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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 11/06/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2685/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2685/2022
Oggi 11/06/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. MAUTONE ERACLITE anche per delega dell' Parte_1
l'avv. , il quale si riporta alla propria memoria conclusionale CP_1 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i l difensore ad allontanarsi. Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione .
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del la Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2685/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MAUTONE ERACLITE ( ) e dell'avv. C.F._2 CP_1
, elett.te dom.ti presso il loro studio sito in Capaccio Paestum (SA) alla
[...]
E Via Italia 61 n.80, pec .salerno. , fax Email_1 CP_2
0828\728100;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del Sindaco p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale d'udienza e, in particolare, si è riportato all'ultimo atto di causa, nel quale aveva così concluso:
«l'Ill.mo Tribunale adito voglia: I) dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro in oggetto a carico dell'ente convenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c.; II) per l'effetto, condannarlo al risarcimento delle lesioni subite dall'attore quantificate in €.36.285,00#, somma comprensiva della personalizzazione massima (49% del danno biologico), ovvero quella somma anche minore o superiore che l'On.le giudicante riterrà opportuna, comunque entro il limite della fascia prevista per il contributo pagina 2 di 9 unificato da € 25.000,00 ad € 52.000.00, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, dall'evento sino al soddisfo;
III) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, con diretta attribuzione ai sott.tti procuratori antistatari».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'atto di citazione del 24.03.2022, notificato in data 25.03.2022, l'attore esponeva che in data 17.07.2021 si era recato nel Comune di Controparte_3
e che aveva parcheggiato la propria autovettura nel parcheggio pubblico di via
San Nicola della stessa città, alle ore 19,00 circa.
Nell'uscire dal parcheggio a piedi, dovendo necessariamente attraversare una rampa di accesso/uscita, scivolava su di esse rovinosamente al suolo.
Allegava che la caduta era stata causata dallo stato d i degrado della rampa che era composta di solo cemento grezzo, con un manto stradale reso scivoloso dall'assenza totale di asfalto e con una pendenza superiore al 70%: tale rampa,
a dire dell'attore, era altresì senza corrimano, priva di qualsivoglia dispositivo e/o trattamento antiscivolo, priva di segnaletica per un percorso pedonale obbligatorio alternativo ed in ogni caso priva di ogni dispositivo obbligatorio per disabili. Evidenziava, poi, che l'uscita pedonale attraverso le scale si trovava sul lato opposto dell'ingresso del parcheggio ed era assolutamente nascosta, non segnalata e non conoscibile.
Successivamente alla caduta, l'attore deduceva di essere stato prontamente soccorso da alcune persone ivi presenti, le quali provvedevano ad allertare sia il pronto soccorso, sia i Vigili Urbani del Comune di . Controparte_3
Rappresentava, quindi, che trasportato al P.O. di Eboli, gli veniva diagnosticata la frattura trimalleolare del piede sinistro .
Inoltrata lettera di messa in mora al , ritenuto Controparte_3 responsabile ex art. 2051 c.c. dall'attore, quest'ultimo veniva contattato dalla compagnia UnipolSai Ass.ni S.p.A., assicuratrice dell'Ente. La Compagnia provvedeva a nominare il dott. il quale, a seguito di visita Persona_1 medico legale, accertava che l'odierno attore, sig. aveva Parte_1 subito un danno biologico del 10%, una ITT di giorni 13, una ITP al 75% di giorni 20, una ITP al 50% di giorni 40, una ITP al 25% di giorni 60, nonché €
547,00 di spese mediche documentate, oltre alla sussistenza del nesso di pagina 3 di 9 causalità tra evento e lesioni (v. relazione del medico legale del 1° febbraio
2022).
L'attore lamentava, infine, che le lesioni subite «hanno comportato che quest'ultimo, assunto con contratto a tempo determinato dal 23.01.2020, rinnovato ogni sei mesi sino al 21.01.2022 (All.5), non è stato ritenuto più idoneo allo svolgimento delle mansioni di autotrasportatore e logistica, tanto da che il datore non lo ha più riassunto» (v. n. 12 p. 2 dell'atto di citazione).
Per questi motivi
, concludeva come sopra.
Il convenuto, pur essendo stato regolarmente evocato, è rimasto contumace.
***
1. Quanto affermato dall'attore è assolutamente provato dall'istruttoria effettuata.
1.1. È provato, in primo luogo, che il fatto dannoso si sia verificato nelle modalità descritte dall'attore e ciò si desume non solo dalle allegazioni documentali (in particolare v. verbale d'intervento della Polizia Municipale del
Comune di ), ma anche dai testimoni assunti innanzi a questo CP_3
Tribunale, sig.ri e , lì presenti Controparte_4 Controparte_5 per caso e senza alcun interesse nella controversia, i quali hanno confermato l'accaduto.
1.2. È emerso, in particolare, che la salita/discesa ha effettivamente una elevata pendenza, che si trova in cattive condizioni manutentive per essere stata solo cementificata e non asfaltata, che non era curata tant'è che a volte vi cresceva l'erba che la rendeva scivolosa e che, all'epoca del fatto, non v'erano corrimano né segnaletica. Invero, solo successivamente al sinistro per cui è causa, il provvedeva a mettere in sicurezza la Controparte_3 rampa di accesso e uscita del parcheggio di via San Nicola apponendovi il corrimano, la segnaletica pedonale e le striature antiscivolo sul cemento della medesima rampa.
2. Data prova del fatto dannoso, occorre verificare se esso si lega al danno - evento subito dalla vittima, che, in questo caso è consistito nella frattura bimalleolare caviglia sinistra, e, poi, individuare quali danni conseguenza si siano prodotti.
2.1. Nel danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione pagina 4 di 9 della responsabilità, infatti, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità.
Da un lato, dunque, «la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo» (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025), ma dall'altro «nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res"» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025 ).
2.2. Ebbene, dalle risultanze probatorie emerge con chiarezza che l'attore, vittima del fatto dannoso, non solo non l'ha autocagionato ma non ha commesso negligenza alcuna, essendo stato il danno -evento cagionato esclusivamente dall'inciampo nel manto stradale la cui custodia appartiene al trattandosi di salita/discesa che insiste su una via Controparte_3 pubblica (via San Nicola), sulla quale affaccia l'ingresso/uscita del parcheggio pubblico: tanto è desumibile, soprattutto, dal comportamento successivo al danno del che ha immediatamente provveduto, come confermato dai CP_3
pagina 5 di 9 testimoni, a mettere in sicurezza quel tratto stradale.
Ciò è già sufficiente a fondare la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma, a tutto voler concedere, è stata dimostrata altresì la natura insidiosa della rampa in questione che si trovava in pessimo stato manutentivo nei termini sopra descritti dai testimoni.
3. In relazione, poi, al nesso causale che lega il danno -evento al danno- conseguenza, appare, altresì, accertato, dalla relazione del medico legale dell'assicurazione, che a causa della caduta l'attore ha patito conseguenze pregiudizievoli alla sua salute: in particolare, egli è stato «ricoverato in
Ortopedia con diagnosi di frattura bimalleolare caviglia sinistra. Sottoposto
a intervento chirurgico di sintesi con placca e viti. Valva gessata. In data
29/09/21 veniva ricoverato presso il Campolongo Hospital con diagnosi di postumi di frattura trimalleolare a sinistra, operato. Durante il ricovero veniva sottoposto a trattamento riabilitativo. Dimesso in data 29/11/21. In data 03/12/21 veniva ricoverato presso il Campolongo Hospital con diagnosi di intolleranza vite del malleolo mediale sinistro, operato di rimozione.
Dimesso in data 21/12/21» (p. 4).
4. Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del medico-fiduciario della
Compagnia, alla quale l'attore ha aderito e, dunque, considerata l'età di 51 anni della vittima al momento del sinistro e applicate le Tabelle di Milano del 2024, si provvede in questi termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni Percentuale di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 19.593,00
Invalidità temporanea totale € 1.495,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00 pagina 6 di 9 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 7.245,00
Totale generale: € 26.838,00
5. Non sono invece provati la personalizzazione del danno biologico e il danno morale.
5.1. Circa la personalizzazione, infatti, l'attore ha allegato soltanto il fatto del mancato rinnovo del contratto a tempo determinato del 21.01.2022, ma non ha provato se il mancato rinnovo è direttamente dipeso dal danno evento: in altri termini, non ha allegato né provato il nesso causale tra il danno evento ed il danno conseguenza, né esso è presumibile , potendo sussistere svariati fattori causali alternativi che abbiano indotto il datore di lavoro a non rinnovare più il contratto a tempo determinato del proprio assunto;
una fra quest i può essere costituito, del resto, proprio dal limite dei rinnovi previsti dalla legge giuslavoristica [sul rilievo dei fattori causali alternativi nel nesso di causalità
v. Trib. Salerno, sez. lavoro, 16 gennaio 2025 , secondo cui «per consolidato orientamento di legittimità, le regole della causalità materiale sono rinvenibili, in via analogica, negli artt. 40 e 41 c.p., i quali sposano la teoria condizionalistica. Tuttavia, nel diritto civile, la certezza scientifica è degradata a mera probabilità, in quanto la ratio della tutela risarcitoria ed indennitaria è quella di stabilire, in chiave riparatoria, su chi far gravare le conseguenze di un episodio foriero di danni. A tal fine, “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. 2 settembre 2022, n. 25884). Ne consegue che anche nella causalità civile, il nesso è escluso in presenza di fattori causali pagina 7 di 9 alternativi che, con maggiore probabilità, hanno causato il danno, secondo un'applicazione dei principi della sentenza Franzese (30382/2002) compatibile con la ratio della responsabilità civile» ].
Inoltre, il medico fiduciario della Compagnia, nelle sua relazione medico - legale, ha evidenziato l'assenza di incidenza dei danni patiti sulla capacità lavorativa dell'attore.
5.2. Circa il danno morale, similmente non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018,
n. 9385, secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento»).
5.3. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale il convenuto è condannato a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di €26.838,00; vista la richiesta attorea di riconoscimento della rivalutazione e degli interessi, in ragione della natura di debito di valore, va sicuramente riconosciuta la rivalutazione monetaria agli indici Istat-FOI, sulla somma liquidata, devalutata alla data dell'evento di danno e rivalutata anno per anno per anno fino al soddisfo. Non possono, invece, riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore fornito alcuna prova in tal senso (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
6351 del 10/03/2025).
5.4. È invece provato il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche occorse dalla vittima per la caduta. Esse, debitamente allegate dall'attore con fatture e scontrini, sono liquidate in euro €. 547,00. Su tale importo, parimenti, va riconosciuta anche su tale importo la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, decorrente, però da una data intermedia dei vari esborsi (dovendosi, altrimenti calcole da ogni singola spesa), ossia dal
31/10/2021.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi del decisum, visto il minore sforzo difensivo derivante dalla contumacia del convenuto.
pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accerta la responsabilità del convenuto ex art. 2051 cod. civ. per i fatti indicati in motivazione e per l'effetto lo condanna a pagare in favore dell'attore:
- € 26.838,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- €547,oo a titolo di danno patrimoniale;
oltre rivalutazione, come indicat a in motivazione;
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese vive, € 3.809,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale telematico.
11 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Francesco D'Amato, magistrato in tirocinio presso questo Tribunale.
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2685/2022
Oggi 11/06/2025 innanzi alla dott.ssa Grazia Roscigno sono comparsi:
per l'avv. MAUTONE ERACLITE anche per delega dell' Parte_1
l'avv. , il quale si riporta alla propria memoria conclusionale CP_1 insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
La Giudice
Si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i l difensore ad allontanarsi. Dopo breve discussione orale, la Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione, autorizzando i difensori ad allontanarsi e avvertendoli che all'esito della camera di consiglio la decisione sarà resa al verbale, per cui anche in loro assenza non sarà data comunicazione .
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura e depositandola al fascicolo telematico.
La Giudice
Grazia Roscigno
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del la Giudice, dott. Grazia Roscigno, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2685/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MAUTONE ERACLITE ( ) e dell'avv. C.F._2 CP_1
, elett.te dom.ti presso il loro studio sito in Capaccio Paestum (SA) alla
[...]
E Via Italia 61 n.80, pec .salerno. , fax Email_1 CP_2
0828\728100;
ATTORE contro
(C.F. ), in persona Controparte_3 P.IVA_1 del Sindaco p.t.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso come da verbale d'udienza e, in particolare, si è riportato all'ultimo atto di causa, nel quale aveva così concluso:
«l'Ill.mo Tribunale adito voglia: I) dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro in oggetto a carico dell'ente convenuto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2051 c.c. e/o 2043 c.c.; II) per l'effetto, condannarlo al risarcimento delle lesioni subite dall'attore quantificate in €.36.285,00#, somma comprensiva della personalizzazione massima (49% del danno biologico), ovvero quella somma anche minore o superiore che l'On.le giudicante riterrà opportuna, comunque entro il limite della fascia prevista per il contributo pagina 2 di 9 unificato da € 25.000,00 ad € 52.000.00, oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, dall'evento sino al soddisfo;
III) il tutto con vittoria di spese e competenze professionali, con diretta attribuzione ai sott.tti procuratori antistatari».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nell'atto di citazione del 24.03.2022, notificato in data 25.03.2022, l'attore esponeva che in data 17.07.2021 si era recato nel Comune di Controparte_3
e che aveva parcheggiato la propria autovettura nel parcheggio pubblico di via
San Nicola della stessa città, alle ore 19,00 circa.
Nell'uscire dal parcheggio a piedi, dovendo necessariamente attraversare una rampa di accesso/uscita, scivolava su di esse rovinosamente al suolo.
Allegava che la caduta era stata causata dallo stato d i degrado della rampa che era composta di solo cemento grezzo, con un manto stradale reso scivoloso dall'assenza totale di asfalto e con una pendenza superiore al 70%: tale rampa,
a dire dell'attore, era altresì senza corrimano, priva di qualsivoglia dispositivo e/o trattamento antiscivolo, priva di segnaletica per un percorso pedonale obbligatorio alternativo ed in ogni caso priva di ogni dispositivo obbligatorio per disabili. Evidenziava, poi, che l'uscita pedonale attraverso le scale si trovava sul lato opposto dell'ingresso del parcheggio ed era assolutamente nascosta, non segnalata e non conoscibile.
Successivamente alla caduta, l'attore deduceva di essere stato prontamente soccorso da alcune persone ivi presenti, le quali provvedevano ad allertare sia il pronto soccorso, sia i Vigili Urbani del Comune di . Controparte_3
Rappresentava, quindi, che trasportato al P.O. di Eboli, gli veniva diagnosticata la frattura trimalleolare del piede sinistro .
Inoltrata lettera di messa in mora al , ritenuto Controparte_3 responsabile ex art. 2051 c.c. dall'attore, quest'ultimo veniva contattato dalla compagnia UnipolSai Ass.ni S.p.A., assicuratrice dell'Ente. La Compagnia provvedeva a nominare il dott. il quale, a seguito di visita Persona_1 medico legale, accertava che l'odierno attore, sig. aveva Parte_1 subito un danno biologico del 10%, una ITT di giorni 13, una ITP al 75% di giorni 20, una ITP al 50% di giorni 40, una ITP al 25% di giorni 60, nonché €
547,00 di spese mediche documentate, oltre alla sussistenza del nesso di pagina 3 di 9 causalità tra evento e lesioni (v. relazione del medico legale del 1° febbraio
2022).
L'attore lamentava, infine, che le lesioni subite «hanno comportato che quest'ultimo, assunto con contratto a tempo determinato dal 23.01.2020, rinnovato ogni sei mesi sino al 21.01.2022 (All.5), non è stato ritenuto più idoneo allo svolgimento delle mansioni di autotrasportatore e logistica, tanto da che il datore non lo ha più riassunto» (v. n. 12 p. 2 dell'atto di citazione).
Per questi motivi
, concludeva come sopra.
Il convenuto, pur essendo stato regolarmente evocato, è rimasto contumace.
***
1. Quanto affermato dall'attore è assolutamente provato dall'istruttoria effettuata.
1.1. È provato, in primo luogo, che il fatto dannoso si sia verificato nelle modalità descritte dall'attore e ciò si desume non solo dalle allegazioni documentali (in particolare v. verbale d'intervento della Polizia Municipale del
Comune di ), ma anche dai testimoni assunti innanzi a questo CP_3
Tribunale, sig.ri e , lì presenti Controparte_4 Controparte_5 per caso e senza alcun interesse nella controversia, i quali hanno confermato l'accaduto.
1.2. È emerso, in particolare, che la salita/discesa ha effettivamente una elevata pendenza, che si trova in cattive condizioni manutentive per essere stata solo cementificata e non asfaltata, che non era curata tant'è che a volte vi cresceva l'erba che la rendeva scivolosa e che, all'epoca del fatto, non v'erano corrimano né segnaletica. Invero, solo successivamente al sinistro per cui è causa, il provvedeva a mettere in sicurezza la Controparte_3 rampa di accesso e uscita del parcheggio di via San Nicola apponendovi il corrimano, la segnaletica pedonale e le striature antiscivolo sul cemento della medesima rampa.
2. Data prova del fatto dannoso, occorre verificare se esso si lega al danno - evento subito dalla vittima, che, in questo caso è consistito nella frattura bimalleolare caviglia sinistra, e, poi, individuare quali danni conseguenza si siano prodotti.
2.1. Nel danno da cosa in custodia ex art. 2051 c.c., ai fini dell'affermazione pagina 4 di 9 della responsabilità, infatti, l'attore non deve provare il requisito della colpa del danneggiante poiché trattasi di responsabilità oggettiva “pura” con la conseguenza che solo se il danneggiante dimostri l'interruzione del nesso causale ex art. 41 c.p., analogicamente applicabile nel diritto civile (v. Cass., sez. un., 11 gennaio 2008, n. 576), attraverso l'allegazione del fattore eccentrico ed inverosimile, può andare esente da responsabilità.
Da un lato, dunque, «la responsabilità ex art. 2051 c.c., per danni cagionati dalla condizione del manto stradale, prescinde dalla prova della ricorrenza di una situazione di insidia, essendo sufficiente che il danneggiato dimostri il nesso causale tra cosa custodita ed evento dannoso e può essere esclusa grazie alla dimostrazione, di cui è onerato il custode, della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte, anche solo colpose, del danneggiato o di quelle, imprevedibili, di un terzo» (Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 8450 del 31/03/2025), ma dall'altro «nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res"» (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 8449 del 31/03/2025 ).
2.2. Ebbene, dalle risultanze probatorie emerge con chiarezza che l'attore, vittima del fatto dannoso, non solo non l'ha autocagionato ma non ha commesso negligenza alcuna, essendo stato il danno -evento cagionato esclusivamente dall'inciampo nel manto stradale la cui custodia appartiene al trattandosi di salita/discesa che insiste su una via Controparte_3 pubblica (via San Nicola), sulla quale affaccia l'ingresso/uscita del parcheggio pubblico: tanto è desumibile, soprattutto, dal comportamento successivo al danno del che ha immediatamente provveduto, come confermato dai CP_3
pagina 5 di 9 testimoni, a mettere in sicurezza quel tratto stradale.
Ciò è già sufficiente a fondare la responsabilità dell'Ente ai sensi dell'art. 2051 c.c., ma, a tutto voler concedere, è stata dimostrata altresì la natura insidiosa della rampa in questione che si trovava in pessimo stato manutentivo nei termini sopra descritti dai testimoni.
3. In relazione, poi, al nesso causale che lega il danno -evento al danno- conseguenza, appare, altresì, accertato, dalla relazione del medico legale dell'assicurazione, che a causa della caduta l'attore ha patito conseguenze pregiudizievoli alla sua salute: in particolare, egli è stato «ricoverato in
Ortopedia con diagnosi di frattura bimalleolare caviglia sinistra. Sottoposto
a intervento chirurgico di sintesi con placca e viti. Valva gessata. In data
29/09/21 veniva ricoverato presso il Campolongo Hospital con diagnosi di postumi di frattura trimalleolare a sinistra, operato. Durante il ricovero veniva sottoposto a trattamento riabilitativo. Dimesso in data 29/11/21. In data 03/12/21 veniva ricoverato presso il Campolongo Hospital con diagnosi di intolleranza vite del malleolo mediale sinistro, operato di rimozione.
Dimesso in data 21/12/21» (p. 4).
4. Da ciò consegue la liquidazione del danno biologico permanente e temporaneo in conformità alla valutazione del medico-fiduciario della
Compagnia, alla quale l'attore ha aderito e, dunque, considerata l'età di 51 anni della vittima al momento del sinistro e applicate le Tabelle di Milano del 2024, si provvede in questi termini:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 51 anni Percentuale di invalidità permanente 10% Punto danno biologico € 2.612,40
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 13
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 40
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 60
Danno non patrimoniale risarcibile € 19.593,00
Invalidità temporanea totale € 1.495,00 Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 2.300,00 pagina 6 di 9 Invalidità temporanea parziale al 25% € 1.725,00 Totale danno biologico temporaneo € 7.245,00
Totale generale: € 26.838,00
5. Non sono invece provati la personalizzazione del danno biologico e il danno morale.
5.1. Circa la personalizzazione, infatti, l'attore ha allegato soltanto il fatto del mancato rinnovo del contratto a tempo determinato del 21.01.2022, ma non ha provato se il mancato rinnovo è direttamente dipeso dal danno evento: in altri termini, non ha allegato né provato il nesso causale tra il danno evento ed il danno conseguenza, né esso è presumibile , potendo sussistere svariati fattori causali alternativi che abbiano indotto il datore di lavoro a non rinnovare più il contratto a tempo determinato del proprio assunto;
una fra quest i può essere costituito, del resto, proprio dal limite dei rinnovi previsti dalla legge giuslavoristica [sul rilievo dei fattori causali alternativi nel nesso di causalità
v. Trib. Salerno, sez. lavoro, 16 gennaio 2025 , secondo cui «per consolidato orientamento di legittimità, le regole della causalità materiale sono rinvenibili, in via analogica, negli artt. 40 e 41 c.p., i quali sposano la teoria condizionalistica. Tuttavia, nel diritto civile, la certezza scientifica è degradata a mera probabilità, in quanto la ratio della tutela risarcitoria ed indennitaria è quella di stabilire, in chiave riparatoria, su chi far gravare le conseguenze di un episodio foriero di danni. A tal fine, “in tema di accertamento del nesso causale nella responsabilità civile, qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile a una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della
"probabilità prevalente" e del "più probabile che non"; pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, a eliminare, dal novero delle ipotesi valutabili, quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (Cass. 2 settembre 2022, n. 25884). Ne consegue che anche nella causalità civile, il nesso è escluso in presenza di fattori causali pagina 7 di 9 alternativi che, con maggiore probabilità, hanno causato il danno, secondo un'applicazione dei principi della sentenza Franzese (30382/2002) compatibile con la ratio della responsabilità civile» ].
Inoltre, il medico fiduciario della Compagnia, nelle sua relazione medico - legale, ha evidenziato l'assenza di incidenza dei danni patiti sulla capacità lavorativa dell'attore.
5.2. Circa il danno morale, similmente non è stata allegata dall'attore alcuna circostanza specifica del cd. pretium doloris e quest'ultimo non è più liquidabile dal giudice in re ipsa (v. Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 16/04/2018,
n. 9385, secondo cui «il danno non patrimoniale da lesione della reputazione, alla stregua degli altri danni da lesione di diritti fondamentali, è un tipico danno-conseguenza e, perciò, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa); deve, pertanto, essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento»).
5.3. Pertanto, a titolo di danno non patrimoniale il convenuto è condannato a pagare in favore dell'attore la complessiva somma di €26.838,00; vista la richiesta attorea di riconoscimento della rivalutazione e degli interessi, in ragione della natura di debito di valore, va sicuramente riconosciuta la rivalutazione monetaria agli indici Istat-FOI, sulla somma liquidata, devalutata alla data dell'evento di danno e rivalutata anno per anno per anno fino al soddisfo. Non possono, invece, riconoscersi gli interessi compensativi, non avendo l'attore fornito alcuna prova in tal senso (v. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.
6351 del 10/03/2025).
5.4. È invece provato il danno patrimoniale derivante dalle spese mediche occorse dalla vittima per la caduta. Esse, debitamente allegate dall'attore con fatture e scontrini, sono liquidate in euro €. 547,00. Su tale importo, parimenti, va riconosciuta anche su tale importo la rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, decorrente, però da una data intermedia dei vari esborsi (dovendosi, altrimenti calcole da ogni singola spesa), ossia dal
31/10/2021.
6. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai minimi del decisum, visto il minore sforzo difensivo derivante dalla contumacia del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
A) Accerta la responsabilità del convenuto ex art. 2051 cod. civ. per i fatti indicati in motivazione e per l'effetto lo condanna a pagare in favore dell'attore:
- € 26.838,00 a titolo di danno non patrimoniale;
- €547,oo a titolo di danno patrimoniale;
oltre rivalutazione, come indicat a in motivazione;
B) Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attorea le spese di lite, che si liquidano in € 545,00 per spese vive, € 3.809,00 compenso d'avvocato, oltre rimborso forfetario del 15% sull'importo dei compensi, c.p.a.
e i.v.a., come per legge, da distrarsi a favore dei procuratori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale telematico.
11 giugno 2025
La Giudice
Grazia Roscigno
Provvedimento redatto con la collaborazione del dr. Francesco D'Amato, magistrato in tirocinio presso questo Tribunale.
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