Art. 46.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia:
a) la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;
b) un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;
c) una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonche' di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici.
Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i prefetti nomineranno per ciascuna Provincia:
a) la Commissione provinciale di cui all'articolo 5;
b) un commissario straordinario della Cassa mutua provinciale;
c) una Commissione consultiva composta di due rappresentanti dei commercianti e ausiliari del commercio e di un rappresentante dei venditori ambulanti, sentite le rispettive Associazioni provinciali di categoria, nonche' di tre esperti in materia di previdenza e di assistenza, di cui un medico da prescegliersi in una terna di nominativi designati dall'Ordine dei medici.
Della nomina di cui al precedente comma i prefetti dovranno dare comunicazione al commissario della Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia.