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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 28/05/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2903/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 28 maggio 2025 alle ore 12,10 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2903/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIVA CLAUDIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAI BARBARA;
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELLATO Controparte_1 C.F._2
ELISABETTA resistente nonché contro
C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Matteo Controparte_2 P.IVA_1
Cerretti
TERZA CHIAMATA
compaiono:
per la ricorrente l'avv. Barbara Gai, la quale precisa le conclusioni come da Parte_1
ricorso introduttivo e nella memoria depositata in data 21 giugno 2024;
per il resistente l'avv. Elisabetta Stellato, che precisa le conclusioni come da Controparte_1
memoria depositata del 26 giugno 2024 e come da note conclusive del 22 maggio 2025;
per la terza chiamata l'avv. Barbata Vici in sostituzione dell'avv. Controparte_2
Matteo Cerretti, la quale precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 165 maggio 2025;
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e insistono nell'accoglimento delle proprie domande e difese. pagina 1 di 4 Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12,25.
Alle ore 13,20 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio e dà lettura pubblica della
SENTENZA
che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc depositato in data 24 ottobre 2023, la ricorrente
[...]
domandava il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalle imperite e Parte_1
inadeguate cure sanitarie e dentistiche somministrategli dal medico dentista dott. Controparte_1
nella misura di euro 11.527,98.
II. Con comparsa depositata in data 2 febbraio 2024 si costituiva in giudizio il dott.
[...] il quale chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice e in subordine di essere comunque CP_1
garantito dalla compagnia di assicurazione Parte_2
Il medico dentista deduceva che:
nel marzo del 2011 veniva curata dal dott. il quale Parte_1 Controparte_1
estraeva due elementi di supporto della protesi fissa e curava la riabilitazione del relativo quadrante, mediante implantoprotesi nelle sedi 15, 16 e 17;
nel 2015 i rivolgeva nuovamente al dott. a causa di una Parte_1 Controparte_1 perimplantite con secrezione purulenta in corrispondenza dell'impianto n.15; il resistente rimuoveva l'impianto in questione e prescriveva una terapia antibiotica;
dopo diversi mesi la gengiva della paziente risultava guarita e il medico posizionava l'impianto in sede 15;
dopo alcuni mesi, si verificava nuovamente una perimplantite a carico della sede 15, che coinvolgeva anche gli altri impianti e nel 2016 il resistente inviava la paziente per un consulto dal collega Prof. specialista in materia di implantologia, che confermava la necessità di rimuovere i tre Per_1
impianti a causa delle gengive della paziente, che non mantenevano in situ gli impianti;
la paziente non tornava per le cure dal dott. e solo il 4 Parte_1 Controparte_3
maggio 2018 si rivolgeva al dott. he con relazione rilevava lo stato infiammatorio Persona_2
gengivale a carico degli impianti n.15 e n.16 e solo nel novembre 2018 si recava presso lo studio dentistico CALDERANI, dove venivano rimossi gli impianti n.15 e n.16. pagina 2 di 4 La responsabilità del danno alla salute patito dall'attrice non era riconducibile alla imperizia del medico
– dentista, ma allo stato delle gengive della paziente ed al tempo trascorso tra il rilevamento dell'infiammazione del 2015 e la rimozione degli impianti del novembre 2018.
III. Chiamata in causa si costituiva la la quale chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda dell'attrice e comunque eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa.
IV. La domanda viene respinta.
Le allegazioni delle parti escludono che il danno alla salute riscontrato dall'odontoiatra dott. con la consulenza del 4 maggio 2018, sia riconducibile alla prestazione sanitaria Persona_2
resa dal resistente dott. fino al 2016 quando il resistente aveva inviato la Controparte_1
paziente dallo specialista dott. er la valutazione dello stato della paziente. Per_1
Risultano trascorsi due anni dal 2016 al 2018 durante i quali la paziente ha mantenuto nella bocca gli impianti che lo specialista dott. veva ritenuto dovessero essere rimossi per la bonifica Per_1
del quadrante n.1 della bocca.
A pagina 4 della relazione del consulente di parte dott. si legge che la responsabilità Persona_2 professionale sarebbe derivata “dalla sottovalutazione e/o mancato tempestivo riscontro diagnostico dell'origine della patologia lamentata con ulteriori trattamenti e conseguente prolungamento di uno stato patologico”.
Il danno alla salute non è derivato, quindi, dal trattamento sanitario posto in essere dal resistente, ma dalla condotta della ricorrente, che non ha consentito la rimozione delle protesi nel 2016, ma solo dopo due anni nel 2018, rimozione che invece il medico – dentista convenuto voleva eseguire nel periodo storico in cui aveva inviato la paziente al consulto dello specialista dott. Per_1
La domanda di garanzia spiegata dal resistente dott. manifestamente infondata Controparte_1
in quanto la compagnia di assicurazione, terza chiamata, ha documentato che la copertura assicurativa aveva effetto retroattivo cinquennale fino al 26 settembre 2015 e l'opera sanitaria del resistente di posizionamento delle protesi si collocava temporalmente fino al 2015, senza indicazione di un'epoca storica precisa. Nel 2016 il medico – dentista convenuto non aveva svolto alcuna attività sanitaria sulla paziente con la conseguenza che non era configurabile alcuna responsabilità sanitaria per attività svolta nel periodo coperto dalla polizza assicurativa.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Parte_3
di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 per Controparte_1 pagina 3 di 4 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Controparte_1
spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di Controparte_2
euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_3
nonché contro ogni diversa domanda, Controparte_1 Controparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda dell'attrice;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_3 [...]
a somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Udienza del giorno 28 maggio 2025 alle ore 12,10 dinanzi al Giudice dott. Massimiliano Magliacani nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2903/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PIVA CLAUDIA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. GAI BARBARA;
Ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STELLATO Controparte_1 C.F._2
ELISABETTA resistente nonché contro
C.F./P.IVA , con il patrocinio dell'avv. Matteo Controparte_2 P.IVA_1
Cerretti
TERZA CHIAMATA
compaiono:
per la ricorrente l'avv. Barbara Gai, la quale precisa le conclusioni come da Parte_1
ricorso introduttivo e nella memoria depositata in data 21 giugno 2024;
per il resistente l'avv. Elisabetta Stellato, che precisa le conclusioni come da Controparte_1
memoria depositata del 26 giugno 2024 e come da note conclusive del 22 maggio 2025;
per la terza chiamata l'avv. Barbata Vici in sostituzione dell'avv. Controparte_2
Matteo Cerretti, la quale precisa le conclusioni come da foglio depositato in data 165 maggio 2025;
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa e insistono nell'accoglimento delle proprie domande e difese. pagina 1 di 4 Il Giudice, si ritira in Camera di Consiglio alle ore 12,25.
Alle ore 13,20 il Giudice esce dalla Camera di Consiglio e dà lettura pubblica della
SENTENZA
che segue.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LIVORNO
I. Con ricorso ai sensi dell'art. 281 decies cpc depositato in data 24 ottobre 2023, la ricorrente
[...]
domandava il risarcimento del danno non patrimoniale causato dalle imperite e Parte_1
inadeguate cure sanitarie e dentistiche somministrategli dal medico dentista dott. Controparte_1
nella misura di euro 11.527,98.
II. Con comparsa depositata in data 2 febbraio 2024 si costituiva in giudizio il dott.
[...] il quale chiedeva il rigetto della domanda dell'attrice e in subordine di essere comunque CP_1
garantito dalla compagnia di assicurazione Parte_2
Il medico dentista deduceva che:
nel marzo del 2011 veniva curata dal dott. il quale Parte_1 Controparte_1
estraeva due elementi di supporto della protesi fissa e curava la riabilitazione del relativo quadrante, mediante implantoprotesi nelle sedi 15, 16 e 17;
nel 2015 i rivolgeva nuovamente al dott. a causa di una Parte_1 Controparte_1 perimplantite con secrezione purulenta in corrispondenza dell'impianto n.15; il resistente rimuoveva l'impianto in questione e prescriveva una terapia antibiotica;
dopo diversi mesi la gengiva della paziente risultava guarita e il medico posizionava l'impianto in sede 15;
dopo alcuni mesi, si verificava nuovamente una perimplantite a carico della sede 15, che coinvolgeva anche gli altri impianti e nel 2016 il resistente inviava la paziente per un consulto dal collega Prof. specialista in materia di implantologia, che confermava la necessità di rimuovere i tre Per_1
impianti a causa delle gengive della paziente, che non mantenevano in situ gli impianti;
la paziente non tornava per le cure dal dott. e solo il 4 Parte_1 Controparte_3
maggio 2018 si rivolgeva al dott. he con relazione rilevava lo stato infiammatorio Persona_2
gengivale a carico degli impianti n.15 e n.16 e solo nel novembre 2018 si recava presso lo studio dentistico CALDERANI, dove venivano rimossi gli impianti n.15 e n.16. pagina 2 di 4 La responsabilità del danno alla salute patito dall'attrice non era riconducibile alla imperizia del medico
– dentista, ma allo stato delle gengive della paziente ed al tempo trascorso tra il rilevamento dell'infiammazione del 2015 e la rimozione degli impianti del novembre 2018.
III. Chiamata in causa si costituiva la la quale chiedeva il rigetto Controparte_2
della domanda dell'attrice e comunque eccepiva la inoperatività della polizza assicurativa.
IV. La domanda viene respinta.
Le allegazioni delle parti escludono che il danno alla salute riscontrato dall'odontoiatra dott. con la consulenza del 4 maggio 2018, sia riconducibile alla prestazione sanitaria Persona_2
resa dal resistente dott. fino al 2016 quando il resistente aveva inviato la Controparte_1
paziente dallo specialista dott. er la valutazione dello stato della paziente. Per_1
Risultano trascorsi due anni dal 2016 al 2018 durante i quali la paziente ha mantenuto nella bocca gli impianti che lo specialista dott. veva ritenuto dovessero essere rimossi per la bonifica Per_1
del quadrante n.1 della bocca.
A pagina 4 della relazione del consulente di parte dott. si legge che la responsabilità Persona_2 professionale sarebbe derivata “dalla sottovalutazione e/o mancato tempestivo riscontro diagnostico dell'origine della patologia lamentata con ulteriori trattamenti e conseguente prolungamento di uno stato patologico”.
Il danno alla salute non è derivato, quindi, dal trattamento sanitario posto in essere dal resistente, ma dalla condotta della ricorrente, che non ha consentito la rimozione delle protesi nel 2016, ma solo dopo due anni nel 2018, rimozione che invece il medico – dentista convenuto voleva eseguire nel periodo storico in cui aveva inviato la paziente al consulto dello specialista dott. Per_1
La domanda di garanzia spiegata dal resistente dott. manifestamente infondata Controparte_1
in quanto la compagnia di assicurazione, terza chiamata, ha documentato che la copertura assicurativa aveva effetto retroattivo cinquennale fino al 26 settembre 2015 e l'opera sanitaria del resistente di posizionamento delle protesi si collocava temporalmente fino al 2015, senza indicazione di un'epoca storica precisa. Nel 2016 il medico – dentista convenuto non aveva svolto alcuna attività sanitaria sulla paziente con la conseguenza che non era configurabile alcuna responsabilità sanitaria per attività svolta nel periodo coperto dalla polizza assicurativa.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle spese Parte_3
di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di euro 3.380,00 per Controparte_1 pagina 3 di 4 onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
soccombente, viene condannato ai sensi dell'art. 92 cpc alla refusione delle Controparte_1
spese di lite a favore di spese che vengono liquidate nella misura di Controparte_2
euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro Parte_3
nonché contro ogni diversa domanda, Controparte_1 Controparte_2
deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
respinge la domanda dell'attrice;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Parte_3 [...]
a somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle spese generali, CP_1
IVA e CPA come per legge;
condanna a pagare a titolo di rimborso delle spese processuali a Controparte_1 [...]
la somma di euro 3.380,00 per onorari di avvocato, oltre al rimborso delle Controparte_2
spese generali, IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
dott. Massimiliano Magliacani
pagina 4 di 4