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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/12/2025, n. 6604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6604 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa ER LF Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 97/2021 del 14/01/2021, iscritto al n. 467/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro P.IVA_1
AV (c.f. ), IO AV (c.f. ) e ME C.F._1 C.F._2
AV (c.f. ) C.F._3
Appellante
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (C.F. ) C.F._4
e FF MO (C.F. C.F._5
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il
[...]
(d'ora in poi anche solo ) chiedeva Parte_1 Parte_2 ingiungersi alla detta Asl il pagamento della somma di Euro 7.156,67, oltre interessi moratori così
1 come previsti dagli art. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni effettuate nei mesi marzo ed aprile 2017, per cui erano state emesse le fatture n. 3/E e 4/E.
Con decreto ingiuntivo n. 1056/2018 il Tribunale accoglieva il ricorso ordinando all'ASL di pagare al Centro la somma richiesta, oltre gli interessi al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura e le spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l eccependo: Parte_3
- l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda, in quanto le fatture non costituivano prova dell'esistenza del credito né della sua liquidità ed esigibilità;
- l'infondatezza della domanda richiamando la nota prot. n. 1237337/2018 secondo cui: “gli importi richiesti a saldo dal ricorrente sono relativi al mese di marzo e al mese di aprile 2017, ma per il mese di marzo vi è stato un superamento del tetto di spesa, così come comunicato dal Tavolo Tecnico Aziendale con nota n. 15 del 27.09.2017. Va sottolineato che l'importo indicato nella nota di credito, per il mese di marzo 2017, è per le fatture n. 3/E del 6/4/2017 Asl, per un importo di € 17.540,12 e per la n. 3/E del 6.4.2017 per un importo di 1.246,41. Orbene, in ricorso la cifra vantata ammonta ad € 7.156,67 ed è relativa al saldo residuo del 10% per i mesi di marzo ed aprile 2017, includendo il mese di marzo 2017, che dovrebbe essere conguagliato a saldo del 1° trimestre, come da contratto sottoscritto dal Centro ai sensi del DCA 89/2016, di cui all'art. 7, con il quale si indica che il pagamento a saldo va effettuato trimestralmente. Pertanto, la richiesta vantata dal ricorrente è difforme da quanto indicato in contratto, avendo lo stesso effettuato un frazionamento del credito non ammesso. Pertanto, la cifra di € 7.156,67, secondo un corretto calcolo da effettuarsi al saldo del II° trimestre che ci si riserva di inviare successivamente, va decurtata dell'importo non dovuto di € 4.213,31, relativo alla fattura 3E del marzo 2017 (saldo 10%) di cui è stato chiesto rimorso con nota di credito n. 122428/18, per superamento del tetto di spesa per il 1° trimestre 2018, e pertanto, risulta essere indicativa del solo saldo del 10% sul mese di aprile che ammonta ad € 2.943,34 (fattura 4E del 4.5.2017). Da ricordare che il saldo del 10% vantato dal ricorrente sul mese di marzo 2017, non dovuto è oggetto con il mese di febbraio del D.I. n. 942/18. Inoltre, come da nota prot. 0109838/18 del servizio GEF, a firma della d.ssa l'importo di CP_2
€ 1.013,92 è stato stornato con nota di debito n. 744/17, per prestazione non conforme. L'importo residuo di € 597,87 è stato stornato con nota di debito n. 3283/17, per prescrizione non conforme, l'importo di € 20,64 è stato stornato con nota di debito n. 3284/17 per contestazione prescrizione ricetta”;
- la non applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, in quanto non si trattava di richiesta di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale, bensì di questione relativa a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento.
Si costituiva il che resisteva all'avversa opposizione deducendo che: Parte_1
- le fatture costituivano prova idonea e sufficiente a sostegno della richiesta monitoria;
2 - la nota prot. n. 0123737/2018 del 30.8.2018 era stata redatta dopo la notifica del ricorso e agli atti non vi era prova dell'invio al centro ed in ogni caso che l'Asl non aveva assolto l'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa e la conseguente applicazione della Rtu;
- erano dovuti gli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002.
Con la sentenza n. 907/2021, pubblicata il 14 gennaio 202,1 il Tribunale così statuiva: “A) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1056/2018 emesso da questo tribunale;
B) Condanna al pagamento, in favore di CP_3 Parte_1 dell'importo di € 2.324,85 oltre interessi al tasso ex art. 5 d.lgs.231/2002, con
[...] decorrenza dalla scadenza contrattualmente prevista per il pagamento del saldo della fattura;
C) Compensa integralmente le spese di lite”.
In particolare, il giudice di primo grado:
1) quanto alla fattura n. 3/E, relativa a prestazioni rese nel mese di marzo 2017, riteneva che l'Asl avesse assolto l'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa, in quanto il residuo non pagato pari ad € 4.213,31 corrispondeva alle prestazioni rese oltre il 15 marzo 2017, data di esaurimento del tetto di spesa per la branca di laboratorio come risultava dalla nota prot. 15/2017;
2) quanto alla fattura n. 4/E, relativa a prestazioni rese nel mese di aprile 2017, osservava che
“l'opponente non ha contestato la spettanza dell'importo di € 2.324,85, mentre ha eccepito la non debenza dell'importo di € 597,87 “per prescrizione non conforme” e dell'importo di € 20,64, per
“contestazione prescrizione ricetta”. Tali contestazioni attengono alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei servizi svolti dal centro e sarebbe stato onere dell'opposta offrire la prova della regolare prescrizione delle prestazioni sanitarie di cui chiede la remunerazione”;
- sosteneva, infine, l'applicabilità al caso de quo degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/02.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Centro, con atto di citazione notificato l'1 febbraio 2021, deducendo:
- la nullità dell'atto di citazione in opposizione e dunque l'improcedibilità di tale giudizio per essersi l'ASL costituita con allegazione di copie cartacee della relata di notifica, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna della pec relativa alla notifica dell'atto di citazione;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui, relativamente al primo trimestre, ha ritenuto assolto dall'Asl l'onere della prova circa il superamento del tetto di spesa;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in relazione alla fattura 4/E, ha ritenuto non dovuti gli importi di € 597,87 e di € 20,64, in quanto spettava al centro fornire la prova della regolare prescrizione delle prestazioni per le quali richiedeva il pagamento;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha compensato tra le parti le spese di lite avendo accolto la domanda del laboratorio in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
3 Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello parziale così provvedere: A. In via preliminare accogliere l'appello e conseguentemente riforma fare e/o annullare la sentenza numero 97 del 2021 RG 5497/2018 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 14 gennaio 2021 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte 1, 2, 3 e 4 della motivazione e, per l'effetto, revocare la sentenza impugnata, nella parte in cui non è stata riconosciuta la somma di € 4.213,31 quale differenza tra la somma in giunta e quella riconosciuta;
B, Condannare l' al Parte_3 pagamento della somma di € 4.213,31 oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. 231/2002 dalla scadenza contrattuale fino all'effettivo soddisfo;
C. All'esito, condannare l'Asl al pagamento delle spese e competenze di cui al D.I. n. 1056/ 2018 pari ad euro 685,50 oltre al rimborso forfettario 15% sui compensi, il tutto in favore i procuratori distrattari;
D. Revocare la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio di primo grado ritenendo illegittima la totale compensazione delle spese di lite E. Conseguentemente condannare in ogni caso l' Controparte_1
al pagamento delle spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario del doppio grado di
[...] giudizio il tutto in favore degli avv.ti Gennaro AV e avv. IO AV e avv. ME AV procuratori antistatari ex articolo 93 c.p.c. per il considerato principio della soccombenza ex articolo 91 c.p.c.
Con comparsa del 28.5.2021 si è costituita l' che ha resistito all'appello, Parte_3 rassegnando le conclusioni chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 7 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, con il quale la società deduce la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione per mancato deposito dei duplicati informatici, è infondato.
Al riguardo va evidenziando che “l'assenza dell'originale telematico è causa di improcedibilità solo qualora il destinatario della notifica sollevi una specifica contestazione sulla conformità dell'atto all'originale. Se la controparte si costituisce senza eccepire vizi formali, le copie possono ritenersi valide e sufficienti in base al principio di economia processuale e di tutela del diritto alla difesa, ponendo in secondo piano le formalità che, in assenza di contestazioni, non alterano la sostanza del diritto delle parti nonché essendo idonea a raggiungere lo scopo dell'instaurazione del contraddittorio” (Cass. n. 33601/2022 e la n. 9269/2023, Cassazione a Sezioni Unite n. 22438/2018; Corte di cassazione n. 27677/2024).
Il secondo motivo, con il quale l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto da parte dell'Asl l'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa per il primo trimestre, è fondato.
Va premesso, innanzi tutto, che è ormai assolutamente consolidato l'orientamento che pone a carico dell'ASL l'onere di dimostrare il superamento del tetto di spesa, costituendo lo stesso non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria, sicché ogni contestazione al
4 riguardo appare ormai inutile (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018; Cass. 26234/2019; Cass. 5661/2021).
Va poi osservato che il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato per il 2017 stabiliva che l'ASL, ogni mese, doveva comunicare a ciascun centro privato, con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la ASL e gli operatori stessi), “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. In considerazione del momento in cui veniva effettivamente sforato il limite di spesa erano previste due soluzioni per il pagamento delle prestazioni rese: “a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della ASL, a tutte le prestazioni di quella Parte_4 erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dall'ASL, nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella prevista (e comunicata) dall'Asl non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l'Asl applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto, comporta per l'ASL il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, l'Asl ha prodotto la nota prot. n. 15 del 27.9.2017 avente ad oggetto:
“specialistica ambulatoriale-DCA 89/2016 applicazione limite di spesa anno 2017- art. 5 bis;
date di esaurimento” con la quale comunicava che “In relazione all'oggetto si inviano in allegato le tabelle con date a consuntivo I e II trimestre suddivise per Asl, F/Asl e F/regione, al lordo delle contestazioni per overselling e vpm e report monitoraggio delle prestazioni erogate al 31/08/2017 con relative date presunte di esaurimento”.
Da ciò si evince la data consuntiva per il primo trimestre - 15 marzo 2017- che sarebbe stata comunicata all'esaurimento del tetto di spesa.
5 Dalla nota prot. n. 0123737 del 30.8.2018 non emerge nessuna data ma esclusivamente che il saldo del 1° trimestre 2017 era stato liquidato con determina n. 173/2017, applicando la RTU prevista dal DCA 89/2016. Successivamente però tale determina è stata annullata con determina n. 326/2017 poiché mancavano direttive ufficiali sulla RTU da parte del tavolo tecnico, elemento necessario per i saldi trimestrali. Di conseguenza l'Asl aveva provveduto ad emettere nota di credito (prot. n. 0122428 del 27.8.2018) con la quale si indicavano gli importi da corrispondere per la singola fattura.
Ciò posto, quindi, in assenza della comunicazione della data prevista per lo sforamento del tetto di spesa, come affermato correttamente dal Tribunale, opera la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08.
In conclusione, non essendo mai state comunicate le date preventive per lo sforamento del tetto di spesa nei periodi oggetto della presente controversia, l'ASL avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dalla Parte_1 per il mese di marzo 2017.
Tuttavia, dall'importo di € 4.213,31 va decurtato l'importo di € 1.013,92, stornato con nota di debito n. 744 del 15.5.2017, comunicata con nota prot. n. 0109899 del 24.7.2018, per prescrizione non conforme.
Con il terzo motivo di appello la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto le somme di € 597,87 per “prescrizione non conforme” e di € 20,64 “per contestazione prescrizione ricetta” violando a suo avviso il disposto dell'art. 2697 c.c.
Il motivo è infondato essendo condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado che ha correttamente applicato il principio secondo il quale l'onere della prova della regolarità delle prestazioni sanitarie erogate, quale fatto costituivo del diritto azionato, ricade sulla struttura che richiede la remunerazione.
Nel caso di specie, l'Asl aveva riconosciuto la debenza della somma di € 2.324,85, mentre aveva specificamente contestato la legittimazione al pagamento degli ulteriori importi di € 597,87 e di € 20,64, indicando quale causale: “prescrizione non conforme” e “contestazione prescrizione ricetta”.
A fronte di tali contestazioni, il laboratorio che invocava la remunerazione per l'attività svolta avrebbe dovuto provare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei servizi fatturati che senza dubbio sono nella sua sfera di conoscenza e non limitarsi a generiche contestazioni.
Peraltro, agli atti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vi è prova della ricezione della pec datata 24.7.2018 a cui erano allegate le note di debito nn. 3284 e 3823 emesse dall'Asl.
Alla luce di quanto esposto ne consegue la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'Asl al pagamento in favore della
[...] della somma di € 5.524,24 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 con Parte_1 decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo che vale alla stregua di un atto di messa in mora.
6 In considerazione della riforma della sentenza di primo grado, l'Asl, comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello richiesto con il D.I., va condannata a rifondere alla con conseguente assorbimento dell'ultimo motivo di Parte_1 appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. numero 55/2014, (come modificato dal D.M. 147/2022) e rapportate al decisum, cioè facendo applicazione dello scaglione per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e 26.000,00, nei seguenti importi: processo di primo grado, € 2.800,00 per compensi ed € 420,00 per il rimborso delle spese generali;
per processo di appello, € 3.100,00 per compensi ed € 465,00 per il rimborso delle spese generali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 571/2018 pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) in riforma parziale della sentenza appellata, condanna l' al pagamento, in Parte_5 favore della della somma di euro 5.524,24 oltre interessi ex Parte_1 art. 5 del D.lgs. n.231/2002 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo;
2) condanna l' al pagamento, in favore della Parte_5 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in €
[...]
2.800,00 per compensi ed € 420,00 per il rimborso delle spese generali, per il processo di appello in
€ 3.100,00 per compensi ed € 465,00 per il rimborso delle spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Gennaro AV, IO AV e ME AV in parti uguali tra loro.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro ER LF
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa ER LF Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Roberto Notaro Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 97/2021 del 14/01/2021, iscritto al n. 467/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, e pendente
TRA
(P.IVA Parte_1
) in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gennaro P.IVA_1
AV (c.f. ), IO AV (c.f. ) e ME C.F._1 C.F._2
AV (c.f. ) C.F._3
Appellante
E
(c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (C.F. ) C.F._4
e FF MO (C.F. C.F._5
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre Annunziata il
[...]
(d'ora in poi anche solo ) chiedeva Parte_1 Parte_2 ingiungersi alla detta Asl il pagamento della somma di Euro 7.156,67, oltre interessi moratori così
1 come previsti dagli art. 4 e 5 del d.lgs. 231/2002, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni effettuate nei mesi marzo ed aprile 2017, per cui erano state emesse le fatture n. 3/E e 4/E.
Con decreto ingiuntivo n. 1056/2018 il Tribunale accoglieva il ricorso ordinando all'ASL di pagare al Centro la somma richiesta, oltre gli interessi al tasso ex art. 5 d.lgs. 231/2002 con decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo alla ricezione di ciascuna fattura e le spese della procedura monitoria.
Avverso tale decreto proponeva opposizione l eccependo: Parte_3
- l'improcedibilità, improponibilità ed inammissibilità della domanda, in quanto le fatture non costituivano prova dell'esistenza del credito né della sua liquidità ed esigibilità;
- l'infondatezza della domanda richiamando la nota prot. n. 1237337/2018 secondo cui: “gli importi richiesti a saldo dal ricorrente sono relativi al mese di marzo e al mese di aprile 2017, ma per il mese di marzo vi è stato un superamento del tetto di spesa, così come comunicato dal Tavolo Tecnico Aziendale con nota n. 15 del 27.09.2017. Va sottolineato che l'importo indicato nella nota di credito, per il mese di marzo 2017, è per le fatture n. 3/E del 6/4/2017 Asl, per un importo di € 17.540,12 e per la n. 3/E del 6.4.2017 per un importo di 1.246,41. Orbene, in ricorso la cifra vantata ammonta ad € 7.156,67 ed è relativa al saldo residuo del 10% per i mesi di marzo ed aprile 2017, includendo il mese di marzo 2017, che dovrebbe essere conguagliato a saldo del 1° trimestre, come da contratto sottoscritto dal Centro ai sensi del DCA 89/2016, di cui all'art. 7, con il quale si indica che il pagamento a saldo va effettuato trimestralmente. Pertanto, la richiesta vantata dal ricorrente è difforme da quanto indicato in contratto, avendo lo stesso effettuato un frazionamento del credito non ammesso. Pertanto, la cifra di € 7.156,67, secondo un corretto calcolo da effettuarsi al saldo del II° trimestre che ci si riserva di inviare successivamente, va decurtata dell'importo non dovuto di € 4.213,31, relativo alla fattura 3E del marzo 2017 (saldo 10%) di cui è stato chiesto rimorso con nota di credito n. 122428/18, per superamento del tetto di spesa per il 1° trimestre 2018, e pertanto, risulta essere indicativa del solo saldo del 10% sul mese di aprile che ammonta ad € 2.943,34 (fattura 4E del 4.5.2017). Da ricordare che il saldo del 10% vantato dal ricorrente sul mese di marzo 2017, non dovuto è oggetto con il mese di febbraio del D.I. n. 942/18. Inoltre, come da nota prot. 0109838/18 del servizio GEF, a firma della d.ssa l'importo di CP_2
€ 1.013,92 è stato stornato con nota di debito n. 744/17, per prestazione non conforme. L'importo residuo di € 597,87 è stato stornato con nota di debito n. 3283/17, per prescrizione non conforme, l'importo di € 20,64 è stato stornato con nota di debito n. 3284/17 per contestazione prescrizione ricetta”;
- la non applicabilità del d.lgs. n. 231/2002, in quanto non si trattava di richiesta di pagamento in esecuzione di una transazione commerciale, bensì di questione relativa a rimborso di prestazioni sanitarie rese in regime di convenzionamento.
Si costituiva il che resisteva all'avversa opposizione deducendo che: Parte_1
- le fatture costituivano prova idonea e sufficiente a sostegno della richiesta monitoria;
2 - la nota prot. n. 0123737/2018 del 30.8.2018 era stata redatta dopo la notifica del ricorso e agli atti non vi era prova dell'invio al centro ed in ogni caso che l'Asl non aveva assolto l'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa e la conseguente applicazione della Rtu;
- erano dovuti gli interessi previsti dal d.lgs. 231/2002.
Con la sentenza n. 907/2021, pubblicata il 14 gennaio 202,1 il Tribunale così statuiva: “A) Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 1056/2018 emesso da questo tribunale;
B) Condanna al pagamento, in favore di CP_3 Parte_1 dell'importo di € 2.324,85 oltre interessi al tasso ex art. 5 d.lgs.231/2002, con
[...] decorrenza dalla scadenza contrattualmente prevista per il pagamento del saldo della fattura;
C) Compensa integralmente le spese di lite”.
In particolare, il giudice di primo grado:
1) quanto alla fattura n. 3/E, relativa a prestazioni rese nel mese di marzo 2017, riteneva che l'Asl avesse assolto l'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa, in quanto il residuo non pagato pari ad € 4.213,31 corrispondeva alle prestazioni rese oltre il 15 marzo 2017, data di esaurimento del tetto di spesa per la branca di laboratorio come risultava dalla nota prot. 15/2017;
2) quanto alla fattura n. 4/E, relativa a prestazioni rese nel mese di aprile 2017, osservava che
“l'opponente non ha contestato la spettanza dell'importo di € 2.324,85, mentre ha eccepito la non debenza dell'importo di € 597,87 “per prescrizione non conforme” e dell'importo di € 20,64, per
“contestazione prescrizione ricetta”. Tali contestazioni attengono alla sussistenza dei presupposti per l'erogazione dei servizi svolti dal centro e sarebbe stato onere dell'opposta offrire la prova della regolare prescrizione delle prestazioni sanitarie di cui chiede la remunerazione”;
- sosteneva, infine, l'applicabilità al caso de quo degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 231/02.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il Centro, con atto di citazione notificato l'1 febbraio 2021, deducendo:
- la nullità dell'atto di citazione in opposizione e dunque l'improcedibilità di tale giudizio per essersi l'ASL costituita con allegazione di copie cartacee della relata di notifica, senza depositare telematicamente gli originali o i duplicati informatici delle ricevute di accettazione e consegna della pec relativa alla notifica dell'atto di citazione;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui, relativamente al primo trimestre, ha ritenuto assolto dall'Asl l'onere della prova circa il superamento del tetto di spesa;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui, in relazione alla fattura 4/E, ha ritenuto non dovuti gli importi di € 597,87 e di € 20,64, in quanto spettava al centro fornire la prova della regolare prescrizione delle prestazioni per le quali richiedeva il pagamento;
- l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha compensato tra le parti le spese di lite avendo accolto la domanda del laboratorio in misura inferiore rispetto a quella richiesta.
3 Ha rassegnato, dunque, le seguenti conclusioni: Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello di Napoli, in accoglimento dell'appello parziale così provvedere: A. In via preliminare accogliere l'appello e conseguentemente riforma fare e/o annullare la sentenza numero 97 del 2021 RG 5497/2018 pubblicata dal Tribunale di Torre Annunziata in data 14 gennaio 2021 per i motivi sopra esposti e precisamente quelli esposti nella parte 1, 2, 3 e 4 della motivazione e, per l'effetto, revocare la sentenza impugnata, nella parte in cui non è stata riconosciuta la somma di € 4.213,31 quale differenza tra la somma in giunta e quella riconosciuta;
B, Condannare l' al Parte_3 pagamento della somma di € 4.213,31 oltre interessi moratori ex art. 5 d. lgs. 231/2002 dalla scadenza contrattuale fino all'effettivo soddisfo;
C. All'esito, condannare l'Asl al pagamento delle spese e competenze di cui al D.I. n. 1056/ 2018 pari ad euro 685,50 oltre al rimborso forfettario 15% sui compensi, il tutto in favore i procuratori distrattari;
D. Revocare la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio di primo grado ritenendo illegittima la totale compensazione delle spese di lite E. Conseguentemente condannare in ogni caso l' Controparte_1
al pagamento delle spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario del doppio grado di
[...] giudizio il tutto in favore degli avv.ti Gennaro AV e avv. IO AV e avv. ME AV procuratori antistatari ex articolo 93 c.p.c. per il considerato principio della soccombenza ex articolo 91 c.p.c.
Con comparsa del 28.5.2021 si è costituita l' che ha resistito all'appello, Parte_3 rassegnando le conclusioni chiedendo il rigetto del gravame.
All'udienza del 7 ottobre 2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello, con il quale la società deduce la nullità della notifica dell'atto di citazione in opposizione per mancato deposito dei duplicati informatici, è infondato.
Al riguardo va evidenziando che “l'assenza dell'originale telematico è causa di improcedibilità solo qualora il destinatario della notifica sollevi una specifica contestazione sulla conformità dell'atto all'originale. Se la controparte si costituisce senza eccepire vizi formali, le copie possono ritenersi valide e sufficienti in base al principio di economia processuale e di tutela del diritto alla difesa, ponendo in secondo piano le formalità che, in assenza di contestazioni, non alterano la sostanza del diritto delle parti nonché essendo idonea a raggiungere lo scopo dell'instaurazione del contraddittorio” (Cass. n. 33601/2022 e la n. 9269/2023, Cassazione a Sezioni Unite n. 22438/2018; Corte di cassazione n. 27677/2024).
Il secondo motivo, con il quale l'appellante censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto assolto da parte dell'Asl l'onere probatorio circa il superamento del tetto di spesa per il primo trimestre, è fondato.
Va premesso, innanzi tutto, che è ormai assolutamente consolidato l'orientamento che pone a carico dell'ASL l'onere di dimostrare il superamento del tetto di spesa, costituendo lo stesso non un elemento costitutivo, bensì un fatto impeditivo della pretesa creditoria, sicché ogni contestazione al
4 riguardo appare ormai inutile (cfr., ex multis, Cass. 17437/16; Cass. 3403/2018; Cass. 23324/2018; Cass. 26234/2019; Cass. 5661/2021).
Va poi osservato che il terzo comma dell'art. 5 del contratto stipulato per il 2017 stabiliva che l'ASL, ogni mese, doveva comunicare a ciascun centro privato, con lettera raccomandata A.R. (o a mezzo PEC – Posta Elettronica Certificata, secondo accordi da definire tra la ASL e gli operatori stessi), “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”. In considerazione del momento in cui veniva effettivamente sforato il limite di spesa erano previste due soluzioni per il pagamento delle prestazioni rese: “a) qualora l'esaurimento del limite di spesa si verifichi a consuntivo prima della data prevista nell'ultima comunicazione della ASL, a tutte le prestazioni di quella Parte_4 erogate dall'inizio dell'anno fino alla suddetta data prevista di esaurimento del limite di spesa, si applicherà la regressione tariffaria di cui all'allegato C) alla DGRC n. 1268/08, in modo da far rientrare la spesa nei limiti prefissati;
mentre nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data prevista di esaurimento del limite di spesa;
b) qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto all'ultima data di previsione di esaurimento del limite di spesa comunicata dall'ASL, nulla spetterà agli erogatori, né a titolo di compenso, né a titolo di indennizzo o di risarcimento, per le prestazioni sanitarie rese oltre la data consuntiva di esaurimento del limite di spesa».
In forza del regolamento contrattuale appena illustrato nell'ipotesi prevista sub a) del comma 3 dell'art. 5, il superamento del tetto di spesa in una data anteriore a quella prevista (e comunicata) dall'Asl non è circostanza sufficiente per giustificare il mancato pagamento delle prestazioni rese tra la data effettiva di superamento del tetto e la data comunicata in sede di monitoraggio, dovendo invece l'Asl applicare la regressione tariffaria secondo quanto previsto dall'allegato C della delibera di Giunta regionale n. 1268/08: le previsioni contrattuali al riguardo sono chiare e non autorizzano in alcun modo il rifiuto del pagamento, ma solo l'applicazione della regressione tariffaria che determina la riduzione dei compensi unitari.
In altri termini, il superamento del tetto di spesa che interviene in data anteriore a quella comunicata in via preventiva nel corso del monitoraggio previsto dall'art. 5 del contratto, comporta per l'ASL il diritto e l'obbligo di applicare la regressione tariffaria;
sino a quando il relativo potere non viene esercitato, persiste il diritto del singolo centro di ottenere il pagamento del corrispettivo delle prestazioni rese.
Nel caso di specie, l'Asl ha prodotto la nota prot. n. 15 del 27.9.2017 avente ad oggetto:
“specialistica ambulatoriale-DCA 89/2016 applicazione limite di spesa anno 2017- art. 5 bis;
date di esaurimento” con la quale comunicava che “In relazione all'oggetto si inviano in allegato le tabelle con date a consuntivo I e II trimestre suddivise per Asl, F/Asl e F/regione, al lordo delle contestazioni per overselling e vpm e report monitoraggio delle prestazioni erogate al 31/08/2017 con relative date presunte di esaurimento”.
Da ciò si evince la data consuntiva per il primo trimestre - 15 marzo 2017- che sarebbe stata comunicata all'esaurimento del tetto di spesa.
5 Dalla nota prot. n. 0123737 del 30.8.2018 non emerge nessuna data ma esclusivamente che il saldo del 1° trimestre 2017 era stato liquidato con determina n. 173/2017, applicando la RTU prevista dal DCA 89/2016. Successivamente però tale determina è stata annullata con determina n. 326/2017 poiché mancavano direttive ufficiali sulla RTU da parte del tavolo tecnico, elemento necessario per i saldi trimestrali. Di conseguenza l'Asl aveva provveduto ad emettere nota di credito (prot. n. 0122428 del 27.8.2018) con la quale si indicavano gli importi da corrispondere per la singola fattura.
Ciò posto, quindi, in assenza della comunicazione della data prevista per lo sforamento del tetto di spesa, come affermato correttamente dal Tribunale, opera la previsione contenuta nell'art. 5 punto 3. lettera a), sicché non può escludersi sic et simpliciter il pagamento dei compensi, ma occorre far luogo alla regressione tariffaria di cui all'allegato C) della DGRC n. 1268/08.
In conclusione, non essendo mai state comunicate le date preventive per lo sforamento del tetto di spesa nei periodi oggetto della presente controversia, l'ASL avrebbe dovuto applicare la regressione tariffaria ai compensi per le prestazioni rese oltre la data di effettivo sforamento del tetto di spesa e non pretendere di non remunerare affatto tali prestazioni. Non avendo provveduto ad applicare la regressione tariffaria, sono dovuti i compensi richiesti dalla Parte_1 per il mese di marzo 2017.
Tuttavia, dall'importo di € 4.213,31 va decurtato l'importo di € 1.013,92, stornato con nota di debito n. 744 del 15.5.2017, comunicata con nota prot. n. 0109899 del 24.7.2018, per prescrizione non conforme.
Con il terzo motivo di appello la società censura la sentenza di primo grado nella parte in cui non ha riconosciuto le somme di € 597,87 per “prescrizione non conforme” e di € 20,64 “per contestazione prescrizione ricetta” violando a suo avviso il disposto dell'art. 2697 c.c.
Il motivo è infondato essendo condivisibile il ragionamento del giudice di primo grado che ha correttamente applicato il principio secondo il quale l'onere della prova della regolarità delle prestazioni sanitarie erogate, quale fatto costituivo del diritto azionato, ricade sulla struttura che richiede la remunerazione.
Nel caso di specie, l'Asl aveva riconosciuto la debenza della somma di € 2.324,85, mentre aveva specificamente contestato la legittimazione al pagamento degli ulteriori importi di € 597,87 e di € 20,64, indicando quale causale: “prescrizione non conforme” e “contestazione prescrizione ricetta”.
A fronte di tali contestazioni, il laboratorio che invocava la remunerazione per l'attività svolta avrebbe dovuto provare la sussistenza dei requisiti richiesti per l'erogazione dei servizi fatturati che senza dubbio sono nella sua sfera di conoscenza e non limitarsi a generiche contestazioni.
Peraltro, agli atti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, vi è prova della ricezione della pec datata 24.7.2018 a cui erano allegate le note di debito nn. 3284 e 3823 emesse dall'Asl.
Alla luce di quanto esposto ne consegue la riforma della sentenza di primo grado e la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'Asl al pagamento in favore della
[...] della somma di € 5.524,24 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 con Parte_1 decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo che vale alla stregua di un atto di messa in mora.
6 In considerazione della riforma della sentenza di primo grado, l'Asl, comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello richiesto con il D.I., va condannata a rifondere alla con conseguente assorbimento dell'ultimo motivo di Parte_1 appello, le spese di entrambi i gradi di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate in base ai parametri indicati dal D.M. numero 55/2014, (come modificato dal D.M. 147/2022) e rapportate al decisum, cioè facendo applicazione dello scaglione per le controversie di valore compreso tra € 5.200,01 e 26.000,00, nei seguenti importi: processo di primo grado, € 2.800,00 per compensi ed € 420,00 per il rimborso delle spese generali;
per processo di appello, € 3.100,00 per compensi ed € 465,00 per il rimborso delle spese generali.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 571/2018 pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1) in riforma parziale della sentenza appellata, condanna l' al pagamento, in Parte_5 favore della della somma di euro 5.524,24 oltre interessi ex Parte_1 art. 5 del D.lgs. n.231/2002 oltre interessi ex art. 5 d.lgs. 231/02 con decorrenza dalla notifica del decreto ingiuntivo;
2) condanna l' al pagamento, in favore della Parte_5 Parte_1
delle spese di entrambi i gradi di giudizio che liquida, per il giudizio di primo grado in €
[...]
2.800,00 per compensi ed € 420,00 per il rimborso delle spese generali, per il processo di appello in
€ 3.100,00 per compensi ed € 465,00 per il rimborso delle spese generali, con distrazione in favore degli avv.ti Gennaro AV, IO AV e ME AV in parti uguali tra loro.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Roberto Notaro ER LF
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