Articolo 57 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 56 quaterArticolo 63
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15 dicembre 1981
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30 dicembre 2022
Art. 57. (( (Durata ed effetti delle pene sostitutive e criteri di ragguaglio). )) ((La durata della semiliberta' sostitutiva e della detenzione domiciliare sostitutiva e' pari a quella della pena detentiva sostituita. La durata del lavoro di pubblica utilita' corrisponde a quella della pena detentiva sostituita ed e' determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 56-bis. Per ogni effetto giuridico, la semiliberta' sostitutiva, la detenzione domiciliare sostitutiva e il lavoro di pubblica utilita' sostitutivo si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita ed un giorno di pena detentiva equivale a un giorno di semiliberta' sostitutiva, di detenzione domiciliare sostitutiva o di lavoro di pubblica utilita' sostitutivo.
La pena pecuniaria si considera sempre come tale, anche se sostitutiva della pena detentiva.))
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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