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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/12/2025, n. 3837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3837 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 8939/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice Dott. ssa Valentina Maderna Giudice, Rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Lipiani presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Giovanni Lipiani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Rozzano (MI) (anno 2007 atto n. 4 parte I) In separazione dei beni. con i seguenti figli: 1. , nato il [...], cittadino italiano;
Persona_1
2. , nato il [...], cittadino italiano;
Persona_2
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli della coppia, e ambedue minori di età, resteranno affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre.
2) La casa familiare sita in Rozzano (MI), Via Isonzo n. 96, in comproprietà tra i coniugi, resterà assegnata alla madre, perché continui ad abitarla con la prole.
3) Il padre dovrà partecipare a tutte le decisioni qualificanti la vita dei figli, a mero titolo esemplificativo: scolastiche, sanitarie e ludiche.
4) Il padre avrà diritto di tenere con sé i minori a fine settimana alternati, dalle ore 16,00 del sabato pomeriggio alle ore 20,00 della domenica, nonché durante la settimana previo accordo con la madre.
5) Il padre avrà diritto di tenere con sé i minori per quindici giorni consecutivi all'anno nel periodo in cui godrà delle ferie, previa comunicazione alla Sig.ra almeno tre Parte_1 mesi prima dell'inizio del periodo in cui terrà con sé i figli.
6) Durante il periodo delle festività Natalizie il padre avrà la facoltà di tenere con sé i figli minori, ad anni alterni, dalle ore 17,00 del giorno 24 dicembre alle ore 17,00 del giorno 26 dicembre.
7) La festività di Capodanno sarà trascorsa dai minori, ad anni alterni, con il padre dalle ore 17,00 del giorno 31 dicembre alle ore 17,00 del giorno 02 gennaio.
8) Con espressa precisazione che nell'anno in cui i minori trascorreranno il Natale con il padre, dovranno trascorrere il Capodanno con la madre.
9) La festività della Pasqua sarà trascorsa dai minori, ad anni alterni, con il padre dalle ore 17,00 del Sabato Santo alle ore 19,00 della Domenica di Pasqua, mentre il giorno successivo, il Lunedì dell'Angelo, sarà alternativamente trascorso dai minori con il genitore con il quale non hanno trascorso la Pasqua, dalle ore 10,00 del mattino alle ore 20,00 della sera del lunedì.
10) Resta precisato, per quanto attiene al periodo di permanenza dei minori con il padre, che questi, se non diversamente concordato con la madre, dovrà prendere con sé i minori presso la loro residenza e riaccompagnarli agli orari fissati.
11) I coniugi, entrambi economicamente autosufficienti ed indipendenti, dichiarano di non aver diritto reciprocamente ad alcun contributo di mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
12) I coniugi dichiarano che quanto depositato sui conti correnti accesi da ciascuno di essi rimane di proprietà esclusiva dei rispettivi intestatari, avendo già provveduto a regolamentare i loro rapporti patrimoniali ed avendo già estinto i conti comuni. Inoltre, i coniugi dichiarano che il veicolo Mercedes Classe A tg. EW647YH verrà intestata alla Sig.ra con Parte_1 spese di passaggio di proprietà a carico di quest'ultima, mentre il veicolo Lancia Ypsilon tg. DB204BZ ed il motociclo Yamaha T-MAX tg. DM54865 resteranno intestati al Sig.
. Parte_2
13) L'assegno unico universale pari ad € 435,40 continuerà ad essere percepito solo dalla madre. 14) Il Sig. verserà alla Sig.ra a titolo di contributo per il Parte_2 Parte_1 mantenimento dei figli e la somma complessiva di € 200,00 mensili Per_1 Per_2
(€ 100,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il quinto giorno di ogni mese. 15) Entrambi i genitori contribuiranno nella misura del 50% ciascuno nelle spese straordinarie, come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 10 giugno 2025, qui di seguito trascritte:
▪ spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
▪ spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
▪ spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, i) mensa scolastica;
▪ spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori;
▪ spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); e) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
f) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
h) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
▪ Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
▪ Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo e-mail indicata dal genitore) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. 16) Il Sig. si impegna a cedere alla Sig.ra il 50% del diritto di Parte_2 Parte_1 proprietà sulla ex casa coniugale sita in Comune di Rozzano (MI), Via Isonzo n. 96, immobile censito al NCEU del riferito Comune come segue:
o foglio 11, particella 224, subalterno 701, Via Adda n. 41 - Via Isonzo n. 96, piano T, cat. A/3, cl. 2, vani 8, rendita € 619,75;
o foglio 11, particella 224, subalterno 6, Via Isonzo n. 94/B, piano T, cat. C/6, cl. 4, 12 m2, rendita € 40,90;
o foglio 11, particella 224, subalterno 703, Via Adda n. 41 - Via Isonzo n. 96, piano S1, cat. C/2, cl. 2, 30 m2, rendita € 55,78. 17) La riferita cessione, da rogarsi entro il 31 dicembre 2025, viene effettuata a titolo oneroso per il corrispettivo di € 37.485,15, pari al 50% (i) della caparra/acconti/anticipi pagati con fondi propri dai coniugi per complessivi € 49.000,00 e (ii) delle n. 38 rate di mutuo pagate da entrambi i coniugi (ultima pagata dal marito in data 01 settembre 2024) per complessivi
€ 25.970,30, oltre all'accollo liberatorio e/o sottoscrizione di un nuovo mutuo da parte della Sig.ra ed estinzione del mutuo cointestato ai Sigg. . Parte_1 Parte_3
18) I coniugi stabiliscono che le rate di mutuo medio tempore, ovvero dalla rata n. 39 al rogito, saranno a carico della Sig. Parte_1
19) Le parti concordano che le spese notarili tanto dell'atto di compravendita quanto dell'atto di mutuo saranno ad esclusivo carico della Sig.ra Parte_1
20) I coniugi si danno reciprocamente il consenso al rilascio o rinnovo di documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in Rozzano (MI) in data 20/01/2007;
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Spese di lite al definitivo;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rozzano (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
6) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato Dott.ssa Valentina Maderna.
Così deciso in Milano, il 8.10.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. ssa Valentina Maderna Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG