Articolo 3 della Legge 9 luglio 1957, n. 600
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 agosto 1957
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Versione
27 ottobre 1970
Art. 3.
Gli Enti e le Sezioni speciali possono compiere operazioni di cessioni di annualita' e di emissioni di obbligazioni sulle assegnazioni disposte ai sensi del precedente art. 1 limitatamente agli importi relativi a due esercizi successivi.
Su tali operazioni e sui relativi interessi gli Enti e le Sezioni speciali, a norma dell' art. 6 della legge 15 luglio 1954, n. 543 , restano ammessi alla esenzione da ogni imposta presente e futura. E' in ogni caso fatta salva l'applicazione dell'imposta sulle obbligazioni di cui alla legge 6 agosto 1954, n. 603 .
Le riduzioni ed agevolazioni fiscali previste a favore degli Enti e delle Sezioni speciali dagli articoli 11 della legge 31 dicembre 1947, n. 1629 ; 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ; 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 , e 4 della legge 25 marzo 1953, n. 224 , rimangono in vigore per tutta la durata dei finanziamenti previsti dalla presente legge.
Gli atti rogati in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell' art. 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224 , sono esenti dalla tassa di cui al testo unico delle leggi sulle concessioni governative, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112 , tabella allegata B, n. 1. ((3)) Ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 , si applica agli Enti o alle Sezioni speciali la disposizione di cui all' art. 31 della legge 12 maggio 1950, n. 230 , relativa al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
---------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.L. 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 , ha disposto (con l'art. 49, comma 5) che "Le agevolazioni disposte [...] dall' art. 3, quarto comma, della legge 9 luglio 1957, n. 600 , prorogate a favore degli enti di sviluppo dall' art. 6 della legge 14 luglio 1965, n. 901 , rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974."
Entrata in vigore il 27 ottobre 1970
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