Sentenza breve 8 marzo 2016
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 08/03/2016, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2016 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00329/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02446/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di SC (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2446 del 2015, proposto da:
Comune di Ponte di Legno, rappresentato e difeso dall'avv. Davide Santoro, con domicilio eletto in SC presso lo studio dell’avv. Alberto Salvadori, Via XX Settembre, 8;
contro
Anas S.p.a., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata in SC, Via S. Caterina, 6;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalla società intimata e per la nomina del Commissario ad acta ai sensi dell’art. 117 c.p.a..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della società Anas Spa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 31 e 117 c.p.a.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in esame, il Comune di Ponte di Legno ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato da ANAS s.p.a. (di seguito solo ANAS) a fronte della diffida a sottoscrivere il verbale di delimitazione della traversa interna al centro abitato di Case Sparse di Passo del Tonale, nel territorio comunale dell’ente ricorrente, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 4 febbraio 2015.
Tale deliberazione è stata adottata dal Comune dopo che, con sentenza n. 48 del 13 gennaio 2015, questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso proposto contro il parere negativo espresso dall’ANAS alla delimitazione del centro abitato del suddetto passo.
In tale pronuncia si è affermato, infatti, come il parere negativo censurato non potesse che essere qualificato alla stregua di osservazioni, superabili, motivatamente, dal Comune, unico titolare del potere di procedere alla delimitazione del centro abitato.
Conseguentemente, il Comune ha provveduto alla conclusione del procedimento, adottando la delibera suddetta ed invitando ANAS alla sottoscrizione del verbale di delimitazione, alla consegna del tratto di strada e all’apposizione della segnaletica.
ANAS non ha impugnato tale deliberazione, ma non ha nemmeno provveduto ad adempiere a quanto richiesto e il Comune si è, dunque, determinato alla notificazione del ricorso in esame.
Il silenzio serbato dall’Amministrazione sarebbe illegittimo perché risulterebbe violare l’art. 4, comma 6 del DPR 495/1992, che imporrebbe l’obbligo di redigere il verbale di consegna nel rispetto dei tempi del comma 7 dell’art. 2 ed entro sessanta giorni dalla delibera della giunta municipale, per i tratti di strade interni ai centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.
Tanto più che, in capo ad Anas, non residuerebbe alcun potere discrezionale.
La difesa erariale ha eccepito la nullità del ricorso, perché recante una procura ad litem a sua volta nulla. Tale procura, infatti, sarebbe stata conferita il 28 aprile 2015 e, dunque, prima che fosse spirato il termine per l’impugnazione del provvedimento con ricorso straordinario al capo dello Stato.
Inoltre, al ricorso non sarebbe allegata la delibazione di incarico della Giunta comunale, con la conseguenza che essa deve presumersi non esistere e il conferimento dell’incarico sarebbe nullo.
Nel merito il ricorso sarebbe infondato, in quanto l’art. 4 del DPR 495/1992 imporrebbe la redazione del verbale di consegna nel solo caso di passaggio di proprietà della strada e, dunque, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. L’estensione ai Comuni minori è contenuta solo nella circolare richiamata da parte ricorrente, la quale, però, non potrebbe avere valore normativo.
Pertanto, fermo restando che ANAS ha presentato ricorso ai sensi del terzo comma dell’art. 37 del C.d.S. avverso la delimitazione del centro abitato, l’apposizione della segnaletica (esclusa quella relativa alle caratteristiche della strada, già in essere), competerebbe al Comune.
La prima delle suddette eccezioni in rito non appare fondata. La deliberazione di delimitazione del centro abitato risale al 19 febbraio 2015 e, dunque, il mandato per agire giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento dell’obbligo di ANAS di porre in essere l’attività necessaria e conseguente, è stato conferito, effettivamente, dopo il decorso del termine per l’impugnazione della stessa. Il ricorso non può, dunque, ritenersi nullo, a prescindere dal fatto che non fossero ancora decorsi i termini per la proposizione del ricorso al Presidente della Repubblica.
Si può, invece, prescindere dall’entrare nel merito dell’eccezione relativa alla nullità del mandato in assenza di una deliberazione di Giunta di conferimento dell’incarico difensivo, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
L’art. 4, comma 6 del dpr 495/1992, infatti, impone la redazione del verbale di consegna nel solo caso in cui, avendo il Comune più di 10.000 abitanti, si imponga il passaggio di proprietà del tratto stradale al Comune.
Non altrettanto può dirsi nel diverso caso di un centro con popolazione inferiore. Non essendoci, in tal caso, un passaggio di proprietà, tutti gli oneri continuano a permanere in capo ad ANAS che, dunque, deve farsi carico, come prima, della manutenzione e gestione della strada, fatta salva l’apposizione della segnaletica, di cui è onerato il Comune, ai sensi della lettera b) del comma 1 dell’art. 37 del C.d.S..
Non vi è, dunque, la necessità di un verbale che regoli i rapporti tra ANAS e Comune.
A prescindere, pertanto, dal fatto che avverso la delimitazione risulta essere stato proposto un ricorso amministrativo al Ministero, non può ravvisarsi, in capo ad ANAS, l’obbligo di adempimento fatto valere con il ricorso in esame.
Le spese del giudizio possono trovare compensazione tra le parti in causa, attesa la natura prettamente interpretativa della questione dedotta e i dubbi ingenerati dalla stessa circolare citata nel ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di SC (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in SC nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:
Giorgio Calderoni, Presidente
Mauro Pedron, Consigliere
Mara Bertagnolli, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2016
IL SEGRETARIO