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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 439/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to TORLONTANO VINCENZO, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore;
ATTRICE contro
, in persona del Sindaco p.t con il patrocinio dell'avv.to FLAJANI Controparte_1
ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale;
risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
30.09.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia, il , in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa subiti a seguito dell'evento occorso presso l'ingresso pedonale dell'Ospedale, in San severo (FG), in data 10.06.2017, alle ore 12:40 circa.
Segnatamente, ha esposto l'attrice che, dirigendosi a piedi verso il suddetto ingresso, cadeva a causa di un pezzo di palo di una transenna tranciata che usciva per pochi centimetri dall'asfalto, procurandosi, conseguentemente, lesioni personali e danni. Ha chiesto, quindi, accertata la responsabilità dell'ente convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 29.359,00, come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa, in data 19.04.2019, si è costituito in giudizio il convenuto, deducendo che CP_1 alcun obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. fosse configurabile a carico dell'ente e che il fatto fosse ascrivibile all'esclusiva condotta imprudente della danneggiata. Ha contestato, dunque, la domanda nell'an e nel quantum debeatur.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della pretesa attorea, con la conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale nelle udienze del 23.10.2020 e del
10.05.2021 e mediante consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza di nomina del CTU, Dr.
del 21.09.2021. Per_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni, con note di trattazione scritta depositate il
21.09.2024, autorizzate con provvedimento del 26.09.23, parte attrice, riportandosi integralmente al proprio atto di citazione e agli altri scritti difensivi depositati nel corso del giudizio, ha ribadito le proprie richieste ivi formulate e precisato le proprie conclusioni. Ha chiesto, quindi, che la causa venisse trattenuta in decisione e la concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali.
Con note di trattazione scritta depositate il 22.09.2024, il difensore di parte convenuta si è integralmente riportato ai propri atti, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, nonché concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e, infine, che la causa venisse trattenuta in decisione.
Entrambe le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali.
Sulla domanda attorea.
La domanda risarcitoria proposta nel presente procedimento attiene alla materia della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dagli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione dei beni pubblici in sua custodia, ex art. 2051 c.c.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del CP_1 per danni subiti dall'utente della strada pubblica soggiace alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., ove si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro conformazione consentono un'adeguata attività di vigilanza. In sostanza, questo indirizzo pretorio ritiene operante la norma sulla responsabilità del custode ogniqualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada, da valutarsi alla stregua della situazione concreta, tenendo conto anche (ma non solo) degli indici sintomatici rappresentati dalla notevole estensione del bene e dall'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti.
Significativamente, la Corte ha affermato “che la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c., non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità” (cfr., Cass. 26 settembre 2006, n. 20823), precisando, nel prosieguo della motivazione, che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia. Perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche.
Ora, passando all'ente pubblico e alle strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione”, (cfr., Cass. 20427/2008).
Sempre con riferimento ai beni del demanio stradale, si è sostenuto che la possibilità in concreto della custodia, nei termini appena evidenziati, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico caso per caso appresta.
Si è così ritenuto che sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale è la posizione della stessa all'interno della perimetrazione del centro abitato, poiché la localizzazione della strada all'interno del centro urbano, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione primaria e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la CP_1
possibilità di una effettiva vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo sostenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione a quel bene stradale (cfr. Cass. 5307/2007; Cass.
11446/2003).
Nel caso di specie, la strada ove si è verificato il sinistro è nei pressi dell'Ospedale nuovo del
Comune di . Si tratta cioè di un luogo che, per le sue caratteristiche e per la sua CP_1 ubicazione, in zona comunque comunale, rende certamente possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza da parte dell'ente convenuto. Una volta provato il collegamento causale tra la strada, resa insidiosa dalla presenza di un pezzo di palo di una transenna tranciata, che usciva di pochi centimetri dall'asfalto, e l'evento dannoso, solo la prova del caso fortuito può escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente proprietario e custode della strada medesima. La tesi interpretativa preferibile, sostenuta dalla più autorevole dottrina e dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'art. 2051 c.c. stabilisca a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità e non una mera presunzione di colpa. La responsabilità del custode si connota cioè come responsabilità oggettiva (e non come responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta), ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso.
Difatti, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr., Cass. Sez. 3, ord. 8 luglio 2024, n. 18518; in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Ne consegue che la prova liberatoria deve avere ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno.
Ciò chiarito, secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di caso fortuito “liberatorio” comprende tuttavia anche il fatto doloso o colposo del danneggiato, che abbia inciso nella determinazione del sinistro.
Nel caso di specie il comportamento colposo della non ha alcuna rilevanza nella causazione Pt_1
del sinistro, come, invece, eccepito da parte convenuta.
Tale assunto è confermato dalle circostanze di luogo e tempo così evidenziate in atti;
e, precisamente, sia dal referto di pronto soccorso, dal quale emerge la caduta accidentale per strada subita da parte dell'attrice (cfr. allegato in fascicolo di parte attrice), sia dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, la sorella e , escussi in corso di Parte_2 Parte_3
causa (cfr., verbale di udienza del 23.10.2020, in atti), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare essendo stati presenti al momento del sinistro ed avendo reso indicazioni precise e coerenti tra loro;
infine, dalla prova testimoniale dell'Agente della Polizia Municipale di Testimone_1
San Severo (FG), la quale ha confermato la dinamica del sinistro, così come dichiarata ed interrogata sui capitoli ammessi nei quali ha riferito “sul luogo della caduta c'era un paletto dissuasore divelto e la parte vicino alla carreggiata fuoriusciva di qualche centimetro”, (cfr., all. verbale di udienza del 10.05.2021, in atti).
La presenza inevitabile e imprevista di questo paletto dissuasore divelto, sporgente di pochi centimetri dall'asfalto e le circostanze per cui lo stesso non risultava segnalato al momento dell'incidente, neppure dagli altri passanti, nonché la dinamica dell'occorso (emergenti come detto nel corso dell'istruttoria dalle dichiarazioni rese dai testi, presenti al sinistro, e dalla dichiarazione resa dall'agente di polizia municipale, vd. anche relazione di servizio – caduta accidentale, ivi presenti rilievi fotografici, degli operatori di P.M. e ), evidenziano Per_2 Persona_3 chiaramente la presenza dell'insidia, non prevedibile e non evitabile da parte dell'attrice danneggiata.
E, difatti, come recente giurisprudenza rammenta, “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta", salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode”, (cfr., Cass., sez. 3, ord. n. 11140 del 24/04/2024).
Ne consegue, alla luce di quanto sopra esposto, la chiara responsabilità nella causazione dell'evento del convenuto, deputato alla gestione del percorso ove si è verificata la caduta della CP_1
danneggiata.
Non appaiono, per contro, sussistere, circostanze tali da integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051
c.c.: non è emerso, infatti, che la parte danneggiata abbia utilizzato il bene pubblico in modo che non fosse conforme alla sua funzione, né che l'insidia fosse percepibile dall'attrice. Ed invero, del tutto sprovvista di prova è rimasta la circostanza di un fortuito o di comportamento del danneggiato non conforme a diligenza e/o prudenza: è stata coinvolta, infatti, in un incidente Parte_1
conseguente non già ad un suo comportamento inconsulto, non essendo emerso nulla in merito (la relativa prova gravava sulla parte convenuta), ma ad un oggettivo pericolo presente in un tratto di strada destinato alla pubblica percorrenza e connotato da un non adeguato stato di manutenzione;
l'ente convenuto, pur paventando la responsabilità del danneggiato, non ha fornito la relativa prova. Orbene, accertate le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, deve ritenersi certamente sussistente anche il nesso di causalità fra l'incidente oggetto di causa e i danni fisici riportati dalla a seguito dello stesso, in considerazione della prossimità temporale fra il trauma Parte_1
e il ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di Foggia, ove venivano diagnosticati i traumi riportati.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze possono essere fatte proprie dal giudicante, essendo la stessa priva di vizi logici, ha confermato la compatibilità fra i danni lamentati e la caduta denunciata.
Occorre, a questo punto, determinare il quantum del risarcimento dovuto, lamentando l'attrice di aver sofferto danni patrimoniali, biologici e morali.
Quanto alla concreta determinazione dei danni, appare opportuno svolgere preliminarmente alcune considerazioni sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale che verranno adottati.
All'uopo occorre far riferimento ai principi enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., S.U.,
11.11.2008, n. 26972) la quale ha riconosciuto la natura unitaria del danno non patrimoniale, precisando altresì che le varie denominazioni di danno biologico, danno morale, danno esistenziale etc. rispondono semplicemente ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte voci di danno.
Al riguardo si è chiarito che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, deve procedersi, secondo la prudente discrezionalità del giudice, all'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, anche attraverso la c.d. 'personalizzazione', onde consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (cfr., Cass., Sez. Un., n. 26972/08).
La Suprema Corte ha osservato altresì, con riferimento alle diverse voci di danno, che mentre i danni consistenti nel dolore fisico su base organica, ovvero aventi risvolti più propriamente dinamico-relazionali (anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica) sono già considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico, inteso anche come danno estetico e danno alla vita di relazione, e suscettibile di accertamento medico-legale, e quindi sono già presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente, risultante dall'applicazione del bareme (in tal senso le Tabelle milanesi), la componente invece prettamente soggettiva, pur se non accertabile per via medico-legale, deve essere liquidata, laddove sia fornita prova della sua sussistenza, con aumento equitativo della corrispondente liquidazione. L'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, secondo la Suprema Corte, può tuttavia presumersi quantomeno nelle invalidità superiori al 10%, reputandosi "normale" che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio fisico, salvo prova contraria. (cfr., Cass., n.5243/2014).
Passando, quindi, alla luce dei principi innanzi illustrati, alla quantificazione dei danni, deve aversi riguardo alle risultanze della consulenza svolta in corso di causa;
il consulente d'ufficio, con valutazioni che possono essere, come sopra detto, integralmente recepite da questo giudicante perché scevre da vizi logici e metodologici, ha accertato che parte attrice ha riportato “cervicalgia da contraccolpo , contusione escoriata alla spalla sinistra , al ginocchio sinistro ed alla caviglia sinistra”; ha quindi affermato che le lesioni hanno cagionato alla danneggiata una Invalidità
Temporanea Parziale al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 15 e al 25% di giorni 20; il danno biologico permanente è stato stimato nella misura complessiva del 4 – 5 %.
Per quantificare il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza di parametri normativi, si deve procedere in via equitativa ex art. 1226 c.c. I parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute sono desumibili dalle tabelle risarcitorie del Tribunale di
Milano, recepite anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, la costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Cass. sez. III, 30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011, depositata il 7.06.2011 n. 12408/2011; n. 6750/2011), nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c.” (non si ritiene di dover fare riferimento all'art. 139 cod.ass.priv.: la stessa Suprema Corte
– cfr., da ultimo, ord. n. 32373/2023 - ha ritenuto non corretto procedere ad una applicazione analogica della norma sopra citata, data la collocazione della disposizione nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel Titolo X, rubricato “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, nonché in virtù della ratio legis della norma stessa, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi).
Il valore del punto da porre a base della liquidazione è il valore vigente al momento della liquidazione e non all'epoca del sinistro, giacché il risarcimento deve avvenire secondo le regole attuali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare equo, considerata l'età della danneggiata al momento dell'evento, riconoscere all'attrice la somma di € 4.997,00 per il danno biologico permanente del 4%, e di € 2.300,00 per invalidità temporanea (di cui € 862,50 per invalidità al
75%, di € 862,50 per invalidità al 50% e di € 575,00 per invalidità al 25%).
Non possono riconoscersi ulteriori poste risarcitorie a titolo di personalizzazione del danno atteso che non sono stati allegate, e tantomeno provate, conseguenze ulteriori rispetto a quelle sopra già liquidate.
La somma spettante a titolo di danno non patrimoniale è pari, dunque, a complessivi € 7.297,00
(non compete la rivalutazione monetaria, essendo la somma, come detto, già liquidata all'attualità sulla base delle Tabelle di Milano in vigore).
È stato chiesto dall'istante anche il riconoscimento degli interessi sul credito, con decorrenza dalla data del fatto.
Tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17 febbraio 1995.
La pronuncia in oggetto, infatti, da un lato, richiamando il combinato disposto degli artt. 2056 e
1223 c.c., riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato, potendo la prova essere fornita facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2, c.c.
Nel caso in esame, appare corretto riconoscere in via equitativa, sul valore medio del credito nell'arco di tempo intercorso dal dì del fatto alla presente decisione, l'interesse legale.
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, non avendo parte attrice specificato importi per spese mediche sostenute. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, nei rapporti tra le parti, seguono la soccombenza. Le stesse si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi del dm 55/2014 (tabella n. 2; scaglione n. 2 in base al decisum ex art. 5), con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Torlontano, dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu liquidate in corso di causa devono porsi a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, DICHIARA il CP_1 convenuto responsabile ex art. 2051 c.c. dell'incidente occorso a il 10.06.2017; Parte_1
2. CONDANNA il al pagamento, in favore di , per le Controparte_1 Parte_1
causali innanzi esposte, della somma complessiva di euro 7.297,00, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
3. CONDANNA il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi € 5.077,00,
[...]
oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
4. PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Foggia, in data 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena de Tura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 439/2019 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv.to TORLONTANO VINCENZO, Parte_1
elettivamente domiciliata presso il difensore;
ATTRICE contro
, in persona del Sindaco p.t con il patrocinio dell'avv.to FLAJANI Controparte_1
ALFREDO, elettivamente domiciliato presso il difensore;
CONVENUTO
OGGETTO: lesione personale;
risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del
30.09.2024, quivi da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Ragioni di fatto e diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi al Parte_1
Tribunale di Foggia, il , in persona del Sindaco pro tempore, chiedendone la Controparte_1
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali dalla stessa subiti a seguito dell'evento occorso presso l'ingresso pedonale dell'Ospedale, in San severo (FG), in data 10.06.2017, alle ore 12:40 circa.
Segnatamente, ha esposto l'attrice che, dirigendosi a piedi verso il suddetto ingresso, cadeva a causa di un pezzo di palo di una transenna tranciata che usciva per pochi centimetri dall'asfalto, procurandosi, conseguentemente, lesioni personali e danni. Ha chiesto, quindi, accertata la responsabilità dell'ente convenuto, la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno, quantificato nella somma di euro 29.359,00, come in citazione meglio specificata, oltre interessi e rivalutazioni, vinte le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Con comparsa, in data 19.04.2019, si è costituito in giudizio il convenuto, deducendo che CP_1 alcun obbligo di custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. fosse configurabile a carico dell'ente e che il fatto fosse ascrivibile all'esclusiva condotta imprudente della danneggiata. Ha contestato, dunque, la domanda nell'an e nel quantum debeatur.
Ha concluso, pertanto, chiedendo il rigetto della pretesa attorea, con la conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese e competenze di causa.
La causa è stata istruita a mezzo di prova testimoniale nelle udienze del 23.10.2020 e del
10.05.2021 e mediante consulenza tecnica d'ufficio con ordinanza di nomina del CTU, Dr.
del 21.09.2021. Per_1
All'udienza di precisazione delle conclusioni, con note di trattazione scritta depositate il
21.09.2024, autorizzate con provvedimento del 26.09.23, parte attrice, riportandosi integralmente al proprio atto di citazione e agli altri scritti difensivi depositati nel corso del giudizio, ha ribadito le proprie richieste ivi formulate e precisato le proprie conclusioni. Ha chiesto, quindi, che la causa venisse trattenuta in decisione e la concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali.
Con note di trattazione scritta depositate il 22.09.2024, il difensore di parte convenuta si è integralmente riportato ai propri atti, chiedendo il rigetto delle domande avversarie, nonché concessione dei termini di rito per il deposito di memorie conclusionali e, infine, che la causa venisse trattenuta in decisione.
Entrambe le parti hanno, poi, depositato le rispettive comparse conclusionali.
Sulla domanda attorea.
La domanda risarcitoria proposta nel presente procedimento attiene alla materia della responsabilità della Pubblica Amministrazione per i danni subiti dagli utenti a causa del cattivo stato di manutenzione dei beni pubblici in sua custodia, ex art. 2051 c.c.
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, la responsabilità del CP_1 per danni subiti dall'utente della strada pubblica soggiace alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., ove si tratti di beni demaniali o patrimoniali che per la loro conformazione consentono un'adeguata attività di vigilanza. In sostanza, questo indirizzo pretorio ritiene operante la norma sulla responsabilità del custode ogniqualvolta non sia ravvisabile l'oggettiva impossibilità di un esercizio del potere di controllo dell'ente sulla strada, da valutarsi alla stregua della situazione concreta, tenendo conto anche (ma non solo) degli indici sintomatici rappresentati dalla notevole estensione del bene e dall'uso generalizzato dello stesso da parte degli utenti.
Significativamente, la Corte ha affermato “che la responsabilità civile da custodia ex art. 2051 c.c., non rimane in modo automatico esclusa in ragione dell'estensione della rete viaria e dell'uso da parte della collettività, che costituiscono meri indici dell'impossibilità di un concreto esercizio dei poteri di relativo controllo e di vigilanza, la cui ricorrenza va verificata caso per caso dal giudice del merito, giacché, laddove l'esercizio ne risulti in concreto impossibile rimane esclusa la sussistenza dello stesso rapporto di custodia, e, conseguentemente, la configurabilità della relativa responsabilità” (cfr., Cass. 26 settembre 2006, n. 20823), precisando, nel prosieguo della motivazione, che “la responsabilità da cosa in custodia presuppone che il soggetto cui la si imputa abbia con la cosa un rapporto definibile come di custodia. Perché questo rapporto ci sia è necessario che il soggetto abbia e sia in grado di esplicare riguardo alla cosa un potere di sorveglianza, il potere di modificarne lo stato e quello di escludere che altri vi apporti modifiche.
Ora, passando all'ente pubblico e alle strade aperte al traffico, è certo che l'ente proprietario si trova in questa situazione”, (cfr., Cass. 20427/2008).
Sempre con riferimento ai beni del demanio stradale, si è sostenuto che la possibilità in concreto della custodia, nei termini appena evidenziati, va esaminata non solo in relazione all'estensione delle strade, ma anche alle loro caratteristiche, alla posizione, alle dotazioni, ai sistemi di assistenza che li connotano, agli strumenti che il progresso tecnologico caso per caso appresta.
Si è così ritenuto che sintomatica della possibilità dell'effettivo controllo di una strada del demanio stradale è la posizione della stessa all'interno della perimetrazione del centro abitato, poiché la localizzazione della strada all'interno del centro urbano, dotato di una serie di altre opere di urbanizzazione primaria e, più in generale, di pubblici servizi che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del denota la CP_1
possibilità di una effettiva vigilanza della zona, per cui sarebbe arduo sostenere che eguale attività risulti oggettivamente impossibile in relazione a quel bene stradale (cfr. Cass. 5307/2007; Cass.
11446/2003).
Nel caso di specie, la strada ove si è verificato il sinistro è nei pressi dell'Ospedale nuovo del
Comune di . Si tratta cioè di un luogo che, per le sue caratteristiche e per la sua CP_1 ubicazione, in zona comunque comunale, rende certamente possibile l'esercizio di un effettivo potere di vigilanza da parte dell'ente convenuto. Una volta provato il collegamento causale tra la strada, resa insidiosa dalla presenza di un pezzo di palo di una transenna tranciata, che usciva di pochi centimetri dall'asfalto, e l'evento dannoso, solo la prova del caso fortuito può escludere la sussistenza della responsabilità dell'ente proprietario e custode della strada medesima. La tesi interpretativa preferibile, sostenuta dalla più autorevole dottrina e dalla più recente giurisprudenza di legittimità, ritiene che l'art. 2051 c.c. stabilisca a carico del custode una vera e propria presunzione di responsabilità e non una mera presunzione di colpa. La responsabilità del custode si connota cioè come responsabilità oggettiva (e non come responsabilità soggettiva “aggravata” per colpa presunta), ancorata esclusivamente al nesso di causalità tra cosa ed evento dannoso.
Difatti, “la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa: a) dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure b) dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno della condotta del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex art. 1227 c.c. (bastando la colpa del danneggiato: Cass. n. 21675/2023; Cass. n. 2376/2024) o, indefettibilmente, la seconda dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr., Cass. Sez. 3, ord. 8 luglio 2024, n. 18518; in questi Cass., 27 aprile 2023, n. 11152, nel solco di quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20943 del 2022; tale ricostruzione risale, peraltro, a cfr. Cass.
Sez. 3, ord. 1° febbraio 2018, nn. 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482 e 2483).
Ne consegue che la prova liberatoria deve avere ad oggetto il caso fortuito, inteso come fattore esterno interruttivo del nesso di causalità tra cosa e danno.
Ciò chiarito, secondo la giurisprudenza di legittimità la nozione di caso fortuito “liberatorio” comprende tuttavia anche il fatto doloso o colposo del danneggiato, che abbia inciso nella determinazione del sinistro.
Nel caso di specie il comportamento colposo della non ha alcuna rilevanza nella causazione Pt_1
del sinistro, come, invece, eccepito da parte convenuta.
Tale assunto è confermato dalle circostanze di luogo e tempo così evidenziate in atti;
e, precisamente, sia dal referto di pronto soccorso, dal quale emerge la caduta accidentale per strada subita da parte dell'attrice (cfr. allegato in fascicolo di parte attrice), sia dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice, la sorella e , escussi in corso di Parte_2 Parte_3
causa (cfr., verbale di udienza del 23.10.2020, in atti), della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare essendo stati presenti al momento del sinistro ed avendo reso indicazioni precise e coerenti tra loro;
infine, dalla prova testimoniale dell'Agente della Polizia Municipale di Testimone_1
San Severo (FG), la quale ha confermato la dinamica del sinistro, così come dichiarata ed interrogata sui capitoli ammessi nei quali ha riferito “sul luogo della caduta c'era un paletto dissuasore divelto e la parte vicino alla carreggiata fuoriusciva di qualche centimetro”, (cfr., all. verbale di udienza del 10.05.2021, in atti).
La presenza inevitabile e imprevista di questo paletto dissuasore divelto, sporgente di pochi centimetri dall'asfalto e le circostanze per cui lo stesso non risultava segnalato al momento dell'incidente, neppure dagli altri passanti, nonché la dinamica dell'occorso (emergenti come detto nel corso dell'istruttoria dalle dichiarazioni rese dai testi, presenti al sinistro, e dalla dichiarazione resa dall'agente di polizia municipale, vd. anche relazione di servizio – caduta accidentale, ivi presenti rilievi fotografici, degli operatori di P.M. e ), evidenziano Per_2 Persona_3 chiaramente la presenza dell'insidia, non prevedibile e non evitabile da parte dell'attrice danneggiata.
E, difatti, come recente giurisprudenza rammenta, “in tema di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c., l'ente proprietario di una strada si presume responsabile dei sinistri riconducibili alle condizioni della struttura ed alla conformazione della stessa e delle sue pertinenze, ivi compresi i cosiddetti "dissuasori di sosta", salva la dimostrazione che l'installazione di tali manufatti sia avvenuta ad opera di terzi, in area a questi assegnata e in forza di uno specifico titolo abilitativo e con esclusione di qualunque potere di controllo da parte del custode proprietario, oppure, in difetto delle predette condizioni, con tempi talmente rapidi, rispetto alla verificazione del sinistro, da non consentire l'intervento dell'ente custode”, (cfr., Cass., sez. 3, ord. n. 11140 del 24/04/2024).
Ne consegue, alla luce di quanto sopra esposto, la chiara responsabilità nella causazione dell'evento del convenuto, deputato alla gestione del percorso ove si è verificata la caduta della CP_1
danneggiata.
Non appaiono, per contro, sussistere, circostanze tali da integrare il caso fortuito di cui all'art. 2051
c.c.: non è emerso, infatti, che la parte danneggiata abbia utilizzato il bene pubblico in modo che non fosse conforme alla sua funzione, né che l'insidia fosse percepibile dall'attrice. Ed invero, del tutto sprovvista di prova è rimasta la circostanza di un fortuito o di comportamento del danneggiato non conforme a diligenza e/o prudenza: è stata coinvolta, infatti, in un incidente Parte_1
conseguente non già ad un suo comportamento inconsulto, non essendo emerso nulla in merito (la relativa prova gravava sulla parte convenuta), ma ad un oggettivo pericolo presente in un tratto di strada destinato alla pubblica percorrenza e connotato da un non adeguato stato di manutenzione;
l'ente convenuto, pur paventando la responsabilità del danneggiato, non ha fornito la relativa prova. Orbene, accertate le circostanze di tempo e di luogo del sinistro, deve ritenersi certamente sussistente anche il nesso di causalità fra l'incidente oggetto di causa e i danni fisici riportati dalla a seguito dello stesso, in considerazione della prossimità temporale fra il trauma Parte_1
e il ricorso alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso dell'ospedale di Foggia, ove venivano diagnosticati i traumi riportati.
Anche la consulenza tecnica d'ufficio, le cui risultanze possono essere fatte proprie dal giudicante, essendo la stessa priva di vizi logici, ha confermato la compatibilità fra i danni lamentati e la caduta denunciata.
Occorre, a questo punto, determinare il quantum del risarcimento dovuto, lamentando l'attrice di aver sofferto danni patrimoniali, biologici e morali.
Quanto alla concreta determinazione dei danni, appare opportuno svolgere preliminarmente alcune considerazioni sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale che verranno adottati.
All'uopo occorre far riferimento ai principi enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr., S.U.,
11.11.2008, n. 26972) la quale ha riconosciuto la natura unitaria del danno non patrimoniale, precisando altresì che le varie denominazioni di danno biologico, danno morale, danno esistenziale etc. rispondono semplicemente ad esigenze descrittive, non implicando il riconoscimento di distinte voci di danno.
Al riguardo si è chiarito che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, deve procedersi, secondo la prudente discrezionalità del giudice, all'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, anche attraverso la c.d. 'personalizzazione', onde consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento (cfr., Cass., Sez. Un., n. 26972/08).
La Suprema Corte ha osservato altresì, con riferimento alle diverse voci di danno, che mentre i danni consistenti nel dolore fisico su base organica, ovvero aventi risvolti più propriamente dinamico-relazionali (anche di ordine esistenziale, dovute all'incidenza sulle attività vitali della lesione permanente dell'integrità psico-fisica) sono già considerati nel concetto omnicomprensivo del danno biologico, inteso anche come danno estetico e danno alla vita di relazione, e suscettibile di accertamento medico-legale, e quindi sono già presi a base della determinazione del grado di invalidità permanente, risultante dall'applicazione del bareme (in tal senso le Tabelle milanesi), la componente invece prettamente soggettiva, pur se non accertabile per via medico-legale, deve essere liquidata, laddove sia fornita prova della sua sussistenza, con aumento equitativo della corrispondente liquidazione. L'esistenza di un tale tipo di pregiudizio, secondo la Suprema Corte, può tuttavia presumersi quantomeno nelle invalidità superiori al 10%, reputandosi "normale" che vi siano profili prettamente soggettivi di ansia, preoccupazione, turbamento, dispiacere, collegati al pregiudizio fisico, salvo prova contraria. (cfr., Cass., n.5243/2014).
Passando, quindi, alla luce dei principi innanzi illustrati, alla quantificazione dei danni, deve aversi riguardo alle risultanze della consulenza svolta in corso di causa;
il consulente d'ufficio, con valutazioni che possono essere, come sopra detto, integralmente recepite da questo giudicante perché scevre da vizi logici e metodologici, ha accertato che parte attrice ha riportato “cervicalgia da contraccolpo , contusione escoriata alla spalla sinistra , al ginocchio sinistro ed alla caviglia sinistra”; ha quindi affermato che le lesioni hanno cagionato alla danneggiata una Invalidità
Temporanea Parziale al 75% di giorni 10, al 50% di giorni 15 e al 25% di giorni 20; il danno biologico permanente è stato stimato nella misura complessiva del 4 – 5 %.
Per quantificare il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, in mancanza di parametri normativi, si deve procedere in via equitativa ex art. 1226 c.c. I parametri valutativi utilizzabili per la quantificazione delle somme dovute sono desumibili dalle tabelle risarcitorie del Tribunale di
Milano, recepite anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti, la costante giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Cass. sez. III, 30.06.2011 n. 14402; 25.02.2011, depositata il 7.06.2011 n. 12408/2011; n. 6750/2011), nell'esercizio della sua funzione nomofilattica, ha indicato le tabelle del Tribunale di Milano quale criterio per assicurare un sistema uniforme, a livello nazionale, di risarcimento del danno, assumendo “con operazione di natura sostanzialmente ricognitiva, la tabella milanese a parametro in linea generale attestante la conformità della valutazione equitativa del danno in parola alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e
2056 c.c.” (non si ritiene di dover fare riferimento all'art. 139 cod.ass.priv.: la stessa Suprema Corte
– cfr., da ultimo, ord. n. 32373/2023 - ha ritenuto non corretto procedere ad una applicazione analogica della norma sopra citata, data la collocazione della disposizione nel “Codice delle assicurazioni private” e, in particolare, nel Titolo X, rubricato “Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”, nonché in virtù della ratio legis della norma stessa, volta a dare una risposta settoriale al problema della liquidazione del danno biologico al fine del contenimento dei premi assicurativi).
Il valore del punto da porre a base della liquidazione è il valore vigente al momento della liquidazione e non all'epoca del sinistro, giacché il risarcimento deve avvenire secondo le regole attuali.
Alla luce delle suesposte considerazioni, appare equo, considerata l'età della danneggiata al momento dell'evento, riconoscere all'attrice la somma di € 4.997,00 per il danno biologico permanente del 4%, e di € 2.300,00 per invalidità temporanea (di cui € 862,50 per invalidità al
75%, di € 862,50 per invalidità al 50% e di € 575,00 per invalidità al 25%).
Non possono riconoscersi ulteriori poste risarcitorie a titolo di personalizzazione del danno atteso che non sono stati allegate, e tantomeno provate, conseguenze ulteriori rispetto a quelle sopra già liquidate.
La somma spettante a titolo di danno non patrimoniale è pari, dunque, a complessivi € 7.297,00
(non compete la rivalutazione monetaria, essendo la somma, come detto, già liquidata all'attualità sulla base delle Tabelle di Milano in vigore).
È stato chiesto dall'istante anche il riconoscimento degli interessi sul credito, con decorrenza dalla data del fatto.
Tale questione deve essere valutata alla luce dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte con la sentenza, a Sezioni Unite, n. 1712 del 17 febbraio 1995.
La pronuncia in oggetto, infatti, da un lato, richiamando il combinato disposto degli artt. 2056 e
1223 c.c., riconosce in caso di ristoro per equivalente del danno da fatto illecito la risarcibilità del danno derivante da ritardo e dunque dal mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) “per tutto il tempo che intercorre fra il fatto e la sua liquidazione”, danno liquidabile anche con l'attribuzione di interessi, e, dall'altro, esclude che si possa assumere a base del calcolo di tale danno la somma liquidata come capitale nella misura rivalutata definitivamente al momento della pronuncia, dovendo calcolarsi gli interessi sulla somma rivalutata di anno in anno ovvero calcolando indici medi di rivalutazione.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege (non essendo applicabile, come precisato dalla Suprema Corte nella citata sentenza, l'art. 1224 I comma c.c.), ma deve essere allegato, potendo la prova essere fornita facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, comma 2, c.c.
Nel caso in esame, appare corretto riconoscere in via equitativa, sul valore medio del credito nell'arco di tempo intercorso dal dì del fatto alla presente decisione, l'interesse legale.
Per quanto attiene al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione del danno che attribuisce al quantum dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c., gli interessi annui al tasso legale.
Nulla va riconosciuto a titolo di danno patrimoniale, non avendo parte attrice specificato importi per spese mediche sostenute. Sulle spese di lite.
Le spese di lite, nei rapporti tra le parti, seguono la soccombenza. Le stesse si liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei valori medi del dm 55/2014 (tabella n. 2; scaglione n. 2 in base al decisum ex art. 5), con distrazione in favore dell'avv. Vincenzo Torlontano, dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu liquidate in corso di causa devono porsi a carico dell'ente convenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. ACCOGLIE la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto, DICHIARA il CP_1 convenuto responsabile ex art. 2051 c.c. dell'incidente occorso a il 10.06.2017; Parte_1
2. CONDANNA il al pagamento, in favore di , per le Controparte_1 Parte_1
causali innanzi esposte, della somma complessiva di euro 7.297,00, oltre interessi legali nei termini di cui in motivazione, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito;
3. CONDANNA il convenuto alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1 Parte_1
, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, liquidate in complessivi € 5.077,00,
[...]
oltre rimborso forfettario (15%), IVA e CAP come per legge;
4. PONE le spese di ctu definitivamente a carico della parte convenuta.
Così deciso in Foggia, in data 9 gennaio 2025.
IL GIUDICE dott.ssa Maria Elena de Tura