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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/12/2025, n. 6114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6114 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa NE CO Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa IAconcetta EN Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11244/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA GU e dall'Avv. Antonino Tirrò, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il l'08.06.1945 (C.F.: , rappr. e Parte_2 C.F._2 dif. dall'avv. IA Catena Letizia Magra, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 49 c.p.c. il 30.10.2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da , con contestuale Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio al maturare dei presupposti di legge.
Esponeva che il matrimonio, celebrato il 27.05.2010 nel Comune di OT Sant'IA e dal quale non sono nati figli, ha subito una crisi definitiva tale da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale.
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni avanzate in seno al ricorso introduttivo.
All'udienza del 17.03.2025, il ricorrente confermava la volontà di volersi separare mentre non compariva la resistente poiché trasferita fuori regione;
le parti comunque concordemente chiedevano di convertire il rito da contenzioso in consensuale, insistendo nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio. In data 01.04.2025 veniva emessa sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni concordate, previo mutamento del rito da giudiziale in consensuale, e, con separata ordinanza, Il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la statuizione di scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, ad oggi sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi in data 17.03.2025.
La sentenza di omologa è passata in giudicato avendo anche il PM rinunciato all'impugnazione.
Inoltre, all'udienza del 24.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e hanno chiesto di porre la causa in decisione;
il G.D. si riservava di riferire al Collegio rimettendo gli atti al P.M.
Ricorrono quindi le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Inoltre, all'udienza del 24.11.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni e domande formulate nei rispettivi atti, confermando quindi le condizioni concordate ed omologate in sede di separazione.
Tali condizioni vanno confermate non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, RG 11244/2024, così statuisce:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a OT Sant'IA (CT) il 27.05.2010 tra Pt_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
[...] Parte_2 stato civile del Comune di OT Sant'IA dell'anno 2010, al n. 6, della parte 1, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OT Sant'IA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 05.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IAconcetta EN NE CO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Prima sezione civile in composizione collegiale nella persona dei sigg:
dott.ssa NE CO Presidente
dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa IAconcetta EN Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 11244/2024 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: , rappr. e dif. dall'avv. Parte_1 C.F._1
IA GU e dall'Avv. Antonino Tirrò, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti e da
, nata a [...] il l'08.06.1945 (C.F.: , rappr. e Parte_2 C.F._2 dif. dall'avv. IA Catena Letizia Magra, presso il cui studio legale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 24/11/2025 sulle conclusioni precisate come da verbale in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato ex art. 473 bis. 49 c.p.c. il 30.10.2024, chiedeva a questo Parte_1
Tribunale la pronuncia della sua separazione personale da , con contestuale Parte_2 domanda di scioglimento del matrimonio al maturare dei presupposti di legge.
Esponeva che il matrimonio, celebrato il 27.05.2010 nel Comune di OT Sant'IA e dal quale non sono nati figli, ha subito una crisi definitiva tale da rendere impossibile la prosecuzione della vita coniugale.
Si costituiva la resistente, la quale aderiva alla domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni avanzate in seno al ricorso introduttivo.
All'udienza del 17.03.2025, il ricorrente confermava la volontà di volersi separare mentre non compariva la resistente poiché trasferita fuori regione;
le parti comunque concordemente chiedevano di convertire il rito da contenzioso in consensuale, insistendo nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio. In data 01.04.2025 veniva emessa sentenza di omologa della separazione tra i coniugi alle condizioni concordate, previo mutamento del rito da giudiziale in consensuale, e, con separata ordinanza, Il Tribunale rimetteva la causa sul ruolo per la statuizione di scioglimento del matrimonio.
Ciò posto, ad oggi sono trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione svoltasi in data 17.03.2025.
La sentenza di omologa è passata in giudicato avendo anche il PM rinunciato all'impugnazione.
Inoltre, all'udienza del 24.11.2025 le parti hanno confermato la volontà di non volersi conciliare e hanno chiesto di porre la causa in decisione;
il G.D. si riservava di riferire al Collegio rimettendo gli atti al P.M.
Ricorrono quindi le condizioni fissate dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda congiunta di scioglimento del matrimonio.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale. Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce le odierne controparti.
Inoltre, all'udienza del 24.11.2025 le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni e domande formulate nei rispettivi atti, confermando quindi le condizioni concordate ed omologate in sede di separazione.
Tali condizioni vanno confermate non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
In considerazione dell'esito concordato del giudizio le spese vanno compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo su ricorso congiunto ex art. 473 bis 49, RG 11244/2024, così statuisce:
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato a OT Sant'IA (CT) il 27.05.2010 tra Pt_1
e , matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello
[...] Parte_2 stato civile del Comune di OT Sant'IA dell'anno 2010, al n. 6, della parte 1, alle condizioni concordate tra le parti e riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di OT Sant'IA di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Compensa le spese di giudizio.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale il 05.12.2025
Il Giudice est. Il Presidente
IAconcetta EN NE CO