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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 514 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3530/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. RAGUSO GIUSEPPE
E
AR GR con il patrocinio dell'Avv. COZZI CLAUDIA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n.11210/2020, avverso la quale il aveva proposto appello, deciso con sentenza n. 2761/2022 della Corte CP_1
d'Appello di Roma, la quale aveva revocato, con decorrenza dal 13.6.2017, l'assegno di mantenimento in favore della moglie - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “- la ex casa coniugale in Roma, Viale Palmiro Togliatti n. 547, int. 1 rimane assegnata al Sig.
[...]
quale proprietario di essa, essendosene la Sig.ra IA NO allontanata da tempo e CP_1 asportato i propri effetti personali già in esito alla sentenza del Tribunale di Roma, sopra riferita;
- alcun provvedimento adottare in favore del figlio maggiorenne ed economicamente Per_1 autonomo;
- alcun provvedimento economico adottare tra i due Ricorrenti, avendosi dato atto entrambi, al fine di risolvere in via conciliativa e bonaria la crisi coniugale e le controversie relative al rapporto coniugale, quale patto familiare essenziale, funzionale ed inderogabile per dirimere l'insorta crisi coniugale, della definizione in unica soluzione ed una tantum di ogni rapporto economico, anche a titolo di assegno divorzile a favore della Sig.ra NO, con la compensazione della somma di euro
30.000,00 (trentamila/00, somma così consensualmente arrotondata e determinata anche a titolo di interessi di mora, nonché di spese relative al terreno agricolo), dovuta da quest'Ultima a titolo di ripetizione di quanto versato alla medesima da parte del sig. a titolo di assegni di Controparte_1 mantenimento a far data dal mese di giugno 2017, come stabilito dalla sentenza resa dalla Corte di
Appello di Roma inter partes, sopra richiamata, alla cui ricezione, nell'ambito degli odierni accordi, il sig. rinuncia in via definitiva a fronte della pari rinuncia da parte della Sig.ra NO CP_1 alla richiesta di assegno divorzile;
- i Sigg.ri e IA NO si impegnano a porre in vendita, a prezzo di mercato, Controparte_1 il terreno agricolo in comunione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sito in Monte Porzio
Catone (Rm), di mq.
1.890 circa, al Foglio 8, part.lle 92, 93, 94, pervenuto per atto di compravendita dai Sig.ri c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in favore di , con scrittura privata rep. 63410, racc. C.F._2 Controparte_1
19392, in data 24.11.1989, autenticata dal notaio in Roma (doc. 8), con oneri Persona_2
e onori in pari quota tra i predetti.
- Spese legali compensate.”
Avendo il Tribunale richiesto alle parti, con provvedimento in data 28.12.2024, di chiarire, con riferimento alla condizione economica concordata, se avessero o meno inteso prevedere un assegno divorzile una tantum in favore della moglie, sia pure sotto forma di rinuncia da parte del marito alla restituzione dell'importo di 30.000,00 euro o se la prevista condizione relativa alla “compensazione della somma di euro 30.000,00” costituisse invece una mera pattuizione negoziale accessoria, con nota del 15.01.2025 le parti hanno precisato che
“l'importo di € 30.000,00 (..) previsto nel ricorso è da intendersi quale riconoscimento di un assegno divorzile una tantum in favore della moglie.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, come sopra precisate, il Tribunale provvede in conformità, con l'ulteriore precisazione che, in assenza di figli conviventi minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la “assegnazione” al della ex casa familiare va intesa come mera CP_1
attribuzione allo stesso del godimento esclusivo dell'immobile (di cui peraltro è proprietario) e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal suddetto contenuto necessario, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e GR AR, in Roma, in data 25.05.1985, trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1985, atto n. 00326, parte 2, serie A06, alle condizioni come riportate e precisate in parte motiva, relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 3.3.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
Dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE
Dott.ssa Cecilia Pratesi GIUDICE
Dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 3530/2024, promossa da:
Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. RAGUSO GIUSEPPE
E
AR GR con il patrocinio dell'Avv. COZZI CLAUDIA
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., i ricorrenti – premesso di essersi separati in virtù di sentenza del Tribunale di Roma n.11210/2020, avverso la quale il aveva proposto appello, deciso con sentenza n. 2761/2022 della Corte CP_1
d'Appello di Roma, la quale aveva revocato, con decorrenza dal 13.6.2017, l'assegno di mantenimento in favore della moglie - hanno chiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni: “- la ex casa coniugale in Roma, Viale Palmiro Togliatti n. 547, int. 1 rimane assegnata al Sig.
[...]
quale proprietario di essa, essendosene la Sig.ra IA NO allontanata da tempo e CP_1 asportato i propri effetti personali già in esito alla sentenza del Tribunale di Roma, sopra riferita;
- alcun provvedimento adottare in favore del figlio maggiorenne ed economicamente Per_1 autonomo;
- alcun provvedimento economico adottare tra i due Ricorrenti, avendosi dato atto entrambi, al fine di risolvere in via conciliativa e bonaria la crisi coniugale e le controversie relative al rapporto coniugale, quale patto familiare essenziale, funzionale ed inderogabile per dirimere l'insorta crisi coniugale, della definizione in unica soluzione ed una tantum di ogni rapporto economico, anche a titolo di assegno divorzile a favore della Sig.ra NO, con la compensazione della somma di euro
30.000,00 (trentamila/00, somma così consensualmente arrotondata e determinata anche a titolo di interessi di mora, nonché di spese relative al terreno agricolo), dovuta da quest'Ultima a titolo di ripetizione di quanto versato alla medesima da parte del sig. a titolo di assegni di Controparte_1 mantenimento a far data dal mese di giugno 2017, come stabilito dalla sentenza resa dalla Corte di
Appello di Roma inter partes, sopra richiamata, alla cui ricezione, nell'ambito degli odierni accordi, il sig. rinuncia in via definitiva a fronte della pari rinuncia da parte della Sig.ra NO CP_1 alla richiesta di assegno divorzile;
- i Sigg.ri e IA NO si impegnano a porre in vendita, a prezzo di mercato, Controparte_1 il terreno agricolo in comunione, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, sito in Monte Porzio
Catone (Rm), di mq.
1.890 circa, al Foglio 8, part.lle 92, 93, 94, pervenuto per atto di compravendita dai Sig.ri c.f. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, in favore di , con scrittura privata rep. 63410, racc. C.F._2 Controparte_1
19392, in data 24.11.1989, autenticata dal notaio in Roma (doc. 8), con oneri Persona_2
e onori in pari quota tra i predetti.
- Spese legali compensate.”
Avendo il Tribunale richiesto alle parti, con provvedimento in data 28.12.2024, di chiarire, con riferimento alla condizione economica concordata, se avessero o meno inteso prevedere un assegno divorzile una tantum in favore della moglie, sia pure sotto forma di rinuncia da parte del marito alla restituzione dell'importo di 30.000,00 euro o se la prevista condizione relativa alla “compensazione della somma di euro 30.000,00” costituisse invece una mera pattuizione negoziale accessoria, con nota del 15.01.2025 le parti hanno precisato che
“l'importo di € 30.000,00 (..) previsto nel ricorso è da intendersi quale riconoscimento di un assegno divorzile una tantum in favore della moglie.”
Sussistendo i requisiti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, ritenuta l'equità delle condizioni relative al contenuto necessario del divorzio, come sopra precisate, il Tribunale provvede in conformità, con l'ulteriore precisazione che, in assenza di figli conviventi minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, la “assegnazione” al della ex casa familiare va intesa come mera CP_1
attribuzione allo stesso del godimento esclusivo dell'immobile (di cui peraltro è proprietario) e ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti dal suddetto contenuto necessario, di cui prende atto.
Nulla sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
e GR AR, in Roma, in data 25.05.1985, trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dell'Ufficio dello stato civile del predetto comune dell'anno 1985, atto n. 00326, parte 2, serie A06, alle condizioni come riportate e precisate in parte motiva, relative al contenuto necessario del divorzio, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni esulanti da detto contenuto, di cui il Tribunale prende atto;
nulla sulle spese.
Roma, 3.3.2025
IL GIUDICE REL. EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Valeria Chirico dott.ssa Marta Ienzi