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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/01/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 223/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel. 1
Dott.ssa Elisabetta Nardone Giudice ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 223/2022
promossa da:
, c.f. , ed elettivamente domiciliato in Umbertide, Parte_1 C.F._1 via del Vignola n.5, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Carlesi che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giuseppe Bognanni del Foro di Monza
appellante
contro c.f. con sede in Bologna, via Stalingrado 45, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Prandini con studio in Bologna, via Azzo
Gardino n. 3 come da procura in calce all'atto di appello
appellata
Oggetto: azione di pagamento di premio di assicurazione
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 6.6.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia Parte_1
n. 330/2022, pubblicata il 2.3.2022, con cui era stata accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo che aveva ingiunto ad di pagare in favore Controparte_2 suo e di la somma di € 35.000,00 in adempimento della fideiussione CP_3 rilasciata in data 23.1.2008 dall'assicurazione in favore de “ e consegnata Controparte_4 2 ai promissari acquirenti a garanzia (fino ad € 100.000,00) del trasferimento immobiliare oggetto di un contratto preliminare rimasto inadempiuto.
Con unico motivo di gravame, rubricato “difetto di valutazione da parte del Giudicante di primo grado della valenza accessoria al contratto preliminare di compravendita immobiliare inter partes della polizza fideiussoria - tale per cui detta polizza “segue” le sorti e le vicende del contratto principale”, ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte in cui è stata accolta l'opposizione della Compagnia assicurativa sull'erroneo presupposto della sussistenza di un vincolo di natura personale del rapporto di garanzia, sorto tra CP_2
l'originario promittente venditore che condurrebbe ad escludere Controparte_4
l'stensione degli effetti anche nei confronti di terzi aventi causa dal contraente originario.
Ha dedotto che: la polizza fideiussoria, in ragione dell'accessorietà rispetto al contratto principale (preliminare di compravendita) alla cui garanzia di adempimento asserviva, aveva seguito la vicenda dello stesso anche dopo la sua cessione a terzi come si desumerebbe sia dal contenuto stesso della Polizza, che richiamava nei suoi elementi essenziali (parti, termini, oggetto e prezzo di compravendita) il contratto preliminare, sia dal contenuto dello stesso, ove, all'art. 8 delle condizioni generali, veniva richiamata espressamente in tutti i suoi estremi la polizza fideiussoria;
essendo l'obbligazione fideiussoria parte integrante del contratto principale che asserviva, perché contenuta in una clausola indissolubilmente inserita nel primo, in nesso di interdipendenza necessario nell'economia generale del contratto, financo obbligando i promissari acquirenti alla restituzione dell'originale di polizza al momento della stipula dell'atto definitivo, si dovrebbe ritenere che i soggetti legittimamente subentrati al contraente originario beneficiario della garanzia non possano essere considerati terzi estranei rispetto al contratto di fideiussione a differenza del caso in cui la garanzia fosse stata prestata al di fuori del contratto principale, nel qual caso sì la Compagnia Assicurativa avrebbe avuto ragione nel contrapporre la sua estraneità all'impegno assunto, ove il rapporto principale avesse subito modificazioni, in ragione dell'autonomia della garanzia;
pacifica sarebbe la circostanza (non specificatamente contestata nella prima difesa utile in atto di opposizione), che i premi semestrali della fideiussione prestata da
[...] erano stati tutti regolarmente pagati fino all'intervenuto fallimento Controparte_1 della società promittente venditrice (che nel frattempo aveva incorporato la 3 Parte_2 società , avvenuto nel 2011; non sussisteva alcuna clausola negoziale di Controparte_4 incedibilità o divieto di cessione della Polizza fideiussoria tra le condizioni generali riportate nella polizza, limitandosi l'art. 5 delle cond. gen. a subordinare all'assenso della compagnia solo la cessione del credito derivante dalla polizza da parte del beneficiario
( ) a terzi;
la società aveva continuato ad incassare i ratei di Parte_1 CP_1 premio successivamente alla cessione del preliminare.
Ha concluso sostenendo che a prescindere dal soggetto obbligato alla realizzazione e vendita dell'immobile promesso nel preliminare ( poi ed, Controparte_4 Parte_2 infine, il Fondo di per effetto del conferimento al Controparte_5 fondo dei terreni ove avrebbe dovuto essere realizzata la costruzione oggetto del preliminare), la polizza fideiussoria resa da sarebbe operativa e Controparte_1 vincolante per la Compagnia Assicurativa che si era impegnata a garantire il buon fine del contratto preliminare, e che la progressiva cessione del preliminare oggetto di garanzia era avvenuta in un contesto di cessioni o successioni tra parti contraenti ad effetti c.d. legali (incorporazione ed apporto di beni ad un fondo di investimento immobiliare), ove aveva operato ipso jure il subentro ex lege del contraente cessionario in tutti i rapporti conclusi dal contraente ceduto prima della cessione.
Si è costituita in giudizio la impugnando e contestando Controparte_2
i motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che:la sentenza impugnata aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di perché la polizza fideiussoria n.96/51175953 fu rilasciata a favore CP_3 del solo , indicato nel frontespizio quale “Beneficiario”, e solo verso di lui, Parte_1 pertanto si era obbligata a restituire le sole somme da lui versate al promittente la vendita non aveva interposto gravame, e, pertanto, la sentenza Controparte_4 CP_3 era divenuta definitiva ex art. 2909 c.c. con la conseguenza che in caso di accoglimento dell'appello la polizza fideiussoria dovrebbe essere ritenuta operante solo a favore di e potrebbe essere chiamata a restituire € 12.500,00, da lui versati Pt_1 Controparte_1
a difettando in capo al medesimo la legittimazione a pretendere in Controparte_4 restituzione anche l'ulteriore somma di € 22.500,00 versata a da CP_4 CP_3
4 Ha aggiunto che: l'accessorietà che caratterizza il rapporto fideiussorio rispetto a quello principale non farebbe venir meno la netta distinzione e autonomia dei due rapporti;
l'operatività della surrogazione legale, di cui all'art. 1602 c.c., troverebbe un limite nell'autonomia del contratto di fideiussione dovendo escludersi che l'attribuzione della garanzia "derivi" da quest'ultimo ai fini ed agli effetti di cui all'art. 1602 c.c., nonostante l'accessorietà che la contraddistingue, non solo dal punto di vista genetico, ma anche da quello funzionale;
l'accessorietà che lega il contratto di garanzia al rapporto principale consentirebbe di realizzare un'intersezione e non una vera e propria fusione dei due negozi, giacché l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché collegate, manterrebbero una propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa e uniforme, mentre l'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole;
l'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto ad esso collegato sarebbe sufficiente ad escludere che la surrogazione di cui all'art. 1602 c.c. si estenda all'obbligazione di garanzia, ove ciò non sia stato espressamente convenuto con il fideiussore;
nel caso che ci occupa la modifica soggettiva occorsa nell'ambito del rapporto principale garantito non ha riguardato il promissario acquirente beneficiario della garanzia, ovvero Parte_1
bensì il promittente la vendita, mutato da (poi in
[...] Controparte_4 Parte_2
Fondo 1, per effetto dell'atto di apporto stipulato il 23.12.2008; l'ultimo comma CP_5 dell'art.3 delle c.g. dell'atto di apporto al Fondo, che prevede il subentro del Fondo in tutti i contratti in corso relativi agli immobili conferiti, non impegnerebbe anche in quanto ne rimase estranea avendo assunto il proprio impegno Controparte_1 contrattuale solo nei confronti del contraente e a beneficio di e non CP_4 Pt_1 avendo prestato adesione né espressa né tacita, all'operazione; la polizza fideiussoria fu rilasciata ai sensi del d.lgs. 122/05 al fine di garantire al “Beneficiario” la restituzione di quanto versato al “Contraente” ove l'intervenuta sua “situazione di crisi” Controparte_4 non avesse consentito il trasferimento di proprietà dell'immobile promesso con la conseguenza che prestò la garanzia nell'interesse della sola né acconsentì Controparte_4 il subentro nel rapporto di garanzia un soggetto diverso da quello a suo tempo accettato quale contraente e che, diversamente opinando, si giungerebbe ad imporre al garante un debitore principale diverso rispetto a quello la cui capacità patrimoniale fu oggetto di 5 valutazione in sede di assunzione del rischio.
Inoltre, sul presupposto che la sentenza impugnata aveva sottolineato che gli atti di quietanza di pagamento dei premi 31.3.2009-31.3.2011, benché indicati fra i documenti prodotti dagli opposti sotto la voce doc.7, non risultavano ritualmente versati e che tale assenza era stata rilevata dalla difesa di mentre dalla disamina del fascicolo CP_1 telematico del giudizio di appello emergerebbe che fra i documenti dell'appellante risulta la copia di una quietanza di pagamento premi relativa al periodo 31.12.2008-31.3.2009 mai prodotta in primo grado, ha eccepito l'inammissibilità della produzione.
Inconferente sarebbe l'osservazione relativa alla sua mancata contestazione dell'inoperatività della polizza per mancato pagamento dei premi perché in base alla polizza il mancato pagamento non potrebbe essere opposto al beneficiario.
Ha rimarcato che la quietanza prodotta gioverebbe alla fondatezza delle sue tesi in quanto fu emessa a nome del “ – l'unica che la Compagnia intese garantire CP_4
– nell'evidente mancata conoscenza dell'operazione di apporto. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti contenute nelle note depositate per udienza del 6.6.2024.
L'appello è fondato.
Il contratto preliminare di compravendita, stipulato in data 1 febbraio 2008 con il quale “ con sede legale in Umbertide prometteva di vendere a Controparte_4 [...]
e a in ragione di ½ ciascuno un bene immobile in corso di CP_3 Parte_1 costruzione a destinazione commerciale “nell'edificando complesso edilizio situato in
Umbertide denominato Parco residenziale La Fornace”, prevedeva all'art. 8: “ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 122/2005 la parte promittente venditrice consegna alla parte promissaria acquirente che la ritira, fideiussione n. 1548/96/51175953 rilasciata, in data 23 gennaio 2008, dalla
[...] agenzia di Pomezia Subagenzia n. 100 per l'importo di euro 100.000,00 (centomila CP_2 virgola zero zero) a garanzia di quanto prescritto dal detto art. 2” con l'ulteriore precisazione che la parte promissaria acquirente accettava che al momento della sottoscrizione del rogito l'avrebbe dovuto restituire alla parte promittente venditrice, slava la perdita di efficacia della stessa fideiussione ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 122/2005. 6
A sua volta la polizza fideiussoria per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ex legge 210 del 2.8.2004 e d.lgs. 122 del 20.56.2005, stipulata in pari data da “ , con scadenza 31.12.2008, richiamava Controparte_4 espressamente il predetto contratto preliminare e l'iniziativa immobiliare per la realizzazione di n. 9 fabbricati per complessivi 44 appartamenti e prevedeva la copertura assicurativa di € 100.000,00 con indicazione quale beneficiario di . Parte_1
Pertanto, l'obbligazione fideiussoria era contenuta all'interno del contratto preliminare di compravendita tant'è che la promittente venditrice dava atto nel corpo dell'atto di consegnare la polizza ai promissari acquirenti i quali accettavano a loro volta e si impegnavano a restituirla al momento della stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, ciò che consente di rimarcare la natura accessoria del contratto di fideiussione e prendere atto dello scopo di garantire dalle conseguenze negative dell'eventuale mancata stipulazione del definitivo. Ne consegue che la verifica se l'obbligazione fideiussoria si sia trasferita prima alla società incorporante della promittente venditrice, e poi al Fondo Comune Parte_2
denominato Diaphora 1, al quale sono stati conferiti tutti i Controparte_6 terreni originariamente di proprietà de “ , e, quindi, anche quelli ove Controparte_4 avrebbe dovuto essere costruito l'immobile oggetto del preliminare, conduce ad una risposta positiva. Invero, partendo dalla lettera degli atti, non essendo stata prevista nel contratto di fideiussione l'incedibilità della polizza fideiussoria né che il subentro del terzo nella posizione della promittente venditrice era subordinato al consenso del fideiussore (come invece previsto per il caso del subentro dei promissari acquirenti) significa che per la società obbligatasi (a differenza di quanto sostenuto in questo giudizio) era stata valutata in termini di giuridica indifferenza la modificazione contrattuale del soggetto obbligato a vendere.
Del resto con la fusione per incorporazione di regola la società incorporante assume,
a mente dell'art. 2504 bis c.c., i diritti e gli obblighi dell'incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti attivi e passivi anteriori alla fusione, ciò che priva in radice di pregio ogni 7 argomento speso dall'assicurazione per sostenere il suo affidamento, al momento della stipula, sulle specifiche condizioni economiche e patrimoniali del solo originario contraente, in quanto a seguito dell'incorporazione il patrimonio dell'assicurato è stato acquistato dall'incorporante sicché la sua consistenza patrimoniale, sulla cui scorta era stipulata la garanzia, non ha subito modifiche. E non essendo un contratto intuitus personae (in cui avrebbero acquistato rilevanza decisiva le caratteristiche soggettive dell'altro contraente) non può esservi alcun dubbio che non si possa ipotizzare alcun limite alla trasmissione della situazione giuridica soggettiva passiva avuto riguardo al principio generale secondo cui le garanzie in quanto accessorie del rapporto principale circolano con il trasferimento dell'obbligazione principale sulle cui vicende il fideiussore non può incidere.
Va poi evidenziato, sotto il profilo funzionale, che la società promittente venditrice aveva stipulato il contratto con la in forza del quale quest'ultima aveva CP_2 assunto l'obbligazione di garanzia direttamente nei confronti di uno dei promissari acquirenti (beneficiario) al verificarsi del mancato trasferimento del bene immobile promesso in vendita in conseguenza di “una situazione di crisi coì come previsto dalla legge 210 del 2.8.2004 e d.lgs. 122 del 20.6.20025” che non avesse consentito la stipula del contratto notarile definitivo, assumendo così la posizione di vicario dell'obbligato principale nel caso di inadempimento e menzionando con specifica clausola espressa la fideiussione nello stesso contratto preliminare, come previsto dalla menzionata normativa. Ne segue che, stante il nesso di interdipendenza genetico nell'economia generale dell'operazione negoziale tra il preliminare e la fideiussione, la seconda, pur contratto autonomo ma parte integrante del contratto principale, non poteva che seguire le sorti del contrato principale al quale era funzionalmente collegata per essere stato l'obbligato principale soltanto affiancato dal garante, non già sostituito.
Diversamente sarebbe stato nel caso in cui fossero stati i promissari acquirenti a stipulare un contratto per essere garantiti dall'inadempimento della promittente venditrice in quanto in tale fattispecie essi avrebbero inteso garantirsi dall'esito infausto del contratto principale sicché acquistando prevalenza la funzione assicurativa indennitaria rispetto alla funzione di garanzia il contratto non avrebbe potuto trasferirsi 8 a terzi insieme al contratto preliminare di compravendita per difetto del requisito dell'accessorietà, tipico della fideiussione, come in precedenza descritto.
Inoltre, sia il meccanismo di subentro dell'incorporante in tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive dell'incorporata, come previsto dall'art. 2504 bis c.c., sia il disposto dell'art. 3, ult. comma, delle condizioni generali dell'atto in data
23.12.2008 (ai rogiti notaio rep. n. 22408, racc. n. 7957) di apporto al fondo Per_1 comune di investimento immobiliare Diaphora 1, che prevedeva testualmente “a partire dalla data odierna il fondo subentra in tutti i contratti in corso relativamente agli immobili” conducono a ritenere irrilevante che la situazione di crisi abbia colpito il fondo di investimento (sottoposto a procedura endofallimentare di liquidazione giudiziale ex art. 57 TUF con sentenza n. 3/2014 del Tribunale di Bolzano) e prima ancora l'incorporante dichiarata fallita il 29.3.2011 - la cui condotta, peraltro, consistita nel Parte_2 conferimento nel fondo dei suoi beni (compreso l'immobile in cui doveva essere costruito il complesso immobiliare “Parco residenziale La Fornace”), è all'evidenza già di per sé proprio la manifestazione più lampante del tentativo di sfuggire ai propri obblighi sottraendo i beni immobili una volta iniziatisi a manifestare i primi segni della situazione di crisi imprenditoriale e di insolvenza che hanno portato in pochi anni al fallimento -, anziché la contraente originaria.
Opinare diversamente consentirebbe di rendere del tutto inoperativa la garanzia, prevista obbligatoriamente per legge a favore dei promissari acquirenti, mediante la semplice cessione del contratto o, in caso di sopravvenuta crisi della promittente venditrice col conferimento in un fondo dei beni oggetto dell'obbligazione assunta, con ciò eludendo agevolmente il disposto normativo. Del resto, l'espressa previsione nell'art. 2 delle condizioni generali della polizza fideiussoria che la garanzia sarebbe cessata, anche in deroga all'art. 1957 c.c., soltanto “al momento del trasferimento della proprietà con la sottoscrizione del contratto notarile” perderebbe qualsiasi ragione di essere e significato pratico.
Come è irrilevante il fatto che l'assicurazione non abbia prestato adesione al conferimento del bene oggetto del preliminare al fondo perché, si ripete, tale necessità non era prevista né nel contrato preliminare né soprattutto nella polizza fideiussoria. 9
L'eccezione dell'assicurazione di mancato versamento dei premi di assicurazione risulta proposta tardivamente perché la circostanza non è stata dedotta, neanche genericamente, nella prima difesa, ovvero nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Pertanto, la deduzione dell'ingiungente (appellante), contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, secondo cui “i premi semestrali della fideiussione prestata da
[...]
a garanzia del trasferimento immobiliare promesso sono stati tutti Controparte_1 regolarmente pagati fino all'intervenuto fallimento della società promittente venditrice” deve ritenersi non contestata, ciò che rende superflua la pronuncia sulla completezza o meno della produzione documentale dell'ingiungente in primo grado e sulla tempestività di quella effettuata in appello.
Non ha pregio poi la tesi dell'assicurazione secondo cui essendo intervenuto il giudicato sulla pronuncia di difetto di legittimazione attiva di ex art. 2909 CP_3
c.c. e prevedendo la polizza fideiussoria n.96/51175953 quale “Beneficiario” il solo Parte_1
come indicato nel frontespizio, verso di lui deve ritenersi obbligata a restituire le
[...] sole somme da lui versate al promittente la vendita ovvero € 12.500,00, Controparte_4
e non anche l'ulteriore somma di € 22.500,00 versata da CP_3
Giova premettere che la somma prevista nel contratto preliminare quale caparra confirmatoria, pari ad € 100.00,00, fu versata parzialmente, segnatamente nella misura complessiva di € 35.000,00 (primo anticipo), alla promittente venditrice in percentuale diversa dai promissari acquirenti rispetto alla quota del 50% ciascuno - che individuava la misura della loro obbligazione di acquisto degli immobili - per l'evidente ragione che essa era (e non poteva che essere) stata considerata unitariamente e quantificata in relazione al prezzo finale complessivo dell'immobile pattuito in € 250.00,00; la relativa obbligazione di pagamento era, quindi, stata assunta dalla parte promissaria acquirente e non disgiuntamente dai singoli promissari acquirenti come si evince chiaramente dall'art. 7 del contratto preliminare. Ciò trova conferma anche nel contratto di fideiussione dal quale emerge che l'obbligazione era stata assunta dall'assicurazione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti da “ col contratto in Controparte_4 data 1.2.2008 per la somma assicurata (somme versate o da versare) di € 100.000,00, 10 costituita dal versamento di tre anticipi, i primi due pari ad € 35.000,00 ciascuno, il terzo pari ad € 30.000,00.
Il beneficiario della polizza fideiussoria è stato invece individuato fisicamente nella persona di , che, quindi, è l'unico legittimato a riscuotere la somma Parte_1 garantita al verificarsi dei presupposti previsti in polizza (fatto costitutivo individuato nell'inadempimento del preliminare per crisi della promittente venditrice) a prescindere dalla sua identificazione coi soggetti che hanno versato la caparra e ovviamente pagato il premio, come correttamente ritenuto in primo grado. L'eventuale meccanismo di spartizione della somma, riscossa dal beneficiario, tra costui e rimane estranea CP_3 all'oggetto della controversia perché attiene esclusivamente ai rapporti interni alla parte promissaria acquirente.
E' appena il caso di aggiungere che si può concordare su ciò, che tra il contratto di fideiussione e il contratto principale (preliminare) possa configurarsi solo una intersezione e non una fusione ma non vi sono ragioni giuridiche per ritenere che l'obbligazione fideiussoria non debba essere soddisfatta integralmente a favore del beneficiario a prescindere sia dalla titolarità del rapporto garantito in ragione dell'accessorietà funzionale della fideiussione che la rende impermeabile alle vicende soggettive del rapporto principale da cui scaturiscono le obbligazioni garantite sia dalla precisa individuazione dei singoli soggetti che hanno pagato la caparra.
Ora va precisato che stante l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, qual è il decreto ingiuntivo, l'accoglimento dell'opposizione da parte della sentenza di primo grado ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sostituendosi tale pronuncia a quella monitoria, sicché la riforma della sentenza da parte di questo Giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (cfr. Cass. ord.
6.9.2017 n. 20868; Cass. SS.UU. n.
4071/2010). Ne consegue che difettano i presupposti per confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 653 e 654
c.p.c..
La stante l'accertamento della sussistenza del credito 11 Controparte_1 dell'appellante nei suoi confronti, va condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 35.000,00, e trattandosi di debito di valuta vanno aggiunti gli
[...] interessi legali a decorrere dall'8.3.2016 (data della prima formale richiesta ex art. 1219
c.c. – c.d. messa in mora - documentata) fino alla soddisfazione del credito.
L'appellata, in virtù del principio di soccombenza, va condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate nella misura leggermente inferiore alla media, come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla media complessità dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, non considerata in appello l'attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia n. 330/2022, pubblicata il 2.3.2022, e per l'effetto condanna Controparte_2
in persona del l.r.p.t., a pagare all'appellante la somma di € 35.000,00, con gli
[...] interessi legali a decorrere dall'8.3.2016 fino alla soddisfazione del credito;
condanna l'appellata in persona del l.r.p.t., a rifondere Controparte_2 all'appellante , le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida Parte_1 per il primo grado in € 5.000,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in
€ 6.000,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge per tutte le somme liquidate.
Perugia, 16.1.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
Dott. Claudio Baglioni Consigliere rel. 1
Dott.ssa Elisabetta Nardone Giudice ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 223/2022
promossa da:
, c.f. , ed elettivamente domiciliato in Umbertide, Parte_1 C.F._1 via del Vignola n.5, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Carlesi che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giuseppe Bognanni del Foro di Monza
appellante
contro c.f. con sede in Bologna, via Stalingrado 45, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Prandini con studio in Bologna, via Azzo
Gardino n. 3 come da procura in calce all'atto di appello
appellata
Oggetto: azione di pagamento di premio di assicurazione
Conclusioni delle parti
Come nelle note depositate per l'udienza del 6.6.2024
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Perugia Parte_1
n. 330/2022, pubblicata il 2.3.2022, con cui era stata accolta l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo che aveva ingiunto ad di pagare in favore Controparte_2 suo e di la somma di € 35.000,00 in adempimento della fideiussione CP_3 rilasciata in data 23.1.2008 dall'assicurazione in favore de “ e consegnata Controparte_4 2 ai promissari acquirenti a garanzia (fino ad € 100.000,00) del trasferimento immobiliare oggetto di un contratto preliminare rimasto inadempiuto.
Con unico motivo di gravame, rubricato “difetto di valutazione da parte del Giudicante di primo grado della valenza accessoria al contratto preliminare di compravendita immobiliare inter partes della polizza fideiussoria - tale per cui detta polizza “segue” le sorti e le vicende del contratto principale”, ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte in cui è stata accolta l'opposizione della Compagnia assicurativa sull'erroneo presupposto della sussistenza di un vincolo di natura personale del rapporto di garanzia, sorto tra CP_2
l'originario promittente venditore che condurrebbe ad escludere Controparte_4
l'stensione degli effetti anche nei confronti di terzi aventi causa dal contraente originario.
Ha dedotto che: la polizza fideiussoria, in ragione dell'accessorietà rispetto al contratto principale (preliminare di compravendita) alla cui garanzia di adempimento asserviva, aveva seguito la vicenda dello stesso anche dopo la sua cessione a terzi come si desumerebbe sia dal contenuto stesso della Polizza, che richiamava nei suoi elementi essenziali (parti, termini, oggetto e prezzo di compravendita) il contratto preliminare, sia dal contenuto dello stesso, ove, all'art. 8 delle condizioni generali, veniva richiamata espressamente in tutti i suoi estremi la polizza fideiussoria;
essendo l'obbligazione fideiussoria parte integrante del contratto principale che asserviva, perché contenuta in una clausola indissolubilmente inserita nel primo, in nesso di interdipendenza necessario nell'economia generale del contratto, financo obbligando i promissari acquirenti alla restituzione dell'originale di polizza al momento della stipula dell'atto definitivo, si dovrebbe ritenere che i soggetti legittimamente subentrati al contraente originario beneficiario della garanzia non possano essere considerati terzi estranei rispetto al contratto di fideiussione a differenza del caso in cui la garanzia fosse stata prestata al di fuori del contratto principale, nel qual caso sì la Compagnia Assicurativa avrebbe avuto ragione nel contrapporre la sua estraneità all'impegno assunto, ove il rapporto principale avesse subito modificazioni, in ragione dell'autonomia della garanzia;
pacifica sarebbe la circostanza (non specificatamente contestata nella prima difesa utile in atto di opposizione), che i premi semestrali della fideiussione prestata da
[...] erano stati tutti regolarmente pagati fino all'intervenuto fallimento Controparte_1 della società promittente venditrice (che nel frattempo aveva incorporato la 3 Parte_2 società , avvenuto nel 2011; non sussisteva alcuna clausola negoziale di Controparte_4 incedibilità o divieto di cessione della Polizza fideiussoria tra le condizioni generali riportate nella polizza, limitandosi l'art. 5 delle cond. gen. a subordinare all'assenso della compagnia solo la cessione del credito derivante dalla polizza da parte del beneficiario
( ) a terzi;
la società aveva continuato ad incassare i ratei di Parte_1 CP_1 premio successivamente alla cessione del preliminare.
Ha concluso sostenendo che a prescindere dal soggetto obbligato alla realizzazione e vendita dell'immobile promesso nel preliminare ( poi ed, Controparte_4 Parte_2 infine, il Fondo di per effetto del conferimento al Controparte_5 fondo dei terreni ove avrebbe dovuto essere realizzata la costruzione oggetto del preliminare), la polizza fideiussoria resa da sarebbe operativa e Controparte_1 vincolante per la Compagnia Assicurativa che si era impegnata a garantire il buon fine del contratto preliminare, e che la progressiva cessione del preliminare oggetto di garanzia era avvenuta in un contesto di cessioni o successioni tra parti contraenti ad effetti c.d. legali (incorporazione ed apporto di beni ad un fondo di investimento immobiliare), ove aveva operato ipso jure il subentro ex lege del contraente cessionario in tutti i rapporti conclusi dal contraente ceduto prima della cessione.
Si è costituita in giudizio la impugnando e contestando Controparte_2
i motivi di appello di cui ha chiesto il rigetto.
Ha dedotto che:la sentenza impugnata aveva dichiarato il difetto di legittimazione attiva di perché la polizza fideiussoria n.96/51175953 fu rilasciata a favore CP_3 del solo , indicato nel frontespizio quale “Beneficiario”, e solo verso di lui, Parte_1 pertanto si era obbligata a restituire le sole somme da lui versate al promittente la vendita non aveva interposto gravame, e, pertanto, la sentenza Controparte_4 CP_3 era divenuta definitiva ex art. 2909 c.c. con la conseguenza che in caso di accoglimento dell'appello la polizza fideiussoria dovrebbe essere ritenuta operante solo a favore di e potrebbe essere chiamata a restituire € 12.500,00, da lui versati Pt_1 Controparte_1
a difettando in capo al medesimo la legittimazione a pretendere in Controparte_4 restituzione anche l'ulteriore somma di € 22.500,00 versata a da CP_4 CP_3
4 Ha aggiunto che: l'accessorietà che caratterizza il rapporto fideiussorio rispetto a quello principale non farebbe venir meno la netta distinzione e autonomia dei due rapporti;
l'operatività della surrogazione legale, di cui all'art. 1602 c.c., troverebbe un limite nell'autonomia del contratto di fideiussione dovendo escludersi che l'attribuzione della garanzia "derivi" da quest'ultimo ai fini ed agli effetti di cui all'art. 1602 c.c., nonostante l'accessorietà che la contraddistingue, non solo dal punto di vista genetico, ma anche da quello funzionale;
l'accessorietà che lega il contratto di garanzia al rapporto principale consentirebbe di realizzare un'intersezione e non una vera e propria fusione dei due negozi, giacché l'obbligazione principale e quella fideiussoria, benché collegate, manterrebbero una propria individualità non soltanto soggettiva, data l'estraneità del fideiussore al rapporto richiamato dalla garanzia, ma anche oggettiva, in quanto la causa fideiussoria è fissa e uniforme, mentre l'obbligazione garantita non influisce su quella della fideiussione, per la quale continuano a valere le normali regole;
l'autonomia del contratto di fideiussione rispetto al contratto ad esso collegato sarebbe sufficiente ad escludere che la surrogazione di cui all'art. 1602 c.c. si estenda all'obbligazione di garanzia, ove ciò non sia stato espressamente convenuto con il fideiussore;
nel caso che ci occupa la modifica soggettiva occorsa nell'ambito del rapporto principale garantito non ha riguardato il promissario acquirente beneficiario della garanzia, ovvero Parte_1
bensì il promittente la vendita, mutato da (poi in
[...] Controparte_4 Parte_2
Fondo 1, per effetto dell'atto di apporto stipulato il 23.12.2008; l'ultimo comma CP_5 dell'art.3 delle c.g. dell'atto di apporto al Fondo, che prevede il subentro del Fondo in tutti i contratti in corso relativi agli immobili conferiti, non impegnerebbe anche in quanto ne rimase estranea avendo assunto il proprio impegno Controparte_1 contrattuale solo nei confronti del contraente e a beneficio di e non CP_4 Pt_1 avendo prestato adesione né espressa né tacita, all'operazione; la polizza fideiussoria fu rilasciata ai sensi del d.lgs. 122/05 al fine di garantire al “Beneficiario” la restituzione di quanto versato al “Contraente” ove l'intervenuta sua “situazione di crisi” Controparte_4 non avesse consentito il trasferimento di proprietà dell'immobile promesso con la conseguenza che prestò la garanzia nell'interesse della sola né acconsentì Controparte_4 il subentro nel rapporto di garanzia un soggetto diverso da quello a suo tempo accettato quale contraente e che, diversamente opinando, si giungerebbe ad imporre al garante un debitore principale diverso rispetto a quello la cui capacità patrimoniale fu oggetto di 5 valutazione in sede di assunzione del rischio.
Inoltre, sul presupposto che la sentenza impugnata aveva sottolineato che gli atti di quietanza di pagamento dei premi 31.3.2009-31.3.2011, benché indicati fra i documenti prodotti dagli opposti sotto la voce doc.7, non risultavano ritualmente versati e che tale assenza era stata rilevata dalla difesa di mentre dalla disamina del fascicolo CP_1 telematico del giudizio di appello emergerebbe che fra i documenti dell'appellante risulta la copia di una quietanza di pagamento premi relativa al periodo 31.12.2008-31.3.2009 mai prodotta in primo grado, ha eccepito l'inammissibilità della produzione.
Inconferente sarebbe l'osservazione relativa alla sua mancata contestazione dell'inoperatività della polizza per mancato pagamento dei premi perché in base alla polizza il mancato pagamento non potrebbe essere opposto al beneficiario.
Ha rimarcato che la quietanza prodotta gioverebbe alla fondatezza delle sue tesi in quanto fu emessa a nome del “ – l'unica che la Compagnia intese garantire CP_4
– nell'evidente mancata conoscenza dell'operazione di apporto. La causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti contenute nelle note depositate per udienza del 6.6.2024.
L'appello è fondato.
Il contratto preliminare di compravendita, stipulato in data 1 febbraio 2008 con il quale “ con sede legale in Umbertide prometteva di vendere a Controparte_4 [...]
e a in ragione di ½ ciascuno un bene immobile in corso di CP_3 Parte_1 costruzione a destinazione commerciale “nell'edificando complesso edilizio situato in
Umbertide denominato Parco residenziale La Fornace”, prevedeva all'art. 8: “ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 122/2005 la parte promittente venditrice consegna alla parte promissaria acquirente che la ritira, fideiussione n. 1548/96/51175953 rilasciata, in data 23 gennaio 2008, dalla
[...] agenzia di Pomezia Subagenzia n. 100 per l'importo di euro 100.000,00 (centomila CP_2 virgola zero zero) a garanzia di quanto prescritto dal detto art. 2” con l'ulteriore precisazione che la parte promissaria acquirente accettava che al momento della sottoscrizione del rogito l'avrebbe dovuto restituire alla parte promittente venditrice, slava la perdita di efficacia della stessa fideiussione ai sensi dell'art. 3, comma 7 del d.lgs. n. 122/2005. 6
A sua volta la polizza fideiussoria per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire ex legge 210 del 2.8.2004 e d.lgs. 122 del 20.56.2005, stipulata in pari data da “ , con scadenza 31.12.2008, richiamava Controparte_4 espressamente il predetto contratto preliminare e l'iniziativa immobiliare per la realizzazione di n. 9 fabbricati per complessivi 44 appartamenti e prevedeva la copertura assicurativa di € 100.000,00 con indicazione quale beneficiario di . Parte_1
Pertanto, l'obbligazione fideiussoria era contenuta all'interno del contratto preliminare di compravendita tant'è che la promittente venditrice dava atto nel corpo dell'atto di consegnare la polizza ai promissari acquirenti i quali accettavano a loro volta e si impegnavano a restituirla al momento della stipulazione dell'atto pubblico di compravendita, ciò che consente di rimarcare la natura accessoria del contratto di fideiussione e prendere atto dello scopo di garantire dalle conseguenze negative dell'eventuale mancata stipulazione del definitivo. Ne consegue che la verifica se l'obbligazione fideiussoria si sia trasferita prima alla società incorporante della promittente venditrice, e poi al Fondo Comune Parte_2
denominato Diaphora 1, al quale sono stati conferiti tutti i Controparte_6 terreni originariamente di proprietà de “ , e, quindi, anche quelli ove Controparte_4 avrebbe dovuto essere costruito l'immobile oggetto del preliminare, conduce ad una risposta positiva. Invero, partendo dalla lettera degli atti, non essendo stata prevista nel contratto di fideiussione l'incedibilità della polizza fideiussoria né che il subentro del terzo nella posizione della promittente venditrice era subordinato al consenso del fideiussore (come invece previsto per il caso del subentro dei promissari acquirenti) significa che per la società obbligatasi (a differenza di quanto sostenuto in questo giudizio) era stata valutata in termini di giuridica indifferenza la modificazione contrattuale del soggetto obbligato a vendere.
Del resto con la fusione per incorporazione di regola la società incorporante assume,
a mente dell'art. 2504 bis c.c., i diritti e gli obblighi dell'incorporata proseguendo in tutti i suoi rapporti attivi e passivi anteriori alla fusione, ciò che priva in radice di pregio ogni 7 argomento speso dall'assicurazione per sostenere il suo affidamento, al momento della stipula, sulle specifiche condizioni economiche e patrimoniali del solo originario contraente, in quanto a seguito dell'incorporazione il patrimonio dell'assicurato è stato acquistato dall'incorporante sicché la sua consistenza patrimoniale, sulla cui scorta era stipulata la garanzia, non ha subito modifiche. E non essendo un contratto intuitus personae (in cui avrebbero acquistato rilevanza decisiva le caratteristiche soggettive dell'altro contraente) non può esservi alcun dubbio che non si possa ipotizzare alcun limite alla trasmissione della situazione giuridica soggettiva passiva avuto riguardo al principio generale secondo cui le garanzie in quanto accessorie del rapporto principale circolano con il trasferimento dell'obbligazione principale sulle cui vicende il fideiussore non può incidere.
Va poi evidenziato, sotto il profilo funzionale, che la società promittente venditrice aveva stipulato il contratto con la in forza del quale quest'ultima aveva CP_2 assunto l'obbligazione di garanzia direttamente nei confronti di uno dei promissari acquirenti (beneficiario) al verificarsi del mancato trasferimento del bene immobile promesso in vendita in conseguenza di “una situazione di crisi coì come previsto dalla legge 210 del 2.8.2004 e d.lgs. 122 del 20.6.20025” che non avesse consentito la stipula del contratto notarile definitivo, assumendo così la posizione di vicario dell'obbligato principale nel caso di inadempimento e menzionando con specifica clausola espressa la fideiussione nello stesso contratto preliminare, come previsto dalla menzionata normativa. Ne segue che, stante il nesso di interdipendenza genetico nell'economia generale dell'operazione negoziale tra il preliminare e la fideiussione, la seconda, pur contratto autonomo ma parte integrante del contratto principale, non poteva che seguire le sorti del contrato principale al quale era funzionalmente collegata per essere stato l'obbligato principale soltanto affiancato dal garante, non già sostituito.
Diversamente sarebbe stato nel caso in cui fossero stati i promissari acquirenti a stipulare un contratto per essere garantiti dall'inadempimento della promittente venditrice in quanto in tale fattispecie essi avrebbero inteso garantirsi dall'esito infausto del contratto principale sicché acquistando prevalenza la funzione assicurativa indennitaria rispetto alla funzione di garanzia il contratto non avrebbe potuto trasferirsi 8 a terzi insieme al contratto preliminare di compravendita per difetto del requisito dell'accessorietà, tipico della fideiussione, come in precedenza descritto.
Inoltre, sia il meccanismo di subentro dell'incorporante in tutte le situazioni giuridiche soggettive attive e passive dell'incorporata, come previsto dall'art. 2504 bis c.c., sia il disposto dell'art. 3, ult. comma, delle condizioni generali dell'atto in data
23.12.2008 (ai rogiti notaio rep. n. 22408, racc. n. 7957) di apporto al fondo Per_1 comune di investimento immobiliare Diaphora 1, che prevedeva testualmente “a partire dalla data odierna il fondo subentra in tutti i contratti in corso relativamente agli immobili” conducono a ritenere irrilevante che la situazione di crisi abbia colpito il fondo di investimento (sottoposto a procedura endofallimentare di liquidazione giudiziale ex art. 57 TUF con sentenza n. 3/2014 del Tribunale di Bolzano) e prima ancora l'incorporante dichiarata fallita il 29.3.2011 - la cui condotta, peraltro, consistita nel Parte_2 conferimento nel fondo dei suoi beni (compreso l'immobile in cui doveva essere costruito il complesso immobiliare “Parco residenziale La Fornace”), è all'evidenza già di per sé proprio la manifestazione più lampante del tentativo di sfuggire ai propri obblighi sottraendo i beni immobili una volta iniziatisi a manifestare i primi segni della situazione di crisi imprenditoriale e di insolvenza che hanno portato in pochi anni al fallimento -, anziché la contraente originaria.
Opinare diversamente consentirebbe di rendere del tutto inoperativa la garanzia, prevista obbligatoriamente per legge a favore dei promissari acquirenti, mediante la semplice cessione del contratto o, in caso di sopravvenuta crisi della promittente venditrice col conferimento in un fondo dei beni oggetto dell'obbligazione assunta, con ciò eludendo agevolmente il disposto normativo. Del resto, l'espressa previsione nell'art. 2 delle condizioni generali della polizza fideiussoria che la garanzia sarebbe cessata, anche in deroga all'art. 1957 c.c., soltanto “al momento del trasferimento della proprietà con la sottoscrizione del contratto notarile” perderebbe qualsiasi ragione di essere e significato pratico.
Come è irrilevante il fatto che l'assicurazione non abbia prestato adesione al conferimento del bene oggetto del preliminare al fondo perché, si ripete, tale necessità non era prevista né nel contrato preliminare né soprattutto nella polizza fideiussoria. 9
L'eccezione dell'assicurazione di mancato versamento dei premi di assicurazione risulta proposta tardivamente perché la circostanza non è stata dedotta, neanche genericamente, nella prima difesa, ovvero nell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo. Pertanto, la deduzione dell'ingiungente (appellante), contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo, secondo cui “i premi semestrali della fideiussione prestata da
[...]
a garanzia del trasferimento immobiliare promesso sono stati tutti Controparte_1 regolarmente pagati fino all'intervenuto fallimento della società promittente venditrice” deve ritenersi non contestata, ciò che rende superflua la pronuncia sulla completezza o meno della produzione documentale dell'ingiungente in primo grado e sulla tempestività di quella effettuata in appello.
Non ha pregio poi la tesi dell'assicurazione secondo cui essendo intervenuto il giudicato sulla pronuncia di difetto di legittimazione attiva di ex art. 2909 CP_3
c.c. e prevedendo la polizza fideiussoria n.96/51175953 quale “Beneficiario” il solo Parte_1
come indicato nel frontespizio, verso di lui deve ritenersi obbligata a restituire le
[...] sole somme da lui versate al promittente la vendita ovvero € 12.500,00, Controparte_4
e non anche l'ulteriore somma di € 22.500,00 versata da CP_3
Giova premettere che la somma prevista nel contratto preliminare quale caparra confirmatoria, pari ad € 100.00,00, fu versata parzialmente, segnatamente nella misura complessiva di € 35.000,00 (primo anticipo), alla promittente venditrice in percentuale diversa dai promissari acquirenti rispetto alla quota del 50% ciascuno - che individuava la misura della loro obbligazione di acquisto degli immobili - per l'evidente ragione che essa era (e non poteva che essere) stata considerata unitariamente e quantificata in relazione al prezzo finale complessivo dell'immobile pattuito in € 250.00,00; la relativa obbligazione di pagamento era, quindi, stata assunta dalla parte promissaria acquirente e non disgiuntamente dai singoli promissari acquirenti come si evince chiaramente dall'art. 7 del contratto preliminare. Ciò trova conferma anche nel contratto di fideiussione dal quale emerge che l'obbligazione era stata assunta dall'assicurazione a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti da “ col contratto in Controparte_4 data 1.2.2008 per la somma assicurata (somme versate o da versare) di € 100.000,00, 10 costituita dal versamento di tre anticipi, i primi due pari ad € 35.000,00 ciascuno, il terzo pari ad € 30.000,00.
Il beneficiario della polizza fideiussoria è stato invece individuato fisicamente nella persona di , che, quindi, è l'unico legittimato a riscuotere la somma Parte_1 garantita al verificarsi dei presupposti previsti in polizza (fatto costitutivo individuato nell'inadempimento del preliminare per crisi della promittente venditrice) a prescindere dalla sua identificazione coi soggetti che hanno versato la caparra e ovviamente pagato il premio, come correttamente ritenuto in primo grado. L'eventuale meccanismo di spartizione della somma, riscossa dal beneficiario, tra costui e rimane estranea CP_3 all'oggetto della controversia perché attiene esclusivamente ai rapporti interni alla parte promissaria acquirente.
E' appena il caso di aggiungere che si può concordare su ciò, che tra il contratto di fideiussione e il contratto principale (preliminare) possa configurarsi solo una intersezione e non una fusione ma non vi sono ragioni giuridiche per ritenere che l'obbligazione fideiussoria non debba essere soddisfatta integralmente a favore del beneficiario a prescindere sia dalla titolarità del rapporto garantito in ragione dell'accessorietà funzionale della fideiussione che la rende impermeabile alle vicende soggettive del rapporto principale da cui scaturiscono le obbligazioni garantite sia dalla precisa individuazione dei singoli soggetti che hanno pagato la caparra.
Ora va precisato che stante l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, qual è il decreto ingiuntivo, l'accoglimento dell'opposizione da parte della sentenza di primo grado ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sostituendosi tale pronuncia a quella monitoria, sicché la riforma della sentenza da parte di questo Giudice d'appello non determina la “riviviscenza” del decreto ingiuntivo già revocato, che, pertanto, non può costituire titolo per iniziare o proseguire l'esecuzione forzata (cfr. Cass. ord.
6.9.2017 n. 20868; Cass. SS.UU. n.
4071/2010). Ne consegue che difettano i presupposti per confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 653 e 654
c.p.c..
La stante l'accertamento della sussistenza del credito 11 Controparte_1 dell'appellante nei suoi confronti, va condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma di € 35.000,00, e trattandosi di debito di valuta vanno aggiunti gli
[...] interessi legali a decorrere dall'8.3.2016 (data della prima formale richiesta ex art. 1219
c.c. – c.d. messa in mora - documentata) fino alla soddisfazione del credito.
L'appellata, in virtù del principio di soccombenza, va condannata a rifondere all'appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio, liquidate nella misura leggermente inferiore alla media, come in dispositivo, avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, all'importanza, alla natura e alla media complessità dell'affare, nonché al risultato conseguito, ex art. 4 del d.m. 10.3.2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13.8.2022 n. 147, non considerata in appello l'attività istruttoria.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
Perugia n. 330/2022, pubblicata il 2.3.2022, e per l'effetto condanna Controparte_2
in persona del l.r.p.t., a pagare all'appellante la somma di € 35.000,00, con gli
[...] interessi legali a decorrere dall'8.3.2016 fino alla soddisfazione del credito;
condanna l'appellata in persona del l.r.p.t., a rifondere Controparte_2 all'appellante , le spese di entrambi i gradi del giudizio, che liquida Parte_1 per il primo grado in € 5.000,00 per compensi professionali, e per il grado di appello in
€ 6.000,00, oltre il rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e c.a.p. come per legge per tutte le somme liquidate.
Perugia, 16.1.2025
Il Consigliere rel. Il Presidente
dott. Claudio Baglioni dott.ssa Claudia Matteini
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