TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/02/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Lavoro
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato all'udienza del 7.2.2025
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 4302 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 vertente
TRA
nato a [...], il [...] (C.F.: Parte_1
rappresentato e difeso, in virtù mandato in calce al ricorso C.F._1
introduttivo, dall'avv. Graziano Longo, elettivamente domiciliato in Salerno, alla Via G.
Berta, n. 1, presso lo studio del difensore;
PEC: Email_1
Ricorrente
E
Controparte_1
(C.F.: ), in persona del Dirigente Regionale pro-
[...] P.IVA_1
tempore della , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_2
generale alle liti in atti, dagli Avv.ti Domenico Cantore e Filomena Sacco, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale I.N.A.I.L., sita in Salerno, alla Via De Leo, n.12,
PEC: Email_2 Email_3
Resistente
1 Oggetto: Prestazione: malattia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 28.7.2023, agiva contro l Parte_1 CP_1
dinanzi al Tribunale di Salerno - Sezione Lavoro, al fine di vedersi riconosciute, previa nomina di C.T.U., le patologie invalidanti da lui lamentate ed asseritamente connesse all'attività lavorativa svolta nel corso degli anni, di entità pari o superiore al 9% comunque non inferiore al minimo di legge indennizzabile, e di condannare, per l'effetto, l al CP_1
pagamento del danno biologico dovuto e/o della malattia professionale, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
In particolare, il ricorrente esponeva in punto di fatto che:
- aveva lavorato per la Scott dall'1.6.1979 al 31.1.1994, per la CP_3 Controparte_4
dall'1.2.1994 al 16.12.2011 e per la dal 3.1.2012 al 30.5.2019,
[...] CP_4 Controparte_5
aziende appartenenti al settore metalmeccanico (piccola e media industria) occupate nella produzione e vendita di armadi e scaffali in ferro/metallici;
- nel ciclo produttivo delle menzionate aziende, era stato sottoposto a sforzi per il carico dei pesi che doveva sostenere nell'ambito delle mansioni a cui era adibito;
- fino all'anno 1994, la produzione degli scaffali e degli armadi era poco meccanizzata, di talché gli operai procedevano allo scarico a mano, dai camion che arrivavano in azienda,
delle lamiere aventi lo spessore di 1,8 mm., la larghezza di 3 m. e la lunghezza di 3 m.;
- dopo lo scarico della merce le lamiere venivano sollevate per essere lavorate e, quindi,
venivano appoggiate su di un macchinario (cd. ) che le riduceva in pezzi lunghi Persona_1
2 - i pezzi realizzati venivano sollevati e mantenuti per la foratura e, una volta forati,
venivano collocati in una cesta che due operai sollevavano e trasportavano in prossimità
di una piegatrice che realizzava i ripiani da assemblare unitamente ai rinforzi;
- lo sfrido delle lavorazioni dei ripiani veniva accumulato, poi, in un contenitore che una volta pieno veniva spostato a mano dal e da un altro operaio dello stesso turno di Pt_1
lavoro;
- a partire dal 1995 e fino al 2019 il processo di lavorazione degli armadi in ferro e degli scaffali subiva una trasformazione ed una parziale meccanizzazione;
- tuttavia, il ricorrente continuava a spostare a mano la cesta di raccolta del materiale di sfrido delle lavorazioni, nonché i pezzi da assemblare e a montare gli armadi in ferro che spostava insieme ad un altro operaio per circa 10-15 metri per portarli nel settore verniciatura, qui venivano sollevati per essere agganciati su di una catena che li portava in una cabina di verniciatura e, successivamente, venivano sganciati dalla catena per essere posizionati a terra;
- a causa dell'attività usurante svolta, subiva l'insorgenza di una discopatia lombosacrale con protrusioni discali multiple da sovraccarico biomeccanico, con un danno biologico configurabile nella misura del 9%;
- in data 16.3.2020 presentava domanda all' volta ad ottenere il riconoscimento CP_1
della malattia professionale, ma l'Ente, senza convocarlo a visita medica e/o richiedere certificazione medica specialistica, con missiva dell'8.7.2020, rigettava la domanda sul presupposto dell'insufficienza della documentazione acquisita, provvedendo ad archiviare la pratica;
- il 28.11.2022 tale provvedimento veniva impugnato con esito negativo.
Alla luce di dette circostanze fattuali il , reputando di avere diritto all'erogazione Pt_1
dell'indennizzo in relazione alla suddetta malattia professionale, agiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni:
3 <1) accertare che sussiste nesso di causalità tra l'attività lavorativa esercitata dal
ricorrente e la malattia professionale rivendicata e, per l'effetto, dichiarare che i postumi
invalidanti permanenti ed il danno biologico e/o la malattia professionale sofferta dal sig.
sono pari al 9% ovvero per quel danno maggiore o minore che sarà Parte_1
ritenuto di giustizia;
b) per l'effetto condannare l in persona del Legale Rapp.te p.t., alla liquidazione CP_1
ed al pagamento del danno biologico dovuto e/o della malattia professionale per cui è
causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del diritto sino al soddisfo;
c) condannare controparte al pagamento del compenso professionale di lite del presente
giudizio, maggiorato degli accessori di legge e delle spese generali al 15%, da attribuirsi al
procuratore antistatario.>>.
2. L'istituto resistente si costituiva in giudizio con memoria difensiva depositata il CP_1
31.1.2024, con la quale impugnava il ricorso introduttivo deducendo l'infondatezza della domanda in fatto ed in diritto ed evidenziando che la pratica era stata definita negativamente in quanto il ricorrente, pur essendo stato chiamato a visita per gli accertamenti prescritti, risultava assente alle convocazioni del 12.6.2020 e del 6.7.2020 e alla collegiale disposta il 18.9.2023.
Per tali ragioni, l concludeva per l'integrale reiezione della domanda di parte CP_1
attrice. Spese come per legge.
3. Ammesse le prove, venivano sentiti i testi e , Testimone_1 Testimone_2
dopodiché veniva disposta – e, successivamente, espletata – una consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente.
Veniva, infine, calendarizzata l'udienza di discussione del 7.2.2024, all'esito della quale il
Giudice pronunciava e pubblicava, mediante lettura e susseguente deposito telematico, a sua volta debitamente comunicato alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. È utile, in primo luogo, dare conto dell'esito della prova testimoniale espletata.
1.1. Il teste , dopo aver dichiarato di essere stato collega di lavoro del Testimone_1
ricorrente per circa 32 anni presso diverse imprese che si erano succedute nella attività di produzione di scaffalature metalliche e di mobili per ufficio, in particolare, avevano iniziato a lavorare insieme nel mese di gennaio 1989, allorché il dichiarante era stato assunto dalla ditta Scott Sud s.r.l., presso la quale il già lavorava da almeno un paio di Pt_1
anni, e, poi, insieme erano passati, senza soluzione di continuità, prima alla
[...]
e da ultimo alla Pro Metal Trading s.r.l., ha dato atto che lui e il CP_4 Pt_1
avevano la mansione di operaio e svolgevano pressoché le stesse attività, implicanti,
soprattutto nel primo periodo presso la Scott Sud sino a quando in azienda non era stata introdotta una certa meccanizzazione, l'esecuzione ripetuta e quotidiana di una serie di movimenti di piegamento e sollevamento pesi da eseguire manualmente, posto che bisognava tra l'altro: collocare i manufatti grezzi sulle macchine;
effettuare a mano il carico e lo scarico dai camion del materiale grezzo oppure poi di quello finito;
raccogliere e trasportare gli sfridi di lavorazione, posti in apposite casse, e svuotarli in un contenitore più
grosso; collocare i pezzi da verniciare, talvolta costituiti anche da pesanti armadi già
saldati, sulla catena di verniciatura mediante l'agganciamento a mano sui ganci della catena suddetta ed il successivo sgancio al termine della verniciatura;
etc.
Il teste ha precisato che dette attività comportavano una cospicua e protratta sollecitazione alle braccia ed alla schiena, tanto che anche lui soffriva di patologie dell'apparato scheletrico superiore e che, da quando era stata parzialmente meccanizzata l'attività, la situazione era parzialmente migliorata sotto il profilo delle attività funzionali alla realizzazione dei pezzi, anche se era rimasta una cospicua porzione dell'attività lavorativa che non poteva essere effettuata dalle macchine e che, quindi, dovevano eseguire a mano
5 loro operai con movimenti a carico delle braccia e della schiena, come la raccolta degli sfridi, lo spostamento di pesanti bancali con il transpallet, la fase di verniciatura, etc.
Tali attività venivano effettuate sia da lui che dal e venivano eseguite in azienda Pt_1
secondo una rotazione programmata dall'impresa, nel senso che un giorno si faceva la produzione dei pezzi, un altro la verniciatura, etc.
Il teste ha dichiarato, inoltre, di essere andato in pensione nel mese di maggio 2021 ed il prima di lui e che, per quanto ricordava, il ricorrente già quando era in servizio Pt_1
aveva seri problemi alla schiena, tanto che due o tre volte si era bloccato sul luogo di lavoro ed era stato portato in ospedale per riuscire ad essere mobilizzato.
1.2. Il teste ha dichiarato di essere stato collega di lavoro del Testimone_2
ricorrente sin dal 1986 presso diverse imprese che si erano succedute nell'attività di produzione di scaffalature metalliche e mobili per ufficio, in particolare era stato assunto come magazziniere dalla ditta Scott Sud s.r.l., presso la quale il già lavorava da Pt_1
qualche anno, e, poi, insieme erano passati, senza soluzione di continuità, prima alla
[...]
e da ultimo alla Pro Metal Trading s.r.l. Controparte_4
In merito alle mansioni svolte dagli operai, il teste ha dichiarato che, dopo aver scaricato con il macchinario le bobine di metallo e dopo che esse venivano collocate sulle macchine per la sagomatura, gli operai si occupavano di prendere a mano dalla macchina in questione i pezzi tagliati, anche pesanti, che venivano prodotti, compiendo costantemente un movimento con le braccia stando piegati in avanti;
gli operai facevano costantemente questo movimento per tutti i pezzi che venivano prodotti, circa 3000 al giorno;
poi venivano formate delle pile di 200 pezzi su basi di legname che, successivamente, venivano movimentate con il carrellino;
gli operai si occupavano anche dell'attività funzionale alla verniciatura, e, in particolare, appendevano i pezzi sulle catene dell'impianto a rotazione e li riprendevano quando terminava la verniciatura, nonché dello svuotamento delle cassette di raccolta degli sfridi del peso di circa 30 kg, operazione che andava fatta a mano e più
6 volte nel corso della giornata da parte di ciascun operaio, poi, il contenitore più grande ove venivano gettati gli sfridi, che era di peso assai ingente, veniva movimentato con il transpallet, ma comunque era pesante da spostare;
le attività di produzione dei pezzi e di verniciatura venivano svolte in modo alternato, nel senso che tre giorni alla settimana si effettuava la produzione e gli altri tre la verniciatura.
2. In punto di diritto, poi, va rammentato che, in particolare con riferimento alle malattie non tabellate, qual è quella di cui si duole il ricorrente in riferimento all'attività lavorativa da lui espletata nel corso degli anni, l'ordinamento richiede ancora all'art. 3 del T.U. 1124/65,
anche sul terreno assicurativo un chiaro nesso di derivazione causale tra la CP_1
malattia e l'attività lavorativa esercitata dal medesimo lavoratore ("a causa e nell'esercizio
delle lavorazioni specificate nella tabella"), sebbene ai fini dell'operatività della tutela assicurativa per la giurisprudenza anche costituzionale (Corte. Cost. 206/74) è comunque sufficiente il rischio ambientale (cfr. Cass. SU 13025/2006; 15865/2003, 6602/2005,
3227/2011), ossia che il lavoratore abbia contratto la malattia di cui si discute in virtù di una noxa comunque presente nell'ambiente di lavoro ovvero in ragione delle lavorazioni eseguite al suo interno, anche se egli non fosse stato specificatamente addetto alle stesse.
Fermo restando che il nostro ordinamento in materia di nesso casuale è ispirato al principio di equivalenza delle cause;
per cui, al fine di ricostruire il nesso di causa, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale.
3. Orbene, nel caso in esame, alla luce delle dichiarazioni testimoniali in precedenza riportate e della documentazione prodotta da parte ricorrente (in particolare l'estratto
7 contributivo) può dirsi acclarato l'espletamento da parte del delle attività lavorative Pt_1
descritte in ricorso – su cui hanno deposto i testi – per l'intero ampio arco temporale indicato nell'atto introduttivo.
Si è reso, pertanto, necessario l'espletamento di una C.T.U. medico legale al fine di determinare con precisione le patologie da cui è affetto e di definire la Parte_1
correlabilità etiologica della scaturigine di esse dalle attività lavorative sopra descritte,
nonché, in caso affermativo, la percentuale di danno biologico da esse discendente.
4. Nell'espletata consulenza tecnica medico-legale sono state, dunque, prese in esame le patologie riscontrate a carico del ricorrente ed è stata effettuata un'accurata valutazione della documentazione medica e dello stato complessivo del ricorrente e si è acclarato –
con valutazioni attente ed ispirate alla migliore scienza ed esperienza del momento storico, per tale ragione da recepire integralmente – che, escluse talune più gravi patologie certamente non ricollegabili all'attività lavorativa in questione e neppure richiamate in ricorso, una delle patologia da cui il ricorrente è affetto (cioè, specificamente “Discopatie a
livello di L2-L3, L4-L5 e L5-S1”), è realmente etiologicamente riconducibile all'attività
lavorativa prestata dallo stesso in qualità di operaio, comportando un danno biologico quantificabile, tuttavia, in misura pari al 3%, come tale inferiore al minimo indennizzabile del 6% così come previsto dall'art. 13, comma 2, l. a) del D.lgs. n. 38/2000.
In particolare, il C.T.U., con la relazione agli atti, depositata in esecuzione dell'incarico conferito in questa sede, ha evidenziato che: <Come confermato dall'estratto
contributivo, il Sig. ha lavorato per quaranta anni come operaio operatore di linea Pt_1
in azienda metallurgica specializzata nella produzione di armadi e scaffalature metalliche.
Dall'esame testimoniale agli atti e da quanto riferito dall'interessato si potrebbe evincere
che l'attività lavorativa lo avrebbe esposto a rischi connessi alla movimentazione manuale
dei carichi (MMC) e all'assunzione di posture incongrue. In particolare, la sua mansione,
svolta ogni giorno per 8 ore al giorno, prevedeva la movimentazione manuale di carichi
8 pesanti (coil di lamiera, armadi in ferro dal peso di circa 30 kg, contenitori con sfrido di
lavorazione di circa 30 kg) e l'assunzione di posture incongrue con ripetuti e costanti
movimenti di flesso-estensione e torsione del rachide lombare. Per le prime due aziende
per le quali ha lavorato (“Scott Sud srl” e “ ) è indisponibile Controparte_4
documentazione tecnica attestante quali-quantitativamente i rischi cui è stato esposto,
tuttavia per la “Pro.Metal Trading srl”, presso cui ha prestato servizio dal 03/01/2012 al
30/05/2019, è allegata agli atti copia del Documento di Valutazione dei Rischi, Scheda di
valutazione dei pericoli e dei rischi per attività e macchine e copia della Cartella Sanitaria e
di Rischi (…) Da un'attenta analisi del DVR della “Pro.Metal Trading srl”, datato
29/07/2015 (revisione 3), si evince che per gli addetti al magazzino e per gli operatori di
linea, mansione espletata dal ricorrente, le attività svolte potevano comportare un rischio
durante la movimentazione manuale di materia prima e di prodotti semilavorati e finiti tanto
che il datore di lavoro ha ritenuto indispensabile implementare le attività di prevenzione ed
attivare la sorveglianza sanitaria (paragrafo 7.1, pagina 58). Ugualmente, la Scheda di
valutazione dei pericoli e dei rischi per attività e macchine, datata 30/01/2015, riporta che il
rischio da MMC risultava presente nella mansione di operatore di linea ed il rischio di
sviluppare patologie dell'apparato muscolo-scheletrico risultava sì basso ma era presente
e necessitava di attenzione datoriale affinché venissero nel tempo attuate azioni
migliorative al fine di ridurlo.
Agli atti è, inoltre, allegata la Cartella Sanitaria e di Rischio a firma del dott. Per_2
medico competente della “Pro.Metal Trading srl”. Il Testo Unico sulla Salute e
[...]
Sicurezza sul Lavoro D. Lgs. 81/08 e s.m.e i. prescrive la Sorveglianza Sanitaria per i
soggetti esposti a rischi specifici ed è attivabile in funzione e prevenzione di tali rischi. In
conseguenza di ciò, dalla Cartella Sanitaria e di Rischio (allegato 3 A del D. Lgs 81/08),
redatta dal Medico competente, si possono evincere i rischi per i quali il soggetto è visitato
e, ovviamente, i rischi ai quali lo stesso è esposto.
9 Tale cartella attesta che il Sig. era sottoposto a Sorveglianza Sanitaria per Pt_1
esposizione ai rischi correlati alla Movimentazione manuale dei carichi e al Rumore. Ciò
conferma ulteriormente l'esistenza di un rischio professionale di natura, durata ed intensità
tale da rendere necessario sottoporre il lavoratore a visite preventive e periodiche che
altrimenti non avrebbero dovuto avere luogo.
In merito all'attività svolta dal ricorrente dal 1979 al 2011, pur in assenza di
documentazione tecnica, è molto difficile pensare che il livello di rischio da MMC fosse
minore in un contesto industriale assai meno attento agli aspetti ergonomici del lavoro. Al
contrario, pare del tutto logico ritenere che il livello di tale rischio fosse maggiore o
comunque uguale a quello accertato nel 2015 per cui per 40 anni il Sig.
è stato esposto ad un livello di rischio non trascurabile. Pt_1
Per quanto argomentato sinora, pur non potendo dunque procedere ad una
quantificazione precisa del livello di rischio da movimentazione manuale di carichi per
difetto di specifiche e documentate informazioni soprattutto per le prime ditte per cui ha
lavorato, si ritiene che il perdurare delle sollecitazioni biomeccaniche a carico del rachide
lombare, conseguenza dell'attività lavorativa che l'assicurato ha svolto per quaranta anni,
ha provocato un lento ma continuo processo degenerativo discale al punto che alla RM del
maggio 2019 è stato diagnosticato un bulging del disco L2-L3 e protrusioni discali a livello
di L4-L5 e di L5-S1. Il reiterarsi di un continuum di sollecitazioni sulla colonna vertebrale
trova conferma anche nei diversi certificati medici agli atti che attestano che il ricorrente ha
presentato nel corso degli anni episodi di lombalgia recidivante. Pertanto, considerato che
i rischi ai quali il ricorrente è stato esposto nello svolgimento delle sue mansioni, accertati
in base ai riferimenti
anamnestici e alla documentazione tecnica disponibile, seppur difficilmente quantizzabili
per la loro entità, sono la movimentazione manuale dei carichi e l'assunzione di posture
incongrue, che sono noti fattori di rischio per il sovraccarico biomeccanico per il rachide
10 lombare, si può giudicare altamente probabile il nesso di causa fra la patologia accertata a
carico del rachide e l'attività lavorativa svolta.
Tale riconoscimento del nesso discerne anche dall'assenza di fattori comuni (voluttuari,
dismetabolici ecc.) che ne potrebbero essere causa prevalente e, inoltre, è compatibile per
durata di esposizione al rischio, per epoca di insorgenza e per tipologia di
menomazione>>.
Conclusivamente, infine, il C.T.U. ha affermato che: <le discopatie a livello di L2-L3, L4-
L5 e L5-S1 sono eziologicamente riconducibili, almeno come concausa prevalente,
all'attività lavorativa svolta come operaio operatore di linea per quaranta anni>>.
Il CTU è passato, poi, alla valutazione del danno ed al riguardo ha condivisibilmente osservato che: <ci si deve attenere alle tabelle approvate con D.M. 12 Luglio 2000 ai
sensi dell'art.13 del Decreto n° 38/2000, relative al danno biologico ai fini della tutela
dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali. Il danno biologico
permanente finale, totale, indennizzabile, nel caso della patologia professionale da cui è
affetto l'assicurato , va rapportato analogicamente al codice 213 della Parte_1
tabella allegata al Decreto Legislativo n° 38/2000 (Ernia discale del tratto lombare con
disturbi trofico-sensitivi persistenti) che prevede una percentuale sino al 12% (dodici per
cento). In conclusione, considerate le indicazioni tabellari, tenuto conto della
documentazione sanitaria esibita, della sintomatologia riferita e dell'obiettività clinica
osservata nel corso dei presenti accertamenti medico legali che attestano un'espressività
clinico-sintomatologica caratterizzata principalmente da lieve limitazione funzionale del
rachide lombare (riferita spinalgia pressoria a carico del rachide lombare;
assenza di
dolore riferito in seguito alla digitopressione sui punti di Valleix dello sciatico,
bilateralmente; assenza di contratture muscolari paravertebrali;
limitazione antalgica alla
mobilizzazione attiva delle cerniere dorso-lombare e lombo-sacrale ai massimi gradi;
negatività della manovra di Laségue, bilateralmente;
normali il tono, il trofismo e la forza
11 contro gravità e contro resistenza della muscolatura degli arti inferiori), tutti i descritti deficit
anatomo – funzionali, singolarmente considerati e globalmente valutati, ai sensi
dell'articolo 13 del Decreto legislativo n° 38/2000, determinano un danno biologico
permanente nella misura del 3% (tre per cento) a decorrere dalla data della domanda
amministrativa (16/03/2020)>>.
Deve darsi atto che l'ausiliare d'ufficio ha esposto in modo chiaro e completo le motivazioni per cui è giunto alle conclusioni anzidette, sicché, risultando detto iter motivazionale fondato su accurate indagini anamnestiche e cliniche e supportato da eloquente documentazione sanitaria, il giudizio medico-legale che precede è certamente meritevole di piena adesione.
5. In conclusione, alla luce delle risultanze che precedono deve pervenirsi al rigetto della domanda di parte attrice, posto che, pur essendo stata accertata la correlazione etiologica tra la patologia succitata, da cui è risultato essere affetto il ricorrente, e l'attività lavorativa da quest'ultimo svolta nel corso del tempo, nondimeno la percentuale di danno biologico accertata in questa sede non supera il minimo indennizzabile ai sensi dell'art. 13 comma
2, del D.L.vo n. 38/2000, il quale prevede l'indennizzo del danno biologico con una erogazione in capitale una tantum per le menomazioni a partire soltanto dal 6% di danno biologico.
Ciò comporta che non è rendibile in questa sede alcuna pronuncia di condanna dell' al pagamento dell'indennizzo né in capitale né, tanto meno, in rendita. CP_1
6. Quanto alle spese del giudizio, occorre prendere atto del deposito da parte del ricorrente della dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art.152 disp. att. c.p.c., sicché
nulla va disposto in merito ad esse.
Per le medesime ragioni, vanno poste a carico dell' le spese relative all'espletata CP_1
C.T.U., le quali saranno liquidate con autonomo decreto.
P.Q.M.
12 Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 4302 del ruolo generale lavoro dell'anno 2023 promosso da Pt_1
contro l
[...] Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede:
[...]
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per spese di lite ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.;
3) pone a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con autonomo decreto. CP_1
Salerno, 7.2.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Antonio Cantillo
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 m. e larghi 6 cm.;