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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/10/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3661/2023
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3661/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al dott. LE PU, sono comparsi: l'avv. FABBRI MANUEL in sost. avv. TOMASSINI STEFANO per parte ricorrente Parte_1
[...]
Nessuno per parte resistente Controparte_1
;
[...]
l'avv. FORGIONE PAOLA per CP_2
Viene, a questo punto, introdotto il teste la quale si impegna a dire Testimone_1 la verità e dichiara di essere nata a [...] il [...] e residente ivi.
Sono dipendete della Buongiorno srl e lavoro presso la residenza d'epoca
[...]
e per un periodo la cooperativa resistente ha operato nella nostra sede. CP_3
Il teste dichiara: “conosco la ricorrente in quanto ha lavorato presso la struttura recettiva come cameriera ai piani e come addetta alle pulizie”.
Sul capitolo 1, 2, 3: “confermo i periodi di cui al capitolo, era dopo la fine dell'emergenza pandemica. Confermo altresì che la ricorrente, alle volte, si occupava anche della colazione, allestendo il buffet delle colazioni appunto. L'orario di lavoro variava a seconda delle mansioni alle quali la ricorrente risultava assegnata quel giorno, quindi, in linea di massima se faceva le colazioni dalle 6:30 alle 12:00, invece dalle 9/9:30 fino alle 15:00. Raramente è successo, nel primo caso, che la ricorrente si trattenesse oltre l'orario delle colazioni, per un massimo di pagina 1 di 5 un paio di ore. Il sig. lo conosco, mi interfacciavo a volte con lui, lo Tes_2 percepivo come il responsabile della resistente, dunque, era a lui che mi rivolgevo per eventuali modifiche o esigenze dei turni. Nulla ricordo circa le ferie della ricorrente”.
Adr: “non ricordo bene quanti giorni della settimana lavorasse la ricorrente”
L.C.S. (sottoscrizione sostituita dalla firma digitale del magistrato previa lettura al teste delle dichiarazioni rese)
A questo punto, i procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE PU
N. R.G. 3661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3661/2023 promossa da:
pagina 2 di 5 (cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASSINI STEFANO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
E nei confronti di
CP_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORGIONE PAOLA e dall'Avv. COLELLA PATRIZIA
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la società
[...] nel periodo 15.05.2021 al 31.12.2022. Ha altresì fornito prova delle Controparte_4 mansioni di addetto alle colazioni e di cameriera ai piani (con inquadramento nel livello 1° dal 15.05.2021 al 28.02.2022 e nel livello 2° dal 01.03.2022 al 31.12.2022), nonché dell'orario regolarmente osservato durante il rapporto di lavoro (in media
42 ore settimanali).
Su tutte le circostanze, oltre alla documentazione in atti (cfr., doc. da 2, 3, 4
e 8, fasc. ricorrente), le testimonianze escusse in corso di causa hanno confermato la ricostruzione della sig.ra (cfr., testi – ud. 18.4.2025; teste Pt_1 Tes_3 Tes_1
– ud. 7.10.2025) e possono essere considerate attendibili, attesa la natura dei testi quali soggetti che hanno lavorato assieme alla ricorrente.
È, infatti, emerso che, effettivamente, la sig.ra durante il periodo Pt_1 allegato in ricorso, abbia lavorato per le ore richieste in atti e svolgendo le pagina 3 di 5 mansioni di cameriera ai piani e addetta alle colazioni (cfr., teste cit.: Tes_1
«conosco la ricorrente in quanto ha lavorato presso la struttura recettiva come cameriera ai piani e come addetta alle pulizie. […]. confermo i periodi di cui al capitolo, era dopo la fine dell'emergenza pandemica. Confermo altresì che la ricorrente, alle volte, si occupava anche della colazione, allestendo il buffet delle colazioni appunto. L'orario di lavoro variava a seconda delle mansioni alle quali la ricorrente risultava assegnata quel giorno, quindi, in linea di massima se faceva le colazioni dalle 6:30 alle 12:00, invece dalle 9/9:30 fino alle 15:00. Raramente è successo, nel primo caso, che la ricorrente si trattenesse oltre l'orario delle colazioni, per un massimo di un paio di ore»; cfr., teste cit.: «La ricorrente si Tes_3 occupava sia della pulizia delle camere che del servizio di prima colazione. Se la ricorrente faceva le prime colazioni, ella arrivava in hotel attorno alle 6.30/6.45, lavorando fino alle 11.00 sempre nel medesimo servizio;
mentre nei giorni in cui puliva le camere, arrivava alle 9.30/10.00 lavorando per almeno 3-4 ore e terminando il servizio al massimo alle 16.00. Non era fisso e prestabilito il numero dei giorni in cui nella settimana puliva le camere e quello in cui serviva le colazioni, dipendeva dalle decisioni della cooperativa e dal livello di occupazione dell'hotel. Non ricordo se aveva un giorno o due liberi la settimana;
in ogni caso, ella era presente in hotel in modo continuativo»).
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto.
B) Sul punto, infine, appaiono corretti i conteggi redatti dal ricorrente in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e delle ulteriori voci economiche tra quanto percepito e quanto dovuto, per un totale di euro 22.489,71, a cui devono aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in quanto redatti in modo chiaro e facilmente controllabile (cfr., doc. 6 e
7, fasc. ricorrente).
Parte resistente deve, poi, essere condannata alla regolarizzazione contributiva direttamente nei confronti di parte nella presente vertenza. CP_2
pagina 4 di 5 C) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c. e conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattuale e la correttezza dei conteggi elaborati.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c. il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) accertato e dichiarato intercorso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dal 15.05.2021 al 31.12.2022, con inquadramento nel livello 1° dal 15.05.2021 al 28.02.2022 e nel livello 2° dal 01.03.2022 al 31.12.2022 del CCNL Pulizia Industria e Multiservizi, qualifica operaio, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 22.489,71
(compreso l'importo già ingiunto), oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte resistente alla regolarizzazione contributiva nei confronti di
CP_2
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.500,00 per onorari, oltre spese generali IVA e CAP. Spese compensate per CP_2
Firenze, il 07/10/2025
Il Giudice
LE PU
pagina 5 di 5
Tribunale di Firenze
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3661/2023 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 7 ottobre 2025, innanzi al dott. LE PU, sono comparsi: l'avv. FABBRI MANUEL in sost. avv. TOMASSINI STEFANO per parte ricorrente Parte_1
[...]
Nessuno per parte resistente Controparte_1
;
[...]
l'avv. FORGIONE PAOLA per CP_2
Viene, a questo punto, introdotto il teste la quale si impegna a dire Testimone_1 la verità e dichiara di essere nata a [...] il [...] e residente ivi.
Sono dipendete della Buongiorno srl e lavoro presso la residenza d'epoca
[...]
e per un periodo la cooperativa resistente ha operato nella nostra sede. CP_3
Il teste dichiara: “conosco la ricorrente in quanto ha lavorato presso la struttura recettiva come cameriera ai piani e come addetta alle pulizie”.
Sul capitolo 1, 2, 3: “confermo i periodi di cui al capitolo, era dopo la fine dell'emergenza pandemica. Confermo altresì che la ricorrente, alle volte, si occupava anche della colazione, allestendo il buffet delle colazioni appunto. L'orario di lavoro variava a seconda delle mansioni alle quali la ricorrente risultava assegnata quel giorno, quindi, in linea di massima se faceva le colazioni dalle 6:30 alle 12:00, invece dalle 9/9:30 fino alle 15:00. Raramente è successo, nel primo caso, che la ricorrente si trattenesse oltre l'orario delle colazioni, per un massimo di pagina 1 di 5 un paio di ore. Il sig. lo conosco, mi interfacciavo a volte con lui, lo Tes_2 percepivo come il responsabile della resistente, dunque, era a lui che mi rivolgevo per eventuali modifiche o esigenze dei turni. Nulla ricordo circa le ferie della ricorrente”.
Adr: “non ricordo bene quanti giorni della settimana lavorasse la ricorrente”
L.C.S. (sottoscrizione sostituita dalla firma digitale del magistrato previa lettura al teste delle dichiarazioni rese)
A questo punto, i procuratori si riportano ai rispettivi atti, insistono nelle conclusioni anche istruttorie e discutono oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
LE PU
N. R.G. 3661/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. LE PU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3661/2023 promossa da:
pagina 2 di 5 (cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TOMASSINI STEFANO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: Controparte_1
) P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
E nei confronti di
CP_2
Rappresentato e difeso dall'Avv. FORGIONE PAOLA e dall'Avv. COLELLA PATRIZIA
Avente ad oggetto: retribuzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
A) parte ricorrente ha provato il rapporto di lavoro intercorso con la società
[...] nel periodo 15.05.2021 al 31.12.2022. Ha altresì fornito prova delle Controparte_4 mansioni di addetto alle colazioni e di cameriera ai piani (con inquadramento nel livello 1° dal 15.05.2021 al 28.02.2022 e nel livello 2° dal 01.03.2022 al 31.12.2022), nonché dell'orario regolarmente osservato durante il rapporto di lavoro (in media
42 ore settimanali).
Su tutte le circostanze, oltre alla documentazione in atti (cfr., doc. da 2, 3, 4
e 8, fasc. ricorrente), le testimonianze escusse in corso di causa hanno confermato la ricostruzione della sig.ra (cfr., testi – ud. 18.4.2025; teste Pt_1 Tes_3 Tes_1
– ud. 7.10.2025) e possono essere considerate attendibili, attesa la natura dei testi quali soggetti che hanno lavorato assieme alla ricorrente.
È, infatti, emerso che, effettivamente, la sig.ra durante il periodo Pt_1 allegato in ricorso, abbia lavorato per le ore richieste in atti e svolgendo le pagina 3 di 5 mansioni di cameriera ai piani e addetta alle colazioni (cfr., teste cit.: Tes_1
«conosco la ricorrente in quanto ha lavorato presso la struttura recettiva come cameriera ai piani e come addetta alle pulizie. […]. confermo i periodi di cui al capitolo, era dopo la fine dell'emergenza pandemica. Confermo altresì che la ricorrente, alle volte, si occupava anche della colazione, allestendo il buffet delle colazioni appunto. L'orario di lavoro variava a seconda delle mansioni alle quali la ricorrente risultava assegnata quel giorno, quindi, in linea di massima se faceva le colazioni dalle 6:30 alle 12:00, invece dalle 9/9:30 fino alle 15:00. Raramente è successo, nel primo caso, che la ricorrente si trattenesse oltre l'orario delle colazioni, per un massimo di un paio di ore»; cfr., teste cit.: «La ricorrente si Tes_3 occupava sia della pulizia delle camere che del servizio di prima colazione. Se la ricorrente faceva le prime colazioni, ella arrivava in hotel attorno alle 6.30/6.45, lavorando fino alle 11.00 sempre nel medesimo servizio;
mentre nei giorni in cui puliva le camere, arrivava alle 9.30/10.00 lavorando per almeno 3-4 ore e terminando il servizio al massimo alle 16.00. Non era fisso e prestabilito il numero dei giorni in cui nella settimana puliva le camere e quello in cui serviva le colazioni, dipendeva dalle decisioni della cooperativa e dal livello di occupazione dell'hotel. Non ricordo se aveva un giorno o due liberi la settimana;
in ogni caso, ella era presente in hotel in modo continuativo»).
Dunque, considerato che è provato il rapporto di lavoro e la sua durata, le circostanze sono tutte dimostrate e parte resistente deve essere condannata al pagamento dell'importo richiesto.
B) Sul punto, infine, appaiono corretti i conteggi redatti dal ricorrente in ordine alla quantificazione delle differenze retributive e delle ulteriori voci economiche tra quanto percepito e quanto dovuto, per un totale di euro 22.489,71, a cui devono aggiungersi gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo, in quanto redatti in modo chiaro e facilmente controllabile (cfr., doc. 6 e
7, fasc. ricorrente).
Parte resistente deve, poi, essere condannata alla regolarizzazione contributiva direttamente nei confronti di parte nella presente vertenza. CP_2
pagina 4 di 5 C) La circostanza che parte convenuta non si sia costituita, pur ritualmente evocata in giudizio, rafforza il quadro probatorio offerto dal ricorrente, anche ai sensi dell'art. 420 c.p.c. e conferma le circostanze di fatto poste a fondamento della domanda, lo svolgimento di un orario superiore a quello contrattuale e la correttezza dei conteggi elaborati.
D) Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429 c.p.c. il Giudice accoglie il ricorso e per l'effetto:
1) accertato e dichiarato intercorso fra le parti un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e determinato dal 15.05.2021 al 31.12.2022, con inquadramento nel livello 1° dal 15.05.2021 al 28.02.2022 e nel livello 2° dal 01.03.2022 al 31.12.2022 del CCNL Pulizia Industria e Multiservizi, qualifica operaio, condanna parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di euro 22.489,71
(compreso l'importo già ingiunto), oltre interessi sulle somme rivalutate annualmente, dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna parte resistente alla regolarizzazione contributiva nei confronti di
CP_2
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.500,00 per onorari, oltre spese generali IVA e CAP. Spese compensate per CP_2
Firenze, il 07/10/2025
Il Giudice
LE PU
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