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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 3375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3375 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 130/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'PE DI EN
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
RI Rigoni Presidente
AL DU Consigliere relatore
Barbara Gallo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR IT appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
UE BA appellato
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'PE DI EN
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili - appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso Prima Sezione Civile - n.1413/2024 del 16.07.2024, pubblicata in data
24.07.2024
Conclusioni di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, anche in relazione all'appello incidentale ex adverso svolto, in riforma della Sentenza del Tribunale di
Treviso - Prima Sezione Civile - n.1413/2024 del 16.07.2024, pubblicata in data
24.07.2024, emessa all'esito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1779/ 2023 R.G., nel merito, con riferimento ai turni di responsabilità, disporre che: le figlie minori rimangano presso la madre e il padre potrà vederle e tenerle a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19,00 al martedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre nel periodo non scolastico) e il lunedì seguente dall'uscita da scuola
(o dal mattino nel periodo non scolastico) sino al martedì mattina all'ingresso della scuola (o dalla mamma nel periodo non scolastico).
Durante la settimana (quella in cui le minori staranno con la madre nel weekend) le figlie staranno con il padre il venerdì sera dalle ore 19.00 sino al sabato mattino e il mercoledì sera dalle ore 19.00 sino al giovedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre nel periodo non scolastico). Durante il proprio turno, il genitore si impegna a garantire alle figlie la regolare frequenza alle rispettive attività scolastiche ed extrascolastiche (sportive, culturali, gite, feste di compleanno e altro).
Qualora non potesse provvedervi personalmente, si premurerà di trovare un sostituto, dando in ogni caso priorità all'altro genitore o ad un familiare (nonni, zii), autorizzando sin d'ora l'inserimento dei nonni materni e paterni negli eventuali moduli che l'istituto scolastico dovesse richiedere per le relative autorizzazioni. Nell'ipotesi di dover ricorrere all'ausilio di baby sitter, la relativa spesa sarà interamente a carico del genitore che ne farà uso.
Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino a due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le festività natalizie le figlie rimarranno ad anni alterni con un genitore dalle ore 10.00 del 25 dicembre sino alle ore 10.00 del 31 dicembre, quando verranno accompagnate presso l'altro genitore che li terrà con sé sino alle ore 16.30 del 06 gennaio. Durante le festività pasquali le figlie rimarranno con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale, alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. pag. 2/11 Le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed altre eventuali) verranno gestite alternativamente
(ad esempio se il carnevale le figlie staranno con la madre, il 25 aprile staranno con il padre e così via), mentre nelle giornate “di ponte” le minori rimarranno con il genitore che le aveva in consegna il giorno precedente.
In ipotesi di malattia, le figlie rimarranno presso il genitore che in quel momento le avrà in custodia, salvo diverso accordo tra i genitori alla luce della particolare gravità della malattia;
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 versando mensilmente, in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, l'importo di €
640,00, pari ad € 320,00 per ciascuna figlia, (importo soggetto a rivalutazione ISTAT)
a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora e che le spese Pt_1 straordinarie delle figlie, come elencate nel “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso”, rimangano a carico del padre nella misura del 65% e della madre per il restante 35%, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Con riferimento agli sgravi fiscali relativi alla prole, le figlie rimarranno a carico di entrambi i genitori per il 50%, mentre la signora potrà percepire interamente Pt_1
l'assegno unico.
Con vittoria delle spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio e condanna del sig. alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della Controparte_1 condanna alle liti contenuta nella sentenza di primo grado;
in via istruttoria, disattesa ogni avversa istanza, si richiamano tutte le istanze già formulate nel procedimento di primo grado da ritenersi qui integralmente riprodotte e trascritte.
Conclusioni di parte appellata rigettare per i motivi tutti esposti in narrativa le domande formulate da parte appellante nel ricorso datato 20.12.2024 e notificato al signor in data 04.02.2025 e per CP_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1413/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso nell'ambito del giudizio R.G. n. 1779/2023, anche nella parte relativa alla ripartizione dei turni di responsabilità e del contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del signor , con richiesta di Controparte_1
pag. 3/11 PARZIALE RIFORMA della predetta sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1413/2024 emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 1779/2023, per i motivi di cui in narrativa, limitatamente alla parte relativa alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie delle figlie, e per l'effetto Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia così DISPORRE
- il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie delle figlie minori, come individuate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso, nella misura del
50%.
Con rifusione delle spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, di entrambi
i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si richiama quanto già esposto e formulato in primo grado, da intendersi qui riproposto.
Conclusioni del Sostituto Procuratore Generale
Confermarsi il provvedimento di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1413/2024 del 16.07.2024, pubblicata in data 24.07.2024, emessa all'esito del procedimento n. 1779/ 2023 promosso con ricorso in data 10.01.2023 dalla sig.ra al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 concordatario contratto con in NZ EN (TV) il 01.05.2010, il Controparte_1
Tribunale di Treviso così decideva, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri e in NZ EN (TV) il 01.05.2010, Parte_1 Controparte_1 trascritto agli Atti di matrimonio del Comune di NZ EN al n. 1 – parte II – serie A – Anno 2010;
2. Affida le minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale affinché vi abiti con le figlie;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie un fine settimana ogni quindici giorni dalle 18,30 del sabato al martedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre nel periodo non scolastico) e il lunedì seguente dall'uscita da scuola (o dal mattino nel periodo non scolastico) sino al martedì mattina all'ingresso della scuola (o pag. 4/11 dalla mamma nel periodo non scolastico). Durante la settimana (quella in cui le minori staranno con la madre nel weekend) le figlie potranno stare con il padre il venerdì sera dalle ore 19.00 sino al sabato mattina.
Durante il proprio turno, il genitore si impegna a garantire alle figlie la regolare frequenza alle rispettive attività scolastiche ed extrascolastiche (sportive, culturali, gite, feste di compleanno e altro). Qualora non potesse provvedervi personalmente, si premurerà di trovare un sostituto, dando in ogni caso priorità all'altro genitore o ad un familiare (nonni, zii), autorizzando sin d'ora l'inserimento dei nonni materni e paterni negli eventuali moduli che l'istituto scolastico dovesse richiedere per le relative autorizzazioni. Nell'ipotesi di dover ricorrere all'ausilio di baby sitter, la relativa spesa sarà interamente a carico del genitore che ne farà uso.
Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino a due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le festività natalizie le figlie rimarranno ad anni alterni con un genitore dalle
10,00 del 25 dicembre sino alle ore 10,00 del 31 dicembre, quando verranno accompagnate presso l'altro genitore che li terrà con sé sino alle 16,30 del 06 gennaio.
Durante le festività pasquali le figlie rimarranno con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale, alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio, festa della liberazione, compleanno …) verranno gestite secondo il calendario ordinario, mentre nelle giornate “di ponte” le minori rimarranno con il genitore che le aveva in consegna il giorno precedente.
In ipotesi di malattia, le figlie rimarranno presso il genitore che in quel momento le avrà in custodia, salvo diverso accordo tra i genitori alla luce della particolare gravità della malattia;
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
l'assegno mensile di complessivi € 414.00 (€ 207.00 a figlia) a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della prole, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della presente sentenza, impregiudicati gli effetti dei provvedimenti provvisori ed urgenti fino a tale data, oltre il 65% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso a questo Tribunale;
pag. 5/11
5. Liquida le spese di lite nella somma complessiva di € 4.500.00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge e condanna Parte_1
a rifonderle a nella misura della metà, compensando per la
[...] Controparte_1 restante parte. Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16.07.2024.
2. Con ricorso in appello la impugnava la sentenza sollevando Parte_1 motivi di censura attinenti alla ritenuta tardività della richiesta di modifica del calendario, alla misura dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie, alle spese di lite.
3. Si costituiva con comparsa di risposta NT , chiedendo il rigetto di CP_1 tutti i motivi di appello avversari e proponendo appello incidentale, in punto di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per le figlie, come da conclusioni sopra precisate. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. Con ordinanza 25.3.3025 la Corte, rilevato che è stata devoluta la questione dei turni di responsabilità e che le minori non erano state ascoltate in primo grado, ne disponeva l'ascolto, che avveniva all'udienza 16.6.2025.
5. Esaurita l'attività istruttoria veniva fissata l'udienza del 27.10.2025 per la decisione della causa, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusive delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato, mentre è infondato e va rigettato l'appello incidentale per i motivi che seguono.
1.1 Primo motivo. Errata pronuncia in ordine alla richiesta dell'appellante di modifica del calendario.
Parte appellante ensura l'impugnata sentenza ritenendo che il giudice di Pt_1 prime cure abbia commesso un errore di fatto rilevabile dagli atti di causa, con violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 316, 337ter e
337quinquies c.c. , laddove ha ritenuto non rispettosa del contraddittorio la richiesta della di modifica del calendario (in ordine alle modalità del diritto di visita Pt_1 padre- figlie), in quanto avanzata tardivamente, ossia solo in sede di precisazione delle conclusioni. In sede di conclusioni insiste quindi per l'accoglimento della richiesta di modifica in senso incrementativo dei turni di responsabilità paterni, mediante aggiunta a pag. 6/11 settimane alterne di un pernotto tra lunedì e martedì e di un ulteriore pernotto tra il venerdì e il sabato nelle settimane in cui le figlie trascorrono i fine settimana con la madre.
1.2 Il motivo è parzialmente fondato.
Sebbene appia corretta la censura, sotto il profilo procedurale, in relazione alla non tardività della richiesta di modifica, in quanto essa è stata avanzata tempestivamente con la memoria integrativa del 05.09.2023, e successivamente reiterata e precisata con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il motivo appare comunque infondato nel merito.
Appare infatti corretta la decisione del Tribunale di non mutare il calendario di visite stabilito nell'impugnata sentenza, per la quale non sussiste l'invocata nullità per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo la decisione di mantenere invariati i turni di visita e di responsabilità paterna fondata sulla valutazione di sostanziale adeguatezza alle esigenze delle minori dei turni di responsabilità stabiliti dalle parti in sede di omologa della separazione e per lungo tempo accettati dalle stesse parti e risultati rispondenti alle esigenze delle minori, pur nell'auspicio e invito manifestato in sede di udienza presidenziale di incrementare nel tempo della presenza paterna nella vita delle figlie, rimesso alla sua disponibilità.
Ad integrazione di quanto osservato nella sentenza di primo grado, la Corte ritiene che tale valutazione vada confermata non solo per la sostanziale indisponibilità manifestata dal padre circa l'aumento dei tempi di frequentazione delle figlie ma anche per considerazioni a valle dell'ascolto delle minori svolto in tale fase di giudizio, ove è emersa, in definitiva, l'opportunità di lasciare invariati i turni di permanenza presso i genitori per esigenze attinenti, principalmente, al loro benessere correlato all'organizzazione logistica e degli spazi personali per lo svolgimento dei compiti scolastici. La Corte ritiene quindi, alla luce del prevalente interesse delle minori, appositamente ascoltate sul punto, di non dover mutare allo stato il programma di frequentazione delineato nell'impugnata pronuncia.
2.1 Secondo motivo. Il contributo al mantenimento a favore delle figlie.
L'appellante censura, per violazione degli artt. 155 e 337 ter c.c. e 115-116 c.p.c., la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accolto la richiesta del di CP_1 riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie a favore della sig.ra pag. 7/11 a complessivi € 414.00 (€ 207.00 a figlia), per aver acriticamente recepito il Pt_1 conteggio prospettato dall'appellato sul presupposto della migliorata situazione economico lavorativa dell'odierna appellante e dell'aumento del contributo a titolo di assegno unico (dai 143 € con gli assegni familiari ai 440 € con il nuovo assegno unico), interamente percepito dalla madre.
2.2 Il motivo è fondato.
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione vada accolto, nei termini che seguono.
Pur essendo dimostrato, e non contestato, l'intervenuto aumento stipendiale dell'appellante, da 1.000 a circa 1.500 va tenuto in debito conto che esso consegue non ad un miglioramento sostanziale delle condizioni economiche della madre, la quale ha ottenuto l'aumento predetto a fronte dell'incrementato numero di ore lavorative (da 30 a
38 ore settimanali) a seguito del documentato passaggio a full time. Di ciò deve tenersi conto nell'economia complessiva familiare, posto che la madre, sulla quale grava il maggior onere in termini di tempi di cura e mantenimento delle figlie (22 pernotti al mese contro gli 8 del padre), deve sopperire con ulteriori risorse all'accudimento delle figlie, facendo ricorso alle baby sitter (la cui spesa, come stabilito in sentenza, grava interamente sul genitore che vi ricorre), stante il suo incrementato impegno sul fronte lavorativo.
Quanto all'aumento dell'assegno unico, va tenuto altresì conto delle incrementate esigenze delle figlie correlate all'età; redistribuire tale voce di spesa sulle sole risorse materne risulterebbe quindi sproporzionato, alla luce anche di quanto sopra considerato in ordine al passaggio a full time della sua attività lavorativa. Si richiama il principio consolidato per cui è implicito, e non soggetto ad oneri probatori, l'aumento delle esigenze dei figli legato alla crescita e allo sviluppo della personalità (In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
v. Cass. Sez. 1, 29/04/2022, n. 13664, Rv. 664764 - 01) ed altresì il principio riconosciuto per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo
pag. 8/11 posto a carico dell'altro genitore (Cass. civ., Sez. VI, n. 3926/2018 e Cass. Sez. 1,
02/08/2013, n. 18538, Rv. 628040 - 01).
D'altro canto, non appaiono secondari i rilievi in ordine allo stipendio del sig. CP_1 composto da una quota fissa (busta paga di ottobre 2023 è pari 1.695 €), a cui deve aggiungersi una quota variabile (esentasse) di 500 euro (come dallo stesso ammesso a verbale di udienza nel primo grado di giudizio), e verosimilmente maggiore, tenuto conto che in epoca pre-emergenziale si aggirava intorno ai 1.000 euro, secondo l'affermazione della non contestata dal il quale tra l'altro deduce, a Tes_1 CP_1 giustificazione della non disponibilità ad aumentare i turni di presenza con le figlie, di lavorare sempre molto. Inoltre, rileva la circostanza che essendo egli ospitato nella casa dei genitori non sostiene spese per canoni di locazione. CP_1
Il motivo di censura va quindi accolto con conseguente rideterminazione dell'assegno a carico del padre nella misura originaria di euro 320 per ciascuna figlia (in totale 640 euro), oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla sentenza impugnata.
3.1 Terzo motivo. Le spese di lite.
Si duole l'appellante, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. , del deciso riparto delle spese di lite per metà a suo carico e compensate per la restante parte, osservando che nel giudizio di primo grado le parti hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, convenuto sulle modalità di affidamento e di collocamento delle minori, e hanno, altresì, sostanzialmente concordato sui tempi di frequentazione delle figlie con i genitori, mentre si è solo discusso del quantum dell'assegno di mantenimento da porre a carico del padre, con cui le minori non vivono stabilmente.
3.2 La Corte ritiene fondato il motivo di censura, risultando non equilibrata la ripartizione delle spese del giudizio di primo grado rispetto alla parziale soccombenza del sig. Peraltro, quanto alla determinazione, si rimanda infra al par. 5. CP_1
4.1 L'appello incidentale. Il contributo alle spese straordinarie.
Con appello incidentale il sig. ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza in CP_1 punto riparto spese straordinarie, che ritiene equo porre al 50% a carico di ciascun genitore, in coerenza con la decisa riduzione dell'assegno a carico del padre accolta dal giudice di prime cure. pag. 9/11
4.2 Il motivo è infondato.
L'unico motivo proposto con appello incidentale va rigettato, in coerenza alle considerazioni svolte supra al paragrafo 2. L'accoglimento dell'appello principale infatti in punto assegno di mantenimento a favore delle figlie, rideterminato nella misura originariamente stabilita in sede di omologa della separazione, conduce a confermare l'adeguatezza anche del riparto delle spese straordinarie nella misura ivi stabilita di 65%
a carico del padre e di 35% a carico della madre, sulla quale tra l'altro grava l'onere maggiore in ragione dei tempi di permanenza presso di sé delle figlie, come sopra specificati, con correlate maggiori spese straordinarie (es. baby sitter).
5. Le spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio, si impone una valutazione complessiva delle spese dei due gradi di giudizio (Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33412, Rv. 673210 – 01), all'esito della quale si ritiene, in considerazione del principio di soccombenza, di condannare alle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come Controparte_1 da dispositivo, tenuto conto dei parametri compresi tra i minimi e i medi della vigente tariffa professionale (DM 55/2014), secondo lo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e sull'appello incidentale proposto Pt_1 Controparte_1 da quest'ultimo avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1413/2024 del
16.07.2024, pubblicata in data 24.07.2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma parziale della sentenza impugnata, modifica l'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a carico di , rideterminandolo nella somma complessiva di euro 640,00 Controparte_1
(euro 320,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla sentenza di primo grado;
- rigetta la domanda di modifica dei turni di responsabilità genitoriale;
pag. 10/11 - rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante principale Controparte_1 [...] alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € Pt_1
4.500,00 per il primo grado e in € 5.300,00 per il secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Terza, in data 28/11/2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
AL DU RI Rigoni
pag. 11/11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'PE DI EN
SEZIONE TERZA CIVILE E MINORENNI
La Corte d'Appello di Venezia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
RI Rigoni Presidente
AL DU Consigliere relatore
Barbara Gallo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), assistita e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
OR IT appellante e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
UE BA appellato
E con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE
D'PE DI EN
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili - appello avverso la sentenza del Tribunale di Treviso Prima Sezione Civile - n.1413/2024 del 16.07.2024, pubblicata in data
24.07.2024
Conclusioni di parte appellante
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectis, anche in relazione all'appello incidentale ex adverso svolto, in riforma della Sentenza del Tribunale di
Treviso - Prima Sezione Civile - n.1413/2024 del 16.07.2024, pubblicata in data
24.07.2024, emessa all'esito del procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 1779/ 2023 R.G., nel merito, con riferimento ai turni di responsabilità, disporre che: le figlie minori rimangano presso la madre e il padre potrà vederle e tenerle a fine settimana alternati dal venerdì alle ore 19,00 al martedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre nel periodo non scolastico) e il lunedì seguente dall'uscita da scuola
(o dal mattino nel periodo non scolastico) sino al martedì mattina all'ingresso della scuola (o dalla mamma nel periodo non scolastico).
Durante la settimana (quella in cui le minori staranno con la madre nel weekend) le figlie staranno con il padre il venerdì sera dalle ore 19.00 sino al sabato mattino e il mercoledì sera dalle ore 19.00 sino al giovedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre nel periodo non scolastico). Durante il proprio turno, il genitore si impegna a garantire alle figlie la regolare frequenza alle rispettive attività scolastiche ed extrascolastiche (sportive, culturali, gite, feste di compleanno e altro).
Qualora non potesse provvedervi personalmente, si premurerà di trovare un sostituto, dando in ogni caso priorità all'altro genitore o ad un familiare (nonni, zii), autorizzando sin d'ora l'inserimento dei nonni materni e paterni negli eventuali moduli che l'istituto scolastico dovesse richiedere per le relative autorizzazioni. Nell'ipotesi di dover ricorrere all'ausilio di baby sitter, la relativa spesa sarà interamente a carico del genitore che ne farà uso.
Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino a due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le festività natalizie le figlie rimarranno ad anni alterni con un genitore dalle ore 10.00 del 25 dicembre sino alle ore 10.00 del 31 dicembre, quando verranno accompagnate presso l'altro genitore che li terrà con sé sino alle ore 16.30 del 06 gennaio. Durante le festività pasquali le figlie rimarranno con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale, alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. pag. 2/11 Le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre ed altre eventuali) verranno gestite alternativamente
(ad esempio se il carnevale le figlie staranno con la madre, il 25 aprile staranno con il padre e così via), mentre nelle giornate “di ponte” le minori rimarranno con il genitore che le aveva in consegna il giorno precedente.
In ipotesi di malattia, le figlie rimarranno presso il genitore che in quel momento le avrà in custodia, salvo diverso accordo tra i genitori alla luce della particolare gravità della malattia;
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento delle figlie e Per_1 Per_2 versando mensilmente, in via anticipata entro il giorno 05 di ogni mese, l'importo di €
640,00, pari ad € 320,00 per ciascuna figlia, (importo soggetto a rivalutazione ISTAT)
a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla signora e che le spese Pt_1 straordinarie delle figlie, come elencate nel “Protocollo per il processo di famiglia presso il Tribunale di Treviso”, rimangano a carico del padre nella misura del 65% e della madre per il restante 35%, con conseguente rigetto dell'appello incidentale.
Con riferimento agli sgravi fiscali relativi alla prole, le figlie rimarranno a carico di entrambi i genitori per il 50%, mentre la signora potrà percepire interamente Pt_1
l'assegno unico.
Con vittoria delle spese e competenze di lite del secondo grado di giudizio e condanna del sig. alla restituzione degli importi pagati in esecuzione della Controparte_1 condanna alle liti contenuta nella sentenza di primo grado;
in via istruttoria, disattesa ogni avversa istanza, si richiamano tutte le istanze già formulate nel procedimento di primo grado da ritenersi qui integralmente riprodotte e trascritte.
Conclusioni di parte appellata rigettare per i motivi tutti esposti in narrativa le domande formulate da parte appellante nel ricorso datato 20.12.2024 e notificato al signor in data 04.02.2025 e per CP_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado n. 1413/2024 emessa dal Tribunale di
Treviso nell'ambito del giudizio R.G. n. 1779/2023, anche nella parte relativa alla ripartizione dei turni di responsabilità e del contributo al mantenimento delle figlie posto a carico del signor , con richiesta di Controparte_1
pag. 3/11 PARZIALE RIFORMA della predetta sentenza di primo grado del Tribunale di Treviso n. 1413/2024 emessa nell'ambito del giudizio R.G. n. 1779/2023, per i motivi di cui in narrativa, limitatamente alla parte relativa alla ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie delle figlie, e per l'effetto Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia così DISPORRE
- il padre contribuirà al pagamento delle spese straordinarie delle figlie minori, come individuate nel Protocollo in vigore presso il Tribunale di Treviso, nella misura del
50%.
Con rifusione delle spese e compensi professionali, oltre accessori di legge, di entrambi
i gradi del giudizio.
In via istruttoria, si richiama quanto già esposto e formulato in primo grado, da intendersi qui riproposto.
Conclusioni del Sostituto Procuratore Generale
Confermarsi il provvedimento di primo grado
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza n. 1413/2024 del 16.07.2024, pubblicata in data 24.07.2024, emessa all'esito del procedimento n. 1779/ 2023 promosso con ricorso in data 10.01.2023 dalla sig.ra al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio Parte_1 concordatario contratto con in NZ EN (TV) il 01.05.2010, il Controparte_1
Tribunale di Treviso così decideva, definitivamente pronunciando:
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri e in NZ EN (TV) il 01.05.2010, Parte_1 Controparte_1 trascritto agli Atti di matrimonio del Comune di NZ EN al n. 1 – parte II – serie A – Anno 2010;
2. Affida le minori e in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 Per_2 collocazione prevalente presso la madre, alla quale viene assegnata la casa coniugale affinché vi abiti con le figlie;
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie un fine settimana ogni quindici giorni dalle 18,30 del sabato al martedì mattina quando le riaccompagnerà a scuola (o a casa della madre nel periodo non scolastico) e il lunedì seguente dall'uscita da scuola (o dal mattino nel periodo non scolastico) sino al martedì mattina all'ingresso della scuola (o pag. 4/11 dalla mamma nel periodo non scolastico). Durante la settimana (quella in cui le minori staranno con la madre nel weekend) le figlie potranno stare con il padre il venerdì sera dalle ore 19.00 sino al sabato mattina.
Durante il proprio turno, il genitore si impegna a garantire alle figlie la regolare frequenza alle rispettive attività scolastiche ed extrascolastiche (sportive, culturali, gite, feste di compleanno e altro). Qualora non potesse provvedervi personalmente, si premurerà di trovare un sostituto, dando in ogni caso priorità all'altro genitore o ad un familiare (nonni, zii), autorizzando sin d'ora l'inserimento dei nonni materni e paterni negli eventuali moduli che l'istituto scolastico dovesse richiedere per le relative autorizzazioni. Nell'ipotesi di dover ricorrere all'ausilio di baby sitter, la relativa spesa sarà interamente a carico del genitore che ne farà uso.
Durante il periodo estivo le figlie trascorreranno con ciascun genitore fino a due settimane consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le festività natalizie le figlie rimarranno ad anni alterni con un genitore dalle
10,00 del 25 dicembre sino alle ore 10,00 del 31 dicembre, quando verranno accompagnate presso l'altro genitore che li terrà con sé sino alle 16,30 del 06 gennaio.
Durante le festività pasquali le figlie rimarranno con il genitore con il quale non hanno trascorso il Natale, alternando la Pasqua con il Lunedì dell'Angelo.
Le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio, festa della liberazione, compleanno …) verranno gestite secondo il calendario ordinario, mentre nelle giornate “di ponte” le minori rimarranno con il genitore che le aveva in consegna il giorno precedente.
In ipotesi di malattia, le figlie rimarranno presso il genitore che in quel momento le avrà in custodia, salvo diverso accordo tra i genitori alla luce della particolare gravità della malattia;
4. Pone a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Controparte_1
l'assegno mensile di complessivi € 414.00 (€ 207.00 a figlia) a titolo di Pt_1 contributo al mantenimento della prole, assegno rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dalla data della presente sentenza, impregiudicati gli effetti dei provvedimenti provvisori ed urgenti fino a tale data, oltre il 65% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso a questo Tribunale;
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5. Liquida le spese di lite nella somma complessiva di € 4.500.00 per compenso professionale oltre spese generali Iva e cpa se dovuti per legge e condanna Parte_1
a rifonderle a nella misura della metà, compensando per la
[...] Controparte_1 restante parte. Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 16.07.2024.
2. Con ricorso in appello la impugnava la sentenza sollevando Parte_1 motivi di censura attinenti alla ritenuta tardività della richiesta di modifica del calendario, alla misura dell'assegno di mantenimento a favore delle figlie, alle spese di lite.
3. Si costituiva con comparsa di risposta NT , chiedendo il rigetto di CP_1 tutti i motivi di appello avversari e proponendo appello incidentale, in punto di ripartizione tra i genitori delle spese straordinarie per le figlie, come da conclusioni sopra precisate. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.
4. Con ordinanza 25.3.3025 la Corte, rilevato che è stata devoluta la questione dei turni di responsabilità e che le minori non erano state ascoltate in primo grado, ne disponeva l'ascolto, che avveniva all'udienza 16.6.2025.
5. Esaurita l'attività istruttoria veniva fissata l'udienza del 27.10.2025 per la decisione della causa, con concessione dei termini di legge per lo scambio delle memorie conclusive delle parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello principale è parzialmente fondato, mentre è infondato e va rigettato l'appello incidentale per i motivi che seguono.
1.1 Primo motivo. Errata pronuncia in ordine alla richiesta dell'appellante di modifica del calendario.
Parte appellante ensura l'impugnata sentenza ritenendo che il giudice di Pt_1 prime cure abbia commesso un errore di fatto rilevabile dagli atti di causa, con violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 316, 337ter e
337quinquies c.c. , laddove ha ritenuto non rispettosa del contraddittorio la richiesta della di modifica del calendario (in ordine alle modalità del diritto di visita Pt_1 padre- figlie), in quanto avanzata tardivamente, ossia solo in sede di precisazione delle conclusioni. In sede di conclusioni insiste quindi per l'accoglimento della richiesta di modifica in senso incrementativo dei turni di responsabilità paterni, mediante aggiunta a pag. 6/11 settimane alterne di un pernotto tra lunedì e martedì e di un ulteriore pernotto tra il venerdì e il sabato nelle settimane in cui le figlie trascorrono i fine settimana con la madre.
1.2 Il motivo è parzialmente fondato.
Sebbene appia corretta la censura, sotto il profilo procedurale, in relazione alla non tardività della richiesta di modifica, in quanto essa è stata avanzata tempestivamente con la memoria integrativa del 05.09.2023, e successivamente reiterata e precisata con le memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., il motivo appare comunque infondato nel merito.
Appare infatti corretta la decisione del Tribunale di non mutare il calendario di visite stabilito nell'impugnata sentenza, per la quale non sussiste l'invocata nullità per omessa pronuncia e violazione dell'art. 112 c.p.c., essendo la decisione di mantenere invariati i turni di visita e di responsabilità paterna fondata sulla valutazione di sostanziale adeguatezza alle esigenze delle minori dei turni di responsabilità stabiliti dalle parti in sede di omologa della separazione e per lungo tempo accettati dalle stesse parti e risultati rispondenti alle esigenze delle minori, pur nell'auspicio e invito manifestato in sede di udienza presidenziale di incrementare nel tempo della presenza paterna nella vita delle figlie, rimesso alla sua disponibilità.
Ad integrazione di quanto osservato nella sentenza di primo grado, la Corte ritiene che tale valutazione vada confermata non solo per la sostanziale indisponibilità manifestata dal padre circa l'aumento dei tempi di frequentazione delle figlie ma anche per considerazioni a valle dell'ascolto delle minori svolto in tale fase di giudizio, ove è emersa, in definitiva, l'opportunità di lasciare invariati i turni di permanenza presso i genitori per esigenze attinenti, principalmente, al loro benessere correlato all'organizzazione logistica e degli spazi personali per lo svolgimento dei compiti scolastici. La Corte ritiene quindi, alla luce del prevalente interesse delle minori, appositamente ascoltate sul punto, di non dover mutare allo stato il programma di frequentazione delineato nell'impugnata pronuncia.
2.1 Secondo motivo. Il contributo al mantenimento a favore delle figlie.
L'appellante censura, per violazione degli artt. 155 e 337 ter c.c. e 115-116 c.p.c., la sentenza di primo grado, nella parte in cui ha accolto la richiesta del di CP_1 riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento per le figlie a favore della sig.ra pag. 7/11 a complessivi € 414.00 (€ 207.00 a figlia), per aver acriticamente recepito il Pt_1 conteggio prospettato dall'appellato sul presupposto della migliorata situazione economico lavorativa dell'odierna appellante e dell'aumento del contributo a titolo di assegno unico (dai 143 € con gli assegni familiari ai 440 € con il nuovo assegno unico), interamente percepito dalla madre.
2.2 Il motivo è fondato.
Ritiene la Corte che il motivo di impugnazione vada accolto, nei termini che seguono.
Pur essendo dimostrato, e non contestato, l'intervenuto aumento stipendiale dell'appellante, da 1.000 a circa 1.500 va tenuto in debito conto che esso consegue non ad un miglioramento sostanziale delle condizioni economiche della madre, la quale ha ottenuto l'aumento predetto a fronte dell'incrementato numero di ore lavorative (da 30 a
38 ore settimanali) a seguito del documentato passaggio a full time. Di ciò deve tenersi conto nell'economia complessiva familiare, posto che la madre, sulla quale grava il maggior onere in termini di tempi di cura e mantenimento delle figlie (22 pernotti al mese contro gli 8 del padre), deve sopperire con ulteriori risorse all'accudimento delle figlie, facendo ricorso alle baby sitter (la cui spesa, come stabilito in sentenza, grava interamente sul genitore che vi ricorre), stante il suo incrementato impegno sul fronte lavorativo.
Quanto all'aumento dell'assegno unico, va tenuto altresì conto delle incrementate esigenze delle figlie correlate all'età; redistribuire tale voce di spesa sulle sole risorse materne risulterebbe quindi sproporzionato, alla luce anche di quanto sopra considerato in ordine al passaggio a full time della sua attività lavorativa. Si richiama il principio consolidato per cui è implicito, e non soggetto ad oneri probatori, l'aumento delle esigenze dei figli legato alla crescita e allo sviluppo della personalità (In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione;
v. Cass. Sez. 1, 29/04/2022, n. 13664, Rv. 664764 - 01) ed altresì il principio riconosciuto per cui le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un migliore soddisfacimento delle sue esigenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo
pag. 8/11 posto a carico dell'altro genitore (Cass. civ., Sez. VI, n. 3926/2018 e Cass. Sez. 1,
02/08/2013, n. 18538, Rv. 628040 - 01).
D'altro canto, non appaiono secondari i rilievi in ordine allo stipendio del sig. CP_1 composto da una quota fissa (busta paga di ottobre 2023 è pari 1.695 €), a cui deve aggiungersi una quota variabile (esentasse) di 500 euro (come dallo stesso ammesso a verbale di udienza nel primo grado di giudizio), e verosimilmente maggiore, tenuto conto che in epoca pre-emergenziale si aggirava intorno ai 1.000 euro, secondo l'affermazione della non contestata dal il quale tra l'altro deduce, a Tes_1 CP_1 giustificazione della non disponibilità ad aumentare i turni di presenza con le figlie, di lavorare sempre molto. Inoltre, rileva la circostanza che essendo egli ospitato nella casa dei genitori non sostiene spese per canoni di locazione. CP_1
Il motivo di censura va quindi accolto con conseguente rideterminazione dell'assegno a carico del padre nella misura originaria di euro 320 per ciascuna figlia (in totale 640 euro), oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla sentenza impugnata.
3.1 Terzo motivo. Le spese di lite.
Si duole l'appellante, per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. , del deciso riparto delle spese di lite per metà a suo carico e compensate per la restante parte, osservando che nel giudizio di primo grado le parti hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, convenuto sulle modalità di affidamento e di collocamento delle minori, e hanno, altresì, sostanzialmente concordato sui tempi di frequentazione delle figlie con i genitori, mentre si è solo discusso del quantum dell'assegno di mantenimento da porre a carico del padre, con cui le minori non vivono stabilmente.
3.2 La Corte ritiene fondato il motivo di censura, risultando non equilibrata la ripartizione delle spese del giudizio di primo grado rispetto alla parziale soccombenza del sig. Peraltro, quanto alla determinazione, si rimanda infra al par. 5. CP_1
4.1 L'appello incidentale. Il contributo alle spese straordinarie.
Con appello incidentale il sig. ha chiesto la riforma dell'impugnata sentenza in CP_1 punto riparto spese straordinarie, che ritiene equo porre al 50% a carico di ciascun genitore, in coerenza con la decisa riduzione dell'assegno a carico del padre accolta dal giudice di prime cure. pag. 9/11
4.2 Il motivo è infondato.
L'unico motivo proposto con appello incidentale va rigettato, in coerenza alle considerazioni svolte supra al paragrafo 2. L'accoglimento dell'appello principale infatti in punto assegno di mantenimento a favore delle figlie, rideterminato nella misura originariamente stabilita in sede di omologa della separazione, conduce a confermare l'adeguatezza anche del riparto delle spese straordinarie nella misura ivi stabilita di 65%
a carico del padre e di 35% a carico della madre, sulla quale tra l'altro grava l'onere maggiore in ragione dei tempi di permanenza presso di sé delle figlie, come sopra specificati, con correlate maggiori spese straordinarie (es. baby sitter).
5. Le spese di lite.
In considerazione dell'esito del giudizio, si impone una valutazione complessiva delle spese dei due gradi di giudizio (Cass. Sez. 3, 19/12/2024, n. 33412, Rv. 673210 – 01), all'esito della quale si ritiene, in considerazione del principio di soccombenza, di condannare alle spese processuali di entrambi i gradi, liquidate come Controparte_1 da dispositivo, tenuto conto dei parametri compresi tra i minimi e i medi della vigente tariffa professionale (DM 55/2014), secondo lo scaglione di valore indeterminabile, complessità bassa, esclusa la fase istruttoria non tenutasi.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di e sull'appello incidentale proposto Pt_1 Controparte_1 da quest'ultimo avverso la sentenza del Tribunale di Treviso n. 1413/2024 del
16.07.2024, pubblicata in data 24.07.2024, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale e in riforma parziale della sentenza impugnata, modifica l'assegno a titolo di contributo al mantenimento delle figlie a carico di , rideterminandolo nella somma complessiva di euro 640,00 Controparte_1
(euro 320,00 per ciascuna figlia), oltre rivalutazione annuale Istat, con decorrenza dalla sentenza di primo grado;
- rigetta la domanda di modifica dei turni di responsabilità genitoriale;
pag. 10/11 - rigetta l'appello incidentale proposto da . Controparte_1
- condanna al pagamento, in favore dell'appellante principale Controparte_1 [...] alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € Pt_1
4.500,00 per il primo grado e in € 5.300,00 per il secondo grado, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante incidentale, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Terza, in data 28/11/2025.
La Consigliera relatrice La Presidente
AL DU RI Rigoni
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