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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/09/2025, n. 2486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2486 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
13.5.2025, la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9460 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2048 c.c., nella causa civile promossa da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Nuzzaci;
attori - contro
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
convenuto - nonché contro
rappresentate e difese dall'avv. Silvio Caroli;
Controparte_2
terza chiamata in causa –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria spiegata da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti del per i danni subiti dal minore il
[...] CP_3 Pt_3
giorno 25.10.2019 durante l'ora di lezione di educazione motoria presso l'Istituto Scuola Secondaria di 1° grado I.C. Cursi, allorquando l'attore, nello svolgimento di una gara di corsa veloce, durante l'esecuzione della quale – il quale era affetto da Parte_3
“osteosintesi imperfetta”, come da certificazione fornite all'istituto scolastico sin dalla data dell'iscrizione del ragazzo – cadeva rovinosamente in terra, procurandosi la frattura di entrambi i peroni.
Costituitisi in giudizio, tanto il convenuto tanto la CP_1
compagnia assicurativa chiamata in causa dal convenuto hanno chiesto il rigetto delle domande proposte, contestando in fatto ed in diritto le avverse tesi e replicando che la lesione del minore fosse meramente accidentale e negando recisamente che l'insegnante, presente al momento dell'accaduto, avesse obbligato il ad Parte_3
eseguire l'esercizio ginnico.
Istruita la causa a mezzo delle prove per testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13.5.2025 la controversia è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata.
Secondo l'indirizzo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere della prova del fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (Cass. n.
6844/2016 e 35281/2021).
E ancora, secondo la più recente giurisprudenza “in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. n. 5118/2023).
Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha consentito di dimostrare che l'incidente subito dal si verificò nelle circostanze di Parte_3
tempo e di luogo descritte in citazione, ovvero il dì 25.10.2019 durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica tenuta dall'insegnante supplente , presso l'istituto scolastico di CP_4
Cursi ove il minore frequentava il secondo anno di scuola media, in occasione dell'esecuzione di una corsa di velocità, allorquando il ragazzo, a causa della patologia da cui era affetto – “osteosintesi imperfetta” – subiva una frattura spontanea di entrambi i peroni, accasciandosi in terra;
ciò nonostante tutti i docenti della classe frequentata dal minore, ed in particolare l'insegnante di educazione motoria, erano stati resi edotti dai Controparte_5
genitori del minore della patologia da cui era affetto. Pt_3
Tanto hanno puntualmente riferito tutti i testimoni escussi, ovvero il docente , che ha riferito: “all'inizio del Controparte_5
primo anno di scuola (..) i genitori (..) hanno informato tutti i docenti della Scuola (..) della patologia (..) all'inizio dell'anno scolastico 2018 la madre del minore mi ha consegnato un certificato Parte_3
medico attestante la patologia “osteogenesi imperfetta”(…) “io avevo paura delle “fratture spontanee” durante l'esecuzione delle attività sportive della cui possibilità mi aveva avvisato la madre del minore” e ancora “confermo cheall'inizio dell'anno scolastico 2018 avevo informato tutto il consiglio di classe delle problematiche legate alla patologia (..) e delle conseguenze possibili. Ho raccomando agli altri docenti di prestare particolare attenzione”.
La narrazione degli eventi, così come sciorinata da parte attrice, ha trovato altresì conferma nelle deposizioni dei compagni di scuola di
, e , nonché dall'impiegata di Pt_3 Persona_1 Persona_2
segreteria, che ha confermato la presenza della Testimone_1
documentazione medica del minore nel suo fascicolo personale, versata in esso dalla madre, sin dall'inizio dell'anno scolastico.
Non vi sono elementi di prova contraria che escludano la colpa della pubblica amministrazione, che spettava alla medesima parte fornire, ovverosia della predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il danno, ovverosia in primis la comunicazione, da parte della dirigenza, all'insegnante supplente, della patologia da cui era affetto il minore e conseguentemente, la predisposizione di una lezione che non prevedesse, per il minore, l'esposizione al rischio di frattura, effettivamente verificatasi.
La responsabilità dell'occorso, pertanto, è ascrivibile in via esclusiva alla pubblica amministrazione convenuta.
Occorre dunque quantificare i danni occorsi a . Parte_3
Per ciò che attiene al danno non patrimoniale, in primo luogo, va rilevato che il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha Persona_3
riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dal minore, diagnosticate come “frattura bilaterale della testa del perone in soggetto affetto da osteogenesi imperfetta tipo 1”.
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 3% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dal minore (che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in 20 giorni la durata del periodo dal medesimo trascorso in condizione di incapacità temporanea totale, in ulteriori 15 al 50% e in ulteriori 25 giorni l'incapacità parziale al 25%.
Le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, che hanno resistito alle censure delle parti, possono essere integralmente condivise.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attore aveva dodici anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari a € 8.939,75, comprensivo del danno biologico permanente, degli importi per ITT e
ITP e dell'incremento per la sofferenza patita, nonché comprensivo della somma di €366,00 per spese mediche provate per tabulas, il tutto a titolo di danno alla persona.
Non vi sono elementi che inducano a ritenere che l'incidente abbia provocato riflessi sulle capacità lavorative dell'attore.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorba tutte le voci di danno richieste (ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano).
In virtù del riparto di responsabilità di cui s'è sopra detto, i convenuti dovranno essere condannati, pertanto, al risarcimento dei danni e dunque al pagamento della somma di € 8.939,75 in favore di parte attrice, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del saldo.
Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale, occorre condannare la società chiamata in causa a tenere indenne il ministero convenuto di quanto sarà tenuto a pagare in virtù dei paragrafi che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 8.939,75 in favore di parte attrice, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del saldo;
accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la terza chiamata in causa a tenere indenne il convenuto per quanto sarà tenuto a pagare in virtù del capo precedente;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dal
, liquidate in € 237,00 per spese vive ed € 1.700,00 per competenze Parte_3
professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
pone a carico del convenuto le spese di ctu già liquidate in corso di causa;
condanna la società chiamata in causa a tenere indenne il convenuto di quanto sarà tenuto a pagare in virtù dei capi precedenti;
compensa le spese tra ministero convenuto e società chiamata in causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 9 settembre 2025
La giudice
Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce – Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del
13.5.2025, la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 9460 del ruolo generale dell'anno 2020, avente ad oggetto: responsabilità ex art. 2048 c.c., nella causa civile promossa da
, e , Parte_1 Parte_2 Parte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Annalisa Nuzzaci;
attori - contro
, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce;
convenuto - nonché contro
rappresentate e difese dall'avv. Silvio Caroli;
Controparte_2
terza chiamata in causa –
*****
Fatto e diritto
La presente controversia ha ad oggetto la domanda risarcitoria spiegata da , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
nei confronti del per i danni subiti dal minore il
[...] CP_3 Pt_3
giorno 25.10.2019 durante l'ora di lezione di educazione motoria presso l'Istituto Scuola Secondaria di 1° grado I.C. Cursi, allorquando l'attore, nello svolgimento di una gara di corsa veloce, durante l'esecuzione della quale – il quale era affetto da Parte_3
“osteosintesi imperfetta”, come da certificazione fornite all'istituto scolastico sin dalla data dell'iscrizione del ragazzo – cadeva rovinosamente in terra, procurandosi la frattura di entrambi i peroni.
Costituitisi in giudizio, tanto il convenuto tanto la CP_1
compagnia assicurativa chiamata in causa dal convenuto hanno chiesto il rigetto delle domande proposte, contestando in fatto ed in diritto le avverse tesi e replicando che la lesione del minore fosse meramente accidentale e negando recisamente che l'insegnante, presente al momento dell'accaduto, avesse obbligato il ad Parte_3
eseguire l'esercizio ginnico.
Istruita la causa a mezzo delle prove per testi ed espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del 13.5.2025 la controversia è stata riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
La domanda è fondata.
Secondo l'indirizzo ermeneutico espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di risarcimento danni per responsabilità civile conseguente ad un infortunio sportivo subito da uno studente all'interno della struttura scolastica durante le ore di educazione fisica, incombe sullo studente l'onere della prova del fatto costitutivo della sua pretesa, mentre è a carico della scuola la prova del fatto impeditivo, cioè l'inevitabilità del danno nonostante la predisposizione di tutte le cautele idonee a evitare il fatto (Cass. n.
6844/2016 e 35281/2021).
E ancora, secondo la più recente giurisprudenza “in caso di responsabilità contrattuale dell'istituto scolastico e dell'insegnante per il danno cagionato dall'alunno a se stesso, il danneggiato deve dimostrare non soltanto che il danno si è verificato durante l'orario scolastico, ma anche che è stato causato dall'omissione di controllo o dalla colpa dell'insegnante; solo se il creditore ha assolto al proprio onere probatorio, è onere della parte debitrice dimostrare la causa imprevedibile e inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (Cass. n. 5118/2023).
Nel caso di specie, l'istruttoria orale ha consentito di dimostrare che l'incidente subito dal si verificò nelle circostanze di Parte_3
tempo e di luogo descritte in citazione, ovvero il dì 25.10.2019 durante lo svolgimento della lezione di educazione fisica tenuta dall'insegnante supplente , presso l'istituto scolastico di CP_4
Cursi ove il minore frequentava il secondo anno di scuola media, in occasione dell'esecuzione di una corsa di velocità, allorquando il ragazzo, a causa della patologia da cui era affetto – “osteosintesi imperfetta” – subiva una frattura spontanea di entrambi i peroni, accasciandosi in terra;
ciò nonostante tutti i docenti della classe frequentata dal minore, ed in particolare l'insegnante di educazione motoria, erano stati resi edotti dai Controparte_5
genitori del minore della patologia da cui era affetto. Pt_3
Tanto hanno puntualmente riferito tutti i testimoni escussi, ovvero il docente , che ha riferito: “all'inizio del Controparte_5
primo anno di scuola (..) i genitori (..) hanno informato tutti i docenti della Scuola (..) della patologia (..) all'inizio dell'anno scolastico 2018 la madre del minore mi ha consegnato un certificato Parte_3
medico attestante la patologia “osteogenesi imperfetta”(…) “io avevo paura delle “fratture spontanee” durante l'esecuzione delle attività sportive della cui possibilità mi aveva avvisato la madre del minore” e ancora “confermo cheall'inizio dell'anno scolastico 2018 avevo informato tutto il consiglio di classe delle problematiche legate alla patologia (..) e delle conseguenze possibili. Ho raccomando agli altri docenti di prestare particolare attenzione”.
La narrazione degli eventi, così come sciorinata da parte attrice, ha trovato altresì conferma nelle deposizioni dei compagni di scuola di
, e , nonché dall'impiegata di Pt_3 Persona_1 Persona_2
segreteria, che ha confermato la presenza della Testimone_1
documentazione medica del minore nel suo fascicolo personale, versata in esso dalla madre, sin dall'inizio dell'anno scolastico.
Non vi sono elementi di prova contraria che escludano la colpa della pubblica amministrazione, che spettava alla medesima parte fornire, ovverosia della predisposizione di tutte le cautele idonee ad evitare il danno, ovverosia in primis la comunicazione, da parte della dirigenza, all'insegnante supplente, della patologia da cui era affetto il minore e conseguentemente, la predisposizione di una lezione che non prevedesse, per il minore, l'esposizione al rischio di frattura, effettivamente verificatasi.
La responsabilità dell'occorso, pertanto, è ascrivibile in via esclusiva alla pubblica amministrazione convenuta.
Occorre dunque quantificare i danni occorsi a . Parte_3
Per ciò che attiene al danno non patrimoniale, in primo luogo, va rilevato che il consulente tecnico d'ufficio, dott. ha Persona_3
riconosciuto la sussistenza del nesso di causalità materiale tra l'incidente per cui è causa e le lesioni sofferte dal minore, diagnosticate come “frattura bilaterale della testa del perone in soggetto affetto da osteogenesi imperfetta tipo 1”.
L'ausiliare ha quindi quantificato in misura pari al 3% il danno non patrimoniale da lesione permanente dell'integrità psico-fisica subito dal minore (che per comodità definitoria verrà nel prosieguo chiamato danno biologico permanente, pur nella consapevolezza che quest'ultimo non costituisce un'autonoma categoria di danno, ma solo la sintesi terminologica di alcuni dei possibili pregiudizi che concorrono a formare il danno non patrimoniale) ed ha stimato in 20 giorni la durata del periodo dal medesimo trascorso in condizione di incapacità temporanea totale, in ulteriori 15 al 50% e in ulteriori 25 giorni l'incapacità parziale al 25%.
Le stime cui è pervenuto il c.t.u., in quanto fondate su corretti criteri di valutazione e derivate da accertamenti immuni da vizi logici e giuridici e da difetti di carattere metodologico, che hanno resistito alle censure delle parti, possono essere integralmente condivise.
Facendo, dunque, applicazione delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, tenuto conto del fatto che all'epoca del sinistro per cui è causa l'attore aveva dodici anni, l'importo che allo stesso spetta a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale è pari a € 8.939,75, comprensivo del danno biologico permanente, degli importi per ITT e
ITP e dell'incremento per la sofferenza patita, nonché comprensivo della somma di €366,00 per spese mediche provate per tabulas, il tutto a titolo di danno alla persona.
Non vi sono elementi che inducano a ritenere che l'incidente abbia provocato riflessi sulle capacità lavorative dell'attore.
Possono dunque applicarsi i principi sopra richiamati e ritenere che tale componente di danno non patrimoniale, inteso come menomazione all'integrità psicofisica in sé e per sé considerata, assorba tutte le voci di danno richieste (ricomprendendosi, in tale voce, il danno biologico, il danno morale ed il danno esistenziale e, più in generale, per la limitazione di attività realizzatrici della persona, già ricomprese nella quantificazione 'congiunta' delle diverse voci di danno non patrimoniale innanzi operata sulla scorta delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano).
In virtù del riparto di responsabilità di cui s'è sopra detto, i convenuti dovranno essere condannati, pertanto, al risarcimento dei danni e dunque al pagamento della somma di € 8.939,75 in favore di parte attrice, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del saldo.
Inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale, occorre condannare la società chiamata in causa a tenere indenne il ministero convenuto di quanto sarà tenuto a pagare in virtù dei paragrafi che precedono.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento della somma di € 8.939,75 in favore di parte attrice, oltre ad interessi legali sulla somma devalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del sinistro e annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT FOI al dì del saldo;
accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, condanna la terza chiamata in causa a tenere indenne il convenuto per quanto sarà tenuto a pagare in virtù del capo precedente;
condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite sostenute dal
, liquidate in € 237,00 per spese vive ed € 1.700,00 per competenze Parte_3
professionali, oltre al rimborso al 15% delle spese forfettarie, iva e cap come per legge;
pone a carico del convenuto le spese di ctu già liquidate in corso di causa;
condanna la società chiamata in causa a tenere indenne il convenuto di quanto sarà tenuto a pagare in virtù dei capi precedenti;
compensa le spese tra ministero convenuto e società chiamata in causa.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 9 settembre 2025
La giudice
Caterina Stasi