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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/10/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel . est.
dott. Ivana Di Stefano Componente privato
Dott. Corrado Cavarra Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1257/2022 R.G.V.G. avente ad oggetto “OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA”.
promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , e da Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Catania, via Re Martino n.
16 presso lo studio dell'avv. Rossana Scibetta, da cui sono rappresentati e difesi giuste procure allegate all'atto di appello,
Contro Avv. GI AU, nella qualità di tutore e difensore della minore Per_1
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso il suo studio in
[...]
Catania, via Enna n. 12, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 06.05.2023.
Con l'intervento in causa
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 17.09.2025 , sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 112/2022, depositata il 19.10.2022, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso ex art. 8 L. 183/84 del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale in data 21.09.2021, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , confermando la nomina del tutore nella persona Persona_1 dell'avv. GI AU, disponendo il divieto assoluto di contatti e consegna della minore ai genitori.
Hanno interposto appello avverso tale sentenza, notificata in data 24.10.2022, Parte_1
e , genitori della minore, deducendo l'erroneità della decisione
[...] Parte_2 impugnata, assunta sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie da cui emergeva come le mancanze sottolineate nel provvedimento impugnato facessero riferimento ad una serie di condotte e circostanze lontane nel tempo e ampiamente superate.
Premesso che la vicenda de qua traeva le mosse da una segnalazione alla Procura minorile di irregolarità nella frequenza scolastica effettuata il 22.04.2015 dall'Istituto “Caronda”, all'epoca frequentato dalla minore e dalla sorella maggiore nata il [...], che aveva determinato Per_2
l'apertura di un procedimento di limitazione della responsabilità genitoriale iscritto al n. 406/2015
V.G., poi confluito nel procedimento n. 105/2021 A.B, i due genitori rappresentavano come, nonostante la precarietà e complessità della situazione del nucleo familiare appartenente ad un contesto molto disagiato, avessero sempre collaborato con i servizi sociali di riferimento, partecipando agli interessi di sostegno e di recupero avviato a loro supporto, e ciò anche a seguito del collocamento della minore GI in Comunità. Evidenziavano quindi di aver partecipato agli incontri in Spazio Neutro e di non aver mai interrotto i contatti con la bambina, in quanto genitori affettivi e profondamente legati alla figlia, e ciò senza mai manifestare volontà di abbandono o disinteresse per la stessa, ma al contrario prodigandosi in ogni modo per sostenerla, per migliorarsi e per migliorare tutto l'assetto familiare. Rappresentavano come anche la minore ricambiasse il profondo affetto manifestato dai genitori, nei cui confronti non aveva mai mosso rimproveri, rilevando come alcun risultato positivo le sarebbe potuto derivare dal distacco dalla famiglia di origine.
Gli appellanti contestavano quindi l'asserita sussistenza del dichiarato stato di abbandono della minore, rilevando come la manifestata volontà di seguire e partecipare a qualsiasi progetto finalizzato al loro supporto nelle funzioni genitoriali, l'adesione dimostrata e la partecipazione alla vita della minore, seppur collocata in comunità, nonostante l'arretratezza culturale e cognitiva, fossero comportamenti incompatibili con la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale e non potessero implicare l'accertamento dello stato di adottabilità, trattandosi di provvedimento estremo giustificabile solo laddove vi fosse una oggettiva e non temporanea assenza di cure materiali, affetto e supporto psicologico tale da pregiudicare in toto il normale sviluppo psico-fisico del minore;
lamentavano quindi come del tutto illegittimanente il Tribunale avesse adottato la soluzione “estrema” della rescissione del legame familiare, senza individuare opzioni alternative a detta drastica scelta e senza tenere in considerazione la partecipazione costante dei genitori e la frequentazione della figlia presso la struttura ove era stata collocata, siccome riferito nelle relazioni dei servizi sociali e della comunità in atti. Rilevavano come la decisione del Tribunale, basata “su circostanze oggettivamente trascurabili, attinenti alla lacunosa dotazione cognitiva e alle notevoli carenze culturali ed espressive” dei due genitori, fosse stata assunta senza disporre preventivamente una CTU sulla valutazione delle capacità genitoriali, rilevandosi come gli appellanti a causa delle lunghe liste d'attesa e delle difficoltà per usufruire dei servizi gratuiti, non erano riusciti ad effettuare un vero e proprio percorso psicologico, assumendo ancora come a fronte della disponibilità manifestata, non fossero stati proseguiti gli interventi di sostegno. Rappresentavano la mancata considerazione della presenza di una rete familiare di sostegno disponibile ad aiutare il nucleo familiare, e, specificamente, dei nonni materni, residenti a [...], e , il CP_1 Controparte_2 quale svolgeva l'attività di pasticciere percependo circa 1500,00 euro al mese.
Tanto premesso, in via principale chiedevano revocarsi la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore e, in subordine, disporsi nuova audizione degli appellanti nonchè Persona_1 disporsi CTU sulle loro competenze genitoriali e, altresì procedersi all'audizione della minore e della sorella maggiore al fine di valutare i rapporti tra le ragazze e i Persona_1 Per_2 genitori. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio il tutore della minore , avv. GI AU, contestando nel merito il gravame e Persona_1 assumendone la assoluta infondatezza dello stesso, attesa la molteplicità degli interventi di sostegno avviati nel tempo con esiti insoddisfacenti in favore del nucleo familiare , prima di addivenire alla declaratoria di adottabilità.
Riportava come il nucleo familiare, sebbene attenzionato fin dal 2015 dal Tribunale per i minorenni con l'iscrizione di un procedimento de potestate per evasione scolastica, fosse stato ulteriormente interessato da approfondimenti a seguito della richiesta di aiuto alle FF.OO avanzata nel settembre 2020 da sorella maggiore di GI, all'epoca minorenne, la quale dopo un Per_2 episodio di maltrattamenti e percosse subite da parte del padre riportava contusioni e lesioni certificate presso il P.S. di Catania, di tal che veniva disposto il collocamento CP_3 comunitario delle due sorelle. Evidenziava come, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, questi non avessero mai riconosciuto le loro responsabilità sui fatti accaduti, rilevando come gli interventi sempre più drastici a tutela di GI (essendo la sorella nelle more Per_2 divenuta maggiorenne) si fossero resi via via necessari a causa del grave pregiudizio subito dalla minore a cagione della condizione di arretratezza culturale e di ipostimolazione in cui la stessa viveva . Evidenziava quindi come la minore GI, a causa dell'atteggiamento di negazione delle criticità assunto dai genitori, non fosse stata dagli stessi aiutata a comprendere e ad apprezzare gli interventi avviati a suo sostegno, vivendoli invece in una dimensione “punitiva”, esprimendo senso di colpa nei confronti degli ascendenti.
Assumeva come nel corso del collocamento comunitario la minore GI avesse invero iniziato in qualche modo a comprendere le ragioni degli interventi avviati dal Tribunale per i Minorenni, pur mantenendo un forte legame affettivo con i genitori.
Sottolineava come i servizi specialistici che avevano preso in carico i coniugi Parte_3 avessero evidenziato “le forti carenze della coppia genitoriale “ nonché “l'atteggiamento immaturo con criticità che confluiscono in atteggiamenti deresponsabilizzanti… carenze di tipo rielaborativo ed una limitata valutazione del proprio ruolo nell'interpretazione e nella gestione della realtà familiare”, assumendo come l'irreversibilità delle carenze genitoriali fosse tale da cagionare alla minore GI un estremo pregiudizio nella crescita. Ancora evidenziava ancora come nel corso del lungo periodo durante il quale si era espletato il giudizio di prime cure nessuno dei parenti avesse mai fornito disponibilità a farsi carico della minore.
Tanto premesso, assumeva come la definizione del procedimento con l'accertamento dello stato di adottabilità della minore, fosse stata l'estrema, ma ineludibile, opzione in grado di assicurare alla stessa un sano percorso di crescita. Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata. Indi, all'esito dell'udienza di comparizione in data 17.05.2023, la Corte disponeva l'ascolto riservato della minore GI innanzi al consigliere delegato, fissando all'uopo l'udienza del
18.10.2023. Espletato il suddetto incombente, all'udienza collegiale del 06.12.2023, su richiesta del difensore degli appellanti, si procedeva all'audizione anche della sorella maggiorenne Per_3
la quale affermava di svolgere attività lavorativa e convivere con fidanzato, manifestando
[...] disponibilità a farsi carico della sorellina.
Con l'ordinanza emessa in pari data, depositata il 25.01.2024, la Corte incaricava il SS di Catania ed il servizio di Psicologia dell' di svolgere rispettivamente un'indagine socio- CP_4 familiare sulla ragazza e di valutare la personalità sua e del compagno, al fine di verificare la loro capacità e progettualità rispetto alle esigenze della minore.
Con memoria in data 21.03.2024 il tutore della minore comunicava l'intervenuto allontanamento della minore, avvenuto il 19.12.2023, dalla comunità ospitante ed il mancato rintraccio della predetta riferendo dell'atteggiamento non collaborativo manifestato dai genitori e dalla sorella.
Veniva acquisita la relazione in data 21.03.2024 del SS di Catania.
Alla successiva udienza in data 15.05.2024 il tutore della minore confermava lo stato di irreperibilità della stessa, il quale veniva confermato dai genitori della minore, presenti, i quali ribadivano di non sapere dove fosse la figlia, che soleva telefonare loro da un'utenza telefonica sconosciuta a cadenza quindicinale.
Autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 19.06.24, dato atto del mancato rintraccio della minore, il procedimento veniva rinviato con termine per ulteriori note. Acquisite ulteriori relazioni da parte del SS di Catania in data 13.09.24 e 27.11.2024, all'udienza dell'11.12.2024 il procedimento subiva ulteriore rinvio stante la situazione di irreperibilità della minore e l'assenza del consigliere relatore, nelle more trasferito ad altro ufficio.
Disposta la designazione del nuovo consigliere relatore, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 la
Corte, sciogliendo la riserva assunta, disponeva con ordinanza riservata diramarsi ordine di rintraccio della minore a tutte le competenti FF.OO territoriali, rinviando quindi all'udienza del
17.09.25.
Infine, alla suddetta udienza, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, acquisito il parere del
P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevata la tempestività dell'appello proposto da e Parte_1
, in quanto depositato nel termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 17 Parte_2 legge n. 184/83 , essendo stato il ricorso proposto in data 23.11.2022, a fronte della notifica della sentenza avvenuta in data 24.10.2022 .
Si rileva altresì l'integrità del contraddittorio, essendo stato ritualmente citata quale unica controparte il tutore della minore, debitamente costituitosi in giudizio. Risultano quindi essere stati citati e ascoltati nella presente fase processuale i due appellanti, nonché la minore e la di lei sorella maggiore Per_2
Ciò premesso, appare quindi opportuno richiamare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.
A riguardo il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una situazione di abbandono per essere privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'articolo 8 della legge numero 184/1983 prevede, a sua tutela, che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità .
Poichè tale condizione comporta il sacrificio delle esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, di tal che la rescissione del legame familiare costituisce passaggio necessario per evitare un più grave pregiudizio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello Stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (ex plurimis Cass. 4002/2023).
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'effettiva non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciata di tale diritto, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ovvero sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio culturale di riferimento
(Cass. 247177/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 737391/2016)” . La Suprema Corte ha affermato quindi che, stante “il diritto prioritario del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata
l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, …il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello Stato di adottabilità (Cass. 3059/22; Cass. 20948/2022)”. (Cass. I 30.10.2024 n. 10658).
Orbene, va quindi evidenziato come la Corte abbia quindi affermato in plurime pronunce che “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali)
(Cass.Sez.I, 09.06.2017 n. 14436; Cass. n. 11171/19).
Pertanto, la mera manifestazione della volontà di accudire il figlio minore da parte dei genitori, in mancanza di concreti e significativi riscontri, non è idonea a ritenere superata la detta situazione di abbandono e non costituisce un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. (v. Cass.Civ.Sez.I, 10.06.2011 n. 12730;
Cass.Civ.Sez.I, 04.04.2011 n. 7608; Cass. Sez. I, 22.10.2013 n. 23892; Cass. Sez. I, 24 febbraio 2010,
n. 4545), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio
2011, n. 1838; Cass.,Sez. I^, 22.10.2013 n. 23892). Lo scopo della dichiarazione di adottabilità non
è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia, quando i genitori biologici non vogliano o non siano in grado di realizzarlo (Cass. 18 giugno 2014, n. 13911). L'abbandono, comunque, non è integrato solamente da un “rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali” ma anche da una situazione di fatto oggettiva del minore che – a prescindere dagli adempimenti dei genitori – impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cassazione
10/09/1999 n. 9643, richiamata da Cass. sez. I, 07/02/02 n. 1674 e Cass. sez. I, 19/03/2002 n.3988).
Va altresì precisato che non può escludersi l'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile (v. in tal senso Cass., n.7959/2010; Cass. n. 1837/2011; Cass VI
15660/2012 ; Cass.I n. 6755/2014; Cass. 24374/2025 ). Pertanto, il semplice desiderio di esercitare le funzioni genitoriali, se non supportato da una situazione progettuale concreta e da adeguate capacità genitoriali, non è idoneo a superare lo stato di abbandono dei figli minori (in tal senso,
Cass. 30 maggio 2014, n. 12192; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
Ciò premesso, applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ritiene la Corte, all'esito dell'attenta disamina dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado e degli ulteriori adempimenti istruttori disposti ed effettuati nella presente fase processuale, che l'appello sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, risultando ampiamente dimostrata la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale della minore , Persona_1 sedicenne e ormai da quasi due anni irreperibile, avendo i due genitori fornito anche in questa sede con il loro comportamento connivente che non ha consentito il rintraccio della ragazza, la ulteriore conferma delle loro profonde e strutturali carenze culturali e personologiche e la assoluta condizione di inconsapevolezza dei reali bisogni della minore e l' incapacità di tutelarla, al fine di favorirne la sana crescita.
A riguardo, appare necessario preliminarmente ripercorrere i tratti salienti della vicenda che ha interessato la minore e che, all'esito di un primo procedimento di tutela de potestate iscritto al n.
406/2015 RG. VG per segnalata irregolare frequenza scolastica, ha poi portato all'apertura della procedura volta all'accertamento dello stato di adottabilità della stessa, essendo progressivamente emerso nel tempo un quadro di estrema arretratezza culturale e deprivazione familiare connotato dalla totale incapacità genitoriale di garantire i più basilari diritti delle minori (quali quello all'igiene personale, all'istruzione) e da comprometterne, in maniera irreversibile, la sana crescita in vista di una normale integrazione sociale, cui si aggiungeva il rilievo del clima di violenza che connotava le relazioni intrafamiliari. Va a riguardo osservato infatti come il procedimento de potestate sopracitato fosse stato aperto su segnalazione della Procura “di una situazione altamente pregiudizievole per le due sorelle, e Per_2
GI, le quali venivano gravemente trascurate negli stimoli, nell'istruzione e nell'igiene personale, e venivano esposte a rischi dalla genitrice, dipendente da cocaina, che le portava con sé nei bar in orari notturni, lasciandole sole e addormentate sui tavolini mentre ella si concentrava nel gioco d'azzardo e nel video poker” (cfr. decreto TM 12.11.2020) .
Orbene, dagli atti emerge quindi come gli interventi di sostegno attivati a sostegno due genitori al fine di colmare le carenze di accudimento ed educative delle due minori, che venivano inserite in regime di semiconvitto presso l'Istituto Eden School, avessero esito altalenante. In particolare risulta che dopo una prima iniziale fase di frequenza più regolare, le due minori erano state sempre meno assidue e non avevano avuto miglioramenti sotto il profilo scolastico, persistendo la situazione di incuria e trascuratezza igienica, con frequente pediculosi e conseguente marginalizzazione scolastica . Emergeva ancora come dopo un primo periodo di adesione della al percorso di recupero dalla tossicodipendenza e dalla ludopatia avviato presso il Parte_1 Pt_4 la donna nel 2018 avesse deciso di interrompere i contatti con il servizio. Riguardo il padre delle minori, che all'epoca svolgeva il lavoro di pescivendolo, ne veniva descritto il ruolo marginale e periferico nell'organizzazione familiare, e la sostanziale non adesione al percorso di sostegno, non essendosi egli nei primi anni mai presentato al servizio sociale(cfr. relaz. S.S. Catania in data
13.07.2020).
A fronte di tale precaria situazione in data 19.09.2020 la minore all'epoca diciassettenne, si Per_2 presentava presso i CC di Catania-Piazza DA denunciando i continui maltrattamenti subiti ad opera del padre, i quali si erano acuiti a seguito del fidanzamento con un coetaneo avvenuto alcuni mesi prima e avevano determinato un episodio eclatante in cui la minore aveva riportato lesioni, per le quali era stata medicata presso il P.S. dell'Ospedale Garibaldi che aveva riscontrato ematomi, contusioni multiple e una lesione al labbro superiore (cfr. verbale di P.S. in data
19.09.2020 in atti) . La giovane faceva emergere uno spaccato familiare, ancora più critico e compromesso di quello riscontrato fino a quel momento, riferendo che il padre, sovente ubriaco, era solito ingiuriarla e percuoterla continuamente per futili motivi nella sostanziale inerzia della madre, completamente succube del coniuge e anch'essa vittima di violenze. La minore dichiarava di non volere rientrare nell'abitazione familiare e chiedeva pertanto di essere collocata in una comunità anche al di fuori della Sicilia. Le dichiarazioni della minore venivano confermate da tale sig. , padre del fidanzatino della minore, il quale confermava che da quando il Persona_4 figlio frequentava sovente aveva raccolto gli sfoghi della ragazzina circa la situazione di Per_2 disagio vissuta in casa e, da ultimo, rappresentava di essere stato aggredito dal AU a seguito del suo tentativo di intervento per mediare nella complessa situazione familiare, ragion per cui, su richiesta della ragazza, l' aveva accompagnata presso i Carabinieri (cfr. annotazione CC di Catania in data 21.09.2020 in atti).
A seguito di tale denuncia, le due minori venivano quindi collocate presso una Comunità protetta e veniva iscritto un procedimento penale a carico dei due genitori per i reati di cui agli artt. 572 e
583-585 cp. iscritto al n. 10864/2020 GN , nel corso del quale, in sede di incidente probatorio, la giovane confermava le superiori accuse descrivendo con dovizia di particolari la Per_2 sofferenza patita a causa della condizione delle prevaricazioni paterne. La ragazza riferiva che la sorella GI era meno vittima delle percosse da parte del padre, il quale aveva una preferenza nei suoi confronti.
Con decreto in data 05.11.2020 il Tribunale per i Minorenni, all'esito dell'ascolto delle due minori, da cui si traeva ulteriore conferma della condizione di assoluta trascuratezza, deprivazione e di isolamento, relazionale in cui erano vissute, della condizione di maggior benessere espressa da dopo il collocamento comunitario, nonché dell'ascolto della che esprimeva Per_2 Parte_1 una sostanziale negazione degli addebiti, dato atto dell'assenza di familiari disponibili ad occuparsi delle minori, veniva quindi ratificato il collocamento comunitario della minore e Per_2 veniva dato incarico all'Ufficio Affidi di Catania al fine di procedere, previa la necessaria preparazione psicologica, al collocamento eterofamiliare di GI in una famiglia disponibile ad accoglierla in via temporanea a scopo solidaristico.
Il Tribunale disponeva altresì la presa in carico dei genitori da parte del Consultorio Familiare al fine di avviare un percorso di sostegno genitoriale e del sig. AU da parte del per i Pt_4 problemi di alcooldipendenza.
Con decorrenza dal 28.12.2020 la minore GI veniva quindi inserita dal S.S. presso la struttura comunitaria per minori “La Conchiglia”, ove all'arrivo veniva trovata affetta da pediculosi e si presentava con una valigia contenente due cellulari nascosti all'interno e dei vestiti sgualciti e poco puliti, priva di biancheria intima e pigiama. (cfr. relaz. Comunità La Conchiglia del 31.03.2021).
Con decreto emesso in data 31.05.2021 il Tribunale per i minorenni, dato atto dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte di archiviava la procedura de potestate Per_2 relativamente alla stessa mentre, relativamente a GI riportava il positivo adattamento della minore al contesto comunitario, evidenziando come la ragazzina inizialmente molto chiusa e fragile, grazie alle attenzioni degli educatori, stava iniziando ad aprirsi e a condividere il proprio vissuto, costruendo relazioni positive con i pari;
pertanto, in ragione delle criticità emerse nel contesto familiare e del rilevato atteggiamento genitoriale di mancata “revisione critica del loro stile genitoriale” nell'attesa delle più approfondite valutazioni delle capacità genitoriali demandate al competente Servizio di Psicologia, veniva confermato il collocamento comunitario della minore, autorizzandosi brevi rientri presso la famiglia a cadenza quindicinale in orario diurno, al fine di venire incontro alle richieste della ragazza, confermandosi gli interventi di sostegno avviati.
Indi, sulla scorta delle negative risultanze della valutazione personologica genitoriale del Servizio di Psicologia trasmessa il 12.07.21 e sul rilievo del grave pregiudizio patito dalla minore emergente dalla relazione del Servizio di NPI in atti, su richiesta del P.M. in sede in data
21.09.2021 con decreto del TM emesso in data 04.11.2021 veniva disposta l'apertura della procedura volta all'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale della minore
GI, confermandosi gli interventi di sostegno avviati, con collocamento comunitario della minore e divieto di rientri della stessa presso la famiglia di origine, tenuto conto del grave quadro personologico emerso.
In particolare, nella relazione trasmessa dal Servizio di Psicologia di San Pietro Clarenza del
12.07.2021 veniva evidenziato quanto al sig. come dai colloqui svolti Testimone_1 emergesse un atteggiamento vittimistico, verosimilmente finalizzato a minimizzare i conflitti e le difficoltà sperimentate, con tendenza alla deresponsabilizzazione, rilevandosi come “dalla ricostruzione anamnestica fornita appare limitata l'elaborazione e la consapevolezza circa i nessi causa-effetto che sono sottesi ai propri vissuti”. Sotto il profilo psicodiagnostico si rilevava come
“l'area affettiva sembra caratterizzata da uno scarso controllo degli impulsi che può sfociare anche in condotte antisociali (alcool, droghe, opposività nei confronti delle norme sociali),
Pertanto si rileverebbe una facoltà di elaborazione emotiva limitata. Il fronteggiamento della quotidianità non sarebbe infatti facilitato da stati ansiosi che si legano ad insicurezza e bisogno di conferme che possono portare il soggetto alla svalutazione altrui come forma compensatoria di adattamento. L'ambito relazionale risulterebbe verosimilmente intaccato dalle sopraccitate problematiche, concretizzandosi nella difficile gestione dei rapporti interpersonali con conseguenti atteggiamenti di evitamento di scambi profondi ed eventuali percezioni di minaccia rispetto alle proprie convinzioni”. Sulle capacità genitoriali del AU l'equipe, premesso che il predetto aveva addotto ai contrasti con la figlia le motivazioni legate al procedimento, Per_2 osservava :” Tali elementi concorrerebbero a inquadrare capacità genitoriali limitate, tra altri aspetti, da una scarsa accesso a processi di deresponsabilizzazione e riflessività. Dall'analisi dei bisogni delle figlie non sembrano pertanto avere spazio qualità che potrebbero promuovere un ambiente di protezione e cura adeguato, orientato a funzioni normative equilibrate e in grado di promuovere un ambiente di protezione e cura adeguato, orientato a funzioni normative equilibrate e in grado di far emergere aste attività, competenze legate al raggiungimento dell'autonomia e relazionali…. La personalità immatura emersa porrebbe dei vincoli all'esercizio di una genitorialità funzionale a uno sviluppo evolutivo adeguato. Dunque la capacità di mantenere regole e promuovere competenze evolutive appare sostanzialmente limitata e su un piano superficiale. La possibilità di valutare gli eventi attingendo a validi di processi introspettivi appare pertanto scarsa ”.
Riguardo la sig.ra il Servizio, dato atto delle problematiche di salute riferite Parte_1 dalla donna, percettrice di invalidità, riportava come “Il resoconto dei dati anamnestici risulta lacunare e non sembra agganciarsi ad una precisa collocazione temporale, ciò potrebbe essere significativo circa la parziale elaborazione cognitiva dei propri vissuti. La narrazione parrebbe accompagnata da stati ansiosi che si correlerebbero ad un umore tendenzialmente deflesso”.
Viene quindi riferito del vissuto multiproblematico riferito dalla donna, a sua volta istituzionalizzata durante la minore età, riscontrandosi un atteggiamento generale di diffidenza con tendenza alla minimizzazione dei problemi avuti con la legge e nell'uso di sostanze stupefacenti, nonché remissivo nei confronti del coniuge e di supporto rispetto alle affermazioni di questi.
Alla valutazione psicodiagnostica il servizio evidenziava che la , pur disponibile, Parte_1 manifestava difficoltà di concentrazione esprimendo autocommiserazione come strategia per modificare la percezione di sé… . Si legge quindi nella relazione: “sul piano cognitivo emergono rigidità e pensieri ruminativi, si evidenzia inoltre in funzionamento che, rispetto alle convinzioni personali ai contenuti ideativi potrebbe perdere di coerenza in condizioni di stress o affettivamente disturbanti. L'affettività pare vincolata a sentimenti di colpa, auto svalutazione ad una marcata sospettosità. La tendenza all'ipocondria e alla somatizzazione di stati emotivi percepiti come incontrollabili sembra essere, tra gli altri elementi emersi, la manifestazione di disagi legati ad un quadro ansioso depressivo che limita fortemente l'elaborazione dei propri vissuti e un approccio comportamentale maturo. Si rileva verosimilmente la propensione al ritiro relazionale con atteggiamenti di dipendenza passività funzionali allontanamento dei conflitti e all'accentramento del coinvolgimento emotivo altrui rispetto alle proprie difficoltà. Si ravvisano strategie difensive caratterizzate da evitamento e negazione delle problematiche legate alla quotidianità”. Sulle capacità genitoriali l'equipe, dato atto delle difficoltà esternate dalla nell'esercitare il suo ruolo protettivo e normativo, afferma: “Le capacità genitoriali Parte_1 sembrano pertanto condizionate da una scarsa lettura dei bisogni profondi delle minori, in favore dell'adesione a linee educative stereotipate e tendenzialmente non sufficienti a supportare uno sviluppo sano”. L'equipe conclude affermando che : “La coppia ha dato prova di agganciarsi, al suo interno, a dinamiche rigide che sembrano escludere una cooperazione propositiva. Non sembra accessibile in riferimento ad adulti responsabili che godono di una relazione orientata al rispetto e alla collaborazione in favore delle minori. Si ravvisa verosimilmente nella signora un atteggiamento passivo dipendente che si allineerebbe con l'impulsività e il bisogno di conferme riscontrate nel marito. Inoltre, il ricorso a condotte antisociali emerso nell'anamnesi riferita ad entrambi i coniugi, concorrerebbe a dotare l'ambiente familiare di un clima di instabilità potenzialmente problematica ai fini di una promozione valoriale, educativa identitaria adeguata”.
Infine : “ dall'analisi clinica e dall'esame psicodiagnostico, in atto, si evidenzia che entrambi i genitori attingono ad un funzionamento di personalità di tipo immaturo, con criticità che confluiscano in atteggiamenti deresponsabilizzanti. Si osservano carenze di tipo elaborativo e una limitata valutazione del proprio ruolo nell'interpretazione e nella gestione della realtà familiare”.
Riguardo la condizione della minore GI, il Servizio di NPI nella relazione dell'11.05.2021 riferiva che la minore, che presentava funzioni cognitive e competenze linguistiche nella media, ai primo colloqui evidenziava “ carenti capacità di analisi della realtà e di modulazione delle emozioni e una debole consapevolezza della causalità sociale” nonché “notevole labilità emotiva, con espressioni di passivo vittimismo e frustrazione”. Venivano riferiti attacchi di panico fin da piccola, in assenza di capacità di associare i disturbi a situazioni particolarmente ansiogene. Nella prima fase la minore esternava sentimenti di mancanza della famiglia attribuendo alla sorella la colpa del suo collocamento comunitario. Si riportava quindi come nel corso dei mesi seguenti la minore fosse “pervenuta ad una visione più realistica e meno angosciante della realtà”, descrivendo i genitori e la sua situazione personale in maniera più obiettiva. Si evidenziava che
“la ragazza non manifesta più la fragilità emotiva dei mesi precedenti, riesce a tollerare meglio le frustrazioni ma, avendo acquisito una percezione più realistica degli eventi, continua ad osservare la realtà esperienziale con equilibrio instabile e poco armonioso non riuscendo a modulare le emozioni e a trovare strategie appropriate di soluzione delle situazioni interpersonali conflittuali.
Necessita di interventi educativi mirati alla crescita di competenze sociali che, già in atto, risultano poco organizzate”.
Orbene, premesso quanto sopra circa le caratteristiche personologiche genitoriali ed il vissuto della minore all'atto dell'apertura della procedura ex art. 8 e segg. L. 183/84 volta all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità della minore, all'esito dell'udienza ex art. 12 L. 183/84 nel corso della quale emergeva conferma dell'esiguità delle loro risorse personali e della carenza di consapevolezza delle loro mancanze, e dell'ascolto delle due sorelle, il Tribunale con decreto in data 03.03.2022 autorizzava incontri protetti tra GI ed i genitori, confermandone il collocamento in comunità.
I successivi aggiornamenti trasmessi dal SS confermavano il buon andamento degli interventi avviati nei confronti di GI, evidenziando come la ragazzina avesse con gioia ripreso i contatti con la sorella maggiore ed esprimesse maggiore soddisfazione per la sua nuova Per_2 quotidianità e consapevolezza delle deprivazioni vissute.
Il Servizio di NPI nella relazione del 08.04.22 riportava : “In questi mesi GI è cresciuta nella consapevolezza di ciò che è più gratificante per lei. Riesce ad avere una visione più personale da obiettiva della realtà e valuta le nuove opportunità come risorse, non come vincoli disturbanti. Il pensiero assillante di aver perso le sue certezze e allontanandosi dalla famiglia ha lasciato il posto ad una considerazione più matura dell'economia delle cose.
… pensando al suo futuro lo colora di aspettative positive, individua la possibilità di andare in un'altra comunità dove potersi confrontare con ragazzine della sua età e non piccole, come accade adesso, male sperienza positiva di una famiglia di volontari, che incontra periodicamente, ha attivato il lei il desiderio di una famiglia affidataria dove sentirsi a casa, circondata da persone che possono accompagnarla nella crescita e sostenerla. Non attribuisce più ai genitori questo potere, ma lo ricerca in una realtà familiare più organizzata, armoniosa, in grado di stabilire legami interpersonali gratificanti e motivanti magari con figli della sua età o più grandi.
Pensa serena senza gli imprevisti e le inquietudini che sperimentava a casa… Il desiderio di una famiglia che la supporti nella crescita si è mantenuto costante in questi ultimi mesi ed è diventato una certezza per la minore che, nonostante la ripresa degli incontri con i genitori presso lo spazio neutro, continua a fare riferimento a questa possibilità di realizzazione personale…”.
Tale stato d'animo della minore di proiezione verso una dimensione di vita nuova viene confermata nell'ascolto della minore del 24 maggio 2022 in cui la ragazza affermava : “ in comunità sto facendo un percorso che a casa non avevo iniziato perché stavo in giro, fuori casa”; poi aggiugeva “ Mi dispiace che mia madre soffre perché le manco. Io credo che lei abbia smesso di giocare e mio padre di bere alcol. Ora credo che siano cambiati. Prima erano arrabbiati con
l'assistente sociale;
adesso invece dicono che vogliono cambiare.
Il punto è che io vorrei aiutarli. Vorrei vederli per aiutarli. Sono sempre i miei genitori”.
E ancora “in comunità sto facendo cose nuove;
la più bella è andare agli Scout;
mi insegnano molte cose;
mi piace molto andare in chiesa. Mi piace disegnare..
Vorrei andare al liceo scientifico e poi all'università e fare il veterinario da grande”. Dichiarava infine: “Volevo dire una cosa : come ho detto anche alla dott.ssa del SNPI io Per_5 andrei volentieri in una famiglia affidataria”. “ Sto bene in comunità ma andrei volentieri in una famiglia”.
Anche dall'audizione della responsabile della comunità ospitante emergono ulteriori elementi a riprova della nuova dimensione di vita in cui era proiettata la minore , ove si legge “ quando
GI si arrabbia dice parolacce e strattona gli altri, ma ora sta lavorando sulle modalità relazionali e sta riuscendo ad attivare dinamiche diverse e più consapevoli. Prima fingeva che tutto andasse bene, adesso sta contattando le sue emozioni, anche quelle negative che riesce a verbalizzare. La minore si era aperta di più nel periodo in cui erano sospesi gli incontri con i genitori.
Poi ha incontrato i genitori allo spazio neutro e si è sentita sovraccarica di responsabilità.
… GI ha trovato il coraggio di dire ai suoi che vuole una famiglia affidataria. …
Un giorno le ho detto di scrivermi come sta, cosa pensa e lei mi ha scritto che è triste, che vuole spiegate le regole, ha bisogno di autenticità, ha desiderio di avere una vita normale, come le altre ragazze e soprattutto di essere ascoltata. Mi ha scritto che da me si è sentita veramente ascoltata.
La minore ha buone risorse personali.
Devo dire anche che l'incontro tra le sorelle era andato bene e si era svolto di fronte alla NPI dott.ssa . Le due hanno parlato del passato, anche se GI poco fa lo ha negato. Per_5
GI sembra volersi aprire al mondo esterno e smettere di idealizzare i genitori;
da ultimo ha avuto un regresso perché ha un grande conflitto di lealtà”.
A fronte di tale evoluzione del percorso di vita della minore e del maturarsi delle aspettative di cui sopra da parte della stessa, deve darsi atto del fatto che anche nel corso della procedura di accertamento dello stato di adottabilità della minore, i due genitori non abbiano minimamente modificato il loro approccio nei confronti della procedura e dei servizi, mantenendo un atteggiamento di minimizzazione e di negazione delle loro gravi carenze, siccome emerso inequivocabilmente in sede di udienza di contestazioni ex art. 12 L. 183/84, ove gli stessi dichiarano convinti di non aver “mai fatto mancare nulla a GI”, che era la minore
“tranquilla”, e di non aver “nulla da rimproverarsi”. Riguardo i riferiti episodi di bullismo e isolamento di cui la minore era stata vittima a scuola a causa dello stato di trascuratezza, la sig.ra dichiarava che sua figlia era “sicura, sperta” e che “non c'era di cosa prenderla in Parte_1 giro;
lei si lavava e a scuola era come gli altri”.
I due genitori apparivano alquanto superficiali nel riferire del proprio rapporto con la figlia, di cui dicevano di non aver mai saputo che avesse attacchi di panico, ascrivibili, a loro dire, al collocamento in comunità. La giungeva a negare persino lo stato di dipendenza da Parte_1 cocaina per cui in passato era stata in carico presso il affermando di essere stata fraintesa Pt_4 dalla dottoressa del Consultorio Familiare, mentre il negava di abusare di alcool. CP_5
Per contro la sorella maggiore della minore, sentita in data 01.02.2022 presso il TM Per_2 rilasciava le seguenti dichiarazioni: “ confermo quanto ho denunciato. Mio padre spesso si ubriacava … e mi alzava le mani contro.. Mio padre mi diceva anche insulti molto pesanti, molto umilianti che mi pesa ripetere, mi lanciava scarpe, mi offendeva tanto, pretendeva che io gli comprassi altro vino e io non potevo fare a meno di farlo. il mio ragazzo vedeva che ero triste e che avevo addosso i segni, i lividi che mi faceva Per_6 mio padre picchiandomi, ma lui non si è mai permesso di dirmi di denunciarlo. Ho fatto tutto da sola, senza condizionamenti di alcuno, e ho sopportato di stare in comunità perché era tutto vero.
Quando io ero più piccola (ma già andavo a scuola), papà ha sbattuto la testa della mamma contro una mattonella rotta;
io e mia sorellina ci siamo messi a piangere perché usciva tanto sangue. A mia mamma è rimasta una cicatrice sotto l'occhio; un'altra volta ha sbattuto la testa della mamma contro il piatto dove lei stava mangiando.
Papà prendeva i soldi dell'invalidità di mia madre e se li spendeva lui.
Mio padre non picchiava GI, l'ha sempre trattata meglio ( forse perché è più piccola), la mia sorellina era presente in casa quando mio padre mi alzava le mani e succedevano cose. Mi prendeva anche a calci.
Mia mamma non riusciva a proteggermi e si spaventava del nervosismo di papà. Io ho sofferto molto”.
Orbene, all'esito della disamina delle approfondite risultanze probatorie di cui sopra, che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di Catania, con ampia e articolata motivazione che non può in questa sede che richiamarsi, a ritenere sussistente la condizione di abbandono morale e materiale della minore AU GI ed a dichiararne lo stato di adottabilità, appare del tutto destituito di fondamento il gravame dei genitori della minore i quali lamentano l'ingiustizia della decisione e l'insufficienza degli interventi di sostegno avviati a loro supporto, sostenendo l'insussistenza dei presupposti richiesti ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità.
Premesso che gli interventi di sostegno a favore del nucleo hanno avuto una durata di oltre sette anni, deve quindi darsi atto del fatto che nel presente grado di giudizio, dopo l'allontanamento della ragazza dalla comunità nel dicembre 2023, gli appellanti, a fronte dello stato di attuale e perdurante irreperibilità della minore, non si siano minimamente attivati per favorire il suo rintraccio ma, al contempo, non hanno manifestato preoccupazione per il destino della figlia, con cui, a loro dire, mantengono contatti telefonici periodici tramite un'utenza anonima senza però sapere dove si trovi. Nelle relazioni in atti in data 20.03.2024, 13.09.24, e 27.11.2024, e 24.03.25 i Servizi sociali riportano dell'atteggiamento diffidente mantenuto dalla coppia, i quali hanno negato l'accesso nell'abitazione ai servizi, non hanno mostrato interesse a collaborare per geolocalizzare la posizione della figlia perché hanno dichiarato di doverla proteggere da un ulteriore collocamento in comunità, e da ultimo hanno chiesto di non voler ricevere più domande riguardo a dove si trovi la figlia, mostrandosi sfidanti e adirati per la revoca dell'assegno di inclusione.
Da ultimo, deve darsi atto del fatto che anche l'ordine di rintraccio diramato tramite le competenti
FF.OO ha dato esito negativo (cfr. nota in data 13.09.2025 della Questura di Catania).
Pertanto, non può che rilevarsi la gravità della situazione in cui versa la minore GI, ora di anni quasi sedici, la quale si trova in una condizione di inadempimento dell'obbligo scolastico, e verosimilmente sta conducendo, stando nascosta per non farsi rintracciare dai servizi e dalle
FF.OO, una vita priva di valida progettualità in un contesto di deprivazione che vede, a causa della ostruzionistica condotta genitoriale, il fallimento degli interventi di sostegno e di recupero avviati a favore della minore ed il venir meno di quel positivo percorso formativo e di sostegno che l'avevano portata ad acquisire fiducia nelle sue potenzialità e a desiderare una vita diversa da quella, del tutto priva di stimoli e pregiudizievole per la sua sana crescita, condotta fino al collocamento in comunità.
Conclusivamente, a fronte della sostanziale impossibilità della Corte di acquisire ulteriori elementi di attualizzazione dell'istruttoria, non può che concludersi nel senso che non siano emersi elementi positivi tali da indurre a rivedere le valutazioni prognostiche sfavorevoli effettuate dal giudice di prime cure circa la irreversibilità della condizione di inadeguatezza genitoriale causata da caratteristiche personologiche strutturali disfunzionali non suscettibili di modifica, non potendo che richiamarsi il sopracitato consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che afferma che “la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine2 ( Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza di primo grado appellata non può che essere integralmente confermata. Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da e da avverso la Testimone_1 Parte_1 sentenza emesso dal TM di Catania n. 112 emessa in data 19.09.2022, depositata il 19.10.2022.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Si comunichi ai procuratori costituiti, al SS di Catania, alla Procura della Repubblica di Catania e alle FF.OO. territorialmente competenti (Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania,
Questura di Catania – Ufficio minori e Comando della Polizia Municipale per quanto di competenza)..
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere rel . est.
dott. Ivana Di Stefano Componente privato
Dott. Corrado Cavarra Componente privato ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1257/2022 R.G.V.G. avente ad oggetto “OPPOSIZIONE A
DICHIARAZIONE DI ADOTTABILITA”.
promossa da
, nata a [...] il [...], C.F. , e da Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 residenti in [...], elettivamente domiciliati in Catania, via Re Martino n.
16 presso lo studio dell'avv. Rossana Scibetta, da cui sono rappresentati e difesi giuste procure allegate all'atto di appello,
Contro Avv. GI AU, nella qualità di tutore e difensore della minore Per_1
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso il suo studio in
[...]
Catania, via Enna n. 12, ammessa al gratuito patrocinio giusta delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania del 06.05.2023.
Con l'intervento in causa
Del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania
********
All'udienza del 17.09.2025 , sentite le parti ed acquisito il parere del P.G., che ha chiesto il rigetto dell'appello, la Corte ha posto la causa in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 112/2022, depositata il 19.10.2022, il Tribunale per i Minorenni di Catania, decidendo definitivamente nel procedimento aperto su ricorso ex art. 8 L. 183/84 del Procuratore della Repubblica presso il predetto Tribunale in data 21.09.2021, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore , confermando la nomina del tutore nella persona Persona_1 dell'avv. GI AU, disponendo il divieto assoluto di contatti e consegna della minore ai genitori.
Hanno interposto appello avverso tale sentenza, notificata in data 24.10.2022, Parte_1
e , genitori della minore, deducendo l'erroneità della decisione
[...] Parte_2 impugnata, assunta sulla base di una errata valutazione delle risultanze istruttorie da cui emergeva come le mancanze sottolineate nel provvedimento impugnato facessero riferimento ad una serie di condotte e circostanze lontane nel tempo e ampiamente superate.
Premesso che la vicenda de qua traeva le mosse da una segnalazione alla Procura minorile di irregolarità nella frequenza scolastica effettuata il 22.04.2015 dall'Istituto “Caronda”, all'epoca frequentato dalla minore e dalla sorella maggiore nata il [...], che aveva determinato Per_2
l'apertura di un procedimento di limitazione della responsabilità genitoriale iscritto al n. 406/2015
V.G., poi confluito nel procedimento n. 105/2021 A.B, i due genitori rappresentavano come, nonostante la precarietà e complessità della situazione del nucleo familiare appartenente ad un contesto molto disagiato, avessero sempre collaborato con i servizi sociali di riferimento, partecipando agli interessi di sostegno e di recupero avviato a loro supporto, e ciò anche a seguito del collocamento della minore GI in Comunità. Evidenziavano quindi di aver partecipato agli incontri in Spazio Neutro e di non aver mai interrotto i contatti con la bambina, in quanto genitori affettivi e profondamente legati alla figlia, e ciò senza mai manifestare volontà di abbandono o disinteresse per la stessa, ma al contrario prodigandosi in ogni modo per sostenerla, per migliorarsi e per migliorare tutto l'assetto familiare. Rappresentavano come anche la minore ricambiasse il profondo affetto manifestato dai genitori, nei cui confronti non aveva mai mosso rimproveri, rilevando come alcun risultato positivo le sarebbe potuto derivare dal distacco dalla famiglia di origine.
Gli appellanti contestavano quindi l'asserita sussistenza del dichiarato stato di abbandono della minore, rilevando come la manifestata volontà di seguire e partecipare a qualsiasi progetto finalizzato al loro supporto nelle funzioni genitoriali, l'adesione dimostrata e la partecipazione alla vita della minore, seppur collocata in comunità, nonostante l'arretratezza culturale e cognitiva, fossero comportamenti incompatibili con la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale e non potessero implicare l'accertamento dello stato di adottabilità, trattandosi di provvedimento estremo giustificabile solo laddove vi fosse una oggettiva e non temporanea assenza di cure materiali, affetto e supporto psicologico tale da pregiudicare in toto il normale sviluppo psico-fisico del minore;
lamentavano quindi come del tutto illegittimanente il Tribunale avesse adottato la soluzione “estrema” della rescissione del legame familiare, senza individuare opzioni alternative a detta drastica scelta e senza tenere in considerazione la partecipazione costante dei genitori e la frequentazione della figlia presso la struttura ove era stata collocata, siccome riferito nelle relazioni dei servizi sociali e della comunità in atti. Rilevavano come la decisione del Tribunale, basata “su circostanze oggettivamente trascurabili, attinenti alla lacunosa dotazione cognitiva e alle notevoli carenze culturali ed espressive” dei due genitori, fosse stata assunta senza disporre preventivamente una CTU sulla valutazione delle capacità genitoriali, rilevandosi come gli appellanti a causa delle lunghe liste d'attesa e delle difficoltà per usufruire dei servizi gratuiti, non erano riusciti ad effettuare un vero e proprio percorso psicologico, assumendo ancora come a fronte della disponibilità manifestata, non fossero stati proseguiti gli interventi di sostegno. Rappresentavano la mancata considerazione della presenza di una rete familiare di sostegno disponibile ad aiutare il nucleo familiare, e, specificamente, dei nonni materni, residenti a [...], e , il CP_1 Controparte_2 quale svolgeva l'attività di pasticciere percependo circa 1500,00 euro al mese.
Tanto premesso, in via principale chiedevano revocarsi la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore e, in subordine, disporsi nuova audizione degli appellanti nonchè Persona_1 disporsi CTU sulle loro competenze genitoriali e, altresì procedersi all'audizione della minore e della sorella maggiore al fine di valutare i rapporti tra le ragazze e i Persona_1 Per_2 genitori. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva nel presente grado di giudizio il tutore della minore , avv. GI AU, contestando nel merito il gravame e Persona_1 assumendone la assoluta infondatezza dello stesso, attesa la molteplicità degli interventi di sostegno avviati nel tempo con esiti insoddisfacenti in favore del nucleo familiare , prima di addivenire alla declaratoria di adottabilità.
Riportava come il nucleo familiare, sebbene attenzionato fin dal 2015 dal Tribunale per i minorenni con l'iscrizione di un procedimento de potestate per evasione scolastica, fosse stato ulteriormente interessato da approfondimenti a seguito della richiesta di aiuto alle FF.OO avanzata nel settembre 2020 da sorella maggiore di GI, all'epoca minorenne, la quale dopo un Per_2 episodio di maltrattamenti e percosse subite da parte del padre riportava contusioni e lesioni certificate presso il P.S. di Catania, di tal che veniva disposto il collocamento CP_3 comunitario delle due sorelle. Evidenziava come, contrariamente a quanto affermato dagli appellanti, questi non avessero mai riconosciuto le loro responsabilità sui fatti accaduti, rilevando come gli interventi sempre più drastici a tutela di GI (essendo la sorella nelle more Per_2 divenuta maggiorenne) si fossero resi via via necessari a causa del grave pregiudizio subito dalla minore a cagione della condizione di arretratezza culturale e di ipostimolazione in cui la stessa viveva . Evidenziava quindi come la minore GI, a causa dell'atteggiamento di negazione delle criticità assunto dai genitori, non fosse stata dagli stessi aiutata a comprendere e ad apprezzare gli interventi avviati a suo sostegno, vivendoli invece in una dimensione “punitiva”, esprimendo senso di colpa nei confronti degli ascendenti.
Assumeva come nel corso del collocamento comunitario la minore GI avesse invero iniziato in qualche modo a comprendere le ragioni degli interventi avviati dal Tribunale per i Minorenni, pur mantenendo un forte legame affettivo con i genitori.
Sottolineava come i servizi specialistici che avevano preso in carico i coniugi Parte_3 avessero evidenziato “le forti carenze della coppia genitoriale “ nonché “l'atteggiamento immaturo con criticità che confluiscono in atteggiamenti deresponsabilizzanti… carenze di tipo rielaborativo ed una limitata valutazione del proprio ruolo nell'interpretazione e nella gestione della realtà familiare”, assumendo come l'irreversibilità delle carenze genitoriali fosse tale da cagionare alla minore GI un estremo pregiudizio nella crescita. Ancora evidenziava ancora come nel corso del lungo periodo durante il quale si era espletato il giudizio di prime cure nessuno dei parenti avesse mai fornito disponibilità a farsi carico della minore.
Tanto premesso, assumeva come la definizione del procedimento con l'accertamento dello stato di adottabilità della minore, fosse stata l'estrema, ma ineludibile, opzione in grado di assicurare alla stessa un sano percorso di crescita. Chiedeva quindi la conferma della sentenza impugnata. Indi, all'esito dell'udienza di comparizione in data 17.05.2023, la Corte disponeva l'ascolto riservato della minore GI innanzi al consigliere delegato, fissando all'uopo l'udienza del
18.10.2023. Espletato il suddetto incombente, all'udienza collegiale del 06.12.2023, su richiesta del difensore degli appellanti, si procedeva all'audizione anche della sorella maggiorenne Per_3
la quale affermava di svolgere attività lavorativa e convivere con fidanzato, manifestando
[...] disponibilità a farsi carico della sorellina.
Con l'ordinanza emessa in pari data, depositata il 25.01.2024, la Corte incaricava il SS di Catania ed il servizio di Psicologia dell' di svolgere rispettivamente un'indagine socio- CP_4 familiare sulla ragazza e di valutare la personalità sua e del compagno, al fine di verificare la loro capacità e progettualità rispetto alle esigenze della minore.
Con memoria in data 21.03.2024 il tutore della minore comunicava l'intervenuto allontanamento della minore, avvenuto il 19.12.2023, dalla comunità ospitante ed il mancato rintraccio della predetta riferendo dell'atteggiamento non collaborativo manifestato dai genitori e dalla sorella.
Veniva acquisita la relazione in data 21.03.2024 del SS di Catania.
Alla successiva udienza in data 15.05.2024 il tutore della minore confermava lo stato di irreperibilità della stessa, il quale veniva confermato dai genitori della minore, presenti, i quali ribadivano di non sapere dove fosse la figlia, che soleva telefonare loro da un'utenza telefonica sconosciuta a cadenza quindicinale.
Autorizzato il deposito di note difensive, all'udienza del 19.06.24, dato atto del mancato rintraccio della minore, il procedimento veniva rinviato con termine per ulteriori note. Acquisite ulteriori relazioni da parte del SS di Catania in data 13.09.24 e 27.11.2024, all'udienza dell'11.12.2024 il procedimento subiva ulteriore rinvio stante la situazione di irreperibilità della minore e l'assenza del consigliere relatore, nelle more trasferito ad altro ufficio.
Disposta la designazione del nuovo consigliere relatore, all'esito dell'udienza del 14.5.2025 la
Corte, sciogliendo la riserva assunta, disponeva con ordinanza riservata diramarsi ordine di rintraccio della minore a tutte le competenti FF.OO territoriali, rinviando quindi all'udienza del
17.09.25.
Infine, alla suddetta udienza, udite le conclusioni dei procuratori delle parti, acquisito il parere del
P.G. che ha chiesto il rigetto dell'appello, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Va preliminarmente rilevata la tempestività dell'appello proposto da e Parte_1
, in quanto depositato nel termine perentorio di giorni trenta previsto dall'art. 17 Parte_2 legge n. 184/83 , essendo stato il ricorso proposto in data 23.11.2022, a fronte della notifica della sentenza avvenuta in data 24.10.2022 .
Si rileva altresì l'integrità del contraddittorio, essendo stato ritualmente citata quale unica controparte il tutore della minore, debitamente costituitosi in giudizio. Risultano quindi essere stati citati e ascoltati nella presente fase processuale i due appellanti, nonché la minore e la di lei sorella maggiore Per_2
Ciò premesso, appare quindi opportuno richiamare i principi fondamentali che regolano la materia dell'accertamento dello stato di abbandono propedeutico alla dichiarazione di adottabilità.
A riguardo il diritto del minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato in via prioritaria dall'articolo 1 della legge n. 184/1983. Tuttavia, nel caso in cui venga riconosciuto che il minore si trova in una situazione di abbandono per essere privo di assistenza morale o materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi, l'articolo 8 della legge numero 184/1983 prevede, a sua tutela, che ne venga dichiarato lo stato di adottabilità .
Poichè tale condizione comporta il sacrificio delle esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, essa è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psicofisico, di tal che la rescissione del legame familiare costituisce passaggio necessario per evitare un più grave pregiudizio.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte, “in tema di adozione del minore, il giudice, nella valutazione della situazione di abbandono, quale presupposto per la dichiarazione dello Stato di adottabilità, deve fondare il suo convincimento effettuando un riscontro attuale e concreto, basato su approfondimenti riferiti alla situazione presente e non passata, tenendo conto della positiva volontà di recupero del rapporto genitoriale da parte dei genitori (ex plurimis Cass. 4002/2023).
La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'effettiva non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, all'art. 1 L. n. 184 del 1983, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità. La natura non assoluta, ma bilanciata di tale diritto, impone un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e dei familiari entro il quarto grado disponibili a prendersi cura del minore e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ovvero sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socio culturale di riferimento
(Cass. 247177/2021). Inoltre il ricorso alla dichiarazione di adottabilità è consentito solo in presenza di fatti gravi indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, che devono essere specificamente dimostrati in concreto, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppur espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio, di cui il giudice di merito deve dare conto (Cass. 737391/2016)” . La Suprema Corte ha affermato quindi che, stante “il diritto prioritario del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata
l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, …il giudice di merito deve prioritariamente tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di crescere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello Stato di adottabilità (Cass. 3059/22; Cass. 20948/2022)”. (Cass. I 30.10.2024 n. 10658).
Orbene, va quindi evidenziato come la Corte abbia quindi affermato in plurime pronunce che “Il giudice di merito, nell'accertare lo stato di adottabilità di un minore, deve in primo luogo esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento, in primo luogo, alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi, ed avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali)
(Cass.Sez.I, 09.06.2017 n. 14436; Cass. n. 11171/19).
Pertanto, la mera manifestazione della volontà di accudire il figlio minore da parte dei genitori, in mancanza di concreti e significativi riscontri, non è idonea a ritenere superata la detta situazione di abbandono e non costituisce un elemento sufficiente a far escludere il rischio di una compromissione del suo sano ed equilibrato sviluppo psico-fisico, in presenza di condizioni oggettivamente ostative alla realizzazione di tale intento, o comunque tali da impedire al genitore di assicurare quel minimo di assistenza morale e materiale il cui difetto costituisce il presupposto per la dichiarazione dello stato di abbandono (cfr. (v. Cass.Civ.Sez.I, 10.06.2011 n. 12730;
Cass.Civ.Sez.I, 04.04.2011 n. 7608; Cass. Sez. I, 22.10.2013 n. 23892; Cass. Sez. I, 24 febbraio 2010,
n. 4545), tenendo presente che quest'ultima non ha alcuna connotazione sanzionatoria della condotta dei genitori, ma è pronunciata nell'esclusivo interesse del minore, il quale rappresenta il criterio che deve orientare in via esclusiva la valutazione del giudice di merito (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 gennaio
2011, n. 1838; Cass.,Sez. I^, 22.10.2013 n. 23892). Lo scopo della dichiarazione di adottabilità non
è quello di sanzionare un comportamento colposo dei genitori, bensì di attuare, attraverso l'adozione, il diritto del minore ad una famiglia, quando i genitori biologici non vogliano o non siano in grado di realizzarlo (Cass. 18 giugno 2014, n. 13911). L'abbandono, comunque, non è integrato solamente da un “rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali” ma anche da una situazione di fatto oggettiva del minore che – a prescindere dagli adempimenti dei genitori – impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine (Cassazione
10/09/1999 n. 9643, richiamata da Cass. sez. I, 07/02/02 n. 1674 e Cass. sez. I, 19/03/2002 n.3988).
Va altresì precisato che non può escludersi l'abbandono, ove al minore venga garantito l'accudimento e il soddisfacimento delle esigenze primarie. Al contrario, secondo giurisprudenza ampiamente consolidata le sole aspirazioni del genitore, l'affetto comunque presente nei confronti del figlio, nonché l'esistenza di un limitato accudimento, non sono sufficienti se i genitori non siano in grado di garantire un normale sviluppo psicofisico del minore, e tale inidoneità debba considerarsi irreversibile (v. in tal senso Cass., n.7959/2010; Cass. n. 1837/2011; Cass VI
15660/2012 ; Cass.I n. 6755/2014; Cass. 24374/2025 ). Pertanto, il semplice desiderio di esercitare le funzioni genitoriali, se non supportato da una situazione progettuale concreta e da adeguate capacità genitoriali, non è idoneo a superare lo stato di abbandono dei figli minori (in tal senso,
Cass. 30 maggio 2014, n. 12192; Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
Ciò premesso, applicando tali principi alla situazione fattuale del caso di specie, ritiene la Corte, all'esito dell'attenta disamina dell'istruttoria svolta nell'ambito del giudizio di primo grado e degli ulteriori adempimenti istruttori disposti ed effettuati nella presente fase processuale, che l'appello sia infondato e pertanto non possa che essere rigettato, risultando ampiamente dimostrata la sussistenza dello stato di abbandono morale e materiale della minore , Persona_1 sedicenne e ormai da quasi due anni irreperibile, avendo i due genitori fornito anche in questa sede con il loro comportamento connivente che non ha consentito il rintraccio della ragazza, la ulteriore conferma delle loro profonde e strutturali carenze culturali e personologiche e la assoluta condizione di inconsapevolezza dei reali bisogni della minore e l' incapacità di tutelarla, al fine di favorirne la sana crescita.
A riguardo, appare necessario preliminarmente ripercorrere i tratti salienti della vicenda che ha interessato la minore e che, all'esito di un primo procedimento di tutela de potestate iscritto al n.
406/2015 RG. VG per segnalata irregolare frequenza scolastica, ha poi portato all'apertura della procedura volta all'accertamento dello stato di adottabilità della stessa, essendo progressivamente emerso nel tempo un quadro di estrema arretratezza culturale e deprivazione familiare connotato dalla totale incapacità genitoriale di garantire i più basilari diritti delle minori (quali quello all'igiene personale, all'istruzione) e da comprometterne, in maniera irreversibile, la sana crescita in vista di una normale integrazione sociale, cui si aggiungeva il rilievo del clima di violenza che connotava le relazioni intrafamiliari. Va a riguardo osservato infatti come il procedimento de potestate sopracitato fosse stato aperto su segnalazione della Procura “di una situazione altamente pregiudizievole per le due sorelle, e Per_2
GI, le quali venivano gravemente trascurate negli stimoli, nell'istruzione e nell'igiene personale, e venivano esposte a rischi dalla genitrice, dipendente da cocaina, che le portava con sé nei bar in orari notturni, lasciandole sole e addormentate sui tavolini mentre ella si concentrava nel gioco d'azzardo e nel video poker” (cfr. decreto TM 12.11.2020) .
Orbene, dagli atti emerge quindi come gli interventi di sostegno attivati a sostegno due genitori al fine di colmare le carenze di accudimento ed educative delle due minori, che venivano inserite in regime di semiconvitto presso l'Istituto Eden School, avessero esito altalenante. In particolare risulta che dopo una prima iniziale fase di frequenza più regolare, le due minori erano state sempre meno assidue e non avevano avuto miglioramenti sotto il profilo scolastico, persistendo la situazione di incuria e trascuratezza igienica, con frequente pediculosi e conseguente marginalizzazione scolastica . Emergeva ancora come dopo un primo periodo di adesione della al percorso di recupero dalla tossicodipendenza e dalla ludopatia avviato presso il Parte_1 Pt_4 la donna nel 2018 avesse deciso di interrompere i contatti con il servizio. Riguardo il padre delle minori, che all'epoca svolgeva il lavoro di pescivendolo, ne veniva descritto il ruolo marginale e periferico nell'organizzazione familiare, e la sostanziale non adesione al percorso di sostegno, non essendosi egli nei primi anni mai presentato al servizio sociale(cfr. relaz. S.S. Catania in data
13.07.2020).
A fronte di tale precaria situazione in data 19.09.2020 la minore all'epoca diciassettenne, si Per_2 presentava presso i CC di Catania-Piazza DA denunciando i continui maltrattamenti subiti ad opera del padre, i quali si erano acuiti a seguito del fidanzamento con un coetaneo avvenuto alcuni mesi prima e avevano determinato un episodio eclatante in cui la minore aveva riportato lesioni, per le quali era stata medicata presso il P.S. dell'Ospedale Garibaldi che aveva riscontrato ematomi, contusioni multiple e una lesione al labbro superiore (cfr. verbale di P.S. in data
19.09.2020 in atti) . La giovane faceva emergere uno spaccato familiare, ancora più critico e compromesso di quello riscontrato fino a quel momento, riferendo che il padre, sovente ubriaco, era solito ingiuriarla e percuoterla continuamente per futili motivi nella sostanziale inerzia della madre, completamente succube del coniuge e anch'essa vittima di violenze. La minore dichiarava di non volere rientrare nell'abitazione familiare e chiedeva pertanto di essere collocata in una comunità anche al di fuori della Sicilia. Le dichiarazioni della minore venivano confermate da tale sig. , padre del fidanzatino della minore, il quale confermava che da quando il Persona_4 figlio frequentava sovente aveva raccolto gli sfoghi della ragazzina circa la situazione di Per_2 disagio vissuta in casa e, da ultimo, rappresentava di essere stato aggredito dal AU a seguito del suo tentativo di intervento per mediare nella complessa situazione familiare, ragion per cui, su richiesta della ragazza, l' aveva accompagnata presso i Carabinieri (cfr. annotazione CC di Catania in data 21.09.2020 in atti).
A seguito di tale denuncia, le due minori venivano quindi collocate presso una Comunità protetta e veniva iscritto un procedimento penale a carico dei due genitori per i reati di cui agli artt. 572 e
583-585 cp. iscritto al n. 10864/2020 GN , nel corso del quale, in sede di incidente probatorio, la giovane confermava le superiori accuse descrivendo con dovizia di particolari la Per_2 sofferenza patita a causa della condizione delle prevaricazioni paterne. La ragazza riferiva che la sorella GI era meno vittima delle percosse da parte del padre, il quale aveva una preferenza nei suoi confronti.
Con decreto in data 05.11.2020 il Tribunale per i Minorenni, all'esito dell'ascolto delle due minori, da cui si traeva ulteriore conferma della condizione di assoluta trascuratezza, deprivazione e di isolamento, relazionale in cui erano vissute, della condizione di maggior benessere espressa da dopo il collocamento comunitario, nonché dell'ascolto della che esprimeva Per_2 Parte_1 una sostanziale negazione degli addebiti, dato atto dell'assenza di familiari disponibili ad occuparsi delle minori, veniva quindi ratificato il collocamento comunitario della minore e Per_2 veniva dato incarico all'Ufficio Affidi di Catania al fine di procedere, previa la necessaria preparazione psicologica, al collocamento eterofamiliare di GI in una famiglia disponibile ad accoglierla in via temporanea a scopo solidaristico.
Il Tribunale disponeva altresì la presa in carico dei genitori da parte del Consultorio Familiare al fine di avviare un percorso di sostegno genitoriale e del sig. AU da parte del per i Pt_4 problemi di alcooldipendenza.
Con decorrenza dal 28.12.2020 la minore GI veniva quindi inserita dal S.S. presso la struttura comunitaria per minori “La Conchiglia”, ove all'arrivo veniva trovata affetta da pediculosi e si presentava con una valigia contenente due cellulari nascosti all'interno e dei vestiti sgualciti e poco puliti, priva di biancheria intima e pigiama. (cfr. relaz. Comunità La Conchiglia del 31.03.2021).
Con decreto emesso in data 31.05.2021 il Tribunale per i minorenni, dato atto dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte di archiviava la procedura de potestate Per_2 relativamente alla stessa mentre, relativamente a GI riportava il positivo adattamento della minore al contesto comunitario, evidenziando come la ragazzina inizialmente molto chiusa e fragile, grazie alle attenzioni degli educatori, stava iniziando ad aprirsi e a condividere il proprio vissuto, costruendo relazioni positive con i pari;
pertanto, in ragione delle criticità emerse nel contesto familiare e del rilevato atteggiamento genitoriale di mancata “revisione critica del loro stile genitoriale” nell'attesa delle più approfondite valutazioni delle capacità genitoriali demandate al competente Servizio di Psicologia, veniva confermato il collocamento comunitario della minore, autorizzandosi brevi rientri presso la famiglia a cadenza quindicinale in orario diurno, al fine di venire incontro alle richieste della ragazza, confermandosi gli interventi di sostegno avviati.
Indi, sulla scorta delle negative risultanze della valutazione personologica genitoriale del Servizio di Psicologia trasmessa il 12.07.21 e sul rilievo del grave pregiudizio patito dalla minore emergente dalla relazione del Servizio di NPI in atti, su richiesta del P.M. in sede in data
21.09.2021 con decreto del TM emesso in data 04.11.2021 veniva disposta l'apertura della procedura volta all'accertamento dello stato di abbandono morale e materiale della minore
GI, confermandosi gli interventi di sostegno avviati, con collocamento comunitario della minore e divieto di rientri della stessa presso la famiglia di origine, tenuto conto del grave quadro personologico emerso.
In particolare, nella relazione trasmessa dal Servizio di Psicologia di San Pietro Clarenza del
12.07.2021 veniva evidenziato quanto al sig. come dai colloqui svolti Testimone_1 emergesse un atteggiamento vittimistico, verosimilmente finalizzato a minimizzare i conflitti e le difficoltà sperimentate, con tendenza alla deresponsabilizzazione, rilevandosi come “dalla ricostruzione anamnestica fornita appare limitata l'elaborazione e la consapevolezza circa i nessi causa-effetto che sono sottesi ai propri vissuti”. Sotto il profilo psicodiagnostico si rilevava come
“l'area affettiva sembra caratterizzata da uno scarso controllo degli impulsi che può sfociare anche in condotte antisociali (alcool, droghe, opposività nei confronti delle norme sociali),
Pertanto si rileverebbe una facoltà di elaborazione emotiva limitata. Il fronteggiamento della quotidianità non sarebbe infatti facilitato da stati ansiosi che si legano ad insicurezza e bisogno di conferme che possono portare il soggetto alla svalutazione altrui come forma compensatoria di adattamento. L'ambito relazionale risulterebbe verosimilmente intaccato dalle sopraccitate problematiche, concretizzandosi nella difficile gestione dei rapporti interpersonali con conseguenti atteggiamenti di evitamento di scambi profondi ed eventuali percezioni di minaccia rispetto alle proprie convinzioni”. Sulle capacità genitoriali del AU l'equipe, premesso che il predetto aveva addotto ai contrasti con la figlia le motivazioni legate al procedimento, Per_2 osservava :” Tali elementi concorrerebbero a inquadrare capacità genitoriali limitate, tra altri aspetti, da una scarsa accesso a processi di deresponsabilizzazione e riflessività. Dall'analisi dei bisogni delle figlie non sembrano pertanto avere spazio qualità che potrebbero promuovere un ambiente di protezione e cura adeguato, orientato a funzioni normative equilibrate e in grado di promuovere un ambiente di protezione e cura adeguato, orientato a funzioni normative equilibrate e in grado di far emergere aste attività, competenze legate al raggiungimento dell'autonomia e relazionali…. La personalità immatura emersa porrebbe dei vincoli all'esercizio di una genitorialità funzionale a uno sviluppo evolutivo adeguato. Dunque la capacità di mantenere regole e promuovere competenze evolutive appare sostanzialmente limitata e su un piano superficiale. La possibilità di valutare gli eventi attingendo a validi di processi introspettivi appare pertanto scarsa ”.
Riguardo la sig.ra il Servizio, dato atto delle problematiche di salute riferite Parte_1 dalla donna, percettrice di invalidità, riportava come “Il resoconto dei dati anamnestici risulta lacunare e non sembra agganciarsi ad una precisa collocazione temporale, ciò potrebbe essere significativo circa la parziale elaborazione cognitiva dei propri vissuti. La narrazione parrebbe accompagnata da stati ansiosi che si correlerebbero ad un umore tendenzialmente deflesso”.
Viene quindi riferito del vissuto multiproblematico riferito dalla donna, a sua volta istituzionalizzata durante la minore età, riscontrandosi un atteggiamento generale di diffidenza con tendenza alla minimizzazione dei problemi avuti con la legge e nell'uso di sostanze stupefacenti, nonché remissivo nei confronti del coniuge e di supporto rispetto alle affermazioni di questi.
Alla valutazione psicodiagnostica il servizio evidenziava che la , pur disponibile, Parte_1 manifestava difficoltà di concentrazione esprimendo autocommiserazione come strategia per modificare la percezione di sé… . Si legge quindi nella relazione: “sul piano cognitivo emergono rigidità e pensieri ruminativi, si evidenzia inoltre in funzionamento che, rispetto alle convinzioni personali ai contenuti ideativi potrebbe perdere di coerenza in condizioni di stress o affettivamente disturbanti. L'affettività pare vincolata a sentimenti di colpa, auto svalutazione ad una marcata sospettosità. La tendenza all'ipocondria e alla somatizzazione di stati emotivi percepiti come incontrollabili sembra essere, tra gli altri elementi emersi, la manifestazione di disagi legati ad un quadro ansioso depressivo che limita fortemente l'elaborazione dei propri vissuti e un approccio comportamentale maturo. Si rileva verosimilmente la propensione al ritiro relazionale con atteggiamenti di dipendenza passività funzionali allontanamento dei conflitti e all'accentramento del coinvolgimento emotivo altrui rispetto alle proprie difficoltà. Si ravvisano strategie difensive caratterizzate da evitamento e negazione delle problematiche legate alla quotidianità”. Sulle capacità genitoriali l'equipe, dato atto delle difficoltà esternate dalla nell'esercitare il suo ruolo protettivo e normativo, afferma: “Le capacità genitoriali Parte_1 sembrano pertanto condizionate da una scarsa lettura dei bisogni profondi delle minori, in favore dell'adesione a linee educative stereotipate e tendenzialmente non sufficienti a supportare uno sviluppo sano”. L'equipe conclude affermando che : “La coppia ha dato prova di agganciarsi, al suo interno, a dinamiche rigide che sembrano escludere una cooperazione propositiva. Non sembra accessibile in riferimento ad adulti responsabili che godono di una relazione orientata al rispetto e alla collaborazione in favore delle minori. Si ravvisa verosimilmente nella signora un atteggiamento passivo dipendente che si allineerebbe con l'impulsività e il bisogno di conferme riscontrate nel marito. Inoltre, il ricorso a condotte antisociali emerso nell'anamnesi riferita ad entrambi i coniugi, concorrerebbe a dotare l'ambiente familiare di un clima di instabilità potenzialmente problematica ai fini di una promozione valoriale, educativa identitaria adeguata”.
Infine : “ dall'analisi clinica e dall'esame psicodiagnostico, in atto, si evidenzia che entrambi i genitori attingono ad un funzionamento di personalità di tipo immaturo, con criticità che confluiscano in atteggiamenti deresponsabilizzanti. Si osservano carenze di tipo elaborativo e una limitata valutazione del proprio ruolo nell'interpretazione e nella gestione della realtà familiare”.
Riguardo la condizione della minore GI, il Servizio di NPI nella relazione dell'11.05.2021 riferiva che la minore, che presentava funzioni cognitive e competenze linguistiche nella media, ai primo colloqui evidenziava “ carenti capacità di analisi della realtà e di modulazione delle emozioni e una debole consapevolezza della causalità sociale” nonché “notevole labilità emotiva, con espressioni di passivo vittimismo e frustrazione”. Venivano riferiti attacchi di panico fin da piccola, in assenza di capacità di associare i disturbi a situazioni particolarmente ansiogene. Nella prima fase la minore esternava sentimenti di mancanza della famiglia attribuendo alla sorella la colpa del suo collocamento comunitario. Si riportava quindi come nel corso dei mesi seguenti la minore fosse “pervenuta ad una visione più realistica e meno angosciante della realtà”, descrivendo i genitori e la sua situazione personale in maniera più obiettiva. Si evidenziava che
“la ragazza non manifesta più la fragilità emotiva dei mesi precedenti, riesce a tollerare meglio le frustrazioni ma, avendo acquisito una percezione più realistica degli eventi, continua ad osservare la realtà esperienziale con equilibrio instabile e poco armonioso non riuscendo a modulare le emozioni e a trovare strategie appropriate di soluzione delle situazioni interpersonali conflittuali.
Necessita di interventi educativi mirati alla crescita di competenze sociali che, già in atto, risultano poco organizzate”.
Orbene, premesso quanto sopra circa le caratteristiche personologiche genitoriali ed il vissuto della minore all'atto dell'apertura della procedura ex art. 8 e segg. L. 183/84 volta all'accertamento dei requisiti richiesti ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità della minore, all'esito dell'udienza ex art. 12 L. 183/84 nel corso della quale emergeva conferma dell'esiguità delle loro risorse personali e della carenza di consapevolezza delle loro mancanze, e dell'ascolto delle due sorelle, il Tribunale con decreto in data 03.03.2022 autorizzava incontri protetti tra GI ed i genitori, confermandone il collocamento in comunità.
I successivi aggiornamenti trasmessi dal SS confermavano il buon andamento degli interventi avviati nei confronti di GI, evidenziando come la ragazzina avesse con gioia ripreso i contatti con la sorella maggiore ed esprimesse maggiore soddisfazione per la sua nuova Per_2 quotidianità e consapevolezza delle deprivazioni vissute.
Il Servizio di NPI nella relazione del 08.04.22 riportava : “In questi mesi GI è cresciuta nella consapevolezza di ciò che è più gratificante per lei. Riesce ad avere una visione più personale da obiettiva della realtà e valuta le nuove opportunità come risorse, non come vincoli disturbanti. Il pensiero assillante di aver perso le sue certezze e allontanandosi dalla famiglia ha lasciato il posto ad una considerazione più matura dell'economia delle cose.
… pensando al suo futuro lo colora di aspettative positive, individua la possibilità di andare in un'altra comunità dove potersi confrontare con ragazzine della sua età e non piccole, come accade adesso, male sperienza positiva di una famiglia di volontari, che incontra periodicamente, ha attivato il lei il desiderio di una famiglia affidataria dove sentirsi a casa, circondata da persone che possono accompagnarla nella crescita e sostenerla. Non attribuisce più ai genitori questo potere, ma lo ricerca in una realtà familiare più organizzata, armoniosa, in grado di stabilire legami interpersonali gratificanti e motivanti magari con figli della sua età o più grandi.
Pensa serena senza gli imprevisti e le inquietudini che sperimentava a casa… Il desiderio di una famiglia che la supporti nella crescita si è mantenuto costante in questi ultimi mesi ed è diventato una certezza per la minore che, nonostante la ripresa degli incontri con i genitori presso lo spazio neutro, continua a fare riferimento a questa possibilità di realizzazione personale…”.
Tale stato d'animo della minore di proiezione verso una dimensione di vita nuova viene confermata nell'ascolto della minore del 24 maggio 2022 in cui la ragazza affermava : “ in comunità sto facendo un percorso che a casa non avevo iniziato perché stavo in giro, fuori casa”; poi aggiugeva “ Mi dispiace che mia madre soffre perché le manco. Io credo che lei abbia smesso di giocare e mio padre di bere alcol. Ora credo che siano cambiati. Prima erano arrabbiati con
l'assistente sociale;
adesso invece dicono che vogliono cambiare.
Il punto è che io vorrei aiutarli. Vorrei vederli per aiutarli. Sono sempre i miei genitori”.
E ancora “in comunità sto facendo cose nuove;
la più bella è andare agli Scout;
mi insegnano molte cose;
mi piace molto andare in chiesa. Mi piace disegnare..
Vorrei andare al liceo scientifico e poi all'università e fare il veterinario da grande”. Dichiarava infine: “Volevo dire una cosa : come ho detto anche alla dott.ssa del SNPI io Per_5 andrei volentieri in una famiglia affidataria”. “ Sto bene in comunità ma andrei volentieri in una famiglia”.
Anche dall'audizione della responsabile della comunità ospitante emergono ulteriori elementi a riprova della nuova dimensione di vita in cui era proiettata la minore , ove si legge “ quando
GI si arrabbia dice parolacce e strattona gli altri, ma ora sta lavorando sulle modalità relazionali e sta riuscendo ad attivare dinamiche diverse e più consapevoli. Prima fingeva che tutto andasse bene, adesso sta contattando le sue emozioni, anche quelle negative che riesce a verbalizzare. La minore si era aperta di più nel periodo in cui erano sospesi gli incontri con i genitori.
Poi ha incontrato i genitori allo spazio neutro e si è sentita sovraccarica di responsabilità.
… GI ha trovato il coraggio di dire ai suoi che vuole una famiglia affidataria. …
Un giorno le ho detto di scrivermi come sta, cosa pensa e lei mi ha scritto che è triste, che vuole spiegate le regole, ha bisogno di autenticità, ha desiderio di avere una vita normale, come le altre ragazze e soprattutto di essere ascoltata. Mi ha scritto che da me si è sentita veramente ascoltata.
La minore ha buone risorse personali.
Devo dire anche che l'incontro tra le sorelle era andato bene e si era svolto di fronte alla NPI dott.ssa . Le due hanno parlato del passato, anche se GI poco fa lo ha negato. Per_5
GI sembra volersi aprire al mondo esterno e smettere di idealizzare i genitori;
da ultimo ha avuto un regresso perché ha un grande conflitto di lealtà”.
A fronte di tale evoluzione del percorso di vita della minore e del maturarsi delle aspettative di cui sopra da parte della stessa, deve darsi atto del fatto che anche nel corso della procedura di accertamento dello stato di adottabilità della minore, i due genitori non abbiano minimamente modificato il loro approccio nei confronti della procedura e dei servizi, mantenendo un atteggiamento di minimizzazione e di negazione delle loro gravi carenze, siccome emerso inequivocabilmente in sede di udienza di contestazioni ex art. 12 L. 183/84, ove gli stessi dichiarano convinti di non aver “mai fatto mancare nulla a GI”, che era la minore
“tranquilla”, e di non aver “nulla da rimproverarsi”. Riguardo i riferiti episodi di bullismo e isolamento di cui la minore era stata vittima a scuola a causa dello stato di trascuratezza, la sig.ra dichiarava che sua figlia era “sicura, sperta” e che “non c'era di cosa prenderla in Parte_1 giro;
lei si lavava e a scuola era come gli altri”.
I due genitori apparivano alquanto superficiali nel riferire del proprio rapporto con la figlia, di cui dicevano di non aver mai saputo che avesse attacchi di panico, ascrivibili, a loro dire, al collocamento in comunità. La giungeva a negare persino lo stato di dipendenza da Parte_1 cocaina per cui in passato era stata in carico presso il affermando di essere stata fraintesa Pt_4 dalla dottoressa del Consultorio Familiare, mentre il negava di abusare di alcool. CP_5
Per contro la sorella maggiore della minore, sentita in data 01.02.2022 presso il TM Per_2 rilasciava le seguenti dichiarazioni: “ confermo quanto ho denunciato. Mio padre spesso si ubriacava … e mi alzava le mani contro.. Mio padre mi diceva anche insulti molto pesanti, molto umilianti che mi pesa ripetere, mi lanciava scarpe, mi offendeva tanto, pretendeva che io gli comprassi altro vino e io non potevo fare a meno di farlo. il mio ragazzo vedeva che ero triste e che avevo addosso i segni, i lividi che mi faceva Per_6 mio padre picchiandomi, ma lui non si è mai permesso di dirmi di denunciarlo. Ho fatto tutto da sola, senza condizionamenti di alcuno, e ho sopportato di stare in comunità perché era tutto vero.
Quando io ero più piccola (ma già andavo a scuola), papà ha sbattuto la testa della mamma contro una mattonella rotta;
io e mia sorellina ci siamo messi a piangere perché usciva tanto sangue. A mia mamma è rimasta una cicatrice sotto l'occhio; un'altra volta ha sbattuto la testa della mamma contro il piatto dove lei stava mangiando.
Papà prendeva i soldi dell'invalidità di mia madre e se li spendeva lui.
Mio padre non picchiava GI, l'ha sempre trattata meglio ( forse perché è più piccola), la mia sorellina era presente in casa quando mio padre mi alzava le mani e succedevano cose. Mi prendeva anche a calci.
Mia mamma non riusciva a proteggermi e si spaventava del nervosismo di papà. Io ho sofferto molto”.
Orbene, all'esito della disamina delle approfondite risultanze probatorie di cui sopra, che hanno indotto il Tribunale per i Minorenni di Catania, con ampia e articolata motivazione che non può in questa sede che richiamarsi, a ritenere sussistente la condizione di abbandono morale e materiale della minore AU GI ed a dichiararne lo stato di adottabilità, appare del tutto destituito di fondamento il gravame dei genitori della minore i quali lamentano l'ingiustizia della decisione e l'insufficienza degli interventi di sostegno avviati a loro supporto, sostenendo l'insussistenza dei presupposti richiesti ai fini della declaratoria dello stato di adottabilità.
Premesso che gli interventi di sostegno a favore del nucleo hanno avuto una durata di oltre sette anni, deve quindi darsi atto del fatto che nel presente grado di giudizio, dopo l'allontanamento della ragazza dalla comunità nel dicembre 2023, gli appellanti, a fronte dello stato di attuale e perdurante irreperibilità della minore, non si siano minimamente attivati per favorire il suo rintraccio ma, al contempo, non hanno manifestato preoccupazione per il destino della figlia, con cui, a loro dire, mantengono contatti telefonici periodici tramite un'utenza anonima senza però sapere dove si trovi. Nelle relazioni in atti in data 20.03.2024, 13.09.24, e 27.11.2024, e 24.03.25 i Servizi sociali riportano dell'atteggiamento diffidente mantenuto dalla coppia, i quali hanno negato l'accesso nell'abitazione ai servizi, non hanno mostrato interesse a collaborare per geolocalizzare la posizione della figlia perché hanno dichiarato di doverla proteggere da un ulteriore collocamento in comunità, e da ultimo hanno chiesto di non voler ricevere più domande riguardo a dove si trovi la figlia, mostrandosi sfidanti e adirati per la revoca dell'assegno di inclusione.
Da ultimo, deve darsi atto del fatto che anche l'ordine di rintraccio diramato tramite le competenti
FF.OO ha dato esito negativo (cfr. nota in data 13.09.2025 della Questura di Catania).
Pertanto, non può che rilevarsi la gravità della situazione in cui versa la minore GI, ora di anni quasi sedici, la quale si trova in una condizione di inadempimento dell'obbligo scolastico, e verosimilmente sta conducendo, stando nascosta per non farsi rintracciare dai servizi e dalle
FF.OO, una vita priva di valida progettualità in un contesto di deprivazione che vede, a causa della ostruzionistica condotta genitoriale, il fallimento degli interventi di sostegno e di recupero avviati a favore della minore ed il venir meno di quel positivo percorso formativo e di sostegno che l'avevano portata ad acquisire fiducia nelle sue potenzialità e a desiderare una vita diversa da quella, del tutto priva di stimoli e pregiudizievole per la sua sana crescita, condotta fino al collocamento in comunità.
Conclusivamente, a fronte della sostanziale impossibilità della Corte di acquisire ulteriori elementi di attualizzazione dell'istruttoria, non può che concludersi nel senso che non siano emersi elementi positivi tali da indurre a rivedere le valutazioni prognostiche sfavorevoli effettuate dal giudice di prime cure circa la irreversibilità della condizione di inadeguatezza genitoriale causata da caratteristiche personologiche strutturali disfunzionali non suscettibili di modifica, non potendo che richiamarsi il sopracitato consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte che afferma che “la situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma ogniqualvolta si accerti l'inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico-fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi considerare "situazione di abbandono", oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell'adempimento dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non transitorio difetto di quell'assistenza materiale e morale necessaria a tal fine2 ( Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025 n. 2948 ).
Alla stregua delle considerazioni che precedono la sentenza di primo grado appellata non può che essere integralmente confermata. Tenuto conto della natura del procedimento, dei motivi della decisione, si reputa sussistano i presupposti per compensare le spese del presente giudizio.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
PQM
La Corte rigetta l'appello proposto da e da avverso la Testimone_1 Parte_1 sentenza emesso dal TM di Catania n. 112 emessa in data 19.09.2022, depositata il 19.10.2022.
Si dispone ai sensi del disposto dell'art. 52 del d.lgs 30.06.2003 n. 196 che in ipotesi di diffusione e pubblicazione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti.
Spese compensate.
Si comunichi ai procuratori costituiti, al SS di Catania, alla Procura della Repubblica di Catania e alle FF.OO. territorialmente competenti (Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania,
Questura di Catania – Ufficio minori e Comando della Polizia Municipale per quanto di competenza)..
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.09.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher