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Sentenza 16 ottobre 2024
Sentenza 16 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/10/2024, n. 4965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4965 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2024 |
Testo completo
N.3052/2017 Ruolo Generale
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
VERBALE DI UDIENZA DEL 16 OTTOBRE 2024 L'anno 2024, il giorno 16 ottobre, alle ore 11:25, è stata chiamata, davanti al dr. Bartolomeo Ietto, la controversia contraddistinta dal n.3052/2017 R.G. Sono comparsi - nell'interesse di costituitasi quale erede della Parte_1 defunta attrice – l'avv. Antonio Piccolo, nonché, per conto della Parte_2 convenuta e per delega dell'avv. Annarita Colantuono, l'avv. Controparte_1
Raffaele Pisapia, il quale fa presente che l'avv. Rosa Cafiero non difende più l' CP_1 in quanto dall'1.3.2021 non è più assegnata all'avvocatura, essendo andata in quiescenza. I procuratori presenti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, reiterando le richieste e le conclusioni ivi formulate, nonché le deduzioni di cui al verbale di udienza del 9.6.2022. Impugnano reciprocamente le avverse istanze e argomentazioni e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Piccolo, in particolare, sottolinea che dalla C.T.U. depositata emerge in maniera evidente che, nel caso di specie, non sono state adottate le necessarie misure precauzionali e l'evento era, comunque, prevedibile ed evitabile. Inoltre, in relazione alla questione risarcitoria, richiama l'ordinanza della Cassazione n.25157 del 2018, sulla base della quale – in ragione dell'età del decesso della – non occorre procedere, Pt_2 in ogni caso, ad alcun tipo di riduzione. L'avv. Pisapia insiste innanzitutto nell'istanza principale di rigetto della domanda perché non provata nell'an e, solo in via gradata, sotto il profilo del quantum, richiede che si tenga conto del sopravvenuto decesso, operando una riduzione delle somme in ipotesi dovute all'erede ed evitando, in ogni caso, qualsiasi duplicazione del danno. Il Giudice, quindi, a norma dell'art.281 sexies c.p.c., - essendo stata espletata la discussione orale della causa – pronuncia la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Salerno, 16.10.2024 IL GIUDICE
(dr. Bartolomeo Ietto)
1 N.3052/2017 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
___________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Bartolomeo Ietto, ha pronunciato, all'udienza del 16.10.2024 ed ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la presente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n.3052/2017 R.G. tra :
- , nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Raffaele Parte_1
Di Palo n.6, - nella sua qualità di erede dell'originaria attrice
[...]
, nata a [...] il [...] e deceduta il 12.10.2021 - Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di costituzione ex art.302
c.p.c. trasmesso telematicamente l'11.4.2022, dall'avv. Antonio Piccolo ed elettivamente domiciliata, ai soli fini della procedura in questione, presso lo studio dello stesso avv.
Antonio Piccolo, sito in Pellezzano (SA), alla via Filanda n.30, - ATTRICE,
e la :
- E_
, in persona del direttore generale, o, comunque,
[...]
del legale rappresentante “ pro tempore “, rappresentata e difesa – in virtù di “ procura ad litem “ allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente l'11.10.2024 – dall'avv. Annarita Colantuono (l'avv. Rosa Cafiero nominata originariamente è stata, poi, collocata in quiescenza, n.d.r.) – CONVENUTA.
-
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il libello introduttivo datato 22.3.2017 – dopo aver Parte_2
premesso di essere “ stata vittima di un sinistro stradale occorso in il CP_2
27.04.2016 alle ore 18:15 circa, in Via F.lli Del Mastro, laddove un furgoncino … la investiva e urtandola violentemente la scaraventava sull'asfalto “, ragion per cui “ era trasportata presso il Pronto Soccorso del Plesso Ospedaliero S. Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona “, i cui sanitari “ dimettevano la paziente alle ore 21:29 con la … diagnosi “ di
“ trauma cranio-facciale non commotivo con ecchimosi periorbitali a dx e ferita lacera arcata sopraccillare trattata con sutura “ – ha innanzitutto esposto che, “ dopo qualche giorno, mentre era presso la sua abitazione, i parenti che la assistevano notavano
l'acuirsi dello stato confusionale “ e la riportavano “ in ospedale “, e, segnatamente,
“ presso il reparto di Neurochirurgia “, dove, “ in data 02.05.2016 “, “ a seguito di esami più approfonditi, emergeva la presenza di un ematoma cranico subdurale “.
Ha, altresì, aggiunto che, “ dopo una settimana, in data 09.05.2016, … era dimessa
e ritornava presso la sua abitazione “, ma “ ancora una volta lo stato confusionale della “ stessa “ sig.ra si acuiva e il 16.05.2016 ne veniva nuovamente disposto Pt_2
il ricovero presso il reparto di Neurochirurgia “, dove, “ nella notte del 28 maggio 2016, evidentemente per la scarsa vigilanza operata dalla struttura e dai suoi dipendenti “, ancora “ la sig.ra cadeva dal letto riportando la “frattura sottocapitata del Pt_2
collo femorale sinistro” “.
Ha, inoltre, sostenuto che “ tale prevedibile evento poteva essere facilmente evitato se fosse stato consentito ai familiari, come da loro richiesto e proposto, di poter garantire una sorveglianza ed assistenza continua alla IG.ra “, rimarcando che, Pt_2
in ogni caso, “ è obbligo della struttura sanitaria garantire la sicurezza e la vigilanza della paziente, anche in ragione del fatto che … tali episodi “ sono “ in continuo aumento negli ospedali, secondo le più recenti statistiche e ricerche “, “ rendendo altamente prevedibile il verificarsi di tali eventi, come confermato dalla Raccomandazione
Ministeriale n. 13 del Novembre 2011 che, a seguito di studi statistici sull'elevato
3 numero di casi simili, ha rilevato che circa il 92% delle cadute che avvengono in strutture sanitarie, determinato sia da problemi strutturali sia dall'omessa vigilanza, sono prevedibili ed evitabili “.
Ha, quindi, evidenziato, nuovamente in fatto, che, “ in data 03.06.2016, … era trasferita presso il reparto di Ortopedia dove, in data 16.06.2016, era sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura e l'inserimento di una protesi all'anca, come meglio spiegato e descritto nella perizia di parte redatta a firma del Dr.
“ e “ depositata in atti “. Persona_1
Ha, pertanto, messo in risalto che “ la discutibile condotta professionale tenuta dai Sanitari dell' ”OO.RR. ” ha ulteriormente E_
aggravato le condizioni di salute della IG.ra “, “ la quale, a dispetto Parte_2
della sua età, sino alla data dell'incidente di cui è stata vittima, era completamente autonoma ed autosufficiente “.
Ha ancora rimarcato, “ in diritto “, che “ l'accettazione in ospedale del paziente ai fini del ricovero determina con la struttura, la conclusione di un contratto di natura atipica, definito “contratto di spedalità” “ ed “ in forza del quale l'istituzione sanitaria, privata e/o pubblica che sia, assume l'obbligo di eseguire, oltre alle prestazioni mediche in senso stretto, anche quelle “lato sensu” di carattere alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione avendo attenzione alla salvaguardia del paziente durante tutte le fasi del ricovero “.
“ Ciò posto, “ ha, da ultimo, sottolineato che, “ nel caso sottoposto all'attenzione dell'adito Giudicante, è individuabile da parte della struttura sanitaria una condotta negligente ed imprudente, censurabile ai sensi degli artt.1218 e 2051 c.c. per non aver garantito un adeguato controllo della sig.ra e non aver apprestato Parte_2
mezzi idonei a tutelarne l'incolumità ed evitare la caduta dal letto, considerando l'età …
e le patologie della paziente alla quale era stato diagnosticato un evidente stato confusionale dovuto all'ematoma subdurale provocatole dalla caduta determinata dall'incidente stradale di cui era stata vittima “.
4 Di qui la citazione della predetta E_
di dinanzi al Tribunale di Salerno e per l'udienza del
[...] CP_2
10.7.2017, rimandata d'ufficio ex art.168 bis co.4° c.p.c. al 12.7.2017, affinché il
Tribunale medesimo volesse:
“ 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
“ nell'aver causato il danno subìto dalla IG.ra Controparte_3
e, per l'effetto, Parte_2
2) condannare l' Controparte_3
al risarcimento dei danni da ella patiti quantificati nella somma complessiva
[...]
di € 26.000,00 o altra maggiore o minor somma che dovesse essere determinata in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari professionali “.
L' E_
si è costituita in giudizio con la comparsa presentata l'11.7.2017 e con la quale
[...]
ha innanzitutto eccepito “ la nullità dell'atto di citazione introduttivo per l'estrema genericità, vaghezza, incertezza, che non consente all' di poter Controparte_1
adeguatamente articolare la sua difesa “.
Ha, inoltre, impugnato e contestato “ ex artt. 2712 e 2719 cod. civ., tutta la documentazione “ex adverso” prodotta ed esibita in copia “sine fede”, o comunque priva del valore di certificazione, giacché non abile ad elevarsi a valido strumento di prova “.
Nel merito ha, invece, in primo luogo, evidenziato che “ il trattamento sanitario adottato dai medici dell' è stato eseguito con Controparte_4
diligenza, prudenza e perizia “, in quanto “ la paziente fu trattata e seguita secondo protocollo accreditato e consolidato così come risulta dall'iter clinico e di indagini riportato in cartella clinica “, ragion per cui, “ attesa la diligenza e tempestività degli operatori dell' convenuta, nessuna responsabilità può ascriversi alla Controparte_1
stessa “.
5 Ha, inoltre, sostenuto che “ esorbitante … appare la quantificazione risarcitoria ex adverso avanzata, che si “ è, di conseguenza, contestata “ in pieno, così come si sono contestate le voci di danno invocate e la documentazione prodotta “.
Soffermandosi, poi, specificamente sulla dedotta “ caduta in reparto “, ha sottolineato che – come si desume “ anche dalla relazione del medico legale, Dott.ssa
agli atti, corredata dalle relazioni del P.S. e dei medici che hanno avuto in cura Per_2
la IG.ra “ – “ la paziente, la notte del 28/5/2016 alle ore 03.00 Parte_2
circa, eludendo i costanti controlli da parte del personale sanitario nonché i sistemi di contenzione presenti (sbarre/letto), riuscì ad alzarsi cadendo poi al suolo procurandosi la frattura del collo del femore a sinistra “, donde la tesi secondo cui “ non sussista alcuna responsabilità in vigilando dei sanitari in servizio presso la U.O. di Neurochirurgia relativamente alla caduta della “ stessa “ paziente “, “ ma l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso “, nonché “ la carenza di interesse ad agire dell'attrice “ medesima, “ non essendo stato individuato alcun danno, ancorché, genericamente, lamentato “.
Ha, infine, reputato “ infondata ogni domanda di interessi sulla somma rivalutata “, instando, da ultimo, perché l'adìto Tribunale di Salerno volesse “ così provvedere:
“ In limine litis:
1. dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
4. dichiarare nullo l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.;
Nel merito:
1. rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata la sussistenza di alcuna negligenza, imprudenza
e imperizia, riconducibile all'operato dei sanitari della
[...]
[...] , non sussistendo i presupposti di Controparte_5
una responsabilità professionale medica;
2. rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e l'eventus damni;
3. dichiarare la neutralizzazione dell'ipotesi di responsabilità prospettata dall'attore e la totale infondatezza della domanda nei confronti della convenuta
[...]
e/o dei suoi operatori, Controparte_5
stante l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio del ricostruito nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, indipendenti dalla condotta dei sanitari;
4. In non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità da parte della convenuta accertare e dichiarare l'interruzione del nesso di casualità per colpa CP_1
esclusiva della danneggiata e, in via gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della convenuta accertare e dichiarare la percentuale di CP_1
concorso colposo della danneggiata, con corrispondente riduzione del quantum risarcitorio.
5. In non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità da parte della convenuta limitare il risarcimento del danno esclusivamente a Controparte_1
quanto dovesse emergere in via istruttoria.
6. con vittoria di spese diritti ed onorari “.
Concessi gli invocati termini ex art.183 co.6° c.p.c., questo Ufficio, con l'ordinanza emessa il 26.5.2018, ha statuito che ci si pronunciasse con la definitiva decisione di merito sulla sollevata eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, nonché ha ammesso la prova testimoniale richiesta per conto dell'attrice . Parte_2
Sono stati, per l'effetto, ascoltati, nell'ordine, i testimoni e Testimone_1
, quest'ultimo escusso ex art.257 co.1° c.p.c.: audizioni all'indomani delle Tes_2
quali è stata disposta una C.T.U. medico-legale affidata al dott. , il Persona_3
7 quale ha pure depositato telematicamente, in data 18.3.2020, il prescritto elaborato peritale.
Con l'ulteriore ordinanza del 19.6.2020 è stata, quindi, rigettata l'istanza ex art.210 c.p.c. avanzata dalla convenuta e finalizzata ad ottenere Controparte_1
l'emissione, all'indirizzo della promotrice della controversia, dell'ordine di esibizione della lettera di costituzione in mora inviata dalla pervenuta in relazione al sinistro stradale del 27.4.2016 richiamato in citazione, della consulenza medica di parte predisposta dal fiduciario della compagnia assicurativa compulsata con riguardo al medesimo sinistro stradale e delle attestazioni del danno biologico riconosciuto e delle lesioni risarcite sempre con riferimento all'incidente del 27.4.2016.
Tale rigetto è stato giustificato dal rilievo secondo cui l'istanza di esibizione “ de qua “ non era stata preceduta da una pregressa richiesta in tal senso formulata dalla predetta sempre all'indirizzo della (cfr. Cass.civ., sez.L, Controparte_1 Pt_2
24.1.2014, n.1484): rilievo al quale va aggiunta la considerazione in base alla quale non è stata fornita la prova dell'esistenza dei documenti oggetto della stessa istanza di esibizione e della loro disponibilità in capo alla medesima. Pt_2
Di qui, in assenza di altre richieste probatorie da prendere in esame, il differimento della causa, prima, per la precisazione delle conclusioni e, poi, per la pronuncia ex art.281 sexies c.p.c., cui è seguita - in data 11.4.2022 ed in virtù del decesso dell'attrice risalente al 12.10.2021 - la costituzione in giudizio di Parte_1
erede legittima più prossima della stessa attrice, in quanto cugina “ ex fratre “ e, dunque, parente entro il quarto grado della “ de cuius “.
Dopo alcuni ulteriori rinvii del procedimento nello stato, sempre ai fini della decisione ex art.281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 16.10.2024, ancora questo
Ufficio – essendosi svolta la discussione orale della controversia - ha emesso la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
8 Passando a questa medesima esposizione, è doveroso innanzitutto rimarcare l'infondatezza della sollevata eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione.
Quest'ultimo, infatti, contiene i requisiti previsti dall'art.163 co.3° nn.3), 4) e 5)
c.p.c. ed, in particolare, un'esposizione sufficientemente chiara e dettagliata sia della cosa oggetto della domanda che dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa domanda, nonché un'idonea indicazione dei mezzi di prova di cui l'attrice intende valersi e dei documenti offerti in comunicazione.
Di qui l'insussistenza delle ipotesi di nullità che sono espressamente contemplate dall'art.164 co.4° c.p.c. e che sono, peraltro, limitate all'assoluta incertezza del richiamato requisito ex art.163 co.3° n.3) c.p.c. ed alla mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al n.4) del medesimo art.163 co.3° c.p.c., nonché, per l'effetto, il rigetto dell'enucleata eccezione.
Tale statuizione di rigetto deve essere estesa anche all'altra questione preliminare formulata dalla convenuta ed incentrata sull'impugnazione “ ex artt. 2712 e
2719 cod. civ. “ di “ tutta la documentazione “ex adverso” prodotta ed esibita in copia
“sine fede”, o comunque priva del valore di certificazione, giacché non abile ad elevarsi
a valido strumento di prova “.
Questa stessa impugnazione, infatti, non preclude l'utilizzazione della documentazione medesima ai fini della decisione in virtù di due motivi fondamentali:
1) “ la contestazione della conformità all'originale … va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 3.4.2014, n.7775; conforme Cass.civ., sez.III,
21.6.2016, n.12730): indicazione specifica che – alla luce delle modalità e del tenore del disconoscimento sopra riportato – non si è registrata nella vicenda che ci occupa;
2) “ il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha “, comunque, “ gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art.215, primo comma, numero 2),
9 cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni “, e, dunque, di apprezzare “ l'efficacia rappresentativa “ della copia fotostatica (cfr. Cass.civ., sez.III, 21.4.2010, n.9439;
Cass.civ., sez.III, 21.11.2011, n.24456), che, sempre nel caso in esame, è, in realtà, indiscutibile.
Per quanto concerne, invece, i profili di merito, la doverosa valutazione delle risultanze istruttorie impone di prendere innanzitutto le mosse dagli assunti e dalle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dott. . Persona_3
Costui, invero, - dopo aver attentamente visionato l'elencata documentazione sanitaria in atti ed avere, nell'ordine, proceduto all'anamnesi, nonché all'esame obiettivo generale e locale dell'attrice – ha sintetizzato la storia clinica della Parte_2
stessa all'indomani dell'incidente stradale in cui la prevenuta è Parte_2
rimasta coinvolta il 27.4.2016, articolando in proposito una serie di argute e condivisibili considerazioni medico-legali.
A partire da quella secondo cui la predetta “ paziente presentò dalla data del sinistro (27.4.16) sino al secondo ricovero del 23.5.16, un miglioramento del quadro strumentale della tc encefalo, con riduzione dello spessore della falda di ematoma subdurale parietale destro, ma al contrario clinicamente presentò, come è tipico che accada nel caso di trauma cranico soprattutto in soggetto anziano, degli episodi sintomatologici peggiorativi “, come desumibile dal fatto che “ fu necessario prima un ricovero dal 2.5.16 al 9.5.16, ma soprattutto un secondo ricovero con accesso il 23.5.16, quando la paziente all'accesso si presentava sonnolente, con deviazione dello sguardo a destra, ipostenia dell'arto superiore sinistro, per cui i sanitari disposero terapia cortisonica e accertamenti strumentali (tc encefalo) “: elementi ai quali si aggiunsero,
“ in data 24.5.16 “, “ addirittura “ una “ crisi (verosimilmente epilettica) per cui fu
10 prescritto Gardenale 100 “, nonché una “ ipostenia facio brachio crurale sinistra, per cui fu prescritto altresì AL LE “ (vedi la pag.19 della relazione-Saggese).
Soffermandosi, poi, specificamente sulla caduta prospettata in citazione, ancora il designato C.T.U. ha sottolineato che “ dalla cartella clinica relativa “ proprio “ al ricovero con accesso il 23.5.16 si rileva dal diario clinico: “28 maggio, h. 3.05: La paziente scendendo dal letto, scivolava battendo il sedere. Paziente sveglia e orientata, si richiede Rx bacino e femore da programmare” “ (vedi ugualmente la pag.19 dell'elaborato).
E, sotto questo profilo, sempre “ dal punto di vista medico legale “, ha rimarcato
“ che le condizioni cliniche in cui si trovava la paziente 88enne (emiparesi facio brachio crurale sinistra, deviazione dello sguardo a destra, presentazione di crisi comiziale trattata farmacologicamente;
accessi reiterativi in pronto soccorso e successivi disposizioni di ricovero) potevano e dovevano essere ritenuti come elementi giustificativi per far adottare, da parte del personale sanitario in servizio presso l'
[...]
, le dovute misure precauzionali e contenitive atte ad evitare l'autonoma CP_6
discesa dal letto della signora “ (cfr. pag.19). Pt_2
D'altro canto – sempre secondo l'autorevole giudizio del dott. – “ il fatto Per_3
che la paziente nell'immediatezza del trauma delle ore 3.05 ” risultasse “ dal diario clinico “sveglia ed orientata” e che alle ore 13.00 del 27.5, prima che si verificasse la caduta nello scendere dal letto, “ presentasse “ un miglioramento della sintomatologia ipostenica, non esimeva il personale sanitario, stante la continua variabilità e fluttuabilità delle condizioni neurologiche della paziente, con alternanza in peius e in meius, ad adottare misure precauzionali per evitare l'autonoma discesa e/o caduta della paziente medesima dal letto “: una valutazione che – espressa dal predetto ausiliario anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute nella
“ Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie “ (Raccomandazione del 12.11.2011, Comitato tecnico delle Ragioni per la sicurezza del paziente, n.d.r.), pure in ordine ai vari fattori di rischio per la
11 caduta medesima (intrinseci, ossia dipendenti dalla salute del paziente, ed estrinseci, vale a dire di tipo ambientale, ergonomico ed organizzativo-assistenziale, n.d.r.) – è stata affiancata dalla constatazione che “ tali misure precauzionali non risultano adottate dall'analisi della cartella clinica relativa al ricovero del 23.5.16, “, donde la conclusione “ che o le sponde di protezione del letto non c'erano oppure c'erano ma non erano funzionanti “ (vedi le pagg.19-20 del contributo peritale in atti).
Ne sono conseguiti, da ultimo, i seguenti assunti finali, che costituiscono, invero, delle puntuali risposte ai quesiti formulati dallo scrivente (vedi le pagg.22-25 della più volte citata C.T.U.):
1) “ dall'analisi di tutti gli atti processuali e delle due cartelle cliniche in atti, in particolare tenuto conto dello studio del diario clinico nella cartella n. 2016/020851
(relativa al continuativo ricovero della signora presso la U.O. di Parte_2
ortopedia dal 23.5.16 al 3.6.16 e presso la U.O. di chirurgia dell'apparato locomotore dal
14.6.16 al 23.6.16, degli OORR di ), va rilevato che andavano impartite da parte CP_2
del personale sanitario alla caposala precise disposizioni scritte per l'adozione di misure precauzionali e contenitive (sponde di protezione ai lati del letto;
sorveglianza della paziente) al fine di evitare l'autonoma discesa e/o caduta dal letto dell'attrice, che si verificò il 28.5.16 alle ore 3.05 “, anzi, “ stanti le sue condizioni cliniche neurologiche
(emiparesi facio-brachio-crurale sinistra, stato confusionale, crisi comiziali in terapia)
e strumentali (raccolta emorragica subdurale in sede parietale destra ancora in fase di riassorbimento) con compromissione sia dal punto di vista cognitivo che motorio, già all'atto del ricovero del 23.5.16, sarebbe stato corretto porre in essere le richiamate misure precauzionali e contenitive “;
2) “si stima che circa il 14% delle cadute in ospedale sia classificabile come accidentale, ovvero possa essere determinato da fattori ambientali (es. scivolamento sul pavimento bagnato), l'8% come imprevedibile, considerate le condizioni fisiche del paziente (es. improvviso disturbo dell'equilibrio), e il 78% rientri tra le cadute prevedibili per fattori di rischio identificabili della persona (es. paziente disorientato,
12 con difficoltà nella deambulazione, con stato neurologico compromesso), come indicato dal Ministero della Salute nella “ già citata “ “ Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie “, ragion per cui, “ nel caso di specie, la caduta va classificata come prevedibile ed evitabile “;
3) “ a causa della caduta del 28.5.16 alle ore 3.05 nella divisione di N.C.H. dell' CP_6
di , la signora riportò frattura traumatica sottocapitata CP_2 Parte_2
del collo femorale sinistro che fu correttamente trattata in data 16.6.16 con protesizzazione non cementata “: un “ evento “ che “ va considerato come una condizione aggravante le fasi di recupero clinico e degli esiti neurologici per cui la paziente era stata varie volte ricoverata … per raccolta emorragica subdurale a sede parietale destra riportata a seguito di trauma stradale da investimento del 27.4.16 “, sino al quale, peraltro, “ la paziente …, nonostante l'età avanzata, era stata sempre soggetto autonomo ed indipendente “;
4) “ dall'analisi della documentazione clinica in atti e dall'evoluzione dei dati clinici
e strumentali, dal punto di vista medico legale, va posta in correlazione causale la caduta/scivolamento del letto del 28.5.16 con la frattura sottocapitata di femore sinistro, dovendosi escludere altri fattori causali (va esclusa in particolare una frattura spontanea primitiva, favorita talvolta dall'osteoporosi, in quanto la paziente, come rilevato in seduta operatoria del 16.6.16, non presentava affatto una severa malacia della matrice ossea del femore in questione, tanto che fu praticata una protesizzazione non cementata) “;
5) “ nulla da eccepire dal punto di vista dell'assistenza prestata dai sanitari della
Divisione di ortopedia dell' di nella fase post-traumatica del 28.5.16 ore CP_2
3.05 “, dal momento che, “ dopo le dovute preparazioni pre-operatorie, in data 16.6.16 la paziente fu sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'anca sx, il decorso post-operatorio fu regolare e praticò la fisiokinesiterapia il giorno successivo all'intervento chirurgico, iniziando già il 20.6.16 la deambulazione assistita e dimessa il 22.6.16 “;
13 6) “ per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, avuto riguardo ai ricoveri ospedalieri intercorsi, va indicata una I.T.T. (inabilità temporanea totale) di giorni 25
(venticinque), una I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 75% di giorni 15 (quindici) e ulteriori giorni 30 (trenta) di I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 50% “;
7) “ riguardo il danno biologico permanente, tenuto conto da un lato dello status quo ante della paziente al trauma oggetto di causa, dell'età della stessa e dall'altro del ritardo di recupero funzionale successivo alla caduta in ambito nosocomiale per la frattura del collo femore sinistro - avuto riguardo ai comuni baremés di valutazione e delle guide di valutazioni correnti - gli esiti stabilizzati di protesizzazione non complicata per frattura traumatica sottocapitata del femore sinistro, vanno valutati con una percentuale del 12-13% (dodici-tredici per cento) “;
8) “ i postumi non sono suscettibili di miglioramento mediante terapie e/o interventi ulteriori “;
9) “ non risultano in atti spese documentate, essendo stati effettuati i ricoveri analizzati e gli altri trattamenti tutti con sostegno del né si prevedono spese CP_7
future “.
Orbene, le tesi espresse dal dott. e diffusamente illustrate sin qui sono Per_3
tutte condivisibili, giacché – oltre a tenere correttamente conto dei dati oggettivi emersi dall'allegata documentazione sanitaria e dall'attività peritale - risultano essere il frutto di apprezzabili percorsi argomentativi, immuni da vizi logici e fondati sulle robuste cognizioni tecniche di un consulente d'ufficio che non solo è stato scelto ai sensi dell'art.61 co.2° c.p.c. ed ha, pertanto, un'indiscutibile competenza professionale, ma ha anche assunto, all'atto del conferimento e dell'accettazione dell'incarico, il solenne impegno di correttezza, lealtà ed imparzialità di cui all'art.193 c.p.c.
D'altro canto le rimarcate conclusioni del predetto ausiliario – ivi compresa quella secondo cui le sponde di protezione del letto della o non c'erano Parte_2
oppure c'erano ma non erano funzionanti - sono pure del tutto compatibili con la risultanze delle prove testimoniali raccolte.
14 Si tratta, invero, delle deposizioni rese da e che – Testimone_1 Tes_2
nelle loro rispettive vesti di nipote di secondo grado della stessa Parte_2
e di coniuge della medesima – si sono occupati dell'assistenza della Testimone_1
predetta attrice originaria proprio nei periodi in cui fu ricoverata presso il reparto di neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di all'indomani del suo coinvolgimento CP_2
nell'incidente stradale verificatosi il 27.4.2016 (vedi i verbali telematici di udienza del
28.11.2018 e del 17.4.2019).
Entrambi, infatti, - oltre ad asserire, in maniera univoca, che, nel suddetto reparto, non era possibile che una persona rimanesse di notte accanto alla nominata zia, dal momento che era consentito solo entrare, in occasione dei pasti, per aiutarla a mangiare e ad eseguire le proprie correlate pulizie personali – hanno concordemente aggiunto che, prima della caduta della prevenuta, le sbarre contenitive erano presenti su tutti e due i lati del letto, ma erano malfunzionanti ed, in particolare, si abbassavano, tanto è vero che erano stati sistemati anche dei cerotti per cercare di ripararle (vedi sempre i verbali telematici di udienza del 28.11.2018 e del 17.4.2019).
Ne deriva che sono, in primo luogo, provati, ed, anzi, di palmare evidenza. i censurabili errori posti in essere dai medici del nosocomio “ OO. RR. E_
” di , che – in ragione delle condizioni cliniche neurologiche
[...] CP_2
(emiparesi facio-brachio-crurale sinistra, stato confusionale, crisi comiziali in terapia,
n.d.r.) e strumentali (raccolta emorragica subdurale in sede parietale destra ancora in fase di riassorbimento, n.d.r.) della , con compromissione sia dal Parte_2
punto di vista cognitivo che motorio - già all'atto del ricovero del 23.5.2016, avrebbero dovuto impartire alla caposala, e, quindi, a tutto il personale parasanitario, precise disposizioni scritte per l'adozione di efficaci misure precauzionali e contenitive (idonee sponde di protezione ai lati del letto, sorveglianza della paziente, n.d.r.) al fine di evitare l'autonoma discesa e/o caduta dal letto della predetta attrice originaria, quali, poi, effettivamente verificatesi alle ore 3.05 del 28.5.2016.
15 Di qui la responsabilità professionale da contatto sociale dei predetti sanitari e parasanitari, nonché la responsabilità contrattuale dell'
[...]
, e ciò avuto anche E_
riguardo a due consolidati e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità:
1) “ in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi
è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante “ (cfr.
Cass.civ., SS.UU., 11.1.2008, n.577);
2) “ il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “ latu sensu “ alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze “: asserzione da cui “ consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art.1218
c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo “ nemmeno “ la circostanza che il sanitario risulti essere anche “ di fiducia “ dello stesso
16 paziente, o comunque dal medesimo scelto “ (così Cass.civ., sez.III, 22.9.2015, n.18610; vedi, altresì, ancora in relazione al cosiddetto contratto atipico di “ spedalità “, non solo
Cass.civ., sez.III, 19.10.2015, n.21090, ma anche - proprio con riferimento ad una caduta di un paziente ospedaliero, per quanto avvenuta dopo che un'infermiera, pur avendolo accompagnato in bagno, lo aveva lasciato solo mentre urinava – Trib. Milano,
14.7.2020, nonché, in via più generale, Cass.civ., sez.III, 18.9.2014, n.19658, secondo la quale “ l'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta
l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale “).
Si consideri, inoltre, che “ le norme sostanziali contenute nella L. 189 del 2012 (la cosiddetta Legge Balduzzi, n.d.r.), al pari di quelle di cui alla L. n.24 del 2017 (la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, n.d.r.), non hanno portata retroattiva “, ragion per cui le seconde “ non possono applicarsi ai fatti “ che – come quello in esame risalente al
28.5.2016 – sono “ avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt.138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi “ (cfr.
Cass.civ., sez.III, 11.11.2019, n.28994; conforme Cass.civ., sez.III, 8.11.2019, n.28811).
Si aggiunga, poi, che – pur assoggettando la vicenda in oggetto alla legge n.189/2012 - non va dimenticato che, anche dopo l'introduzione della stessa legge n.189/2012, la maggior parte dei giudici di merito ha affermato che tale riforma ha fatta salva tutta la precedente elaborazione giurisprudenziale sulla natura contrattuale, da contatto sociale, ovvero da inadempimento, che occorre riconoscere alla responsabilità del singolo medico, o paramedico, a sua volta solidale con la responsabilità della struttura sanitaria di appartenenza (cfr. Trib. Arezzo 14.2.2013;
Trib. Cremona, 1.10.2013; Trib. Rovereto 29.12.2013; Trib. Milano, sez.V, n.13574/2013;
Trib. Milano, 18.11.2014), e ciò sia valorizzando il dato letterale della norma e le palesi
17 esigenze di coerenza sistematica dell'art.3 comma 1° della legge n.189/2012 (nella seconda proposizione di questa disposizione, infatti, il richiamo all'art.2043 c.c. è preceduto dalla locuzione “ in tali casi “ ed è, pertanto, limitato esplicitamente alle ipotesi in cui il medico non risponde penalmente di colpa lieve per essersi attenuto a linee guida accreditate, così come statuisce la prima proposizione dello stesso art.3,
n.d.r.), sia invocando la “ ratio “ del più volte citato art.3 e, segnatamente, l'evidente intento del legislatore di escludere espressamente la responsabilità penale e di precisare che, tuttavia, resta fermo l'illecito civile (il segnalato richiamo all'art.2043
c.c. si giustifica, dunque, non per la volontà di qualificare come extracontrattuale una responsabilità civile da tempo riconosciuta in giurisprudenza come contrattuale, ma, più semplicemente, perché l'omologo civilistico della responsabilità penale, cui fa riferimento l'art.185 c.p., è senza dubbio quella aquiliana, n.d.r.).
Senza tralasciare che nella medesima direzione si è orientata anche la Suprema
Corte, dapprima con un “ obiter dictum “ (cfr. Cass.civ., sez.III n.4040/2013, laddove si asserisce che, se da un lato, “ l'articolo 3 comma 1 D.L. 158/12, conv. L. 189/12, ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l'esercente l'attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica “, ma “ l'esimente penale non elide … l'illecito civile e resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., che è clausola generale del neminem ledere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute “, dall'altro lato
“ la materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale “), poi in maniera ancora più esplicita e chiara (cfr. Cass.civ., sez.6-3, ordinanza n.8940 del 17.4.2014, secondo cui lo stesso “ art.3 comma 1 l. 189/12 … vuole solo significare che il legislatore si è … preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura “, con la
18 conseguenza che “ la norma … non induce il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni “; ed in maniera conforme
Cass.civ., sez.6-3, ordinanza n.27391 del 24.12.2014; vedi anche, da ultimo, Cass.civ., sez.III, 29.3.2022, n.10050, secondo la quale, “ con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n.24 del
2017 “, che “ non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore … “, “ tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale “, n.d.r.).
Non va ancora trascurato che – anche assoggettando gli eventi al centro della presente controversia all'ancora più recente legge n.24/2017 (la , n.d.r.) – Parte_3
quest'ultima presenta profili di innovatività solo in ordine alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema e, segnatamente, all'art.7 co.3°, parte prima, risponde a titolo extracontrattuale, mentre, invece, comunque, si allinea alla precedente giurisprudenza di legittimità per quanto concerne quella della struttura sanitaria, che risponde sempre a titolo di responsabilità contrattuale.
E', inoltre, opportuno richiamare Cass.civ., sez.III, ordinanza n.26700 del
23.10.2018, secondo la quale, sempre “ in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza “ (conformi Cass.civ., sez.III, 29.10.2019, n.27606 e la già citata Cass.civ., sez.III, 29.3.2022, n.10050, la quale ultima ha statuito che – “ in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano “, come si è già rimarcato, “ quelle di responsabilità medica, anteriormente alla
l. n. 24 del 2017) “ – “ è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del
19 suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del
"più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente “): un onere al quale, tornando alla fattispecie concreta in esame, non ha, invero, ottemperato l' , E_
e ciò a conferma della sua responsabilità nei confronti dell'originaria promotrice della controversia.
E' doveroso, pertanto, - previo l'accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, nonché previo l'accertamento della responsabilità della stessa
[...]
in E_
relazione alle lesioni patite da in occasione della caduta oggetto di Parte_2
causa - la condanna della predetta convenuta, in persona del legale rappresentante
“ pro tempore “, al risarcimento dei danni arrecati alla medesima . Parte_2
Passando alla quantificazione di questi stessi danni, è d'uopo innanzitutto ribadire che il dott. ha espresso, anche in proposito, tre assunti meritevoli di piena Per_3
adesione sia per la palese preparazione tecnica del predetto ausiliario che per la linearità delle sue argomentazioni:
1) “ per ciò che concerne il danno biologico temporaneo “, “ avuto riguardo ai ricoveri ospedalieri intercorsi, va indicata una I.T.T. (inabilità temporanea totale) di giorni 25 (venticinque), una I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 75% di giorni 15
(quindici) e ulteriori giorni 30 (trenta) di I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al
50% “;
2) con riferimento al “ danno biologico permanente “, - “ tenuto conto “, “ da un lato “, “ dello status quo ante della paziente al trauma oggetto di causa “ e dell'età della stessa “, nonché, “ dall'altro “, “ del ritardo di recupero funzionale successivo alla
20 caduta in ambito nosocomiale per la frattura del collo femore sinistro “ – “ gli esiti stabilizzati di protesizzazione non complicata per frattura traumatica sottocapitata del femore sinistro “, “ avuto “ pure “ riguardo ai comuni baremés di valutazione e delle guide di valutazioni correnti “, “ vanno valutati con una percentuale del 12-13% (dodici- tredici per cento) “;
3) “ i postumi non sono suscettibili di miglioramento mediante terapie e/o interventi ulteriori “, e “ non risultano in atti spese documentate, essendo stati effettuati i ricoveri analizzati e gli altri trattamenti tutti con sostegno del né CP_7
si prevedono spese future “.
Ciò posto, occorre naturalmente rimarcare di nuovo che, “ in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone
l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 11.11.2019, n.28990).
Si consideri, tuttavia, che – trattandosi, come si è detto, di lesioni pari al 12-13%
e, quindi, superiori al 9% entro il quale possono reputarsi micropermanenti e possono essere, pertanto, assoggettate all'art.139 del d.l.vo n.209/'05 - è doveroso ed opportuno adottare come parametro di riferimento le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nel 2024: tabelle che, oltre ad essere cronologicamente le ultime ad essere state
21 redatte, sono state anche reputate eque dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.civ., sez.III, 7.6.2011, n.12408; conformi Cass.civ., sez.L, 7.7.2015, n.13982 e
Cass.civ., sez.III, ordinanza n.1553 del 22.1.2019, la quale ultima statuisce che le tabelle medesime “ si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida “, n.d.r.) e sono state elaborate alla luce dei nuovi principi espressi dalle
Sezioni Unite con la sentenza n.26972 dell'11.11.2008 e con le altre cosiddette
“ sentenze gemelle”, allorquando l'Osservatorio per la giustizia civile dello stesso
Tribunale di Milano, preso atto dell'inadeguatezza dei valori monetari utilizzati nella liquidazione del cosiddetto “ danno biologico “, ha giustamente proposto la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato determinati a titolo di “ danno biologico standard “,
“ personalizzazione del danno biologico “ e “ danno morale “, e ciò pur individuando i medesimi valori monetari anche con specifico riferimento alle componenti oggi definite come “ danno biologico/dinamico-relazionale “ e “ danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile “.
Ne consegue che alla (che è nata il [...] e, quindi, nel Parte_2
momento in cui, in data 28.5.2016, ha subìto i pregiudizi in questione, aveva da poco compiuto ottantotto anni, n.d.r.), possono essere attribuiti, a titolo di risarcimento, gli importi di € 2.875,00 per ITT (€ 115,00 x 25 = € 2.875,00, n.d.r.), di € 1.293,75 per
ITP al 75% (€ 86,25 x 15 = € 1.293,75, n.d.r.), di € 1.725,00 per ITP al 50% (€ 57,50 x
30 = € 1.725,00, n.d.r.) e di € 26.455,00 sia per il danno biologico al 12,5% (è la media tra gli € 24.750,00 riferiti al 12% e gli € 28.160,00 ricollegabili al 13%, visto che €
24.750,00 + € 28.160,00 = € 52.910,00, che, divisi per due, sono, per l'appunto, pari ad
€ 26.455,00, n.d.r.) che per il corrispondente danno morale.
A queste cifre non può essere aggiunto alcun “ aumento personalizzato “ dello stesso danno biologico, atteso che, sulla scorta di un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ il grado di invalidità permanente espresso da un
“baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti
22 gli aspetti della vita quotidiana di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale “, ragion per cui “ soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione “ (cfr.
Cass.civ., sez.III, 7.11.2014, n.23778): circostanze specifiche ed eccezionali che, nella vicenda processuale che ci occupa, non sono state né dedotte, né dimostrate dalla parte attrice.
Di qui un pregiudizio non patrimoniale complessivo di € 32.348,75, quale derivante, per l'appunto, dall'addizione di € 2.875,00 per ITT, di € 1.293,75 per ITP al 75%, di €
1.725,00 per ITP al 50% e di € 26.455,00 sia per il danno biologico che per il corrispondente danno morale: € 32.348,75 che, a parere di questo Ufficio, - sebbene la sia deceduta il 12.10.2021 e, quindi, nel corso del procedimento, Parte_2
determinando la costituzione in giudizio, in data 11.4.2022, di erede Parte_1
legittima più prossima della predetta attrice, in quanto cugina “ ex fratre “ e, dunque, parente entro il quarto grado della “ de cuius “ – non possono essere ridotti.
Lo scrivente è, infatti, a conoscenza di quella consolidata tesi ermeneutica in base alla quale, “ qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non
a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli
23 anni di vita residua effettivamente vissuti “ (cfr. Cass.civ., sez.III, ordinanza n.15112 del 29.5.2024; conforme Cass.civ., sez.III, ordinanza n.41933 del 29.12.2021).
E', tuttavia, evidente che, nella fattispecie concreta in esame, in ragione dell'età di più di novantatre anni che la aveva nel momento in cui è scomparsa (è nata Pt_2
il 25.4.1928 ed è morta il 12.10.2021, n.d.r.), si debba applicare quel condivisibile orientamento ulteriore della Suprema Corte secondo cui, “ in ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni) “ (così
Cass.civ., sez.III, ordinanza n.25157 dell'11.10.2018).
Non può, infatti, revocarsi in dubbio che la prima tesi ermeneutica sopra illustrata
– essendo diretta a rapportare la liquidazione del pregiudizio subìto alla durata effettiva della vita del danneggiato, rispetto al parametro, meramente probabilistico, dell'aspettativa di vita - assuma specifico rilievo solo se lo stesso danneggiato decede in età precoce rispetto alla medesima aspettativa di vita: ipotesi, invero, non ravvisabile nel caso in oggetto, visto che la è scomparsa a più di novantatre anni e, quindi, Pt_2
ben oltre l'ordinaria aspettativa di vita.
D'altro canto il punto-base previsto per un novantenne dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale che sono state elaborate dal Tribunale di Milano, tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso novantenne (vedi ancora Cass.civ., sez.III, ordinanza n.25157 dell'11.10.2018).
Al suddetto importo di € 32.348,75 dovrebbero essere aggiunti la rivalutazione monetaria, da calcolarsi, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
24 di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del 28.5.2016, in cui si è verificato l'evento pregiudizievole in oggetto, e fino all'effettivo soddisfo, nonché gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, quali “ computati “, nella misura legale, “ sulla somma originaria rivalutata anno per anno “ (cfr. Cass.civ., sez.I, 25.2.2009, n.4587) e sempre dal 28.5.2016 e sino all'effettivo soddisfo.
Se la prima “ costituisce “, infatti, “ il necessario mezzo di commisurazione del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali “ (cfr. Cass.civ., sez.III,
29.9.2005, n.19167), i secondi – in base ai princìpi più volte affermati dalla Suprema
Corte (vedi – oltre alla già citata Cass.civ., sez.I, 25.2.2009, n.4587 - Cass.civ., SS.UU.,
17.2.1995, n.1712 e Cass.civ., sez.III, n.5234/'06) – rappresentano, per l'appunto, la tecnica per liquidare il nocumento (lucro cessante) subìto dallo stesso creditore in virtù del ritardato conseguimento dell'importo dovutogli a titolo di risarcimento del danno.
La somma di € 32.348,75, in virtù dell'utilizzazione delle ultime tabelle di Milano
(quelle del 2024, n.d.r.), è stata, tuttavia, già rivalutata all'attualità, ragion per cui è doveroso condannare l' E_
, in persona del legale rappresentante “ pro tempore “, al
[...]
pagamento di questa stessa somma di € 32.348,75, oltre che degli interessi da calcolarsi, nella misura legale ed anno per anno, sull'importo devalutato alla data del
28.5.2016, e, quindi, anno per anno, a partire dalla medesima data del 28.5.2016 e fino al momento della emissione della presente sentenza, sulle cifre di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella devalutata sopra precisata, nonché degli ulteriori interessi da computarsi, sempre nella misura legale e sull'importo totale di € 32.348,75 così come liquidato all'attualità, da oggi e sino all'effettivo soddisfo: condanna da adottarsi naturalmente in favore della nella sua dichiarata e non Parte_1
specificamente contestata qualità di erede legittima più prossima dell'originaria attrice
, deceduta nel corso del giudizio, in quanto cugina “ ex fratre “ e, Parte_2
dunque, parente entro il quarto grado della “ de cuius “ (vedi l'art.115 co.1° c.p.c., n.d.r.).
25 Passando al governo delle spese processuali sostenute dall'originaria attrice e dalla sua erede, esse – così come le somme liquidate al C.T.U. dott. con separato Per_3
decreto - devono essere poste a carico dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante E_
“ pro tempore “, in virtù del fondamentale criterio della soccombenza contemplato dall'art.91 c.p.c.
Quanto, poi, all'entità delle spese medesime e, segnatamente, del compenso dovuto al legale della parte promotrice della controversia, questo stesso compenso - avuto sempre riguardo ai criteri previsti dalla legge, e, segnatamente, dal d.m. n.55/2014, come modificato dal d.m. n.37/2018 e dal d.m. n.147/2022, per le singole fasi del giudizio (di studio, introduttiva, di trattazione e/o istruttoria e decisoria, n.d.r.) ed in relazione alle controversie che, come quella in esame, possono farsi rientrare nello scaglione che va da € 26.000,01 ad € 52.000,00 ed al quale è riconducibile la somma oggetto della condanna di pagamento pronunciata (sulla necessità di adottare il criterio del “ decisum “, ossia del contenuto effettivo della decisione del giudice, - in caso di
“ accoglimento solo in parte della domanda “ e “ salvo che la riduzione della somma … non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice “ - vedi Cass.civ., SS.UU., 11.9.2007, n.19014, n.d.r.), nonché alla tipologia ed al grado di difficoltà delle prestazioni che sono state eseguite dal difensore della e della e che legittimano il ricorso ai parametri medi di cui alle tabelle Pt_2 Pt_1
allegate allo stesso d.m. n.55/2014, come modificato dal d.m. n.37/2018 e dal d.m.
n.147/2022, senza né aumenti, né diminuzioni – va quantificato nei sensi di cui in dispositivo.
Si consideri ancora, sempre a proposito dei suddetti oneri di lite, che – con riferimento alla questione di diritto intertemporale legata all'emanazione del d.m.
10.3.2014, n.55, entrato in vigore il 3.4.2014, modificato dal d.m. n.37/2018 e dal d.m.
n.147/2022, nonché contenente i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi relativi alla professione forense che hanno sostituito quelli precedenti previsti dal d.m.
26 n.140/2012, a loro volta sostitutivi delle pregresse tariffe – lo scrivente ritiene di dovere adottare il criterio del momento del completamento della prestazione difensiva eseguita.
Secondo l'opzione prescelta, invero, - ricondotto, comunque, il subingresso del d.m.
n.55/2014, del d.m. n.37/2018 e del d.m. n.147/2022 ad una fattispecie di successione nel tempo di provvedimenti determinativi dell'ammontare del compenso spettante all'avvocato, da porre a carico della parte soccombente – lo stesso compenso deve essere calcolato in base ai parametri introdotti dallo ius superveniens per tutte le attività professionali difensive che siano condotte a termine dopo l'entrata in vigore dei decreti medesimi.
A sostegno di questa tesi occorre, d'altro canto, segnalare non solo che l'art.28 del d.m. n.55/2014, così come l'art.6 del d.m. n.37/2018, l'art.6 del d.m. n.147/2022 e l'art.41 del precedente d.m. n. 140/2012, fa addirittura riferimento al criterio del momento della liquidazione (rispetto a tali disposizioni si potrebbe, però, sostenere che
- avendo natura regolamentare - non possano conferire “ ex se “ al sistema dei parametri effetti deroganti al principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all'art.11 disp. prel. cod. civ., n.d.r.), ma anche che, già nella vigenza del vecchio regime tariffario, la giurisprudenza di legittimità aveva stabilito che, in caso di successione di tariffe forensi, gli onorari di avvocato dovessero essere quantificati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva era stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (cfr. Cass. civ., sez.III,
19.12.2008, n.29880 e Cass.civ., sez.III, 11.3.2005, n.5426), e ciò in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, la quale non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previsti dalle tariffe medesime, ma rappresenta un'unica ininterrotta prestazione;
il tutto tenuto anche conto del sopravvenuto venir meno della distinzione tra diritti ed onorari di avvocato, elemento che rende palesemente non mutuabile alla situazione generatasi per effetto del sopravvenire del d.m. n.55/2014, del d.m. n.37/2018 e del d.m. n.147/2022, il principio giurisprudenziale, ormai pacifico,
27 che regolava la diversa fattispecie della mera successione di tariffe professionali forensi e che distingueva, come è noto, per le fasi di merito, fra diritti di procuratore
(da liquidare alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni) ed onorari di avvocato (da liquidare, invece, in riferimento alla normativa vigente al momento in cui l'opera complessiva fosse stata portata a termine).
Senza tralasciare, altresì, che - con riferimento al d.m. n.140/2012, ma con una statuizione estensibile alla situazione, per certi aspetti analoga, determinatasi per effetto dell'introduzione del d.m. n.55/2014, del d.m. n.37/2018 e del d.m. n.
147/2022 - anche la giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente sostenuto che,
“ per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art.41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che “ – come è sicuramente avvenuto nel caso di specie in relazione al d.m. n.37/2018 ed al d.m. n.147/2022 – “ a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando erano ancora in vigore le tariffe professionali abrogate “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 25.9.2012 – 12.10.2012,
n.17406), ovvero il d.m. n.140/2012, il d.m. n.55/2014 ed il d.m. n.37/2018.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, nei confronti della convenuta E_
di , dall'originaria attrice , al posto della
[...] CP_2 Parte_2
quale si è costituita in giudizio, all'indomani del suo decesso, l'erede UO Anna, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
28 a) accoglie, per quanto di ragione, la suddetta domanda attorea e, per
l'effetto, adotta le seguenti statuizioni:
1) accerta e dichiara la responsabilità della predetta convenuta in relazione alle lesioni patite dalla citata in occasione della Parte_2
caduta oggetto di causa;
2) condanna, di conseguenza, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante E_
“ pro tempore “, al pagamento - a titolo di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali arrecati all'attrice originaria ed in favore di nella sua Parte_1
qualità di legittima erede della stessa attrice originaria – della somma complessiva liquidata all'attualità di € 32.348,75, oltre gli interessi da calcolarsi, nella misura legale ed anno per anno, sull'importo devalutato alla data di verificazione dell'evento di danno del 28.5.2016, e, quindi, anno per anno, a partire dalla medesima data del 28.5.2016 e fino al momento della presente decisione, sulle cifre di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella devalutata sopra precisata, nonché gli ulteriori interessi da computarsi, sempre nella misura legale e sulla somma totale così come liquidata all'attualità, da oggi e sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna ancora l' E_
, in persona del legale rappresentante “ pro
[...]
tempore “, non solo alla rifusione degli importi liquidati al C.T.U. dott. Per_3
con separato decreto, ma anche al pagamento, in favore della già nominata
[...]
, nella prefata qualità, – con specifico riguardo all'attività professionale Parte_1
svolta dal suo legale sia nel suo interesse che per conto dell'originaria promotrice della controversia – dei relativi oneri di lite, determinati in € Parte_2
272,62 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre il rimborso forfettario pari al 15% del compenso medesimo, l'I.V.A. ed il C.A.P. come per legge.
Salerno, 16.10.2024 IL GIUDICE
(dr. Bartolomeo Ietto)
29
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
VERBALE DI UDIENZA DEL 16 OTTOBRE 2024 L'anno 2024, il giorno 16 ottobre, alle ore 11:25, è stata chiamata, davanti al dr. Bartolomeo Ietto, la controversia contraddistinta dal n.3052/2017 R.G. Sono comparsi - nell'interesse di costituitasi quale erede della Parte_1 defunta attrice – l'avv. Antonio Piccolo, nonché, per conto della Parte_2 convenuta e per delega dell'avv. Annarita Colantuono, l'avv. Controparte_1
Raffaele Pisapia, il quale fa presente che l'avv. Rosa Cafiero non difende più l' CP_1 in quanto dall'1.3.2021 non è più assegnata all'avvocatura, essendo andata in quiescenza. I procuratori presenti si riportano ai rispettivi scritti difensivi, reiterando le richieste e le conclusioni ivi formulate, nonché le deduzioni di cui al verbale di udienza del 9.6.2022. Impugnano reciprocamente le avverse istanze e argomentazioni e chiedono che la causa venga decisa. L'avv. Piccolo, in particolare, sottolinea che dalla C.T.U. depositata emerge in maniera evidente che, nel caso di specie, non sono state adottate le necessarie misure precauzionali e l'evento era, comunque, prevedibile ed evitabile. Inoltre, in relazione alla questione risarcitoria, richiama l'ordinanza della Cassazione n.25157 del 2018, sulla base della quale – in ragione dell'età del decesso della – non occorre procedere, Pt_2 in ogni caso, ad alcun tipo di riduzione. L'avv. Pisapia insiste innanzitutto nell'istanza principale di rigetto della domanda perché non provata nell'an e, solo in via gradata, sotto il profilo del quantum, richiede che si tenga conto del sopravvenuto decesso, operando una riduzione delle somme in ipotesi dovute all'erede ed evitando, in ogni caso, qualsiasi duplicazione del danno. Il Giudice, quindi, a norma dell'art.281 sexies c.p.c., - essendo stata espletata la discussione orale della causa – pronuncia la sentenza che segue, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Salerno, 16.10.2024 IL GIUDICE
(dr. Bartolomeo Ietto)
1 N.3052/2017 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- SECONDA SEZIONE CIVILE –
___________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Bartolomeo Ietto, ha pronunciato, all'udienza del 16.10.2024 ed ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c., la presente
SENTENZA nell'ambito del procedimento n.3052/2017 R.G. tra :
- , nata a [...] il [...] ed ivi residente, alla via Raffaele Parte_1
Di Palo n.6, - nella sua qualità di erede dell'originaria attrice
[...]
, nata a [...] il [...] e deceduta il 12.10.2021 - Parte_2
rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di costituzione ex art.302
c.p.c. trasmesso telematicamente l'11.4.2022, dall'avv. Antonio Piccolo ed elettivamente domiciliata, ai soli fini della procedura in questione, presso lo studio dello stesso avv.
Antonio Piccolo, sito in Pellezzano (SA), alla via Filanda n.30, - ATTRICE,
e la :
- E_
, in persona del direttore generale, o, comunque,
[...]
del legale rappresentante “ pro tempore “, rappresentata e difesa – in virtù di “ procura ad litem “ allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata telematicamente l'11.10.2024 – dall'avv. Annarita Colantuono (l'avv. Rosa Cafiero nominata originariamente è stata, poi, collocata in quiescenza, n.d.r.) – CONVENUTA.
-
2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il libello introduttivo datato 22.3.2017 – dopo aver Parte_2
premesso di essere “ stata vittima di un sinistro stradale occorso in il CP_2
27.04.2016 alle ore 18:15 circa, in Via F.lli Del Mastro, laddove un furgoncino … la investiva e urtandola violentemente la scaraventava sull'asfalto “, ragion per cui “ era trasportata presso il Pronto Soccorso del Plesso Ospedaliero S. Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona “, i cui sanitari “ dimettevano la paziente alle ore 21:29 con la … diagnosi “ di
“ trauma cranio-facciale non commotivo con ecchimosi periorbitali a dx e ferita lacera arcata sopraccillare trattata con sutura “ – ha innanzitutto esposto che, “ dopo qualche giorno, mentre era presso la sua abitazione, i parenti che la assistevano notavano
l'acuirsi dello stato confusionale “ e la riportavano “ in ospedale “, e, segnatamente,
“ presso il reparto di Neurochirurgia “, dove, “ in data 02.05.2016 “, “ a seguito di esami più approfonditi, emergeva la presenza di un ematoma cranico subdurale “.
Ha, altresì, aggiunto che, “ dopo una settimana, in data 09.05.2016, … era dimessa
e ritornava presso la sua abitazione “, ma “ ancora una volta lo stato confusionale della “ stessa “ sig.ra si acuiva e il 16.05.2016 ne veniva nuovamente disposto Pt_2
il ricovero presso il reparto di Neurochirurgia “, dove, “ nella notte del 28 maggio 2016, evidentemente per la scarsa vigilanza operata dalla struttura e dai suoi dipendenti “, ancora “ la sig.ra cadeva dal letto riportando la “frattura sottocapitata del Pt_2
collo femorale sinistro” “.
Ha, inoltre, sostenuto che “ tale prevedibile evento poteva essere facilmente evitato se fosse stato consentito ai familiari, come da loro richiesto e proposto, di poter garantire una sorveglianza ed assistenza continua alla IG.ra “, rimarcando che, Pt_2
in ogni caso, “ è obbligo della struttura sanitaria garantire la sicurezza e la vigilanza della paziente, anche in ragione del fatto che … tali episodi “ sono “ in continuo aumento negli ospedali, secondo le più recenti statistiche e ricerche “, “ rendendo altamente prevedibile il verificarsi di tali eventi, come confermato dalla Raccomandazione
Ministeriale n. 13 del Novembre 2011 che, a seguito di studi statistici sull'elevato
3 numero di casi simili, ha rilevato che circa il 92% delle cadute che avvengono in strutture sanitarie, determinato sia da problemi strutturali sia dall'omessa vigilanza, sono prevedibili ed evitabili “.
Ha, quindi, evidenziato, nuovamente in fatto, che, “ in data 03.06.2016, … era trasferita presso il reparto di Ortopedia dove, in data 16.06.2016, era sottoposta ad intervento chirurgico per la riduzione della frattura e l'inserimento di una protesi all'anca, come meglio spiegato e descritto nella perizia di parte redatta a firma del Dr.
“ e “ depositata in atti “. Persona_1
Ha, pertanto, messo in risalto che “ la discutibile condotta professionale tenuta dai Sanitari dell' ”OO.RR. ” ha ulteriormente E_
aggravato le condizioni di salute della IG.ra “, “ la quale, a dispetto Parte_2
della sua età, sino alla data dell'incidente di cui è stata vittima, era completamente autonoma ed autosufficiente “.
Ha ancora rimarcato, “ in diritto “, che “ l'accettazione in ospedale del paziente ai fini del ricovero determina con la struttura, la conclusione di un contratto di natura atipica, definito “contratto di spedalità” “ ed “ in forza del quale l'istituzione sanitaria, privata e/o pubblica che sia, assume l'obbligo di eseguire, oltre alle prestazioni mediche in senso stretto, anche quelle “lato sensu” di carattere alberghiero e le obbligazioni accessorie di sicurezza e/o protezione avendo attenzione alla salvaguardia del paziente durante tutte le fasi del ricovero “.
“ Ciò posto, “ ha, da ultimo, sottolineato che, “ nel caso sottoposto all'attenzione dell'adito Giudicante, è individuabile da parte della struttura sanitaria una condotta negligente ed imprudente, censurabile ai sensi degli artt.1218 e 2051 c.c. per non aver garantito un adeguato controllo della sig.ra e non aver apprestato Parte_2
mezzi idonei a tutelarne l'incolumità ed evitare la caduta dal letto, considerando l'età …
e le patologie della paziente alla quale era stato diagnosticato un evidente stato confusionale dovuto all'ematoma subdurale provocatole dalla caduta determinata dall'incidente stradale di cui era stata vittima “.
4 Di qui la citazione della predetta E_
di dinanzi al Tribunale di Salerno e per l'udienza del
[...] CP_2
10.7.2017, rimandata d'ufficio ex art.168 bis co.4° c.p.c. al 12.7.2017, affinché il
Tribunale medesimo volesse:
“ 1) Accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
“ nell'aver causato il danno subìto dalla IG.ra Controparte_3
e, per l'effetto, Parte_2
2) condannare l' Controparte_3
al risarcimento dei danni da ella patiti quantificati nella somma complessiva
[...]
di € 26.000,00 o altra maggiore o minor somma che dovesse essere determinata in corso di causa.
3) Con vittoria di spese ed onorari professionali “.
L' E_
si è costituita in giudizio con la comparsa presentata l'11.7.2017 e con la quale
[...]
ha innanzitutto eccepito “ la nullità dell'atto di citazione introduttivo per l'estrema genericità, vaghezza, incertezza, che non consente all' di poter Controparte_1
adeguatamente articolare la sua difesa “.
Ha, inoltre, impugnato e contestato “ ex artt. 2712 e 2719 cod. civ., tutta la documentazione “ex adverso” prodotta ed esibita in copia “sine fede”, o comunque priva del valore di certificazione, giacché non abile ad elevarsi a valido strumento di prova “.
Nel merito ha, invece, in primo luogo, evidenziato che “ il trattamento sanitario adottato dai medici dell' è stato eseguito con Controparte_4
diligenza, prudenza e perizia “, in quanto “ la paziente fu trattata e seguita secondo protocollo accreditato e consolidato così come risulta dall'iter clinico e di indagini riportato in cartella clinica “, ragion per cui, “ attesa la diligenza e tempestività degli operatori dell' convenuta, nessuna responsabilità può ascriversi alla Controparte_1
stessa “.
5 Ha, inoltre, sostenuto che “ esorbitante … appare la quantificazione risarcitoria ex adverso avanzata, che si “ è, di conseguenza, contestata “ in pieno, così come si sono contestate le voci di danno invocate e la documentazione prodotta “.
Soffermandosi, poi, specificamente sulla dedotta “ caduta in reparto “, ha sottolineato che – come si desume “ anche dalla relazione del medico legale, Dott.ssa
agli atti, corredata dalle relazioni del P.S. e dei medici che hanno avuto in cura Per_2
la IG.ra “ – “ la paziente, la notte del 28/5/2016 alle ore 03.00 Parte_2
circa, eludendo i costanti controlli da parte del personale sanitario nonché i sistemi di contenzione presenti (sbarre/letto), riuscì ad alzarsi cadendo poi al suolo procurandosi la frattura del collo del femore a sinistra “, donde la tesi secondo cui “ non sussista alcuna responsabilità in vigilando dei sanitari in servizio presso la U.O. di Neurochirurgia relativamente alla caduta della “ stessa “ paziente “, “ ma l'esclusiva responsabilità dell'attrice nella causazione dell'occorso “, nonché “ la carenza di interesse ad agire dell'attrice “ medesima, “ non essendo stato individuato alcun danno, ancorché, genericamente, lamentato “.
Ha, infine, reputato “ infondata ogni domanda di interessi sulla somma rivalutata “, instando, da ultimo, perché l'adìto Tribunale di Salerno volesse “ così provvedere:
“ In limine litis:
1. dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi dell'art. 164, comma 4, c.p.c., per carenza dei requisiti di cui ai n. 3, 4 e 5 dell'art. 163, co. 3, c.p.c., per i motivi suesposti;
4. dichiarare nullo l'atto introduttivo per violazione del diritto alla difesa di cui all'art. 24 Cost.;
Nel merito:
1. rigettare la domanda come proposta perché assolutamente infondata sia in fatto sia in diritto, e in ogni caso non provata la sussistenza di alcuna negligenza, imprudenza
e imperizia, riconducibile all'operato dei sanitari della
[...]
[...] , non sussistendo i presupposti di Controparte_5
una responsabilità professionale medica;
2. rigettare la domanda come proposta, perché assolutamente non provato il nesso di causalità tra il presunto evento dannoso e l'eventus damni;
3. dichiarare la neutralizzazione dell'ipotesi di responsabilità prospettata dall'attore e la totale infondatezza della domanda nei confronti della convenuta
[...]
e/o dei suoi operatori, Controparte_5
stante l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio del ricostruito nesso causale, quindi il ragionevole dubbio, in base all'evidenza disponibile, sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva rispetto ad altri fattori interagenti nella produzione dell'evento lesivo, indipendenti dalla condotta dei sanitari;
4. In non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità da parte della convenuta accertare e dichiarare l'interruzione del nesso di casualità per colpa CP_1
esclusiva della danneggiata e, in via gradata, nella denegata ipotesi di accertamento della responsabilità della convenuta accertare e dichiarare la percentuale di CP_1
concorso colposo della danneggiata, con corrispondente riduzione del quantum risarcitorio.
5. In non temuta ipotesi di accertamento della responsabilità da parte della convenuta limitare il risarcimento del danno esclusivamente a Controparte_1
quanto dovesse emergere in via istruttoria.
6. con vittoria di spese diritti ed onorari “.
Concessi gli invocati termini ex art.183 co.6° c.p.c., questo Ufficio, con l'ordinanza emessa il 26.5.2018, ha statuito che ci si pronunciasse con la definitiva decisione di merito sulla sollevata eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione, nonché ha ammesso la prova testimoniale richiesta per conto dell'attrice . Parte_2
Sono stati, per l'effetto, ascoltati, nell'ordine, i testimoni e Testimone_1
, quest'ultimo escusso ex art.257 co.1° c.p.c.: audizioni all'indomani delle Tes_2
quali è stata disposta una C.T.U. medico-legale affidata al dott. , il Persona_3
7 quale ha pure depositato telematicamente, in data 18.3.2020, il prescritto elaborato peritale.
Con l'ulteriore ordinanza del 19.6.2020 è stata, quindi, rigettata l'istanza ex art.210 c.p.c. avanzata dalla convenuta e finalizzata ad ottenere Controparte_1
l'emissione, all'indirizzo della promotrice della controversia, dell'ordine di esibizione della lettera di costituzione in mora inviata dalla pervenuta in relazione al sinistro stradale del 27.4.2016 richiamato in citazione, della consulenza medica di parte predisposta dal fiduciario della compagnia assicurativa compulsata con riguardo al medesimo sinistro stradale e delle attestazioni del danno biologico riconosciuto e delle lesioni risarcite sempre con riferimento all'incidente del 27.4.2016.
Tale rigetto è stato giustificato dal rilievo secondo cui l'istanza di esibizione “ de qua “ non era stata preceduta da una pregressa richiesta in tal senso formulata dalla predetta sempre all'indirizzo della (cfr. Cass.civ., sez.L, Controparte_1 Pt_2
24.1.2014, n.1484): rilievo al quale va aggiunta la considerazione in base alla quale non è stata fornita la prova dell'esistenza dei documenti oggetto della stessa istanza di esibizione e della loro disponibilità in capo alla medesima. Pt_2
Di qui, in assenza di altre richieste probatorie da prendere in esame, il differimento della causa, prima, per la precisazione delle conclusioni e, poi, per la pronuncia ex art.281 sexies c.p.c., cui è seguita - in data 11.4.2022 ed in virtù del decesso dell'attrice risalente al 12.10.2021 - la costituzione in giudizio di Parte_1
erede legittima più prossima della stessa attrice, in quanto cugina “ ex fratre “ e, dunque, parente entro il quarto grado della “ de cuius “.
Dopo alcuni ulteriori rinvii del procedimento nello stato, sempre ai fini della decisione ex art.281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 16.10.2024, ancora questo
Ufficio – essendosi svolta la discussione orale della controversia - ha emesso la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
8 Passando a questa medesima esposizione, è doveroso innanzitutto rimarcare l'infondatezza della sollevata eccezione preliminare di nullità dell'atto di citazione.
Quest'ultimo, infatti, contiene i requisiti previsti dall'art.163 co.3° nn.3), 4) e 5)
c.p.c. ed, in particolare, un'esposizione sufficientemente chiara e dettagliata sia della cosa oggetto della domanda che dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della stessa domanda, nonché un'idonea indicazione dei mezzi di prova di cui l'attrice intende valersi e dei documenti offerti in comunicazione.
Di qui l'insussistenza delle ipotesi di nullità che sono espressamente contemplate dall'art.164 co.4° c.p.c. e che sono, peraltro, limitate all'assoluta incertezza del richiamato requisito ex art.163 co.3° n.3) c.p.c. ed alla mancanza dell'esposizione dei fatti di cui al n.4) del medesimo art.163 co.3° c.p.c., nonché, per l'effetto, il rigetto dell'enucleata eccezione.
Tale statuizione di rigetto deve essere estesa anche all'altra questione preliminare formulata dalla convenuta ed incentrata sull'impugnazione “ ex artt. 2712 e
2719 cod. civ. “ di “ tutta la documentazione “ex adverso” prodotta ed esibita in copia
“sine fede”, o comunque priva del valore di certificazione, giacché non abile ad elevarsi
a valido strumento di prova “.
Questa stessa impugnazione, infatti, non preclude l'utilizzazione della documentazione medesima ai fini della decisione in virtù di due motivi fondamentali:
1) “ la contestazione della conformità all'originale … va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 3.4.2014, n.7775; conforme Cass.civ., sez.III,
21.6.2016, n.12730): indicazione specifica che – alla luce delle modalità e del tenore del disconoscimento sopra riportato – non si è registrata nella vicenda che ci occupa;
2) “ il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura, ai sensi dell'art. 2719 cod. civ., non ha “, comunque, “ gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art.215, primo comma, numero 2),
9 cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni “, e, dunque, di apprezzare “ l'efficacia rappresentativa “ della copia fotostatica (cfr. Cass.civ., sez.III, 21.4.2010, n.9439;
Cass.civ., sez.III, 21.11.2011, n.24456), che, sempre nel caso in esame, è, in realtà, indiscutibile.
Per quanto concerne, invece, i profili di merito, la doverosa valutazione delle risultanze istruttorie impone di prendere innanzitutto le mosse dagli assunti e dalle conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dott. . Persona_3
Costui, invero, - dopo aver attentamente visionato l'elencata documentazione sanitaria in atti ed avere, nell'ordine, proceduto all'anamnesi, nonché all'esame obiettivo generale e locale dell'attrice – ha sintetizzato la storia clinica della Parte_2
stessa all'indomani dell'incidente stradale in cui la prevenuta è Parte_2
rimasta coinvolta il 27.4.2016, articolando in proposito una serie di argute e condivisibili considerazioni medico-legali.
A partire da quella secondo cui la predetta “ paziente presentò dalla data del sinistro (27.4.16) sino al secondo ricovero del 23.5.16, un miglioramento del quadro strumentale della tc encefalo, con riduzione dello spessore della falda di ematoma subdurale parietale destro, ma al contrario clinicamente presentò, come è tipico che accada nel caso di trauma cranico soprattutto in soggetto anziano, degli episodi sintomatologici peggiorativi “, come desumibile dal fatto che “ fu necessario prima un ricovero dal 2.5.16 al 9.5.16, ma soprattutto un secondo ricovero con accesso il 23.5.16, quando la paziente all'accesso si presentava sonnolente, con deviazione dello sguardo a destra, ipostenia dell'arto superiore sinistro, per cui i sanitari disposero terapia cortisonica e accertamenti strumentali (tc encefalo) “: elementi ai quali si aggiunsero,
“ in data 24.5.16 “, “ addirittura “ una “ crisi (verosimilmente epilettica) per cui fu
10 prescritto Gardenale 100 “, nonché una “ ipostenia facio brachio crurale sinistra, per cui fu prescritto altresì AL LE “ (vedi la pag.19 della relazione-Saggese).
Soffermandosi, poi, specificamente sulla caduta prospettata in citazione, ancora il designato C.T.U. ha sottolineato che “ dalla cartella clinica relativa “ proprio “ al ricovero con accesso il 23.5.16 si rileva dal diario clinico: “28 maggio, h. 3.05: La paziente scendendo dal letto, scivolava battendo il sedere. Paziente sveglia e orientata, si richiede Rx bacino e femore da programmare” “ (vedi ugualmente la pag.19 dell'elaborato).
E, sotto questo profilo, sempre “ dal punto di vista medico legale “, ha rimarcato
“ che le condizioni cliniche in cui si trovava la paziente 88enne (emiparesi facio brachio crurale sinistra, deviazione dello sguardo a destra, presentazione di crisi comiziale trattata farmacologicamente;
accessi reiterativi in pronto soccorso e successivi disposizioni di ricovero) potevano e dovevano essere ritenuti come elementi giustificativi per far adottare, da parte del personale sanitario in servizio presso l'
[...]
, le dovute misure precauzionali e contenitive atte ad evitare l'autonoma CP_6
discesa dal letto della signora “ (cfr. pag.19). Pt_2
D'altro canto – sempre secondo l'autorevole giudizio del dott. – “ il fatto Per_3
che la paziente nell'immediatezza del trauma delle ore 3.05 ” risultasse “ dal diario clinico “sveglia ed orientata” e che alle ore 13.00 del 27.5, prima che si verificasse la caduta nello scendere dal letto, “ presentasse “ un miglioramento della sintomatologia ipostenica, non esimeva il personale sanitario, stante la continua variabilità e fluttuabilità delle condizioni neurologiche della paziente, con alternanza in peius e in meius, ad adottare misure precauzionali per evitare l'autonoma discesa e/o caduta della paziente medesima dal letto “: una valutazione che – espressa dal predetto ausiliario anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute nella
“ Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie “ (Raccomandazione del 12.11.2011, Comitato tecnico delle Ragioni per la sicurezza del paziente, n.d.r.), pure in ordine ai vari fattori di rischio per la
11 caduta medesima (intrinseci, ossia dipendenti dalla salute del paziente, ed estrinseci, vale a dire di tipo ambientale, ergonomico ed organizzativo-assistenziale, n.d.r.) – è stata affiancata dalla constatazione che “ tali misure precauzionali non risultano adottate dall'analisi della cartella clinica relativa al ricovero del 23.5.16, “, donde la conclusione “ che o le sponde di protezione del letto non c'erano oppure c'erano ma non erano funzionanti “ (vedi le pagg.19-20 del contributo peritale in atti).
Ne sono conseguiti, da ultimo, i seguenti assunti finali, che costituiscono, invero, delle puntuali risposte ai quesiti formulati dallo scrivente (vedi le pagg.22-25 della più volte citata C.T.U.):
1) “ dall'analisi di tutti gli atti processuali e delle due cartelle cliniche in atti, in particolare tenuto conto dello studio del diario clinico nella cartella n. 2016/020851
(relativa al continuativo ricovero della signora presso la U.O. di Parte_2
ortopedia dal 23.5.16 al 3.6.16 e presso la U.O. di chirurgia dell'apparato locomotore dal
14.6.16 al 23.6.16, degli OORR di ), va rilevato che andavano impartite da parte CP_2
del personale sanitario alla caposala precise disposizioni scritte per l'adozione di misure precauzionali e contenitive (sponde di protezione ai lati del letto;
sorveglianza della paziente) al fine di evitare l'autonoma discesa e/o caduta dal letto dell'attrice, che si verificò il 28.5.16 alle ore 3.05 “, anzi, “ stanti le sue condizioni cliniche neurologiche
(emiparesi facio-brachio-crurale sinistra, stato confusionale, crisi comiziali in terapia)
e strumentali (raccolta emorragica subdurale in sede parietale destra ancora in fase di riassorbimento) con compromissione sia dal punto di vista cognitivo che motorio, già all'atto del ricovero del 23.5.16, sarebbe stato corretto porre in essere le richiamate misure precauzionali e contenitive “;
2) “si stima che circa il 14% delle cadute in ospedale sia classificabile come accidentale, ovvero possa essere determinato da fattori ambientali (es. scivolamento sul pavimento bagnato), l'8% come imprevedibile, considerate le condizioni fisiche del paziente (es. improvviso disturbo dell'equilibrio), e il 78% rientri tra le cadute prevedibili per fattori di rischio identificabili della persona (es. paziente disorientato,
12 con difficoltà nella deambulazione, con stato neurologico compromesso), come indicato dal Ministero della Salute nella “ già citata “ “ Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie “, ragion per cui, “ nel caso di specie, la caduta va classificata come prevedibile ed evitabile “;
3) “ a causa della caduta del 28.5.16 alle ore 3.05 nella divisione di N.C.H. dell' CP_6
di , la signora riportò frattura traumatica sottocapitata CP_2 Parte_2
del collo femorale sinistro che fu correttamente trattata in data 16.6.16 con protesizzazione non cementata “: un “ evento “ che “ va considerato come una condizione aggravante le fasi di recupero clinico e degli esiti neurologici per cui la paziente era stata varie volte ricoverata … per raccolta emorragica subdurale a sede parietale destra riportata a seguito di trauma stradale da investimento del 27.4.16 “, sino al quale, peraltro, “ la paziente …, nonostante l'età avanzata, era stata sempre soggetto autonomo ed indipendente “;
4) “ dall'analisi della documentazione clinica in atti e dall'evoluzione dei dati clinici
e strumentali, dal punto di vista medico legale, va posta in correlazione causale la caduta/scivolamento del letto del 28.5.16 con la frattura sottocapitata di femore sinistro, dovendosi escludere altri fattori causali (va esclusa in particolare una frattura spontanea primitiva, favorita talvolta dall'osteoporosi, in quanto la paziente, come rilevato in seduta operatoria del 16.6.16, non presentava affatto una severa malacia della matrice ossea del femore in questione, tanto che fu praticata una protesizzazione non cementata) “;
5) “ nulla da eccepire dal punto di vista dell'assistenza prestata dai sanitari della
Divisione di ortopedia dell' di nella fase post-traumatica del 28.5.16 ore CP_2
3.05 “, dal momento che, “ dopo le dovute preparazioni pre-operatorie, in data 16.6.16 la paziente fu sottoposta ad intervento chirurgico di sostituzione protesica dell'anca sx, il decorso post-operatorio fu regolare e praticò la fisiokinesiterapia il giorno successivo all'intervento chirurgico, iniziando già il 20.6.16 la deambulazione assistita e dimessa il 22.6.16 “;
13 6) “ per ciò che concerne il danno biologico temporaneo, avuto riguardo ai ricoveri ospedalieri intercorsi, va indicata una I.T.T. (inabilità temporanea totale) di giorni 25
(venticinque), una I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 75% di giorni 15 (quindici) e ulteriori giorni 30 (trenta) di I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 50% “;
7) “ riguardo il danno biologico permanente, tenuto conto da un lato dello status quo ante della paziente al trauma oggetto di causa, dell'età della stessa e dall'altro del ritardo di recupero funzionale successivo alla caduta in ambito nosocomiale per la frattura del collo femore sinistro - avuto riguardo ai comuni baremés di valutazione e delle guide di valutazioni correnti - gli esiti stabilizzati di protesizzazione non complicata per frattura traumatica sottocapitata del femore sinistro, vanno valutati con una percentuale del 12-13% (dodici-tredici per cento) “;
8) “ i postumi non sono suscettibili di miglioramento mediante terapie e/o interventi ulteriori “;
9) “ non risultano in atti spese documentate, essendo stati effettuati i ricoveri analizzati e gli altri trattamenti tutti con sostegno del né si prevedono spese CP_7
future “.
Orbene, le tesi espresse dal dott. e diffusamente illustrate sin qui sono Per_3
tutte condivisibili, giacché – oltre a tenere correttamente conto dei dati oggettivi emersi dall'allegata documentazione sanitaria e dall'attività peritale - risultano essere il frutto di apprezzabili percorsi argomentativi, immuni da vizi logici e fondati sulle robuste cognizioni tecniche di un consulente d'ufficio che non solo è stato scelto ai sensi dell'art.61 co.2° c.p.c. ed ha, pertanto, un'indiscutibile competenza professionale, ma ha anche assunto, all'atto del conferimento e dell'accettazione dell'incarico, il solenne impegno di correttezza, lealtà ed imparzialità di cui all'art.193 c.p.c.
D'altro canto le rimarcate conclusioni del predetto ausiliario – ivi compresa quella secondo cui le sponde di protezione del letto della o non c'erano Parte_2
oppure c'erano ma non erano funzionanti - sono pure del tutto compatibili con la risultanze delle prove testimoniali raccolte.
14 Si tratta, invero, delle deposizioni rese da e che – Testimone_1 Tes_2
nelle loro rispettive vesti di nipote di secondo grado della stessa Parte_2
e di coniuge della medesima – si sono occupati dell'assistenza della Testimone_1
predetta attrice originaria proprio nei periodi in cui fu ricoverata presso il reparto di neurochirurgia degli Ospedali Riuniti di all'indomani del suo coinvolgimento CP_2
nell'incidente stradale verificatosi il 27.4.2016 (vedi i verbali telematici di udienza del
28.11.2018 e del 17.4.2019).
Entrambi, infatti, - oltre ad asserire, in maniera univoca, che, nel suddetto reparto, non era possibile che una persona rimanesse di notte accanto alla nominata zia, dal momento che era consentito solo entrare, in occasione dei pasti, per aiutarla a mangiare e ad eseguire le proprie correlate pulizie personali – hanno concordemente aggiunto che, prima della caduta della prevenuta, le sbarre contenitive erano presenti su tutti e due i lati del letto, ma erano malfunzionanti ed, in particolare, si abbassavano, tanto è vero che erano stati sistemati anche dei cerotti per cercare di ripararle (vedi sempre i verbali telematici di udienza del 28.11.2018 e del 17.4.2019).
Ne deriva che sono, in primo luogo, provati, ed, anzi, di palmare evidenza. i censurabili errori posti in essere dai medici del nosocomio “ OO. RR. E_
” di , che – in ragione delle condizioni cliniche neurologiche
[...] CP_2
(emiparesi facio-brachio-crurale sinistra, stato confusionale, crisi comiziali in terapia,
n.d.r.) e strumentali (raccolta emorragica subdurale in sede parietale destra ancora in fase di riassorbimento, n.d.r.) della , con compromissione sia dal Parte_2
punto di vista cognitivo che motorio - già all'atto del ricovero del 23.5.2016, avrebbero dovuto impartire alla caposala, e, quindi, a tutto il personale parasanitario, precise disposizioni scritte per l'adozione di efficaci misure precauzionali e contenitive (idonee sponde di protezione ai lati del letto, sorveglianza della paziente, n.d.r.) al fine di evitare l'autonoma discesa e/o caduta dal letto della predetta attrice originaria, quali, poi, effettivamente verificatesi alle ore 3.05 del 28.5.2016.
15 Di qui la responsabilità professionale da contatto sociale dei predetti sanitari e parasanitari, nonché la responsabilità contrattuale dell'
[...]
, e ciò avuto anche E_
riguardo a due consolidati e condivisibili orientamenti della giurisprudenza di legittimità:
1) “ in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non vi
è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante “ (cfr.
Cass.civ., SS.UU., 11.1.2008, n.577);
2) “ il rapporto che si instaura tra paziente e casa di cura (o ente ospedaliero) ha la sua fonte in un atipico contratto a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, da cui, a fronte dell'obbligazione al pagamento del corrispettivo
(che ben può essere adempiuta dal paziente, dall'assicuratore, dal servizio sanitario nazionale o da altro ente), insorgono a carico della casa di cura (o dell'ente), accanto a quelli di tipo “ latu sensu “ alberghieri, obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e dell'apprestamento di tutte le attrezzature necessarie, anche in vista di eventuali complicazioni od emergenze “: asserzione da cui “ consegue che la responsabilità della casa di cura (o dell'ente) nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art.1218
c.c., all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione da costui effettuata e la sua organizzazione aziendale, non rilevando in contrario al riguardo “ nemmeno “ la circostanza che il sanitario risulti essere anche “ di fiducia “ dello stesso
16 paziente, o comunque dal medesimo scelto “ (così Cass.civ., sez.III, 22.9.2015, n.18610; vedi, altresì, ancora in relazione al cosiddetto contratto atipico di “ spedalità “, non solo
Cass.civ., sez.III, 19.10.2015, n.21090, ma anche - proprio con riferimento ad una caduta di un paziente ospedaliero, per quanto avvenuta dopo che un'infermiera, pur avendolo accompagnato in bagno, lo aveva lasciato solo mentre urinava – Trib. Milano,
14.7.2020, nonché, in via più generale, Cass.civ., sez.III, 18.9.2014, n.19658, secondo la quale “ l'accettazione di un degente presso una struttura ospedaliera comporta
l'assunzione di una prestazione strumentale e accessoria - rispetto a quella principale di somministrazione delle cure mediche, necessarie a fronteggiare la patologia del ricoverato - avente ad oggetto la salvaguardia della sua incolumità fisica e patrimoniale “).
Si consideri, inoltre, che “ le norme sostanziali contenute nella L. 189 del 2012 (la cosiddetta Legge Balduzzi, n.d.r.), al pari di quelle di cui alla L. n.24 del 2017 (la cosiddetta Legge Gelli-Bianco, n.d.r.), non hanno portata retroattiva “, ragion per cui le seconde “ non possono applicarsi ai fatti “ che – come quello in esame risalente al
28.5.2016 – sono “ avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore, a differenza di quelle che, richiamando gli artt.138 e 139 codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi “ (cfr.
Cass.civ., sez.III, 11.11.2019, n.28994; conforme Cass.civ., sez.III, 8.11.2019, n.28811).
Si aggiunga, poi, che – pur assoggettando la vicenda in oggetto alla legge n.189/2012 - non va dimenticato che, anche dopo l'introduzione della stessa legge n.189/2012, la maggior parte dei giudici di merito ha affermato che tale riforma ha fatta salva tutta la precedente elaborazione giurisprudenziale sulla natura contrattuale, da contatto sociale, ovvero da inadempimento, che occorre riconoscere alla responsabilità del singolo medico, o paramedico, a sua volta solidale con la responsabilità della struttura sanitaria di appartenenza (cfr. Trib. Arezzo 14.2.2013;
Trib. Cremona, 1.10.2013; Trib. Rovereto 29.12.2013; Trib. Milano, sez.V, n.13574/2013;
Trib. Milano, 18.11.2014), e ciò sia valorizzando il dato letterale della norma e le palesi
17 esigenze di coerenza sistematica dell'art.3 comma 1° della legge n.189/2012 (nella seconda proposizione di questa disposizione, infatti, il richiamo all'art.2043 c.c. è preceduto dalla locuzione “ in tali casi “ ed è, pertanto, limitato esplicitamente alle ipotesi in cui il medico non risponde penalmente di colpa lieve per essersi attenuto a linee guida accreditate, così come statuisce la prima proposizione dello stesso art.3,
n.d.r.), sia invocando la “ ratio “ del più volte citato art.3 e, segnatamente, l'evidente intento del legislatore di escludere espressamente la responsabilità penale e di precisare che, tuttavia, resta fermo l'illecito civile (il segnalato richiamo all'art.2043
c.c. si giustifica, dunque, non per la volontà di qualificare come extracontrattuale una responsabilità civile da tempo riconosciuta in giurisprudenza come contrattuale, ma, più semplicemente, perché l'omologo civilistico della responsabilità penale, cui fa riferimento l'art.185 c.p., è senza dubbio quella aquiliana, n.d.r.).
Senza tralasciare che nella medesima direzione si è orientata anche la Suprema
Corte, dapprima con un “ obiter dictum “ (cfr. Cass.civ., sez.III n.4040/2013, laddove si asserisce che, se da un lato, “ l'articolo 3 comma 1 D.L. 158/12, conv. L. 189/12, ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, dove l'esercente l'attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica “, ma “ l'esimente penale non elide … l'illecito civile e resta fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c., che è clausola generale del neminem ledere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute “, dall'altro lato
“ la materia della responsabilità civile segue, tuttavia, le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale “), poi in maniera ancora più esplicita e chiara (cfr. Cass.civ., sez.6-3, ordinanza n.8940 del 17.4.2014, secondo cui lo stesso “ art.3 comma 1 l. 189/12 … vuole solo significare che il legislatore si è … preoccupato di escludere l'irrilevanza della colpa lieve in ambito di responsabilità extracontrattuale, ma non ha inteso prendere alcuna posizione sulla qualificazione della responsabilità medica necessariamente come responsabilità di quella natura “, con la
18 conseguenza che “ la norma … non induce il superamento dell'orientamento tradizionale sulla responsabilità da contatto e sulle sue implicazioni “; ed in maniera conforme
Cass.civ., sez.6-3, ordinanza n.27391 del 24.12.2014; vedi anche, da ultimo, Cass.civ., sez.III, 29.3.2022, n.10050, secondo la quale, “ con riguardo alle fattispecie di responsabilità medica non sottoposte al nuovo regime introdotto dalla legge n.24 del
2017 “, che “ non trova applicazione in ordine ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore … “, “ tanto la responsabilità della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilità contrattuale “, n.d.r.).
Non va ancora trascurato che – anche assoggettando gli eventi al centro della presente controversia all'ancora più recente legge n.24/2017 (la , n.d.r.) – Parte_3
quest'ultima presenta profili di innovatività solo in ordine alla natura della responsabilità del personale sanitario, il quale, nel nuovo sistema e, segnatamente, all'art.7 co.3°, parte prima, risponde a titolo extracontrattuale, mentre, invece, comunque, si allinea alla precedente giurisprudenza di legittimità per quanto concerne quella della struttura sanitaria, che risponde sempre a titolo di responsabilità contrattuale.
E', inoltre, opportuno richiamare Cass.civ., sez.III, ordinanza n.26700 del
23.10.2018, secondo la quale, sempre “ in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno
l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza “ (conformi Cass.civ., sez.III, 29.10.2019, n.27606 e la già citata Cass.civ., sez.III, 29.3.2022, n.10050, la quale ultima ha statuito che – “ in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano “, come si è già rimarcato, “ quelle di responsabilità medica, anteriormente alla
l. n. 24 del 2017) “ – “ è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del
19 suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del
"più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che
l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente “): un onere al quale, tornando alla fattispecie concreta in esame, non ha, invero, ottemperato l' , E_
e ciò a conferma della sua responsabilità nei confronti dell'originaria promotrice della controversia.
E' doveroso, pertanto, - previo l'accoglimento, per quanto di ragione, della domanda attorea, nonché previo l'accertamento della responsabilità della stessa
[...]
in E_
relazione alle lesioni patite da in occasione della caduta oggetto di Parte_2
causa - la condanna della predetta convenuta, in persona del legale rappresentante
“ pro tempore “, al risarcimento dei danni arrecati alla medesima . Parte_2
Passando alla quantificazione di questi stessi danni, è d'uopo innanzitutto ribadire che il dott. ha espresso, anche in proposito, tre assunti meritevoli di piena Per_3
adesione sia per la palese preparazione tecnica del predetto ausiliario che per la linearità delle sue argomentazioni:
1) “ per ciò che concerne il danno biologico temporaneo “, “ avuto riguardo ai ricoveri ospedalieri intercorsi, va indicata una I.T.T. (inabilità temporanea totale) di giorni 25 (venticinque), una I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al 75% di giorni 15
(quindici) e ulteriori giorni 30 (trenta) di I.T.P. (inabilità temporanea parziale) al
50% “;
2) con riferimento al “ danno biologico permanente “, - “ tenuto conto “, “ da un lato “, “ dello status quo ante della paziente al trauma oggetto di causa “ e dell'età della stessa “, nonché, “ dall'altro “, “ del ritardo di recupero funzionale successivo alla
20 caduta in ambito nosocomiale per la frattura del collo femore sinistro “ – “ gli esiti stabilizzati di protesizzazione non complicata per frattura traumatica sottocapitata del femore sinistro “, “ avuto “ pure “ riguardo ai comuni baremés di valutazione e delle guide di valutazioni correnti “, “ vanno valutati con una percentuale del 12-13% (dodici- tredici per cento) “;
3) “ i postumi non sono suscettibili di miglioramento mediante terapie e/o interventi ulteriori “, e “ non risultano in atti spese documentate, essendo stati effettuati i ricoveri analizzati e gli altri trattamenti tutti con sostegno del né CP_7
si prevedono spese future “.
Ciò posto, occorre naturalmente rimarcare di nuovo che, “ in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente ad attività sanitaria, la norma contenuta nell'art. 3, comma 3, del d.l. n. 158 del 2012 (convertito dalla l. n. 189 del 2012) e sostanzialmente riprodotta nell'art. 7, comma 4, della l. n. 24 del 2017 - la quale prevede il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle tabelle elaborate in base agli artt. 138 e 139 del d.lgs. n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private) - trova applicazione anche nelle controversie relative ad illeciti commessi e a danni prodotti anteriormente alla sua entrata in vigore, nonché ai giudizi pendenti a tale data (con il solo limite del giudicato interno sul "quantum"), in quanto la disposizione, non incidendo retroattivamente sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone
l'ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno “ (cfr. Cass.civ., sez.III, 11.11.2019, n.28990).
Si consideri, tuttavia, che – trattandosi, come si è detto, di lesioni pari al 12-13%
e, quindi, superiori al 9% entro il quale possono reputarsi micropermanenti e possono essere, pertanto, assoggettate all'art.139 del d.l.vo n.209/'05 - è doveroso ed opportuno adottare come parametro di riferimento le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano nel 2024: tabelle che, oltre ad essere cronologicamente le ultime ad essere state
21 redatte, sono state anche reputate eque dalla giurisprudenza di legittimità (cfr.
Cass.civ., sez.III, 7.6.2011, n.12408; conformi Cass.civ., sez.L, 7.7.2015, n.13982 e
Cass.civ., sez.III, ordinanza n.1553 del 22.1.2019, la quale ultima statuisce che le tabelle medesime “ si sostanziano in regole integratrici del concetto di equità, atte quindi a circoscrivere la discrezionalità dell'organo giudicante, sicché costituiscono un criterio guida “, n.d.r.) e sono state elaborate alla luce dei nuovi principi espressi dalle
Sezioni Unite con la sentenza n.26972 dell'11.11.2008 e con le altre cosiddette
“ sentenze gemelle”, allorquando l'Osservatorio per la giustizia civile dello stesso
Tribunale di Milano, preso atto dell'inadeguatezza dei valori monetari utilizzati nella liquidazione del cosiddetto “ danno biologico “, ha giustamente proposto la liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato determinati a titolo di “ danno biologico standard “,
“ personalizzazione del danno biologico “ e “ danno morale “, e ciò pur individuando i medesimi valori monetari anche con specifico riferimento alle componenti oggi definite come “ danno biologico/dinamico-relazionale “ e “ danno da sofferenza soggettiva interiore media presumibile “.
Ne consegue che alla (che è nata il [...] e, quindi, nel Parte_2
momento in cui, in data 28.5.2016, ha subìto i pregiudizi in questione, aveva da poco compiuto ottantotto anni, n.d.r.), possono essere attribuiti, a titolo di risarcimento, gli importi di € 2.875,00 per ITT (€ 115,00 x 25 = € 2.875,00, n.d.r.), di € 1.293,75 per
ITP al 75% (€ 86,25 x 15 = € 1.293,75, n.d.r.), di € 1.725,00 per ITP al 50% (€ 57,50 x
30 = € 1.725,00, n.d.r.) e di € 26.455,00 sia per il danno biologico al 12,5% (è la media tra gli € 24.750,00 riferiti al 12% e gli € 28.160,00 ricollegabili al 13%, visto che €
24.750,00 + € 28.160,00 = € 52.910,00, che, divisi per due, sono, per l'appunto, pari ad
€ 26.455,00, n.d.r.) che per il corrispondente danno morale.
A queste cifre non può essere aggiunto alcun “ aumento personalizzato “ dello stesso danno biologico, atteso che, sulla scorta di un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ il grado di invalidità permanente espresso da un
“baréme” medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti
22 gli aspetti della vita quotidiana di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico ed il danno esistenziale “, ragion per cui “ soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione “ (cfr.
Cass.civ., sez.III, 7.11.2014, n.23778): circostanze specifiche ed eccezionali che, nella vicenda processuale che ci occupa, non sono state né dedotte, né dimostrate dalla parte attrice.
Di qui un pregiudizio non patrimoniale complessivo di € 32.348,75, quale derivante, per l'appunto, dall'addizione di € 2.875,00 per ITT, di € 1.293,75 per ITP al 75%, di €
1.725,00 per ITP al 50% e di € 26.455,00 sia per il danno biologico che per il corrispondente danno morale: € 32.348,75 che, a parere di questo Ufficio, - sebbene la sia deceduta il 12.10.2021 e, quindi, nel corso del procedimento, Parte_2
determinando la costituzione in giudizio, in data 11.4.2022, di erede Parte_1
legittima più prossima della predetta attrice, in quanto cugina “ ex fratre “ e, dunque, parente entro il quarto grado della “ de cuius “ – non possono essere ridotti.
Lo scrivente è, infatti, a conoscenza di quella consolidata tesi ermeneutica in base alla quale, “ qualora la vittima di un danno alla salute sia deceduta, prima della conclusione del giudizio, per causa non ricollegabile alla menomazione risentita in conseguenza dell'illecito, l'ammontare del risarcimento spettante agli eredi del defunto iure successionis va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato e non
a quella statisticamente probabile, sicché tale danno va liquidato in base al criterio della proporzionalità, cioè assumendo come punto di partenza il risarcimento spettante, a parità di età e di percentuale di invalidità permanente, alla persona offesa che sia rimasta in vita fino al termine del giudizio e diminuendo quella somma in proporzione agli
23 anni di vita residua effettivamente vissuti “ (cfr. Cass.civ., sez.III, ordinanza n.15112 del 29.5.2024; conforme Cass.civ., sez.III, ordinanza n.41933 del 29.12.2021).
E', tuttavia, evidente che, nella fattispecie concreta in esame, in ragione dell'età di più di novantatre anni che la aveva nel momento in cui è scomparsa (è nata Pt_2
il 25.4.1928 ed è morta il 12.10.2021, n.d.r.), si debba applicare quel condivisibile orientamento ulteriore della Suprema Corte secondo cui, “ in ipotesi di morte del danneggiato per cause indipendenti dal fatto illecito subito, il principio secondo il quale il danno non patrimoniale trasmissibile "iure successionis" va parametrato alla durata effettiva della vita del danneggiato, e non a quella probabile, assume rilievo solo nel caso in cui il decesso sia avvenuto in età precoce rispetto all'ordinaria aspettativa di vita, atteso che, nel caso opposto, il punto-base di riferimento per la liquidazione del danno tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita del danneggiato, sicchè nessuna ulteriore riduzione deve essere applicata in considerazione dell'intervenuto decesso (nella specie sopraggiunto in corso di causa, all'età di 96 anni) “ (così
Cass.civ., sez.III, ordinanza n.25157 dell'11.10.2018).
Non può, infatti, revocarsi in dubbio che la prima tesi ermeneutica sopra illustrata
– essendo diretta a rapportare la liquidazione del pregiudizio subìto alla durata effettiva della vita del danneggiato, rispetto al parametro, meramente probabilistico, dell'aspettativa di vita - assuma specifico rilievo solo se lo stesso danneggiato decede in età precoce rispetto alla medesima aspettativa di vita: ipotesi, invero, non ravvisabile nel caso in oggetto, visto che la è scomparsa a più di novantatre anni e, quindi, Pt_2
ben oltre l'ordinaria aspettativa di vita.
D'altro canto il punto-base previsto per un novantenne dalle tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale che sono state elaborate dal Tribunale di Milano, tiene già conto delle ridottissime aspettative di vita dello stesso novantenne (vedi ancora Cass.civ., sez.III, ordinanza n.25157 dell'11.10.2018).
Al suddetto importo di € 32.348,75 dovrebbero essere aggiunti la rivalutazione monetaria, da calcolarsi, in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie
24 di operai ed impiegati, con decorrenza dalla data del 28.5.2016, in cui si è verificato l'evento pregiudizievole in oggetto, e fino all'effettivo soddisfo, nonché gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, quali “ computati “, nella misura legale, “ sulla somma originaria rivalutata anno per anno “ (cfr. Cass.civ., sez.I, 25.2.2009, n.4587) e sempre dal 28.5.2016 e sino all'effettivo soddisfo.
Se la prima “ costituisce “, infatti, “ il necessario mezzo di commisurazione del valore perduto dal creditore in termini monetari attuali “ (cfr. Cass.civ., sez.III,
29.9.2005, n.19167), i secondi – in base ai princìpi più volte affermati dalla Suprema
Corte (vedi – oltre alla già citata Cass.civ., sez.I, 25.2.2009, n.4587 - Cass.civ., SS.UU.,
17.2.1995, n.1712 e Cass.civ., sez.III, n.5234/'06) – rappresentano, per l'appunto, la tecnica per liquidare il nocumento (lucro cessante) subìto dallo stesso creditore in virtù del ritardato conseguimento dell'importo dovutogli a titolo di risarcimento del danno.
La somma di € 32.348,75, in virtù dell'utilizzazione delle ultime tabelle di Milano
(quelle del 2024, n.d.r.), è stata, tuttavia, già rivalutata all'attualità, ragion per cui è doveroso condannare l' E_
, in persona del legale rappresentante “ pro tempore “, al
[...]
pagamento di questa stessa somma di € 32.348,75, oltre che degli interessi da calcolarsi, nella misura legale ed anno per anno, sull'importo devalutato alla data del
28.5.2016, e, quindi, anno per anno, a partire dalla medesima data del 28.5.2016 e fino al momento della emissione della presente sentenza, sulle cifre di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella devalutata sopra precisata, nonché degli ulteriori interessi da computarsi, sempre nella misura legale e sull'importo totale di € 32.348,75 così come liquidato all'attualità, da oggi e sino all'effettivo soddisfo: condanna da adottarsi naturalmente in favore della nella sua dichiarata e non Parte_1
specificamente contestata qualità di erede legittima più prossima dell'originaria attrice
, deceduta nel corso del giudizio, in quanto cugina “ ex fratre “ e, Parte_2
dunque, parente entro il quarto grado della “ de cuius “ (vedi l'art.115 co.1° c.p.c., n.d.r.).
25 Passando al governo delle spese processuali sostenute dall'originaria attrice e dalla sua erede, esse – così come le somme liquidate al C.T.U. dott. con separato Per_3
decreto - devono essere poste a carico dell'
[...]
, in persona del legale rappresentante E_
“ pro tempore “, in virtù del fondamentale criterio della soccombenza contemplato dall'art.91 c.p.c.
Quanto, poi, all'entità delle spese medesime e, segnatamente, del compenso dovuto al legale della parte promotrice della controversia, questo stesso compenso - avuto sempre riguardo ai criteri previsti dalla legge, e, segnatamente, dal d.m. n.55/2014, come modificato dal d.m. n.37/2018 e dal d.m. n.147/2022, per le singole fasi del giudizio (di studio, introduttiva, di trattazione e/o istruttoria e decisoria, n.d.r.) ed in relazione alle controversie che, come quella in esame, possono farsi rientrare nello scaglione che va da € 26.000,01 ad € 52.000,00 ed al quale è riconducibile la somma oggetto della condanna di pagamento pronunciata (sulla necessità di adottare il criterio del “ decisum “, ossia del contenuto effettivo della decisione del giudice, - in caso di
“ accoglimento solo in parte della domanda “ e “ salvo che la riduzione della somma … non consegua ad un adempimento intervenuto, nel corso del processo, ad opera della parte debitrice “ - vedi Cass.civ., SS.UU., 11.9.2007, n.19014, n.d.r.), nonché alla tipologia ed al grado di difficoltà delle prestazioni che sono state eseguite dal difensore della e della e che legittimano il ricorso ai parametri medi di cui alle tabelle Pt_2 Pt_1
allegate allo stesso d.m. n.55/2014, come modificato dal d.m. n.37/2018 e dal d.m.
n.147/2022, senza né aumenti, né diminuzioni – va quantificato nei sensi di cui in dispositivo.
Si consideri ancora, sempre a proposito dei suddetti oneri di lite, che – con riferimento alla questione di diritto intertemporale legata all'emanazione del d.m.
10.3.2014, n.55, entrato in vigore il 3.4.2014, modificato dal d.m. n.37/2018 e dal d.m.
n.147/2022, nonché contenente i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi relativi alla professione forense che hanno sostituito quelli precedenti previsti dal d.m.
26 n.140/2012, a loro volta sostitutivi delle pregresse tariffe – lo scrivente ritiene di dovere adottare il criterio del momento del completamento della prestazione difensiva eseguita.
Secondo l'opzione prescelta, invero, - ricondotto, comunque, il subingresso del d.m.
n.55/2014, del d.m. n.37/2018 e del d.m. n.147/2022 ad una fattispecie di successione nel tempo di provvedimenti determinativi dell'ammontare del compenso spettante all'avvocato, da porre a carico della parte soccombente – lo stesso compenso deve essere calcolato in base ai parametri introdotti dallo ius superveniens per tutte le attività professionali difensive che siano condotte a termine dopo l'entrata in vigore dei decreti medesimi.
A sostegno di questa tesi occorre, d'altro canto, segnalare non solo che l'art.28 del d.m. n.55/2014, così come l'art.6 del d.m. n.37/2018, l'art.6 del d.m. n.147/2022 e l'art.41 del precedente d.m. n. 140/2012, fa addirittura riferimento al criterio del momento della liquidazione (rispetto a tali disposizioni si potrebbe, però, sostenere che
- avendo natura regolamentare - non possano conferire “ ex se “ al sistema dei parametri effetti deroganti al principio di irretroattività degli atti normativi, di cui all'art.11 disp. prel. cod. civ., n.d.r.), ma anche che, già nella vigenza del vecchio regime tariffario, la giurisprudenza di legittimità aveva stabilito che, in caso di successione di tariffe forensi, gli onorari di avvocato dovessero essere quantificati in riferimento alla normativa vigente nel momento in cui l'opera complessiva era stata condotta a termine, con l'esaurimento o con la cessazione dell'incarico professionale (cfr. Cass. civ., sez.III,
19.12.2008, n.29880 e Cass.civ., sez.III, 11.3.2005, n.5426), e ciò in considerazione del carattere unitario dell'attività difensiva, la quale non è parcellizzabile nei singoli atti o nelle singole fasi pur previsti dalle tariffe medesime, ma rappresenta un'unica ininterrotta prestazione;
il tutto tenuto anche conto del sopravvenuto venir meno della distinzione tra diritti ed onorari di avvocato, elemento che rende palesemente non mutuabile alla situazione generatasi per effetto del sopravvenire del d.m. n.55/2014, del d.m. n.37/2018 e del d.m. n.147/2022, il principio giurisprudenziale, ormai pacifico,
27 che regolava la diversa fattispecie della mera successione di tariffe professionali forensi e che distingueva, come è noto, per le fasi di merito, fra diritti di procuratore
(da liquidare alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni) ed onorari di avvocato (da liquidare, invece, in riferimento alla normativa vigente al momento in cui l'opera complessiva fosse stata portata a termine).
Senza tralasciare, altresì, che - con riferimento al d.m. n.140/2012, ma con una statuizione estensibile alla situazione, per certi aspetti analoga, determinatasi per effetto dell'introduzione del d.m. n.55/2014, del d.m. n.37/2018 e del d.m. n.
147/2022 - anche la giurisprudenza di legittimità ha autorevolmente sostenuto che,
“ per ragioni di ordine sistematico e dovendosi dare al citato art.41 del decreto ministeriale un'interpretazione il più possibile coerente con i principi generali cui è ispirato l'ordinamento, la citata disposizione debba essere letta nel senso che i nuovi parametri siano da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che “ – come è sicuramente avvenuto nel caso di specie in relazione al d.m. n.37/2018 ed al d.m. n.147/2022 – “ a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando erano ancora in vigore le tariffe professionali abrogate “ (cfr. Cass.civ., SS.UU., 25.9.2012 – 12.10.2012,
n.17406), ovvero il d.m. n.140/2012, il d.m. n.55/2014 ed il d.m. n.37/2018.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciandosi sulla domanda proposta, nei confronti della convenuta E_
di , dall'originaria attrice , al posto della
[...] CP_2 Parte_2
quale si è costituita in giudizio, all'indomani del suo decesso, l'erede UO Anna, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
28 a) accoglie, per quanto di ragione, la suddetta domanda attorea e, per
l'effetto, adotta le seguenti statuizioni:
1) accerta e dichiara la responsabilità della predetta convenuta in relazione alle lesioni patite dalla citata in occasione della Parte_2
caduta oggetto di causa;
2) condanna, di conseguenza, l'
[...]
, in persona del legale rappresentante E_
“ pro tempore “, al pagamento - a titolo di risarcimento dei pregiudizi non patrimoniali arrecati all'attrice originaria ed in favore di nella sua Parte_1
qualità di legittima erede della stessa attrice originaria – della somma complessiva liquidata all'attualità di € 32.348,75, oltre gli interessi da calcolarsi, nella misura legale ed anno per anno, sull'importo devalutato alla data di verificazione dell'evento di danno del 28.5.2016, e, quindi, anno per anno, a partire dalla medesima data del 28.5.2016 e fino al momento della presente decisione, sulle cifre di volta in volta risultanti dalla rivalutazione di quella devalutata sopra precisata, nonché gli ulteriori interessi da computarsi, sempre nella misura legale e sulla somma totale così come liquidata all'attualità, da oggi e sino all'effettivo soddisfo;
b) condanna ancora l' E_
, in persona del legale rappresentante “ pro
[...]
tempore “, non solo alla rifusione degli importi liquidati al C.T.U. dott. Per_3
con separato decreto, ma anche al pagamento, in favore della già nominata
[...]
, nella prefata qualità, – con specifico riguardo all'attività professionale Parte_1
svolta dal suo legale sia nel suo interesse che per conto dell'originaria promotrice della controversia – dei relativi oneri di lite, determinati in € Parte_2
272,62 per esborsi ed in € 7.616,00 per compenso, oltre il rimborso forfettario pari al 15% del compenso medesimo, l'I.V.A. ed il C.A.P. come per legge.
Salerno, 16.10.2024 IL GIUDICE
(dr. Bartolomeo Ietto)
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