Art. 4.
Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare alle persone di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 1° novembre 1940-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare alle persone di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 1° novembre 1940-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI