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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 504/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3769/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Via Matteotti 2 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02837202500028253000
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Di Principe - Via Matteotti 2 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1973
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rapp.to e difeso dall'avv.to Difensore_1 , impugna l'Avviso di presa in carico n.02837202500028253000 , notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 02.07.25, con il quale gli veniva comunicato l'avvio dell'attività di riscossione delle somme richieste in pagamento dal Comune di
Casal di Principe con l'avviso di accertamento Tari numero N. 1973 del 17/03/2023.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1) omessa notifica dell'avviso di accertamento;
2) difetto di motivazione;
3) difetto di sottoscrizione.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Casal di Principe, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, in via preliminare, contesta l'omessa notifica dell'atto presupposto all'avviso di presa in carico.
Dall'esame della documentazione depositata agli atti del giudizio dall'Amministrazione resistente si rileva che, contrariamente a quanto assunto dal contribuente, l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso di accertamento TARI n. 1973 del 17/03/2023, regolarmente notificato in data 26.07.2023. L'omessa opposizione di detto atto, nei modi e nei termini di legge, ne ha determinato la definitività, divenendo titolo per la riscossione coattiva, avverso il quale risultano maturate le decadenze da ogni opposizione di merito nella successiva fase di riscossione, ivi comprese le eccezioni di decadenza e/o prescrizione. Il motivo di doglianza è pertanto infondato e va rigettato. Parimenti, l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione non può trovare favorevole accoglimento. Sul punto si osserva che, per giurisprudenza costante, la motivazione degli atti tributari può essere adempiuta anche per relationem, ovvero mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti a sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consenta al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. civ., sez. VI-5, ord. n. 9032 del 15.04.2013; Cass. civ., sez. V, sent. n. 6914 del 25.03.2011; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11722 del 14.05.2010; Cass. civ., sez. V, sent.
n. 28058 del 30.12.2009; Cass. civ., sez. V, sent. n. 1906 del 29.01.2008). Nello specifico, l'avviso di presa in carico, di cui si assume la carenza motivazionale, lungi dal costituire il primo atto impositivo, ha fatto seguito all'avviso di accertamento ormai intangibile anche nella sua adeguata portata esplicativa della pretesa tributaria sostanziale. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, esso non richiede alcuna indicazione del ruolo coattivo, trattandosi di una mera comunicazione preliminare che anticipa l'attività di recupero vera e propria, al fine di consentire al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, evitando il maturare degli interessi e i costi aggiuntivi della riscossione coattiva.
Per quanto esposto il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
300,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Il Giudice Monocratico
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PERNA DANIELE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3769/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta - Via Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Casal Di Principe - Via Matteotti 2 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PRESA IN CARICO n. 02837202500028253000
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casal Di Principe - Via Matteotti 2 81033 Casal Di Principe CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1973
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 159/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 , rapp.to e difeso dall'avv.to Difensore_1 , impugna l'Avviso di presa in carico n.02837202500028253000 , notificato dall'Agenzia delle Entrate Riscossione il 02.07.25, con il quale gli veniva comunicato l'avvio dell'attività di riscossione delle somme richieste in pagamento dal Comune di
Casal di Principe con l'avviso di accertamento Tari numero N. 1973 del 17/03/2023.
La parte ricorrente eccepisce l'illegittimità dell'atto impugnato per: 1) omessa notifica dell'avviso di accertamento;
2) difetto di motivazione;
3) difetto di sottoscrizione.
Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e il Comune di Casal di Principe, che, impugnate le avverse eccezioni, chiedono il rigetto del ricorso.
All'esito della camera di consiglio, il ricorso è stato deciso come da dispositivo agli atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente, in via preliminare, contesta l'omessa notifica dell'atto presupposto all'avviso di presa in carico.
Dall'esame della documentazione depositata agli atti del giudizio dall'Amministrazione resistente si rileva che, contrariamente a quanto assunto dal contribuente, l'atto impugnato è stato preceduto dall'avviso di accertamento TARI n. 1973 del 17/03/2023, regolarmente notificato in data 26.07.2023. L'omessa opposizione di detto atto, nei modi e nei termini di legge, ne ha determinato la definitività, divenendo titolo per la riscossione coattiva, avverso il quale risultano maturate le decadenze da ogni opposizione di merito nella successiva fase di riscossione, ivi comprese le eccezioni di decadenza e/o prescrizione. Il motivo di doglianza è pertanto infondato e va rigettato. Parimenti, l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione non può trovare favorevole accoglimento. Sul punto si osserva che, per giurisprudenza costante, la motivazione degli atti tributari può essere adempiuta anche per relationem, ovvero mediante il riferimento a elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che l'atto notificato ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti a sostenere il contenuto del provvedimento adottato e la cui indicazione consenta al contribuente di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono gli elementi della motivazione del provvedimento (Cass. civ., sez. VI-5, ord. n. 9032 del 15.04.2013; Cass. civ., sez. V, sent. n. 6914 del 25.03.2011; Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 11722 del 14.05.2010; Cass. civ., sez. V, sent.
n. 28058 del 30.12.2009; Cass. civ., sez. V, sent. n. 1906 del 29.01.2008). Nello specifico, l'avviso di presa in carico, di cui si assume la carenza motivazionale, lungi dal costituire il primo atto impositivo, ha fatto seguito all'avviso di accertamento ormai intangibile anche nella sua adeguata portata esplicativa della pretesa tributaria sostanziale. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, esso non richiede alcuna indicazione del ruolo coattivo, trattandosi di una mera comunicazione preliminare che anticipa l'attività di recupero vera e propria, al fine di consentire al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione, evitando il maturare degli interessi e i costi aggiuntivi della riscossione coattiva.
Per quanto esposto il ricorso è infondato e va rigettato. Al rigetto del ricorso segue, secondo il principio della soccombenza, la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro
300,00 in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Il Giudice Monocratico