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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/07/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1910/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1910/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PETTAZZONI LAURA, elettivamente domiciliato in VIA IRNERIO 36 BOLOGNA presso il difensore avv. PETTAZZONI LAURA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETTAZZONI CP_1 C.F._2 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA IRNERIO 36 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. PETTAZZONI LAURA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimo
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 04/02/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bagnacavallo (RA) in data 05.10.2003 – atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2003; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]), maggiorenne Per_1 ma non ancora economicamente indipendente;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni del verbale del 12.10.2020, omologato dal Tribunale con decreto n. 3246/2020 del 27.10.2020;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (28.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (12.10.2020) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
, data la maggiore età del figlio, nessuna disposizione verrà adottata dal Tribunale in merito ad affidamento, collocamento dello stesso, nonché circa le modalità di visita del figlio con entrambi i genitori;
ritenuto che
, le parti opportunamente prevedono un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...], RA, il 27.05.1975) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Bagnacavallo (RA) in data 05.10.2003 – atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2003;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: dà atto e dispone che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, fino alla sua autosufficienza economica, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) e successivamente adeguato secondo indici Istat. L'importo verrà rivalutato di anno in anno a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici Istat e dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra
Parte_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie per il figlio saranno a carico esclusivo della Per_1 madre, sig.ra ovvero nella misura del 100%. Parte_1
Come da espressa previsione delle parti, spese legali a carico della sig.ra Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.06.2025.
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1910/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 PETTAZZONI LAURA, elettivamente domiciliato in VIA IRNERIO 36 BOLOGNA presso il difensore avv. PETTAZZONI LAURA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PETTAZZONI CP_1 C.F._2 LAURA, elettivamente domiciliato in VIA IRNERIO 36 40126 BOLOGNA presso il difensore avv. PETTAZZONI LAURA
ATTORE/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimo
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso in data 04/02/2025; rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio a Bagnacavallo (RA) in data 05.10.2003 – atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2003; rilevato che dalla loro unione è nato un figlio, (nato a [...], il [...]), maggiorenne Per_1 ma non ancora economicamente indipendente;
rilevato, altresì, che i coniugi si sono separati consensualmente alle condizioni del verbale del 12.10.2020, omologato dal Tribunale con decreto n. 3246/2020 del 27.10.2020;
considerato che
, su richiesta delle parti, l'udienza di comparizione (28.05.2025) è stata sostituita da note scritte contenenti la dichiarazione di non volersi riconciliare, depositate entro il termine perentorio assegnato unitamente alla documentazione richiesta ex art. 473bis.12, comma 3, c.p.c. preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (12.10.2020) senza che sia ripresa la comunione matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
, data la maggiore età del figlio, nessuna disposizione verrà adottata dal Tribunale in merito ad affidamento, collocamento dello stesso, nonché circa le modalità di visita del figlio con entrambi i genitori;
ritenuto che
, le parti opportunamente prevedono un assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente;
visto l'intervento del P.M. in data 15.04.2025; visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.;
P . Q . M . Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra
(nata a [...], RA, il 27.05.1975) Parte_1
e
(nato a [...], il [...]) CP_1
Unitisi in matrimonio a Bagnacavallo (RA) in data 05.10.2003 – atto n. 31, Parte II, Serie A, Anno 2003;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza;
omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la separazione coniugale è sottoposta alle seguenti condizioni: dà atto e dispone che il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio, fino alla sua autosufficienza economica, la somma mensile di € 300,00 (euro trecento/00) e successivamente adeguato secondo indici Istat. L'importo verrà rivalutato di anno in anno a far data dalla sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici Istat e dovrà essere corrisposto tramite bonifico bancario su c/c intestato alla sig.ra
Parte_1 dà atto e dispone che le spese straordinarie per il figlio saranno a carico esclusivo della Per_1 madre, sig.ra ovvero nella misura del 100%. Parte_1
Come da espressa previsione delle parti, spese legali a carico della sig.ra Parte_1
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 30.06.2025.
Il Presidente estensore dott. Bruno Perla