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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/07/2025, n. 3732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3732 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2539/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G 2539/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Santa Maria di Sala, Via Marinoni, n. 48, rappresentato e difeso dagli Avvocati Dominga Graziani
Tota del Foro di Venezia e Doris Genchi del Foro di Email_1
Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia Mestre, Email_2
Via Verdi, n. 33 – è elettivamente domiciliato,
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele
Accebbi del Foro di Vicenza (pec: , presso il cui studio – Email_3
sito in Piazzetta A. Palladio, n. 11 - è elettivamente domiciliata,
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio. R.G. N. 2539/2024
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data 12 marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025, che di seguito si riproducono:
“- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 12.03.16 in S. Maria di
Sala (VE), con atto iscritto al n. 4, Parte I, Ufficio 1, Anno 2016, ordinando le dovute annotazioni e trascrizioni al competente Ufficiale di Stato Civile;
- Darsi atto che la SI.ra rinuncia a chiedere un assegno divorzile per sè a fronte del CP_1
versamento da parte del SI ella somma di € 12.000,00 a saldo dell'importo complessivo Parte_1
convenuto in € 20.000,00 (dei quali € 8.000,00 da versare nella fase di separazione) offerti a titolo di una tantum ex art. 5 comma 8 L. div.; il versamento dei € 12.000,00 verrà effettuato entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che avrà dichiarato congruo ed equo l'importo di €
20.000,00 complessivamente convenuto, valutazione per la quale si insta;
le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza e danno atto di aver rispettivamente visionato l'ulteriore documentazione prescritta dalla normativa, esonerandosi reciprocamente dall'obbligo di produrla in giudizio.
- Darsi atto che, con il regolare e integrale adempimento dell'obbligazione assunta dal SI Parte_1
in favore della SI.ra , le parti hanno regolato ogni residuo rapporto insorto dalla loro CP_1
unione coniugale e che nulla avranno più reciprocamente a pretendere in relazione alla stessa;
- Spese legali integralmente compensate”.
Per il P.M.: Il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.49 c.p.c. depositato l'8.02.2024, esponeva di aver contratto matrimonio civile con la resistente Parte_1
in data 12.03.2016 a Santa Maria di Sala, (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2016, alla Parte I, Ufficio 1, atto n. 4) e che dall'unione non erano nati figli.
Con comparsa di costituzione del 7.06.2024 la sig.ra si costituiva in giudizio, Controparte_1
non contestando la sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e rappresentando che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo riguardante sia le condizioni di separazione che di divorzio.
All'udienza del 9.07.2024 il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti rimetteva la causa al Collegio, il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione R.G. N. 2539/2024
dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti con sentenza parziale n. 2799/2024
del 18.07.2024 (pubblicata il 5/08/2024).
Rimessa, quindi, la causa sul ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il
20.03.2025 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti rassegnavano concordemente le conclusioni riportate in epigrafe per lo scioglimento del matrimonio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso in data 30.05.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.03.2016 con rito civile tra
[...]
e , trascritto nei registri atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1
di Santa Maria di Sala al n. 4, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Dott.ssa Lisa Micochero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lisa Micochero Presidente
dott.ssa Tania Vettore Giudice
dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G 2539/2024 promossa con ricorso depositato da:
, nato a [...], il [...], (C.F. , residente a Parte_1 C.F._1
Santa Maria di Sala, Via Marinoni, n. 48, rappresentato e difeso dagli Avvocati Dominga Graziani
Tota del Foro di Venezia e Doris Genchi del Foro di Email_1
Venezia (pec: , presso il cui studio – sito in Venezia Mestre, Email_2
Via Verdi, n. 33 – è elettivamente domiciliato,
-ricorrente- contro
, nata a [...], il [...], (C.F. , Controparte_1 C.F._2
residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Daniele
Accebbi del Foro di Vicenza (pec: , presso il cui studio – Email_3
sito in Piazzetta A. Palladio, n. 11 - è elettivamente domiciliata,
-resistente-
e con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Venezia.
Oggetto: Scioglimento del matrimonio. R.G. N. 2539/2024
Conclusioni:
Per le parti congiuntamente: come da note di trattazione scritta depositate ex art. 127-ter c.p.c. in data 12 marzo 2025 in sostituzione dell'udienza del 20.03.2025, che di seguito si riproducono:
“- Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti il 12.03.16 in S. Maria di
Sala (VE), con atto iscritto al n. 4, Parte I, Ufficio 1, Anno 2016, ordinando le dovute annotazioni e trascrizioni al competente Ufficiale di Stato Civile;
- Darsi atto che la SI.ra rinuncia a chiedere un assegno divorzile per sè a fronte del CP_1
versamento da parte del SI ella somma di € 12.000,00 a saldo dell'importo complessivo Parte_1
convenuto in € 20.000,00 (dei quali € 8.000,00 da versare nella fase di separazione) offerti a titolo di una tantum ex art. 5 comma 8 L. div.; il versamento dei € 12.000,00 verrà effettuato entro 5 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che avrà dichiarato congruo ed equo l'importo di €
20.000,00 complessivamente convenuto, valutazione per la quale si insta;
le parti prestano sin d'ora acquiescenza all'emananda sentenza e danno atto di aver rispettivamente visionato l'ulteriore documentazione prescritta dalla normativa, esonerandosi reciprocamente dall'obbligo di produrla in giudizio.
- Darsi atto che, con il regolare e integrale adempimento dell'obbligazione assunta dal SI Parte_1
in favore della SI.ra , le parti hanno regolato ogni residuo rapporto insorto dalla loro CP_1
unione coniugale e che nulla avranno più reciprocamente a pretendere in relazione alla stessa;
- Spese legali integralmente compensate”.
Per il P.M.: Il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto cumulativo di separazione e divorzio ex art 474-bis.49 c.p.c. depositato l'8.02.2024, esponeva di aver contratto matrimonio civile con la resistente Parte_1
in data 12.03.2016 a Santa Maria di Sala, (matrimonio trascritto nei registri dello Stato civile del suddetto Comune dell'anno 2016, alla Parte I, Ufficio 1, atto n. 4) e che dall'unione non erano nati figli.
Con comparsa di costituzione del 7.06.2024 la sig.ra si costituiva in giudizio, Controparte_1
non contestando la sussistenza dei presupposti per la pronuncia sullo status e rappresentando che nelle more le parti avevano raggiunto un accordo riguardante sia le condizioni di separazione che di divorzio.
All'udienza del 9.07.2024 il Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti rimetteva la causa al Collegio, il quale, dopo aver acquisito il parere favorevole del P.M., pronunciava la separazione R.G. N. 2539/2024
dei coniugi, omologandola alle condizioni rassegnate dalle parti con sentenza parziale n. 2799/2024
del 18.07.2024 (pubblicata il 5/08/2024).
Rimessa, quindi, la causa sul ruolo del Giudice relatore, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, veniva fissata udienza per il
20.03.2025 in modalità cartolare ex art 127 ter c.p.c.
Con il deposito delle note scritte sostitutive della suddetta udienza, le parti rassegnavano concordemente le conclusioni riportate in epigrafe per lo scioglimento del matrimonio. La causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente nel processo, ha concluso in data 30.05.2025 come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), della legge n. 898/1970 e successive modificazioni, essendo incontestato che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla comparizione avanti al Presidente del Tribunale e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il che comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostruire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, così provvede:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in data 12.03.2016 con rito civile tra
[...]
e , trascritto nei registri atti di matrimonio del Comune Parte_1 Controparte_1
di Santa Maria di Sala al n. 4, Parte I, Ufficio 1, dell'anno 2016, alle condizioni in epigrafe riportate;
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Spese compensate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del 25.06.2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Dott.ssa Lisa Micochero