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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 17/04/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa avente n. 355/2022 R.G.A.C., promossa da:
(C.F.: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante p.t., “rappresentata e difesa, in forza di procura speciale rilasciata su foglio separato congiunto all'atto introduttivo del giudizio, dall'avv. Maria Repice (C.F.:
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Tropea (VV), alla Via C.F._1
Libertà, n. 52”;
- ENTE DEBITORE PIGNORATO ATTORE IN RIASSUNZIONE -
C o n t r o
I sig.ri : (C.F.: ), (C.F.: ) e Parte_2 C.F._2 Parte_3 C.F._3
(C.F.: , “in qualità di eredi di , rappresentati e difesi, Parte_4 C.F._4 Persona_1 sia congiuntamente che separatamente, dagli avv.ti Francesco Scalzi (C.F.: ) e C.F._5
Marco Costantino (C.F.: ), in forza di procura rilasciata in calce all'atto di precetto C.F._6
e con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Scalzi in Catanzaro Via Purificato 18”;
- CREDITORI OPPOSTI CONVENUTI -
Nonché
ed nelle rispettive qualità; Controparte_1 Controparte_2
- CONVENUTI ONTUMACI - Controparte_3
Avente ad oggetto: giudizio di merito sull'opposizione a pignoramento presso terzi, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza del 23.10.2023, svoltasi in “presenza”, sulle precisate conclusioni ad opera di entrambe le parti principali, il Tribunale ha assegnato la causa in decisione all'esito del decorso dei concessi termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Il presente giudizio trae origine dall'atto di pignoramento dei crediti verso terzi notificato in data
16.10.2020, dai sig.ri e , in virtù di Sentenza della Corte di Appello di Parte_2 Pt_3 Parte_4
1 Catanzaro, passata in cosa giudicata, con la quale questi ultimi avevano agito al fine di ottenere, dai citati terzi pignorati, e il soddisfacimento del credito “ammontante ad € Controparte_1 Controparte_2
172.740,11 oltre accessori....”, vantato nei confronti dell' . Pt_1
Avverso il suddetto pignoramento, la epigrafata debitrice esecutata proponeva, dinanzi al G.E.,
“opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., con contestuale domanda di sospensione... ai sensi dell'art. 624 c.p.c.”, adducendo a giustificazione della mossa opposizione sia “l'impignorabilità dei fondi della che l'assoluta impignorabilità delle somme de quibus per speciale Controparte_1 disposizione di legge”.
A seguito delle contestazioni provenienti dai creditori pignoranti, anche in ordine alla domanda di inibitoria, il G.E., pur in presenza di dichiarazioni dei terzi dal chiaro contenuto negativo, disponeva il rigetto della richiesta di sospensione e l'assegnazione delle somme pignorate, fissando nel contempo, il termine di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito che l'Aterp poneva in essere ritualmente in modo da ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia e/o improcedibilità del pignoramento in oggetto, con ogni conseguenziale statuizione anche in ordine alle spese di lite.
Si costituivano i creditori procedenti, i quali, nel respingere ogni avversa deduzione e richiesta, ritenute del tutto infondate, instavano per il rigetto della promossa opposizione e per la liquidazione delle spese del giudizio “anche quanto alla fase precedente” svoltasi dinanzi al G.E..
La causa, a seguito della disposta ed effettuata integrazione del contraddittorio, ad opera dell'odierno opponente, anche nei confronti dei sopra indicati terzi pignorati, nella rivestita qualità di litisconsorti necessari per come oramai riconosciuto dalla giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, in materia, istruita esclusivamente su base documentale, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni di cui in premessa, è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., previsti per il deposito degli atti defensionali conclusivi.
Preliminarmente, deve dichiararsi la contumacia dei citati terzi pignorati, che, nonostante la rituale instaurazione del contraddittorio, non hanno inteso partecipare attivamente all'odierno giudizio di merito.
Quanto, poi, al merito della controversia, afferente all'avanzata contestazione, da parte dell' , del Pt_1 diritto dei creditori procedenti ad agire nei suoi confronti in executivis attraverso l'opposto pignoramento, non può, questo Tribunale che condividere le deduzioni articolate al riguardo dagli stessi creditori.
Ed infatti, premesso che avverso la decisione di rigetto della sospensiva ed avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme in questione, poste in essere dall'adito G.E., ogni relativa decisione, per come documentata in atti, ha registrato il respingimento delle deduzioni provenienti dalla parte debitrice, al pari del rigetto dell'opposizione di terzo, medio tempore, promossa dalla stessa , devesi Controparte_1 rilevare, in aderenza alle contrarie affermazioni dei creditori pignoranti, che l'Aterp abbia, in sostanza, fatto leva su delle “contestazioni del tutto generiche, richiamando (nelle articolate doglianze) aspetti non solo inconferenti, ma privi di diretta e specifica rilevanza (soprattutto in riferimento alla natura del presente giudizio ex art. 616 c.p.c.)..., a fronte della chiara piena legittimità del titolo e della pretesa creditoria.....”.
2 A parte la circostanza che in molti altri giudizi aventi ad oggetto identica fattispecie ci si è trovati di fronte a provvedimenti di assegnazione somme similari, disposti nei confronti della Controparte_1 quale terzo pignorato, devesi registrare, come l'assunta impignorabilità, per come articolata e dedotta dall'Aterp, si dimostri insuscettibile di favorevole apprezzamento.
Concordando, all'uopo, con le considerazioni mosse ex adverso, appare evidente l'atteggiamento del tutto contraddittorio tenuto dall'odierno opponente che, se da un lato “sembra negare ogni rapporto economico finanziario con la dall'altro, ammette l'esistenza di somme che riceverebbe dalla CP_1
stessa. CP_1
“In senso contrario, invece, è appena il caso di evidenziare come, malgrado quanto asserito, l'Azienda debitrice è un ente strumentale della che concorre alle spese dell Controparte_1 Pt_1 erogando contributi a carico del proprio bilancio oltre ad assicurare contributi ordinari e straordinari, partecipando altresì alle spese generali”.
Circostanza, quella testè riportata, che trova diretto riscontro nelle risultanze documentali allegate al riguardo dalla parte creditrice, dalle quali, appunto emerge chiaramente la natura del rapporto obbligatorio intercorrente tra l' e lo stesso ente pubblico regionale (terzo pignorato), che vede la Pt_1 prima operare quale effettivo ente strumentale della seconda che concorre alle spese dell' Pt_1
“erogando contributi a carico del proprio bilancio oltre ad assicurare contributi di ogni genere e partecipando alle spese generali” (cfr. ex multis Relazione annessa al giudizio di parificazione del rendiconto generale della della Corte dei Conti). Controparte_1
Ciò che determina, all'evidenza, la totale irrilevanza “dell'excursus normativo richiamato ex adverso, risultando “inconfutabile” (per quel che ci interessa) il rapporto obbligatorio tra i sopra indicati enti, in cui la riveste la qualità di debitore nei confronti dell'Aterp per somme del tutto pignorabili. CP_1
Per quel che concerne, infine, la seconda ragione di censura, ricollegata alla ritenuta “assoluta impignorabilità delle somme pignorate, per speciale disposizione di legge”, si “evidenzia come tale argomentazione sia del tutto irrilevante ed inconferente”, posto che, per come correttamente affermato dalle parti creditrici, “la debitrice si sforza di dimostrare una impignorabilità delle somme laddove “il pignoramento attuato su somme derivanti da canoni di locazione e dalla alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica di spettanza degli Istituti Autonomi Case LA (oggi ) è nullo e Pt_1 inefficace”. Tuttavia, anche sul punto, va dedotto ed eccepito come in tale fattispecie ovviamente non rientrano somme e/o contributi dovuti dalla all' (e conseguentemente Controparte_1 Pt_1 pignorate quale terzo), non avendo, peraltro, alcuna rilevanza il riferimento alla delibera di impignorabilità adottata dal debitore e peraltro successiva allo stesso pignoramento”.
Aggiungasi, infine, sempre ad ulteriore conferma e supporto di quanto finora riconosciuto, non solo che
“lo stesso terzo pignorato, (anche nei chiarimenti resi ex art. 549 del c.p.c.) ha Controparte_1 specificamente ammesso la sussistenza di contributi in favore della debitrice (principale)....ma che ha effettuato e continua ad effettuare trasferimenti di somme/fondi a favore dell'Aterp”, per come si evince dall'analisi del contenuto del bilancio finanziario gestionale.
3 Del resto, anche il contenuto dei prodotti “modelli 56 T”, allegati sempre ad opera delle parti creditrici, testimonia l'esistenza di “una movimentazione sulla tesoreria del debitore successiva al pignoramento e tale da coprire l'importo precettato....” nonché l'esistenza, attraverso l'avvenuto
“versamento di somme corrisposte dalla nei confronti dell' ”, in capo alla Controparte_1 Pt_1 stessa dell'obbligo e del debito nei confronti del debitore esecutato e la pignorabilità CP_1 Pt_1 dello stesso.....”.
Non si dimentichi, per concludere, che la “responsabilità esistente in capo all' , in Parte_5 relazione alla gestione degli enti strumentali risulta anche ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, art. 11, comma
6, lett. j, che impone la conciliazione crediti e debiti della nei confronti delle società partecipate CP_1
e controllate e degli enti strumentali al fine di evitare l'emersione di debiti occulti, che genererebbero contenziosi, esecuzioni, debiti fuori bilancio, con gravi ripercussioni sugli equilibri di bilancio per la mancanza di adeguate coperture (vedasi la già richiamata relazione annessa al giudizio di parificazione del rendiconto generale della della Corte dei Conti in cui è evidenziata la veste Controparte_1 dell'Aterp quale ente strumentale della stessa ..). CP_1
Ne consegue, quindi, che nel caso di specie l'opposizione non può che risultare infondata, e quindi rigettata, stante l'esistente diritto degli odierni creditori ad agire in executivis nei confronti dell' , Pt_1 attraverso l'impugnato pignoramento presso terzi.
Le spese del giudizio, ivi comprese quelle afferenti alla fase cd sommaria svoltasi dinanzi al G.E., nel rapporto intercorrente tra le parti principali (creditori opposti ed Azienda debitrice opponente), seguono il criterio della soccombenza e trovano ristoro come da dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla vigente disciplina regolamentare, applicati in stretta correlazione con il valore della controversia
(ricompreso nello scaglione tra € 52.000,01 ed € 260.000,00) e con la concreta attività processuale espletata (che ha visto difettare, nello specifico, della fase istruttoria), mentre si compensano nel rapporto intercorrente con i terzi pignorati, rimasti contumaci, attesa la loro necessaria evocazione quali meri litisconsorti necessari e senza che nei loro confronti sia stata sollevata alcuna lagnanza e/o richiesta alcuna statuizione da parte dell' opponente. Pt_1
Quanto alle spese riferite alla fase sommaria dell'opposizione all'esecuzione, la giurisprudenza del
Supremo Consesso ha, infatti, rilevato che, nel caso in cui il G.E., con il provvedimento con il quale ha chiuso la fase dinanzi a sé - sia che rigetti sia che accolga l'istanza di sospensione, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito - come accaduto in concreto, non vi abbia provveduto, la sede in cui le stesse devono essere liquidate non può che essere il giudizio di merito sì da assicurare alle parti tutela in relazione a tale omissione (cfr., per tutte, Cass. nn. 12977/2022 e 37252/2021).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, nella contumacia degli epigrafati terzi pignorati, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta la promossa opposizione e per l'effetto, condanna l' , in qualità, alla refusione delle spese Pt_1 del giudizio, in favore dei sopra indicati creditori, che si determinano in complessivi € 9.600,00 (€
4 2.400,00 per la fase di studio;
€ 1.500,00 per quella introduttiva ed € 4.100,00 per la fase decisoria, oltre ad € 1.600,00 per spese della fase sommaria svoltasi dinanzi al G.E.), a cui si aggiungono, infine, il rimborso spese generali, Iva e Cpa se dovute, come per legge;
- spese compensate in relazione al rapporto intercorrente, invece, con i sopra indicati terzi pignorati.
Così deciso in Catanzaro il 17.04.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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