Articolo 1 della Legge 16 febbraio 1979, n. 64
Versione
17 marzo 1979
Art. 1. Articolo unico

Le provvidenze previste dall' articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , rifinanziate a norma dell' articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , si applicano anche per gli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976 nei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia, determinati ai sensi dell'articolo 20 del decreto stesso, nonche' ai sensi dell' articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 .
I sindaci dei comuni interessati, sulla scorta delle risultanze delle quali sono in possesso, o di cui sono, comunque, a conoscenza, eventualmente integrate da accertamenti suppletivi o dalla produzione di idonea documentazione da richiedersi ai capifamiglia, determineranno d'ufficio l'entita' della perdita di vestiario o di biancheria, di mobili o di suppellettili dagli stessi subita a causa degli eventi sismici verificatisi dopo il maggio 1976, formulando le relative proposte per la corresponsione dei contributi alle competenti prefetture, le quali provvederanno, relativamente alle pratiche che riterranno accoglibili, alla concessione dei contributi medesimi nell'ambito delle autorizzazioni di spesa all'uopo disposte con le norme indicate al comma precedente.

Entrata in vigore il 17 marzo 1979