Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1209
CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Inesigibilità del debito per rottamazione quater

    La Corte ha ritenuto che la richiesta di rottamazione fosse superflua poiché la cartella di pagamento non risultava più a debito a seguito dello sgravio disposto dopo la sentenza di primo grado. L'Agenzia delle Entrate, infatti, aveva provveduto allo sgravio degli importi a seguito della sentenza n. 1337/2021 del giudice di primo grado. Successivamente, la sentenza n. 5534/2022 della Corte di secondo grado ha riformato la decisione di primo grado, rendendo nuovamente esigibile il credito. La richiesta di rottamazione è stata effettuata in data successiva alla sentenza di secondo grado, ma l'Agente della Riscossione ha correttamente riscontrato l'assenza di somme da definire in quanto la cartella era stata oggetto di sgravio.

  • Rigettato
    Prescrizione quinquennale

    La Corte ha rigettato la censura, ritenendo che la prescrizione dovesse essere eccepita con l'impugnazione del primo atto notificato, ovvero l'atto di contestazione n. TJYCO0400275/2018 del 10/12/2018, che era divenuto definitivo per mancata impugnazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1209
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1209
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo