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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/07/2025, n. 845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 845 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1474/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro
[...]
D'Arrigo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Marilena Bonfiglio, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per Oggetto: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 4 dicembre 2023 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale la ex compagna e, premesso che dalla CP_1 loro unione sentimentale, oramai venuta meno, il 1° ottobre 2012 era nata la figlia
, ne chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, sostenendo di Persona_1
1 essere stato estromesso dalla gestione della figlia, nonché del mantenimento, dichiarando di versare già a questo titolo l'importo mensile di € 250,00.
Fissata la comparizione e nella resistenza di , costituitasi l'11 marzo CP_1
2024, il giudice, esperito negativamente il tentativo di conciliazione alla prima udienza, con ordinanza del 19 aprile 2024 dichiarava l'irrilevanza dei mezzi istruttori e – preso atto della disponibilità manifestata in atti dalle parti ad avviare un percorso di mediazione familiare e ritenuto non opportuno procedere all'ascolto della minore in sede giudiziale – nominava come esperto la dott.ssa , psicologa Testimone_1 iscritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale, conferendole il seguente mandato:
«1) proceda all'ascolto della minore per verificare:
a) la qualità delle relazioni affettive ed educative di quest'ultima sia con la madre sia con il padre e con i rispettivi rami familiari;
b) l'eventuale esistenza di situazioni di trauma/stress nel rapporto con la figura paterna e materna;
c) l'idoneità delle relazioni con i rispettivi genitori a garantire alla minore la costruzione della sua personalità e al mantenimento di rapporti parimenti equilibrati;
2) avvii un percorso di mediazione familiare finalizzato al recupero e/o consolidamento della capacità di dialogo e comprensione dei bisogni tra genitori ovvero tra genitori e la figlia minore».
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti insistevano nelle loro posizioni, rifiutando entrambe la proposta del giudice di versamento dell'importo mensile di € 350,00 per il mantenimento di Comparso in udienza, il nominato esperto dott.ssa _1
rappresentava che “nell'ascolto di è emerso che la bambina ha vissuto i Tes_1 _1 toni duri del padre come un trauma. Dichiara che la bambina vive come un disagio le bestemmie e il turpiloquio del padre. Rappresenta che non è funzionale far rivivere ad il trauma _1 indagando le cause dello stesso”.
Pertanto, il giudice delegato – “ritenuto (...) necessario disporre la prosecuzione del percorso di mediazione per: 1) esplorare la relazione della minore con entrambi i rami familiari (zii e nonni paterni - zii e nonni materni) e verificare se le stesse siano tali da incidere o meno negativamente sulla qualità dei rapporti tra e il padre, adottando le strategie ritenute necessarie per _1 superare eventuali difficoltà che dovessero emergere;
2) continuare, anche tramite apposite sedute di
2 parent training, l'attività di recupero del dialogo tra e il padre, adottando le strategie _1 più funzionali a favorire – avuto riguardo dei “tempi psicologici” della minore – quella cura e reciprocità del rapporto già indicata come rimedio all'allontanamento emotivo riscontrato;
ritenuto che
tale prosecuzione appare essere funzionale alla realizzazione dell'interesse della minore nel rispetto del diritto alla bi-genitorialità” – disponeva la prosecuzione dell'attività di mediazione.
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti davano atto del buon esito della mediazione, impegnandosi a trovare un accordo, e chiedevano che la successiva udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, rinunciando a comparire (“I signori Pt_1
e dichiarano che non compariranno alla prossima udienza
[...] CP_1 alla luce dell'incombente richiesto. I difensori chiedono concordemente che l'udienza sia sostituita dal deposito delle note scritte, impegnandosi ad allegare l'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato dai difensori”).
All'udienza del 3 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che era dunque assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2. – La controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori dal matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337- bis e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. inseriti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).
Quanto all'affidamento di , nata ad [...] il 1° ottobre 2012, va Persona_1 premesso che legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito il principio che pure nella disgregazione del nucleo familiare, al minore spetta il diritto alla
“bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New
York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con il suddetto principio, l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
3 e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I,
18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi. Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso della figlia, conformemente, peraltro alle richieste di entrambe le parti e, ed in simili casi, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole, occorre salvaguardare il diritto della minore ad avere due genitori.
Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non
è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico,
4 indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori.
Nel caso in esame appare opportuno disporre la domiciliazione della figlia minore presso la madre, tenendo conto sia della concorde richiesta della parti sia delle esigenze di che, solo all'esito del graduale percorso specialistico disposto e _1 durato circa un anno, è passata da un sentimento di sfiducia verso il padre (“Di fatto al momento non nutre nei suoi confronti un sentimento di fiducia e affetto tali da riconoscere _1 nella figura di tutti quegli elementi psicologici e non, che si riassumono nella figura Parte_1 paterna”, v. relazione del 15 novembre 2024) che la portava a incontrarlo solo in presenza della madre e in contesti “protetti” (v. anche i messaggi WhatsApp allegati al ricorso introduttivo, nonché, ancora, la relazione citata ove si dà atto che “[u]n grande limite alla relazione consiste nel fatto che la ragazza non si sente ancora di voler trascorrere del tempo sola con il padre;
nonostante una certa insistenza rispetto a questa eventualità si mostra parecchio rigida, costringendo così i genitori a trovare un “incastro” tra i loro impegni lavorativi”) a un “avvicinamento sempre più sentito e affettuoso” aperto alla relazione con quest'ultimo (v. relazione del 5 maggio 2025). In altre parole, un cambiamento della collocazione della minore – domiciliata già prima del giudizio presso la madre, la quale all'esito delle indagini specialistiche disposte non risulta aver mai ostacolato il legame tra la figlia e il padre (“le cause di questo blocco emotivo non siano da imputare all'atteggiamento della madre, che si può definire assolutamente collaborativo, quanto alle conseguenze ancora attuali del trauma da separazione”, v. relazione del 15 novembre 2024) – non potrebbe che nuocere alla serenità e fiducia dalla stessa ritrovata.
Con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario, il Collegio deve tenere conto, da un canto, dell'esigenza della prole a mantenere un equilibrato, costante e sano rapporto con entrambi i genitori e di strutturarne i tempi di permanenza in relazione alle differenti occasioni (compleanni, festività, ferie estive etc.), ma non può trascurare né gli impegni della minore né quelli lavorativi degli adulti.
5 Si indica pertanto la seguente regolamentazione, che i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, possono sempre modificare, ove tali modifiche siano ritenute più rispondenti alle loro esigenze e soprattutto a quelle delle figlia, i cui tempi psicologici vanno sempre rispettati, come ribadito all'ultima udienza dall'esperto (“È comparso il C.T.U., la dott.ssa , la quale conferma la Testimone_1 relazione in atti e suggerisce alle parti di continuare ad assecondare i bisogni e la volontà di
senza forzarla”, enfasi aggiunta), che ha pure evidenziato nella relazione _1 finale come “[c]omprendendo le caratteristiche personologiche e caratteriali di è stato _1 evidente che un approccio forzato e obbligato non avrebbe portato a risultati sperati” (v. relazione del 5 maggio 2025).
Il padre potrà vedere/tenere con sé la figlia:
- almeno due volte a settimana: durante il periodo scolastico, qualora abbia il _1 rientro pomeridiano, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20:00 mentre, nei giorni in cui non vi è il rientro pomeridiano, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19:00 e nel periodo estivo dalle 10:00 alle 17:30, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e nel rispetto delle esigenze manifestate dalla minore;
- due finesettimana al mese dalle ore 18:30 del sabato fino alle ore 8:00 del lunedì successivo quando dovrà accompagnare la figlia a scuola ovvero, nel periodo estivo, riaccompagnare la minore presso l'abitazione della madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e nel rispetto delle esigenze manifestate dalla minore;
- per un periodo minimo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentirgli di poter trascorrere con alternativamente, un anno il _1 giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare con la madre preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto di accordo, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno, nel rispetto delle esigenze manifestate dalla minore;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore ovvero legate all'attività lavorativa del padre o della madre;
6 - il giorno del compleanno del minore alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
- durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di giugno con la madre e che, in difetto di accordo, restano fissate nella prima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto o, ad anni alterni, nella seconda settimana di luglio e nella seconda settimana di agosto e comunque compatibilmente con le ferie del padre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultimo in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi.
È tuttavia opportuno affidare un mandato di vigilanza, supporto e mediazione ai
Servizi Sociali del Comune di residenza della minore a cui uno o entrambi i genitori si rivolgeranno in difetto di accordo sulle decisioni di straordinaria amministrazione per ottenere un sostegno al corretto esercizio della genitorialità (Cass., n.
32290/2023).
Tale strumento appare utile alla luce del percorso specialistico intrapreso durante il processo e al fine di aiutare i genitori a concretizzare quella disponibilità a cooperare nell'interesse di manifestata sia all'esperto sia al Tribunale e che giustifica _1
l'adozione officiosa della misura.
Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia devono farsi le seguenti considerazioni.
L'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare
7 la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio naturale, divenendo questi titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., n. 5652/2012).
Fatta questa premessa e tenuto conto a) che i redditi da lavoro dipendente dei genitori sostanzialmente si equivalgono (entrambi svolgono la professione di infermiere presso il nosocomio pattese, guadagnando l'uno € 35.734,00 lordi annui e l'altra € 35.808,00 lordi annui), b) che gli impegni finanziari del ricorrente per il mutui dallo stesso contratti si concluderanno nel 2027 (rata € 551,35) e nel dicembre
2025 (rata asserita, ma non documentata, di € 300,00), prima cioè dell'estinzione del mutuo che la resistente ha acceso (ammortamento in 120 rate da € 520,21 dal 2023 e quindi estinzione nel 2033), lasciando all'ex compagno la casa coniugale cui pure avrebbe avuto diritto a risiedere nell'interesse della minore, c) che la resistente ha contratto due prestiti finalizzati da rimborsare entrambi in 36 rate (da € 120,80 ed e
130,10) con scadenza nel 2026, d) che il resistente percepisce due canoni di locazione di € 3.600,00 annui e di € 1.530,00 annui (pari a 1/3 di € 4.560,00) come risulta dall'ultimo modello unico depositato, stipulati secondo il regime della cedolare secca e con i conseguenti benefici di legge, e) che il ricorrente è titolare di altri immobili che sono astratta espressione di potenzialità economica, potendo essere – in difetto di puntuali dimostrazioni contraria di cui la parte era onerata – venduti, f) che la resistente è sì titolare di immobili ma, a prescindere dal garage in contitolarità con controparte sito in Oliveri, nella misura di 1/6 e anche a titolo di enfiteusi, g) delle esigenze della minore che si accinge a compiere 13 anni e dunque ad entrare pienamente nella fase adolescenziale (i cui bisogni sono notoriamente maggiori: v., e.g., Cass., n. 13664/2022, alla cui stregua “[i]n tema di assegno
8 di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”), h) della ripartizione in misura pari tra i genitori dell'assegno unico universale (rispetto a cui non è stato CP_2 infine raggiunto alcun accordo) appare congruo che corrisponda Parte_1
a la somma complessiva di € 400,00 a titolo di mantenimento della CP_1 figlia comune entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dal deposito del ricorso (4 dicembre 2023) annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione.
Le suddette spese andranno previamente concordate per iscritto tra le parti anche nel quantum, salvo che non si tratti di spese di carattere urgente e in caso di disaccordo le parti dovranno fare riferimento alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio
Nazionale Forense.
3. – Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, della concorde richiesta di avviare un percorso di mediazione nonché di affidamento condiviso con domiciliazione presso la madre, della reciproca soccombenza rispetto alle varie istanze proposte specie sull'ammontare dell'assegno di mantenimento (chiesto dalla resistente nella misura di € 600,00 mensili), nonché alla luce del rifiuto di entrambe le parti della proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza del 28 novembre 2024, vengono integralmente compensate.
Pertanto, spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, sono posti per metà a carico del ricorrente e per metà a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 1474/2023
R.G. così decide:
1) dispone l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento della stessa presso l'abitazione della madre;
9 2) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per le decisioni di ordinaria amministrazione e che, per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole, tale responsabilità venga esercitata congiuntamente dai genitori, affidando un mandato di vigilanza, supporto e mediazione ai Servizi Sociali del luogo di residenza della minore a cui uno o entrambi i genitori si rivolgeranno in difetto di accordo per ottenere un sostegno al corretto esercizio della genitorialità;
3) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
4) pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma complessiva di € 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, da versarsi in via anticipata alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese a far data dal deposito del ricorso (4 dicembre 2023), oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative e di istruzione, da concordare preventivamente per iscritto, salvo urgenze mediche, e, in difetto di accordo, da individuare in base alle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) pone spese e onorari dalla mediazione familiare, già liquidati in atti, per metà a carico di parte ricorrente e per l'altra metà a carico di parte resistente.
Manda alla Cancelleria di comunicare il provvedimento alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Patti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
10
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati dott. Mario Samperi Presidente dott.ssa Rossella Busacca Giudice dott. Giuseppe Puglisi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1474/2023 R.G.
TRA
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Alessandro
[...]
D'Arrigo, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
RICORRENTE
CONTRO nata a [...] il [...] (c.f. CP_1 [...]
), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Marilena Bonfiglio, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
e con l'intervento del P.M. avente per Oggetto: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Con ricorso del 4 dicembre 2023 conveniva in giudizio Parte_1 davanti a questo Tribunale la ex compagna e, premesso che dalla CP_1 loro unione sentimentale, oramai venuta meno, il 1° ottobre 2012 era nata la figlia
, ne chiedeva la regolamentazione dell'affidamento, sostenendo di Persona_1
1 essere stato estromesso dalla gestione della figlia, nonché del mantenimento, dichiarando di versare già a questo titolo l'importo mensile di € 250,00.
Fissata la comparizione e nella resistenza di , costituitasi l'11 marzo CP_1
2024, il giudice, esperito negativamente il tentativo di conciliazione alla prima udienza, con ordinanza del 19 aprile 2024 dichiarava l'irrilevanza dei mezzi istruttori e – preso atto della disponibilità manifestata in atti dalle parti ad avviare un percorso di mediazione familiare e ritenuto non opportuno procedere all'ascolto della minore in sede giudiziale – nominava come esperto la dott.ssa , psicologa Testimone_1 iscritta all'albo dei C.T.U. del Tribunale, conferendole il seguente mandato:
«1) proceda all'ascolto della minore per verificare:
a) la qualità delle relazioni affettive ed educative di quest'ultima sia con la madre sia con il padre e con i rispettivi rami familiari;
b) l'eventuale esistenza di situazioni di trauma/stress nel rapporto con la figura paterna e materna;
c) l'idoneità delle relazioni con i rispettivi genitori a garantire alla minore la costruzione della sua personalità e al mantenimento di rapporti parimenti equilibrati;
2) avvii un percorso di mediazione familiare finalizzato al recupero e/o consolidamento della capacità di dialogo e comprensione dei bisogni tra genitori ovvero tra genitori e la figlia minore».
All'udienza del 28 novembre 2024 le parti insistevano nelle loro posizioni, rifiutando entrambe la proposta del giudice di versamento dell'importo mensile di € 350,00 per il mantenimento di Comparso in udienza, il nominato esperto dott.ssa _1
rappresentava che “nell'ascolto di è emerso che la bambina ha vissuto i Tes_1 _1 toni duri del padre come un trauma. Dichiara che la bambina vive come un disagio le bestemmie e il turpiloquio del padre. Rappresenta che non è funzionale far rivivere ad il trauma _1 indagando le cause dello stesso”.
Pertanto, il giudice delegato – “ritenuto (...) necessario disporre la prosecuzione del percorso di mediazione per: 1) esplorare la relazione della minore con entrambi i rami familiari (zii e nonni paterni - zii e nonni materni) e verificare se le stesse siano tali da incidere o meno negativamente sulla qualità dei rapporti tra e il padre, adottando le strategie ritenute necessarie per _1 superare eventuali difficoltà che dovessero emergere;
2) continuare, anche tramite apposite sedute di
2 parent training, l'attività di recupero del dialogo tra e il padre, adottando le strategie _1 più funzionali a favorire – avuto riguardo dei “tempi psicologici” della minore – quella cura e reciprocità del rapporto già indicata come rimedio all'allontanamento emotivo riscontrato;
ritenuto che
tale prosecuzione appare essere funzionale alla realizzazione dell'interesse della minore nel rispetto del diritto alla bi-genitorialità” – disponeva la prosecuzione dell'attività di mediazione.
All'udienza del 19 giugno 2025 le parti davano atto del buon esito della mediazione, impegnandosi a trovare un accordo, e chiedevano che la successiva udienza fosse sostituita dal deposito di note scritte, rinunciando a comparire (“I signori Pt_1
e dichiarano che non compariranno alla prossima udienza
[...] CP_1 alla luce dell'incombente richiesto. I difensori chiedono concordemente che l'udienza sia sostituita dal deposito delle note scritte, impegnandosi ad allegare l'accordo sottoscritto dalle parti e autenticato dai difensori”).
All'udienza del 3 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che era dunque assunta in decisione con riserva di riferire al Collegio e contestuale comunicazione al Pubblico Ministero.
2. – La controversia avente ad oggetto il conflitto genitoriale in caso di figli nati fuori dal matrimonio è regolata dalle norme di diritto sostanziale di cui agli artt. 337- bis e ss. c.c. e, sotto il profilo processuale, dagli artt. 473 bis e ss. c.p.c. inseriti dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. riforma Cartabia).
Quanto all'affidamento di , nata ad [...] il 1° ottobre 2012, va Persona_1 premesso che legge n. 54 dell'8.02.2006, contenente “disposizioni in materia di separazione dei genitori ed affidamento condiviso dei figli”, ha stabilito il principio che pure nella disgregazione del nucleo familiare, al minore spetta il diritto alla
“bigenitorialità”, già previsto dall'art. 9 della Convenzione internazionale di New
York del 20.11.1989 sui diritti dei minori, nonché il diritto alla conservazione da parte del minore di rapporti significativi anche con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Coerentemente con il suddetto principio, l'art. 337 ter c.c. prevede in via generale che “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato
3 e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Il comma 2° dell'art. 337 ter c.c. stabilisce, poi, che il Giudice nell'adottare i provvedimenti relativi alla prole “valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori […]. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole”. Nella valutazione dell'interesse morale e materiale della prole, il legislatore ha, pertanto, eliminato l'assoluta discrezionalità che esisteva precedentemente in materia ed ha imposto al Giudice uno specifico obbligo di motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo o sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale o, comunque, sulla non rispondenza all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (Cass. civ., Sez. I,
18.06.2008, n. 16593). La differenza tra l'affido condiviso e quello monogenitoriale si coglie, essenzialmente, nella maggiore elasticità e continuità di rapporti tra genitori e figli e nella corresponsabilizzazione dei genitori, i quali devono riuscire ad adottare, nella educazione dei figli minori, una linea comune e devono impegnarsi a realizzarla entrambi. Nel caso in esame non sono emersi elementi che inducano ad escludere l'affidamento condiviso della figlia, conformemente, peraltro alle richieste di entrambe le parti e, ed in simili casi, non emergendo un concreto pregiudizio per la prole, occorre salvaguardare il diritto della minore ad avere due genitori.
Nelle decisioni concernenti l'affidamento della prole occorre, infatti, avere riguardo in modo esclusivo “all'interesse morale e materiale” dei figli. La decisione del giudice non
è, infatti, un “premio” dato ad uno dei genitori ed una “punizione” o, peggio ancora, un “ammonimento” per l'altro, ma è rivolta a disegnare un nuovo assetto di relazioni in conseguenza della disgregazione della società familiare, cercando di evitare che la patologia della coppia si risolva in un pregiudizio per gli incolpevoli figli. Naturalmente, anche nel regime dell'affido condiviso occorre individuare la domiciliazione privilegiata della prole presso uno dei due genitori, al fine di assicurare la stabilità dei rapporti familiari e la continuità dell'habitat domestico,
4 indispensabili per una crescita serena ed equilibrata. E' pacifico, d'altronde, che l'affido condiviso non determina una parificazione circa modalità e tempi di svolgimento del rapporto tra i figli e ciascuno dei genitori.
Nel caso in esame appare opportuno disporre la domiciliazione della figlia minore presso la madre, tenendo conto sia della concorde richiesta della parti sia delle esigenze di che, solo all'esito del graduale percorso specialistico disposto e _1 durato circa un anno, è passata da un sentimento di sfiducia verso il padre (“Di fatto al momento non nutre nei suoi confronti un sentimento di fiducia e affetto tali da riconoscere _1 nella figura di tutti quegli elementi psicologici e non, che si riassumono nella figura Parte_1 paterna”, v. relazione del 15 novembre 2024) che la portava a incontrarlo solo in presenza della madre e in contesti “protetti” (v. anche i messaggi WhatsApp allegati al ricorso introduttivo, nonché, ancora, la relazione citata ove si dà atto che “[u]n grande limite alla relazione consiste nel fatto che la ragazza non si sente ancora di voler trascorrere del tempo sola con il padre;
nonostante una certa insistenza rispetto a questa eventualità si mostra parecchio rigida, costringendo così i genitori a trovare un “incastro” tra i loro impegni lavorativi”) a un “avvicinamento sempre più sentito e affettuoso” aperto alla relazione con quest'ultimo (v. relazione del 5 maggio 2025). In altre parole, un cambiamento della collocazione della minore – domiciliata già prima del giudizio presso la madre, la quale all'esito delle indagini specialistiche disposte non risulta aver mai ostacolato il legame tra la figlia e il padre (“le cause di questo blocco emotivo non siano da imputare all'atteggiamento della madre, che si può definire assolutamente collaborativo, quanto alle conseguenze ancora attuali del trauma da separazione”, v. relazione del 15 novembre 2024) – non potrebbe che nuocere alla serenità e fiducia dalla stessa ritrovata.
Con riferimento ai tempi di permanenza della minore presso il genitore non collocatario, il Collegio deve tenere conto, da un canto, dell'esigenza della prole a mantenere un equilibrato, costante e sano rapporto con entrambi i genitori e di strutturarne i tempi di permanenza in relazione alle differenti occasioni (compleanni, festività, ferie estive etc.), ma non può trascurare né gli impegni della minore né quelli lavorativi degli adulti.
5 Si indica pertanto la seguente regolamentazione, che i genitori, nello spirito dell'affidamento condiviso, possono sempre modificare, ove tali modifiche siano ritenute più rispondenti alle loro esigenze e soprattutto a quelle delle figlia, i cui tempi psicologici vanno sempre rispettati, come ribadito all'ultima udienza dall'esperto (“È comparso il C.T.U., la dott.ssa , la quale conferma la Testimone_1 relazione in atti e suggerisce alle parti di continuare ad assecondare i bisogni e la volontà di
senza forzarla”, enfasi aggiunta), che ha pure evidenziato nella relazione _1 finale come “[c]omprendendo le caratteristiche personologiche e caratteriali di è stato _1 evidente che un approccio forzato e obbligato non avrebbe portato a risultati sperati” (v. relazione del 5 maggio 2025).
Il padre potrà vedere/tenere con sé la figlia:
- almeno due volte a settimana: durante il periodo scolastico, qualora abbia il _1 rientro pomeridiano, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 20:00 mentre, nei giorni in cui non vi è il rientro pomeridiano, dall'uscita dalla scuola fino alle ore 19:00 e nel periodo estivo dalle 10:00 alle 17:30, sempre compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e nel rispetto delle esigenze manifestate dalla minore;
- due finesettimana al mese dalle ore 18:30 del sabato fino alle ore 8:00 del lunedì successivo quando dovrà accompagnare la figlia a scuola ovvero, nel periodo estivo, riaccompagnare la minore presso l'abitazione della madre, compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori e nel rispetto delle esigenze manifestate dalla minore;
- per un periodo minimo di quattro giorni consecutivi durante le vacanze natalizie in modo da consentirgli di poter trascorrere con alternativamente, un anno il _1 giorno di Natale e l'anno successivo il giorno di Capodanno, da concordare con la madre preventivamente entro il 31 ottobre di ogni anno oppure, in difetto di accordo, dal 24 al 27 dicembre il primo anno e dal 30 dicembre al 2 gennaio il secondo anno, nel rispetto delle esigenze manifestate dalla minore;
- durante le festività pasquali, ad anni alterni, la domenica di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, sempreché il predetto regime delle festività natalizie e pasquali non si riveli, nella sua attuazione concreta, incompatibile con le esigenze di qualsiasi altra natura del minore ovvero legate all'attività lavorativa del padre o della madre;
6 - il giorno del compleanno del minore alternativamente a pranzo o a cena;
- il giorno del compleanno del padre dalle ore 16:00 alle ore 21:00;
- durante le vacanze estive per due settimane, anche non consecutive, da concordare entro il mese di giugno con la madre e che, in difetto di accordo, restano fissate nella prima settimana di luglio e nella prima settimana di agosto o, ad anni alterni, nella seconda settimana di luglio e nella seconda settimana di agosto e comunque compatibilmente con le ferie del padre.
La responsabilità genitoriale verrà esercitata congiuntamente da entrambi i genitori per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute del minore, avuto riguardo alle inclinazioni di quest'ultimo in quanto rispondenti alla sua crescita morale, sociale e psicologica;
mentre per quanto riguarda le decisioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità separatamente secondo la permanenza della minore presso ciascuno di essi.
È tuttavia opportuno affidare un mandato di vigilanza, supporto e mediazione ai
Servizi Sociali del Comune di residenza della minore a cui uno o entrambi i genitori si rivolgeranno in difetto di accordo sulle decisioni di straordinaria amministrazione per ottenere un sostegno al corretto esercizio della genitorialità (Cass., n.
32290/2023).
Tale strumento appare utile alla luce del percorso specialistico intrapreso durante il processo e al fine di aiutare i genitori a concretizzare quella disponibilità a cooperare nell'interesse di manifestata sia all'esperto sia al Tribunale e che giustifica _1
l'adozione officiosa della misura.
Con riferimento alla determinazione del contributo da porre a carico del padre per il mantenimento della figlia devono farsi le seguenti considerazioni.
L'art. 315 bis c.c. dispone che i figli hanno diritto di essere mantenuti, educati, istruiti ed assistiti moralmente dai genitori nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare
7 la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori.
La Corte Suprema ha affermato il principio secondo il quale l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi e diversa domanda: esso sorge con la nascita del figlio naturale, divenendo questi titolare del diritto ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori (Cass., n. 5652/2012).
Fatta questa premessa e tenuto conto a) che i redditi da lavoro dipendente dei genitori sostanzialmente si equivalgono (entrambi svolgono la professione di infermiere presso il nosocomio pattese, guadagnando l'uno € 35.734,00 lordi annui e l'altra € 35.808,00 lordi annui), b) che gli impegni finanziari del ricorrente per il mutui dallo stesso contratti si concluderanno nel 2027 (rata € 551,35) e nel dicembre
2025 (rata asserita, ma non documentata, di € 300,00), prima cioè dell'estinzione del mutuo che la resistente ha acceso (ammortamento in 120 rate da € 520,21 dal 2023 e quindi estinzione nel 2033), lasciando all'ex compagno la casa coniugale cui pure avrebbe avuto diritto a risiedere nell'interesse della minore, c) che la resistente ha contratto due prestiti finalizzati da rimborsare entrambi in 36 rate (da € 120,80 ed e
130,10) con scadenza nel 2026, d) che il resistente percepisce due canoni di locazione di € 3.600,00 annui e di € 1.530,00 annui (pari a 1/3 di € 4.560,00) come risulta dall'ultimo modello unico depositato, stipulati secondo il regime della cedolare secca e con i conseguenti benefici di legge, e) che il ricorrente è titolare di altri immobili che sono astratta espressione di potenzialità economica, potendo essere – in difetto di puntuali dimostrazioni contraria di cui la parte era onerata – venduti, f) che la resistente è sì titolare di immobili ma, a prescindere dal garage in contitolarità con controparte sito in Oliveri, nella misura di 1/6 e anche a titolo di enfiteusi, g) delle esigenze della minore che si accinge a compiere 13 anni e dunque ad entrare pienamente nella fase adolescenziale (i cui bisogni sono notoriamente maggiori: v., e.g., Cass., n. 13664/2022, alla cui stregua “[i]n tema di assegno
8 di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione”), h) della ripartizione in misura pari tra i genitori dell'assegno unico universale (rispetto a cui non è stato CP_2 infine raggiunto alcun accordo) appare congruo che corrisponda Parte_1
a la somma complessiva di € 400,00 a titolo di mantenimento della CP_1 figlia comune entro il giorno 5 di ogni mese e a far data dal deposito del ricorso (4 dicembre 2023) annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT.
Per le spese straordinarie da sostenere nell'interesse della prole, mediche, odontoiatriche, oculistiche, ricreative e di istruzione, appare corretta la suddivisione nella misura del 50% a carico di ciascun genitore, non essendovi ragioni per una diversa ripartizione.
Le suddette spese andranno previamente concordate per iscritto tra le parti anche nel quantum, salvo che non si tratti di spese di carattere urgente e in caso di disaccordo le parti dovranno fare riferimento alle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio
Nazionale Forense.
3. – Le spese di lite, tenuto conto della natura della controversia, della concorde richiesta di avviare un percorso di mediazione nonché di affidamento condiviso con domiciliazione presso la madre, della reciproca soccombenza rispetto alle varie istanze proposte specie sull'ammontare dell'assegno di mantenimento (chiesto dalla resistente nella misura di € 600,00 mensili), nonché alla luce del rifiuto di entrambe le parti della proposta conciliativa formulata dal Giudice delegato all'udienza del 28 novembre 2024, vengono integralmente compensate.
Pertanto, spese e onorari di C.T.U., già liquidate in atti, sono posti per metà a carico del ricorrente e per metà a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, pronunciando nella causa n. 1474/2023
R.G. così decide:
1) dispone l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con Persona_1 collocamento della stessa presso l'abitazione della madre;
9 2) dispone che la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente dai genitori per le decisioni di ordinaria amministrazione e che, per quel che concerne le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della prole, tale responsabilità venga esercitata congiuntamente dai genitori, affidando un mandato di vigilanza, supporto e mediazione ai Servizi Sociali del luogo di residenza della minore a cui uno o entrambi i genitori si rivolgeranno in difetto di accordo per ottenere un sostegno al corretto esercizio della genitorialità;
3) disciplina il diritto di visita del padre come in parte motiva;
4) pone a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento della figlia la somma complessiva di € 400,00 mensili oltre rivalutazione annuale in base agli indici
ISTAT, da versarsi in via anticipata alla madre entro i primi cinque giorni di ogni mese a far data dal deposito del ricorso (4 dicembre 2023), oltre il 50% delle spese straordinarie, mediche, ricreative e di istruzione, da concordare preventivamente per iscritto, salvo urgenze mediche, e, in difetto di accordo, da individuare in base alle
“linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatte dal Consiglio Nazionale Forense;
5) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
6) pone spese e onorari dalla mediazione familiare, già liquidati in atti, per metà a carico di parte ricorrente e per l'altra metà a carico di parte resistente.
Manda alla Cancelleria di comunicare il provvedimento alle parti e ai Servizi Sociali del Comune di Patti.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Giuseppe Puglisi Mario Samperi
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