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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 24/10/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. RA OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, iscritta al n. 1580 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini n. C.F._1
51, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Marselli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Ferrero C.F._2 di Cambiano n. 82, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Di Rocco che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 23 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, , nata fuori dal Persona_1
matrimonio a Roma il 29 agosto 2023.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affido condiviso della figlia minor a favore di entrambi i geni- Per_1
tori, secondo le disposizioni sull'affidamento paritario. Per l'effetto i genitori do- vranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni d . Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente infor- Per_1
mati circa tutte le questioni relative alla figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genito- riale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministra- zione.
2. La collocazione prevalente e la residenza d rimarranno presso l'abitazione Per_1
della madre al momento sita in Viterbo alla Via Apollo di Vejo n.9.
3. Il sig , previo accordo con l'altro genitore, potrà vedere la figlia Parte_2
con la più ampia libertà di incontro, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e nel rispetto delle esigenze della piccola;
al momento, Per_1
considerato ch si trova ancora in età prescolare, il padre potrà passare con Per_1
la figlia un'intera settimana alternata con la madre per un totale di 15 giorni al mese, con l'impegno di prendere e riaccompagnar presso l'abitazione materna. Le Per_1
parti convengono sin da ora che al momento in cui inizierà il proprio per- Per_1
corso scolastico presso la città di Viterbo, le modalità di visita da parte del padre saranno adeguate ai sopravvenuti impegni scolastici della figlia.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
4.Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto delle esigenze della piccola che muteranno via via con Per_1
l'inserimento nel percorso scolastico e degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore.
5.Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali il Sig avrà la facoltà di Pt_2
trascorrere con , a partire dal 2025, la settimana ordinaria di spettanza in al- Per_1
ternanza con la Sig.r come da calendario. In ogni caso per la gestione dei Pt_1
giorni di festività, si prediligerà sempre il principio di alternanza garantendo a cia- scun genitore uguale diritto di permanenza della minore.
6.In ordine alle vacanze estive, il padre e la madre avranno la facoltà di trascorrere con la figlia 15 (quindici) giorni consecutivi ognuno da individuare nel periodo estivo. Detti periodi di vacanza che trascorrerà con il padre e la madre do- Per_1
vranno essere individuati, previo accordo con l'altro genitore, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
Qualora la Sig.r il Sig decidano di trascorrere dei periodi vacanza Pt_1 Pt_2
(differenti da quelli estivi) con la figlia, restando sospeso il regime ordinario di fre- quentazione, dovranno concordarlo e darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché' le date di partenza e ri- torno.
7.Il Sig si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di con- Parte_2
tributo per il mantenimento ordinario d la somma di euro 600,00 (seicento Per_1
euro) entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.r Il padre, inoltre, dovrà pagare inte- Pt_1
gralmente la spesa dell'asilo nido (individuata in euro 450,00 mensili) e concorrere nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie così come disci- plinate dal Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Viterbo.
8.Le parti convengono che in ragione delle differenti capacità reddituali tra le stesse,
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.r Pt_1
9.I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto re- ciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equili- brato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
10.Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei pas- saporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passa- porto.
11.Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accet- tano e sottoscrivono”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(RA OD)
pag. 4 di 4
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. RA OD Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice dott.ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso depositato in data 23 giugno 2025, iscritta al n. 1580 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, vertente TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente domiciliata in Viterbo, alla Via I. Garbini n. C.F._1
51, presso lo studio dell'Avv. Emanuele Marselli che la rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2
elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Ferrero C.F._2 di Cambiano n. 82, presso lo studio dell'Avv. Cristiana Di Rocco che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da ricorso depositato in data 23 giugno 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”. – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I sig.ri e hanno proposto, ai sensi dell'art. Parte_1 Parte_2
473-bis.51 c.p.c., ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della re- sponsabilità genitoriale nei confronti della loro figlia, , nata fuori dal Persona_1
matrimonio a Roma il 29 agosto 2023.
Hanno concordato, in particolare, le seguenti condizioni:
“1. Disporre l'affido condiviso della figlia minor a favore di entrambi i geni- Per_1
tori, secondo le disposizioni sull'affidamento paritario. Per l'effetto i genitori do- vranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni d . Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente infor- Per_1
mati circa tutte le questioni relative alla figlia. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé la figlia, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genito- riale sulla medesima in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministra- zione.
2. La collocazione prevalente e la residenza d rimarranno presso l'abitazione Per_1
della madre al momento sita in Viterbo alla Via Apollo di Vejo n.9.
3. Il sig , previo accordo con l'altro genitore, potrà vedere la figlia Parte_2
con la più ampia libertà di incontro, compatibilmente con gli impegni di lavoro di entrambi i genitori e nel rispetto delle esigenze della piccola;
al momento, Per_1
considerato ch si trova ancora in età prescolare, il padre potrà passare con Per_1
la figlia un'intera settimana alternata con la madre per un totale di 15 giorni al mese, con l'impegno di prendere e riaccompagnar presso l'abitazione materna. Le Per_1
parti convengono sin da ora che al momento in cui inizierà il proprio per- Per_1
corso scolastico presso la città di Viterbo, le modalità di visita da parte del padre saranno adeguate ai sopravvenuti impegni scolastici della figlia.
pag. 2 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
4.Ulteriori periodi di visita/frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, sempre nel rispetto delle esigenze della piccola che muteranno via via con Per_1
l'inserimento nel percorso scolastico e degli impegni di studio, sportivi e sociali della minore.
5.Per quanto concerne le festività natalizie e pasquali il Sig avrà la facoltà di Pt_2
trascorrere con , a partire dal 2025, la settimana ordinaria di spettanza in al- Per_1
ternanza con la Sig.r come da calendario. In ogni caso per la gestione dei Pt_1
giorni di festività, si prediligerà sempre il principio di alternanza garantendo a cia- scun genitore uguale diritto di permanenza della minore.
6.In ordine alle vacanze estive, il padre e la madre avranno la facoltà di trascorrere con la figlia 15 (quindici) giorni consecutivi ognuno da individuare nel periodo estivo. Detti periodi di vacanza che trascorrerà con il padre e la madre do- Per_1
vranno essere individuati, previo accordo con l'altro genitore, entro il 30 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative di entrambi. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia.
Qualora la Sig.r il Sig decidano di trascorrere dei periodi vacanza Pt_1 Pt_2
(differenti da quelli estivi) con la figlia, restando sospeso il regime ordinario di fre- quentazione, dovranno concordarlo e darne notizia all'altro genitore con congruo preavviso, indicando la località di destinazione, nonché' le date di partenza e ri- torno.
7.Il Sig si impegna a corrispondere mensilmente, a titolo di con- Parte_2
tributo per il mantenimento ordinario d la somma di euro 600,00 (seicento Per_1
euro) entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat relativi al costo della vita, il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della sig.r Il padre, inoltre, dovrà pagare inte- Pt_1
gralmente la spesa dell'asilo nido (individuata in euro 450,00 mensili) e concorrere nella misura del 50%, al pagamento di tutte le spese straordinarie così come disci- plinate dal Protocollo d'intesa in uso presso il Tribunale di Viterbo.
8.Le parti convengono che in ragione delle differenti capacità reddituali tra le stesse,
pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
l'assegno unico verrà integralmente percepito dalla sig.r Pt_1
9.I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto re- ciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equili- brato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
10.Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o rinnovo dei pas- saporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passa- porto.
11.Le parti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accet- tano e sottoscrivono”.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole all'accoglimento di tali condi- zioni.
Espletati gli incombenti istruttori, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2.- Il collegio, preso atto delle condizioni concordate dalle parti, rileva che esse non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'ini- ziativa congiunta assunta dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) prende atto delle condizioni concordate dalle parti, riportate in motivazione;
b) dichiara interamente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025.
Il Presidente est.
(RA OD)
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