Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 26/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
EPYBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto:
Dott. Gianluca GELSO Presidente relatore
Dott.ssa Silvia VITELLI Giudice
Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di divorzio iscritta al R.G. 1700/2024 proposta in via congiunta da
,nata a [...] il [...] Parte 1 vv. Annalisa Di Gennaro;
e
,nato a [...] il [...] CP 1 rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Serra;
Visto il ricorso, visti gli accordi di cessazione degli effetti civili del matrimonio intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M.; ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, anche con riferimento all'interesse dei figli;
considerato che
non risultano essere state violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
Omologa la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto tra le parti in CIVITAVECCHIA (RM) in data 26.04.1992, trascritto nei registri di matrimonio dell'Ufficio dello Stato civile di
CIVITAVECCHIA, dell'anno 1992, al N. 27, Parte II, Serie A alle condizioni concordate tra le parti, ed in particolare:
1.OBBLIGO MANTENIMENTO MOGLIE
Il Sig. CP 1 provvederà al mantenimento della Sig.ra Parte 1 ed a tal titolo e con le siva di Euro 20.000 modal guito indicate si obbliga al versamento del (ventimila), somma che è da intendersi come pagamento in unica soluzione “una tantum" di quanto spettante alla stessa Parte 1 a titolo di mantenimento.
Il versamento della somma indicata avverrà secondo le seguenti modalità e tempi:
Il restante importo di Euro 15.000,00 (quindicimila) verrà versato con rate mensili di Euro 350,00
(trecentocinquanta) da corrispondersi entro il giorno 27 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Signora Parte_1 a decorrere dal mese di novembre 2024 fino al momento dell'incasso del TFR spettante allo stesso (a fronte del pensionamento operativo da marzo 2025) e, comunque, non oltre la data del 31 marzo 2026.
A garanzia degli accordi presi, il CP 1 rilascerà in costanza dell'udienza fissata davanti al Tribunale (che presumibilmente sarà nelle artolari) e, quindi, contestualmente alla sottoscrizione del verbale di udienza innanzi ai legali rispettivamente nominati, assegno bancario della somma di Euro 15.000 (quindicimila) intestato a Parte 1 che sarà consegnato al legale della stessa e messo a disposizione (quindi, consegnato materialmente alla beneficiaria ai fini del relativo incasso) della signora solo nel caso non avvenga il versamento delle somme entro la data del 31 marzo 2026.
Entro e non oltre la data sopraindicata del 31 marzo 2026, ed a condizione che tutti i pagamenti rateale pregressi siano stati effettuati e regolari, il Sig. CP_1 dovrà corrispondere alla Signora Parte 1 la somma rimanente pari ad Euro 9.400,00 (novemilaquattrocento) contestualmente la Parte 1 restituirà l'assegno di 15.000,00 euro al CP_1 . Infine il Sig. CP 1 si impegna ed obbliga - in caso di incasso anticipato del TFR rispetto alla data del 31 marz a versare in unica soluzione a mezzo bonifico bancario la somma residua dovuta alla Signora Parte 1 e, precisamente pari ad Euro 15.000,00 (quindicimila) detratte le rate tuendo l'assegno di 15.000,00 euro al CP_1.versate contestual
Si precisa che le somme accreditate dal terzo (Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria in qualità di datore di lavoro del Sig. Parte 2 in via diretta alla Signora Parte 1 a decorrere dal mese di novembre 2024, e fino a quando non sarà emessa la sentenza di verranno detratte dalla somma debitoria residua dovuta dal CP 1 per la causale di cui sopra. La Sig.ra Parte 1 accetta di ricevere il pagamento del mantenimento in unica soluzione così come concordato e proposto, dichiarando, sin da ora, che a formalità espletate e concluse positivamente, non avrà nulla più a pretendere in merito, dal Sig. Parte_2
La Sig.ra Parte 1 con il perfezionamento dell'incasso della cifra complessivamente stabilita di Euro 20.000,0 la) nulla potrà più pretendere a titolo di mantenimento così come nulla potrà più vantare a titolo di TFR dal Sig. CP_1 ad avvenuta esecuzione e perfezionamento dell'accordo nulla Le parti reciprocamente dichia potranno più pretendere l'uno dall'altra.
2. MANTENIMENTO DEI FIGLI
Il Sig. CP 1, a decorrere dal mese di novembre 2024, nulla dovrà più versare a titolo di mante dei figli Per 1 e Pt 2 essendo gli stessi ormai economicamente indipendenti ed in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità.
3. ESECUZIONE IMMEDIATA CONDIZIONI
Entrambi i coniugi, con la sottoscrizione del presente ricorso, dichiarano di dare esecuzione immediata alle condizioni tutte sopra disciplinate.
Ordina l'annotazione come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 26.03.2025
Il Presidente est.
Dott. Gianluca Gelso