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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/05/2025, n. 959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 959 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6590/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6590/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo De Marinis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cisterna di Latina (LT),
Via Nino Bixio n. 12, giusta delega in atti,
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. ), n.q. di eredi di C.F._3 CP_3 C.F._4
, rappresentate e difese dall'Avv. Guido Fiorillo ed elettivamente domiciliate Persona_1
presso il suo studio in Anzio (RM), Viale Mencacci n. 3, giusta delega in atti,
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'AR. conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo di aver svolto, su incarico di quest'ultimo, varie attività Persona_1
professionali finalizzate all'ottenimento di un permesso a costruire su un terreno di sua proprietà sito in Cisterna di Latina, località Borgo Flora, Via San Giuseppe, identificato al foglio 131,
pagina 1 di 12 particella 924. In particolare, sosteneva di aver redatto e presentato al Comune di Cisterna di
Latina un progetto per l'edificazione di quattro unità abitative del valore presunto ed approssimato di circa € 1.000.000,00 con un grado di complessità (G) pari allo 0,90% e di aver compiuto, in ragione di ciò, tutta una serie di prestazioni professionali, quali relazioni, perizie e tutto quanto necessario per il completamento dell'istruttoria amministrativa, che consentivano al convenuto di ottenere, in data 26.07.2017, il permesso di costruire. Terminato l'incarico professionale conferito, quindi, chiedeva al , con raccomandata a.r. del 20.10.2017, il Per_1
pagamento del suo compenso nella misura di € 50.000,00, salvo diversa e più accurata stima, ma tale missiva rimaneva inesitata. Pertanto, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il IG. al pagamento dell'importo di € 50.000,00, oltre Persona_1
IVA ed oneri previdenziali di legge, ovvero alla somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa mediante espletanda CTU, che sin da ora si richiede, in favore dell'AR.
a titolo di compenso per l'attività professionale svolta meglio indicata nella Parte_1
narrativa del presente atto, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'improcedibilità della domanda per Persona_1
violazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014 in tema di negoziazione assistita e contestando, nel merito, la domanda attorea. Sosteneva, in particolare, che l'attore non aveva indicato, né provato l'esistenza di un contratto di opera professionale sottoscritto tra le parti e ciò in quanto l'incarico non era mai stato conferito. Oltretutto, l'AR. non aveva prodotto in Pt_1
giudizio nemmeno il preventivo obbligatorio, come previsto dal D.L. n. 1 convertito in Legge n.
27 del 24.03.2012. Proseguiva il convenuto sostenendo che la richiesta di pagamento dei compensi da parte dell'AR. era un tentativo di costringerlo a definire altra questione Pt_1
relativa ad un contratto preliminare di compravendita ed appalto stipulato, in data 28.06.2016, tra esso convenuto e la società amministrata dalla IG.ra , sorella CP_4 Persona_2
dell'attore. Le prestazioni oggetto della richiesta dell'AR. erano, infatti, le medesime Pt_1
già previste nel contratto preliminare sopra citato, che di comune accordo erano state affidate all'AR. . Precisava, inoltre, che il contratto preliminare aveva ad oggetto la Controparte_1
realizzazione di immobili su terreni di sua proprietà, con cessione degli stessi, e che nel medesimo era convenuta la realizzazione: sul lotto “b” di un edificio bifamiliare;
sul lotto “a” di pagina 2 di 12 un edificio bifamiliare e di uno residenziale comprendente n. 4 appartamenti e n. 1 edificio residenziale unifamiliare, come da progetto preliminare, già redatto e discusso con l'acquirente.
Inoltre, per tali progettazioni, la si era impegnata a corrispondergli l'importo CP_4 ulteriore di € 10.000,00 a contributo parziale delle spese di progettazione e presentazione pratiche, originariamente affidate, di comune accordo, a sua figlia AR. . Controparte_1
Proseguiva adducendo che, in virtù di ciò, l'AR. redigeva 4 progetti Controparte_1
preliminari, allegati al contratto preliminare e che, a seguito della sottoscrizione dello stesso ed al conferimento dell'incarico, redigeva e depositava il progetto per la realizzazione dell'edificio del lotto “b” ; tuttavia, al momento della redazione del progetto per il lotto “a” e, cioè degli immobili destinati alla la promissaria acquirente stravolgeva il progetto architettonico CP_4
dell'immobile da presentare, trasformando la palazzina con appartamenti ed edificio unifamiliare annesso, in un edificio quadrifamiliare, senza rinegoziare con lui tutti gli aspetti contrattuali.
Sosteneva quindi il convenuto che poiché né lui, né la figlia AR. , avevano ritenuto di Per_1
modificare gli accordi già presi, la aveva incaricato l'AR. di redigere il CP_4 Pt_1
nuovo progetto. Da ciò discendeva che l'AR. aveva ricevuto l'incarico dalla Pt_1 CP_4
e non da lui, che si era solo limitato a firmare il progetto presentato al Comune in qualità di
[...]
proprietario del terreno. Ribadiva, infatti, che nessuna lettera di incarico era stata rilasciata e che la procura speciale, prodotta dall'attore, non era una procura speciale per la realizzazione dell'opera e quindi un conferimento dell'incarico ma solo una delega, rilasciata su un modulo stampato predisposto dal Comune, per l'invio telematico dell'istanza di permesso a costruire. Il convenuto sosteneva inoltre la sproporzione della richiesta economica dell'AR. in Per_3
relazione all'attività svolta, tenuto conto altresì del compenso di molto inferiore stabilito nel preliminare per l'AR. e considerato oltretutto che l'attore per il compimento delle Per_1
proprie attività aveva utilizzato tutti gli studi preliminari precedentemente redatti e pagati dall'AR. , contestando anche l'assunto dell'attore circa l'elevato grado di complessità Per_1
dell'incarico “G090”. Oltretutto, citando la normativa vigente in tema di compensi professionali, il convenuto deduceva che in assenza di preventivo scritto alcun compenso era dovuto e precisava, infine, di non aver mai ritirato il permesso di costruire oggetto dell'attività svolta dall'attore, in quanto era ancora in corso la negoziazione del contratto di compravendita ed appalto con la CP_4
pagina 3 di 12 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa richiesta respinta: a. Preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita;
b. in via gradata e nel merito, rigettare la domanda siccome infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata;
c. in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che il IG.
debba corrispondere delle somme all'AR. ridurre al minimo tale pretesa in Per_1 Pt_1
base all'attività effettivamente svolta dallo stesso, all'utilizzo di tutta la documentazione ed attività di progettazione preliminare svolta dall'AR. , compresi i costi vivi dalla stessa Per_1
sostenuti e tenendo in debito conto l'assenza di qualsivoglia lettera di conferimento di incarico professionale e di preventivo rilasciato dall'attore e sottoscritto dal convenuto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite come da vigenti parametri”.
Nelle more veniva espletata, su ordine del Giudice, la procedura di negoziazione assistita con esito negativo e, successivamente – stante il decesso del IG. – il giudizio Persona_1
veniva interrotto con provvedimento dell'11.05.2021.
A seguito di ricorso in riassunzione proposto dall'attore, si costituivano in giudizio, n.q. di eredi di , , e , facendo proprie tutte le Persona_1 CP_2 Controparte_1 CP_3
difese ed eccezioni già svolte, nonché le conclusioni già rassegnate.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché espletamento della CTU, dopodiché veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove l'attore precisava le proprie conclusioni chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: dichiarare tenuto il IG. e, per l'effetto della successione ereditaria verificatasi in corso Persona_1
di causa a seguito della morte di quest'ultimo in data 20.01.2020, condannare gli eredi, convenuti in riassunzione IG.ri (o nata a [...] il CP_3 CP_5
14.02.1948; 2 – nata a [...] il [...]; 3 – , nata a [...] il CP_2 Controparte_1
16.09.1970, al pagamento, pro quota ereditaria, dell'importo di Euro 19.907,77 oltre IVA e oneri previdenziali di legge, come stabilito nella espletata CTU in corso di causa, in favore dell'AR.
a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel processo di cui è Parte_1
causa, oltre interessi ex art. 1284 II comma c.c. a decorrere dalla domanda fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa maggiorati degli oneri di legge e al rimborso integrale delle spese di CTU”. Infine, la causa veniva trattenuta in decisione con pagina 4 di 12 concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, la domanda è parzialmente fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, rileva questo Giudice che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 20.08.2019, n. 21522).
Nel caso di specie, l'AR. sostiene di aver svolto, su incarico di , Pt_1 Persona_1
una serie di prestazioni professionali, oggetto della richiesta di pagamento di cui si controverte nel presente giudizio, assunto contestato dal convenuto, il quale adduce di non aver conferito all'attore alcun incarico, contestando peraltro il mancato deposito, ad opera dell'arch. Pt_1
del contratto intercorrente tra le parti o quantomeno di un preventivo sottoscritto. Sul punto, si rileva che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico che può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Da ciò discende che, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 24.01.2017, n. 1792).
Inoltre, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale (potendosene ammettere una declinazione gratuita, senza che ciò comporti un “aggravamento” dell'onere probatorio gravante sul professionista), sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (Cass. civ., Sez. II, 23.11.2016, n. 23893).
pagina 5 di 12 Dunque, quando il professionista deduca l'esatta esecuzione della prestazione professionale e, sulla base di ciò, reclami il suo diritto al compenso, deve provare l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi della sua attività e della sua opera. Inoltre, quando il diritto al compenso è oggetto di contestazione da parte del cliente convenuto che affermi la mancata instaurazione del rapporto professionale, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dal professionista attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia adeguatamente provato l'avvenuto conferimento dell'incarico. L'AR. ha infatti prodotto in giudizio (cfr. doc. n. 4 dell'atto Pt_1
di citazione) la documentazione attinente all'invio telematico dell'istanza di permesso di costruire, dalla quale si evince che lo stesso non solo era stato delegato con procura speciale dal alla trasmissione della medesima al Comune di Cisterna di Latina, ma che era Persona_1
stato dal medesimo nominato progettista delle opere architettoniche, progettista delle opere strutturali, nonché direttore dei lavori sia in relazione alle opere architettoniche che a quelle strutturali. Detti documenti, allegati all'istanza di permesso a costruire sotto la denominazione
“soggetti coinvolti”, sono sottoscritti dall'arch. e controfirmati dal titolare – committente Pt_1
. Ciò dimostra inequivocabilmente il conferimento dell'incarico al Persona_1
professionista da parte del convenuto. La ricostruzione alternativa, fornita dal , secondo Per_1
cui il reale committente fosse la è, infatti, contrastante con i documenti presenti in CP_4
atti, oltre che rimasta sfornita di prova, restando peraltro irrilevante che sia stata la predetta società promissaria acquirente a richiedere la modifica degli iniziali progetti redatti dall'AR.
. Oltretutto, privo di rilievo è anche il tentativo di disconoscimento delle CP_2
sottoscrizioni sui predetti documenti, perché solo paventato e non effettivamente eseguito dal convenuto: e detto assunto resta valido sia se si vogliano configurare i documenti prodotti, come scritture private, come fa l'attore, sia riconoscendo loro, in accordo con il convenuto, il valore di atti pubblici.
Risulta pertanto documentalmente provato l'avvenuto conferimento dell'incarico ad opera del convenuto.
Ciò chiarito, l'attore ha altresì dimostrato di aver effettivamente svolto le attività professionali in relazione alle quali è stato domandato il pagamento del compenso. Tanto emerge, in particolare, dai documenti prodotti dall'AR. (cfr. doc. 3 e 4 dell'atto di citazione, nonché 5-8 della Pt_1
pagina 6 di 12 memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c.), dai quali risulta come lo stesso si sia occupato di redigere progetti, relazioni, perizie e comunicazioni, tutte attinenti all'incarico conferito di realizzazione della quadrifamiliare. In tal senso depongono, inoltre, le risultanze della perizia redatta dal CTU nominato, AR. , il quale ha compiutamente elencato le Persona_4
attività espletate dall'attore, evidenziando che “Dalle analisi effettuate dal sottoscritto è risultato che l'attività professionale, per come indicata dalla parte ricorrente nel più volte citato documento n.2, è stata svolta dall'arch. infatti la documentazione tecnica Parte_1
allegata agli atti e rivendicata come prodotta a seguito di incarico dallo stesso ricorrente, risulta essere stata effettivamente presentata presso gli uffici competenti (Ufficio edilizia Privata del
Comune di Cisterna di Latina e Ufficio di Latina del Genio Civile) a firma dello stesso tranne, come riportato in precedenza, l'elaborato relativo alla relazione geologica facente parte della documentazione allegata all'Autorizzazione sismica” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale).
Oltretutto, è il caso di evidenziare che dette affermazioni non sono state contestate dai convenuti in corso di causa, essendosi gli stessi limitati a dedurre che l'attore si sarebbe avvantaggiato di alcune attività svolte dall'AR. , omettendo di svolgere alcuna contestazione alla CP_2
CTU nelle note critiche alla stessa trasmesse e nei successivi atti difensivi. Nemmeno rileva, ai fini dell'esclusione del diritto al compenso, la circostanza che il permesso di costruire non sia stato rilasciato al , poiché come dallo stesso ammesso nei propri scritti difensivi ed Per_1
evidenziato dal CTU, la pratica non veniva completata a causa del mancato pagamento dei relativi oneri economici, con ciò potendo dedursi, in accordo con quanto espresso dal perito nominato, che la documentazione tecnica presentata dal professionista fosse completa ed esaustiva.
Ed allora, la prestazione professionale resa, il cui adempimento è risultato comprovato, deve essere congruamente retribuita, senza che a ciò osti l'insussistenza di un preventivo scritto. Sul punto, pare utile osservare come, sebbene la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), abbia modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introducendo per i professionisti l'obbligo del preventivo di spesa in forma scritta, attualmente non è normativamente prevista una sanzione in caso di omesso preventivo nemmeno in termini di validità del contratto d'opera stipulato. Alla fattispecie oggetto di causa, inoltre, non trova applicazione la normativa citata, in quanto entrata in vigore in data 29.08.2017 e pertanto in un pagina 7 di 12 momento successivo rispetto al conferimento dell'incarico all'AR. in quanto tutta la Pt_1
documentazione versata in atti ed afferente al permesso a costruire è datata 03.02.2017, a riprova che l'incarico veniva affidato all'attore in epoca precedente all'introduzione della predetta normativa.
Tanto chiarito, in relazione poi alla quantificazione dei compensi spettanti al professionista per l'attività prestata, giova rammentare che in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e art. 115, comma 1, c.p.c., il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art. 2225, c.c. (cfr. Cass. civ. 01/12/2021, n. 37788). A ciò si aggiunga che il D.M.
Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ha fissato i parametri per la liquidazione dei compensi professionali stabilendo che la parcella professionale per le professioni dell'area tecnica, tra cui rientra la professione di architetto, vada calcolata sulla base di parametri rapportati al valore dell'opera, alla categoria della stessa, alla complessità dell'attività svolta, nonché alla difficoltà dell'incarico conferito. Ebbene, nel caso di specie, ritiene questo Giudice che l'attore abbia sufficientemente precisato, alla stregua dei sopra citati criteri, la quantificazione del compenso dallo stesso operata, avendo riportato analiticamente ognuno dei parametri imposti dalla normativa nel prospetto dei compensi versato in atti (cfr. doc. 1 dell'atto di citazione). Al contrario, i convenuti sin dal primo atto difensivo si sono limitati a contestare genericamente l'esorbitanza dello stesso, senza smentire in maniera puntuale e dettagliata i parametri dai quali il professionista ha tratto la quantificazione operata, e a sostenere la non debenza della somma in assenza di preventivo scritto..
Inoltre, l'art. 2233, comma I, c.c. attribuisce al giudice il potere discrezionale di determinare il compenso tra le parti in mancanza di accordo, basandosi sulle tariffe professionali applicabili.
Tale potere discrezionale del giudice, se motivato e in conformità alle tariffe, non è sindacabile in cassazione, con l'unico limite di non poter liquidare il compenso al di sotto dei minimi tariffari pagina 8 di 12 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23.09.2024, n. 25387). In assenza di preventivo scritto, quindi, la determinazione del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui è attribuito un potere discrezionale da esercitarsi in conformità alle tariffe professionali applicabili ratione temporis. Nel caso in esame, al fine di addivenire alla quantificazione del compenso non è possibile basarsi esclusivamente sul prospetto dei compensi allegato da parte attrice, trattandosi di documento di origine unilaterale e tenuto conto che lo stesso attore, sin dall'atto di citazione, ha instato affinché il suddetto valore venisse accertato in corso di causa, per poi successivamente adeguare la propria richiesta economica alle risultanze della CTU e della successiva integrazione, conclusioni cui questo Giudice ritiene di aderire.
In relazione alla determinazione del compenso, infatti, trattandosi di quesito di ordine tecnico si è posta la necessità di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU, quindi, a seguito di attenta e compiuta analisi dei documenti versati gli atti di causa, ha proceduto a determinare il compenso spettante in relazione alle attività espletate dall'arch.
e in conformità alle tariffe previste dal D.M. n.140/2012. Con specifico riferimento al Pt_1
profilo del valore complessivo dell'opera, indicato dall'attore in € 800.000,00, il tecnico incaricato lo ha quantificato nel minor importo di € 578.531,17. Seppur, come rilevato dallo stesso tecnico incaricato, “non risulta possibile, in base alla documentazione presente in atti, stabilire un valore prossimo al reale costo dell'intervento ma solo un costo approssimativo dello stesso basato su una stima di massima del tipo sintetico” ritiene questo Giudice di dover aderire alla quantificazione operata dal CTU, tenuto conto che la stessa è basata su criteri di tipo oggettivo, assumendo come riferimento elementi tratti dagli elaborati grafici e/o relazioni tecniche presenti in atti, che hanno consentito di effettuare un conteggio approssimativo del costo di costruzione dell'intervento progettato con uno strumento di calcolo attendibile, in quanto messo a disposizione dal Consiglio Nazionale degli ARitetti (CNAPPC) sviluppato, di concerto con CRESME (Centro di Ricerche di mercato), in grado di calcolare, in modo immediato e semplice, i costi di costruzione per edilizia di nuova costruzione, oltre che dal raffronto con altre pubblicazioni di riferimento nel settore dell'edilizia. Oltretutto, il CTU a pag. 5 dell'elaborato peritale ha precisato che “La documentazione presente negli atti di parte attrice non risulta, come già indicato in perizia, esaustiva per una determinazione quanto più prossima al reale costo dell'intervento, essendo mancante di elaborati essenziali per la relativa quantificazione (progetto esecutivo - computi metrici estimativi), i quali vengono redatti, solitamente, proprio a tal fine;
pagina 9 di 12 tali costi vengono quantificati, in fase di stesura del progetto esecutivo a seguito degli stessi elaborati di progetto. Nel caso specifico, nella documentazione di parte attrice, risultano contenuti unicamente gli elaborati prodotti al fine del conseguimento del Permesso di Costruire, elaborati che non rappresentano la fase esecutiva del progetto, tranne che per quelli relativi al calcolo delle strutture portanti depositato al Genio Civile”. Orbene, da quanto sopra si evince che il valore dell'opera non può che essere calcolato in via presuntiva, tenuto conto della inevitabile mancanza, agli atti di causa, dei documenti da cui trarre in maniera certa il dato economico, trattandosi di documenti che avrebbero dovuto essere redatti nella fase esecutiva, successiva rispetto a quella di progettazione, del cui compenso si discute nel presente giudizio, funzionale al conseguimento del permesso a costruire, non rilasciato a causa dell'omesso versamento degli oneri economici da parte del sig. . Oltretutto, la valutazione effettuata Per_1 dal CTU in € 578.531,17, appare altresì rispondente a quella effettuata dalle parti convenute, laddove nella prova per testi, formulata nella memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c., al capitolo n. 25) veniva posto il seguente quesito: “se sia vero che il valore del progettato è pari a ca. 500.000,00”, attribuendo dunque all'opera un valore prossimo a quello stimato dal CTU.
Per i rilievi svolti, le conclusioni cui il perito è giunto appaiono condivisibili in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni. Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva. Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In definitiva, ritiene il Giudicante di dovere aderire al calcolo effettuato dal perito che, partendo dal valore dell'opera sopra indicato, e sviluppando il calcolo sulla base delle tariffe professionali pagina 10 di 12 vigenti ratione temporis, compiendo la seguente operazione VxPxGx0,67, prescritta per legge, ha stimato il compenso dovuto in € 19.907,77, oltre accessori di legge.
Su detta somma, trattandosi di debito di valuta, spettano altresì gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo, avendo parte attrice fatto espressa richiesta di riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, II comma, c.c., il quale richiama il saggio degli interessi legali di cui al primo comma della medesima disposizione.
In accoglimento della domanda attorea, dunque, , e CP_2 Controparte_1 CP_3
n.q. di eredi di , devono essere condannate al pagamento del predetto importo Persona_1
in favore dell'arch. in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex art. 754 c.c. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i parametri medi e tenuto conto del valore della controversia, da determinarsi in base al criterio del c.d. decisum. Sul punto, va infatti rammentato che, in linea generale, il cd. criterio del decisum e non del disputatum è quello prescelto dall'art. 5 del D.M. n. 55/2014 nei giudizi di pagamento somme
Infine, le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa al fine di quantificare l'esatto importo dovuto all'attore a titolo di corrispettivo per l'attività espletata, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Deve inoltre intendersi rinunciata la domanda di condanna per lite temeraria richiesta dall'AR. nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., in quanto non riproposta in sede di Pt_1
precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna , CP_2 CP_1
e n.q. di eredi di , pro quota ereditaria, al
[...] CP_3 Persona_1
pagamento in favore di dell'importo di € 19.907,77, oltre IVA ed oneri Parte_1
professionali, nonché interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna , e n.q. di eredi di CP_2 Controparte_1 CP_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, Per_1 Parte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre iva, spese generali e cpa come per legge;
pagina 11 di 12 - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Latina, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6590/2017 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Lorenzo De Marinis ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cisterna di Latina (LT),
Via Nino Bixio n. 12, giusta delega in atti,
ATTORE
E
(C.F. ), (C.F. Controparte_1 C.F._2 CP_2
) e (C.F. ), n.q. di eredi di C.F._3 CP_3 C.F._4
, rappresentate e difese dall'Avv. Guido Fiorillo ed elettivamente domiciliate Persona_1
presso il suo studio in Anzio (RM), Viale Mencacci n. 3, giusta delega in atti,
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE
Oggetto: Prestazione d'opera intellettuale.
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'AR. conveniva in giudizio Parte_1
, deducendo di aver svolto, su incarico di quest'ultimo, varie attività Persona_1
professionali finalizzate all'ottenimento di un permesso a costruire su un terreno di sua proprietà sito in Cisterna di Latina, località Borgo Flora, Via San Giuseppe, identificato al foglio 131,
pagina 1 di 12 particella 924. In particolare, sosteneva di aver redatto e presentato al Comune di Cisterna di
Latina un progetto per l'edificazione di quattro unità abitative del valore presunto ed approssimato di circa € 1.000.000,00 con un grado di complessità (G) pari allo 0,90% e di aver compiuto, in ragione di ciò, tutta una serie di prestazioni professionali, quali relazioni, perizie e tutto quanto necessario per il completamento dell'istruttoria amministrativa, che consentivano al convenuto di ottenere, in data 26.07.2017, il permesso di costruire. Terminato l'incarico professionale conferito, quindi, chiedeva al , con raccomandata a.r. del 20.10.2017, il Per_1
pagamento del suo compenso nella misura di € 50.000,00, salvo diversa e più accurata stima, ma tale missiva rimaneva inesitata. Pertanto, adiva l'intestato Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: dichiarare tenuto e per l'effetto condannare il IG. al pagamento dell'importo di € 50.000,00, oltre Persona_1
IVA ed oneri previdenziali di legge, ovvero alla somma maggiore e/o minore che sarà accertata in corso di causa mediante espletanda CTU, che sin da ora si richiede, in favore dell'AR.
a titolo di compenso per l'attività professionale svolta meglio indicata nella Parte_1
narrativa del presente atto, oltre interessi dalla domanda fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.
Si costituiva in giudizio , eccependo l'improcedibilità della domanda per Persona_1
violazione del disposto di cui all'art. 3 del D.L. 132/2014 in tema di negoziazione assistita e contestando, nel merito, la domanda attorea. Sosteneva, in particolare, che l'attore non aveva indicato, né provato l'esistenza di un contratto di opera professionale sottoscritto tra le parti e ciò in quanto l'incarico non era mai stato conferito. Oltretutto, l'AR. non aveva prodotto in Pt_1
giudizio nemmeno il preventivo obbligatorio, come previsto dal D.L. n. 1 convertito in Legge n.
27 del 24.03.2012. Proseguiva il convenuto sostenendo che la richiesta di pagamento dei compensi da parte dell'AR. era un tentativo di costringerlo a definire altra questione Pt_1
relativa ad un contratto preliminare di compravendita ed appalto stipulato, in data 28.06.2016, tra esso convenuto e la società amministrata dalla IG.ra , sorella CP_4 Persona_2
dell'attore. Le prestazioni oggetto della richiesta dell'AR. erano, infatti, le medesime Pt_1
già previste nel contratto preliminare sopra citato, che di comune accordo erano state affidate all'AR. . Precisava, inoltre, che il contratto preliminare aveva ad oggetto la Controparte_1
realizzazione di immobili su terreni di sua proprietà, con cessione degli stessi, e che nel medesimo era convenuta la realizzazione: sul lotto “b” di un edificio bifamiliare;
sul lotto “a” di pagina 2 di 12 un edificio bifamiliare e di uno residenziale comprendente n. 4 appartamenti e n. 1 edificio residenziale unifamiliare, come da progetto preliminare, già redatto e discusso con l'acquirente.
Inoltre, per tali progettazioni, la si era impegnata a corrispondergli l'importo CP_4 ulteriore di € 10.000,00 a contributo parziale delle spese di progettazione e presentazione pratiche, originariamente affidate, di comune accordo, a sua figlia AR. . Controparte_1
Proseguiva adducendo che, in virtù di ciò, l'AR. redigeva 4 progetti Controparte_1
preliminari, allegati al contratto preliminare e che, a seguito della sottoscrizione dello stesso ed al conferimento dell'incarico, redigeva e depositava il progetto per la realizzazione dell'edificio del lotto “b” ; tuttavia, al momento della redazione del progetto per il lotto “a” e, cioè degli immobili destinati alla la promissaria acquirente stravolgeva il progetto architettonico CP_4
dell'immobile da presentare, trasformando la palazzina con appartamenti ed edificio unifamiliare annesso, in un edificio quadrifamiliare, senza rinegoziare con lui tutti gli aspetti contrattuali.
Sosteneva quindi il convenuto che poiché né lui, né la figlia AR. , avevano ritenuto di Per_1
modificare gli accordi già presi, la aveva incaricato l'AR. di redigere il CP_4 Pt_1
nuovo progetto. Da ciò discendeva che l'AR. aveva ricevuto l'incarico dalla Pt_1 CP_4
e non da lui, che si era solo limitato a firmare il progetto presentato al Comune in qualità di
[...]
proprietario del terreno. Ribadiva, infatti, che nessuna lettera di incarico era stata rilasciata e che la procura speciale, prodotta dall'attore, non era una procura speciale per la realizzazione dell'opera e quindi un conferimento dell'incarico ma solo una delega, rilasciata su un modulo stampato predisposto dal Comune, per l'invio telematico dell'istanza di permesso a costruire. Il convenuto sosteneva inoltre la sproporzione della richiesta economica dell'AR. in Per_3
relazione all'attività svolta, tenuto conto altresì del compenso di molto inferiore stabilito nel preliminare per l'AR. e considerato oltretutto che l'attore per il compimento delle Per_1
proprie attività aveva utilizzato tutti gli studi preliminari precedentemente redatti e pagati dall'AR. , contestando anche l'assunto dell'attore circa l'elevato grado di complessità Per_1
dell'incarico “G090”. Oltretutto, citando la normativa vigente in tema di compensi professionali, il convenuto deduceva che in assenza di preventivo scritto alcun compenso era dovuto e precisava, infine, di non aver mai ritirato il permesso di costruire oggetto dell'attività svolta dall'attore, in quanto era ancora in corso la negoziazione del contratto di compravendita ed appalto con la CP_4
pagina 3 di 12 Rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa richiesta respinta: a. Preliminarmente, accertare e dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio per omesso espletamento della procedura di negoziazione assistita;
b. in via gradata e nel merito, rigettare la domanda siccome infondata sia in fatto che in diritto oltre che non provata;
c. in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere che il IG.
debba corrispondere delle somme all'AR. ridurre al minimo tale pretesa in Per_1 Pt_1
base all'attività effettivamente svolta dallo stesso, all'utilizzo di tutta la documentazione ed attività di progettazione preliminare svolta dall'AR. , compresi i costi vivi dalla stessa Per_1
sostenuti e tenendo in debito conto l'assenza di qualsivoglia lettera di conferimento di incarico professionale e di preventivo rilasciato dall'attore e sottoscritto dal convenuto. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite come da vigenti parametri”.
Nelle more veniva espletata, su ordine del Giudice, la procedura di negoziazione assistita con esito negativo e, successivamente – stante il decesso del IG. – il giudizio Persona_1
veniva interrotto con provvedimento dell'11.05.2021.
A seguito di ricorso in riassunzione proposto dall'attore, si costituivano in giudizio, n.q. di eredi di , , e , facendo proprie tutte le Persona_1 CP_2 Controparte_1 CP_3
difese ed eccezioni già svolte, nonché le conclusioni già rassegnate.
La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, nonché espletamento della CTU, dopodiché veniva rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza dell'11.02.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ove l'attore precisava le proprie conclusioni chiedendo “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: dichiarare tenuto il IG. e, per l'effetto della successione ereditaria verificatasi in corso Persona_1
di causa a seguito della morte di quest'ultimo in data 20.01.2020, condannare gli eredi, convenuti in riassunzione IG.ri (o nata a [...] il CP_3 CP_5
14.02.1948; 2 – nata a [...] il [...]; 3 – , nata a [...] il CP_2 Controparte_1
16.09.1970, al pagamento, pro quota ereditaria, dell'importo di Euro 19.907,77 oltre IVA e oneri previdenziali di legge, come stabilito nella espletata CTU in corso di causa, in favore dell'AR.
a titolo di compenso per l'attività professionale svolta nel processo di cui è Parte_1
causa, oltre interessi ex art. 1284 II comma c.c. a decorrere dalla domanda fino all'effettivo saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa maggiorati degli oneri di legge e al rimborso integrale delle spese di CTU”. Infine, la causa veniva trattenuta in decisione con pagina 4 di 12 concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso in fatto, la domanda è parzialmente fondata e merita di trovare accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Preliminarmente, rileva questo Giudice che nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso, nonché dell'entità delle prestazioni svolte (Cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 20.08.2019, n. 21522).
Nel caso di specie, l'AR. sostiene di aver svolto, su incarico di , Pt_1 Persona_1
una serie di prestazioni professionali, oggetto della richiesta di pagamento di cui si controverte nel presente giudizio, assunto contestato dal convenuto, il quale adduce di non aver conferito all'attore alcun incarico, contestando peraltro il mancato deposito, ad opera dell'arch. Pt_1
del contratto intercorrente tra le parti o quantomeno di un preventivo sottoscritto. Sul punto, si rileva che il rapporto di prestazione d'opera professionale postula il conferimento del relativo incarico che può avvenire in qualsiasi forma idonea a manifestare il consenso delle parti. Da ciò discende che, quando sia contestata la instaurazione di un siffatto rapporto, grava sull'attore l'onere di dimostrarne l'avvenuto conferimento, anche ricorrendo alla prova per presunzioni, mentre compete al giudice del merito valutare se gli elementi offerti, complessivamente considerati, siano in grado di fornire una valida prova presuntiva;
il risultato di tale accertamento, se adeguatamente e coerentemente motivato, si sottrae al sindacato di legittimità, che è invece ammissibile quando nella motivazione siano stati pretermessi, senza darne ragione, uno o più fattori aventi, per condivisibili massime di esperienza, una oggettiva portata indiziante (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. II, 24.01.2017, n. 1792).
Inoltre, “nel contratto di prestazione d'opera intellettuale, come nelle altre ipotesi di lavoro autonomo, l'onerosità è elemento normale, anche se non essenziale (potendosene ammettere una declinazione gratuita, senza che ciò comporti un “aggravamento” dell'onere probatorio gravante sul professionista), sicché, per esigere il pagamento, il professionista deve provare il conferimento dell'incarico e l'adempimento dello stesso, e non anche la pattuizione di un corrispettivo, mentre è onere del committente dimostrare l'eventuale accordo sulla gratuità della prestazione” (Cass. civ., Sez. II, 23.11.2016, n. 23893).
pagina 5 di 12 Dunque, quando il professionista deduca l'esatta esecuzione della prestazione professionale e, sulla base di ciò, reclami il suo diritto al compenso, deve provare l'avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà del cliente di avvalersi della sua attività e della sua opera. Inoltre, quando il diritto al compenso è oggetto di contestazione da parte del cliente convenuto che affermi la mancata instaurazione del rapporto professionale, la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico può essere data dal professionista attore con ogni mezzo istruttorio, anche per presunzioni.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che l'attore abbia adeguatamente provato l'avvenuto conferimento dell'incarico. L'AR. ha infatti prodotto in giudizio (cfr. doc. n. 4 dell'atto Pt_1
di citazione) la documentazione attinente all'invio telematico dell'istanza di permesso di costruire, dalla quale si evince che lo stesso non solo era stato delegato con procura speciale dal alla trasmissione della medesima al Comune di Cisterna di Latina, ma che era Persona_1
stato dal medesimo nominato progettista delle opere architettoniche, progettista delle opere strutturali, nonché direttore dei lavori sia in relazione alle opere architettoniche che a quelle strutturali. Detti documenti, allegati all'istanza di permesso a costruire sotto la denominazione
“soggetti coinvolti”, sono sottoscritti dall'arch. e controfirmati dal titolare – committente Pt_1
. Ciò dimostra inequivocabilmente il conferimento dell'incarico al Persona_1
professionista da parte del convenuto. La ricostruzione alternativa, fornita dal , secondo Per_1
cui il reale committente fosse la è, infatti, contrastante con i documenti presenti in CP_4
atti, oltre che rimasta sfornita di prova, restando peraltro irrilevante che sia stata la predetta società promissaria acquirente a richiedere la modifica degli iniziali progetti redatti dall'AR.
. Oltretutto, privo di rilievo è anche il tentativo di disconoscimento delle CP_2
sottoscrizioni sui predetti documenti, perché solo paventato e non effettivamente eseguito dal convenuto: e detto assunto resta valido sia se si vogliano configurare i documenti prodotti, come scritture private, come fa l'attore, sia riconoscendo loro, in accordo con il convenuto, il valore di atti pubblici.
Risulta pertanto documentalmente provato l'avvenuto conferimento dell'incarico ad opera del convenuto.
Ciò chiarito, l'attore ha altresì dimostrato di aver effettivamente svolto le attività professionali in relazione alle quali è stato domandato il pagamento del compenso. Tanto emerge, in particolare, dai documenti prodotti dall'AR. (cfr. doc. 3 e 4 dell'atto di citazione, nonché 5-8 della Pt_1
pagina 6 di 12 memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c.), dai quali risulta come lo stesso si sia occupato di redigere progetti, relazioni, perizie e comunicazioni, tutte attinenti all'incarico conferito di realizzazione della quadrifamiliare. In tal senso depongono, inoltre, le risultanze della perizia redatta dal CTU nominato, AR. , il quale ha compiutamente elencato le Persona_4
attività espletate dall'attore, evidenziando che “Dalle analisi effettuate dal sottoscritto è risultato che l'attività professionale, per come indicata dalla parte ricorrente nel più volte citato documento n.2, è stata svolta dall'arch. infatti la documentazione tecnica Parte_1
allegata agli atti e rivendicata come prodotta a seguito di incarico dallo stesso ricorrente, risulta essere stata effettivamente presentata presso gli uffici competenti (Ufficio edilizia Privata del
Comune di Cisterna di Latina e Ufficio di Latina del Genio Civile) a firma dello stesso tranne, come riportato in precedenza, l'elaborato relativo alla relazione geologica facente parte della documentazione allegata all'Autorizzazione sismica” (cfr. pag. 11 dell'elaborato peritale).
Oltretutto, è il caso di evidenziare che dette affermazioni non sono state contestate dai convenuti in corso di causa, essendosi gli stessi limitati a dedurre che l'attore si sarebbe avvantaggiato di alcune attività svolte dall'AR. , omettendo di svolgere alcuna contestazione alla CP_2
CTU nelle note critiche alla stessa trasmesse e nei successivi atti difensivi. Nemmeno rileva, ai fini dell'esclusione del diritto al compenso, la circostanza che il permesso di costruire non sia stato rilasciato al , poiché come dallo stesso ammesso nei propri scritti difensivi ed Per_1
evidenziato dal CTU, la pratica non veniva completata a causa del mancato pagamento dei relativi oneri economici, con ciò potendo dedursi, in accordo con quanto espresso dal perito nominato, che la documentazione tecnica presentata dal professionista fosse completa ed esaustiva.
Ed allora, la prestazione professionale resa, il cui adempimento è risultato comprovato, deve essere congruamente retribuita, senza che a ciò osti l'insussistenza di un preventivo scritto. Sul punto, pare utile osservare come, sebbene la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza”), abbia modificato l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 24 gennaio
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, introducendo per i professionisti l'obbligo del preventivo di spesa in forma scritta, attualmente non è normativamente prevista una sanzione in caso di omesso preventivo nemmeno in termini di validità del contratto d'opera stipulato. Alla fattispecie oggetto di causa, inoltre, non trova applicazione la normativa citata, in quanto entrata in vigore in data 29.08.2017 e pertanto in un pagina 7 di 12 momento successivo rispetto al conferimento dell'incarico all'AR. in quanto tutta la Pt_1
documentazione versata in atti ed afferente al permesso a costruire è datata 03.02.2017, a riprova che l'incarico veniva affidato all'attore in epoca precedente all'introduzione della predetta normativa.
Tanto chiarito, in relazione poi alla quantificazione dei compensi spettanti al professionista per l'attività prestata, giova rammentare che in tema di contestazione sul quantum preteso a titolo di prestazioni professionali, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e art. 115, comma 1, c.p.c., il debitore ha l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri, che, vale a dire, l'importo richiesto è quello dovuto, sulla base della convenzione delle parti, delle tariffe professionali applicabili o degli usi, ai sensi dell'art. 2225, c.c. (cfr. Cass. civ. 01/12/2021, n. 37788). A ciò si aggiunga che il D.M.
Giustizia 20 luglio 2012, n. 140, ha fissato i parametri per la liquidazione dei compensi professionali stabilendo che la parcella professionale per le professioni dell'area tecnica, tra cui rientra la professione di architetto, vada calcolata sulla base di parametri rapportati al valore dell'opera, alla categoria della stessa, alla complessità dell'attività svolta, nonché alla difficoltà dell'incarico conferito. Ebbene, nel caso di specie, ritiene questo Giudice che l'attore abbia sufficientemente precisato, alla stregua dei sopra citati criteri, la quantificazione del compenso dallo stesso operata, avendo riportato analiticamente ognuno dei parametri imposti dalla normativa nel prospetto dei compensi versato in atti (cfr. doc. 1 dell'atto di citazione). Al contrario, i convenuti sin dal primo atto difensivo si sono limitati a contestare genericamente l'esorbitanza dello stesso, senza smentire in maniera puntuale e dettagliata i parametri dai quali il professionista ha tratto la quantificazione operata, e a sostenere la non debenza della somma in assenza di preventivo scritto..
Inoltre, l'art. 2233, comma I, c.c. attribuisce al giudice il potere discrezionale di determinare il compenso tra le parti in mancanza di accordo, basandosi sulle tariffe professionali applicabili.
Tale potere discrezionale del giudice, se motivato e in conformità alle tariffe, non è sindacabile in cassazione, con l'unico limite di non poter liquidare il compenso al di sotto dei minimi tariffari pagina 8 di 12 (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 23.09.2024, n. 25387). In assenza di preventivo scritto, quindi, la determinazione del compenso è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, cui è attribuito un potere discrezionale da esercitarsi in conformità alle tariffe professionali applicabili ratione temporis. Nel caso in esame, al fine di addivenire alla quantificazione del compenso non è possibile basarsi esclusivamente sul prospetto dei compensi allegato da parte attrice, trattandosi di documento di origine unilaterale e tenuto conto che lo stesso attore, sin dall'atto di citazione, ha instato affinché il suddetto valore venisse accertato in corso di causa, per poi successivamente adeguare la propria richiesta economica alle risultanze della CTU e della successiva integrazione, conclusioni cui questo Giudice ritiene di aderire.
In relazione alla determinazione del compenso, infatti, trattandosi di quesito di ordine tecnico si è posta la necessità di effettuare una consulenza tecnica d'ufficio.
Il CTU, quindi, a seguito di attenta e compiuta analisi dei documenti versati gli atti di causa, ha proceduto a determinare il compenso spettante in relazione alle attività espletate dall'arch.
e in conformità alle tariffe previste dal D.M. n.140/2012. Con specifico riferimento al Pt_1
profilo del valore complessivo dell'opera, indicato dall'attore in € 800.000,00, il tecnico incaricato lo ha quantificato nel minor importo di € 578.531,17. Seppur, come rilevato dallo stesso tecnico incaricato, “non risulta possibile, in base alla documentazione presente in atti, stabilire un valore prossimo al reale costo dell'intervento ma solo un costo approssimativo dello stesso basato su una stima di massima del tipo sintetico” ritiene questo Giudice di dover aderire alla quantificazione operata dal CTU, tenuto conto che la stessa è basata su criteri di tipo oggettivo, assumendo come riferimento elementi tratti dagli elaborati grafici e/o relazioni tecniche presenti in atti, che hanno consentito di effettuare un conteggio approssimativo del costo di costruzione dell'intervento progettato con uno strumento di calcolo attendibile, in quanto messo a disposizione dal Consiglio Nazionale degli ARitetti (CNAPPC) sviluppato, di concerto con CRESME (Centro di Ricerche di mercato), in grado di calcolare, in modo immediato e semplice, i costi di costruzione per edilizia di nuova costruzione, oltre che dal raffronto con altre pubblicazioni di riferimento nel settore dell'edilizia. Oltretutto, il CTU a pag. 5 dell'elaborato peritale ha precisato che “La documentazione presente negli atti di parte attrice non risulta, come già indicato in perizia, esaustiva per una determinazione quanto più prossima al reale costo dell'intervento, essendo mancante di elaborati essenziali per la relativa quantificazione (progetto esecutivo - computi metrici estimativi), i quali vengono redatti, solitamente, proprio a tal fine;
pagina 9 di 12 tali costi vengono quantificati, in fase di stesura del progetto esecutivo a seguito degli stessi elaborati di progetto. Nel caso specifico, nella documentazione di parte attrice, risultano contenuti unicamente gli elaborati prodotti al fine del conseguimento del Permesso di Costruire, elaborati che non rappresentano la fase esecutiva del progetto, tranne che per quelli relativi al calcolo delle strutture portanti depositato al Genio Civile”. Orbene, da quanto sopra si evince che il valore dell'opera non può che essere calcolato in via presuntiva, tenuto conto della inevitabile mancanza, agli atti di causa, dei documenti da cui trarre in maniera certa il dato economico, trattandosi di documenti che avrebbero dovuto essere redatti nella fase esecutiva, successiva rispetto a quella di progettazione, del cui compenso si discute nel presente giudizio, funzionale al conseguimento del permesso a costruire, non rilasciato a causa dell'omesso versamento degli oneri economici da parte del sig. . Oltretutto, la valutazione effettuata Per_1 dal CTU in € 578.531,17, appare altresì rispondente a quella effettuata dalle parti convenute, laddove nella prova per testi, formulata nella memoria ex art. 183 comma VI, n. 2 c.p.c., al capitolo n. 25) veniva posto il seguente quesito: “se sia vero che il valore del progettato è pari a ca. 500.000,00”, attribuendo dunque all'opera un valore prossimo a quello stimato dal CTU.
Per i rilievi svolti, le conclusioni cui il perito è giunto appaiono condivisibili in quanto intrinsecamente attendibili e immuni da vizi logico-giuridici, tenuto conto anche dell'accuratezza e dell'esaustività con le quali sono stati raccolti i dati, del condivisibile metodo di analisi utilizzato, nonché delle esaurienti motivazioni addotte dall'ausiliare a sostegno delle proprie considerazioni. Quanto alle osservazioni sollevate dai ctp nel corso delle operazioni peritali va rilevato che le stesse sono state efficacemente confutate dal consulente tecnico d'ufficio nella relazione definitiva. Appare comunque opportuno ricordare che, quando il giudice aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento sicché non è necessario soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III,
9.1.2024, n. 800).
In definitiva, ritiene il Giudicante di dovere aderire al calcolo effettuato dal perito che, partendo dal valore dell'opera sopra indicato, e sviluppando il calcolo sulla base delle tariffe professionali pagina 10 di 12 vigenti ratione temporis, compiendo la seguente operazione VxPxGx0,67, prescritta per legge, ha stimato il compenso dovuto in € 19.907,77, oltre accessori di legge.
Su detta somma, trattandosi di debito di valuta, spettano altresì gli interessi al tasso legale dalla domanda sino al soddisfo, avendo parte attrice fatto espressa richiesta di riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284, II comma, c.c., il quale richiama il saggio degli interessi legali di cui al primo comma della medesima disposizione.
In accoglimento della domanda attorea, dunque, , e CP_2 Controparte_1 CP_3
n.q. di eredi di , devono essere condannate al pagamento del predetto importo Persona_1
in favore dell'arch. in proporzione alle rispettive quote ereditarie ex art. 754 c.c. Pt_1
Le spese di lite seguono la soccombenza delle parti convenute e sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, applicando i parametri medi e tenuto conto del valore della controversia, da determinarsi in base al criterio del c.d. decisum. Sul punto, va infatti rammentato che, in linea generale, il cd. criterio del decisum e non del disputatum è quello prescelto dall'art. 5 del D.M. n. 55/2014 nei giudizi di pagamento somme
Infine, le spese di CTU, stante la necessarietà della stessa al fine di quantificare l'esatto importo dovuto all'attore a titolo di corrispettivo per l'attività espletata, devono essere definitivamente poste a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Deve inoltre intendersi rinunciata la domanda di condanna per lite temeraria richiesta dall'AR. nella memoria ex art. 183 comma VI n. 1 c.p.c., in quanto non riproposta in sede di Pt_1
precisazione delle conclusioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in parziale accoglimento della domanda attorea, condanna , CP_2 CP_1
e n.q. di eredi di , pro quota ereditaria, al
[...] CP_3 Persona_1
pagamento in favore di dell'importo di € 19.907,77, oltre IVA ed oneri Parte_1
professionali, nonché interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna , e n.q. di eredi di CP_2 Controparte_1 CP_3 [...]
, in solido tra loro, al pagamento in favore di delle spese di lite, Per_1 Parte_1 che liquida in € 5.077,00 per compensi ed € 545,00 per esborsi, oltre iva, spese generali e cpa come per legge;
pagina 11 di 12 - pone le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di tutte le parti in solido tra loro.
Latina, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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