Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 9716/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9716/2021 R.G. avente ad oggetto: disconoscimento di figlio naturale vertente
TRA
, (C.F. ), rapp.to e difeso come Parte_1 C.F._1 in atti dagli Avv. Andrea Esposito e Maria Grazia Apreda, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE E
, (CF. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Christian Beatrici, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
AVV. (CF. ),quale Controparte_2 C.F._3 curatore speciale del minore [nato a [...] il [...]] Persona_1
RESISTENTI
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 5.12.2024.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 11.12.2021 il sig. Parte_1 ha allegato che: 1) aveva proposto dinanzi al Tribunale di Brescia un
[...] giudizio di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità ex art. 263
c.c. in relazione al minore nato a [...] il [...] Persona_1 durante la convivenza more uxorio che aveva avuto con la sig.ra
[...]
2) a marzo 2015 la sig.ra con la quale aveva una CP_1 CP_1 relazione dal 2014, gli aveva comunicato di aspettare un bambino e che lui ne era il padre, ragione per la lui nel maggio del 2015 le versava la somma di euro
80.000,00 per consentirle l'apertura di una attività e da settembre 2015 si trasferiva in Nuvolera (BS) per iniziare una convivenza;
3) alla fine del 2016, poco prima della nascita della seconda figlia (23.3.2017) iniziava una grave Per_2 crisi coppia che lo portava a ritornare presso la propria famiglia di origine in
Positano dove riprendeva a svolgere il lavoro di vigile urbano;
4) nel marzo 2018 la sig.ra nonostante lui le avesse comunicato la fine della loro CP_1 relazione, si trasferiva con i bambini presso la casa di proprietà della di lui madre che si vedeva costretta ad ospitarla a causa della presenza dei due minori;
5) nonostante il perdurare della conflittualità, il sig. tentava di ricucire, Per_1 nel preminente interesse dei minori e il rapporto sentimentale Per_1 Per_2 tant'è che nell'aprile 2018 veniva concepita la terza bambina (7.1.2019); Per_3
6) da quel momento la conflittualità della degenerava sfociando in CP_1 numerosi episodi con coinvolgimento delle locali forze dell'ordine; 7) in data
28.10.2018 venne emessa a carico della la misura cautelare CP_1 personale di divieto di dimora in Positano ex art.283 c.p.c. eseguita in data
03.11.2018, divieto successivamente revocato dal Tribunale del Riesame;
8) nel corso di uno dei tanti litigi avvenuti nel settembre 2018 la alla CP_1 presenza dei genitori del “si lasciava andare ad espressioni offensive Per_1 sulla presunta mancanza di virilità dell'attore, aggiungendo, finanche, che nel periodo iniziale del loro rapporto la stessa avrebbe avuto altre relazioni con altri uomini, ridicolizzando il sul fatto che non se ne fosse mai accorto”; 9) Per_1 tali affermazioni ingeneravano forti dubbi nel che chiedeva alla Per_1
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di sottoporsi al test del DNA per avere certezza sulla sua paternità CP_1 biologica su tutti e tre i bambini;
10) tale test veniva effettuato in data 18.1.2019 presso un laboratorio di Bergamo che forniva i relativi risultati in data 4.2.1019, risultati da cui emergeva la paternità biologica del rispetto alle due Per_1 figlie ma non rispetto al primogenito 11) il proponeva, pertanto, Per_1 Per_1 dinanzi al Tribunale di Brescia prima un ricorso per ottenere la nomina di un curatore speciale per il minore (disposta dal Presidente del Tribunale con decreto del 26.6.2019) e poi giudizio ex art. 263 c.c. (atto di citazione notificato in data
30.7.2019 e 5.8.2019); 12) in tale giudizio si costituivano sia il curatore speciale che la sig.ra la quale eccepiva in via preliminare l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale adito;
13) il Tribunale di Brescia con ordinanza del
16.09.2021 dichiarava la propria incompetenza per territorio in favore del
Tribunale di Salerno;
14) intendeva riassumere tale giudizio.
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle domande già proposte dinanzi al
Tribunale di Brescia e precisamente: “1) accertare e dichiarare, per tutti i motivi di cui in narrativa ed in accoglimento della presente domanda di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, che il Sig. non è Parte_1 genitore del minore e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace Persona_1
e/o invalido e/o annullabile il suddetto riconoscimento ed ordinare all'Ufficiale di stato civile del Comune di Nuvolera (BS) di effettuare la prescritta annotazione
e/o trascrizione nel relativo atto di nascita;
2) condannare per l'effetto la Sig.
alla refusione in favore dell'attore di quanto dallo stesso versato Controparte_1
a titolo di mantenimento del minore dalla nascita sino al momento di proposizione della presente domanda, per un importo da determinarsi nella somma non minore di euro 300 mensili (comprendenti sia spese ordinarie che straordinarie) per un totale di € 12.900;3 ) condannare per l'effetto la Sig.
[...]
a risarcire il danno patrimoniale da quantificare in € 80.000,00 e non CP_1 patrimoniale da liquidarsi nella medesima somma, od in via subordinata, anche da determinarsi secondo criteri equitativi dal Giudice, che verrà ritenuta di giustizia subito dal Sig. ex art. 2043 c.c. in conseguenza della condotta Per_1 della Sig.ra che ha ingenerato con dolo una falsa prospettazione della CP_1
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realtà al momento del riconoscimento del minore da parte dell'attore, con conseguenze pregiudizievoli sul suo patrimonio e sulla sua sfera emotiva e relazionale;
Con condanna di spese, compensi ed accessori di cui al presente giudizio”.
L'Avv. si costituiva con comparsa del 31.5.2022 ribadendo Controparte_2
l'eccezione preliminare di decadenza dell'attore ex art. 263 c.c. già formulata dinanzi al Tribunale di Brescia e rimettendosi, in subordine, alla giustizia circa la dichiarazione di nullità del riconoscimento. Il curatore speciale chiedeva inoltre, nell'ipotesi in cui fosse accolta la domanda di nullità del riconoscimento in quanto non veritiero, atteso il tempo trascorso dalla sua nascita e il diritto del bambino alla identità personale, l'autorizzazione del Tribunale a che il minore a mantenga il cognome del padre. si costituiva con comparsa del 3.6.2022 contestando la Controparte_1 prospettazione fattuale operata dal ricorrente e ribadendo l'eccezione preliminare di decadenza dell'attore ex art. 263 c.c. già formulata dinanzi al Tribunale di
Brescia. La convenuta chiedeva, inoltre, il rigetto nel merito di tutte le domande proposte.
Espletata la prova testimoniale e la CTU genetica, alla udienza del 5.12.2024 svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa veniva assegnata al Collegio per la decisione con attribuzione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e le repliche.
A) Sia il curatore speciale che la convenuta hanno eccepito Controparte_1
l'intervenuta decadenza dell'attore ex art. 263, comma 3, c.c. per decorrenza del termine annuale.
Com'è noto la norma prevede che: “L'azione di impugnazione da parte dell'autore del riconoscimento deve essere proposta nel termine di un anno che decorre dal giorno dell'annotazione del riconoscimento sull'atto di nascita. Se l'autore del riconoscimento prova di aver ignorato la propria impotenza al tempo del concepimento, il termine decorre dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza;
nello stesso termine, la madre che abbia effettuato il riconoscimento è ammessa a
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provare di aver ignorato l'impotenza del presunto padre. L'azione non può essere comunque proposta oltre cinque anni dall'annotazione del riconoscimento.”.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 133 depositata il 25 giugno 2021, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, c.c. nella parte in cui non prevede che, per l'autore del riconoscimento, il termine annuale per proporre l'azione di impugnazione decorra dal giorno in cui ha avuto conoscenza della non paternità. La Corte Costituzionale ha, in particolare, sottolineato che
“l'art. 263 cod. civ. regola qualsivoglia ipotesi di impugnazione per difetto di veridicità, abbracciando tanto casi di riconoscimento effettuato nella consapevolezza della non paternità (su cui si vedano le sentenze n. 127 del 2020 e n. 272 del 2017), quanto ipotesi in cui il consenso all'atto personalissimo si fondi sull'erronea supposizione del legame biologico. Sennonché, mentre può ritenersi non irragionevole che il termine annuale decorra dall'annotazione del riconoscimento per chi abbia posto in essere l'atto nella consapevolezza della non paternità biologica, per converso, evidenzia una palese irragionevolezza far decorrere il medesimo termine dall'annotazione del riconoscimento, per chi ignorasse il difetto di veridicità, limitando la possibilità di far valere la decorrenza del termine dalla scoperta della non paternità alla sola ipotesi dell'impotenza. Ne discende una irragionevole disparità di trattamento fra autori del riconoscimento, che possano provare l'impotenza, e autori del riconoscimento non affetti da tale patologia, che siano parimenti venuti a conoscenza della non veridicità della paternità biologica, quando oramai sia decorso il termine annuale conteggiato a partire dall'annotazione del riconoscimento. La disciplina censurata si pone, in tal modo, in contrasto con quanto affermato da questa Corte, che ha ritenuto irragionevole far decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione volta ad impugnare lo status filiationis, quando il padre non era a conoscenza dei fatti oggetto della prova (sentenze n. 170 del 1999 e n. 134 del 1985). E se, quando le sentenze richiamate venivano pronunciate, l'onere probatorio che vigeva nella disciplina sul disconoscimento della paternità riguardava fatti quali l'adulterio o l'impotenza al tempo del concepimento, viceversa, unico ed esclusivo oggetto della prova nell'impugnazione del riconoscimento ex art. 263, primo
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comma, cod. civ., è - ed è sempre stato anche prima della riforma del 2013 - la mera non paternità biologica. È, dunque, dalla scoperta della non paternità che deve decorrere il termine annuale di decadenza dall'azione per l'autore del riconoscimento, onde evitare l'irragionevolezza di negare l'azione a chi «non [era] stato a conoscenza di un elemento costitutivo dell'azione medesima» (sentenza n.
170 del 1999). Quanto sopra premesso evidenzia che la norma censurata comporta una irragionevole disparità di trattamento anche nel confronto tra le regole dettate per il padre che intenda far valere la verità biologica, impugnando il riconoscimento, e quelle previste per il padre che agisca per il disconoscimento di paternità. Il padre non coniugato può dimostrare solo l'impotenza, onde far decorrere il termine annuale di decadenza da un dies a quo diverso rispetto all'annotazione del riconoscimento;
il padre coniugato può, invece, avvalersi anche di altre prove, tra cui quella dell'adulterio, onde sottrarsi al dies a quo che altrimenti decorre dalla nascita.
Anche a fronte di tale diversità di trattamento, che finisce per rendere più stabile lo status filiationis sorto al di fuori del matrimonio rispetto a quello del figlio concepito o nato durante il matrimonio, deve, dunque, ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 263, terzo comma, cod. civ., nella parte in cui non prevede che il termine annuale di decadenza decorra per l'autore del riconoscimento dalla mera scoperta della non paternità, che in sé abbraccia qualsivoglia ragione l'abbia determinata. In tal modo, si garantisce al padre non coniugato una disciplina sul termine di decadenza annuale dall'azione, che presenta una latitudine analoga a quella spettante al padre coniugato, pur se questi, per sottrarsi alla decadenza del termine, è onerato dalla prova delle singole ragioni di sospetto o di acquisita certezza della non paternità, individuate dall'art. 244, secondo e terzo comma, cod. civ.”.
Nel caso di specie il Tribunale ritiene che la sollevata eccezione di decadenza ex art. 263, comma 3, c.c. non meriti accoglimento essendo emerso che il ha Per_1 avuto conoscenza della non paternità biologica solo in data 4.2.2019 all'esito del test effettuato privatamente dalle parti.
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Invero, all'esito dell'istruttoria orale espletata non è emersa idonea prova che – come eccepito dai convenuti – che il abbia avuto conoscenza della non Per_1 paternità biologica sin da prima della nascita di Per_1
All'uopo il Collegio sottolinea che:
a) la teste , figlia della ha riferito “sul capo 1) Testimone_1 CP_1 confermo la circostanza in quanto in quel periodo, nel 2015, io, mia madre e mio fratello eravamo una famiglia;
conobbi meglio il sig. nel 2015 in quanto
Per_1 in quel periodo io ero all'estero e mia madre mi aveva parlato di lui come persona con la quale voleva intraprendere una relazione decidendo di stare insieme;
mio padre ha conosciuto il nel 2015, credo, e mia madre gli aveva detto del
Per_1 fatto che era incinta e che il non era il padre biologico del bambino;
tale
Per_1 notizia decidemmo che dovesse rimanere all'interno della famiglia alla quale si era peraltro aggiunto anche i
Per_1 sul capo 2) : confermo la circostanza per come riferitami da mia madre in quanto, ripeto, in quel periodo ero impegnata all'estero per studi;
preciso che a volte il si recava in Inghilterra dove io mi trovavo, per portare a casa di mia
Per_1 madre per le festività me e mio fratello;
altre volte peraltro veniva anche mio padre;
sul capo 3) : confermo la circostanza per come riferitami da mia madre in quanto era soprattutto lei a parlare con noi;
preciso che il ha detto con me che avrebbe voluto bene al bambino come
Per_1 se fosse stato suo” (cfr. verb. ud. 19.12.2022);
b) il teste ex marito della ha riferito “sul capo 1) Testimone_2 CP_1 della memoria di parte convenuta: tale circostanza mi è stata riferita dalla la quale appunto mi confermò di averne già parlato con i e CP_1 Per_1 di avergli detto che il figlio che aspettava non era suo;
sul capo 2): anche tale circostanza mi è stata riferita dalla sig.r CP_1 sul capo 3): confermo la circostanza sempre per come riferitami dalla
(cfr. verb. ud. del 18.4.2023). CP_1
Dunque, il teste ha reso solo dichiarazioni de relato actoris (in Testimone_2 arg. v. Cass. civ., sez. III, 23/03/2017, n. 7414; Cass. civ., sez. I, 15 gennaio 2015,
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n. 569), mentre la teste non risulta del tutto attendibile atteso Testimone_1 che ha risposto alle domande dirette riferendo di aver appreso le circostanze dalla madre perché in quel periodo viveva all'estero per poi aggiungere “preciso che il ha detto con me che avrebbe voluto bene al bambino come se fosse stato Per_1 suo” senza nemmeno precisare le circostanze di tempo e di luogo in cui il ricorrente avrebbe fatto tale affermazione.
Né può sottacersi che i genitori del US – sigg.ri (cfr. verb. Persona_4 ud. del 7.3.2023) e (cfr. verb. ud. del 18.4.2023) - hanno escluso che Parte_2 il ricorrente abbia avuto alcuna incertezza sulla paternità di fino alla lite Per_1 del settembre 2018 in cui la insinuò dubbi sulla sua paternità tali da CP_1 indurlo a chiederle pochi mesi dopo di effettuare un esame del DNA non solo su e ma anche sulla neonata Per_1 Per_2 Per_3
B) Va a questo punto evidenziato che – a differenza di quanto ritenuto dalla difesa attorea – non sussiste alcun difetto di legittimazione sopravvenuto della conseguente al passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale CP_1 per i Minorenni che ha dichiarato la decadenza della convenuta dalla responsabilità genitoriale sui minori e (decreto n. cron. Per_1 Per_2 Per_5
1484/2024 emesso in data 04.03.2024 e confermato dalla Corte di Appello di
Salerno con decreto n.1613/2024 emesso in data 02/07/2024).
Invero, la è stata convenuta nel presente procedimento in proprio, CP_1 ovvero come madre del minore minore autonomamente costituito tramite Per_1 il curatore speciale sin dall'avvio del giudizio.
Ciò premesso, il Tribunale evidenzia che dalla CTU genetica effettuata è emersa conferma dell'incompatibilità genetica tra il profilo di e quello Parte_1 del minore (“Sulla base della segregazione degli alleli ai rispettivi loci Per_1 polimorfici (STR) analizzati, che hanno evidenziato un'incompatibilità di 13/21 marcatori dei cromosomi autosomici ed il marcatore del cromosoma Y;
i risultati non sono compatibili con la paternità biologica del Sig. nei Parte_1 confronti del minore Alla luce dei risultati ottenuti, è possibile Persona_1 affermare, oltre ogni ragionevole dubbio, che il Sig. non è il Parte_1
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padre biologico del minore La paternità si considera quindi Persona_1 esclusa.” cfr. pag. 9 dell'elaborato peritale).
Va a questo punto ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha già da tempo chiarito che la valutazione dell'interesse del minore all'impugnazione del proprio riconoscimento per difetto di veridicità impone un bilanciamento tra il favor veritatis e l'interesse del minore;
ovvero un bilanciamento fra il diritto all'identità personale legato all'affermazione della varietà biologica e l'interesse alla certezza degli status ed alla stabilità dei rapporti familiari che, nell'ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all'identità personale, non necessariamente è sempre correlato alla verità biologica, ma piuttosto ai legami affettivi e personali sviluppatesi all'interno di una famiglia. Tale bilanciamento non può costituire, quindi, il risultato di una valutazione astratta, ma occorre, invece, un accertamento in concreto dell'interesse superiore del minore avendo particolare riguardo agli effetti del provvedimento richiesto in relazione all'esigenza di un suo sviluppo armonico dal punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale (cfr. Cass. civ., sez. I, 27/10/2021, n. 30403; Cass. civ., sez. I,
24/02/2020, n. 4791).
Invero, rilevanti mutamenti sociali degli ultimi anni impongano di affiancare al parametro della verità genetica altri criteri, quali quelli della verità affettiva o sociale, in una prospettiva di tutela degli stabili e rilevanti assetti relazionali di fatto e la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni mostrato di avere superato la tesi della assolutezza del principio di prevalenza dell'interesse all'accertamento della verità biologica della procreazione ed ha affermato la necessità di bilanciare la verità del concepimento con l'interesse concreto del figlio alla conservazione dello status acquisito (cfr. Cass. civ., sez. I, 22/11/2023,
n. 32417).
La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 272/2017, ha peraltro affermato, in relazione alla ritenuta non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 263 c.c., sollevata in riferimento agli art. 2,3,30,31 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nella parte in
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cui non prevede che l'impugnazione del riconoscimento del figlio minore per difetto di veridicità possa essere accolta solo quando sia rispondente all'interesse dello stesso “Pur dovendosi riconoscere un accentuato favore dell'ordinamento per la conformità dello status alla realtà della procreazione, va escluso che quello dell'accertamento della verità biologica e genetica dell'individuo costituisca un valore di rilevanza costituzionale assoluta, tale da sottrarsi a qualsiasi bilanciamento. Ed invero, l'attuale quadro normativo e ordinamentale, sia interno, sia internazionale, non impone, nelle azioni volte alla rimozione dello status filiationis, l'assoluta prevalenza di tale accertamento su tutti gli altri interessi coinvolti. In tutti i casi di possibile divergenza tra identità genetica e identità legale, la necessità del bilanciamento tra esigenze di accertamento della verità e interesse concreto del minore è resa trasparente dall'evoluzione ordinamentale intervenuta… Non si vede conseguentemente perché, davanti all'azione di cui all'art. 263 cod. civ., fatta salva quella proposta dallo stesso figlio, il giudice non debba valutare: se l'interesse a far valere la verità di chi la solleva prevalga su quello del minore;
… Se dunque non è costituzionalmente ammissibile che l'esigenza di verità della filiazione si imponga in modo automatico sull'interesse del minore, va parimenti escluso che bilanciare quell'esigenza con tale interesse comporti l'automatica cancellazione dell'una in nome dell'altro.
Tale bilanciamento comporta, viceversa, un giudizio comparativo tra gli interessi sottesi all'accertamento della verità dello status e le conseguenze che da tale accertamento possano derivare sulla posizione giuridica del minore. Si è già visto come la regola di giudizio che il giudice è tenuto ad applicare in questi casi debba tenere conto di variabili molto più complesse della rigida alternativa vero o falso.
Tra queste, oltre alla durata del rapporto instauratosi col minore e quindi alla condizione identitaria già da esso acquisita, non possono non assumere oggi particolare rilevanza, da un lato le modalità del concepimento e della gestazione e, dall'altro, la presenza di strumenti legali che consentano la costituzione di un legame giuridico col genitore contestato, che, pur diverso da quello derivante dal riconoscimento, quale è l'adozione in casi particolari, garantisca al minore una adeguata tutela”.
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Principi tutti ribaditi anche dalla successiva pronuncia della Corte Costituzionale
n. 127 del 2020.
Ebbene, con riferimento al caso di specie deve considerarsi che:
1) in data 04/03/2024, con Decreto collegiale n. cron. 1484/2024 il Tribunale per i minorenni di Salerno, ha dichiarato la decadenza dalla responsabilità genitoriale della Sig.ra nei confronti dei minori e Controparte_1 Per_1 Per_2 Per_6
[...]
2) tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno con Decreto
n.1613/2024 del 02/07/2024 passato in giudicato per decorrenza del termine di impugnazione;
3) il minore è collocato, unitamente alle sorelle e presso il Per_1 Per_2 Per_3 ricorrente che ha dato atto di stare interloquendo con il Parte_1
Tribunale per i Minorenni di Salerno per richiederne l'affido del minore sia in ragione dell'affetto che nutre nei suoi confronti sia al fine di preservare la serenità di tutti e tre i bambini (cfr. note di udienza del 29.11.2024).
Alla luce dei principi giurisprudenziali suesposti e dell'attuale quadro fattuale appare evidente, ad avviso di questo Tribunale, come sia del tutto contrario all'interesse del piccolo (attualmente di anni 9) l'accertamento della Per_1 verità biologica, atteso che tale accertamento – come condivisibilmente evidenziato dal curatore speciale – potrebbe seriamente compromettere lo sviluppo armonico del bambino da un punto di vista psicologico, affettivo, educativo e sociale.
Invero: 1) il ricorrente ha sempre rappresentato l'unico riferimento genitoriale paterno per non essendo in alcun modo nota l'identità del possibile padre Per_1 biologico del bambino;
2) attesa l'intervenuta declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della nei confronti di (e delle due CP_1 Per_1 sorelle minori), il rappresenta ad oggi l'unico genitore esercente la Per_1 responsabilità genitoriale sul minore;
3) il ricorrente – unitamente ai suoi genitori - nel corso degli anni si è occupato sempre in prima persona della crescita di sotto il profilo psicologico, affettivo, educativo e sociale (avendo Per_1 inequivocabilmente palesato anche nel presente procedimento il profondo legame
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che lo lega al minore); 4) in questi nove anni di vita ha ormai formato la Per_1 sua identità personale quale figlio di e stabilito un profondo Parte_1 legame affettivo con lo stesso e con i suoi ascendenti.
In definitiva, il Tribunale ritiene di dover dichiarare inammissibile la domanda ex art. 263 c.c. proposta dal secondo una lettura della norma Per_1 costituzionalmente orientata, svolta alla luce delle sentenze della Corte
Costituzionale n. 272 del 2017 e 127 del 2020.
C) L'accertata inammissibilità dell'azione ex art. 263 c.c. comporta, come conseguenza automatica, il rigetto della domanda volta ad ottenere la condanna della alla refusione di quanto versato dal a titolo di CP_1 Per_1 mantenimento del minore dalla nascita sino alla introduzione del presente procedimento in considerazione del fatto che risulta immutato lo status di figlio di da cui discende legalmente l'obbligo di mantenimento in capo al Per_1
Per_1
Diversamente possono esaminate nel merito le domande risarcitorie proposte dall'attore, attesa la prova emersa nel corso del giudizio circa l'assenza della paternità biologica del Per_1
All'uopo va invero ricordato che la parte che, nel contesto di una relazione sentimentale, ingenera nel partner un ragionevole affidamento circa la sua qualità di padre biologico, agisce in violazione dei principi di correttezza e buona fede, con la conseguenza di esser tenuta a risarcire il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale eventualmente sofferto dal padre putativo, qualora sia in possesso di informazioni che avrebbero potuto impedire l'insorgere di tale erronea convinzione e non le abbia condivise con il partner stesso (cfr. Trib. Firenze, 2 febbraio 2015, n. 280 in De Jure).
Com'è noto l'art. 2043 c.c. prevede che l'evento dannoso possa ritenersi cagionato sia da azioni che da omissioni, dolose o colpose. Tuttavia, l'art. 2043 c.c., non richiede un indiscriminato dovere di attivarsi a tutela delle posizioni giuridiche soggettive vantate da terzi per interrompere la serie causale originata all'esterno della propria sfera giuridica. Per integrare la violazione del principio del
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neminem laedere non è sufficiente il riconoscimento di una generica antidoverosità della condotta omissiva, da parte del soggetto agente, è invece necessaria l'individuazione anche di un vero e proprio obbligo giuridico di impedire l'evento; obbligo che può derivare da una specifica norma, relazione di fatto tra le parti (art. 1173 c.c.).
Il generale precetto del neminem laedere, previsto e sanzionato dall'art. 2043 c.c., opera pienamente tutte le volte in cui i terzi - nel nostro caso il sig. - a Per_1 causa delle particolari modalità di svolgimento del rapporto e delle condotte assunte da terzi soggetti - e cioè la relazione amorosa intrattenuta con la sig.ra
- siano ragionevolmente indotti, sulla base di specifici rapporti CP_1 pregressi, a fare affidamento su di una determinata situazione giuridica.
Nel caso di specie è evidente che la sapeva che all'epoca del CP_1 concepimento di aveva avuto rapporti sessuali anche con un altro uomo Per_1 oltre il e, dunque, che vi era la possibilità che non fosse lui il padre del Per_1 nascituro.
Circostanza, tuttavia, scientemente taciuta all'attore sino all'autunno 2018.
Tale condotta volontariamente omissiva della resistente ha ingenerato nel che con la stessa aveva da vari mesi una relazione sentimentale, la Per_1 convinzione di essere il padre di inducendolo a riconoscere il bambino alla Per_1 nascita. Tale comportamento ha con ogni evidenza leso il diritto alla autoderminazione del (artt. 2 e 13 Cost.) che ha proceduto al Per_1 riconoscimento del minore solo quanto erroneamente convinto di esserne il genitore biologico.
La consapevolezza della di avere avuto un rapporto sentimentale di CP_1 natura sessuale con un altro uomo, durante il periodo di concepimento, avrebbe dovuto condurla ad informare parte attrice di tale situazione prima che questa potesse comportarsi come se fosse il padre biologico del piccolo o, a Per_1 maggior ragione, effettuare il riconoscimento di paternità. Ciò non perché vi dovesse essere obbligata per legge ma perché avrebbe dovuto impedire di ingenerare un'erronea convinzione nel sig. di essere il padre biologico Per_1 del piccolo.
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Alla luce di quanto detto, il Tribunale ritiene perfettamente integrata, sia sul piano dell'elemento soggettivo che su quello dell'elemento materiale della condotta e del collegamento causale di questa con il danno evento, la responsabilità della sig.ra da fatto illecito ex art. 2043 c.c. per avere CP_1 questa, tramite il proprio comportamento omissivo, leso il diritto di autodeterminazione del sig. ingenerando in quest'ultimo un legittimo Per_1 affidamento sulla propria condizione - non corrispondente alla realtà - di padre biologico del piccolo Per_1
In ordine alla quantificazione del danno va rilevato che l'attore ha chiesto sia il risarcimento del danno patrimoniale che di quello non patrimoniale.
Quanto alla prima voce di danno, il lo ha quantificato in euro 80.000,00 Per_1 ovvero nella somma che egli assume di aver versato tramite più bonifici bancari
(cfr. doc. in atti) tra il maggio ed il settembre 2015 alla per CP_1 consentirle di avviare un'attività economica in Mazzano (Bs) in vista della nascita di (avvenuta in data 6.10.2015), attività economica che avrebbero Per_1 poi gestito insieme.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge la prova di due bonifici effettuati dal ricorrente in favore della nell'anno 2015 per complessivi euro CP_1
65.000,00 e precisamente: 1) bonifico di euro 50.000,00 del 26.5.2015 con causale
“acquisto attività commerciale”; 2) bonifico di euro 15.000,00 in data 25.9.2015 con causale “acquisto attività commerciale”.
Tuttavia, deve evidenziarsi che dalla stessa prospettazione del emerge Per_1 che queste dazioni di denaro fossero una forma di donazione indiretta - quindi un atto di liberalità - onde consentire alla resistente di avviare una attività commerciale (a lei intestata) al fine di garantire il sostentamento del costituendo nucleo familiare. Il ricorrente ha in pratica allegato che tale donazione indiretta era stata determinata unicamente da un errore sul motivo (ovvero la convinzione sbagliata di essere il padre biologico di . Per_1
Pertanto, non può pretendere di ottenere la restituzione di quanto versato a titolo di donazione indiretta in forza di un dedotto errore sul motivo determinante a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
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Non può del resto non evidenziarsi che la difesa del ricorrente non ha nemmeno allegato di aver subito danni patrimoniali ulteriori e diversi in conseguenza dell'esborso fatto a titolo di liberalità.
Di qui il rigetto della richiesta di risarcimento del danno patrimoniale formulata dal ricorrente.
Per quanto, invece, attiene al danno non patrimoniale, il ha allegato di Per_1 aver subito in ragione della condotta della resistente un danno non patrimoniale sub specie di danno morale per aver erroneamente ritenuto di essere il padre biologico di Per_1
Ebbene, la presa di coscienza di parte attrice nel febbraio 2019 di non essere il padre biologico di nei cui confronti ha compiuto un legittimo e Per_1 comprensibile "investimento" emotivo, costituisce sicuramente un danno non patrimoniale posto in una relazione di immediatezza e stringente connessione (ex art. 1223 c.c.) con il fatto illecito (condotta scientemente omissiva della
, che deve trovare legittimo ristoro. CP_1
Tale voce di danno dovrà necessariamente essere liquidata in via equitativa considerando la durata temporale del rapporto tra il ricorrente ed il minore
(quattro anni) prima che questi venisse a conoscenza della verità in ordine alla sua non paternità biologica, risultando per il resto frutto di una libera scelta del la condotta mantenuta negli anni successivi volta a mantenere di fatto Per_1 inalterato il legame genitoriale padre- figlio.
Pertanto, si ritiene stimabile in complessivi euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.
D) L'esito complessivo del giudizio consente l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
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- dichiara inammissibile la domanda ex art. 263 c.c.;
- rigetta la domanda di restituzione somme versate per il mantenimento del minore Persona_1
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna la sig.ra al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti del Controparte_1 sig. quantificato in euro 20.000,00 oltre interessi legali dalla Parte_1 domanda al soddisfo;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 3.3.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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