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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIV, sentenza 28/01/2026, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1209/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
SANTINI MASSIMO, AT
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18402/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243569341 000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 709/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnata la cartella di pagamento, in epigrafe indicata, la quale scaturisce dalla sentenza della
Corte di giustizia tributaria del Lazio di secondo grado n. 5534 del 2022. Si contesta in particolare che: a) il debito tributario sottostante sarebbe inesigibile in quanto già oggetto di rottamazione quater;
b) sarebbe in ogni caso già intervenuta la prescrizione quinquennale.
Si costituivano in giudizio AD e ADR per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
In vista della pubblica udienza, la difesa di parte ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in quanto la richiamata decisione della Corte di giustizia di secondo grado avrebbe successivamente formato oggetto di istanza di revocazione.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, va innanzitutto rigettata l'istanza di sospensione del giudizio in quanto la difesa di parte ricorrente non ha indicato gli specifici motivi di revocazione e la teorica possibilità che tali ragioni di causa possano trovare accoglimento.
Nel merito si osserva che:
1. Quanto al primo motivo di ricorso:
1.1. Con atto di contestazione n. TJYCO04002275/2018, notificato in data 10.12.2018, l'Amministrazione finanziaria irrogava sanzioni a titolo di IRAP e IRPEF, nonché addizionale regionale e comunale IRPEF;
1.2. Stante l'omesso pagamento nonché la mancata impugnazione, le somme richieste venivano iscritte a ruolo con conseguente emissione della cartella di pagamento n. 097 2019 0157922292, notificata il
20.07.2019, avverso la quale il contribuente presentava ricorso dinanzi la competente Corte di giustizia
Tributaria; giudizio che si concludeva con sentenza n. 1337/2021 che accoglieva il ricorso del contribuente stabilendo che le somme richieste dall'Ente non erano dovute;
1.3. Conseguentemente, in virtù di tale decisione l'Ufficio provvedeva allo sgravio totale degli importi riportati in partita con provvedimento del 3.11.2021 n. 2021S0227050;
1.4. Tuttavia, avverso la predetta sentenza di primo grado gli uffici fiscali proponevano appello innanzi alla
Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in riforma di quanto statuito dai giudici di prime cure, emetteva la sentenza n. 5534/2022 con cui accoglieva l'appello dell'amministrazione fiscale e condannava, altresì, il contribuente alle spese del doppio grado di giudizio;
1.5. Di conseguenza l'ufficio, sulla base di quanto stabilito dai giudici di secondo grado circa la legittimità della pretesa impositiva azionata dall'agenzia fiscale, provvedeva ad iscrivere a ruolo le somme originariamente richieste (oggetto di sgravio a seguito della sentenza di primo grado) affidando la liquidazione del credito all'agenzia della riscossione che, per l'effetto, notificava la cartella in questa sede impugnata;
1.6. Dunque, alla luce di quanto appena detto, è pacifico che le somme richieste con l'impugnata cartella di pagamento non siano in alcun modo una duplicazione degli importi già richiesti con la cartella n. 097
2019 01579222 92 quanto, piuttosto, la conseguenza del ricorso promosso avverso la predetta cartella che ha visto soccombere, in maniera definitiva, il contribuente con sentenza n. 5534/2022, ormai passata in giudicato;
1.7. Con riguardo alla richiesta di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) avanzata dal contribuente in data 29/06/2023, l'Agente della Riscossione, del tutto correttamente, riscontrava l'assenza di somme da definire posto che, a seguito della sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso del contribuente avverso l'impugnata cartella di pagamento n. 097 2019 01579222 92 000, l'Ufficio provvedeva allo sgravio delle somme con essa richieste;
1.8. Ne consegue che la richiesta di rottamazione avanzata, fosse del tutto superflua atteso che la stessa cartella non risultava più a debito;
1.9. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si evidenzia la ritenuta decadenza e prescrizione quinquennale ex art. 20 D. Lgs. 472/1997 per la riscossione delle sanzioni, anche tale censura risulta priva di ogni fondamento poiché, se è vero che l'atto impugnato ha ad oggetto sanzioni Irap e Irpef per l'anno 2012, e che le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni, è altresì vero che tale doglianza doveva essere eccepita attraverso l'impugnazione del primo atto notificato con cui si richiedeva il pagamento e cioè l'atto di contestazione n. TJYCO0400275/2018 notificato il 10/12/2018, resosi a suo tempo definitivo per mancata impugnazione. Di qui il rigetto, altresì, di tale specifica censura.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese come in motivazione. Roma, il 26/1/2026 Il Componente Est. Il Presidente
SS IN AN LI
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 24, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TIRELLI FRANCESCO, Presidente
SANTINI MASSIMO, AT
CAMINITI DIANA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18402/2024 depositato il 11/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240243569341 000 IRPEF-ALTRO 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 709/2026 depositato il
27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Viene impugnata la cartella di pagamento, in epigrafe indicata, la quale scaturisce dalla sentenza della
Corte di giustizia tributaria del Lazio di secondo grado n. 5534 del 2022. Si contesta in particolare che: a) il debito tributario sottostante sarebbe inesigibile in quanto già oggetto di rottamazione quater;
b) sarebbe in ogni caso già intervenuta la prescrizione quinquennale.
Si costituivano in giudizio AD e ADR per chiedere il rigetto del gravame mediante articolate controdeduzioni che, più avanti, formeranno oggetto di specifica trattazione.
In vista della pubblica udienza, la difesa di parte ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in quanto la richiamata decisione della Corte di giustizia di secondo grado avrebbe successivamente formato oggetto di istanza di revocazione.
Alla pubblica udienza del 26 gennaio 2026, le parti rassegnavano le proprie rispettive conclusioni ed il ricorso veniva infine trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, va innanzitutto rigettata l'istanza di sospensione del giudizio in quanto la difesa di parte ricorrente non ha indicato gli specifici motivi di revocazione e la teorica possibilità che tali ragioni di causa possano trovare accoglimento.
Nel merito si osserva che:
1. Quanto al primo motivo di ricorso:
1.1. Con atto di contestazione n. TJYCO04002275/2018, notificato in data 10.12.2018, l'Amministrazione finanziaria irrogava sanzioni a titolo di IRAP e IRPEF, nonché addizionale regionale e comunale IRPEF;
1.2. Stante l'omesso pagamento nonché la mancata impugnazione, le somme richieste venivano iscritte a ruolo con conseguente emissione della cartella di pagamento n. 097 2019 0157922292, notificata il
20.07.2019, avverso la quale il contribuente presentava ricorso dinanzi la competente Corte di giustizia
Tributaria; giudizio che si concludeva con sentenza n. 1337/2021 che accoglieva il ricorso del contribuente stabilendo che le somme richieste dall'Ente non erano dovute;
1.3. Conseguentemente, in virtù di tale decisione l'Ufficio provvedeva allo sgravio totale degli importi riportati in partita con provvedimento del 3.11.2021 n. 2021S0227050;
1.4. Tuttavia, avverso la predetta sentenza di primo grado gli uffici fiscali proponevano appello innanzi alla
Corte di giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio che, in riforma di quanto statuito dai giudici di prime cure, emetteva la sentenza n. 5534/2022 con cui accoglieva l'appello dell'amministrazione fiscale e condannava, altresì, il contribuente alle spese del doppio grado di giudizio;
1.5. Di conseguenza l'ufficio, sulla base di quanto stabilito dai giudici di secondo grado circa la legittimità della pretesa impositiva azionata dall'agenzia fiscale, provvedeva ad iscrivere a ruolo le somme originariamente richieste (oggetto di sgravio a seguito della sentenza di primo grado) affidando la liquidazione del credito all'agenzia della riscossione che, per l'effetto, notificava la cartella in questa sede impugnata;
1.6. Dunque, alla luce di quanto appena detto, è pacifico che le somme richieste con l'impugnata cartella di pagamento non siano in alcun modo una duplicazione degli importi già richiesti con la cartella n. 097
2019 01579222 92 quanto, piuttosto, la conseguenza del ricorso promosso avverso la predetta cartella che ha visto soccombere, in maniera definitiva, il contribuente con sentenza n. 5534/2022, ormai passata in giudicato;
1.7. Con riguardo alla richiesta di adesione alla definizione agevolata (c.d. rottamazione quater) avanzata dal contribuente in data 29/06/2023, l'Agente della Riscossione, del tutto correttamente, riscontrava l'assenza di somme da definire posto che, a seguito della sentenza di primo grado che accoglieva il ricorso del contribuente avverso l'impugnata cartella di pagamento n. 097 2019 01579222 92 000, l'Ufficio provvedeva allo sgravio delle somme con essa richieste;
1.8. Ne consegue che la richiesta di rottamazione avanzata, fosse del tutto superflua atteso che la stessa cartella non risultava più a debito;
1.9. Il primo motivo di ricorso deve pertanto essere rigettato.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, con cui si evidenzia la ritenuta decadenza e prescrizione quinquennale ex art. 20 D. Lgs. 472/1997 per la riscossione delle sanzioni, anche tale censura risulta priva di ogni fondamento poiché, se è vero che l'atto impugnato ha ad oggetto sanzioni Irap e Irpef per l'anno 2012, e che le sanzioni tributarie si prescrivono in cinque anni, è altresì vero che tale doglianza doveva essere eccepita attraverso l'impugnazione del primo atto notificato con cui si richiedeva il pagamento e cioè l'atto di contestazione n. TJYCO0400275/2018 notificato il 10/12/2018, resosi a suo tempo definitivo per mancata impugnazione. Di qui il rigetto, altresì, di tale specifica censura.
In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Con compensazione in ogni caso delle spese di lite stante la peculiarità delle esaminate questioni.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese come in motivazione. Roma, il 26/1/2026 Il Componente Est. Il Presidente
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