Sentenza 29 settembre 2009
Massime • 1
Il delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità non è configurabile quando l'attestazione, sia pure incompleta, consenta di pervenire all'individuazione del fatto vero. (Fattispecie in cui era stata rappresentata negli elaborati progettuali, allegati ad una richiesta di permesso di costruire, la forma dell'erigendo fabbricato, senza raffigurare l'esistenza di un'area destinata a parcheggio, tuttavia rappresentata in altra tavola allegata).
Commentario • 1
- 1. FalsoAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 4 febbraio 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/09/2009, n. 40194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40194 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 29/09/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1540
Dott. MARINI UI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO IO - Consigliere - N. 9066/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO;
nei confronti di:
1) UC LU N. IL 12/09/1950;
2) UC UC N. IL 12/07/1958;
3) LE EL US ZI N. IL 07/08/1957;
4) TA NA N. IL 23/11/1960;
5) LI AL N. IL 13/10/1936;
6) IS AN NI N. IL 29/04/1963;
7) RI AN N. IL 13/07/1959;
8) RA IO N. IL 04/08/1952;
9) IT IO N. IL 23/06/1963;
10) RA LU N. IL 09/02/1943;
11) CC RD N. IL 06/02/1963;
12) LA PO US N. IL 09/02/1966;
13) CC CE N. IL 16/02/1966;
14) MA MI N. IL 22/12/1964;
avverso la sentenza a 1623/2004 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 08/07/2005;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori avv.ti Viscomi Natale, Viscomi Gregorio, anche in sostituzione dell'avv.to Pitari Pietro, Sciumbata UI i quali hanno concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale collegiale di AN, con sentenza del 27.1.2004, assolveva "perché il fatto non sussiste":
PU UI vice-sindaco pro-tempore del Comune di Botricello;
PU LU e RL LA US IO (il RL sindaco pro-tempore del Comune di Botricello ed entrambi coniugi proprietari del suolo in relazione al quale è stata rilasciata alla PU concessione edilizia n. 16 dell'8.5.1998 per la realizzazione di un fabbricato commerciale in località "Arango Stazza" di quel Comune); ND IO (tecnico comunale relatore, il quale aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione edilizia) NE CO, ST IO, AN NA, LI AT e SI CO IO (componenti della commissione edilizia, che pure aveva espresso parere favorevole):
- a) dal delitto di cui agli artt. 110 e 323 cod. pen., per avere concorso nel procurare intenzionalmente a PU LU e RL LA US IO un ingiusto vantaggio patrimoniale, con abuso dei rispettivi poteri pubblici nel rilascio dell'anzidetto titolo concessorio, da parte del vice-sindaco PU UI, in violazione:
- della L. n. 10 del 1977, art. 4, poiché il fabbricato autorizzato occupa per mq. 349 un'area già destinata dal piano regolatore generale (PRG) a parcheggio pubblico e costituente zona bianca in seguito alla scadenza di detto vincolo quinquennale;
- del D.M. n. 1444 del 1968, art. 5, punto 2, ove viene stabilito che, nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, ad ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento degli edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi varie, di cui almeno a metà destinati a parcheggio;
- della L. n. 122 del 1989, art. 2, comma 2, che impone, nelle nuove costruzioni, di riservare 1 mq. di spazio per parcheggio ogni 10 mc. di costruzione;
- della L. n. 865 del 1971, art. 27, comma 5, che prevede la preliminare espropriazione generalizzata in favore del Comune delle aree ricomprese nel piano degli insediamenti produttivi (PIP);
- della L. n. 1150 del 1942, art. 31, per il mancato rispetto dell'ari 22 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG, che subordinava l'edificazione, nelle zone produttive, all'approvazione di un piano urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto (mentre, nella specie, si era fatto ricorso all'edificazione diretta) con relativo obbligo di cessione delle aree per gli standards urbanistici nella misura del 20% della superficie di intervento (aree che, nella specie, non erano state cedute al Comune) in Botricello, dal 18.11.1997 e fino all'8.5.1998.
PU UI, PU LU, RL LA US IO, ND IO, NE CO, ST IO, AN NA, LI AT, SI CO IO, nonché GU UI e AL DO (progettisti e direttori dei lavori), CI IM (assuntore dei lavori);
- c) dalla contravvenzione di cui all'art. 110 cod. pen. e L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), per avere rispettivamente consentito la realizzazione e realizzato, con intervento diretto, il fabbricato commerciale oggetto della concessione edilizia n. 16 dell'8.5.1998, in assenza di uno strumento urbanistico attuativo in Botricello, dal 17.3.1998 al 3.1.2000.
GU UI e AL DO.
- d) dal delitto di cui agli artt. 110 e 481 cod. pen., perché, in concorso tra loro, quali progettisti redattori della richiesta di concessione edilizia e perciò esercenti un servizio di pubblica necessità, omettevano di evidenziare nella relazione tecnica e negli elaborati planimetrici che il lotto da edificare era interessato da un parcheggio pubblico ed in particolare, in una tavola allegata al progetto, rappresentavano con un cerchio l'ubicazione dell'intervento edilizio, ponendolo al di fuori del parcheggio pubblico ed attestando così falsamente fatti dei quali gli atti erano destinati a provare la verità in Botricello, il 18.11.1997.
AL LL e La OR US.
- e) dal delitto di cui agli artt. 110 e 481 cod. pen., perché, in concorso tra loro, quali esercenti un servizio di pubblica necessità, nel rilievo allegato alla perizia stragiudiziale redatta su incarico di RL LA US IO, documentavano graficamente che il fabbricato commerciale non interessava il parcheggio predetto e rappresentavano la relativa area in una forma e con dimensioni diverse da quelle indicate nella tavola di zonizzazione del PRG, attestando così falsamente fatti dei quali l'atto era destinato a provare la verità in Botricello, il 13.9.1999.
Sul gravame proposto dal pubblico ministero, la Corte di Appello di AN - con sentenza dell'8.7.2005 - confermava la decisione assolutoria di primo grado.
In quel giudizio di appello PU UI, RL LA US IO, ND IO, NE CO, LI AT e SI CO IO rinunziavano espressamente alla prescrizione.
La Corte territoriale:
- Quanto al delitto di abuso di ufficio (capo a), rilevava l'insussistenza dello stesso, condividendo il convincimento del Tribunale, secondo cui "la parte normativa dello strumento urbanistico PRG n.d.r.) non contiene alcuna disposizione dalla quale desumere la destinazione dell'alea in oggetto a parcheggio pubblico". Quella Corte, in particolare:
- riteneva "non dimostrata la preesistenza di un'area sottoposta a vincolo di inedificabilità sulla quale insisterebbe il fabbricato";
- affermava che, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non erano stati acquisiti "seri e concludenti dati circa la sussistenza, nell'area oggetto di interesse, di opere di urbanizzazione primaria, laddove l'ipotesi accusatoria si fonda su un presupposto astratto ed avulso dalla reale situazione edificatoria del comparto, ovvero sul mero dato della mancanza di quelle aree per i parcheggi ed il verde attrezzato che erano previste nel PIP del 1982 decaduto";
- argomentava che "al momento del rilascio della concessione edilizia, essendo decaduto il PIP, non potevano essere operate le espropriazioni previste, con la conseguente possibilità, per i proprietari dei lotti individuati come edificabili dallo strumento attuativo, di poter costruire in conformità del piano medesimo ai sensi della L. n. 1150 del 1942, art. 17";
- considerava non configurabile l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 323 cod. pen., affermando che "le emergenze processuali non consentono di ritenere che la pubblica accusa abbia dimostrato resistenza di una collusione tra il privato beneficiario del provvedimento amministrativo (i coniugi PU-RL) ed i pubblici ufficiali a vario titolo coinvolti nel rilascio della concessione".
- Quanto alla contravvenzione di lottizzazione abusiva (capo c), considerava non configurabile tale reato sui presupposti che "l'intervenuta decadenza dello strumento di pianificazione attuativa adottato nel 1982 rendeva legittimo l'intervento edilizio anche alla stregua delle previsioni dell'art. 17 della Legge Urbanistica fondamentale che prevede, in tali ipotesi, la riespansione dello ius aedificandi con l'unico obbligo per i privati di rispettare gli allineamenti e le prescrizioni di zona del piano decaduto" ... "la realizzazione del manufatto a seguito di concessione edilizia diretta, indipendentemente cioè dalla previa formazione di un piano attuativo, era attività pienamente conforme alle previsioni dello strumento urbanistico generale. È decisivo, al riguardo, il riferimento normativo al comma 5, dell'art. 22 delle NTA laddove si prevede la previa adozione di un piano particolareggiato soltanto per le altre zone e non per quelle, come quella in esame, oggetto già in passato di pianificazione attuativa, per le quali era richiesto esclusivamente il rispetto delle prescrizioni dei PIP richiamati". - Quanto al delitto di falsità ideologica in certificati ascritto a GU UI e AL DO (capo d), evidenziava la inconsapevolezza, da parte dei committenti e dei progettisti in ordine alla sussistenza del vincolo a parcheggio sul lotto oggetto dell'intervento edilizio in questione, argomentando che "l'indeterminatezza della rappresentazione inadeguata indicazione, soltanto con un cerchio, della ubicazione dell'intervento edilizio in una tavola allegata al progetto, n.d.r. è meramente supposta dall'accusa sulla base di una conformità ed una corrispondenza grafica in realtà non sussistente, per cui non può ravvisarsi una difformità effettiva e consapevolmente operata tra la forma reale del fabbricato e l'occupazione di un'area inedificabile". - Quanto al delitto di falsità ideologica in certificato ascritto a AL LL e LaOR US (capo e), rilevava che essi erano incorsi in un errore macroscopico e rilevabile ad evidenza, mancando la dimostrazione di "artifici precostituiti per camuffare intenzionalmente una riproduzione non veridica e non rispondente alla realtà".
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale detta Repubblica presso la Corte di Appello di AN, il quale - sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione - ha censurato le argomentazioni svolte dalla Corte di merito come dianzi compendiate, prospettando che:
- Il parcheggio in questione - la cui localizzazione interessava, per mq. 1.011, il lotto di proprietà della s.r.l. "MI.LU" - era chiaramente rappresentato sia nelle tavole nn. 6 e 8 del vigente PRG del Comune di Botricello, approvato il 12.12.1991, sia nelle tavole grafiche allegate ai PIP rispettivamente approvati l'8.5.1980 ed il 24.6.1982.
All'epoca del rilascio della concessione edilizia n. 16/1998 il vincolo di destinazione a parcheggio pubblico era decaduto a causa del decorso del termine quinquennale di validità previsto dalla L.19 novembre 1968, n. 1187, art. 2, sicché all'area rimasta priva di destinazione urbanistica doveva applicarsi la disciplina dettata dalla L. n. 10 del 1977, art. 4, u.c.. Il titolo edilizio rilasciato è illegittimo, perché il fabbricato con esso autorizzato occupa per mq. 349 l'area già destinata a parcheggio pubblico dal PRG, ricadente all'interno del centro abitato, ove, ai sensi dell'anzidetto art. 4, non erano consentiti interventi di nuova edificazione.
- Nella progettazione approvata con la concessione edilizia n. 16/1998 - quanto al calcolo della volumetria edificabile e delle aree da destinare a parcheggi D.M. n. 1444 del 1968, ex art. 5, punto 2, - non si è tenuto conto di un'area inedificabile (per mq. 349) ai sensi della L. n. 10 del 1977, art. 4, sulla quale ricade il 28% della superficie coperta dalla costruzione.
Detta costruzione, inoltre, ha privato il comparto dell'unico parcheggio previsto dal PRG, in un contesto territoriale sprovvisto delle essenziali opere di urbanizzazione primaria. - Sussiste il dolo intenzionale del delitto di abuso di ufficio, poiché: a) la documentazione allegata alla richiesta di concessione edilizia era incompleta;
b) gli amministratori ed i funzionali pubblici avevano piena consapevolezza del vincolo a parcheggio gravante sul lotto dei coniugi RL/PU, essendo lo stesso rappresentato nello stralcio di PRG riORto nella tavola n. 2 di progetto;
c) gli imputati, tenuto conto delle loro specifiche competenze professionali, non possono invocare l'errore o la buona fede in una materia che rientra nel loro specifico campo di competenza e di conoscenza.
- Nel Comune di Botricello, in zona "D" industriale, non si può costruire all'infuori di un piano degli insediamenti produttivi (PIP). Nella specie il PIP del 1982 (che aveva sostituito quello approvato nel 1980) era scaduto e, per quanto concerne la parte della zona ove ricade il fabbricato in oggetto, non erano state realizzate le espropriazioni dei lotti edificatoli e delle aree destinate al soddisfacimento degli standards urbanistici. Il PRG del 1991 aveva recepito il PIP approvato nel 1980, ma ciò non può interpretarsi nel senso che sia stata prorogata l'efficacia di quel PIP in quanto non risulta adempiuto, in zona oggettivamente non urbanizzata, lo specifico onere istruttorio e motivazionale inerente alla rinnovazione della scelta pianificatoria attuativi. - Quanto al delitto di falsità ideologica ascritto al GU e a AL DO, la consapevolezza, da parte dei progettisti, in ordine alla sussistenza del vincolo a parcheggio sul lotto oggetto dell'intervento edilizio in questione, deve ritenersi provata documentalmente, poiché essi, in uno degli elaborati progettuali (la tavola n. 4), hanno rappresentato il costruendo fabbricato nella sua forma effettiva ma non hanno raffigurato il parcheggio, mentre nella allegata tavola 2 (stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente), il parcheggio pubblico è stato ben rappresentato con la forma di un triangolo rettangolo contrassegnato dalla lettera "P", ma il fabbricato medesimo non è stato configurato nella sua forma reale bensì in maniera artificiosamente indeterminata, con un cerchio posto al di fuori del parcheggio, sì da mascherare la precisa ubicazione dell'intervento edilizio. Nella relazione tecnica, inoltre, gli stessi progettisti non hanno ratio menzione che il lotto dei coniugi RL/PU era interessato dal parcheggio pubblico.
- I tecnici AL LL e LaOR - incaricati dal RL di redigere una perizia stragiudiziale per stabilire l'esatta ubicazione dell'area destinata a parcheggio rispetto alla proprietà del committente - hanno attestato con falsità consapevole che il fabbricato non interessa il parcheggio, poiché nella planimetria catastale da essi riprodotta hanno alterato la rappresentazione riORta nell'allegato foglio di mappa 6, con il risultato che la linea di confine del parcheggio è risultata traslata in direzione est nella misura idonea a garantire il posizionamento del confine ovest del parcheggio all'esterno del fabbricato anzidetto.
I difensori Avv.ti Natale e Gregorio Viscomi - con memoria del 27.11.2008 - hanno prospettato la inammissibilità del ricorso del P.G., in quanto lo stesso si sostanzierebbe in una "pedissequa riproposizione dei motivi di appello", non consentita nel giudizio di legittimità.
All'odierna udienza i difensori in una situazione oggettiva in cui tutti i reati contestati sono ormai prescritti hanno depositato dichiarazioni di rinunzia espressa, alla prescrizione rilasciate da PU UI, RL LA US IO, ND IO, NE CO, LI AT, SI CO IO (già rinunzianti), nonché da PU LU e ST IO.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto dal P.G. è ammissibile, perché le argomentazioni in esso formulate non costituiscono la mera ripetizione di doglianze già esposte con i motivi di appello, esaminate e disattese dalla Corte di merito con esauriente e logica motivazione.
Il ricorrente eccepisce, invece, carenza di supporto motivazionale e manifeste discrasie logiche delle esplicitazioni del giudice censurato, sicché sussiste una evidente correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione.
Il ricorso medesimo, però, deve essere rigettato, perché infondato.
1. Gli elementi fattuali della vicenda.
Nella specie è stato accertato, in punto di fatto, che:
- All'epoca del rilascio della concessione edilizia n. 16 dell'8.5.1998 vigeva nel Comune di Botricello un piano regolatore generale (PRG) adottato dal Consiglio comunale con Delib. 6 giugno 1989, n. 45 ed approvato con D.P.G.R. 12 dicembre 1991, n. 122. In alcune delle tavole grafiche allegate a detto piano risulta localizzato, in zona produttiva "D" un parcheggio pubblico interessante una particella fondiaria (la particella n. 2.157) appartenente ai coniugi RL/PU: tale parcheggio è rappresentato nelle tavole n. 6 (scala 1: 5.000) e n. 8 (scala 1: 2.000) con la forma di un triangolo rette ed e contrassegnato dalla lettera "P"; non è rappresentato, invece, nelle tavole 10 e 11, che si riferiscono alle "aree da espropriare" e nella tavola 13, relativa alle "aree da acquisire", ove esso è indicato come già esistente.
- La medesima localizzazione di detto parcheggio pubblico era anteriormente contenuta in un piano per gli insediamenti produttivi (PIP) adottato dal Consiglio comunale con Delib. 23 aprile 1977, n. 17 ed approvato con D.P.G.R. 8 maggio 1980, n. 897 (nonché in un successivo PIP adottato il 24.8.1981 ed approvato il 24.6.1982). Anche nella relazione tecnica del PIP del 1982 il parcheggio è indicato come esistente e non da acquisire.
L'estensione complessiva dello stesso è di mq. 3.500, dei quali:
1.400 mq. sono stati espropriati per la realizzazione di un cavalcavia stradale che oltrepassa la linea ferroviaria e 1.011 mq. ricadono nel lotto di proprietà RL/PU.
- L'art. 22 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PRG del 1991 prevedeva il "recepimento", per le zone produttive "D", del PIP adottato dal Consiglio comunale nel 1977 (ed approvato nel 1980) "rimanendo valide le superfici per spazi di uso pubblico reperite dal PIP e le loro localizzazioni". Prevedeva pure il reperimento di "altre zone per le quali l'edificazione è subordinata all'approvazione di un piano urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto".
- L'Amministrazione comunale, nella vigenza del PIP del 1980, non aveva dato corso alle espropriazioni in esso previste e, al momento del rilascio della concessione edilizia n. 16 dell'8.5.1998, detto PIP era decaduto, per l'intervenuto decorso del termine decennale di validità.
- La concessione edilizia n. 16/1998 è stata rilasciata a PU LU per la costruzione di un fabbricato in calcestruzzo armato di due piani fuori terra, con una volumetria di mc. 9.475,25: il piano terra da adibirsi a supermercato, con annessi servizi, uffici e depositi;
il primo piano articolato in cinque unità immobiliari, da destinare alla allocazione di uffici indipendenti rispetto all'attività commerciale.
- In data 7.7.1998 la concessione edilizia è stata volturata alla s.r.l. "MI.LU", legalmente rappresentata dal RL. - Con Delib. 22 febbraio 1999 del Consiglio comunale è stato adottato un nuovo PRG, che, nel confermare la destinazione industriale dell'area in questione, non ha riproposto la localizzazione del parcheggio pubblico.
- La denunzia di inizio dell'attività costruttiva in oggetto è pervenuta al Comune il 10.3.1999 e, in occasione di sopralluogo effettuato il 22 ed il 23 ottobre 1999, il fabbricato risultava in corso di costruzione e realizzato al rustico limitatamente al piano terra.
2. Il regime giuridico dell'edificazione nella zona in oggetto. Appare opportuno ricordare, ai fini della configurazione giuridica della vicenda, che:
- a norma della L. 19 novembre 1968, n. 1187, art.
2 - l'efficacia dei vincoli preordinati all'espropriazione (quali quelli connessi alla prevista realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione) non poteva essere protratta oltre il termine di attuazione dei piani esecutivi (particolareggiati o equiparati);
- dopo la scadenza del termine di efficacia dei vincoli urbanistici a contenuto espropriativo, l'edificabilità delle aree non più vincolate è ammessa solo entro i limiti previsti dalla normativa vigente per l'attività edilizia nei Comuni sprovvisti degli strumenti urbanistici generali, già posti dalla L. n. 10 del 1977, art. 4, u.c., ed attualmente fissati dal D.P.R. n. 380 del 2001, art.9 vedi, ex multis, C. Stato, sez. 4^, 28.6.2005, n. 3437 e Cass.
civ., sez. n. 2.10.2000, n. 13011);
- la L. n. 865 del 1971, art. 27, comma 3, fissa in dieci anni il termine di validità del PIP e l'amministrazione comunale non ha alcun potere di prorogare o sospendere il decorso di tale termine, restando comunque forma la possibilità per il Comune di predisporre eventualmente un nuovo strumento per la riproposizione della scelta pianificatoria vedi, tra le decisioni più recenti, C. Stato, sez. 4^, 7.4.2008, n. 1460;
- decorso il termine di validità del PIP, questo diventa inefficace per la parte non ancora realizzata, in relazione non soltanto alle espropriazioni previste ma anche agli obblighi di trasformazione che esso impone ai proprietari dei fondi e degli immobili. Nei confronti dei privati resta fermo a tempo indeterminato solo l'obbligo di osservare, nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti, gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso (secondo quanto deve ritenersi previsto, per tutti i piani attuativi, dalla L. n. 1150 del 1942, art. 17, comma 1).
3. L'insussistenza della contestata lottizzazione abusiva. Applicando detti principi alla fattispecie in esame, va evidenziato che il PIP approvato dalla Regione con Decreto 8 maggio 1980, n. 897, è venuto a scadere l'8.5.1990, cioè otto anni prima del rilascio della concessione edilizia n. 16 dell'8.5.1998.
Il PIP approvato il 24.6.1982 veniva a scadere il 24.6.1992. Nel frattempo, però, era stato adottato nel giugno del 1989 ed approvato il 12.12.1991 il PRG, che, all'art. 22 delle norme tecniche di attuazione (NTA), contiene un espresso e specifico richiamo alle disposizioni del precedente piano attuativo del 1980, in quanto testualmente "recepisce" - come si è detto - per le zone produttive "D", quel PIP ormai scaduto, "rimanendo valide le superfici per spazi di uso pubblico reperite dal PIP e le loro localizzazioni". Il PRG, dunque, si è "sovrapposto" al PIP del 1982, privilegiando le specifiche prescrizioni del PIP del 1980, e, nella sostanza, lo stesso PRG:
- ha imposto ex novo il vincolo a parcheggio (pur non avendo incluso la relativa area nelle tavole grafiche relative a quelle da espropriare o da acquisire);
- ha considerato adeguata e sufficiente, anche in relazione alle prescrizioni del D.M. n. 1444 del 1968, la dotazione di standards quale già delineata dal PIP del 1980.
Non risulta, inoltre, che quel piano sia stato impugnato sotto il profilo della insussistenza (o della mancata motivazione della sussistenza) del pubblico interesse alla rinnovazione del vincolo decaduto, ne' sotto il profilo della violazione, in zona "D", delle dotazioni minime di aree destinate a parcheggio.
Il vincolo così sostanzialmente reiterato (imposto questa volta dal piano urbanistico generale e divenuto efficace dall'atto di approvazione di tale strumento urbanistico), però, deve ritenersi anch'esso scaduto dopo il decorso del quinquennio (non essendo frattanto intervenuta dichiarazione di pubblica utilità attraverso l'approvazione del progetto definitivo) e cioè il 12.12.1996, epoca pur sempre anteriore a quella della concessione n. 16/1998. Ai fini della valutazione delle condizioni legittimanti tale titolo abilitativi perciò, doveva aversi riguardo all'indice piano- volumetrico fissato dal vigente PRG per le zone produttive "D", escludendosi dal computo quella porzione della superficie della particella n. 2157 già interessata dal vincolo e poi assoggettata alle prescrizioni della L. n. 10 del 1977, art. 4 (le quali vietavano nuove edificazioni all'interno dei centri abitati e consentivano, al di fuori degli stessi, la realizzazione di edifici produttivi le cui superfici coperte non potevano superare un decimo dell'area di proprietà).
Non risulta che, in concreto, tale procedura sia stata correttamente seguita e può conseguentemente dubitarsi della legittimità del titolo concessorio, ma una situazione di illegittimità dell'edificazione sotto il profilo della violazione dell'indice fondiario non è stata mai contestata agli imputati e la contestazione si sarebbe dovuta eventualmente formulare in relazione alla previsione di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b (non lett. c).
Ad essi è stato addebitato, invece, di avere posto una lottizzazione abusiva per l'edificazione diretta del fabbricato in assenza di uno strumento urbanistico attuativo considerato necessario (L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c) e tale addebito è sicuramente infondato,
poiché la porzione di zona "D" in cui l'edificio è stato costruito ricade in zona dettagliatamente disciplinata dalle disposizioni del PIP del 1980, "recepito" dal PRG, e come tale non bisognevole di ulteriori specificazioni pianificatorie di dettaglio. Ciò è confermato dalla circostanza che lo stesso PRG prevedeva pure il reperimento ex novo di "altre zone" (diverse ed ulteriori, quindi, rispetto a quelle già ricomprese nel PIP) e solo in tali zone ulteriori subordinava l'edificazione "all'approvazione di un piano urbanistico preventivo di iniziativa pubblica o privata esteso all'intero comparto".
Quanto all'irregolare posizionamento del fabbricato, infine, non vengono illustrate, nel ricorso, le ragioni idonee a privilegiare i rilievi topografici effettuati dal consulente tecnico del P.M. rispetto alle difformi prospettazioni del consulente della difesa.
4. Il delitto di abuso di ufficio.
Nella situazione di non dimostrata illegittimità della concessione edilizia, non può affermarsi che essa sia stata rilasciata "in violazione di norme di legge o di regolamento" (art. 323 cod. pen.), al fine di fare conseguire intenzionalmente ai coniugi RL/PU "un ingiusto vantaggio patrimoniale". La sussistenza di tali elementi oggettivi del delitto di abuso di ufficio non può dedursi dalla mancata allegazione alla domanda di concessione edilizia di documentazione (corografia, generalità dei confinanti, esistenza di servitù attive o passive) ininfluente rispetto a ciò che costituisce oggetto di contestazione nel presente giudizio;
mentre con particolare riferimento alla formulazione del capo di imputazione:
- già è stata illustrata la incongruità delle affermazioni secondo le quali il lotto di terreno interessato dall'intervento edilizio si sarebbe dovuto considerare inedificabile per la sua intera estensione e la edificabilità sarebbe stata comunque condizionata alla preventiva approvazione di un piano attuativo;
- il PRG aveva ritenuto sufficiente la dotazione di standards (del comparto "D" considerato nella sua globalità) ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968, art. 5, punto 2, e, dopo l'espropriazione (nell'anno 1995) connessa alla realizzazione del cavalcavia ferroviario, non era stata adottata alcuna variante di piano;
- non risulta dimostrato il mancato rispetto della dotazione di parcheggi privati in violazione della L. n. 122 del 1989, art. 2, comma 2;
- non era applicabile la L. n. 865 del 1971, art. 27, poiché, nella specie, non vi era un PIP - avente (come tale) valore di dichiarazione di pubblica utilità di tutte le trasformazioni urbanistiche in esso previste - che si sarebbe dovuto attuare attraverso il ricorso all'espropriazione;
- non può negarsi la effettiva esistenza di una situazione di mancato raccordo tra le tavole grafiche del PRG.
Quanto all'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 323 cod. pen., inoltre, in entrambi i gradi di giudizio, i giudici del merito
- con argomentazioni diffuse e razionali, che sul punto non trovano specifiche smentite nel ricorso del P.G. - hanno ritenuto non configurabile una collusione tra i privati ed i pubblici ufficiali, escludendo che i rapporti personali fra i predetti soggetti o altri dati di contorno dimostrino che la domanda di rilascio della concessione edilizia sia stata preceduta, accompagnata o seguita da un'intesa con i pubblici ufficiali medesimi o, comunque, da pressioni dirette a sollecitarli o persuaderli al compimento dell'atto illegittimo.
Nessuna valenza preclusiva od ostativa può riconoscersi alla sentenza n. 3357 del 19.9.2002, pronunciata dalla 6^ Sezione di questa Corte e richiamata nel ricorso del P.G. a sostegno dei motivi di gravame (detta sentenza ha ritenuto legittimo il provvedimento del Tribunale di AN che, in sede di riesame, aveva confermato l'ordinanza di sequestro preventivo del fabbricato in oggetto, affermando che correttamente doveva ritenersi ravvisata la sussistenza del "fumus" dei reati ipotizzati).
Sul punto, intatti, deve ribadirsi l'incontestato principio giurisprudenziale della natura incidentale e sommaria del procedimento cautelare e della sua piena autonomia rispetto al giudizio di merito.
Il procedimento incidentale, in materia di misure cautelari reali, è rette dal principio "rebus sic stantibus" ed in esso il giudizio di legittimità della Corte di Cassazione risulta limitato, poiché è rivolto all'apprezzamento della sufficienza del grado di apparenza e cade in un momento processuale caratterizzato dalla parzialità delle indagini e dalla sommarietà e provvisorietà delle imputazioni. La pronunzia emessa in sede cautelare, pertanto, resta circoscritta nell'ambito del procedimento incidentale ed ha effetti soltanto sulla misura cautelare. Essa non vincola, invece ne' l'apprezzamento del P.M. quanto alla rilevanza degli elementi indiziali acquisiti, ne' quello del G.I.P., ai fini del rinvio a giudizio, o del giudice del dibattimento (vedi Cass.: Sez. Unite, 12.10.1993, n. 20, Durante e Sez. 3^, 9.2.1998, n. 1492, Svara ed altro).
5. I delitti di falsità ideologica in certificati.
5.1 Quanto al delitto di cui agli artt. 110 e 481 cod. pen. ascritto ai progettisti GU UI e AL DO, rileva il P.M. ricorrente che essi non potevano essere inconsapevoli della sussistenza del vincolo e che ciò è agevolmente deducibile dalle circostanze che, in uno degli elaborati allegati al progetto per il rilascio della concessione edilizia (la tavola n. 4), hanno rappresentato il costruendo fabbricato nella sua forma effettiva ma non hanno raffigurato il parcheggio, mentre nella allegata tavola 2 (stralcio planimetrico dello strumento urbanistico vigente), il parcheggio pubblico è stato ben rappresentato con la forma di un triangolo rettangolo contrassegnato dalla lettera "P", ma il fabbricato medesimo non è stato configurato nella sua forma reale bensì in maniera artificiosamente indeterminata, con un cerchio posto al di fuori del parcheggio, sì da mascherare la precisa ubicazione dell'intervento edilizio. Nella relazione tecnica, inoltre, gli stessi progettisti non hanno fatto menzione che il lotto dei coniugi RL/PU era interessato dal parcheggio pubblico.
Nella situazione attuale dianzi descritta non può dirsi che i due imputati abbiano occultato la esistenza reale di un'area destinata a parcheggio (comunque rappresentata nella tavola 2) ne' vi sono elementi concreti per affermare con certezza che essi, attraverso l'incongrua rappresentazione della forma dell'erigendo fabbricato, abbiano inteso volontariamente attestare un fette non vero. Deve ribadirsi, pertanto, il principio secondo il quale quando l'attestazione contenuta nell'atto, pure incompleta, consente di pervenire alla individuazione del fette vero, essa non può essere ritenuta falsa vedi Cass., sez. 5^, 17.4.1991, n. 4385.
5.2 In relazione, poi, al delitto di cui agli artt. 110 e 481 cod. pen. ascritto a AL LL e LaOR US - redattori di una perizia stragiudiziale (giurata in data 13.9.1999 nell'ufficio del giudice di pace di Crotone) in seguito ad incarico ricevuto dal RL nella qualità di amministratore unico della s.r.l. "MULU" - va rilevato che essi hanno specificamente enunciato le modalità di effettuazione del rilevamento topografico ed i punti di riferimento utilizzati per le misurazioni. Uno di tali punti (un capannone), però, secondo l'impostazione accusatoria, risulterebbe "traslato di otto-nove metri" ed il parcheggio, conseguentemente, sarebbe stato rappresentato nella forma di triangolo ottusangolo invece che in quella reale di un triangolo retto.
I giudici del merito, in proposito, hanno ritenuto trattarsi di "errore tecnico macroscopico" agevolmente rilevabile in sede di verifica e di riscontro degli elaborati peritali ma - ciò che più conta - hanno escluso la sussistenza di "elementi di prova per sostenere che l'alterazione del foglio di mappa sia stata intenzionale" ed il P.G. ricorrente non ha indicato alcuna emergenza processuale idonea a dimostrare l'assenza di buona fede degli imputati.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 608 e 615 c.p.p., rigetta il ricorso del P.G..
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2009