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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. AV Romeo, della III Sezione Civile, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 16382 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2022 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Di Maria Parte_1
opponente
E Controparte_1
in qualità di mandataria di CP_2 Controparte_3
rappresentata e difesa dall'avv. Calogero Mammona
opposto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
( ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 132 c.p.c. e 118, disp. att,
c.p.c., come novellati dalla L. n. 69/2009 )
Il presente giudizio prende le mosse dal precetto, notificato in data 2.12.22, con cui la ( già ), in qualità di mandataria di CP_2 CP_4 [...]
assumendo di essere, in virtù di contratto di cessione Controparte_3
concluso nell'ambito di un'operazione unitaria di cartolarizzazione, creditore nei confronti della e ciò in forza di decreto ingiuntivo emesso dal Parte_1
Tribunale di Palermo in data 21.09.12, divenuto esecutivo, a seguito di rigetto della relativa opposizione, il 7.02.20, intimava all'odierno opponente il complessivo pagamento di € 87.126,48, oltre successive spese, competenze e
1 interessi.
Con atto di citazione notificato in data 9.12.22, la ha Parte_1
proposto opposizione al superiore atto, eccependo innanzitutto il difetto di legittimazione attiva di quale cessionaria dell'originario Controparte_3
credito vantato da UniCredit S.p.a. nei confronti della non Parte_1
avendo la società cessionaria fornito prova dell'intervenuta cessione in suo favore del credito in questione, né della notificazione della cessione alla società opponente.
Mette conto evidenziare, in termini generali, che l'opposizione ex art. 615
c.p.c. ( quale è quella proposta nel caso di specie ) riguarda nel complesso la legittimità sostanziale dell'esecuzione e, dunque, oggetto della stessa risulta essere la contestazione dell'esistenza del diritto del creditore istante di procedere ad esecuzione forzata, da tradursi nelle seguenti forme: insussistenza di un diritto alla tutela esecutiva, quale mancanza del titolo esecutivo in senso sostanziale o inidoneità soggettiva del medesimo;
impignorabilità del bene;
inesistenza del diritto di cui è chiesta la tutela.
Ora, a fronte della sopra menzionata censura in punto di difetto di legittimazione attiva di tenuto conto che per indirizzo Controparte_3
giurisprudenziale cui qui si intende aderire non risulta sufficiente la produzione dell'avviso di cessione di crediti in blocco, oggetto di cartolarizzazione, in
Gazzetta Ufficiale quale prova della cessione del credito azionato, ma è necessario che il cessionario fornisca la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ( v. Cass. civ.
n. 12739/21; Cass. civ. ord. n. 5617/20; Cass. civ. n. 22151/19 ), va osservato come, in ossequio a tale principio, parte opposta abbia prodotto in giudizio: 1) attestazione rilasciata da Unicredit S.p.a. dell'intervenuta cessione in favore di della posizione NDG 19372950 e Controparte_3 Parte_1
del rapporto di c/c n.30070703; 2) estratto conto alla data del 13.07.2017 del
2 rapporto ceduto ( c/c n.30070703 ); 3) estratto notarile del contratto di cessione dei crediti del 14.07.2017 concluso tra UniCredit S.p.a. e Controparte_3
con indicazione dell'identificativo NDG 19372950 della pratica
[...] Pt_1
3) elenco delle posizioni cedute da UniCredit S.p.a. a Parte_1 [...]
( laddove il codice della risulta essere il Controparte_3 Parte_1
n.1092843153 indicato in azzurro a pag. 8 dell'elenco indicato nel sito richiamato in G.U.https://www.unicredit.it/it/info/operazioni- di-cartolarizzazione/fino.html ); 4) segnalazione in Centrale Rischi della
[...]
identificata con il codice di Banca d'Italia n.1092843153, ed estratto Parte_1
della Gazzetta Ufficiale n. 93 del 8.08.2017 relativa alla pubblicazione dell'operazione di cessione di crediti intervenuta tra Unicredit S.p.a. e
[...]
Controparte_3
Risulta, dunque, documentalmente provata l'inclusione del credito posto a fondamento del precetto opposto nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58
T.U.B. intervenuta tra Unicredit S.p.a. e in data Controparte_3
14.07.2017.
D'altro canto, con riguardo ai rilievi critici mossi da parte opponente rispetto alla idoneità probatoria della superiore documentazione, va osservato come il codice attribuito alla ( n.1092843153 ) evidenziato in azzurro a Parte_1
pag. 8 dell'elenco indicato nel sito richiamato in G.U. sia il medesimo risultante dalla segnalazione in Centrale Rischi della identificata con il Parte_1
codice di Banca d'Italia n.1092843153, mentre il rapporto di conto corrente n.30070703 della è espressamente indicato nell'attestazione Parte_1
rilasciata da Unicredit S.p.a. dell'intervenuta cessione in favore di
[...]
della posizione NDG 19372950 e del Controparte_3 Parte_1
rapporto di c/c n.30070703, con l'estratto conto alla data del 13.07.2017 del rapporto ceduto ( c/c n.30070703 ); ed infine l'NDG 19372950 della posizione risulta espressamente indicato nell'estratto conto alla data del Pt_1 Parte_1
13.07.2017 ( data di cessione ) del c/c n.30070703 nonché nell'estratto notarile
3 del 28.02.2023 del contratto di trasferimento dei crediti tra UniCredit S.p.a. e che, peraltro, individua con precisione la tipologia dei Controparte_3
crediti oggetto della cessione.
Respinta, pertanto, la superiore eccezione e venendo alla ulteriore doglianza formulata da parte opponente, segnatamente la mancata notifica alla
[...]
dell'avvenuta cessione del credito da UniCredit S.p.a. a Parte_1 [...]
se da un lato va considerato che il creditore cessionario Controparte_3
assume la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche in assenza della notificazione prevista dall'art. 1264 c.c., dall'altro, ancorché sia stata effettuata al debitore comunicazione delle suddette cessioni mediante notifica del ricorso per ingiunzione e pedissequo decreto posto quale titolo giudiziale a fondamento del precetto oggi opposto ( da ritenersi equipollente alla comunicazione ai sensi dell'art. 1264 c.c. ), dall'altro deve rilevarsi come il contratto di cessione di credito abbia natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegua al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, che attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione – anche in via esecutiva – pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c.; questa, a sua volta,
è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente, anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante ( v. ex multis
Cass. civ. nn. 4713/19, 15364/11 ).
Peraltro, i principi sopra esposti sono da ritenersi estesi anche alle operazioni di cessione di crediti in blocco e all'avviso di cui all'art. 58 T.U.B., potendo validamente essere surrogata la pubblicazione ivi prevista dagli adempimenti prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c. e segnatamente dalla notificazione della cessione che non è subordinata a particolari requisiti di forma e può quindi aver
4 luogo anche mediante l'atto giudiziale con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto ( v. ex multis Cass. civ. nn. 20495/20, 5997/16 ).
Alla luce delle superiori argomentazioni, andrà, pertanto, rigettata, stante la sua infondatezza, l'opposizione proposta dalla avverso il Parte_1
precetto notificato in data 2.12.22 dalla ( già ), in CP_2 CP_4
qualità di mandataria di Controparte_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate per come specificato in dispositivo.
P. Q. M.
Il G.O.P., in funzione di giudice di Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti: rigetta l'opposizione proposta dalla con atto di citazione Parte_1
notificato in data 9.12.2022 nei confronti in qualità di mandataria CP_2
di avverso il precetto notificato in data 2.12.2022; Controparte_3
condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Palermo in data 7.10.2025.
Il G.O.P.
( dr. AV Romeo )
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