Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 13/05/2025, n. 1206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1206 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Lisa Marconi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9478/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ANGELINI Parte_1 P.IVA_1
MARTINO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DAMINELLI SIMONA, dell'avv. CP_1 P.IVA_2
LETTENMAYER FLORA JOSEPHINE ALDA, dell'avv. ROMEO CHRISTIAN, dell'avv.
TOFFOLETTO ALBERTO, dell'avv. CIPOLLA LUCIANA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, ovverosia:
- Parte attrice, come da comparsa di riassunzione ex art. 50 c.p.c depositata il 6.8.22, nel merito;
in via istruttoria, come da verbale del 29.10.24.
- Parte convenuta, in via istruttoria, come da verbale del 29.10.24; nel merito, come da comparsa di costituzione.
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1. Con atto di citazione in riassunzione, ha convenuto innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale al fine di vedere accolte le seguenti conclusioni: “Voglia CP_1
l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento delle difese in quest'atto spiegate, così provvedere: 1) accertare che i tassi contrattuali ed il tasso effettivo globale del contratto conto corrente ordinario/misto n. 6650000131, poi divenuto n. 13153 e, infine, n.
000400021030, e dei relativi rapporti accessori contraddistinti con i numeri di conto n.
00065287498 (poi divenuto n. 000400985986), n. 000010485965, n. 000010834152, nella misura che sarà accertata in corso di giudizio, superano ab initio, ovvero a seguito di nuove pattuizioni ex art.118 TUB, il tasso soglia ex lege previsto per le specifiche categorie di operazioni e per i medesimi periodi di riferimento, tempo per tempo vigenti;
2) conseguentemente, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali riguardanti la misura degli interessi superiori al tasso soglia per violazione degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c., in relazione alla Legge n. 108/96 così come autenticamente interpretata dalla Legge n. 24/2001; 3) conseguentemente, dichiarare che non sono dovuti interessi ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., e, per l'effetto, ricalcolare i rapporti di conto corrente senza applicazione di alcun interesse, oppure, in subordine, per l'ipotesi che non ricorra l'usura, con applicazione, senza capitalizzazione, dei soli interessi ex art. 117, comma 7, TUB;
conseguentemente, dichiarare l'illegittimità di quanto a tal titolo annotato in dare nei contratti di conto corrente in esame da parte di rideterminando il saldo a partire dall'apertura dei conti correnti fino Controparte_1 alla loro chiusura;
4) accertare e dichiarare la nullità dell'anatocismo e della capitalizzazione delle commissioni di ogni genere e delle spese nonché la nullità dell'anatocismo applicato agli interessi, alle spese e alle commissioni, annullare i relativi addebiti e rideterminare il saldo dei conti senza tener conto delle somme a tali titoli invalidi addebitate;
5) accertare e dichiarare la nullità delle commissioni di massimo scoperto e delle commissioni di disponibilità fondi ovvero di affidamento sia per mancanza della causa sia per mancata previsione contrattuale dei criteri applicativi e dei metodi di calcolo delle suddette commissioni ovvero per la loro applicazione in violazione dell'art. 117 bis TUB, annullare i relativi addebiti e rideterminare il saldo dei conti senza tener conto delle somme a tali titoli invalidi addebitate;
6) accertare e dichiarare la invalidità dell'esercizio dello ius variandi in relazione sia alla misura dei tassi e delle altre condizioni variate in pejus, annullare i relativi addebiti e rideterminare il saldo dei conti senza tener conto delle somme a tali titoli invalidi addebitate e sostituendole con le precedenti condizioni applicate;
7) accertare e dichiarare la nullità di tutte le annotazioni per differenze di valuta, per tutte le operazioni di addebito, dalla prima all'ultima, nessuna esclusa od eccettuata, con eliminazione delle relative partite di interessi annotate a debito della correntista, effettuate nel corso della intera durata di tutti i rapporti, dall'inizio fino alla loro conclusione, derivanti dal “gioco delle valute” o dai cosiddetti “giorni banca”, quale differenza tra la valuta effettiva e quella fittizia per effetto della antergazione delle valute a debito della correntista e della postergazione delle valute a credito della medesima, rideterminando il saldo dei conti rettificando e dichiarando valida ed operante tra le parti la sola valuta corrispondente al giorno in cui la rispettivamente ha di fatto realmente CP_2 acquistato (o avrebbe dovuto acquistare) o perduto (o avrebbe dovuto perdere) la disponibilità effettiva del denaro;
8) conseguentemente, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla tutte le somme Parte_1 pluspercette, ingiustamente addebitate e percepite sui suddetti rapporti ed a restituire la somme pagina 2 di 14 che dovessero risultare all'esito della presente causa a credito della parte attrice nella misura ritenuta di giustizia;
9) conseguentemente, condannare in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere alla a titolo di Parte_1 risarcimento dei danni materiali, gli interessi maturati, dalla data di messa in mora del 4.08.2016, sulle somme di natura usuraria, al tasso indicato dall'art. 117, comma 7, TUB, ovvero a quello degli interessi convenzionali non usurari, stipulati tra le parti e, per quanto riguarda gli interessi sulla somma illegittimamente addebitata dalla a titolo di interessi CP_2 usurari, quelli legali ex art. 1284 c.c., a decorrere dalla data di ogni singolo addebito illecito
(art. 644 c.p.) sino al saldo effettivo;
10) condannare, altresì, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, a corrispondere sulle somme liquidate gli interessi legali ex art. 1284 c.c., dalla data della messa in mora del 4.08.2016, ovvero in subordine dalla data di deposito della domanda di mediazione al saldo effettivo nonché gli interessi anatocistici su tutte le suddette somme dalla data della notifica della citazione con applicazione del tasso di interesse legale di cui all'art. 1284, comma 4, c.c.; 11) con vittoria delle spese e dei compensi di causa, anche del procedimento di mediazione, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
2. In particolare, parte attrice rappresenta di aver <intrattenuto per oltre trenta anni a partire dalla fine degli ottanta rapporti bancari dapprima con la poi controparte_3>e, infine, con ello specifico, fin dalla sua Controparte_4 Controparte_1 costituzione nel marzo del 1988, stipulava con la un contratto di Controparte_3 apertura di credito in conto corrente identificato con il n. 6650000131, poi divenuto n. 13153 e, infine, n. 000400021030, rapporto chiuso in data 30.09.2020, nel quale sono confluite anche altre competenze di rapporti accessori. Accendeva, altresì, sempre presso la CP_3 Part
nel novembre del 2003, un rapporto accessorio di apertura di credito
[...] contraddistinto con il numero di conto 000065287498, poi divenuto 000400985986, chiuso nel novembre 2010. Stipulava, inoltre, nel settembre del 2005, un nuovo contratto accessorio di apertura di credito in conto corrente identificato con il numero di conto 000010485965, chiuso nel settembre 2012, e poi, nel giugno del 2007, un ulteriore contratto accessorio di apertura di credito in conto corrente identificato con il numero di conto 000010834152, chiuso nell'aprile
2013. 2. La Società attrice non è in possesso dei contratti di apertura dei predetti conti correnti, ma appare evidente che tra le parti siano intervenuti rapporti di apercredito come di fatto risulta dall'applicazione di interessi debitori intrafido ed extrafido di importo diverso, circostanza evincibile dalle corrispondenti indicazioni negli estratti conto inviati (docc.6-7-8-9-
10-11-12). Ulteriore conferma del fatto che la abbia deliberato e concesso credito è CP_2 rappresentato dall'applicazione costante prima delle CMS (Commissioni di MA OP) e, successivamente, delle CDF (Commissioni Disponibilità Fondi). La dall'accensione CP_2 dei rapporti e per tutta la durata degli stessi, ha illegittimamente addebitato sui conti correnti sopra indicati interessi ultralegali, ultraconvenzionali e usurari, giorni valuta fittizi, commissioni di massimo scoperto non validamente convenute, altre commissioni, anch'esse non validamente convenute e spese forfettarie, capitalizzando il tutto in violazione delle norme regolamentari sulla trasparenza (circolare n. 229/1999 della Banca d'Italia) e, di conseguenza, sulla concorrenza, degli artt. 1175, 1193, 1194, 1283, comma 3, 1325, 1337, 1338, 1341, 1346,
1375, 1418, 1438, 1815, comma 2, e 1284 c.c., nonché degli artt. 5 (sana e prudente gestione),
117, 118, 119, 120 TUB e 644 c.p., come da perizia redatta dal dott. e dal rag. Persona_1
, che si produce (doc.1), facente parte integrante e sostanziale di questo atto, Persona_2 dalla quale si evince, che per quanto riguarda il rapporto di conto corrente n. 400021030, già
pagina 3 di 14 13151, già 131, nonché il conto SBF n. 4000985986, già 65287498, la Società attrice ha diritto alla rettifica del saldo negativo al 31.12.2013 fino a + € 171.822,00, di cui € 143.304,99 a titolo di interessi anatocistici non dovuti in quanto stipulati in violazione dell'art.1283 c.c., € 523,43 a titolo di interessi usurari illegittimamente addebitati perché invalidamente pattuiti, € 19.955,81 a titolo di Commissioni di MA OP illegittimamente addebitate, € 8.037,78 a titolo di spese collegate al credito non dovute, per un totale di € 171.822,00, salvo errori ed omissioni. Con il presente giudizio, viene chiesta la condanna della convenuta al CP_2 pagamento della somma che risulterà dovuta in corso di causa in relazione a tutti i pregressi rapporti bancari, oltre interessi e maggior danno dalla data di costituzione in mora al saldo. 3.
La Società attrice, tramite lo scrivente difensore, con nota pec del 4.08.2016 (doc2.) contestava alla le suddette illegittime annotazioni sui conti correnti, effettuate in virtù di Controparte_1 clausole nulle o annullabili per le ragioni esposte sub. 2 e nella perizia di parte, che qui debbono intendersi ritrascritte testualmente, chiedendo la corresponsione di tutte le somme illegittimamente versate e trattenute. La con comunicazione del 29.08.2016 (doc.3), CP_2 respingeva ogni richiesta. La pertanto, promuoveva in data Parte_1
1.09.2016 apposito procedimento di mediazione dinanzi all'Organismo di Conciliazione
“Camera di Conciliazione Italiana” (doc.4), obbligatorio ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., al fine di tentare di giungere ad una conciliazione amichevole per prevenire una futura controversia. Tuttavia, la Banca convenuta non aderiva all'anzidetto procedimento, rendendosi assente, senza alcun giustificato motivo>>. L'attrice riassumente lamenta, quindi: (I) “...Usurarietà degli interessi corrispettivi convenuti all'atto della stipula ed all'atto dell'esercizio dello ius variandi...”; (II) “Nullità della pattuizione ed arbitraria applicazione di spese, commissioni di massimo scoperto e commissioni di disponibilità fondi, addebiti e c.d. differenza giorni valuta, perché mai validamente pattuite...; -a) Nullità per difetto di causa, ex artt. 1418-1325, n.2, 1346 c.c., della commissione di massimo scoperto applicata sui rapporti di conto corrente ...-b) Nullità e/o comunque inefficacia della stipula delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto ed alle altre spese, commissioni ed oneri per indeterminatezza – indeterminabilità dell'oggetto della pattuizione delle stesse (1346 c.c.)... -c) Nullità ex artt. 1418 - 1325, n. 1, - 1341, comma 2, c.c....” (III) “Illegittima capitalizzazione degli interessi, delle CMS e delle spese, effettuata nel corso del rapporto per palese violazione dell'art. 1283 c.c., dell'art.25 D.Lgs. n. 342/99 e della delibera CICR 9.02.2000 - conseguente invalidità dell'anatocismo e della capitalizzazione trimestrale degli interessi delle CMS e delle spese ante entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000 nonché per mancata pattuizione e specifica approvazione scritta delle condizioni applicate a partire dalla delibera CICR del 9.02.2000 - in subordine, nullità del patto di capitalizzazione delle CMS e delle spese (Cass. Civ. n. 5609/2017 – n. 11772/2002)...” (IV) “Illegittimità ed arbitrarietà della modifica delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB...” (V) “Violazione dell'art. 117, commi 1, 3, 4, TUB, per la mancata indicazione del TAEG applicato al contratto di conto corrente...” (VI) “Nullità delle pattuizioni riguardanti i cosiddetti giorni banca o vantaggio delle valute fittizie...”.
3. Si è costituita nel presente giudizio (d'ora innanzi per brevità anche solo CP_1
o ) rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, CP_1 CP_2 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare: in via preliminare: 1) dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande ex adverso avanzate quanto ai rapporti di conto corrente inter partes, sia integrale che per tutte le rimesse di natura pagina 4 di 14 solutoria e risalenti ad oltre un decennio prima della proposizione del presente giudizio, come meglio argomentato in narrativa. nel merito: 1) rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto”.
4. La causa, innanzi all'intestato Tribunale, è stata istruita mediante espletamento di CTU contabile, ritenuta ammissibile < bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell'inesistenza di una giusta causa dell'attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull'attore in ripetizione dell'indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo;
la produzione del contratto posto a base del rapporto bancario è a tal fine: per un verso non indispensabile e per altro verso neppure sufficiente. Non è sufficiente perché, anche qualora sia stato esibito il contratto, resta possibile che l'accordo sugli interessi sia stato stipulato con un atto diverso e successivo;
e non è neppure indispensabile, perché anche altri mezzi di prova, quali le presunzioni, unitamente agli argomenti di prova ricavabili dal comportamento processuale della controparte, ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.c., nonché, al limite, il giuramento, possono valere allo scopo di dimostrare l'assenza dei fatti costitutivi del debito dell'attore”; Vista, tra le altre, Cass. 9140/2020 secondo cui “In ragione della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, del d.lgs. n. 342 del 1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle, con conseguente impraticabilità del giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera...>>. L'incarico ha avuto ad oggetto il seguente quesito: < Cass.9140/2020, vista Cass. 9201/15, secondo cui il cliente che agisca per la rideterminazione del saldo e/o in ripetizione non può giovarsi del “principio saldo zero”, ma anche visti orientamenti di segno contrario favorevoli all'estensione di tale principio invocati da parte attrice (Cass. 28819/17), in ordine all'applicabilità di tale principio anche al caso di specie, esaminati gli atti e documenti di ausa, nonché eventualmente documenti non prodotti in giudizio ex. Art. 198, 2°commac.p.c., nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contradditorio delle parti ivi prevista, anche se diretti a provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass. SU 3086/22), sempre che non si tratti di omessa produzione imputabile a colpa inescusabile della parte onerata (art. 153
c.p.c.), quali siano le condizioni in concreto applicate dalla banca opposta ai rapporti oggetto della controversia e se le stesse corrispondano o meno a quelle pattuite, provvedendo a quantificare l'ammontare delle somme eventualmente illegittima mente addebitate e/o riscosse a vario titolo dalla banca e a determinare conseguentemente il credito del correntista a titolo di ripetizione dell'indebito, operandone poi la compensazione con il controcredito della banca e determinando infine l'ammontare dell'eventuale credito residuo di una delle parti, alla stregua dei seguenti principi e criteri generali (ma tenendo conto soltanto delle specifiche doglianze prospettate), ricostruendo il saldo finale sia partendo da quello evidenziato nel primo estratto conto disponibile, sia in caso di non disponibilità del primo estratto conto originario, sia partendo dal “saldo zero”: a) accerti il CTU, il rispetto o meno, nel caso in esame, della normativa in punto di capitalizzazione degli interessi e limiti dell'anatocismo, con riferimento al rapporto di conto corrente 6650000131, poi divenuto 13153, poi 131, poi 13151, poi infine pagina 5 di 14 divenuto 400021030, nonché (con separate considerazioni, laddove possibile, tenuto conto che incombe su chi fa valere un diritto in giudizio, ovverosia sull'attore dare la prova del titolo o dell'assenza di causa di un versamento e dell'asserita pattuizione successiva al 2000) con riferimento al rapporto SBF n. 400985986, nonché al contratto accessorio di apertura di credito in conto corrente n. 00010485965, chiuso nel settembre 2012, ed al contratto accessorio di apertura di credito in conto corrente n. 000010834152, chiuso nell'aprile 2013, tenuto conto della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, c.3, DLgs 342/99 e della circostanza che, come da giurisprudenza dell'intestato Tribunale e della precitata S.C., nel caso di rapporti instaurati antecedentemente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, perché sia introdotta validamente la capitalizzazione degli interessi (da ritenersi nulla quanto al pregresso), è necessaria un'espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera;
b) nel caso di disapplicazione della capitalizzazione trimestrale, gli interessi vanno rideterminati senza operare capitalizzazione alcuna per il periodo antecedente al 22.4.2000, data di entrata in vigore della delibera CICR 9.2.2000, (S.U., n. 24418/2010), mentre per il periodo successivo la capitalizzazione è regolata dall'art. 2 di detta delibera, nonché dall'art. 7 per la fase transitoria;
c) vista Cass. 24675/17, se sono stati convenuti interessi in misura superiore sia al tasso-soglia in vigore al momento della stipula del conto corrente e dei rapporti ad esso collegati di cui in atti, sia al tasso soglia come rilevato trimestralmente nel corso del rapporto per quanto attiene a eventuali successive pattuizioni laddove emergano dagli atti;
d) ai fini della determinazione del tasso effettivo globale per l'accertamento del carattere usurario del tasso di interesse applicato deve tenersi conto della commissione di massimo scoperto ai sensi dell'art. 2 bis, 2° comma, l. 28.1.2009 n. 2 e delle successive Istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009 soltanto a far data dall'entrata in vigore di quest'ultima normativa, salvo per quanto attiene al periodo precedente la sua inclusione nei termini e limiti indicati da Cass. SU 16303/18, a cui si rinvia per brevità, come risulta dall'art. 2 bis, co. 2 e 3 l. n. 2 del 2009 (2.Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. …I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni); e) ai fini dell'accertamento dell'eventuale superamento del tasso soglia deve escludersi la cumulabilità dei tassi corrispettivi e moratori;
f) per l'accertamento del carattere usurario degli interessi moratori, in assenza di una previsione legislativa al riguardo, il tasso soglia deve essere calcolato utilizzando “il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati come da prescrizioni della BI ratione temporis applicabili per poi determinare la soglia su tale importo” (prescrizioni della Banca d'Italia dettate nella nota di chiarimento in pagina 6 di 14 materia di applicazione della legge antiusura del 3 luglio 2013 ss.mm.); g) qualora il superamento del tasso-soglia derivi da una convenzione anteriore alla citata l. n. 108/1996, il saggio convenzionale, risultante da pattuizione scritta, deve essere sostituito con il tasso-soglia e tale sostituzione va operata dalla chiusura del saldo successiva all'entrata in vigore di essa;
h) per il periodo antecedente all'entrata in vigore dell'art. 2 bis della legge 28 gennaio 2009, n. 2 la commissione di massimo scoperto - costituente non un accessorio che si aggiunge all'interesse passivo, bensì un autonomo corrispettivo dovuto alla Banca per aver posto e mantenuto a disposizione del cliente la somma da questo richiesta - deve essere conteggiata solo se espressamente pattuita, nella misura convenuta e per i periodi per i quali risulta pattuita, con esclusione della capitalizzazione trimestrale (Cass., n. 870/2006; n. 11772/2002); per il periodo successivo all'entrata in vigore della suddetta normativa, la commissione di massimo scoperto va riconosciuta soltanto in presenza delle condizioni indicate dalla norma, dovendo altrimenti essere considerata nulla e disapplicata (art. 2 bis:
1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento); i) vanno infine applicate le disposizioni del testo attuale dell'art. 117-bis del TUB, introdotto dall'articolo 6-bis, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201: "Art. 117-bis (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti)
1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del
CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente;
il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2", nonché del decreto d'urgenza emanato dal Ministro per l'Economia e le Finanze il 30 giugno 2012, n. 644, recante l'adozione da parte del pagina 7 di 14 CICR della "Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell'art. 117-bis del Testo unico bancario", che ha completamente individuato i requisiti e i presupposti delle remunerazioni previste dall'art. 117 bis TUB, e che, all'art. 5 contenente le disposizioni finali e transitorie, ha previsto l'entrata in vigore del decreto al 1° luglio 2012 e l'adeguamento entro il l° ottobre 2012 dei contratti in corso a tale data, con l'introduzione di clausole conformi all'articolo 117-bis del TUB e al decreto del CICR;
j) nel caso in cui la banca abbia eccepito la natura solutoria di accrediti e conseguente prescrizione delle pretese attoree, formulate sia in via principale, che subordinata, il termine prescrizionale decennale decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati (Cass., SU., n. 24418/2010; C. Cost., n. 78/2012) o dalla data dell'annotazione delle rimesse solutorie, in caso di versamenti effettuati sul conto in passivo (o “scoperto”) oppure, nel caso siano stati travalicati i limiti del fido (v. anche Cass. 19844/22 secondo cui “l'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici ovvero altre nullità contrattuali maturate con riguardo ad un conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi ovvero di altra rimessa illegittimamente addebitata, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi o la rimessa non dovuta sono state registrate;
ciascun versamento infatti non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens…”); k) premesso, che, come già evidenziato da Corte Cass. n. 9141/2020, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto, è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando l'indefettibile presupposto del "pagamento” (v. Cass. 3858/21) l) la prova circa la sussistenza di un'apertura di credito incombe, per regola generale (art.2697 c.c.), su chi intende far valere l'esistenza di tale contratto, e quindi su chi deduce la natura ripristinatoria e non solutoria della provvista;
m) tenti la conciliazione della lite e riferisca, in caso negativo, ogni elemento utile ai fini di giustizia>>.
5. Il perito d'ufficio ha accertato quanto segue: <<...sono state evidenziate le condizioni in concreto applicate dalla banca ai rapporti oggetto di controversia ossia: Rapporto n.
pagina 8 di 14 6650000121 divenuto 13153 poi 13151 ed infine 400021030, al rapporto sbf 400985986 al rapporto 10485965 ed infine al rapporto 10834152.
Per tali rapporti verificato le condizioni pattuite ed espunto gli addebiti senza pattuizione, il
CTU ha applicato la capitalizzazione semplice nel caso non fosse stata pattuita correttamente la capitalizzazione trimestrale, ha verificato se il TEG avesse o meno superato il TSU ed infine ha verificato la prescrizione delle rimesse eccepita dalla banca.
Rapporto sbf n. 5986:
- Assenza di contratto
- assenza di pattuizione di interessi e spese per cui le spese sono state espunte e il conto ricalcolato ai tassi previsti dall'art. 117 TUB
- applicazione della capitalizzazione semplice
- Non risulta che il TEG abbia superato il TSU
- Saldo ricalcolato pari a euro 5.417,10 a favore della Banca
Rapporto n. 10485965:
- presenza del contratto :
- espunzione della parte eccedente delle spese e commissione rispetto alle pattuite ed espunzione delle spese non pattuite;
- presenza della clausola che prevede la reciprocità di capitalizzazione degli interessi per cui si
è applicata la capitalizzazione trimestrale;
- interessi entro fido non pattuiti e applicazione del art. 117 TUB;
- Non risulta che il TEG abbia superato il TSU
- Saldo ricalcolato pari a euro 11.985,37 a favore del correntista.
Rapporto n. 10834152:
- presenza del contratto:
- espunzione della parte eccedente delle spese e commissione rispetto alle pattuite ed espunzione delle spese non pattuite;
- Non è presente la clausola che prevede la reciprocità di capitalizzazione degli interessi per cui si è applicata la capitalizzazione semplice- interessi entro fido non pattuiti e applicazione del art. 117 TUB;
- Non risulta che il TEG abbia superato il TSU
- Saldo ricalcolato pari a euro 7.183,14 a favore del correntista.
Rapporto n. 400020130:
- presenza del contratto dal 04/08/2015:
- espunzione della parte eccedente delle spese e commissione rispetto alle pattuite ed espunzione delle spese non pattuite;
- Non è presente la clausola che prevede la reciprocità di capitalizzazione degli interessi per cui si è applicata la capitalizzazione semplice;
- interessi entro fido non pattuiti e applicazione del art. 117 TUB;
- Il TEG ha superato il TSU nel I trimestre del 2011 per euro 2,00 che sono stati pertanto espunti non essendo in grado di distinguere se il superamento fosse dovuto ad una nuova pattuizione o a usura sopravvenuta.
- Saldo ricalcolato pari a euro 234.244,52 a favore del correntista.
- Nel caso si partisse dal saldo 0 allora il saldo ricalcolato sarebbe pari a euro 234.248,73 a favore del correntista
Ad esito dei ricalcoli effettuati risulta un saldo a favore del correntista di euro 247.950,93
pagina 9 di 14 Nel caso si prevedesse l'adozione del saldo 0, il saldo a favore del correntista risulterebbe di euro 247.957,14...
... Nel caso di prescrizione, il saldo ricalcolato sarebbe pari a euro 56.678,35 a favore del correntista. Si sottolinea che la parte di competenze del conto 5986 essendo girocontate sul conto 2130 risultano già prescritte sul conto n.2130....
Nel caso, infine, di prescrizione come richiesto da parte attrice, il saldo ricalcolato sarebbe pari a euro 95.876,45 a favore del correntista...>> (enfasi dell'estensore).
6. In particolare, con riferimento all'eccezione di prescrizione, il perito ha inizialmente ritenuto
<<...che nessun contratto di Apertura di credito o di affidamento è stato rilevato dal correntista che intende far valere l'esistenza del contratto pertanto si ritiene corretto dare prescritte tutte le rimesse che abbiano portato il conto in attivo. Il CTU ha evidenziato la data di interruzione della prescrizione alla data richiesta da parte del correntista di ripetizione dell'indebito ossia il 04/08/2016 pertanto risultano prescritti tutti gli addebiti alla data del 04/08/2006. Analizzando
i singoli rapporti per quanto concerne il conto SBF n. 400985986 risultano prescritti gli addebiti dal 04/08/2006 in quanto le competenze vengono pagate trimestralmente attraverso il trasferimento di questo sul conto principale. In merito al conto 10485965 essendo tutte le rimesse ante 04/08/2006 solutorie (Allegato 17) il CTU ha effettuato il ricalcolo del conto dal
04/08/2006, pertanto ad esito del ricalcolo dando prescritte tutte le rimesse ante 04/08/2006 risulta al 30/09/2012 un saldo a favore del correntista di euro 8.078,15 (allegato 18). In merito al conto 10834152 la prima scrittura disponibile risale alla data del 04/06/2007 ossia posteriore alla data del 04/08/2006 non si applica la prescrizione. In merito al conto
400020130 parte attrice non ha dato prova della presenza di un contratto di affidamento pertanto tutte le rimesse risultano essere solutorie. Essendo le rimesse fino alla data del
04/08/06 pari a euro 950.066,09 ed essendo le competenze addebitate a tale data pari a euro
185.599,84 risultano prescritte le competenze fino alla data del 30/06/2006. (allegato 19). Il
CTU ha pertanto ricalcolato il saldo a partire dalla data del 30/06/06 con un saldo di euro -
34.165,93, ad esito del ricalcolo effettuato in caso di prescrizione il conto riporta un saldo finale a favore del correntista di euro 49.538,21...>> (enfasi dell'estensore).
7. I CCTTPP di parte attrice hanno inviato proprie osservazioni alle superiori conclusioni con le quali hanno evidenziato che, così come rilevato dal CTU,
L. n. 154 del 1992 e del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'articolo 127, comma 2, Decreto Legislativo cit., la nullità stessa” (Cass. Civ., Sez. 1, n.34997/2023). L'applicazione pagina 10 di 14 del suddetto principio di diritto deve portare ad affermare che il conto corrente n. 400020130 è stato affidato per gran parte della durata del rapporto. La sussistenza di numerosi e concordanti indizi sintomatici, agganciati a precisi riscontri documentali (estratti conto), è rivelatrice dell'esistenza di un'apertura di credito e, quindi, di un contratto di conto corrente affidato, con conseguente natura ripristinatoria delle rimesse contabilmente registrate. In particolare, dalla relazione peritale (pag.18) è dato evincere l'addebito da parte della CP_2 alla Società correntista di: a) spese per “Commissione Disponibilità Fondi” per € 2.674,44.
Tale voce di spesa, non oggetto di pattuizione nel caso di specie, viene generalmente prevista in caso di concessione al Cliente di un fido sul conto corrente, per il servizio di messa a disposizione delle somme;
b) spese per “Commissione oltre Disponibilità Fondi” per €
1.280,75. Tale voce di spesa, non oggetto di pattuizione nel caso di specie, viene generalmente prevista in caso di sconfinamento fido: ovvero utilizzo da parte del correntista di somme di denaro oltre il limite del fido;
c) spese per “Commissione concessione fidi” per € 250,00. Tale voce di spesa, non oggetto di pattuizione nel caso di specie, rappresenta generalmente il compenso per la concessione del fido;
d) spese per “Commissione di MA OP” per € 17.511,38. Tale voce di spesa, non oggetto di pattuizione nel caso di specie, è agganciata al contratto di apertura di credito e non può non rilevarsi che l'elemento caratterizzante del contratto di apertura è costituito proprio dalla messa a disposizione della somma che, quindi, rileva in modo autonomo, indipendente cioè dall'effettiva utilizzazione che l'accreditato faccia del denaro. In altri termini, per commissione di massimo scoperto in genere si intende il corrispettivo per la messa a disposizione da parte della banca ed a favore del cliente, di una data somma di denaro per un determinato periodo di tempo, a prescindere dal suo effettivo utilizzo. Si aggiunga che: e) negli estratti conto degli anni 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994,
1995, 1996, 1997, risultano espressamente conteggiate le commissioni di massimo scoperto;
f) negli estratti conto degli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 alla voce
“riassunto scalare” è espressamente indicato il tasso di interesse con la decorrenza e l'importo limite di applicazione, con conseguente conteggio dei relativi interessi debitori e delle commissioni di massimo scoperto;
g) negli estratti conto degli anni 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, alla voce “riassunto scalare” è espressamente indicato il tasso di interesse, gli utilizzi per linea, il dettaglio con indicazione alternativa “AP.CREDITO” o “EXTRA FIDO”, con conseguente conteggio dei relativi interessi debitori e delle commissioni disponibilità fondi;
h) il saldo del rapporto di conto corrente in esame è stato per lunghi periodi a debito, anche per importi rilevanti, della Società correntista, precisamente negli anni dal 1989 al
30.09.1996, dal 31.03.1998 al 30.06.2016, dal 31.03.2018 al 31.12.2018. Nel corso di tali periodi la ha consentito ripetutamente pagamenti (addebito di assegni, autorizzazione di CP_2 bonifici, pagamento imposte o rate di finanziamenti) pur quando il saldo era a debito;
i) dagli estratti di conto corrente si evince l'applicazione di tassi di interesse debitore differenziati su quote distinte del saldo;
l) risulta contrario all'id quod plerumque accidit il fatto che un conto, utilizzato da una società commerciale per le proprie attività, sia stato del tutto privo di affidamento. Ebbene, da tutti gli elementi sopra indicati emerge chiaramente la conferenza, numerosità e concordanza degli indici, che, agganciati a precisi riscontri documentali, certificano che il conto corrente in esame è risultato affidato quantomeno fino all'anno 2013 e, pertanto, alcun tipo di prescrizione deve intendersi maturata, stante la natura ripristinatoria delle rimesse eseguite. Invero, l'esistenza di un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive emerge dallo stesso contegno della banca nella gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo della somma accreditabile nemmeno pagina 11 di 14 costituisce elemento essenziale della causa del contratto di apertura di credito in conto corrente (Cass. Civ., n. 3842/1996; n. 2752/1995; n. 2915/1992; Appello Roma, n. 7103/2023).
Infatti, a fronte di presunzioni gravi, precise e concordanti quanto al reciproco consenso manifestato dalle parti in ordine alla messa a disposizione della provvista con cui far fronte a scoperti del conto non rileva che le parti abbiano mancato di individuare il limite delle somme che la banca avrebbe temporaneamente accreditato al cliente: lo scoperto che la banca ha in concreto consentito ben può rappresentare espressione della volontà di concedere un'apertura di credito per una somma pari a tale valore monetario (Cass. Civ., Sez. 1, n. 34997/2023). Alla luce di quanto innanzi, si chiede al CTU di evidenziare e precisare che, pur in assenza di un contratto di affidamento, il conto corrente da ultimo individuato con il n. 400020130 risulta essere stato oggetto di affidamento in forza delle presunzioni gravi, precise e concordanti, innanzi evidenziate, dall'anno 1999 fino all'anno 2013, per un importo pari allo scoperto che la banca ha in concreto consentito, e che, pertanto, alcuna prescrizione deve intendersi maturata dovendo qualificare come ripristinatorie le rimesse eseguite nell'anzidetto periodo>> (enfasi dell'estensore).
8. Il perito d'ufficio, a seguito delle superiori osservazioni di parte attrice, ha proceduto ad elaborare anche tale ipotesi, ricalcolando il saldo in base ai criteri che seguono:
01/01/1999 il conto 400020130 risulta non affidato, pertanto, tutte le rimesse risultano solutorie e gli addebiti prescritti. Dal 01/01/1999 il conto ha un affidamento di 20.000.000 lire che varia, poi, come evidenziato nell'allegato 21. Si evidenzia che da quando il conto ha avuto un affidamento il saldo depurato dalle componenti illegittimamente addebitate risulta non aver mai superato il fido concesso, pertanto, il CTU ha effettuato il ricalcolo del conto partendo dalla data del 04/01/1999 con un saldo originario di euro – 16.916.482. Ad esito di tale ricalcolo sul conto 400020130 risulta un credito al 30/09/2020 a favore del correntista di euro 88.736,31 (allegato 22). Il totale, pertanto, dovuto in questa ipotesi al correntista da parte della risulta di euro 95.876,45.>> (enfasi dell'estensore). CP_2 L'odierno giudicante ritiene di aderire a quest'ultima ipotesi di ricalcolo alla luce della giurisprudenza citata dal correntista (Cass. 34997/23, in particolare, secondo cui <intrattenuto per oltre trenta anni a partire dalla fine degli ottanta rapporti bancari dapprima con la poi controparte_3>n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa>>, confermata anche successivamente da Cass. 16445/24).
Nel caso di specie, inoltre, come sopra esposto, gli importi calcolati non variano in maniera rilevante a seconda che si faccia impiego o meno della c.d. regola del saldo zero (peraltro, nel caso del conto corrente 400020130 oggetto del superiore ricalcolo, il saldo al 4.1.99 –data a decorrere dalla quale il CTU ha ritenuto di potere presuntivamente, alla luce delle superiori considerazioni, rinvenire un affidamento- è positivo, circostanza assorbente;
le più recenti pronunce sul punto hanno, in ogni caso, chiarito che: <intrattenuto per oltre trenta anni a partire dalla fine degli ottanta rapporti bancari dapprima con la poi controparte_3>>, v. Cass. n. 22290 del 25/07/2023; conf. Cass.1763 /24, secondo cui <intrattenuto per oltre trenta anni a partire dalla fine degli ottanta rapporti bancari dapprima con la poi controparte_3> pagamento dell'importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, a sua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo per la condanna dell'istituto di credito a pagare la differenza in proprio favore o per l'accoglimento della domanda principale in misura inferiore,
l'eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altra documentazione che consenta l'integrale ricostruzione dell'andamento del rapporto, comporta che: a) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovuto potrà farsi: a.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto azzerando il saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione del saldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura del conto o alla data della domanda;
a.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, azzerando i soli saldi intermedi, intendendosi con tale espressione che non si dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo non coperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione del ricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell'ultimo estratto conto disponibile;
b) per quanto riguarda, invece, il correntista che lamenti l'illegittimo addebito di importi non dovuti a vario titolo e ne chieda la restituzione, il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: b.1) nell'ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalga all'inizio del rapporto, egli o dimostra l'eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o di un minore saldo negativo a suo carico o beneficia comunque dell'azzeramento del saldo di partenza del primo estratto conto disponibile (ove quest'ultimo non coincida, appunto, con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione del saldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa al periodo successivo fino alla chiusura o alla data della domanda;
b.2) laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi, anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata una somma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto di interessi o commissioni non dovute, lo deve provare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però, nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, secondo il meccanismo di acquisizione processuale;
in caso contrario, lo stesso beneficerà del meccanismo di azzeramento del o dei saldi intermedi, con il risultato che la banca, per quel o quei periodi, non ottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nulla recupera;
così da prevenire, in definitiva, il rischio di due saldi difformi per la banca o il correntista all'esito del ricalcolo>>).
Si concorda, infine, con la ricostruzione effettuata dal CTU che ha individuato nella pec del
04.08.2016 (doc.2 fascicolo attoreo) atto idoneo ad interrompere la prescrizione per quanto attiene alle rimesse solutorie ultradecennali dei conti in esame, contenendo l'esplicita intimazione e richiesta scritta di adempimento di cui all'art. 2943 c.c., idonea a manifestare la volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, con l'effetto di costituirlo in mora ed interrompere la prescrizione (né essendo contestata la sua ricezione).
Non si ritiene sufficientemente provata, invece, la tesi attorea di sussistenza di prova logica in atti dell'affidamento del conto 400020130 anche per il periodo anteriore al '99 (diversamente da quanto accertato dal CTU), non essendo di ciò indizi univoci, gravi, precisi e concordanti ex art.2729 c.c. la circostanza della tolleranza di prolungati periodi di scoperto e/o l'applicazione di c.m.s. (che tale scoperto presuppone), in difetto di ulteriori elementi, quali applicazione di interessi con aliquote differenziate (intra o extrafido), addebiti per “gestione fido” o altre commissioni ed a fronte di estratti conto scarni, d'ostacolo alla ricostruzione delle poste relative a tale periodo.
9. Non risulta, infine, provata idoneamente alcuna violazione della normativa antiusura, avendo il
CTU rinvenuto (peraltro, per importi minimi) solo alcuni casi di usura c.d. sopravvenuta.
Parimenti infondate risultano le doglianze attoree in punto di illegittimo esercizio dello ius pagina 13 di 14 variandi e del metodo di determinazione delle valute (in ordine ai quali punti, parte attrice non spende neppure ulteriori parole nelle ultime difese). Per quanto attiene all'allegata erronea indicazione del TAEG, parte attrice non ha provato la fondatezza della propria pretesa nell'an, ma neppure il danno che sarebbe in tesi derivato dalla violazione di tale normativa afferente alla trasparenza (dunque di comportamento e, comunque, non di validità del rapporto). 10. Alla luce delle superiori considerazioni parte convenuta deve essere condannata al pagamento a favore di parte attrice di euro 95.876,45, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 04.08.2016 (data della suddetta messa in mora stragiudiziale) alla data di notifica dell'atto introduttivo del giudizio, originariamente innanzi al Tribunale di Taranto dichiaratosi incompetente (30.5.21); le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dalla data della predetta notifica al saldo effettivo.
11. Le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza rinvenibile per la gran parte in capo a parte convenuta e sono liquidate (a favore del difensore dichiaratosi antistatario), ex DM 55/14 ss.mm., nella misura media per le quattro fasi di giudizio, con riferimento ad un valore della causa pari a euro
171.822 (come da valore richiesto nell'atto di citazione).
Assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accoglie le domande attoree nei limiti di cui alla parte motiva e, per l'effetto, condanna ., CP_1 in persona del l.r.p.t., al pagamento a favore di , in persona del l.r.p.t., di Parte_1 euro 95.876,45, oltre interessi ex art. 1284 c.1 c.c. dal 04.08.2016 al 30.5.21; le somme così calcolate devono essere maggiorate di interessi ex art. 1284 c.4 c.c. dal 30.5.21 al saldo effettivo.
Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta, con diritto della parte che ne abbia anticipata una quota maggiore di quella definitivamente spettante di ripeterla dalla controparte.
Condanna ., in persona del l.r.p.t., a rimborsare a , in persona CP_1 Parte_1 del l.r.p.t., le spese di lite, che si liquidano, a favore del difensore dichiaratosi antistatario, in € 518,00 per anticipazioni, € 15.111,00, per compensi, compresa la fase di attivazione della mediazione, oltre i.v.a., c.p.a., se ed in quanto dovuti, e 15 % per spese generali ex DM 55/14 ss.mm..
Bologna, 12 maggio 2025
Il Giudice
dott. Anna Lisa Marconi
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