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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/12/2025, n. 2646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2646 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 21.11.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 6222/2023 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Volpe Federica Parte_2
- ricorrente -
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario, avv. Fascia Michele
- resistente -
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, parte opponente ha adito il Tribunale di Foggia, in Funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 23/2023, emessa il 9.06.2023, con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro le ha ingiunto di pagare complessivi
€.1.301,30 per aver “1) omesso di registrare sul LUL le giornate di lavoro prestate dal lavoratore
[...]
durante i periodi dal 03/04/2017 al 15/06/2017; dal 03/04/2018 al 15/06/2018 nonché Parte_3
l'effettivo orario di lavoro svolto dallo stesso lavoratore (10 ore di lavoro al giorno per 7 giorni alla settimana); 2) omesso di concedere al predetto lavoratore il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, ogni 7 giorni, durante i periodi dal 03/04/2016 al 15/06/2016; dal 03/04/2017 al
15/06/2017; dal 03/04/2018 al 15/06/2018; 3) fatto superare al suddetto lavoratore durante i periodi sopra indicati il limite previsto per la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (media 48 ore settimanali)”.
pagina 1 di 6 In particolare, parte opponente ha eccepito la decadenza e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 l. n. 689/1981 e, nel merito, contestato la fondatezza delle violazioni.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'intestato
Tribunale di: “B) accertare e dichiarare l'illegittimità, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, dell'ordinanza-ingiunzione n. 23/2023, prot. n. 15856 del 09.06.2023, notificata dall' di Foggia il 19- Controparte_1
23.06.2023, nonché, di tutti gli atti ad essa presupposti ed indicati nella narrativa del presente atto (in particolare, del verbale unico di accertamento e notificazione n. FG00001/2022-404-01 del 28.09.2022 con contestuale diffida e atto di notificazione di illecito amministrativo, notificato all'opponente il
06.10.2022 con nota prot. n. 29136 del 29.09.2022); C) per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione n. 23/2023, prot. n. 15856 del 09.06.2023, notificata all'opponente dall' di Foggia il 19- Parte_4
23.06.2023”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale.
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per i motivi che seguono.
L'ordinanza-ingiunzione opposta scaturisce dagli accertamenti compiuti dall' di Foggia di cui al CP_2
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. FG00001/2022-404-01 del 28.09.2022, con contestuale atto di diffida e notificazione dell'illecito amministrativo (affoliato in entrambi i fascicoli di parte), redatto dagli Ispettori del Lavoro, nei confronti della Parte_5
Le irregolarità riscontrate nel verbale di accertamento riferite al lavoratore de sono le Parte_3 seguenti:
1. versamento all' di Foggia di contributi previdenziali e assicurativi per un numero di CP_3 giornate inferiori a quelle effettivamente prestate;
2. omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle esatte giornate di lavoro e dell'effettivo orario di lavoro prestato;
3. superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (media 48 ore settimanali);
4. omessa concessione del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, ogni 7 giorni.
La sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta ha ad oggetto le violazioni dell'art. 39, comma 7, d.l. 112/2008, conv. con modificazioni in l. 133/2008 (infedele registrazione sul
Libro Unico del Lavoro) e dell'art. 18 bis, comma 3, d. lgs. 66/2003 (omessa concessione del riposo pagina 2 di 6 settimanale e superamento della durata massima dell'orario di lavoro), come anzidetto, con riferimento al lavoratore . Parte_3
Con Ciò chiarito, grava sull' l'onere probatorio circa i presupposti costitutivi delle violazioni contestate.
Infatti, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla p.a. e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della
P.A., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18 legge n. 689 del
1981 può essere soddisfatto anche "per relationem" e cioè con riferimento al rapporto di denuncia”
(cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7779 del 20/08/1997).
Il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e, conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione opposta traggono origine dalle richieste di intervento presentate, in data 14.06.2021 e 16.09.2022, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia dal lavoratore e dalle sue Parte_3
Con dichiarazioni, rese in data 22.10.2021 e 19.09.2022 (doc. 3, 4 e 5 fasc. ).
ha segnalato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di aver lavorato, dal 2016 al 2020, Parte_3 in qualità di bracciante agricolo alle dipendenze della ricorrente, nei periodi da aprile a giugno di ciascun anno, per un numero di giornate superiori a quelle effettivamente registrate, svolgendo un orario giornaliero di lavoro di circa 10 ore, per 7 giorni alla settimana, dunque effettuando un orario di lavoro superiore a quello consentito, senza fruire di riposo settimanale.
In data 22.09.2022, gli ispettori hanno convocato , teste indicato dal lavoratore Testimone_1 [...]
, il quale ha dichiarato di aver lavorato “con il collega fianco a fianco nel Parte_3 Parte_3 capannone delle ditta ” negli anni 2016, 2017 e 2018, “durante i Parte_5 periodi che vanno dagli inizi di aprile alla metà di giugno, per complessive n. 70 giornate di lavoro per ogni anno”, effettuando ogni anno “sempre gli stessi turni e gli stessi orari di lavoro, cioè 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, senza mai beneficiare entrambi del riposo settimanale” (doc. 8 fasc. Con
).
Dall'esame della documentazione della società e dalle dichiarazioni acquisite, gli Parte_5
Ispettori hanno desunto che la ditta abbia provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale di per un numero di giornate inferiori a quelle effettivamente prestate, Parte_3 dunque hanno irrogato le sanzioni amministrative.
pagina 3 di 6 Nel corso del giudizio, sono state escusse, all'udienza del 13.12.2024, le testi di parte ricorrente e , le quali hanno riferito di non conoscere . Testimone_2 Testimone_3 Parte_3
ha riferito di lavorare da molti anni per la società e, sulla circostanza Testimone_2 Parte_5 di cui al capitolo di prova sub 1) del ricorso (vero che durante la campagna di raccolta primaverile dell'asparago, che va all'incirca da metà marzo fino a metà giugno, il lavoro nel magazzino della
è organizzato su un unico turno che va dalle ore 6:00 del mattino alle ore 13:00 con una Parte_2 pausa di mezz'ora dal lunedì al sabato), ha confermato, precisando “tanto posso dire perché lavoro da tanti anni per loro, per il sig. Ormai sono fissa. Sono tanti anni che lavoro per loro, sempre Pt_1 per la campagna dell'asparago e anche per altro se mi chiamano”; sulla circostanza sub 2) del ricorso
(Vero che nelle giornate in cui le rese per ettaro delle asparagiaie risultano più alte della media del periodo, e la quantità di asparagi conferiti è maggiore, al fine di evitare la deperibilità del prodotto la
Cooperativa è costretta ad aumentare il personale e reclutare in alcune giornate degli operai avventizi, come nel caso del sig. , eventualmente anche prevedendo un secondo turno Parte_3 di lavoro dalle ore 14:00 alle ore 21:00 sempre con una pausa della durata di mezz'ora) ha dichiarato che “raramente facevano le 21. Cioè non avevano un orario fisso e potevano finire prima. Preciso che io facevo sempre il primo e che qualche volta mi è capitato di pulire perciò, raramente, ho visto i lavoratori del secondo turno. Comunque sono a conoscenza di questa circostanza perché lavoro là da tanto. Là venivano tante persone, tanti ragazzi, tanti padri di famiglia, non so se conosco questo
[...]
. Se lo vedessi forse lo riconoscerei, ma così non ricordo”; sulle circostanze di cui al Parte_3 capitolo di prova sub 4) del ricorso (vero che l'orario di lavoro osservato dagli operai addetti al magazzino della è articolato dalle ore 6:00 alle ore 13:00 con una pausa di mezz'ora, per Parte_2
6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato e con un riposo settimanale coincidente con la domenica) ha dichiarato che quello era il suo orario di lavoro, puntualizzando che “non c'era nessuno che faceva orari superiori”.
– dipendente dal 2012 al 2017 – ha confermato gli orari di lavoro indicati alle Testimone_3 circostanze sub 1), 2) e 4), evidenziando, come anzidetto, di non sapere chi fosse de . Parte_3
Con All'udienza del 21.03.2025, sono stati ascoltati i testi indicati dall' : e Parte_3 Tes_1
.
[...]
ha dichiarato di aver “lavorato per la cooperativa degli asparagi marzo-giungo 2016, Parte_3
2017, 2018, 2019 fino al 2020”, “anche più di dieci ore al giorno, 17, 15, 14, c'erano i doppi turni,
pagina 4 di 6 tutti i giorni, anche la domenica e i festivi, Pasqua, Pasquetta”. Ha inoltre precisato di non aver mai usufruito “né di un permesso né di riposo, solo quando stavamo malati. Sarà capitato una volta”.
ha dichiarato di aver lavorato insieme a e ha confermato le circostanze di Testimone_1 Pt_3 cui al capitolo di prova sub 1) della memoria (vero che ha lavorato alle dipendenze Parte_3 della dal 3 aprile al 15 giugno 2016, dal 3 aprile al 15 Parte_2 giugno 2017 e dal 3 aprile 2018 al 15 giugno 2018), “perché in quel periodo anche io ho lavorato là, noi facevamo il confezionamento degli asparagi”; sulle circostanze di cui al capitolo di prova sub 2) della memoria (vero che ha lavorato in detti periodi per dieci ore al giorno, per sette Parte_3 giorni alla settimana e per 70 giorni in ogni menzionato periodo) ha dichiarato che “abbiamo lavorato più di dieci ore al giorno, anche 15, 16, certe volte. Anche la domenica. Era sempre lunedì”; circa le circostanze di cui al capitolo di prova sub 3) della memoria (vero che ha fruito di un Parte_3 riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni nei periodi 3 aprile – 16 giugno 2016, 3 aprile –
16 giugno 2017, 3 aprile – 16 giugno 2018) ha così risposto: “potevamo prendere un giorno di riposo, comunicandolo il giorno prima. Ma se dicevo così non mi facevano più lavorare. Non lo davano loro”.
Ha infine riferito di aver fatto “denuncia all'Ispettorato del lavoro, come ”. Parte_3
Sull'attendibilità delle loro dichiarazioni occorre evidenziare quanto segue.
Parte ricorrente ha eccepito l'incapacità a testimoniare di ex art. 246 c.p.c., atteso che Parte_3 gli addebiti che hanno dato luogo alle sanzioni irrogate con l'ordinanza-ingiunzione impugnata attengono ad elementi del rapporto di lavoro del medesimo lavoratore.
A tal proposito bisogna sottolineare come, secondo un orientamento della Cassazione che, tuttavia, non può dirsi unitario, che “Il lavoratore subordinato è incapace a testimoniare nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, nei casi in cui l'addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi del rapporto di lavoro di chi depone come teste, non potendo escludersi a priori l'esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio (principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva sottoscritto, in data antecedente alla deposizione testimoniale, verbale di conciliazione della causa proposta contro il datore di lavoro, per cui ogni possibilità di riconoscimento della maggior durata del rapporto di lavoro gli era ormai preclusa dall'intervenuta conciliazione giudiziale, con la conseguenza della mancanza di interesse a deporre in tal senso nel giudizio di opposizione” (cfr. Cass., Sez. L., sentenza n. 10545 del 09/05/2007, difformemente Cass.,
Sez. L., sentenza n. 15745 del 21/10/2003, secondo cui “All'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall per omissioni contributive, Controparte_4
pagina 5 di 6 il lavoratore non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio, e pertanto non è incapace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice anche sotto il profilo dell'attendibilità” e Cass., Sez. L., Sentenza
n. 3051 del 08/02/2011).
Quanto al teste , è titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella del Testimone_1 denunciante de , avendo proposto identica richiesta di intervento all'Ispettorato del Parte_3
Lavoro, pertanto, ne è inficiato il valore probatorio in quanto la sua genuinità non appare scontata.
Avendo le testimoni e – della cui attendibilità, in assenza di elementi, non è dato Tes_2 Tes_3
Con dubitare – dichiarato circostanze incompatibili con la ricostruzione dei fatti offerta dall' ed essendo, per i motivi sopra evidenziati, invece, l'attendibilità dei testimoni e inficiata, non può Pt_3 Tes_1 ritenersi che le infrazioni contestate abbia trovato un completo riscontro probatorio e un'adeguata conferma nelle dichiarazioni acquisite in fase di accertamento e nel corso del giudizio.
Conclusivamente, non essendo state adeguatamente provate le violazioni alla base delle sanzioni Con comminate dall' , l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2,
c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 23/2023, emessa il
9.06.2023;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2
€.1.314,00, oltre IVA, CPA, spese generali, come per legge, oltre al rimborso delle spese borsuali
(€.49,00), con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.11.2025.
La Giudice del Lavoro
RA de AL
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, RA de AL, all'esito dell'udienza cartolare del 21.11.2025, ex art. 127 ter
c.p.c., nella causa iscritta al n. 6222/2023 R.G.L., ha pronunciato la seguente sentenza
TRA
, in proprio e in qualità di legale rappresentante della Parte_1 [...]
, rappresentato e difeso dall'avv.ta Volpe Federica Parte_2
- ricorrente -
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario, avv. Fascia Michele
- resistente -
OGGETTO: opposizione a ordinanza-ingiunzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, parte opponente ha adito il Tribunale di Foggia, in Funzione di Giudice del Lavoro, proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione n. 23/2023, emessa il 9.06.2023, con cui l'Ispettorato Territoriale del Lavoro le ha ingiunto di pagare complessivi
€.1.301,30 per aver “1) omesso di registrare sul LUL le giornate di lavoro prestate dal lavoratore
[...]
durante i periodi dal 03/04/2017 al 15/06/2017; dal 03/04/2018 al 15/06/2018 nonché Parte_3
l'effettivo orario di lavoro svolto dallo stesso lavoratore (10 ore di lavoro al giorno per 7 giorni alla settimana); 2) omesso di concedere al predetto lavoratore il riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, ogni 7 giorni, durante i periodi dal 03/04/2016 al 15/06/2016; dal 03/04/2017 al
15/06/2017; dal 03/04/2018 al 15/06/2018; 3) fatto superare al suddetto lavoratore durante i periodi sopra indicati il limite previsto per la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (media 48 ore settimanali)”.
pagina 1 di 6 In particolare, parte opponente ha eccepito la decadenza e l'estinzione dell'obbligazione di pagamento ex art. 14 l. n. 689/1981 e, nel merito, contestato la fondatezza delle violazioni.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'intestato
Tribunale di: “B) accertare e dichiarare l'illegittimità, per tutti i motivi di cui alla narrativa del presente atto, dell'ordinanza-ingiunzione n. 23/2023, prot. n. 15856 del 09.06.2023, notificata dall' di Foggia il 19- Controparte_1
23.06.2023, nonché, di tutti gli atti ad essa presupposti ed indicati nella narrativa del presente atto (in particolare, del verbale unico di accertamento e notificazione n. FG00001/2022-404-01 del 28.09.2022 con contestuale diffida e atto di notificazione di illecito amministrativo, notificato all'opponente il
06.10.2022 con nota prot. n. 29136 del 29.09.2022); C) per l'effetto, dichiarare nulla, annullare e/o revocare l'ordinanza-ingiunzione n. 23/2023, prot. n. 15856 del 09.06.2023, notificata all'opponente dall' di Foggia il 19- Parte_4
23.06.2023”. Vinte le spese di lite.
Si è costituito in giudizio l' contestando l'avverso ricorso e chiedendone il rigetto. CP_2
Nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale.
Acquisite note di trattazione, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
L'opposizione deve essere accolta, per i motivi che seguono.
L'ordinanza-ingiunzione opposta scaturisce dagli accertamenti compiuti dall' di Foggia di cui al CP_2
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione n. FG00001/2022-404-01 del 28.09.2022, con contestuale atto di diffida e notificazione dell'illecito amministrativo (affoliato in entrambi i fascicoli di parte), redatto dagli Ispettori del Lavoro, nei confronti della Parte_5
Le irregolarità riscontrate nel verbale di accertamento riferite al lavoratore de sono le Parte_3 seguenti:
1. versamento all' di Foggia di contributi previdenziali e assicurativi per un numero di CP_3 giornate inferiori a quelle effettivamente prestate;
2. omessa registrazione sul Libro Unico del Lavoro delle esatte giornate di lavoro e dell'effettivo orario di lavoro prestato;
3. superamento del limite previsto per la durata massima settimanale dell'orario di lavoro (media 48 ore settimanali);
4. omessa concessione del riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive, ogni 7 giorni.
La sanzione amministrativa irrogata con l'ordinanza-ingiunzione opposta ha ad oggetto le violazioni dell'art. 39, comma 7, d.l. 112/2008, conv. con modificazioni in l. 133/2008 (infedele registrazione sul
Libro Unico del Lavoro) e dell'art. 18 bis, comma 3, d. lgs. 66/2003 (omessa concessione del riposo pagina 2 di 6 settimanale e superamento della durata massima dell'orario di lavoro), come anzidetto, con riferimento al lavoratore . Parte_3
Con Ciò chiarito, grava sull' l'onere probatorio circa i presupposti costitutivi delle violazioni contestate.
Infatti, come da tempo chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, “con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla p.a. e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della
P.A., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18 legge n. 689 del
1981 può essere soddisfatto anche "per relationem" e cioè con riferimento al rapporto di denuncia”
(cfr. Cass., Sez. L, Sentenza n. 7779 del 20/08/1997).
Il Verbale Unico di Accertamento e Notificazione e, conseguentemente, l'ordinanza-ingiunzione opposta traggono origine dalle richieste di intervento presentate, in data 14.06.2021 e 16.09.2022, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Foggia dal lavoratore e dalle sue Parte_3
Con dichiarazioni, rese in data 22.10.2021 e 19.09.2022 (doc. 3, 4 e 5 fasc. ).
ha segnalato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di aver lavorato, dal 2016 al 2020, Parte_3 in qualità di bracciante agricolo alle dipendenze della ricorrente, nei periodi da aprile a giugno di ciascun anno, per un numero di giornate superiori a quelle effettivamente registrate, svolgendo un orario giornaliero di lavoro di circa 10 ore, per 7 giorni alla settimana, dunque effettuando un orario di lavoro superiore a quello consentito, senza fruire di riposo settimanale.
In data 22.09.2022, gli ispettori hanno convocato , teste indicato dal lavoratore Testimone_1 [...]
, il quale ha dichiarato di aver lavorato “con il collega fianco a fianco nel Parte_3 Parte_3 capannone delle ditta ” negli anni 2016, 2017 e 2018, “durante i Parte_5 periodi che vanno dagli inizi di aprile alla metà di giugno, per complessive n. 70 giornate di lavoro per ogni anno”, effettuando ogni anno “sempre gli stessi turni e gli stessi orari di lavoro, cioè 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana, senza mai beneficiare entrambi del riposo settimanale” (doc. 8 fasc. Con
).
Dall'esame della documentazione della società e dalle dichiarazioni acquisite, gli Parte_5
Ispettori hanno desunto che la ditta abbia provveduto a regolarizzare la posizione assicurativa e previdenziale di per un numero di giornate inferiori a quelle effettivamente prestate, Parte_3 dunque hanno irrogato le sanzioni amministrative.
pagina 3 di 6 Nel corso del giudizio, sono state escusse, all'udienza del 13.12.2024, le testi di parte ricorrente e , le quali hanno riferito di non conoscere . Testimone_2 Testimone_3 Parte_3
ha riferito di lavorare da molti anni per la società e, sulla circostanza Testimone_2 Parte_5 di cui al capitolo di prova sub 1) del ricorso (vero che durante la campagna di raccolta primaverile dell'asparago, che va all'incirca da metà marzo fino a metà giugno, il lavoro nel magazzino della
è organizzato su un unico turno che va dalle ore 6:00 del mattino alle ore 13:00 con una Parte_2 pausa di mezz'ora dal lunedì al sabato), ha confermato, precisando “tanto posso dire perché lavoro da tanti anni per loro, per il sig. Ormai sono fissa. Sono tanti anni che lavoro per loro, sempre Pt_1 per la campagna dell'asparago e anche per altro se mi chiamano”; sulla circostanza sub 2) del ricorso
(Vero che nelle giornate in cui le rese per ettaro delle asparagiaie risultano più alte della media del periodo, e la quantità di asparagi conferiti è maggiore, al fine di evitare la deperibilità del prodotto la
Cooperativa è costretta ad aumentare il personale e reclutare in alcune giornate degli operai avventizi, come nel caso del sig. , eventualmente anche prevedendo un secondo turno Parte_3 di lavoro dalle ore 14:00 alle ore 21:00 sempre con una pausa della durata di mezz'ora) ha dichiarato che “raramente facevano le 21. Cioè non avevano un orario fisso e potevano finire prima. Preciso che io facevo sempre il primo e che qualche volta mi è capitato di pulire perciò, raramente, ho visto i lavoratori del secondo turno. Comunque sono a conoscenza di questa circostanza perché lavoro là da tanto. Là venivano tante persone, tanti ragazzi, tanti padri di famiglia, non so se conosco questo
[...]
. Se lo vedessi forse lo riconoscerei, ma così non ricordo”; sulle circostanze di cui al Parte_3 capitolo di prova sub 4) del ricorso (vero che l'orario di lavoro osservato dagli operai addetti al magazzino della è articolato dalle ore 6:00 alle ore 13:00 con una pausa di mezz'ora, per Parte_2
6 giorni alla settimana dal lunedì al sabato e con un riposo settimanale coincidente con la domenica) ha dichiarato che quello era il suo orario di lavoro, puntualizzando che “non c'era nessuno che faceva orari superiori”.
– dipendente dal 2012 al 2017 – ha confermato gli orari di lavoro indicati alle Testimone_3 circostanze sub 1), 2) e 4), evidenziando, come anzidetto, di non sapere chi fosse de . Parte_3
Con All'udienza del 21.03.2025, sono stati ascoltati i testi indicati dall' : e Parte_3 Tes_1
.
[...]
ha dichiarato di aver “lavorato per la cooperativa degli asparagi marzo-giungo 2016, Parte_3
2017, 2018, 2019 fino al 2020”, “anche più di dieci ore al giorno, 17, 15, 14, c'erano i doppi turni,
pagina 4 di 6 tutti i giorni, anche la domenica e i festivi, Pasqua, Pasquetta”. Ha inoltre precisato di non aver mai usufruito “né di un permesso né di riposo, solo quando stavamo malati. Sarà capitato una volta”.
ha dichiarato di aver lavorato insieme a e ha confermato le circostanze di Testimone_1 Pt_3 cui al capitolo di prova sub 1) della memoria (vero che ha lavorato alle dipendenze Parte_3 della dal 3 aprile al 15 giugno 2016, dal 3 aprile al 15 Parte_2 giugno 2017 e dal 3 aprile 2018 al 15 giugno 2018), “perché in quel periodo anche io ho lavorato là, noi facevamo il confezionamento degli asparagi”; sulle circostanze di cui al capitolo di prova sub 2) della memoria (vero che ha lavorato in detti periodi per dieci ore al giorno, per sette Parte_3 giorni alla settimana e per 70 giorni in ogni menzionato periodo) ha dichiarato che “abbiamo lavorato più di dieci ore al giorno, anche 15, 16, certe volte. Anche la domenica. Era sempre lunedì”; circa le circostanze di cui al capitolo di prova sub 3) della memoria (vero che ha fruito di un Parte_3 riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sette giorni nei periodi 3 aprile – 16 giugno 2016, 3 aprile –
16 giugno 2017, 3 aprile – 16 giugno 2018) ha così risposto: “potevamo prendere un giorno di riposo, comunicandolo il giorno prima. Ma se dicevo così non mi facevano più lavorare. Non lo davano loro”.
Ha infine riferito di aver fatto “denuncia all'Ispettorato del lavoro, come ”. Parte_3
Sull'attendibilità delle loro dichiarazioni occorre evidenziare quanto segue.
Parte ricorrente ha eccepito l'incapacità a testimoniare di ex art. 246 c.p.c., atteso che Parte_3 gli addebiti che hanno dato luogo alle sanzioni irrogate con l'ordinanza-ingiunzione impugnata attengono ad elementi del rapporto di lavoro del medesimo lavoratore.
A tal proposito bisogna sottolineare come, secondo un orientamento della Cassazione che, tuttavia, non può dirsi unitario, che “Il lavoratore subordinato è incapace a testimoniare nei giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, nei casi in cui l'addebito che ha dato luogo alla sanzione attenga ad elementi del rapporto di lavoro di chi depone come teste, non potendo escludersi a priori l'esistenza di un interesse che legittimi la partecipazione al giudizio (principio affermato in controversia in cui il lavoratore aveva sottoscritto, in data antecedente alla deposizione testimoniale, verbale di conciliazione della causa proposta contro il datore di lavoro, per cui ogni possibilità di riconoscimento della maggior durata del rapporto di lavoro gli era ormai preclusa dall'intervenuta conciliazione giudiziale, con la conseguenza della mancanza di interesse a deporre in tal senso nel giudizio di opposizione” (cfr. Cass., Sez. L., sentenza n. 10545 del 09/05/2007, difformemente Cass.,
Sez. L., sentenza n. 15745 del 21/10/2003, secondo cui “All'interno di un giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione emessa dall per omissioni contributive, Controparte_4
pagina 5 di 6 il lavoratore non è portatore di un interesse che lo legittimi a proporre l'azione e neppure ad intervenire in giudizio, e pertanto non è incapace a testimoniare, onde la sua testimonianza potrà, se del caso, essere valutata dal giudice anche sotto il profilo dell'attendibilità” e Cass., Sez. L., Sentenza
n. 3051 del 08/02/2011).
Quanto al teste , è titolare di una posizione del tutto assimilabile a quella del Testimone_1 denunciante de , avendo proposto identica richiesta di intervento all'Ispettorato del Parte_3
Lavoro, pertanto, ne è inficiato il valore probatorio in quanto la sua genuinità non appare scontata.
Avendo le testimoni e – della cui attendibilità, in assenza di elementi, non è dato Tes_2 Tes_3
Con dubitare – dichiarato circostanze incompatibili con la ricostruzione dei fatti offerta dall' ed essendo, per i motivi sopra evidenziati, invece, l'attendibilità dei testimoni e inficiata, non può Pt_3 Tes_1 ritenersi che le infrazioni contestate abbia trovato un completo riscontro probatorio e un'adeguata conferma nelle dichiarazioni acquisite in fase di accertamento e nel corso del giudizio.
Conclusivamente, non essendo state adeguatamente provate le violazioni alla base delle sanzioni Con comminate dall' , l'opposizione deve essere accolta, con assorbimento di ogni altra questione proposta in applicazione del principio della ragione più liquida, ossia quando dalla motivazione della sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito ogni altra valutazione ed indotto il giudice a decidere il merito “per saltum” rispetto all'ordine delle questioni di cui all'art. 276, comma 2,
c.p.c. (Sez. L, Ordinanza n. 41019 del 21/12/2021; Cassazione civile sez. lav., 20/05/2020, n.9309).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, ogni altra conclusione, istanza ed eccezione respinta, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza di ingiunzione n. 23/2023, emessa il
9.06.2023;
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite che liquida in CP_2
€.1.314,00, oltre IVA, CPA, spese generali, come per legge, oltre al rimborso delle spese borsuali
(€.49,00), con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 21.11.2025.
La Giudice del Lavoro
RA de AL
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