Articolo 4 della Legge 24 dicembre 1951, n. 1552
Articolo 3
Versione
27 gennaio 1952
Art. 4.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 27 gennaio 1952