TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/10/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
V.G. n. 3176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3176/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 13-10-2025,
avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliato Casal di Parte 1 c.f.
Principe alla via Cimarosa n. 2, presso lo studio dell'avv. Mirella Baldascino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
C.F. 2 elettivamente domiciliata in Controparte 1 c.f.
,
Casal di Principe alla via Saturno n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonietta Natale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti agli accordi raggiunti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 5-8-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casal di Principe (CE) il 7-
8-2010, dal quale sono nate due figli Per 1 (nato a [...] il [...]) e Per 2 (nato a [...] il [...]) chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13-10-2025 i ricorrenti i ricorrenti i ricorrenti comparivano in modalità "figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio
per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni concordate nel ricorso, come di seguito si riportano:
CONDIZIONI
1) Dichiarare che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. I coniugi danno atto che la signora TU RI continuerà ad abitare nella casa coniugale sita al primo piano dell'immobile in Casal di Principe, via Matera n°19, mentre il signor NA LU si è già spostato al piano terra dello stesso immobile.
Più precisamente i coniugi convengono che, essendo l'immobile posizionato su due piani
(piano terra e primo piano), il sig. NA abiterà l'appartamento sito al piano terra, un tempo abitato dai propri genitori e ad oggi ristrutturato dato l'evento separazione. 2) Disporre che i figli, FF e AL, siano affidati a entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione dei figli. I genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Dare atto che, per comune accordo dei coniugi, la casa coniugale sita in Casal di
Principe, alla via Matera, 19, verrà ripartita in questo modo: il primo piano, rimarrà assegnata alla signora TU, che la continuerà ad abitare unitamente ai figli i quali avranno la residenza abituale presso la dimora materna, conservando lo stesso indirizzo di residenza, mentre il sig. NA LU abiterà il piano terra dell'abitazione coniugale.
4) Disporre che il sig. NA verserà alla sig.ra TU, tramite accredito in c/c avente con iban [...], entro e non oltre il giorno 6 di ogni mese,
l'assegno di contribuzione al mantenimento per i figli di € 500,00 (cinquecento/00). L'
importo è così suddiviso:
■ € 250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento per FF;
■ € 250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento per AL;
L'assegno di contribuzione al mantenimento, come appena determinato, stabilito in complessivi € 500,00, sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
La sig.ra TU percepisce reddito di inclusione comprensivo anche della quota del sig.
NA, in quanto l'importo è calcolato tenendo conto dell'attuale stato di famiglia. In attesa che il sig. NA regolarizzi la nuova residenza con relativa formazione di un nuovo stato di famiglia, per il versamento del mantenimento mensile per i figli, si seguirà il criterio della compensazione, pertanto il sig. NA verserà € 400,00
(quattrocento/00), anziché € 500,00 (cinquecento/00). A tal proposito, il sig. NA si impegna a comunicare tempestivamente alla TU il cambio di residenza e l'uscita dallo stato di famiglia originario, in modo da consentirle le necessarie comunicazioni all'ente erogatore. 5) Dare atto che l'assegno unico per i figli minori, è per comune volontà delle parti interamente riconosciuto alla signora TU, il signor NA rinuncia ad ogni pretesa, obbligandosi a prestare ogni consenso all'ente erogatore.
6) Dare atto che i coniugi di comune accordo hanno stilato un calendario di visite che terrà conto delle esigenze scolastiche e sportive dei ragazzi. In particolare, lo sport impegna i ragazzi per tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), oltre le gare sportive del fine settima.
Ad ogni modo, il sig. NA potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 21.30. Per il fine settimana i pernottamenti seguiranno il criterio dell'alternanza, pertanto i minori staranno con il padre dalle ore 09.00 del sabato mattina alle ore 21.30 della domenica sera.
Per le festività natalizie e Pasquali, le parti si accordano secondo il principio dell'alternanza annuale.
Ed ancora, durante le vacanze estive, i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30
maggio di ogni anno.
7) Dare atto che, in ordine ai costi per la gestione della casa coniugale, la sig.ra TU si accolla le spese per la gestione della casa coniugale sita al primo piano, pertanto sin da ora il sig. NA si impegna ad intestarsi le forniture relative al piano terra, comunque non oltre la data di udienza di comparizione. I tributi e le tasse maturate per l'anno 2025
verranno ripartiti in parti uguali tra i coniugi.
8) Dare atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse dei minori, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale. di Parte 1 c.f.
c.f. C.F. 2 C.F. 1 e, Controparte_1
,
ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casal di Principe
(CE) (atto n.46, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.10.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
V.G. n. 3176/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro
- Presidente -
- Giudice rel./est. - Dott.ssa Cristiana Satta
- Giudice - Dott. Fulvio Mastro
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3176/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 13-10-2025,
avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
C.F. 1 elettivamente domiciliato Casal di Parte 1 c.f.
Principe alla via Cimarosa n. 2, presso lo studio dell'avv. Mirella Baldascino, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
C.F. 2 elettivamente domiciliata in Controparte 1 c.f.
,
Casal di Principe alla via Saturno n. 7, presso lo studio dell'avv. Antonietta Natale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 13-10-2025, tenutasi in modalità cartolare, i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti agli accordi raggiunti.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 5-8-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Casal di Principe (CE) il 7-
8-2010, dal quale sono nate due figli Per 1 (nato a [...] il [...]) e Per 2 (nato a [...] il [...]) chiedevano pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 13-10-2025 i ricorrenti i ricorrenti i ricorrenti comparivano in modalità "figurata” ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c. p.c. ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni indicate in atti ed il relatore riservava la causa al Collegio
per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni concordate nel ricorso, come di seguito si riportano:
CONDIZIONI
1) Dichiarare che i coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto. I coniugi danno atto che la signora TU RI continuerà ad abitare nella casa coniugale sita al primo piano dell'immobile in Casal di Principe, via Matera n°19, mentre il signor NA LU si è già spostato al piano terra dello stesso immobile.
Più precisamente i coniugi convengono che, essendo l'immobile posizionato su due piani
(piano terra e primo piano), il sig. NA abiterà l'appartamento sito al piano terra, un tempo abitato dai propri genitori e ad oggi ristrutturato dato l'evento separazione. 2) Disporre che i figli, FF e AL, siano affidati a entrambi i genitori, i quali limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente. Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e dell'aspirazione dei figli. I genitori si impegnano a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3) Dare atto che, per comune accordo dei coniugi, la casa coniugale sita in Casal di
Principe, alla via Matera, 19, verrà ripartita in questo modo: il primo piano, rimarrà assegnata alla signora TU, che la continuerà ad abitare unitamente ai figli i quali avranno la residenza abituale presso la dimora materna, conservando lo stesso indirizzo di residenza, mentre il sig. NA LU abiterà il piano terra dell'abitazione coniugale.
4) Disporre che il sig. NA verserà alla sig.ra TU, tramite accredito in c/c avente con iban [...], entro e non oltre il giorno 6 di ogni mese,
l'assegno di contribuzione al mantenimento per i figli di € 500,00 (cinquecento/00). L'
importo è così suddiviso:
■ € 250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento per FF;
■ € 250,00 a titolo di contribuzione al mantenimento per AL;
L'assegno di contribuzione al mantenimento, come appena determinato, stabilito in complessivi € 500,00, sarà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT. Inoltre le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%.
La sig.ra TU percepisce reddito di inclusione comprensivo anche della quota del sig.
NA, in quanto l'importo è calcolato tenendo conto dell'attuale stato di famiglia. In attesa che il sig. NA regolarizzi la nuova residenza con relativa formazione di un nuovo stato di famiglia, per il versamento del mantenimento mensile per i figli, si seguirà il criterio della compensazione, pertanto il sig. NA verserà € 400,00
(quattrocento/00), anziché € 500,00 (cinquecento/00). A tal proposito, il sig. NA si impegna a comunicare tempestivamente alla TU il cambio di residenza e l'uscita dallo stato di famiglia originario, in modo da consentirle le necessarie comunicazioni all'ente erogatore. 5) Dare atto che l'assegno unico per i figli minori, è per comune volontà delle parti interamente riconosciuto alla signora TU, il signor NA rinuncia ad ogni pretesa, obbligandosi a prestare ogni consenso all'ente erogatore.
6) Dare atto che i coniugi di comune accordo hanno stilato un calendario di visite che terrà conto delle esigenze scolastiche e sportive dei ragazzi. In particolare, lo sport impegna i ragazzi per tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), oltre le gare sportive del fine settima.
Ad ogni modo, il sig. NA potrà vedere e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì, dalle ore 19.00 alle ore 21.30. Per il fine settimana i pernottamenti seguiranno il criterio dell'alternanza, pertanto i minori staranno con il padre dalle ore 09.00 del sabato mattina alle ore 21.30 della domenica sera.
Per le festività natalizie e Pasquali, le parti si accordano secondo il principio dell'alternanza annuale.
Ed ancora, durante le vacanze estive, i ragazzi trascorreranno con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30
maggio di ogni anno.
7) Dare atto che, in ordine ai costi per la gestione della casa coniugale, la sig.ra TU si accolla le spese per la gestione della casa coniugale sita al primo piano, pertanto sin da ora il sig. NA si impegna ad intestarsi le forniture relative al piano terra, comunque non oltre la data di udienza di comparizione. I tributi e le tasse maturate per l'anno 2025
verranno ripartiti in parti uguali tra i coniugi.
8) Dare atto che entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse dei minori, il cui ascolto non si ritiene necessario, possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale. di Parte 1 c.f.
c.f. C.F. 2 C.F. 1 e, Controparte_1
,
ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casal di Principe
(CE) (atto n.46, Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2010) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 20.10.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro