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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN CA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 332/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casabona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Cittadella Reg.le 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Rocca Di Neto - Corso Umberto I, 31 88821 Rocca Di Neto KR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202500000108000 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) accertare e dichiarare l'illegittimità del preavviso di iscrizione di fermo in oggetto evidenziato e di tutti gli atti in esso recati, nonché, degli atti presupposti e conseguenti, per la somma di euro 4.117,49, per tutti i motivi spiegati e indicati in ricorso;
per i titoli indicati nell'atto impugnato, somme aggiuntive, interessi di mora, compenso e altri oneri, con conseguente annullamento dei medesimi atti, accertare e dichiarare non dovute, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, la somma di euro 4.117,49, per i titoli indicati, nonché gli interessi di mora successivi, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore il quale si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Agenzia delle Entrate Riscossione: “(…) rigettare la domanda proposta dal sig. Ricorrente_1 , perché inammissibile e/o infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, confermare l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13380202500000108000, notificata il 24.01.2025 dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per tutte le ragioni esposte in narrativa con riferimento alle doglianze inerenti al merito e/o all'attività dell'ente impositore, tenendo indenne Agenzia delle Entrate – Riscossione da qualsiasi onere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda”.
Regione Calabria: “(…) 1) infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR”.
Comune di Casabona: “In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
Comune di Casabona, estromettendolo dal giudizio de quo;
2. In via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
3. Confermare il preavviso di fermo amministrativo n. 13380202500000108000.
Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 133 80 2025 00000108000, deducendo, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della procedura, nonché
l'illegittimità del preavviso per vizi derivati e per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie.
1.2. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Regione Calabria ed il Comune di
Casabona, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando come tutte le cartelle presupposte risultino regolarmente e ritualmente notificate al ricorrente a mezzo PEC, con produzione delle relative ricevute di avvenuta consegna.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2.1. Dalla documentazione versata in atti risulta che le cartelle nn. 13320230008931932001, 13320240004651483000 e 13320240006004839000 sono state regolarmente notificate al contribuente a mezzo posta elettronica certificata, rispettivamente in data 24 novembre 2023, 29 maggio 2024 e 12 giugno
2024, come comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna prodotte dall'Agente della riscossione.
Tali cartelle non risultano essere state impugnate.
Ne consegue che le pretese creditorie si sono definitivamente consolidate per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle nei termini di legge, risultando pertanto precluse tutte le censure oggi dedotte in via derivata mediante l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'atto successivo può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, restando precluse tutte le censure che attengano a vizi dell'atto presupposto ormai definitivo, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito maturata prima della sua notificazione (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ.
7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
Residuerebbe, dunque, lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione per il periodo compreso tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato (24 gennaio 2025) che, tuttavia, appare così breve (poco più di un anno per la cartella più risalente) da escludere in radice l'estinzione del credito per prescrizione.
2.2. Non vi è prova in atti, invece, della notifica della cartella n. 13320230009187375000, avente a oggetto
Tari anno 2015, ente creditore Comune di Rocca di Neto.
Ciò posto, si osserva che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
2.3. Conclusivamente, l'atto impugnato deve essere annullato relativamente al credito portato dalla cartella n. 13320230009187375000 mentre deve essere rigettato per il resto.
3. L'accoglimento solo parziale del ricorso e la peculiarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato limitatamente al credito portato dalla cartella n.
13320230009187375000;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Spese compensate.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
CA NI
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN CA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 332/2025 depositato il 24/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Casabona
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Calabria - Cittadella Reg.le 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Rocca Di Neto - Corso Umberto I, 31 88821 Rocca Di Neto KR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202500000108000 TARSU/TIA 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) accertare e dichiarare l'illegittimità del preavviso di iscrizione di fermo in oggetto evidenziato e di tutti gli atti in esso recati, nonché, degli atti presupposti e conseguenti, per la somma di euro 4.117,49, per tutti i motivi spiegati e indicati in ricorso;
per i titoli indicati nell'atto impugnato, somme aggiuntive, interessi di mora, compenso e altri oneri, con conseguente annullamento dei medesimi atti, accertare e dichiarare non dovute, per i motivi in fatto ed in diritto sopra esposti, la somma di euro 4.117,49, per i titoli indicati, nonché gli interessi di mora successivi, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore il quale si dichiara anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. Agenzia delle Entrate Riscossione: “(…) rigettare la domanda proposta dal sig. Ricorrente_1 , perché inammissibile e/o infondata sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi illustrati in narrativa e, per l'effetto, confermare l'efficacia della comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 13380202500000108000, notificata il 24.01.2025 dall' Agenzia delle Entrate-Riscossione con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. - dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, per tutte le ragioni esposte in narrativa con riferimento alle doglianze inerenti al merito e/o all'attività dell'ente impositore, tenendo indenne Agenzia delle Entrate – Riscossione da qualsiasi onere giudiziario connesso all'eventuale accoglimento della domanda”.
Regione Calabria: “(…) 1) infondato;
2) Condannare alle spese di soccombenza a nostro favore a carico del contribuente oppure a carico di AdR”.
Comune di Casabona: “In via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del
Comune di Casabona, estromettendolo dal giudizio de quo;
2. In via principale accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
3. Confermare il preavviso di fermo amministrativo n. 13380202500000108000.
Con vittoria di spese diritti e onorari di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato il preavviso di fermo amministrativo n. 133 80 2025 00000108000, deducendo, in sintesi, la mancata notifica delle cartelle di pagamento poste a fondamento della procedura, nonché
l'illegittimità del preavviso per vizi derivati e per intervenuta prescrizione delle pretese creditorie.
1.2. Si sono costituiti in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la Regione Calabria ed il Comune di
Casabona, chiedendo il rigetto del ricorso, evidenziando come tutte le cartelle presupposte risultino regolarmente e ritualmente notificate al ricorrente a mezzo PEC, con produzione delle relative ricevute di avvenuta consegna.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Il ricorso è solo parzialmente fondato.
2.1. Dalla documentazione versata in atti risulta che le cartelle nn. 13320230008931932001, 13320240004651483000 e 13320240006004839000 sono state regolarmente notificate al contribuente a mezzo posta elettronica certificata, rispettivamente in data 24 novembre 2023, 29 maggio 2024 e 12 giugno
2024, come comprovato dalle ricevute di avvenuta consegna prodotte dall'Agente della riscossione.
Tali cartelle non risultano essere state impugnate.
Ne consegue che le pretese creditorie si sono definitivamente consolidate per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle nei termini di legge, risultando pertanto precluse tutte le censure oggi dedotte in via derivata mediante l'impugnazione del preavviso di fermo amministrativo.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'atto successivo può essere impugnato esclusivamente per vizi propri, restando precluse tutte le censure che attengano a vizi dell'atto presupposto ormai definitivo, ivi compresa l'eccezione di prescrizione del credito maturata prima della sua notificazione (tra le tante: Cass. civ. 29 luglio 2011, n. 16641; Cass. civ. 10 aprile 2013, n. 8704; Cass. civ.
7 febbraio 2020, n. 3005; Cass. civ. 29 novembre 2021, n. 37259; Cass. civ. 28 aprile 2022, n. 13260; Cass. civ. 13 dicembre 2023, n. 34902; Cass. civ. 5 agosto 2024 n. 22108).
Residuerebbe, dunque, lo scrutinio dell'eccezione di prescrizione per il periodo compreso tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica del preavviso di fermo amministrativo impugnato (24 gennaio 2025) che, tuttavia, appare così breve (poco più di un anno per la cartella più risalente) da escludere in radice l'estinzione del credito per prescrizione.
2.2. Non vi è prova in atti, invece, della notifica della cartella n. 13320230009187375000, avente a oggetto
Tari anno 2015, ente creditore Comune di Rocca di Neto.
Ciò posto, si osserva che in materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato (Cass. Civ., Sez. Un., 4 marzo 2008, n. 5791).
2.3. Conclusivamente, l'atto impugnato deve essere annullato relativamente al credito portato dalla cartella n. 13320230009187375000 mentre deve essere rigettato per il resto.
3. L'accoglimento solo parziale del ricorso e la peculiarità della vicenda giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Crotone, Sezione Seconda, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato limitatamente al credito portato dalla cartella n.
13320230009187375000;
2) Rigetta per il resto il ricorso;
3) Spese compensate.
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
CA NI