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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/04/2025, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona del dott Michele D'Auria ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al R.G. n. 27041/2020 degli affari civili contenziosi ed avente ad oggetto solo danni a cose
TRA
, , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rapp.to e difeso dall'Avv. Riccardo Maria Pasquarella C.F. , C.F._2 presso cui elettivamente domicilia in Napoli alla Via Lucilio 15, come in atti.
ATTORE
CONTRO
, con sede in Napoli, alla via Alcide De Controparte_1
Gasperi, C.F. in persona dei suoi legali rappresentanti pro tempore, P.IVA_1
Sig.ri nato a [...] il [...], C.F. e Controparte_2 C.F._3
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_3 C.F._4 domiciliati per la carica presso la sede legale della società, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Carlo Morace (C.F. ; e C.F._5
(C.F. come in atti. CP_4 C.F._6
CONVENUTA
Conclusioni parte attrice:
1. accertare che il giorno 07/09/19, nel porto di Capri, in manovra, la nave della urtava il gozzo di proprietà del Sig. Controparte_1
, registrato al n. 005 Capriboat, ormeggiato presso il molo ivi Parte_1 allocato;
2. accertare che a seguito dell'urto, il gozzo riportava danni come descritti in citazione per euro 25.400,00 oltre IVA o in subordine di euro 12.860 oltre IVA;
3. accertare che il gozzo è rimasto inutilizzato sino alla rimessione in pristino intervenuta successivamente al provvedimento del 16/07/20 con il quale era rigettato il ricorso ex art-696 cpc RG2325/20, con condanna alla soccombenza delle spese;
4. accertare che il mancato nolo del gozzo, anche rapportato ai due precedenti anni, abbia comportato una perdita pari ad euro 12.000,00; e per l'effetto, condannare al pagamento in favore del Sig. Controparte_1 [...]
dei seguenti importi:
5. euro 25.400,00 oltre iva o euro12.860 oltre IVA Pt_1 come accertati dal CtU o quella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà anche in via equitativa per i danni subiti al gozzo;
6. euro3.000,00 per danni da ricovero del gozzo anche in via equitativa;
7. euro12.000,00 per lucro cessante per il mancato nolo nell'estate 2020 o quella somma maggiore o minore che riterrà anche in via equitativa;
8. oltre al ristoro di quanto subìto come soccombenza, a seguito del rigetto del ricorso ex art. 696 e 696 bis cpc. (compensi euro 608 liquidati alla controparte oltre oneri) anche in via equitativa;
9. con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.
Conclusioni parte convenuta: - In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione notificato dal Sig. e, per l'effetto, rigettare le
Pt_1 domande dallo stesso formulate perché improponibili, inammissibili, improcedibili e/o, in ogni caso, perché infondate in fatto e in diritto;
- In via principale, rigettare le domande formulate dal Sig. poiché improponibili,
Pt_1 inammissibili, improcedibili, non provate e/o, comunque, infondate in fatto e in diritto sia nell'an (anche con riferimento al difetto di legittimazione e/o di interesse ad agire) che nel quantum, per le causali in narrativa. - In via subordinata, accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa, se provato, è addebitabile a causa dubbia, caso fortuito e/o forza maggiore o, comunque, a colpa esclusiva del Sig. ,
Pt_1 anche ai sensi degli artt. 482 cod. nav. e/o 1227 co 2 c.c., e, per l'effetto, rigettare le domande avanzate dal Sig. nei confronti della
Pt_1 [...]
- In via di ulteriore subordine, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Controparte_5
Giudice adito ritenesse sussistere una responsabilità della nave “Tourist Ferry Boat II” e/o del suo equipaggio nell'evento per cui è causa, accertare e dichiarare sussistente la colpa concorrente del Sig. , anche ai sensi dell'art. 483, 484 Pt_1 cod. nav. e/o 1227 co 1 c.c., determinandone la proporzione e, per l'effetto, limitare il risarcimento eventualmente dovuto dall'esponente ai soli danni, se provati, commisurati alla propria quota di responsabilità; - In ogni caso, condannare il Sig. , al pagamento in favore della Pt_1 Controparte_5 di spese e compensi del presente giudizio.
[...]
PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 4.12.2020, il Sig. conveniva Pt_1 innanzi a questo Giudice la per essere risarcito dei Controparte_5 danni conseguenti ad un sinistro nautico avvenuto tra le parti. A sostegno della domanda assumeva: di essere proprietario del gozzo in legno registrato al n. 005 capriboat che, in data 7.9.19 si sarebbe trovato ormeggiato presso il porto di Capri allorquando “la nave di proprietà della , in manovra nel medesimo porto, CP_6 impattava sul detto gozzo provocando ingenti danni alla murata, al relativo fasciame, al trincarino ed agli scalmotti con effetti sulle falchette.” In conseguenza di ciò il Sig. Pt_1 chiedeva all'adito Giudice di accogliere le seguenti conclusioni: “- accertare che il giorno 07/09/19, nel porto di Capri, in manovra, la nave della urtava Controparte_1 il gozzo di proprietà del Sig. registrato al n. 005 Capriboat, ormeggiato presso Parte_1 il molo ivi allocato;
- accertare che a seguito dell'urto, il gozzo riportava danni come descritti in citazione per euro 25.400,00 oltre IVA;
- accertare che il gozzo è al momento inutilizzabile e ricoverato presso la ditta in Napoli Via Murelle 37, con un costo maturato sin Parte_2 qui per euro3.000,00; - accertare che il mancato nolo del gozzo, anche rapportato ai due precedenti anni, abbia comportato una perdita pari ad euro12.000,00; e per l'effetto, condannare
al pagamento in favore del Sig. dei seguenti importi: - euro Controparte_1 Parte_1
25.400,00 oltre iva o quella somma maggiore o minore che il Giudice adito riterrà anche in via equitativa per i danni subiti al gozzo;
- euro 3.000,00 per danni da ricovero del gozzo;
- euro 12.000,00 per lucro cessante per il mancato nolo nell'estate 2020; - oltre al ristoro di quanto subìto come soccombenza, a seguito del rigetto del ricorso ex art.696 e 696bis cpc. - con vittoria di spese diritti ed onorari ”.
Si costituiva la convenuta , la quale Controparte_1 impugnava la domanda, contestando anche l'effettivo verificarsi del fatto storico, e ne chiedeva il rigetto.
Autorizzato lo scambio fra le Parti di memorie ai sensi dell'art. 183 co. VI° c.p.c., svolta l'istruttoria con prova per testi e CTU, matura la causa per la decisione, all'udienza ex art. 281 sexies del 31.01.2025 la causa era assegnata a sentenza.
*****
La domanda va rigettata.
Va preliminarmente rilevato che in virtù della documentazione prodotta non risulta provata la legittimazione attiva. Tale eccezione è stata tempestivamente sollevata dalla parte convenuta, e costantemente reiterata fino alla comparsa conclusionale.
Nello specifico, va rilevato che fin dall'atto introduttivo parte attrice asserisce molto genericamente di essere proprietaria di un “gozzo in legno registrato al n. 005 capriboat”, senz'altro specificare. La documentazione regolarmente depositata a sostegno della proprietà consiste in: 1) certificato di stazza riportante nella firma il nominativo di un armatore diverso da parte attrice, e pertanto non alla medesima riconducibile;
2) certificato di uso del motore non univocamente riconducibile ne' ad uno specifico natante, ne' a parte attrice;
3) polizza assicurativa, la quale oltre a non essere - di per se - deputata a certificare la proprietà o meno di un natante, riporta per di più i dati del motore e non del natante medesimo, per cui valgono le considerazioni fatte poc'anzi. Altra documentazione, depositata da parte attrice in uno con le memorie ex art. 183 VI comma, terzo termine, è tardiva;
al riguardo, infatti, la normativa richiamata dispone quanto segue:
“Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria”.
Le produzioni documentali quindi andavano depositate entro il secondo termine, come eccepito da parte convenuta;
essendo state prodotte oltre tale termine perentorio esse vanno stralciate e il Giudice non ne dovrà tener conto.
Infine va pur rilevato che, nonostante le tempestive eccezioni sollevate da parte convenuta in ordine alla mancata prova della legittimazione attiva, l'attore non ha ritenuto nemmeno di articolare prova specifica sull'asserita proprietà del natante.
Principio generale del processo civile è l'onere della prova, sancito dall'art. 2697 c.c. il quale stabilisce che colui il quale vuol far valere un diritto in giudizio deve dimostrare i fatti costitutivi posti a fondamento dello stesso. Or bene, parte attrice, omettendo di dimostrare la proprietà del natante per i cui danni è chiesto il risarcimento, si è sottratta all'onere della prova, che su di lei incombeva.
Per completezza va comunque rilevato che, a conclusione dell'istruttoria, nemmeno l'AN è risultato dimostrato.
In primo luogo vi è gran confusione sulla data;
parte attrice dichiara in atto di citazione che il sinistro sarebbe avvenuto in data 07.09.2019 ed a riprova di ciò menziona un video datato 14.09.19 ore 10.31, ossia sette giorni dopo;
di tale sinistro – per cui viene chiesto un risarcimento di entità non indifferente – per pacifica ammissione di parte attrice, non è stata fatta immediata denuncia ne' all'autorità marittima, ne' al Comandante e ne' all'equipaggio della “Tourist Ferry Boat II”, per cui non esiste sui fatti alcun verbale redatto da pubblica autorità.
La stessa CTU è estremamente incerta;
il Consulente così testualmente dichiara:
“…non è possibile esprimersi sulla compatibilità degli urti tra i mezzi navali in quanto il natante denominato “ANNALISA” al momento dell'accesso a bordo non mostrava i danneggiamenti e la nave della non è stata ispezionata. CP_6
Tuttavia, è possibile affermare che i danni riportati dal natante ” sono Pt_3 coerenti con uno o più urti avvenuti tra la stessa ed una unità di maggiori dimensioni, similare alle caratteristiche del FERRY II della riportate negli CP_7 CP_6 scritti delle parti che avrebbe impattato sul lato sinistro del gozzo in esame.
In aggiunta a quanto appena descritto, ed a seguito delle note di Parte Ricorrente, si specifica che, per quanto ci sia coerenza tra i danni del gozzo ” e la narrativa Pt_3 descritta da Parte Attrice, l'urto potrebbe anche essere avvenuto con altro mezzo, ad esempio, la banchina”.
In definitiva, del sinistro vi è traccia solo nelle dichiarazioni testimoniali, le quali però sono deboli e non danno un quadro preciso dell'occorso.
• A tal riguardo, il teste , fratello dell'attore, non sa indicare Testimone_1 quando il fratello avesse acquistato il natante, né da chi, non ricorda con precisione il nome della zona ove è avvenuto il sinistro;
testimonia che la nave convenuta entrò in porto ma non riuscì ad ormeggiare in banchina perché c'era vento che ostacolò la manovra e non sa dire se si trattò di un errore di manovra del capitano della nave o se fu dovuto alle condizioni metereologiche;
non sa descrivere i danni riportati dall'imbarcazione del fratello nell'occasione e non sa descrivere lo stato della barca del fratello nei giorni precedenti l'incidente.
• Il teste , in origine citato per provare che aveva provveduto Testimone_2 ad ormeggiare il natante attoreo in testa di pontile comunale, a seguito delle eccezioni di parte ricorrente che ne rileva l'incapacità a testimoniare ax art. 246 cpc avendo interesse alla causa, risponde negativamente al suddetto capo, poi riferisce di aver assistito all'urto, ma non alla manovra, da una finestra di casa sua, posta “…a circa una sessantina di metri di distanza dall'imbarcazione”, in un momento nel quale conferma che pioveva. Ha saputo, solo per non meglio specificate voci correnti nel porto, che era stata danneggiata la fiancata dell'imbarcazione.
• Il teste ricorda che c'era vento e pioveva. Non sa indicare Testimone_3 le precise modalità di ormeggio del gozzo al pontile e non sa indicare se le condizioni metereologiche influirono sulla manovra.
Risulta invece provato che le condizioni metereologiche erano avverse;
ciò, oltre ad essere emerso dalla prova per testi di parte attrice, come poc'anzi rilevato, è testimoniato dal Giornale Nautico della “Tourist Ferry Boat II”, nel quale si legge che in data 7.9.2019, intorno alle 7.05 di mattina, le operazioni di ormeggio in porto a Capri furono interrotte inaspettatamente dall'arrivo improvviso ed imprevedibile di un forte piovasco con raffiche di vento, che costrinsero l'unità, nel corso dell'ormeggio, a riuscire dal porto ed attendere il passaggio dell'intenso fenomeno (circa 15 minuti) per poi rientrarvi;
risulta altresì riportato da articoli della stampa locale pubblicati in rete, in produzione di parte convenuta e non smentiti da parte attrice, quindi pacifici tra le parti. Come già rilevato in epigrafe, non è - infine - agli atti alcun intervento della forza pubblica che possa certificare l'occorso e la data, né alcuna altra documentazione che possa meglio chiarire e provare i fatti di causa.
Per quanto detto, dal complesso dei risultati dell'istruttoria non può ritenersi raggiunta la prova certa sull'an debeatur. Andrà pertanto applicato il principio di diritto secondo cui: "qualora il Giudice del merito ritenga sussistente un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando tale convincimento non sul rapporto numerico dei testi, ma sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo a raggiungimento della certezza necessaria alla decisione, e, con valutazione congruamente motivata, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie documentali, inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l'insufficienza del quadro probatorio ricade in danno della parte sulla quale grava l'onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta" (cfr. Cass. Civ. Sez. l n. 4773/2015 e Cass. Civ. Sez. II n. 3468/2010)
In conclusione, per quanto in epigrafe, la domanda andrà rigettata, sia perché non può ritenersi raggiunta la prova della legittimazione processuale dell'attore, sia perché, in ogni caso, non essendo sufficientemente provato l'an debeatur, troverebbe applicazione oltre al generale principio dell'onere della prova, anche l'art. 482 Cod. Nav. a norma del quale: “Se l'urto è avvenuto per caso fortuito o forza maggiore, se non è possibile accertarne la causa, i danni restano a carico di coloro che li hanno sofferti”.
Spese ed onorari di causa, liquidati ex DM 55/2014 seguiranno la soccombenza.
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente, in base al decreto di liquidazione del 03.07.2024 (Cass. civ., sent. n. 28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, rigettata ogni altra eccezione o deduzione, così provvede:
-1) Rigetta la domanda.
-2) Condanna l'Attore , al pagamento in favore della Parte_1 [...] pensi del presente giudizio, che v Controparte_5
la fase di studio, € 602,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 903,00 per la fase istruttoria, € 1.453,00 per la fase decisionale, e così in totale l'importo complessivo di € 3.809,00 per onorario, oltre rimborso forf. 15% spese non imponibili, oltre cassa ed IVA se dovuto.
-3) Pone definitivamente a carico di parte attrice le spese di CTU.
Sentenza esecutiva come per legge.
Così deciso in Napoli, 31.03.2025.
Il Giudice
Dott. Michele D'Auria