Parte_1
chiedendo l'accoglimento Controparte_3
delle conclusioni sopra indicate;
la predetta in persona del legale CP_3
rappresentante, si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto dell'appello, ribadendo in subordine la richiesta di essere manlevata dal Dott. Controparte_2
A quest'ultimo l'appellata ha notificato l'atto di citazione in appello e la
[...]
propria comparsa di costituzione e di risposta, contenente la domanda di manleva nei confronti del predetto, che non si è costituito in giudizio.
La Corte di Appello di L'Aquila, con l'ordinanza del 6.12.2023, ha disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, depositata dai Consulenti nominati il 31.7.2024.
Poi, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni mediante la trattazione scritta dell'udienza del 10.9.2024 e la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente, occorre dichiarare la contumacia di , il Controparte_2
quale, avendo ricevuto la notificazione dell'atto di citazione in appello e della comparsa di costituzione e di risposta della appellata – contenente la CP_3
riproposizione, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., della domanda di manleva nei confronti del predetto - non si è costituito in giudizio.
1. L'appellante, nel primo motivo dell'impugnazione, ha dedotto la nullità della sentenza di primo grado per il difetto ovvero la contraddittorietà insanabile nella motivazione, rilevando l'inspiegabilità delle ragioni della decisione alla luce delle conclusioni del C.T.U., cui il Tribunale ha aderito, in particolare sotto il profilo della qualificazione dell'evento dannoso come complicanza non evitabile e quindi dell'insussistenza della condotta negligente del medico chirurgo.
Tali critiche sono poi ribadite specificamente nel terzo e nel quarto motivo dell'appello, nei quali l'appellante ha appunto dedotto, rispettivamente, il travisamento, da parte del primo Giudice, delle indagini e delle conclusioni del
Consulente Tecnico d'Ufficio e dei principi affermati dalla Corte di Cassazione in ordine all'accertamento del nesso di causalità.
Il secondo motivo dell'impugnazione concerne la violazione, da parte del Tribunale di Pescara, dell'art. 2732 c.c. poiché la convenuta ha ammesso che la CP_3
lesione del nervo sciatico popliteo sia stata dovuta ad un ematoma, causato dal particolare decubito della paziente e questa affermazione non avrebbe consentito al predetto Tribunale di ritenere incerta la causa del danno subito dalla paziente.
1.1. I motivi indicati possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, costituita dall'accertamento della responsabilità del
Medico che ha operato l'odierna appellante nonché della Sanitaria presso CP_4
la quale la prestazione è stata eseguita.
In ordine ai medesimi motivi occorre ribadire che, come rilevato nell'ordinanza del
6.12.2023 – con la quale è stata disposta la rinnovazione della c.t.u. – nella consulenza tecnica d'ufficio espletata nel giudizio di primo grado, alla luce della quale la sentenza impugnata è stata emessa, sono state indicate una molteplicità di cause dalle quali la patologia riportata da in seguito all'intervento di Parte_1
artoprotesi può essere derivata, con la contestuale indicazione di varie criticità
4 nell'assistenza intra, peri e post-operatoria della paziente, che potrebbero avere influito nella determinazione della patologia.
Il C.T.U., però, non aveva fornito alcuna indicazione, neppure probabilistica, della percentuale di incidenza di tali criticità nella determinazione dell'evento dannoso e il Tribunale di Pescara, rilevando tale carenza, ha escluso la responsabilità sanitaria nel caso in esame.
Pertanto, considerate le critiche dell'appellante in ordine all'interpretazione della c.t.u. da parte del primo Giudice e considerato che la predetta indicazione sia comunque indispensabile per accertare l'eventuale ricorrenza e l'entità della responsabilità dedotta in giudizio e quindi per valutare la fondatezza dell'impugnazione, si è resa necessaria la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, al fine di compiere in particolare la predetta valutazione.
1.2. I Consulenti Tecnici d'Ufficio nominati in questo grado del giudizio, Dott.ssa e Dott. - le cui considerazioni e conclusioni risultano Persona_1 Persona_2 senz'altro condivisibili poiché fondate sui criteri della scienza medica ed immuni da vizi logici -, all'esito degli accertamenti compiuti e dell'esame della documentazione in atti hanno rilevato un primo elemento di censura nell'attività dei Sanitari in relazione all'insorgenza del deficit neurologico a carico dello SPE di destra, insorto in causalità con l'intervento chirurgico manifestandosi alcuni giorni dopo.
I predetti Consulenti hanno affermato che le cause di tale deficit possono essere ricercate in manovre di tensione o di trazione nel corso dell'intervento chirurgico, in un non corretto posizionamento dei divaricatori, compressione di un ematoma secondario all'intervento chirurgico, manovre durante il posizionamento della protesi, mancata identificazione del nervo.
Inoltre, ad avviso dei predetti, durante i posizionamenti in sala operatoria o durante i posizionamenti a letto nel post-operatorio può verificarsi una compressione locale prolungata in corrispondenza della testa del perone, laddove il nervo diventa molto superficiale.
Un altro elemento di criticità è stato poi rilevato nella mancata segnalazione sui tempi di sospensione della , atteso che nella cartella clinica non Parte_2
risulta alcuna annotazione sull'interruzione della somministrazione di tale farmaco.
5 I Consulenti hanno quindi rilevato che, se i Sanitari avessero operato correttamente rispetto alle criticità sopra esposte, probabilmente non avrebbe Parte_1
subito un pregiudizio così rilevante ed in particolare, un trattamento e un'assistenza sanitaria corretti avrebbero scongiurato il danno neurologico.
1.3. Dalle considerazioni sopra esposte emerge dunque la grave carenza della prestazione sanitaria con riguardo al tempo antecedente all'intervento e soprattutto nel corso e successivamente all'intervento stesso, relativamente all'insorgenza del deficit neurologico a carico dello SPE di destra.
In ordine al primo aspetto occorre considerare che la carenza nella cartella clinica dell'indicazione di ogni valutazione e del procedimento decisionale in ordine alla somministrazione della cardiospirina costituisce già in sé un grave inadempimento della prestazione sanitaria attesi l'obbligo di compilazione della predetta cartella e, con specifico riguardo a questo caso, la notoria interferenza della somministrazione del predetto farmaco sull'emostasi.
Invero, secondo i condivisibili principi espressi costantemente dalla Corte di
Cassazione, l'incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno (Cass., 17 giugno 2024, n. 16737; Cass., 20 novembre
2020, n. 26428; Cass., 11 dicembre 2023, n. 34427; Cass., 31 marzo 2016, n.
6209).
In questo caso, dunque, in assenza di indicazioni nella cartella clinica sulla sospensione della somministrazione della cardiospirina è possibile presumere, già solo per tale carenza, che l'insorgenza dell'ematoma post-operatorio possa ricondursi alla predetta omissione.
1.4. Inoltre, dalla c.t.u. espletata in questo grado del giudizio sono emerse, come si
è detto, le ulteriori criticità sopra descritte nelle fasi operatoria e post-operatoria, dalle quali è probabilmente derivato, ad avviso del Consulenti, il danno neurologico.
6 Sotto questo profilo è opportuno rilevare che, in relazione alle indicazioni fornite dai Consulenti in ordine alla determinazione del predetto danno e al fatto che il medesimo danno si sarebbe potuto evitare attraverso un trattamento e un'assistenza sanitaria corretti, il nesso causale tra le carenze indicate e il citato danno può ritenersi dimostrato, almeno secondo il criterio del c.d. più probabile che non, essendo state evidenziate condotte ovvero omissioni idonee a determinare l'evento dannoso.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere affermata la sussistenza della responsabilità sanitaria in ordine all'evento dannoso dedotto in giudizio.
1.5. Le condotte attive o omissive sopra indicate, inerenti appunto all'intervento e alla fase successiva, sono riferibili, in mancanza di ogni diversa dimostrazione, alla odierna appellata, con la conseguente insussistenza dei presupposti CP_3
per attribuire la citata responsabilità, in maniera esclusiva o prevalente, al medico chirurgo.
Quindi non può accogliersi la domanda di manleva integrale proposta dalla predetta nei confronti del Dott. , che ha eseguito CP_3 Controparte_2
l'intervento chirurgico: tale domanda deve essere quindi limitata alla misura del
50%.
Invero, la Corte di Cassazione ha costantemente affermato, da ultimo nell'ordinanza dell'11 dicembre 2023, n. 34516, il condivisibile principio per cui nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico di cui quella si sia avvalsa la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere di regola ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298,
2° comma, e 2055, 3° comma, c.c., poiché la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale.
Il superamento del citato criterio presuntivo richiede la dimostrazione di un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione (Cass., 11 novembre 2019, n. 28987). Quindi, non è sufficiente ritenere che l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, ma occorre considerare il composito e duplice titolo in ragione del quale la struttura risponde solidalmente del proprio operato. Quindi è onere del "solvens":
7 a) dimostrare – per escludere del tutto una quota di rivalsa – non soltanto la colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno, ma la derivazione causale di quell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità, in un'ottica di ragionevole bilanciamento del peso delle rispettive responsabilità sul piano dei rapporti interni;
b) dimostrare – per superare la presunzione di parità delle quote, ferma l'impossibilità di comprimere del tutto quella della struttura, eccettuata l'ipotesi sub a) – che alla descritta colpa del medico si affianchi l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze nell'adempimento del contratto di spedalità da parte della struttura, comprensive di controlli atti a evitare rischi dei propri incaricati, da valutare in fatto, da parte del giudice di merito, in un'ottica di duttile apprezzamento della fattispecie concreta (Cass., 20 ottobre 2021, n. 29001.
Tali dimostrazioni in questo caso non sono state evidentemente fornite.
2. In ordine al danno derivato dalle condotte sopra indicate, i Consulenti nominati in questo grado del giudizio hanno indicato un danno biologico permanente nella misura del 25%, un maggiore danno biologico temporaneo correlato ad un più lungo periodo di cure e di recupero funzionale (compatibile con gli esiti riportati), indicato, secondo una valutazione globale omnicomprensiva del caso, in gg. 20 giorni di invalidità temporanea assoluta, gg.60 di invalidità temporanea parziale al
75% e in gg.60 della medesima invalidità nella misura del 50%.
I predetti hanno rilevato che dopo l'intervento subito, presentava Parte_1
un danno a carico dello SPE (nervo sciatico popliteo esterno) con notevoli ripercussioni sull'attività del vivere quotidiano.
2.1. Alla luce di tali rilievi, per la congrua determinazione del danno risarcibile,
l'ammissione della prova testimoniale dedotta dall'odierna appellante non risulta necessaria, potendosi ricorrere ad un'adeguata personalizzazione del risarcimento in ragione, appunto, delle predette ripercussioni indicate chiaramente dai
Consulenti Tecnici d'Ufficio.
La concreta determinazione del risarcimento può essere compiuta secondo le tabelle del Tribunale di Milano, attesa l'inapplicabilità al caso in esame, in ragione della data dell'evento dannoso, della Tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macro-permanenti (oltre i 9 punti di
8 invalidità), la quale comunque è basata sui criteri di valutazione del danno contenuti nella predette tabelle, che la Corte di Cassazione ha indicato come riferimento a livello nazionale.
Il danno complessivo determinato secondo le citate Tabelle ammonta a € dunque a
€ 124.000,00, considerando appunto l'invalidità sopra riportata, la sofferenza derivata alla paziente dall'evento dannoso secondo una personalizzazione media per le ripercussioni sopra indicate.
Al citato importo devono aggiungersi le spese mediche ritenute congrue dai
Consulenti Tecnici d'Ufficio in € 4.880,00, per cui l'importo totale del danno ammonta a € 128.880,00.
Tale risarcimento, determinato secondo il valore attuale, non deve essere ulteriormente rivalutato;
sullo stesso sono dovuti gli interessi sul capitale ricondotto al valore del mese di aprile 2013 – data dell'evento dannoso - (attraverso l'applicazione a ritroso degli indici Istat con riferimento al costo della vita) nella misura legale e calcolati sul predetto importo gradualmente rivalutato con periodicità annuale, a decorrere dalla predetta data fino a quella della pubblicazione della presente sentenza e, di seguito, fino al saldo.
4. Alla luce delle considerazioni esposte l'impugnazione deve essere accolta, disponendo la condanna della Controparte_5 al risarcimento del danno in favore di nella misura sopra
[...] Parte_1
indicata, con gli interessi pure indicati;
con diritto di rivalsa della stessa CP_3
nei confronti di nella misura del 50% di quanto
[...] Controparte_2
dovuto.
In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, si deve rilevare la prevalente soccombenza degli appellati, disponendo dunque – in considerazione dell'irrilevanza della contumacia rispetto al principio di causalità applicabile in relazione alla predette spese - la loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali predette nella misura di 2/3. È opportuno disporre la compensazione della quota di 1/3 in ragione della particolare complessità della controversia, con particolare riguardo all'indagine sulla responsabilità, emersa anche nel corso delle operazioni peritali in questo grado del giudizio.
9 Le predette spese si liquidano ai seni del D.M. n. 55 del 2014 e succ. modd., come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando nella causa civile sopra indicata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di . Controparte_2
2) Accoglie l'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante - la Controparte_6
quale lo ha notificato anche a unitamente alla Controparte_2
riproposizione della domanda di manleva nei confronti del medesimo -, alla sentenza del Tribunale di Pescara n. 719/2020 del 26.6.2020. Pertanto, in riforma di tale sentenza, condanna la predetta al risarcimento del danno in favore CP_3 di nella misura di € 128.880,00 oltre interessi come in motivazione. Parte_1
Con diritto di rivalsa della citata nei confronti di CP_3 Controparte_2
nella misura del 50% per quanto pagato per effetto di tale decisione.
[...]
3) Condanna la appellata e l'appellato , in CP_3 Controparte_2
solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di entrambi i gradi del giudizio nella misura di 2/3, che si liquidano, già in tale misura, in €
524,00 per spese non imponibili e in € 9.402,00 per compenso per il giudizio di primo grado e in € 777.00 per spese non imponibili e in € 9.544,00 per compenso per il presente grado del giudizio.
Oltre alle spese, nella predetta misura, delle consulenze tecniche d'ufficio espletate in entrambi i gradi del giudizio e di quelle del Consulenti di parte dell'attrice- appellante. Dispone la compensazione della residua quota di 1/3.
Così deciso nella Camera di Consiglio virtuale del 24 febbraio 2025.
La Presidente
Dott. Barbara Del Bono
Il Giudice ausiliario est.
Dott. Paolo Cerolini
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