TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 722
TAR
Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
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Sentenza 11 maggio 2026

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  • Rigettato
    Infondatezza della motivazione resa. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di trasparenza nell'azione della P.A. Illogicità e ingiustizia manifesta - Contrarietà ai canoni di correttezza; illogicità e irragionevolezza. Violazione art. 14 d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.

    Il Tribunale ha ritenuto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l'obbligo di informativa sindacale sussiste anche in caso di proroga della CIGO, in quanto le domande di proroga vanno considerate distinte da quelle precedenti e richiedono una rinnovata fase di informativa per la tutela dei lavoratori.

  • Rigettato
    Violazione del D.Lgs. 148/2015 articoli 11 e seguenti; nonché degli articoli 9 e seguenti del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148. Eccesso di potere: violazione dei canoni di correttezza e buona fede per non avere l’INPS valutato la correzione apportata e che la domanda quindi era da configurarsi quale proroga della precedente domanda di CIGO; Ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta rispetto a precedente atto; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carente motivazione; Violazione circolare 1° agosto 2016, n. 139; Violazione Messaggio INPS 29 marzo 2018, n. 1396; Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti; illogicità e ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione; Violazione e falsa applicazione del Messaggio INPS n. 2908 del 1.07. 2016; Violazione D.M. 15 aprile 2016; D.M. n. 95442/2016.

    Il Tribunale ha confermato la decisione cautelare, ritenendo infondata la tesi della ricorrente secondo cui gli obblighi di informativa sindacale non sarebbero prescritti per le domande di proroga. Si è richiamato un precedente dello stesso TAR Puglia, Lecce, sez. Prima, 24 ottobre 2022, n. 1622, che esclude tale interpretazione. La rinnovata fase di informativa sindacale è considerata ragionevole e a tutela dei lavoratori.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 722
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
    Numero : 722
    Data del deposito : 11 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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