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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 11/11/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 11/11/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 495/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata l'[...] a [...] ed ivi residente in Parte_1
via Provinciale n. 120 P.T., Cod. Fisc. e CodiceFiscale_1 [...]
, nato il [...] a [...], residente in [...]
120, Cod. Fisc. , quali eredi legittimi del Sig. CodiceFiscale_2 Per_1
, nato il [...], a [...]. Fisc. ,
[...] CodiceFiscale_3
deceduto a Messina addì 01.08.2023, elettivamente domiciliati in S. Agata Militello
(ME), via Campidoglio, angolo Via Asmara, presso e nello studio dell'Avv.
EL ES AT, che li rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE OGGETTO: arretrati assegno ordinario di invalidità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2025, i ricorrenti premettevano che il Sig.
[...]
risultando affetto da patologie invalidanti presentava davanti al Tribunale di Pt_3
Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, ricorso per Accertamento Tecnico preventivo, avente numero di R.G. 2453/2021, al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984; che, con sentenza n. 1423/2023, , il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Sig. , riconosceva il requisito sanitario utile al Parte_3 conseguimento dell'assegno di invalidità a decorrere dal mese di agosto 2022; che tale sentenza veniva notificata all in data 10/07/2023; che in data 01/08/2023, CP_1
il Sig. , decedeva a causa delle patologie delle quali era affetto. Parte_3
Rilevavano che, nonostante il lungo lasso di tempo, l non provvedeva al CP_1
pagamento delle somme dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità, indennità riconosciuta giudizialmente con la dedotta decorrenza, nonostante l'inoltro della documentazione utile ai fini della liquidazione della pratica.
Chiedevano dunque la condanna dell al pagamento, in favore degli eredi CP_1
legittimi del Sig. , della relativa indennità, con la decorrenza predetta, Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L si costituiva in giudizio dando atto di aver pagato la prestazione richiesta CP_1
come da documentazione in atti, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, non senza far rilevare la mancanza della domanda di rate maturate e non riscosse, presentata dagli eredi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell . CP_1
2 Gli stessi ricorrenti, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte dell , come da prospetti di pagamento telematicamente CP_2
prodotti, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse dei ricorrenti alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione dell'assegno di invalidità e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell'Istituto a diversa pronunzia, dal momento che la prestazione oggetto di lite risulta già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, i ricorrenti insistono nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 13/02/2025.
Ora, è pur vero che l ha posto in pagamento la prestazione, ma è altresì vero CP_1
che, di fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(cfr. documentazione in atti).
Deve, sul punto, rammentarsi che ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. “il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
3 vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni”.
È evidente che, alla data di deposito del ricorso, il suddetto termine era già scaduto.
Ancora, l'unico adempimento prescritto normativamente all'istante è quello relativo alla notifica del decreto di omologa. Spetta poi all'Ente previdenziale attivarsi per verificare tutti i requisiti amministrativi per procedere alla liquidazione ed al susseguente pagamento e, se del caso, richiedere la collaborazione del privato tramite l'invio di documentazione quale il mod. AP70 o la domanda di rate maturate e non riscosse.
L , dal canto suo, eccepisce il mancato invio della domanda di rate maturate e CP_1
non riscosse, ma non dimostra di averla richiesta ai ricorrenti (cfr. in tal senso, Trib.
Messina n. 571/2019 del 9.7.2019; Trib. Patti 6.2.2020).
Da un lato appare che la domanda formulata dalla ricorrente in data 16 Pt_1 maggio 2024 sembrava far dedure l'assenza di ulteriori eredi, erroneamente.
Tuttavia, l non ha dimostrato, con la sua costituzione tardiva, di essersi CP_1
attivato per richiedere l'ulteriore documentazione ai fini della liquidazione. Se, infatti, è onere degli eredi indicare tutti i beneficiari, è anche onere dell CP_1
attivarsi per le verifiche opportune richieste dalla legge ai fini della liquidazione di quanto dovuto.
A questo punto, appare evidente che l , al momento della pendenza del CP_2
giudizio era inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, parametri minimi ed escluse le fasi istruttoria e decisoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , quali eredi legittimi del Sig. contro
[...] Parte_2 Persona_1
l in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il CP_1
4 13/02/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 1865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
5
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 11/11/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 495/2025 R.G. e vertente
TRA
, nata l'[...] a [...] ed ivi residente in Parte_1
via Provinciale n. 120 P.T., Cod. Fisc. e CodiceFiscale_1 [...]
, nato il [...] a [...], residente in [...]
120, Cod. Fisc. , quali eredi legittimi del Sig. CodiceFiscale_2 Per_1
, nato il [...], a [...]. Fisc. ,
[...] CodiceFiscale_3
deceduto a Messina addì 01.08.2023, elettivamente domiciliati in S. Agata Militello
(ME), via Campidoglio, angolo Via Asmara, presso e nello studio dell'Avv.
EL ES AT, che li rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTI
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Maria Cammaroto giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE OGGETTO: arretrati assegno ordinario di invalidità
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 13/02/2025, i ricorrenti premettevano che il Sig.
[...]
risultando affetto da patologie invalidanti presentava davanti al Tribunale di Pt_3
Patti, Sezione Lavoro e Previdenza, ricorso per Accertamento Tecnico preventivo, avente numero di R.G. 2453/2021, al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984; che, con sentenza n. 1423/2023, , il
Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti, definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Sig. , riconosceva il requisito sanitario utile al Parte_3 conseguimento dell'assegno di invalidità a decorrere dal mese di agosto 2022; che tale sentenza veniva notificata all in data 10/07/2023; che in data 01/08/2023, CP_1
il Sig. , decedeva a causa delle patologie delle quali era affetto. Parte_3
Rilevavano che, nonostante il lungo lasso di tempo, l non provvedeva al CP_1
pagamento delle somme dovute a titolo di assegno ordinario di invalidità, indennità riconosciuta giudizialmente con la dedotta decorrenza, nonostante l'inoltro della documentazione utile ai fini della liquidazione della pratica.
Chiedevano dunque la condanna dell al pagamento, in favore degli eredi CP_1
legittimi del Sig. , della relativa indennità, con la decorrenza predetta, Parte_3
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore del proprio procuratore antistatario.
L si costituiva in giudizio dando atto di aver pagato la prestazione richiesta CP_1
come da documentazione in atti, e chiedeva che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, non senza far rilevare la mancanza della domanda di rate maturate e non riscosse, presentata dagli eredi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
La domanda trae origine dal ritardato pagamento della prestazione dovuta da parte dell . CP_1
2 Gli stessi ricorrenti, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte dell , come da prospetti di pagamento telematicamente CP_2
prodotti, hanno chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Esaminati gli atti di causa, e ritenuto che non permanga alcun interesse alla prosecuzione del giudizio, ritiene questo decidente che non vi siano ragioni ostative alla pronunzia anzidetta, essendo palesemente venuto meno ogni interesse dei ricorrenti alla naturale prosecuzione del presente giudizio con una sentenza di accertamento/condanna ad un bene della vita, di fatto, già ottenuto in via amministrativa con la liquidazione dell'assegno di invalidità e, per converso, non risultando alcun interesse da parte dell'Istituto a diversa pronunzia, dal momento che la prestazione oggetto di lite risulta già corrisposta in via amministrativa.
Alla luce di quanto sopra, va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Va precisato che, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese giudiziarie debbono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” salvo espressa richiesta delle parti di procedere alla compensazione.
Nel caso che occupa, i ricorrenti insistono nella condanna alle spese.
Orbene, facendo corretta applicazione, al caso odierno, del principio della soccombenza virtuale, deve evidenziarsi che il presente giudizio è stato incardinato in data 13/02/2025.
Ora, è pur vero che l ha posto in pagamento la prestazione, ma è altresì vero CP_1
che, di fatto, come riscontrabile dalla lettura degli atti processuali, ciò è avvenuto successivamente alla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio
(cfr. documentazione in atti).
Deve, sul punto, rammentarsi che ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. “il decreto, non impugnabile né modificabile, è notificato agli enti competenti, che provvedono, subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
3 vigente, al pagamento delle relative prestazioni entro 120 giorni”.
È evidente che, alla data di deposito del ricorso, il suddetto termine era già scaduto.
Ancora, l'unico adempimento prescritto normativamente all'istante è quello relativo alla notifica del decreto di omologa. Spetta poi all'Ente previdenziale attivarsi per verificare tutti i requisiti amministrativi per procedere alla liquidazione ed al susseguente pagamento e, se del caso, richiedere la collaborazione del privato tramite l'invio di documentazione quale il mod. AP70 o la domanda di rate maturate e non riscosse.
L , dal canto suo, eccepisce il mancato invio della domanda di rate maturate e CP_1
non riscosse, ma non dimostra di averla richiesta ai ricorrenti (cfr. in tal senso, Trib.
Messina n. 571/2019 del 9.7.2019; Trib. Patti 6.2.2020).
Da un lato appare che la domanda formulata dalla ricorrente in data 16 Pt_1 maggio 2024 sembrava far dedure l'assenza di ulteriori eredi, erroneamente.
Tuttavia, l non ha dimostrato, con la sua costituzione tardiva, di essersi CP_1
attivato per richiedere l'ulteriore documentazione ai fini della liquidazione. Se, infatti, è onere degli eredi indicare tutti i beneficiari, è anche onere dell CP_1
attivarsi per le verifiche opportune richieste dalla legge ai fini della liquidazione di quanto dovuto.
A questo punto, appare evidente che l , al momento della pendenza del CP_2
giudizio era inadempiente, ragion per cui ritiene questo decidente che, in applicazione del principio della soccombenza virtuale lo stesso debba essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, spese che si liquidano in dispositivo ex DM n. 55/2014, parametri minimi ed escluse le fasi istruttoria e decisoria, in ragione del valore della controversia e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e , quali eredi legittimi del Sig. contro
[...] Parte_2 Persona_1
l in persona del legale rappresentante p.t., con ricorso depositato il CP_1
4 13/02/2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna l al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio, CP_1
che liquida in euro 1865,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Patti, 11/11/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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