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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/10/2025, n. 1784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1784 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
N° 4035 / 2024
TRIBUNALE FOGGIA CONTENZIOSO CIVILE TERZA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA
tra
ATTORE Parte_1
E
CONVENUTI/CONTUACI Controparte_1
Oggi 23/10/2025 alle ore 9:00 innanzi al dott. CI NA, sono comparsi:
Per parte attrice, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Paradiso , Antonella Parte_1
CA e AT RE oggi sostituite dall'avv. Antonucci Maria
Per parte convenuta, è comparso l'avv. FERRAZZANO Controparte_2
VA ;
Per il terzo pignorato , non costituito, nessuno è comparso CP_3
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente
Il Giudice dott. CI NA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP CI NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4035 / 2024 promossa da:
, con il patrocinio delle avv. te Angela Paradiso, Antonella CA e AT RE Parte_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Ferrazzano CONVENUTO OPPOSTO Controparte_1 Nonché nei confronti di
TERZO PIGNORATO CP_3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'opposizione in atti, il chiede dichiararsi :1) la nullità del Verbale di conciliazione posto a fondamento della Parte_1 procedura esecutiva nonché l'inesistenza del diritto della Curatela opposta di procedere ad esecuzione con conseguente nullità della procedura esecutiva conclusasi con l'ordinanza di assegnazione emessa in data;
In subordine rispetto al punto 1) che precede: 2) In accoglimento delle motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione, dichiarare l'infondatezza del diritto di credito fatto valere dalla Curatela opposta e, pertanto, l'inesistenza del diritto della stessa di procedere ad esecuzione in danno del Parte_1 con conseguente nullità della procedura esecutiva: In ulteriore subordine rispetto ai punti che precedono: 3) In accoglimento delle motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione, quantificare gli interessi dovuti in €. 9.998,63 e riconoscere gli ulteriori interessi solo dalla data di notifica dell'atto di precetto e con esclusione di quelli scadenti nei sei mesi precedenti dichiarando, pertanto,
l'inesistenza del diritto della Curatela opposta di procedere ad esecuzione in danno del per ogni ulteriore somma Parte_1 con conseguente nullità della procedura esecutiva;
parte convenuta ha chiesto il rigetto per infondatezza delle domande di cui ai punti 1) e 2) e la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di cui al superiore punto 3), avendo l'odierno convenuto rinunciato alla domanda per interessi anatocistici già nel corso della procedura esecutiva e, di conseguenza, non liquidati dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione del 17.7.2024; il punto nodale della controversia si incentra sull'accertamento della validità del Verbale di conciliazione posto a fondamento della procedura esecutiva.
Detto verbale di conciliazione fu redatto nel corso di un giudizio civile promosso dalla Controparte_2 contro il + 6, nel corso del quale il Giudice istruttore ebbe a formulare alle parti in causa la seguente proposta: “il Parte_1
pagherà in favore della attrice la somma di euro 360.000,00 al netto dell'iva, le spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1 euro 20.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge”, con la precisazione (di cui al verbale di udienza 7 giugno 2022) che il Comune si sarebbe fatto carico delle eventuali spese di registrazione, nonché del costo dell'iscrizione a ruolo della causa;
detto proposta veniva accettata dall'odierno opponente che, all'udienza del 7 giugno 2022, tenutasi innanzi al
Giudice istruttore, sottoscriveva unitamente a tutte le parti in causa il verbale di conciliazione che riporta il seguente testo: “ Tutte le parti dichiarano di accettare la proposta formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 17 febbraio 2020, così come definitivamente corretta con decreto del 6 marzo 2020, con la precisazione che il Comune si farà carico delle eventuali spese di registrazione, nonché del costo dell'iscrizione a ruolo della causa”;
a seguito della sottoscrizione del verbale, il Comune avviava la procedura amministrativa normativamente disciplinata per il riconoscimento del debito fuori bilancio nel corso della quale il Comune provvedeva al riconoscimento del debito di cui al Verbale di conciliazione post delibera Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 del Registro del 30/03/2023;
a seguito del ritardo da parte del nell'adempimento, in data 15 maggio 2023 l'odierna opposta notificava al Pt_1 Parte_1
atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di Euro 465.295,29 , oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV
[...] comma c.c., dall'8 giugno 2022 al soddisfo;
il provvedeva al pagamento, in data 31 maggio 2023, della complessiva somma di €. 385.413,08 a titolo di capitale, rimborso Pt_1 spese legali e costo di iscrizione a ruolo e IVA, omettendo il pagamento degli interessi maturati e delle spese di precetto;
avverso l'atto di pignoramento notificato dal creditore il proponeva i seguenti motivi di opposizione (riproposti nel giudizio Pt_1 di merito che ci occupa); a)Nullità dell'accordo transattivo, - in cui si sostanzierebbe il verbale di conciliazione de quo – in quanto l'accordo stesso avrebbe posto a carico dell'ente un esborso di pecunia pubblica, prescindendo dalle necessarie modalità di cui agli arti. 183 e ss. del D. Lgs. n.
267 del 2000, per le quali, con riferimento agli enti locali, il procedimento di spesa annovera l'impegno quale prima e cruciale fase di gestione in cui si realizza un'obbligazione giuridicamente perfetta. Infatti, assume l'opponente, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido “a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione, che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”;
b)In subordine : non debenza degli interessi, in quanto il non avrebbe potuto pagare in difetto di emissione della fattura da Pt_1 parte dell'esecutante; anzi il ha dovuto emettere autofattura contestuale segnalazione della sua omissione all'Agenzia delle Pt_1 entrate;
c)In ulteriore subordine: erroneità della misura degli interessi, per violazione dell'art. 1283 cc,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il opponente assume che il verbale di conciliazione in atti, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1 185 bis c.p.c , è nullo in quanto, avendo natura transattiva, avrebbe dovuto essere preceduto da un impegno di spesa di cui all'art. 183 e ss TUEL. e non, come è accaduto nella fattispecie in esame, quale debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL.; con il secondo motivo di opposizione, il eccepisce che, essendo stata, l'obbligazione, sottoscritta col detto verbale di Pt_1 conciliazione, e, pertanto, assunta dal con la procedura propria dei debiti fuori bilancio, l'importo da pagare ( e pagato) deve Pt_1 ritenersi limitato alla sola somma per cui l'impegno di spesa e la copertura finanziaria sono state assunte ex post – con l'atto amministrativo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio - e non anche agli interessi non previsti in detta delibera di riconoscimento, in quanto, assume ancora l'opponente, il ritardo nel pagamento del capitale è da imputarsi al ritardo del creditore nell'emissione della fattura.
Entrambi gli assunti sono infondati.
L'accordo in questione nasce, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis c.p.c., da una proposta avanzata dal giudice all'esito dell'istruttoria al fine di definire il giudizio senza giungere alla pronuncia della sentenza.
La formulazione della proposta conciliativa da parte del giudice non è rigidamente definita dalla normativa, lasciando quindi spazio a un approccio flessibile e atipico nel quale il giudice funge da facilitatore e ratificatore dell'accordo in caso di successo.
La normativa distingue due tipologie di proposte che il giudice può formulare, offrendo così un quadro flessibile per la risoluzione delle controversie: una proposta conciliativa e una transattiva. La differenza principale è che la conciliazione è un metodo di risoluzione delle controversie con l'assistenza del giudice che porta a un accordo basato su reciproche concessioni ma non è un contratto. La transazione è invece un contratto specifico stipulato tra le parti per porre fine alla lite a mezzo delle reciproche concessioni proposte dallo stesso giudice.
Nel verbale di conciliazione in atti non vi è traccia di “reciproche concessioni”, che rappresentano, come detto, la causa tipica del contratto di transazione, ma vi è la mera accettazione della proposta formulata dal giudice, a sua volta, mancante di elementi ascrivibili alla causa transattiva.
Ad ogni modo, questo giudice ritiene che la esatta qualificazione della natura giuridica del negozio concluso dalle parti sia ultroneo e ininfluente ai fini della decisione, in quanto ciò che rileva non è tanto la natura della spesa da cui geneticamente il debito scaturisce ma il corretto rispetto della procedura di contabilizzazione e registrazione delle spese nei pertinenti documenti contabili, che, nella fattispecie in esame, risulta essere stata correttamente avviata e conclusa.
Appare indubitabile che, prima del giudizio nel corso del quale è stata formulata la proposta e prima della stessa proposta di conciliazione del giudice, il non aveva assunto nessuna obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti della odierna Pt_1 parte opposta, e che per detta obbligazione ( ancora inesistente in fatto e in diritto) non era stata assicurata (né poteva esserlo in quanto inesistente) la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza.
L'impegno di spesa ordinario è un atto gestionale che verifica l'esistenza della copertura finanziaria della spesa del bilancio previsionale.
La procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, invece, si avvia quando il debito non è previsto nel bilancio;
in questo caso la spese deve essere approvata dal Consiglio comunale, rispettando i termini e le procedure previste dalla normativa, come l'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
L'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”. Trattasi, quindi, di obbligazioni derivanti dalla stipula di contratti per spese già previste in bilancio;
in difetto di detta previsione la spesa costituirà debito fuori bilancio.
L'esecuzione di un titolo esecutivo contro un ente locale, porta, pertanto, non a un immediato "impegno di spesa” ( non essendo la spesa già prevista in bilancio) ma a una procedura di riconoscimento del debito (non previsto in bilancio) tramite deliberazione consiliare.
Nella fattispecie in esame l'obbligazione nasce da un titolo esecutivo pacificamente equiparato a una sentenza, in cui il comando giudiziale è stato preventivamente accettato dalle parti ( con l'effetto di eliminare un possibile ulteriore contenzioso derivante dal rischio dell'impugnazione) e per la cui attuazione l'unica procedura legittimamente ammissibile per la P.A. è quella del riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto prima del titolo esecutivo de quo nessuna spesa poteva ritenersi perfezionata e/o esistente e, quindi, giuridicamente vincolante per l'amministrazione.
La finalità del riconoscimento del debito fuori bilancio è, infatti, quella di riportare un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all'interno della sfera patrimoniale dell'ente e del “ciclo del bilancio”, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell'adempimento. La funzione di tale procedura è, dunque, quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell'ente.
Inoltre, che l'impegno di spesa debba precedere il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio è imposto dal punto 9.1 dell'Allegato n°4/2 al d.lgs. 118 del 2011, che prevede che «L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto».
In altri termini, prima dell'impegno contabile è necessaria la preventiva attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di ricondurre un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all'interno della sfera patrimoniale dell'ente e del ciclo del bilancio.
Nella fattispecie in esame, il opponente ha, pertanto, legittimamente e validamente corrisposto alla odierna parte opposta Pt_1 quanto approvato a seguito dell'avvio e conclusione della procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio.
Con il secondo motivo di opposizione, il assume che non sono dovuti gli interessi sul capitale oggetto del titolo esecutivo in Pt_1 quanto il ritardo è imputabile al creditore che ha omesso l'emissione della preventiva fattura.
La ricostruzione dei fatti, come documentalmente provata dalla parte opposta (documentazione, non oggetto di specifica e motivata contestazione da parte del , conferma l'assenza di un rifiuto dell'emissione della fattura da parte del creditore e, nel Pt_1 contempo, fornisce la prova del comportamento dilatorio da parte del debitore, odierno opponente, nella manifestazione di una chiara volontà di dar luogo all'adempimento, che risulta essere stata l'effettiva causa del ritardo nell'emissione della fattura ( e a prescindere dalla considerazione, pur decisiva, che l'emissione della fattura non è condizione dell'adempimento).
Con riferimento al terzo e ultimo motivo di opposizione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la domanda per gli interessi anatocistici è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore procedente, per cui rispetto alla stessa l'esame della legittimità della detta richiesta di pagamento viene svolto ai soli fini della liquidazione delle spese processuali
(soccombenza virtuale).
Gli interessi anatocistici sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali per almeno sei mesi, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta domanda in giudizio, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari
(Cass. 24160/2014; Cass. 21340/2013; Cass. 5218/2011; Cass. 4935/2006; Cass. 10500/2006; Cass. 9474/2004; Cass. 12043/2004;
Cass. 8377/2000; Cass. 7507/2001; Cass. Sez. Un., 10156/1998; Cass., Sez. Un., 670/1975).
Nella fattispecie in esame gli interessi anatocistici sono stati richiesti dalla odierna parte opposta con l'atto di precetto, che è atto stragiudiziale non equiparabile a “domanda giudiziale” (come ritenuto dalla giurisprudenza pressoché unanime che, conseguentemente, qualificandolo come atto stragiudiziale, ritiene che il precetto possa essere validamente formato e notificato anche dal creditore senza la necessaria rappresentanza di un difensore (Cass. 8213/2012), a differenza di quanto accade per la domanda giudiziale): trattasi, dunque, di una richiesta di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cc..
Deve rigettarsi l'istanza di condanna per lite temeraria formulata dalla parte opposta, non sussistendo soccombenza totale e, in ogni caso, non essendo stata provata la malafede o la colpa grave dell'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in ragione della metà a carico dell'opponente , con compensazione Parte_1 della restante metà, stante il rigetto della domanda di condanna ex art 96 c.p.c., e in forza del principio della soccombenza virtuale con riferimento alla domanda di interessi anatocistici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione con riferimento al primo e secondo motivo di opposizione;
Dichiara cessata la materia del contendere in riferimento al terzo motivo di opposizione;
Rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c.
Condanna il al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in €2.919,27, comprensivi di rimborso forfettario Parte_1 15%, oltre oneri fiscali, già tenuto conto della compensazione come sopra applicata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente.
Foggia, 23/10/2025
Il GOP CI NA
TRIBUNALE FOGGIA CONTENZIOSO CIVILE TERZA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA
tra
ATTORE Parte_1
E
CONVENUTI/CONTUACI Controparte_1
Oggi 23/10/2025 alle ore 9:00 innanzi al dott. CI NA, sono comparsi:
Per parte attrice, , rappresentata e difesa dagli avv.ti Angela Paradiso , Antonella Parte_1
CA e AT RE oggi sostituite dall'avv. Antonucci Maria
Per parte convenuta, è comparso l'avv. FERRAZZANO Controparte_2
VA ;
Per il terzo pignorato , non costituito, nessuno è comparso CP_3
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura alla parte presente
Il Giudice dott. CI NA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA Contenzioso - TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOP CI NA ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4035 / 2024 promossa da:
, con il patrocinio delle avv. te Angela Paradiso, Antonella CA e AT RE Parte_1
ATTORE OPPONENTE
Contro
con il patrocinio dell'avv. Salvatore Ferrazzano CONVENUTO OPPOSTO Controparte_1 Nonché nei confronti di
TERZO PIGNORATO CP_3 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'opposizione in atti, il chiede dichiararsi :1) la nullità del Verbale di conciliazione posto a fondamento della Parte_1 procedura esecutiva nonché l'inesistenza del diritto della Curatela opposta di procedere ad esecuzione con conseguente nullità della procedura esecutiva conclusasi con l'ordinanza di assegnazione emessa in data;
In subordine rispetto al punto 1) che precede: 2) In accoglimento delle motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione, dichiarare l'infondatezza del diritto di credito fatto valere dalla Curatela opposta e, pertanto, l'inesistenza del diritto della stessa di procedere ad esecuzione in danno del Parte_1 con conseguente nullità della procedura esecutiva: In ulteriore subordine rispetto ai punti che precedono: 3) In accoglimento delle motivazioni di cui al presente ricorso in opposizione, quantificare gli interessi dovuti in €. 9.998,63 e riconoscere gli ulteriori interessi solo dalla data di notifica dell'atto di precetto e con esclusione di quelli scadenti nei sei mesi precedenti dichiarando, pertanto,
l'inesistenza del diritto della Curatela opposta di procedere ad esecuzione in danno del per ogni ulteriore somma Parte_1 con conseguente nullità della procedura esecutiva;
parte convenuta ha chiesto il rigetto per infondatezza delle domande di cui ai punti 1) e 2) e la cessazione della materia del contendere rispetto alla domanda di cui al superiore punto 3), avendo l'odierno convenuto rinunciato alla domanda per interessi anatocistici già nel corso della procedura esecutiva e, di conseguenza, non liquidati dal G.E. con l'ordinanza di assegnazione del 17.7.2024; il punto nodale della controversia si incentra sull'accertamento della validità del Verbale di conciliazione posto a fondamento della procedura esecutiva.
Detto verbale di conciliazione fu redatto nel corso di un giudizio civile promosso dalla Controparte_2 contro il + 6, nel corso del quale il Giudice istruttore ebbe a formulare alle parti in causa la seguente proposta: “il Parte_1
pagherà in favore della attrice la somma di euro 360.000,00 al netto dell'iva, le spese di lite liquidate in Parte_1 CP_1 euro 20.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a come per legge”, con la precisazione (di cui al verbale di udienza 7 giugno 2022) che il Comune si sarebbe fatto carico delle eventuali spese di registrazione, nonché del costo dell'iscrizione a ruolo della causa;
detto proposta veniva accettata dall'odierno opponente che, all'udienza del 7 giugno 2022, tenutasi innanzi al
Giudice istruttore, sottoscriveva unitamente a tutte le parti in causa il verbale di conciliazione che riporta il seguente testo: “ Tutte le parti dichiarano di accettare la proposta formulata dal giudice ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. con ordinanza del 17 febbraio 2020, così come definitivamente corretta con decreto del 6 marzo 2020, con la precisazione che il Comune si farà carico delle eventuali spese di registrazione, nonché del costo dell'iscrizione a ruolo della causa”;
a seguito della sottoscrizione del verbale, il Comune avviava la procedura amministrativa normativamente disciplinata per il riconoscimento del debito fuori bilancio nel corso della quale il Comune provvedeva al riconoscimento del debito di cui al Verbale di conciliazione post delibera Commissariale assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 32 del Registro del 30/03/2023;
a seguito del ritardo da parte del nell'adempimento, in data 15 maggio 2023 l'odierna opposta notificava al Pt_1 Parte_1
atto di precetto per il pagamento della complessiva somma di Euro 465.295,29 , oltre interessi legali ai sensi dell'art. 1284, IV
[...] comma c.c., dall'8 giugno 2022 al soddisfo;
il provvedeva al pagamento, in data 31 maggio 2023, della complessiva somma di €. 385.413,08 a titolo di capitale, rimborso Pt_1 spese legali e costo di iscrizione a ruolo e IVA, omettendo il pagamento degli interessi maturati e delle spese di precetto;
avverso l'atto di pignoramento notificato dal creditore il proponeva i seguenti motivi di opposizione (riproposti nel giudizio Pt_1 di merito che ci occupa); a)Nullità dell'accordo transattivo, - in cui si sostanzierebbe il verbale di conciliazione de quo – in quanto l'accordo stesso avrebbe posto a carico dell'ente un esborso di pecunia pubblica, prescindendo dalle necessarie modalità di cui agli arti. 183 e ss. del D. Lgs. n.
267 del 2000, per le quali, con riferimento agli enti locali, il procedimento di spesa annovera l'impegno quale prima e cruciale fase di gestione in cui si realizza un'obbligazione giuridicamente perfetta. Infatti, assume l'opponente, l'atto con il quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale è valido “a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato ad incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria come previsto dall'art. 191
d.lgs. n. 267 del 2000, diversamente discendendone la nullità tanto della deliberazione, che lo autorizza, quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa”;
b)In subordine : non debenza degli interessi, in quanto il non avrebbe potuto pagare in difetto di emissione della fattura da Pt_1 parte dell'esecutante; anzi il ha dovuto emettere autofattura contestuale segnalazione della sua omissione all'Agenzia delle Pt_1 entrate;
c)In ulteriore subordine: erroneità della misura degli interessi, per violazione dell'art. 1283 cc,
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il opponente assume che il verbale di conciliazione in atti, sottoscritto ai sensi e per gli effetti dell'art. Pt_1 185 bis c.p.c , è nullo in quanto, avendo natura transattiva, avrebbe dovuto essere preceduto da un impegno di spesa di cui all'art. 183 e ss TUEL. e non, come è accaduto nella fattispecie in esame, quale debito fuori bilancio ex art. 194 TUEL.; con il secondo motivo di opposizione, il eccepisce che, essendo stata, l'obbligazione, sottoscritta col detto verbale di Pt_1 conciliazione, e, pertanto, assunta dal con la procedura propria dei debiti fuori bilancio, l'importo da pagare ( e pagato) deve Pt_1 ritenersi limitato alla sola somma per cui l'impegno di spesa e la copertura finanziaria sono state assunte ex post – con l'atto amministrativo del riconoscimento dei debiti fuori bilancio - e non anche agli interessi non previsti in detta delibera di riconoscimento, in quanto, assume ancora l'opponente, il ritardo nel pagamento del capitale è da imputarsi al ritardo del creditore nell'emissione della fattura.
Entrambi gli assunti sono infondati.
L'accordo in questione nasce, ai sensi e per gli effetti dell'art.185 bis c.p.c., da una proposta avanzata dal giudice all'esito dell'istruttoria al fine di definire il giudizio senza giungere alla pronuncia della sentenza.
La formulazione della proposta conciliativa da parte del giudice non è rigidamente definita dalla normativa, lasciando quindi spazio a un approccio flessibile e atipico nel quale il giudice funge da facilitatore e ratificatore dell'accordo in caso di successo.
La normativa distingue due tipologie di proposte che il giudice può formulare, offrendo così un quadro flessibile per la risoluzione delle controversie: una proposta conciliativa e una transattiva. La differenza principale è che la conciliazione è un metodo di risoluzione delle controversie con l'assistenza del giudice che porta a un accordo basato su reciproche concessioni ma non è un contratto. La transazione è invece un contratto specifico stipulato tra le parti per porre fine alla lite a mezzo delle reciproche concessioni proposte dallo stesso giudice.
Nel verbale di conciliazione in atti non vi è traccia di “reciproche concessioni”, che rappresentano, come detto, la causa tipica del contratto di transazione, ma vi è la mera accettazione della proposta formulata dal giudice, a sua volta, mancante di elementi ascrivibili alla causa transattiva.
Ad ogni modo, questo giudice ritiene che la esatta qualificazione della natura giuridica del negozio concluso dalle parti sia ultroneo e ininfluente ai fini della decisione, in quanto ciò che rileva non è tanto la natura della spesa da cui geneticamente il debito scaturisce ma il corretto rispetto della procedura di contabilizzazione e registrazione delle spese nei pertinenti documenti contabili, che, nella fattispecie in esame, risulta essere stata correttamente avviata e conclusa.
Appare indubitabile che, prima del giudizio nel corso del quale è stata formulata la proposta e prima della stessa proposta di conciliazione del giudice, il non aveva assunto nessuna obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti della odierna Pt_1 parte opposta, e che per detta obbligazione ( ancora inesistente in fatto e in diritto) non era stata assicurata (né poteva esserlo in quanto inesistente) la copertura finanziaria nell'esercizio di competenza.
L'impegno di spesa ordinario è un atto gestionale che verifica l'esistenza della copertura finanziaria della spesa del bilancio previsionale.
La procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, invece, si avvia quando il debito non è previsto nel bilancio;
in questo caso la spese deve essere approvata dal Consiglio comunale, rispettando i termini e le procedure previste dalla normativa, come l'art. 193 del D. Lgs. 267/2000.
L'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL), dispone che “Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria”. Trattasi, quindi, di obbligazioni derivanti dalla stipula di contratti per spese già previste in bilancio;
in difetto di detta previsione la spesa costituirà debito fuori bilancio.
L'esecuzione di un titolo esecutivo contro un ente locale, porta, pertanto, non a un immediato "impegno di spesa” ( non essendo la spesa già prevista in bilancio) ma a una procedura di riconoscimento del debito (non previsto in bilancio) tramite deliberazione consiliare.
Nella fattispecie in esame l'obbligazione nasce da un titolo esecutivo pacificamente equiparato a una sentenza, in cui il comando giudiziale è stato preventivamente accettato dalle parti ( con l'effetto di eliminare un possibile ulteriore contenzioso derivante dal rischio dell'impugnazione) e per la cui attuazione l'unica procedura legittimamente ammissibile per la P.A. è quella del riconoscimento del debito fuori bilancio, in quanto prima del titolo esecutivo de quo nessuna spesa poteva ritenersi perfezionata e/o esistente e, quindi, giuridicamente vincolante per l'amministrazione.
La finalità del riconoscimento del debito fuori bilancio è, infatti, quella di riportare un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all'interno della sfera patrimoniale dell'ente e del “ciclo del bilancio”, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell'adempimento. La funzione di tale procedura è, dunque, quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell'ente.
Inoltre, che l'impegno di spesa debba precedere il riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio è imposto dal punto 9.1 dell'Allegato n°4/2 al d.lgs. 118 del 2011, che prevede che «L'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto».
In altri termini, prima dell'impegno contabile è necessaria la preventiva attivazione della procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, al fine di ricondurre un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente all'interno della sfera patrimoniale dell'ente e del ciclo del bilancio.
Nella fattispecie in esame, il opponente ha, pertanto, legittimamente e validamente corrisposto alla odierna parte opposta Pt_1 quanto approvato a seguito dell'avvio e conclusione della procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio.
Con il secondo motivo di opposizione, il assume che non sono dovuti gli interessi sul capitale oggetto del titolo esecutivo in Pt_1 quanto il ritardo è imputabile al creditore che ha omesso l'emissione della preventiva fattura.
La ricostruzione dei fatti, come documentalmente provata dalla parte opposta (documentazione, non oggetto di specifica e motivata contestazione da parte del , conferma l'assenza di un rifiuto dell'emissione della fattura da parte del creditore e, nel Pt_1 contempo, fornisce la prova del comportamento dilatorio da parte del debitore, odierno opponente, nella manifestazione di una chiara volontà di dar luogo all'adempimento, che risulta essere stata l'effettiva causa del ritardo nell'emissione della fattura ( e a prescindere dalla considerazione, pur decisiva, che l'emissione della fattura non è condizione dell'adempimento).
Con riferimento al terzo e ultimo motivo di opposizione, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Infatti, la domanda per gli interessi anatocistici è stata oggetto di rinuncia da parte del creditore procedente, per cui rispetto alla stessa l'esame della legittimità della detta richiesta di pagamento viene svolto ai soli fini della liquidazione delle spese processuali
(soccombenza virtuale).
Gli interessi anatocistici sono dovuti ove siano contemporaneamente dovuti anche gli interessi principali per almeno sei mesi, il credito sia esigibile, il debitore sia in mora e sia stata, altresì, proposta domanda in giudizio, avente non solo il ruolo di condizione, alternativa alla convenzione tra le parti, dell'anatocismo, ma anche il ruolo di termine iniziale per la produzione di interessi secondari
(Cass. 24160/2014; Cass. 21340/2013; Cass. 5218/2011; Cass. 4935/2006; Cass. 10500/2006; Cass. 9474/2004; Cass. 12043/2004;
Cass. 8377/2000; Cass. 7507/2001; Cass. Sez. Un., 10156/1998; Cass., Sez. Un., 670/1975).
Nella fattispecie in esame gli interessi anatocistici sono stati richiesti dalla odierna parte opposta con l'atto di precetto, che è atto stragiudiziale non equiparabile a “domanda giudiziale” (come ritenuto dalla giurisprudenza pressoché unanime che, conseguentemente, qualificandolo come atto stragiudiziale, ritiene che il precetto possa essere validamente formato e notificato anche dal creditore senza la necessaria rappresentanza di un difensore (Cass. 8213/2012), a differenza di quanto accade per la domanda giudiziale): trattasi, dunque, di una richiesta di interessi anatocistici in violazione dell'art. 1283 cc..
Deve rigettarsi l'istanza di condanna per lite temeraria formulata dalla parte opposta, non sussistendo soccombenza totale e, in ogni caso, non essendo stata provata la malafede o la colpa grave dell'opponente.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in ragione della metà a carico dell'opponente , con compensazione Parte_1 della restante metà, stante il rigetto della domanda di condanna ex art 96 c.p.c., e in forza del principio della soccombenza virtuale con riferimento alla domanda di interessi anatocistici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione con riferimento al primo e secondo motivo di opposizione;
Dichiara cessata la materia del contendere in riferimento al terzo motivo di opposizione;
Rigetta la domanda di condanna ex art 96 c.p.c.
Condanna il al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in €2.919,27, comprensivi di rimborso forfettario Parte_1 15%, oltre oneri fiscali, già tenuto conto della compensazione come sopra applicata.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente.
Foggia, 23/10/2025
Il GOP CI NA