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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 5458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5458 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
1) dott. Fulvio Dacomo Presidente rel.
2) dott. Antonio Mungo Consigliere
3) dott. Angelo Del Franco Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n.
3768/2021, pubblicata il 18.11.2021, iscritto al n. 2100/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, promosso da
(c.f. ), con sede in , Via Unità Italiana Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
n. 28, in persona del Direttore Generale, dr. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_2 allegata all'atto di appello, dagli avv.ti Francesco Paura (c.f. ), Marco Alois CodiceFiscale_1
(c.f. ), FA RI (c.f. ), IA SA (c.f. CodiceFiscale_2 CodiceFiscale_3
) e OL PE (c.f. ) per quanto ancora occorrer CodiceFiscale_4 CodiceFiscale_5 possa domiciliati presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Controparte_1
appellante nei confronti di
(p. iva ), con sede in Curti (CE), Via Biagio Rosato n. Controparte_2 P.IVA_2
1, in persona del legale rappresentante pro tempore, dott.ssa , rappresentata e Controparte_3
difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione, dagli avv.ti Andrea Ferraro (c.f.
[...]
) e (c.f. , per quanto ancora occorrer C.F._6 CP_4 CodiceFiscale_7 possa domiciliati presso la cancelleria della Corte d'Appello, in mancanza di elezione di domicilio nel Controparte_1 appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con atto notificato in data 13.5.2022, l' ha impugnato davanti a questa Corte la Parte_3
sentenza n. 3768/2021, pubblicata il 18.11.2021, con cui il Tribunale di S. Maria Capua aveva Pt_4
respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo n. 1809/2019, dell'importo di 10.826,46 €, oltre interessi e spese, a titolo di residuo corrispettivo di prestazioni sanitarie di patologia clinica rese in favore di assistiti dal SSN nell'anno 2017.
Il Tribunale infatti aveva affermato che le prestazioni svolte erano provate da contratto, fatture
Parte Parte e dalla condotta processuale della stesa che era a carico dell' l'onere probatorio del superamento del tetto di spesa e della applicazione della regressione tariffaria;
che non era stato
Parte rispettato dall' l'obbligo di comunicazione preventiva delle date di presumibile esaurimento del tetto di spesa, strettamente connesse alla applicazione della RTU, né della regolare instaurazione del tavolo tecnico;
che erano dovuti gli interessi di cui al d. lgs. 231/2002.
Parte Con il primo motivo di appello, l' deduceva la carenza di giurisdizione del giudice ordinario a decidere sulla controversia, essendo sindacato l'operato dell' ed essendo quindi Pt_3 messa in discussione l'azione autoritativa della P.A. e l'attività programmatoria svolta dalla Regione in materia sanitaria.
Con un secondo motivo deduceva la legittimità delle decurtazioni eccepite in primo grado, per aver provato con la documentazione prodotta in primo grado sia il superamento del tetto di spesa sia l'applicazione della regressione tariffaria, che non potevano essere disapplicate dal giudice ordinario, e non essendo rilevanti le mancate comunicazioni ai Centri sanitari o i verbali dei tavoli tecnici. D'altronde nessuna contestazione era stata sollevata prima dal Centro sanitario alla richiesta di emissione di note di credito, con conseguente sostanziale accettazione delle stesse, e le contestazioni attuali vertevano solo sulle mancate comunicazioni preventive e sull'iter seguito Parte dall' per operare la regressione tariffaria. In definitiva, riteneva che la mancanza di note di credito per RTU pari a 6.524,44 € impediva anche la liquidazione del residuo dovuto di 4.190,17 €, tenuto conto della emissione di nota di credito emessa dal Centro per 107,45 €.
Concludeva pertanto per la declaratoria di carenza di giurisdizione del giudice ordinario e nel merito per la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di controparte, con vittoria di spese di lite e restituzione di quanto eventualmente nelle more pagato alla controparte.
Si costituiva in giudizio l'appellata, contestando la fondatezza dell'appello, evidenziando che correttamente era stata rilevata dal tribunale l'assenza di documentazione in ordine alle comunicazioni dei monitoraggi, all'espletamento dei tavoli tecnici e alla redazione di un consuntivo delle prestazioni di tutte le strutture con raffronto dei consuntivi di ogni singola azienda con i tetti di spesa stabiliti, e concludendo per il rigetto dell'appello, con vittoria delle spese di lite e distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Alla udienza collegiale del 24.9.2025, trattata in modalità scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20, ai sensi dell'art. 190 cpc..
MOTIVI DELLA DECISIONE
È infondato il primo motivo di appello, inerente la carenza di giurisdizione del giudice ordinario, posto che nella fattispecie si controverte sulla esecuzione di un accordo contrattuale intercorso tra le parti, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a. (da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non inficiati dalle deduzioni svolte dall'appellante.
Deve invece essere accolto il secondo motivo di appello, inerente la non retribuibilità delle prestazioni per superamento del tetto di spesa e applicazione della regressione tariffaria.
Come affermato dalla Suprema Corte a SS.UU., con sentenza n. 28053/2018, le deliberazioni
Parte dell' assunte in attuazione delle delibere regionali di fissazione dei tetti di spesa ne assumono la stessa natura e quindi hanno anch'esse carattere tendenzialmente autoritativo, ancorchè diretto ad incidere sul profilo del rapporto di concessione di servizio inerente al corrispettivo: “Gli atti di attuazione della delibera regionale non possono, invece, considerarsi espressione di un potere privatistico di diritto comune, cioè giustificato dall'accordo regolatore del rapporto di accreditamento provvisorio, ancorché in esso la possibilità che sui corrispettivi incida il meccanismo di imposizione del tetto di spesa sia contemplata. Si tratta di una previsione che non attribuisce al potere di fissazione del c.d. tetto massimo ed alla sua applicazione in concreto natura contrattuale
e, dunque, paritetica…..”; in conseguenza di ciò “Il giudice ordinario non può dunque mettere in discussione l'efficacia del provvedimento sulla controversia a lui devoluta e deve riconoscerla, decidendo, dunque, la controversia con il dare rilievo alla deliberazione e senza poterne metterne in discussione la validità e l'efficacia”.
Non vi è dubbio infatti che il diritto di credito della struttura sanitaria incontra i limiti posti dalla disciplina sul contenimento della spesa sanitaria che stabilisce la quantità ed il livello delle prestazioni sanitarie, e che le remunerazioni delle prestazioni, quindi, non possono mai valicare i limiti della spesa sanitaria stabiliti a monte per la branca di riferimento. Appaiono pertanto in generale prive di rilievo tutte le censure relative alle tardive informazioni
Parte rese dalle in violazione delle norme contrattuali, dette violazioni non potendo consentire comunque lo sforamento dei tetti di spesa stabiliti (cfr. Cass. n. 4375 del 2023, secondo cui “la circostanza che la delibera con cui si accerta il superamento del tetto di spesa sia comunicata o meno
«non possiede alcuna incidenza sul profilo del pagamento della prestazione, proprio perché
l'elemento impeditivo della remunerazione è integrato dal semplice fatto del superamento dei livelli di spesa”, aggiungendo che “l'esercizio del potere di fissare la regressione tariffaria, al fine di osservare i limiti di spesa, non è subordinato o condizionato all'esecuzione del monitoraggio delle prestazioni erogate, né al ritardo o imprecisione nell'adempimento all'obbligo di eseguire controlli per il tramite dei tavoli tecnici perché essi sono organi di fonte contrattuale a cui partecipano pure i rappresentanti aziendali e delle associazioni di categoria più rappresentative”).
Parimenti appare inammissibile ogni contestazione in ordine alle modalità con cui si è svolto il procedimento di determinazione della regressione tariffaria, non essendo sindacabile tale procedimento dal G.O. (cfr. la sopra richiamata Cass. SS.UU. n. 28053/2018).
Ciò che appare essere rilevante, quindi, è l'accertamento dell'avvenuto superamento del tetto di spesa e, in caso positivo, della avvenuta regressione tariffaria, così come previsto in contratto e come regolato dall'allegato C della delibera della Giunta regionale n. 1268/2008, nel caso in cui a consuntivo le date di esaurimento del budget di spesa siano antecedenti alla data preventivamente comunicata nonché nel caso in cui non sia stata data alcuna comunicazione della data presunta di esaurimento del tetto di spesa;
solo nel caso in cui le prestazioni siano avvenute dopo la data di esaurimento del tetto di spesa preventivamente comunicata esse potranno non essere per nulla retribuite. Parte Tali devono ritenersi essere le uniche modalità operative al cui rispetto l' deve ritenersi obbligata, al fine di ottenere il rispetto del limite invalicabile di spesa;
quest'ultimo non potendo essere invocato a giustificazione del mancato rispetto di tali regole procedimentali e quindi, in definitiva, non potendo assurgere a legittimazione di ogni violazione delle regole di pagamento dei corrispettivi ai Centri sanitari
Posto quanto sopra, ritiene la Corte che erroneamente il primo giudice ha ritenuto non provate
Parte dall' le eccezioni da essa svolte e relative alla avvenuta applicazione della regressione tariffaria Parte per l'importo di 6.524,44 €. Come esposto dall' in atto di appello, effettivamente risulta da lei prodotta in primo grado la determina dirigenziale n. 3776/2018 del 18.5.2018 con la quale il dirigente
Parte dell' ha accertato a consuntivo per l'anno 2017 l'esaurimento del tetto di spesa e determinato la regressione tariffaria (nella percentuale del 14,87% del fatturato per il primo trimestre, dell'8,79% per il terzo e del 3,28% per il quarto trimestre), come da atti contabili affissi all'albo pretorio on-line Parte dell' e di cui non vi è prova di avvenuta impugnazione, determinandosi il credito dell' Pt_1 per la regressione nell'importo, appunto di 6.524,44 € e residuando un saldo per il Centro sanitario di 4.190,17 €, non corrisposto per non essere intervenute, come contrattualmente previsto, le note di credito.
Mancando pertanto alcuna prova in ordine alla avvenuta impugnazione, da parte del
[...]
, avanti il giudice amministrativo, dei provvedimenti che hanno deciso la regressione Parte_5
tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla (oggetto di sindacato della giurisprudenza amministrativa, cfr. Cass. SS.UU. n. 32259/2023, laddove appartengono invece al g.o. le controversie che involgono le modalità e i tempi con cui è stata poi, in esecuzione, disposta la regressione tariffaria), e non essendo stata specificamente censurata la correttezza della determina dirigenziale n. 3776/2018 e la sua conformità ai provvedimenti che hanno deciso la regressione tariffaria e stabilito i criteri per calcolarla, l'appello deve pertanto essere accolto e, revocato il decreto ingiuntivo opposto,
l'appellante va condannata al pagamento in favore dell'appellata dell'importo non contestato di
4.190,17 €.
La condanna al pagamento di detto importo può essere disposta in questa sede, pur non essendo stata emessa dal Centro sanitario la nota di credito per l'accertata regressione tariffaria, dovendosi ritenere questa sostituita dall'accertamento giudiziale.
Non sono dovuti gli interessi moratori previsti dall'art. 7 comma 4 del contratto, in quanto ai sensi del comma 3 la liquidazione ed il pagamento di ciascuno dei saldi erano subordinati al Parte ricevimento da parte dell' delle note di credito richieste per abbattimento del fatturato e regressione tariffaria, pacificamente non emesse dal Centro sanitario.
Parte L'esito complessivo del giudizio, che ha visto l' sostanzialmente vittoriosa nei confronti del , comporta la condanna di quest'ultimo alla rifusione in favore della controparte Parte_5
delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m.
147/2022, con esclusione, per il giudizio di appello, dei compensi previsti per la fase istruttoria, in quanto non effettivamente svoltasi, e con esclusione delle spese non documentate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto dall' Pt_3
avverso la sentenza del Tribunale di S. Maria Capua Vetere n. n. 3768/2021, in contraddittorio
[...]
con la così provvede: Controparte_2
1) In accoglimento dell'appello, revoca il decreto ingiuntivo n. 1809/2019 in oggetto e condanna l' al pagamento in favore della Parte_3 Controparte_2 dell'importo di 4.190,17 €. 2) Condanna la alla rifusione in favore dell' Controparte_2 Parte_3 delle spese di lite del doppio grado di giudizio, liquidate per il primo grado in 2.600,00 € per compensi e per il secondo grado in 2.000,00 per compensi;
oltre 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Napoli, il 5.11.2025.
Il Presidente est.
dr. Fulvio Dacomo