Ordinanza cautelare 12 gennaio 2022
Sentenza 11 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 11/05/2026, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00722/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01635/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1635 del 2021, proposto da AV S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasqua Triggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria De Leonardis, Marcella Mattia, Salvatore Graziuso, Raffaele Tedone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti n. 160090106271 e n. 160090106272 del 12 Luglio 2021, con cui il Direttore della sede di Brindisi dell’I.N.P.S. ha rigettato le due istanze di Cassa integrazione guadagni ordinaria (C.I.G.O.) presentate il 15 Marzo 2021 in relazione al periodo dal 1° marzo 2021 al 29 maggio 2021 (causale incendio), nonché del silenzio rigetto formatosi sul ricorso amministrativo proposto il 25 Luglio 2021 avverso i predetti provvedimenti al Comitato Amministratore Gestioni Prestazioni dell’I.N.P.S. e di ogni altro atto connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 aprile 2026 il dott. IO FI e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
La società ricorrente, cooperativa di produzione e lavoro che svolge attività industriale nel settore lavanderia, sanificazione e sterilizzazione della biancheria, riferisce che a causa di un incendio dei locali (non imputabile alla ricorrente) in cui si svolgevano le lavorazioni, richiedeva l’accesso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO). L’Inps in data 15 luglio 2021 comunicava alla società istante l’accoglimento delle domande di integrazione salariale presentate per il periodo decorrente dall’8 giugno 2020 al 29 agosto 2020 e per il successivo periodo decorrente dal 31 agosto 2020 al 27 febbraio 2021.
L’accesso alla CIGO, sempre per la medesima motivazione, ovvero incendio, veniva richiesto, anche per il periodo decorrente dall’1° marzo 2021 al 29 maggio 2021.
Per mero errore, al momento della presentazione della richiesta di accesso alla CIGO relativa a quest’ultimo periodo, la domanda veniva qualificata come “nuova” anziché quale proroga della precedente.
L’Inps, acquisite le domande di accesso alla CIGO, con comunicazione pec del 19 aprile 2021 evidenziava l’assenza di informative e consultazioni sindacali, la mancanza di relazione tecnica dettagliata nonché le attestazioni e/o i verbali rilasciati dalle autorità competenti comprovanti la non imputabilità dell’evento alla società. L’odierna ricorrente, ricevuta la predetta, allegava tutta la documentazione richiesta e, resasi conto dell’errore commesso, ovvero di avere qualificato la domanda quale nuova anziché quale proroga, contestualmente all’invio della documentazione allegava una nota con cui precisava che nel caso di specie si trattava di proroga della CIGO iniziata in data 31 agosto 2020. Nello specifico la AV allegava: 1. comunicazioni/informative sindacali e contestuali ricevute per di invio ed accettazione a mezzo pec; nota della CGIL del 21.08.2020; 2. relazione tecnica dettagliata; 3. verbale della questura di Brindisi attestante l’avvenuto incendio; 4. ricorso ammnistrativo avverso i precedenti provvedimenti di diniego; 5. nota in cui si precisava che la domanda presentata costituiva una proroga trattandosi di CIGO per incendio iniziata in data 31.08.2020.
Seguivano i provvedimenti n. 160090106272 del 12.07.2021 e n. 160090106271 del 12.07.2021 con i quali l’Inps comunicava il diniego per la seguente motivazione: “ preso atto che l’azienda non ha dimostrato, con la dovuta documentazione (pec/Raccomandata) di avere adempiuto all’espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale ”.
L’Inps, non riscontrava il ricorso amministrativo nel frattempo inoltrato, determinando così la formazione del silenzio rigetto.
Ciò premesso in fatto, avverso gli atti dettagliati in epigrafe sono mosse censure contenute nei seguenti motivi di diritto.
Primo motivo. Infondatezza della motivazione resa. Eccesso di potere. Travisamento dei fatti e sviamento di potere. Difetto di trasparenza nell'azione della P.A- Illogicità e ingiustizia manifesta - Contrarietà ai canoni di correttezza; illogicità e irragionevolezza. Violazione art. 14 d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148.
L’Inps ha rigettato la domanda per assenza della pec/raccomandata attestante l’espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale. Tuttavia, afferma parte ricorrente, nel corso dell'istruttoria sono state inviate, tramite "Cassetto previdenziale bidirezionale”, le ricevute di accettazione delle PEC inviate.
La ricorrente afferma, dunque, che non si comprendono i motivi per i quali l’Istituto di previdenza afferma l’inesistenza delle pec/raccomandate a/r attestanti l’espletamento della preventiva procedura di informativa sindacale, con la conseguenza che i provvedimenti di diniego appaiono illogici, contraddittori e irragionevoli.
Secondo motivo. Violazione del D.Lgs. 148/2015 articoli 11 e seguenti; nonché degli articoli 9 e seguenti del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148. Eccesso di potere: violazione dei canoni di correttezza e buona fede per non avere l’INPS valutato la correzione apportata e che la domanda quindi era da configurarsi quale proroga della precedente domanda di CIGO; Ingiustizia manifesta e disparità di trattamento. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza; Eccesso di potere per contraddittorietà manifesta rispetto a precedente atto; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carente motivazione; Violazione circolare 1° agosto 2016, n. 139; Violazione Messaggio INPS 29 marzo 2018, n. 1396; Violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 10 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442; eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti; illogicità e ingiustizia manifesta. Carenza di motivazione; Violazione e falsa applicazione del Messaggio INPS n. 2908 del 1.07. 2016; Violazione D.M. 15 aprile 2016; D.M. n. 95442/2016.
Parte ricorrente ribadisce che al momento della presentazione della richiesta di accesso alla CIGO per il periodo decorrente dall’1.3.2021 al 29.5.2021, per mero errore/refuso, la domanda veniva qualificata come “nuova”, anziché quale proroga della precedente. Al momento dell’integrazione delle domande la ricorrente evidenziava che nel caso di specie trattavasi di proroga e tanto evidenziava anche in sede di ricorso amministrativo.
L’Inps, si dice, ometteva di valutare la correzione/precisazione inoltrata dall’istante in sede di istruttoria, rigettando così l’istanza. L'Istituto previdenziale ha denegato il beneficio assumendo l’inesistenza della procedura di informativa sindacale.
Viene richiamata la circolare Inps 1° agosto 2016, n. 139, secondo cui gli atti di concessione o di reiezione totale o parziale della CIGO deve contenere, ai sensi dell’art. 11, c. 1, del D.M. n. 95442/2016, una congrua motivazione nella quale siano esplicitati gli elementi documentali e di fatto esaminati nonché le ragioni che hanno determinato l’adozione del provvedimento. Nel caso di specie, si afferma, detta congrua motivazione è del tutto assente.
Si deduce che se le domande di cui si discute fossero state correttamente inquadrate quale proroga delle precedenti, allora indubbiamente sarebbero state accolte, avendo la società, in sede di istruttoria, depositato la relazione tecnica dettagliata a sostegno giustificativo della richiesta, unico requisito richiesto in presenza di proroga della CIGO.
Si è costituito per resistere l’Inps, difendendosi con documenti e memoria.
Nella memoria depositata ai sensi dell’art. 55 c. 5 c.p.a. la società ricorrente ha dedotto che “ In presenza di proroga infatti, diversamente da quanto ex adverso dedotto, non era richiesta la prova “di avere adempiuto all’espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale”. Tanto perché nelle stesse circolari e messaggi INPS, la proroga non presuppone la prova di “di avere adempiuto all’espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale”, come invece l’Istituto arbitrariamente impone nel caso di specie” .
Il ricorso era assistito da istanza cautelare rigettata con ordinanza n. 11/2022, che ha così stabilito “ Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in quanto la motivazione dei provvedimenti impugnati risulta adeguata e tutte le censure formulate dalla parte ricorrente non convincenti, poiché l’art. 14 del Decreto Legislativo n. 148/2015 - correttamente interpretato alla stregua dei consueti ortodossi canoni ermeneutici - impone la previa comunicazione alle OO.SS. (nella specie non effettuata) anche in caso di istanze di proroga della C.I.G.O. riferite ad ulteriori periodi temporali, da considerare domande distinte da quelle precedenti ”.
All’udienza straordinaria del 23 aprile 2026, in vista della quale le parti non hanno prodotto ulteriori memorie, il ricorso è passato in decisione.
Il mezzo di gravame va respinto alla stregua di specifico precedente di questo Tribunale, che destituisce di fondamento la tesi di parte ricorrente, articolata nei motivi di diritto proposti, che per la loro connessione argomentativa, possono essere congiuntamente trattati.
La questione controversa è se una domanda di proroga di CIGO debba essere corredata dalla comprova di intervenuta specifica informativa sindacale o se sia sufficiente la comprova dell’informativa originariamente effettuata, all’esordio della situazione aziendale che ha dato causa alla domanda di CIGO oggetto di proroga.
Sotto tale profilo, in linea con quanto stabilito in sede cautelare, è già stato chiarito che “ è infondata la tesi della ricorrente secondo la quale gli obblighi di informativa sindacale di cui all’art. 14 del Dlgs 148/2015 sarebbero prescritti solo e soltanto per le nuove domande di integrazione salariale e non anche per le domande di proroga ”, (TAR Puglia, Lecce, sez. Prima, 24 ottobre 2022, n. 1622).
Il Collegio ritiene di dare continuità a tale orientamento, apprezzabile sia sotto il profilo della ragionevolezza, posto che l’esordio della crisi aziendale potrebbe essere risalente nel tempo, cosicché risulta congrua una rinnovata fase di informativa sindacale, sia sotto quello della tutela dei lavoratori, che, tramite i propri rappresentanti, possono ricevere un corretto aggiornamento sull’operatività aziendale.
Alla luce delle esposte considerazioni il ricorso va respinto.
Dalla natura della controversia sono rinvenibili sufficienti ragioni per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
TO SC, Presidente
Silvio Giancaspro, Consigliere
IO FI, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| IO FI | TO SC |
IL SEGRETARIO