Sentenza 3 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 24319/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa
Luigia Stravino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al R.G. n. 24319/2020 R.G.
Avente ad oggetto: cessione di crediti e appalto di servizi
TRA
(C.F. ), con sede in Milano, via Domenichino n. 5, in Parte_1 P.IVA_1 persona del Procuratore avv. Andrea Benettin, in virtù dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio in data 1^ Persona_1 agosto 2019, Rep. 22579, Raccolta 9127 (doc. 1), e avv. Lorenza Prati, i virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenticata da Notaio Persona_1 in data 1^ agosto 2019, Rep. 22579, Raccolta 9127 (doc. 2), rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.: - C.F._1
, Giovanni Gomez Paloma Email_1
(C.F.: - e Giuseppe Cardona (C.F.: C.F._2 Email_2
- , con studio (LMS) C.F._3 Email_3 in Milano, corso Magenta 84.
Attrice
E
Controparte_1
(C.F .: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in P.IVA_2
Napoli (NA), Via A. Cardarelli, 9, c.f , rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Antonio Palazzi cf ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._4 studio in Ottaviano, via Pappalardo,27
pagina 1 di 19
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con le note scritte depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice in data 11/11/2024 tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190 cpc.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Parte Con atto di citazione, notificato in data 7/11/2020, (di seguito , Parte_1 chiedeva la condanna della Controparte_1
(di seguito al pagamento di crediti, dei quali affermava essere
[...] CP_2 divenuta titolare in virtù di contratti di cessione (cfr. allegati all'atto di citazione, in fascicolo di parte attrice).
In particolare, l'attrice domandava il pagamento di € 2.257.404,74 per sorte capitale.
Inoltre, deducendo che, con i predetti contratti di cessione, le cedenti avevano ceduto Parte alla cessionaria anche i relativi interessi di mora, l'attrice domandava il pagamento:
- degli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, determinati nella misura degli interessi legali di mora, precisando che alla data del 6 novembre 2020 gli interessi moratori ammontavano ad € 49.390,68;
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori, maturati sulla predetta sorte capitale, scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., con decorrenza dalla data dell'atto di citazione;
- di € 26.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- di € 235.870,34 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta;
- degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, scaduti da oltre sei mesi, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- di € 114.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle n.
2.852 fatture, il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
- di € 1.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 per il tardivo pagamento della pagina 2 di 19 sorte capitale di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note Debito.
In via subordinata, l'istante chiedeva di condannare parte convenuta al pagamento delle somme da accertare nell'odierno giudizio per sorta capitale, interessi di mora, oltre che interessi anatocistici e somme forfettarie di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231/02; in via ulteriormente subordinata, di condannare parte convenuta al pagamento delle somme accertande a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Fra la documentazione allegata alla citazione, a suffragio della domanda, Parte venivano prodotti alcuni fra i contratti di cessione stipulati dalla (cfr. contratti con
DiaSorin S.p.a., Glaxosmithkline S.p.a., Bracco Imaging S.p.a., Menarini s.p.a.; allegato
06A e 06B, atto di citazione, in fascicolo parte attrice), riservandosi, poi, l'attrice di produrre gli altri contratti di cessione, i contratti di appalto di servizi e forniture stipulati fra l'Ente convenuto ( e le società cedenti, le fatture emesse in esecuzione dei CP_2 menzionati rapporti contrattuali ed, infine, la documentazione comprovante l'erogazione dei servizi e forniture.
Con ordinanza del 22/4/2021, il G.I. dichiarava la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art.164 co. 4 c.p.c., per mancanza dei requisiti di cui all'art. 163 n. 4 c.p.c., rilevando, in primo luogo, l'assenza di una pur minima indicazione dei contratti da cui avrebbero tratto origine le pretese creditorie azionate in giudizio dall'attrice, quale cessionaria dei crediti, nonché, mettendo in evidenza, in secondo luogo, la mancanza di qualsiasi descrizione delle prestazioni eseguite (e non pagate) e dei singoli rapporti contrattuali, in virtù dei quali sarebbero state rese. Disponeva, dunque, la rinnovazione dell'atto di citazione, entro il termine perentorio del 21/7/2021. Nell'adempiere il proprio onere di rinnovazione della citazione, con atto notificato a controparte, il 21/7/2021, l'attrice ridimensionava significativamente la propria domanda originaria, limitandola.
In particolare, domandava il pagamento di € 28.200,83 per sorte capitale.
Inoltre, deducendo che con i predetti contratti di cessione la cedente aveva ceduto alla Parte cessionaria anche i relativi interessi di mora, l'attrice domandava il pagamento:
- degli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con l'originario atto di citazione, pari ad € 2.257.404,74, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento;
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla maggior sorte capitale azionata che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da pagina 3 di 19 oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- di € 26.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la maggior sorte capitale azionata;
- di € 235.870,34 a titolo di ulteriori interessi di mora, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale, in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
- degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle
Note Debito, scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- di € 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal
D. Lgs. n. 192/12, moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito;
- di € 1.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, portati da 2 fatture (riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 11 Parte con l'atto di citazione e prodotte sub doc. 28) emesse da ai sensi della predetta disposizione normativa per l'omesso rispetto, da parte dell' del termine di CP_2 pagamento relativo a fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale e a quelle poste a fondamento delle Note Debito.
Altresì, in via subordinata, l'attrice reiterava le domande proposte nell'originario atto di citazione e, dunque, domandava di condannare la parte convenuta al pagamento delle somme da accertare nell'odierno giudizio per sorta capitale, interessi di mora, oltre che interessi anatocistici e somme forfettarie di cui all'art. 6 d.lgs. n. 231/02; in via ulteriormente subordinata, di condannare parte convenuta al pagamento delle somme accertande a titolo di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
Si costituiva in giudizio parte convenuta con comparsa di risposta, depositata l'11/11/2021, eccependo, innanzitutto, la nullità della citazione per violazione dell'art.163 co.3 nn.3 e 4 cpc, e osservando come la domanda, nonostante la rinnovazione della stessa, apparisse del tutto carente della esposizione dei fatti posti a fondamento della pretesa e della individuazione delle prestazioni, da cui sarebbero Parte originati i crediti asseritamente ceduti alla – ai quali l'attrice non aveva rinunciato pagina 4 di 19 - dalle;
Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6
;
[...] Controparte_7 Controparte_8 Controparte_9
Inoltre, la convenuta eccepiva l'inefficacia e nullità delle notifiche delle cessioni dei crediti, intervenute tra le summenzionate società e l'odierna parte attrice, osservando come esse fossero state notificate ad un indirizzo PEC differente da quello ufficiale della parte convenuta. Ancora, eccepiva la mancanza in capo all'attrice della legittimazione a farsi promotrice del presente giudizio rilevando l'inopponibilità alla PA dei contratti di Parte cessione prodotti dalla laddove “il principio di libera cedibilità del credito, ex art.1260 c.c., va integrato con la normativa di settore inerente alla P.A. a favore della quale, per i contratti in corso alla data delle cessioni azionate, come nel caso de quo, è necessario il preliminare consenso, ex art. 70 R.D. 2440/2923”. Infine, contestava la fondatezza delle pretese della controparte evidenziando come la somma richiesta in linea capitale e posta alla base delle plurime richieste per la determinazione degli interessi moratori, anatocistici e penalità, apparisse non suffragata da idoneo sostegno probatorio, nonché illiquida, inesigibile oltre che erronea, esagerata e non dovuta.
Conseguentemente, contestava la debenza di tutti interessi di cui l'attrice richiedeva il pagamento.
Nello specifico, la convenuta contestava, nell'an e nel quantum, la pretesa per gli interessi moratori, anatocistici e del maggior danno rilevando come essa, nella prospettazione di parte attrice, si traducesse in una duplicazione di poste identiche.
Altresì eccepiva l'inesigibilità degli interessi moratori, anatocistici e del maggior danno per le fatture liquidate in ritardo, nonché per gli importi individuati nelle note di debito, rilevando che, attesa la qualificazione soggettiva della convenuta – la quale CP_2 costituisce una struttura sanitaria pubblica assimilata a tutti gli effetti ad una e Pt_2 come tale soggetta a regime della tesoreria unica - l'obbligazione relativa al pagamento di interessi moratori non è automatica ma è subordinata ad una formale messa in mora che nel caso di specie non è stata mai effettuata (cfr. comparsa di risposta, p.14).
In conclusione, la convenuta eccepiva l'inammissibilità della domanda di indennizzo ex art. 2041 c.c. per assenza di sussidiarietà.
Il 2/12/2021 il G.I. assegnava alle parti i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c.
e rinviava la causa all'udienza del 27-3-2023, la quale si celebrava, ex art. 127 ter c.p.c., nelle forme della trattazione scritta.
Nella prima memoria difensiva, ex art. 183 co.6, del 28/12/2021, parte attrice riproponeva quanto già dedotto nell'integrazione all'atto di citazione ed opponeva l'infondatezza delle eccezioni sollevate dalla convenuta relative ai crediti per sorte capitale, agli interessi e alle somme ex art. 6, co. 2, d.lgs. 231/02.
pagina 5 di 19 In particolare, quanto alla rilevata nullità della notificazione delle cessioni dei crediti, evidenziando come, per consolidato orientamento nella giurisprudenza di legittimità, tale comunicazione possa validamente effettuarsi mediante un qualsiasi atto a forma libera, purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità del lato attivo del rapporto obbligatorio, osservava che la valida notificazione della cessione dei crediti, ex art. 1264 c.c., potesse effettuarsi anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo o mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di opposizione.
Relativamente all'eccepita inopponibilità alla PA dei contratti di cessione, inoltre, l'attrice rilevava come, nel caso di specie, in primis, la normativa a cui fare riferimento dovesse rinvenirsi nella Disciplina della cessione di crediti di impresa, prevista dalla l.
21/2/1991, n. 52, la quale, ai fini dell'opponibilità della cessione dei crediti nei confronti del debitore ceduto [anche nell'ipotesi in cui si tratti di P.A.] prevede che sia sufficiente la sola notifica senza ulteriori formalità (accettazione o assenza di rifiuto entro 45 giorni dalla notifica). In secondo luogo, evidenziava l'inapplicabilità alla convenuta dell'art. 70 R.D. 2440/2923 sia per difetto del presupposto soggettivo - potendo tale disposizione applicarsi esclusivamente alle Amministrazioni dello Stato e non invece agli Enti Locali tra i quali deve annoverarsi la parte convenuta – sia per difetto di un presupposto oggettivo.
Parte attrice osservava, sotto quest'ultimo profilo, come la controparte non avesse fornito alcuna prova in ordine al fatto che i contratti, dai quali i crediti per cui si controverte hanno tratto origine, fossero ancora in corso di esecuzione così mancando di soddisfare un requisito che la giurisprudenza di legittimità suole richiedere per riscontrare la necessarietà dell'adesione dell'Amministrazione statale alle cessioni dei crediti ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto.
Con riferimento, infine, alla contestata debenza delle somme ex art. 6, co 2, d.lgs.
231/02 eccepita dalla convenuta, l'attrice richiamava due pronunce di merito – rispettivamente del Tribunale di Genova e del Tribunale di Locri – che hanno riconosciuto il diritto di privati a ricevere il pagamento di tali somme anche da parte di
Enti locali.
In conclusione, riduceva nuovamente la pretesa creditoria azionata per sorte capitale ad euro 21.474,87, limitandola all'elenco di fatture di cui agli allegati 17 A e 17 B (cfr. allegati 17 A e 17 B, memoria ex art. 183, co.6, parte attrice, p. 3).
Ad integrazione della documentazione depositata unitamente all'atto di citazione, parte attrice produceva, a sostegno della somma richiesta in sorte capitale, le fatture emesse dalle società fornitrici, le fatture, i contratti/ordinativi di fornitura tra le società cedenti e la convenuta documenti comprovanti l'esecuzione delle forniture-CP_2 pagina 6 di 19 prestazioni per il cui pagamento sono state emesse le fatture azionate, tra cui alcuni documenti di trasporto (cfr. allegati 14 “fatture e contratti sorte capitale nn. da 1 a 20; fatture e contratti SPV nn. da 1 a 3” e allegato 15) nonché intimazioni e solleciti di pagamento (cfr. allegato 16) e i contratti di cessione dei crediti tra le società cedenti e la Parte cessionaria (cfr. allegati 18 e 19).
Nella seconda memoria, ex art. 183, co. 6, del 27/1/2022, parte attrice inoltre, ribadendo l'inadempimento di controparte, ad integrazione di quanto già depositato, affermava di produrre contratti e fatture sottostanti le Note Debito Interessi rispetto alle società Menarini, Diagnostics, Abbott, Adienne Srl, Bracco, Codifi, , Diasorin, CP_6
GE Healthcare, Guerbet, Medival, Nacatur, e Orthofix. Infine, produceva CP_7 Parte ulteriori intimazioni di pagamento inviate da alla parte convenuta.
Nelle memorie di replica, ex art. 183, co. 6, del 31.1.2022, la convenuta, riportandosi a quanto eccepito nella comparsa di costituzione, evidenziava come nelle more del giudizio la avesse provveduto ad effettuare il pagamento di una CP_2 delle fatture oggetto del presente giudizio e nello specifico della fattura n. CP_7
6100134103 del 28/1/2020 per euro 3862,80 e allegava il relativo ordine di pagamento
(cfr. mandato di pagamento n. 1400184 del 21/01/2022 fattura n. 6100134103 CP_7 del 28.01.2020 per euro 3.862,80 in allegati a memoria di replica di parte convenuta,
31.1.2022).
Il G.I., viste le note scritte depositate dalle parti, le quali non articolavano istanze istruttorie, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11/11/2024, che si celebrava, ex art. 127 ter c.p.c., mediante la trattazione scritta.
Nelle note scritte, ex art 127-ter, la parte convenuta, riportandosi a tutto quanto già dedotto ed eccepito negli atti difensivi, evidenziava che fosse rimasto inevaso l'onere probatorio, gravante sulla controparte, dell'esistenza di un valido vincolo contrattuale e così dell'esistenza dei crediti azionati sui quali l'attrice fondava sia la pretesa in linea capitale, che le pretese a titolo di interessi moratori, anatocistici e di ogni altra somma. Metteva in evidenza, in particolare, che alla luce di quanto prodotto da parte attrice, con le memorie ex art. 183 c.p.c., mancavano le fonti contrattuali tra le società fornitrici/cedenti – segnatamente BA, O- e CP_9 CP_4
, e il debitore ceduto. CP_8
Sul punto, la convenuta osservava come sia principio pacifico che per i contratti della
P.A., tra i quali rientra l' , vi sia necessità della forma scritta ad substantiam CP_2 sul presupposto che solo tale forma consente di identificare con precisione
l'obbligazione assunta e l'effettivo contenuto negoziale dell'atto, non potendo darsi rilievo a comportamenti taciti, manifestazione di volontà altrimenti date o a comportamenti attuativi. pagina 7 di 19 Le parti concludevano come segue.
La parte attrice, riducendo ancora una volta la propria pretesa iniziale, domandava, in via principale, per le ragioni e i titoli di cui all'atto di citazione, di accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, dei seguenti crediti e, CP_2 per l'effetto, condannare la convenuta in persona del legale rappresentante CP_2 pro tempore, al relativo pagamento in favore di p.A.: CP_10
- di € 11.876,82 per sorte capitale, di cui alle fatture allegate agli atti difensivi;
- degli interessi moratori maturati e maturandi sulla maggior sorte capitale azionata con la citazione,“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
- degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta maggior sorte capitale azionata con la citazione che, alla data di notifica dell'atto di citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.,nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 26.320,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta maggior sorte capitale azionata, oltre interessi su ciascun importo di euro
40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato pagamento ha generato il predetto importo;
- di € 235.870,34 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale.
- degli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura
“degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione;
- € 114.080,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle sottostanti fatture (indicate in ciascuna delle Note Debito) il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito, oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine pagina 8 di 19 di pagamento della fattura il cui tardivo pagamento ha generato il predetto importo
- € 1.680,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per le fatture indicate in dettaglio il cui termine di pagamento non è stato rispettato - fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte capitale di cui sopra nonché a quelle il cui tardivo pagamento ha generato le Note Debito - oltre interessi su ciascun importo di euro 40 con decorrenza dalla scadenza del termine di pagamento della fattura il cui mancato puntuale pagamento ha generato il predetto importo.
In via subordinata, domandava, per le ragioni e i titoli dedotti negli atti difensivi, di accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte Parte_1 dell' e, per l'effetto, condannare l' al pagamento in favore di CP_2 CP_2 [...]
i ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a er: Parte_1 Parte_1
- sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale, oltre interessi;
- importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
- interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito, nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, in relazione alle fatture il cui tardivo pagamento ha generato gli interessi di mora di cui alle Note Debito, oltre interessi,
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12, in relazione ad ulteriori fatture il cui termine di pagamento non è stato rispettato, oltre interessi.
pagina 9 di 19 In via ulteriormente subordinata, domandava di accertare e dichiarare il diritto di
[...] ad ottenere il pagamento da parte dell' e, per l'effetto, Parte_1 CP_1 condannare l' al pagamento in favore di di ogni diversa CP_1 Parte_1 somma che fosse ritenuta dovuta a per capitale, interessi e Parte_1 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.
In ogni caso, con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.
La parte convenuta, domandava, in via preliminare, di ritenere e dichiarare la nullità della citazione e l'improcedibilità della domanda e\o estinzione del giudizio;
In via principale,
- di ritenere e dichiarare che nulla è dovuto all'attrice per capitale, interessi, accessori il risarcimento di tutte le cessioni relative i crediti per le società Zimmer-BA, Bracco, Engineering e per mancanza di forma CP_4 CP_8 scritta dei contratti su cui si fondano le cessioni e le relative fatture elencate dall'attrice e rigettare la domanda in parte qua non essendovi, prova dell'esistenza dei crediti azionati;
- di ritenere e dichiarare l'inefficacia e\o inopponibilità e\o nullità delle cessioni, anche per nullità della notifica e la mancanza di legittimazione e diritto all'azione dell'attrice;
- di rigettare nel merito la domanda formulata dalla per capitale, Parte_1 penalità, risarcimenti, interessi ed accessori comunque denominati, richiesti e decorrenti, in quanto infondata e non provata;
- di ritenere e dichiarare comunque non dovuto il pagamento delle somme richieste per la cessioni e note di debito specificamente impugnate;
- di ritenere e dichiarare la mancanza di legittimazione e del diritto all'azione dell'attrice per le fatture presenti nell'allegato 13B riportate a CP_8 pag.7\8 dello stesso documento per euro 2.796,23;
- di ritenere e dichiarare la prescrizione del credito preteso per la cessione Pfizer;
- ritenere e dichiarare non dovuti gli interessi moratori ex D.lgs 231\02, per man- canza di costituzione in mora, ed in via subordinata ritenere incolpevole il ritardo nel pagamento delle residue fatture, anche per eccessiva onerosità;
- di ritenere e dichiarare non dovuto il risarcimento richiesto ex art 6 D Lgs 231\02
e ss.mm.ii. dichiarandone la mancanza di legittimazione e diritto all'azione;
- di ritenere e dichiarare non dovuto il pagamento degli interessi anatocistici richiesti;
pagina 10 di 19 - comunque estrapolare dal quantum preteso ed indicato tutta la sorta capitale, gli interessi ed i risarcimenti afferenti alle cessioni dei crediti delle aziende per le quali non è stata provata l'esistenza del contratto;
- ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile ed infondata la domanda spie- gata ex art 2041 cc., quale che sia la sua determinazione anche per mancanza di legittimazione e diritto all'azione dell'attrice.
- Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa ex DM 55\14.
All'udienza dell'11/11/2024, il G.I., trattenendo la causa in decisione, assegnava alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
Tanto premesso, si osserva quanto segue. Parte Con il presente giudizio, l'attrice, (di seguito , in qualità Parte_1 di cessionaria di crediti, conveniva la Controparte_1
(di seguito , in qualità di debitrice ceduta, per ottenere
[...] CP_2
l'adempimento dei contratti di appalto, per servizi e forniture, che quest'ultima aveva stipulato con diverse società cedenti. Parte La nello specifico, agiva per vedere accertato e ottenere il pagamento di un credito per sorte capitale, la cui commisurazione nelle more del giudizio, progressivamente, diminuiva in misura notevole. Domandava, altresì, l'accertamento e, per l'effetto, la condanna di controparte al pagamento di somme a titolo di interessi moratori, anatocistici e penalità, imputate a dedotti ritardi nell'adempimento da parte della convenuta, calcolate, a prescindere dalla consistenza della somma capitale richiesta, sul quantum domandato con l'originario atto introduttivo del giudizio.
Specificava che alcuni crediti azionati, sorti dagli originari contratti, erano stati
Parte oggetto di un'unica cessione, dalle società fornitrici all'attrice altri, invece, dopo
Parte essere stati ceduti dalle società fornitrici a venivano nuovamente ceduti da quest'ultima alla nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione;
CP_11
Parte infine erano oggetto di retrocessione dalla all'odierna attrice in CP_12 ragione di ciò, nell'importo dei crediti richiesti a titolo di ulteriori interessi di mora maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale azionata, l'attrice indicava anche una somma a titolo di interessi di mora fondati nelle Note di Debito emesse dalla e poi cedute, unitamente ai crediti retrocessi, CP_11
Parte alla
Nei propri atti difensivi, l'attrice deduceva, dunque, a sostegno della propria legittimazione attiva, di essersi resa cessionaria di un notevole numero di crediti scaturenti da contratti di appalti di fornitura e servizi stipulati fra la convenuta pagina 11 di 19 e differenti società, tra le quali Alifax S.rl., Althea Italia S.p.a, CP_2 CP_9
BA, Esaote S.p.a, GE Healthcare, General Medic Merate S.p.a., Menarini Diagnostic
s.r.l., , Issi Italia, Meranese, Bracco- CP_6 CP_4 Controparte_5
Engineering, , DiaSorin, e Orthofix. CP_8 Controparte_7
A suffragio dell'azionata pretesa produceva i contratti di cessione dei crediti stipulati con le società cedenti e documentazione relativa ai contratti di appalto da cui erano scaturiti i debiti ceduti (sul punto, funditus, infra).
Ebbene, la domanda appare infondata. Parte Ed invero, la fonda la sua pretesa sul fatto che l'azienda ospedaliera convenuta non abbia pagato e/o abbia pagato in ritardo le fatture versate in atti, in esecuzione dei contratti di appalto stipulati con le società fornitrici cedenti e, successivamente, oggetto di cessione di crediti. Omette di produrre, tuttavia, i summenzionati contratti di appalto di servizi e forniture in cui i crediti azionati hanno trovato propria scaturigine.
La domanda di parte attrice, perciò, non risulta supportata da adeguata documentazione.
Preliminarmente va osservato, invero, che nelle controversie in tema di contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, fra le quali rientra la convenuta CP_2 occorre fare riferimento alla disciplina dettata dal r.d. n. 2240 del 1923, agli artt. 16 e 17, la quale impone la forma scritta, a pena di nullità (in tal senso, cfr. Cass. 20690/2016;
12549/2016).
Va, infatti, da subito rammentato che, alla stregua di quanto già evidenziato dalle
Sezioni unite nella più recente sentenza n. 20684 del 9 agosto 2018, è affermazione incontrastata del diritto vivente quella per cui le norme poste dagli artt. 16 e 17 del r.d.
n. 2440 del 1923 impongono la forma scritta per i contratti stipulati dallo Stato e dalle sue amministrazioni, venendo esse ad integrare una delle ipotesi richiamate dal n. 13 dell'art. 1350 c.c., per il quale "devono farsi per atto pubblico... sotto pena di nullità... gli altri atti specialmente indicati dalla legge". (Sez. Un. sent. n.9775/2022).
Ed è, del pari, diritto vivente che dette norme, nonostante sia venuto meno, per effetto dell'abrogazione del r.d. n. 383 del 1934 ad opera dell'art. 274, lett. a), del d.lgs.
n. 267 del 2000, il richiamo ad esse operato per Comuni e Province dagli artt. 87 e 140 del citato r.d. del 1934, continuino ad applicarsi "pure a Comuni e Province e non solo in ragione del tempo di conclusione del contratto (Cass., 22 marzo 2012, n. 4570; Cass., 10 aprile 2008, n. 9340), ma esplicitamente, nonostante l'abrogazione, quale principio generale finalizzato al controllo istituzionale e della collettività sull'operato dell'ente pubblico (territoriale) e, quindi, funzionale all'esigenza di assicurare l'imparzialità ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione (Cass., 7 luglio 2007, n. 1752)". pagina 12 di 19 Dunque, i contratti in cui agisce la P.A., ancorché jure privatorum, devono essere redatti per iscritto ad substantiam e devono essere riversati in un apposito documento recante la sottoscrizione di entrambe le parti (per l'amministrazione vale la firma del titolare dell'organo attributario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi), nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso, essendo preclusa la conclusione per corrispondenza, giacché la pattuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente (cfr.
Tribunale Napoli, sent. sez. XII, 25/09/2023, n.8700).
Pertanto, in assenza di tale requisito formale, il contratto non è suscettibile di sanatoria, poiché gli atti negoziali della Pubblica Amministrazione constano di manifestazioni formali di volontà, non surrogabili nemmeno con comportamenti concludenti (Cass. 27910/2018).
Come è stato recentemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, pervero, neanche la delibera comunale con la quale, in sede di riconoscimento di debito fuori bilancio, il destina una somma al pagamento del corrispettivo dell'opera CP_13 eseguita, in assenza di un valido contratto a monte fonte di obbligazione, può configurarsi come ricognizione postuma di debito, non innovando, pertanto, il detto riconoscimento la disciplina che regolamenta la conclusione di contratti da parte della
P.A., né introducendo una sanatoria per i contratti eventualmente nulli o comunque invalidi, come quelli conclusi senza la forma scritta richiesta ad substantiam (cfr. Cass. civile sez. II, 23/08/2023, n.25122).
Così, dunque, nemmeno il pagamento, sia pur tardivo, da parte dell'Azienda ospedaliera, di una fattura oggetto di giudizio (cfr. mandato di pagamento n. 1400184 del 21/01/2022 fattura n. 6100134103 del 28.01.2020 per euro 3.862,80 in CP_7 allegati a memoria di replica di parte convenuta, 31.1.2022) non vale a sanare la nullità del rapporto contrattuale per difetto della forma scritta ad substantiam. Parte Nella fattispecie in esame, la ha prodotto solo uno fra i contratti di prestazione di servizi (contratti di appalto di servizi e forniture), stipulati tra le società cedenti e l' convenuta, sottesi alla suindicata documentazione contabile. CP_1
In particolare, tali contratti di appalto da cui sono originati i crediti di cui si richiede il pagamento non risultano presenti negli allegati nn. 14, 15 e 16 alla prima memoria ex art. 183, co. 6, depositata il 28.12.2021, salvo che per i contratti di fornitura tra la società Alifax s.r.l. e l' (cfr. allegato 14 fatture e contratti sorte capitale CP_2
17, sub Alifax S.r.l, in allegati alla prima memoria ex art. 183, co. 6, del 28.12.2021. Sul punto, funditus, infra).
Relativamente a tutti gli altri dedotti rapporti contrattuali di appalto, l'attrice non depositava i contratti originari, ma offriva la prova della loro esistenza mediante una pagina 13 di 19 notevole mole di documenti (cfr. allegati nn. 14, 15 e 16 alla prima memoria ex art. 183, co. 6, del 28.12.2021) come, in via esemplificativa, alcune delibere di proroga di contratti in essere (v., ad esempio, allegato 14 fatture e contratti sorte capitale 17, sub
Althea Italia S.p.a., in allegati alla prima memoria ex art. 183, co. 6, del 28.12.2021), ordini di acquisto emessi dalla convenuta (in via esemplificativa, v. allegato 14 fatture e contratti sorte capitale 1 in allegati alla prima memoria ex art. 183, co. 6, del CP_7
28.12.2021), richieste di storno e contestuale integrazione di apparecchiature al contratto di manutenzione full-risk ed annesso adeguamento canoni annuali, richieste di proroga contratti in essere, fatturazioni elettroniche e bolle di consegna (cfr. v. allegato
14 fatture e contratti sorte capitale 18, sub Esaote S.p.a., in allegati alla prima memoria ex art. 183, co. 6, del 28.12.2021).
Parimenti, nella memoria di replica depositata il 27.01.2022, l'istante pur deducendo di produrre i contratti e le fatture sottostanti le Note Debito Interessi rispetto alle società
Menarini, Diagnostics, Abbott, Adienne Srl, Bracco, Codifi, , Diasorin, GE CP_6
Healthcare, Guerbet, Medival, Nacatur, e Orthofix, depositava in allegato CP_7 all'atto difensivo (cfr. allegato 15, memoria di replica, ex art. 183, co.6, del 27.01.2022, in fascicolo parte attrice) soltanto:
- per tutti gli indicati rapporti contrattuali, la documentazione relativa alla fattura elettronica, effettuata mediante il sistema di interscambio (SID), dei medesimi;
-
- inoltre, per il contratto con DiaSorin S.p.a. degli ordini di acquisto effettuati dall' (cfr. allegato 15, sub Diasorin) CP_2
- per degli ordini di acquisto effettuati dalla Controparte_5 CP_2
e delle bolle di consegna (cfr. allegato 15, sub Bracco nn. 1 e 2).
A siffatta documentazione, sebbene notevole nella quantità, non può attribuirsi alcuna valenza poiché essa non vale, in questo giudizio, a sanare il vizio che inficia a monte quegli stessi rapporti: la nullità dei contratti per assenza della prevista forma scritta ad substantiam.
E posto che, come è noto, quod nullum est, nullum producit effectum, siffatta invalidità si riverbera anche su tutti gli atti posti in essere in esecuzione della pattuizione nulla, i quali, perciò, devono considerarsi, del pari, invalidi.
Muovendo, infatti, dal principio, poc'anzi ricostruito, che la Pubblica
Amministrazione non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta ad substantiam e che in assenza del requisito formale ogni atto è nullo, improduttivo di effetti ed insuscettibile di sanatoria, le fatture prodotte in giudizio dall'amministrazione non possono rappresentare la forma scritta dell'accordo e non sono suscettibili, dunque, di rappresentare neppure un comportamento processuale,
pagina 14 di 19 implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito, essendo impossibile una contrattazione per facta concludentia (cfr. Tribunale Catanzaro sez. II,
17/08/2023, n.1286).
Per gli stessi motivi è inidonea a sostenere la fondatezza della pretesa creditoria il resto della documentazione prodotta dall'attrice, come, gli ordini emessi dalla convenuta, le richieste di storno e contestuale integrazione di apparecchiature al contratto di manutenzione full-risk ed annesso adeguamento canoni annuali, le richieste di proroga contratti in essere, le fatturazioni elettroniche e le bolle di consegna (cfr., in via esemplificativa, v. allegato 14 fatture e contratti sorte capitale 18, sub Esaote S.p.a., in allegati alla prima memoria ex art. 183, co. 6, del 28.12.2021).
Invero, il principio, sancito dall'art. 115, co.1, c.p.c., - secondo cui i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita possono essere posti a fondamento della decisione, senza necessità di prova - non opera nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto azionato sia rappresentato da un atto per il quale la legge impone la forma scritta ad substantiam, dal momento che in tale ipotesi, a differenza di quanto accade nel caso in cui una determinata forma sia richiesta ad probationem, l'osservanza dell'onere formale non è prescritta esclusivamente ai fini della dimostrazione del fatto, ma per l'esistenza stessa del diritto fatto valere, il quale, pertanto, può essere provato soltanto in via documentale, non risultando sufficienti né la prova testimoniale o per presunzioni, né la stessa confessione della controparte (Cassazione civile sez. I, 17/10/2018, n. 25999).
Per tali concordanti rilievi, poiché la produzione del contratto costituisce onere probatorio della parte che basa su quell'accordo la propria domanda, deve ritenersi che la pretesa dell'attrice di adempimento contrattuale sia priva di uno dei suoi presupposti costitutivi, e debba, pertanto, essere rigettata relativamente a tutti quei rapporti fondati in contratti non prodotti in giudizio.
Del pari deve essere rigettata la pretesa creditoria azionata, nelle specifico, sulla base delle fatture emesse in esecuzione del rapporto contrattuale intercorso fra l' e la s.r.l. Alifax. CP_2
A ben vedere, relativamente a questo specifico rapporto l'attrice provvede alla produzione dei seguenti contratti: (cfr. allegato 14 fatture e contratti sorte capitale 17, sub Alifax S.r.l, in allegati alla prima memoria ex art. 183, co. 6, del 28.12.2021):
1) n. 87 relativo all'anno 2008;
2) n. 186 relativo all'anno 2010; Il primo di questi due contratti appare debitamente sottoscritto;
nel secondo invece non è rintracciabile la sottoscrizione di parte accettante.
pagina 15 di 19 L'attrice produceva altresì le richieste di proroga dei contratti di fornitura in essere, indirizzate dall' alla Alifax s.r.l., nelle quali venivano incorporati i CP_2 contratti, debitamente firmati da entrambe le parti:
3) n. 51 relativo all'anno 2012 (cfr. “proroga 04_anno 2012”, in allegato 14, allegato 14 cit.);
4) n. 330 relativo all'anno 2013;
5) nn. 292 e 395 relativi all'anno 2014;
6) nn. 220 e 267 relativi all'anno 2015;
7) nn. 24 e 71 relativi all'anno 2016;
8) n. 4600005986
Diversamente si rileva che le prodotte richieste di proroga nn. 11 e 12 relative, rispettivamente, agli anni 2019 e 2020, non solo non incorporano il contatto al quale si riferiscono, ma appaiono anche prive della sottoscrizione dell'accettante Alifax s.r.l.
L'attrice, infine, produceva soltanto due fatture riferibili al rapporto contrattuale intrattenuto con la Alifax s.r.l., e nello specifico:
a) n. 5285/2020
b) n. 5565/2020
Orbene, in primis, deve rilevarsi che alcuna efficacia probatoria può riconoscersi al contratto n. 186, relativo all'anno 2010 poiché il documento non soddisfa comunque i crismi della forma scritta ad substantiam, richiesta dagli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2240 del
1923, non recando alcuna sottoscrizione della società Alifax s.r.l., nella qualità di accettante (cfr. allegato 14 fatture e contratti sorte capitale 17, sub Alifax S.r.l, in allegati alla prima memoria ex art. 183, co. 6, del 28.12.2021).
Nonostante la materiale produzione in giudizio del suddetto contratto di fornitura, dunque, l'assenza di sottoscrizione del documento lo rende, ai fini di questo giudizio, nullo per assenza di forma ad substantiam.
Lo stesso deve dirsi per le richieste di proroga nn. 11 e 12, relative, rispettivamente agli anni 2019 e 2020.
Conseguentemente, alcuna rilevanza probatoria può riconoscersi alle prodotte fatture a) n. 5285/2020 b) n. 5565/2020, riferendosi entrambe a pattuizioni negoziali nulle per assenza di forma (cfr. fattura n. 5285/2020, in allegato 14, cit.) laddove, la prima richiama due contratti che non risultano prodotti ed entrambe sono prive di firma dell'accettante Alifax s.r.l. Conseguentemente, vanno rigettate anche le domande relative agli interessi e penalità.
Se, infatti, il contratto va dichiarato nullo per difetto della forma scritta ad substantiam, venendo meno il titolo giustificativo dell'obbligazione principale, viene pagina 16 di 19 meno anche il medesimo titolo che giustifica il pagamento delle pretese accessorie, quali sono gli interessi.
Va, altresì, rigettata anche la connessa domanda di pagamento degli interessi anatocistici e di pagamento della somma di euro 40,00, ex art.6, comma 2, DL.vo n.231/2002 (risarcimento delle spese di recupero), non risultando fondata la domanda di pagamento degli interessi moratori, generati dall'asserito, tardivo pagamento delle fatture allegate, e non potendosi pretendere il pagamento dell'importo di euro 40,00 in relazione a fatture per la quali non è stato depositato il contratto sottostante, con conseguente nullità del rapporto contrattuale e infondatezza di qualsiasi pretesa basata su quel contratto.
Quanto, poi, alla domanda, avanzata dall'istante, in via subordinata, di condanna della parte convenuta al pagamento di un indennizzo, ex art. 2041 cc, si rileva che la stessa appare infondata.
Con riguardo a tale domanda occorre premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento altrui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico;
cfr. Sez. Un., sent. n. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto;
cfr. Sez. Un., sent. n. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod. civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass. S.U. n. 10798/2015). Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità, prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un significativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confusione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue componenti.
D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei limiti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva pagina 17 di 19 anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae alla critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che dovrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa terminologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.). Ciò posto, nel caso in esame a mancare è il requisito della sussidiarietà.
Come chiarito, a più riprese, dalla Corte di cassazione. (da ultimo: Cass. n.
20871/2015): “Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067 del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha natura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”. Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben può agire nei confronti delle cedenti in virtù dei contratti di cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c.
Peraltro, come già anticipato, l'indennità, prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c., ben avrebbe dovuto l'attrice provare l'effettivo impoverimento subito, e tale prova non è stata fornita, limitandosi parte attrice a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza specificare la perdita effettivamente subita a causa della cessione.
Appare, infine, opportuno rilevare che il cessionario di un credito non diviene per tal motivo cessionario dell'azione di indebito arricchimento eventualmente spettante al cedente. Al cessionario di un credito non sono, infatti, trasferite le azioni inerenti all'essenza del precedente contratto, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. Nella cessione del credito vanno ricompresi solo i poteri connessi al contenuto e all'esercizio del credito.
La serialità delle questioni trattate (presso questo Tribunale pende una pluralità Parte di procedimenti, promossi dalla aventi ad oggetto questioni identiche a quelle involte nel presente giudizio) induce a ritenere che sussistano eccezionali ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale di Napoli, sezione XII civile, in persona del Giudice dott.ssa Luigia
Stravino, definitivamente pronunziando in funzione di giudice monocratico in primo grado, così decide:
1. Rigetta le domande attoree;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Napoli, il 31.1.2025
Il Giudice
Dott.ssa Luigia Stravino il presente provvedimento è stato redatto in collaborazione con la in CP_14 tirocinio generico, dott.ssa Giulia Beguinot
pagina 19 di 19