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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/12/2025, n. 34320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34320 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 8128-2025 proposto da: AL RE, rappresentata e difesa dagli avvocati LUCA ND e IO TA UC giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente – contro CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CREMONA E CREMA, rappresentato e difeso dagli avvocati REMO DANOVI e AT ZI, giusta procura in calce al controricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34320 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 28/12/2025 Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -2- – controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO n. 3508/2024, depositata il 20 dicembre 2024; lette le memorie della ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CARMELO CELENATNO che ha chiesto dichiarsri l’estinzione per cessazione della materia del contendere;
udito l‘avvocato Matteo Gozzi per il controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il notaio Fiorella Allegri propose reclamo ai sensi degli artt. 158 L. 89/1913 e 26 D. Lgs. 150/2011 avverso la decisione n. 257 Reg. Decisioni della Commissione Regionale di Disciplina della Lombardia, resa all’esito del procedimento disciplinare n. 248/2023, con la quale le era stata inflitta: - “per la violazione di cui al primo capo di incolpazione la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 1 (uno); - per la violazione di cui al secondo capo di incolpazione la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 6 (sei) per ciascuno dei due atti nulli e quindi complessivamente per mesi 12 (dodici)”. Il procedimento scaturiva dal fatto che il notaio Allegri, già professionista di fiducia del sig. RI IE, nel mese di agosto 2022, allorché questi si trovava ricoverato in una RSA, privo di amministratore di sostegno, ebbe a ricevere la moglie ed i figli del predetto RI (la sig.ra NA IC ed i sigg. RI GI e RI OD), i quali, tenuto conto che gli Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -3- immobili del congiunto erano ancora a questi intestati, le manifestavano la loro preoccupazione per le tasse (IMU e imposte di successione) e per la retta della RSA collegate al patrimonio immobiliare. RI IE era, infatti, proprietario di tre immobili: in uno viveva il figlio RI GI con la sua famiglia;
nell’altro viveva il figlio RI OD e nel terzo viveva la moglie sig.ra NA IC. Il notaio, ritenendo di interpretare la volontà del sig. RI IE, per venire incontro alle esigenze dei familiari di questi, ebbe, quindi, ad utilizzare una procura speciale a donare che il sig. RI IE, nel 2013, gli aveva rilasciato, completando la procura con il nominativo, come procuratore, di una persona conosciuta dai familiari e con l’esatta indicazione degli immobili;
predispose, in conformità alla procura così integrata, un atto di donazione con il quale RI IE, rappresentato dal suo procuratore sig. Ferrari Achille, avrebbe donato al figlio RI GI l’immobile che questi già occupava, al figlio OD l’immobile che questi già occupava e ad entrambi la quota di 1/2 della nuda proprietà del terzo immobile con riserva di usufrutto in favore della moglie. In data 24/11/2022, in occasione del rogito, RI GI, colto da malore, ebbe ad allontanarsi dallo studio del notaio, con la conseguenza che l’atto di donazione venne redatto con riguardo solo alla posizione del sig. RI OD (sì che questi ebbe a ricevere in donazione l’immobile dallo stesso occupato e la quota di 1/2 della nuda proprietà del terzo immobile con riserva di usufrutto alla madre. Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -4- A questo punto, RI GI, ritenendo che la vicenda presentasse delle irregolarità, ebbe a presentare, in data 10/12/2022, un esposto al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, sentito il notaio, dava impulso al procedimento disciplinare formulando i seguenti due capi di incolpazione: A) violazione dell’art. 147 lett. a) legge notarile in relazione all’art. 1 della legge notarile e agli artt. 2699 e ss. c.c. per aver svolto il notaio un’attività complessiva con grave compromissione della dignità e reputazione del notaio e del decoro e prestigio della classe notarile (per il fatto di aver integrato ex post, nel 2022, una procura notarile a donare rilasciata, nel 2013, da persona che al momento si trovava ricoverata in una RSA, inserendo dati non ancora esistenti nel 2013, al fine di agevolare il cliente a conseguire un risparmio fiscale); B) violazione dell’art. 28 legge notarile – rilevante ai sensi dell’art. 138 legge notarile – per aver redatto due atti nulli, ossia una procura integrata con il nome del procuratore e con i dati catastali degli immobili, per di più utilizzando il numero di repertorio di altro atto già ricevuto, nonché un atto di donazione basato sulla predetta procura nulla e con un contenuto difforme dalla stessa. La Commissione Regionale di Disciplina della Lombardia, con la decisione reclamata, avendo ritenuto che, per le indagini compiute dal Consiglio Notarile e per le stesse ammissioni del notaio, i fatti a questi addebitati risultavano adeguatamente accertati, ha ritenuto il professionista responsabile degli illeciti Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -5- contestati ed ha, quindi, inflitto, per la violazione di cui al primo capo di incolpazione, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 1 (uno), e, per la violazione di cui al secondo capo di incolpazione, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 6 (sei) per ciascuno dei due atti nulli e quindi complessivamente per mesi 12 (dodici). La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3508 del 20 dicembre 2024 ha rigettato integralmente il reclamo, reputando corretta la valutazione dei fatti contestati e pertanto meritevoli della sanzione disciplinare, ed escludendo la possibilità di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 144 della legge notarile, non potendosi reputare che l’omessa richiesta dei comensi fosse una circostanza idonea ad eleminare le conseguenze dannose ovvero a riparare il danno. 2. Avverso tale sentenza ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal notaio Allegri sulla base di due motivi. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Crema e Cremona resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memorie. 3. Rileva il Collegio che nelle more, come dedotto con istanza della ricorrente di cessazione della materia del contendere, depositata telematicamente in data 5 agosto 2025, giusta decreto dirigenziale del Direttore del Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli affari interni del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2025, la notaia Fiorella Allegri, nata il [...], è stata dispensata per rinuncia dall’esercizio delle funzioni notarili, ed il provvedimento è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 19 luglio 2025. Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -6- Per l’effetto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Non ignora la Corte che secondo la propria giurisprudenza la dispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina e prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo "status" del notaio, il quale permane seppure in condizione di quiescenza (Cass. n. 28905/2018; Cass. n. 11186/2021). Tuttavia, il limite al principio ora richiamato è costituito dal superamento da parte del notaio alla data della dispensa del limite di età dei 65 anni, limite che nella fattispecie risulta effettivamente superato, tenuto conto della data di nascita della ricorrente. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, applicando, con gli opportuni adattamenti, anche al procedimento disciplinare notarile il principio utilizzato in sede di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, ha affermato che la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, dovuto al raggiungimento del limite di età, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -7- che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, anche l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa (così Cass. Sez. 6 - 3, 13/03/2012, n. 4001; Cass. Sez. 2, 11/05/ 2015, n. Ric. 2017 n. 24760 sez. 52 - ud. 21-09-2018 -7- 9481; Cass. Sez. 2, 29/11/2016, n. 24244; Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041). Tale interpretazione trae origine dalla considerazione che la definitiva cessazione dal servizio, prima del passaggio in giudicato della pronuncia che ha applicato la sanzione disciplinare, impedisce irritrattabilmente alla decisione di incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito, in quanto il potere disciplinare, coordinato alla necessità di mantenere l'ordine nell'istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di servizio (cfr. essenzialmente Cass. Sez. U, 08/08/1991, n. 8639; Cass. Sez. U, 26/05/1995, n. 5806; Cass. Sez. U, 19/12/2009, n. 26811; Cass. Sez. U, 12/02/2010, n. 3245; Cass. Sez. U, 01/12/2010, n. 24304). L'articolo unico della legge 18 febbraio 1983, n. 45, dispone, allora, che "i notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, a condizione che non Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -8- abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197". La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, sostenuto che la dispensa per rinuncia dalle funzioni, ex art. 31 legge notarile, incide unicamente sul concreto esercizio di dette funzioni e non sullo status di notaio, che, una volta conseguito, permane seppure in uno stato di quiescenza. Tant'è che la riammissione ex legge 18 febbraio 1983, n. 45, all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti o dispensati non corrisponde ad una vera e propria nuova nomina (Consiglio di Stato, sez. IV, 25/05/1996, n. 788). In sede di riammissione nel notaio già dispensato per rinuncia, la P.A. non ha, quindi, gli stessi poteri previsti per l'ammissione, allorché il potere dell'Amministrazione può evitare l'assegnazione della funzione notarile a persona senza requisiti;
invece, dopo l'ammissione all'esercizio dell'attività professionale, il relativo iniziale interesse del soggetto si trasforma in un vero e proprio diritto soggettivo ad esercitare la funzione notarile, essendo tipicamente disciplinate dalla legge le fattispecie di cessazione, destituzione, riammissione. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/03/2007, n. 1392, negava, in particolare, che il Ministero potesse rifiutare la riammissione di un notaio dispensato dal servizio su sua domanda a seguito di condanna penale, altrimenti consentendosi surrettiziamente all'amministrazione di irrogare al professionista "una sanzione disciplinare, in assenza del dovuto procedimento a suo tempo non attivato". Se quindi di norma la dispensa per rinuncia ex art. 31 legge notarile, la quale venga disposta nei confronti di un notaio in pendenza del giudizio di Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -9- impugnazione di un provvedimento disciplinare pronunciato dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina, e comunque prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto d'interesse, in considerazione dell'incidenza di detta sanzione su posizioni inerenti al quiescente status del notaio dispensato per rinuncia, tuttavia, proprio perché il ricorrente aveva già compiuto sessantacinque anni alla data della dispensa, la rinuncia è irritrattabile, con la conseguenza che lo status notarile non è più ripristinabile (cfr. sul punto Cass. n. 5427/2021). Ciò posto deve constatarsi il venir meno della materia del contendere, poiché la definitiva cessazione dallo status di notaio rende inutile e, quindi, inammissibile la prosecuzione del giudizio. 4. La decisione della professionista di ritirarsi definitivamente dalla funzione, così facendo venir meno irritrattabilmente il rapporto, sulla base del quale era stata esercitata l'azione disciplinare, induce il Collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 dicembre 2025. Il Presidente L’Estensore
– ricorrente – contro CONSIGLIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI CREMONA E CREMA, rappresentato e difeso dagli avvocati REMO DANOVI e AT ZI, giusta procura in calce al controricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 34320 Anno 2025 Presidente: MANNA FELICE Relatore: CRISCUOLO MAURO Data pubblicazione: 28/12/2025 Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -2- – controricorrente – avverso la sentenza della CORTE DI APPELLO di MILANO n. 3508/2024, depositata il 20 dicembre 2024; lette le memorie della ricorrente;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 dicembre 2025 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CARMELO CELENATNO che ha chiesto dichiarsri l’estinzione per cessazione della materia del contendere;
udito l‘avvocato Matteo Gozzi per il controricorrente;
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il notaio Fiorella Allegri propose reclamo ai sensi degli artt. 158 L. 89/1913 e 26 D. Lgs. 150/2011 avverso la decisione n. 257 Reg. Decisioni della Commissione Regionale di Disciplina della Lombardia, resa all’esito del procedimento disciplinare n. 248/2023, con la quale le era stata inflitta: - “per la violazione di cui al primo capo di incolpazione la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 1 (uno); - per la violazione di cui al secondo capo di incolpazione la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 6 (sei) per ciascuno dei due atti nulli e quindi complessivamente per mesi 12 (dodici)”. Il procedimento scaturiva dal fatto che il notaio Allegri, già professionista di fiducia del sig. RI IE, nel mese di agosto 2022, allorché questi si trovava ricoverato in una RSA, privo di amministratore di sostegno, ebbe a ricevere la moglie ed i figli del predetto RI (la sig.ra NA IC ed i sigg. RI GI e RI OD), i quali, tenuto conto che gli Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -3- immobili del congiunto erano ancora a questi intestati, le manifestavano la loro preoccupazione per le tasse (IMU e imposte di successione) e per la retta della RSA collegate al patrimonio immobiliare. RI IE era, infatti, proprietario di tre immobili: in uno viveva il figlio RI GI con la sua famiglia;
nell’altro viveva il figlio RI OD e nel terzo viveva la moglie sig.ra NA IC. Il notaio, ritenendo di interpretare la volontà del sig. RI IE, per venire incontro alle esigenze dei familiari di questi, ebbe, quindi, ad utilizzare una procura speciale a donare che il sig. RI IE, nel 2013, gli aveva rilasciato, completando la procura con il nominativo, come procuratore, di una persona conosciuta dai familiari e con l’esatta indicazione degli immobili;
predispose, in conformità alla procura così integrata, un atto di donazione con il quale RI IE, rappresentato dal suo procuratore sig. Ferrari Achille, avrebbe donato al figlio RI GI l’immobile che questi già occupava, al figlio OD l’immobile che questi già occupava e ad entrambi la quota di 1/2 della nuda proprietà del terzo immobile con riserva di usufrutto in favore della moglie. In data 24/11/2022, in occasione del rogito, RI GI, colto da malore, ebbe ad allontanarsi dallo studio del notaio, con la conseguenza che l’atto di donazione venne redatto con riguardo solo alla posizione del sig. RI OD (sì che questi ebbe a ricevere in donazione l’immobile dallo stesso occupato e la quota di 1/2 della nuda proprietà del terzo immobile con riserva di usufrutto alla madre. Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -4- A questo punto, RI GI, ritenendo che la vicenda presentasse delle irregolarità, ebbe a presentare, in data 10/12/2022, un esposto al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Cremona e Crema, sentito il notaio, dava impulso al procedimento disciplinare formulando i seguenti due capi di incolpazione: A) violazione dell’art. 147 lett. a) legge notarile in relazione all’art. 1 della legge notarile e agli artt. 2699 e ss. c.c. per aver svolto il notaio un’attività complessiva con grave compromissione della dignità e reputazione del notaio e del decoro e prestigio della classe notarile (per il fatto di aver integrato ex post, nel 2022, una procura notarile a donare rilasciata, nel 2013, da persona che al momento si trovava ricoverata in una RSA, inserendo dati non ancora esistenti nel 2013, al fine di agevolare il cliente a conseguire un risparmio fiscale); B) violazione dell’art. 28 legge notarile – rilevante ai sensi dell’art. 138 legge notarile – per aver redatto due atti nulli, ossia una procura integrata con il nome del procuratore e con i dati catastali degli immobili, per di più utilizzando il numero di repertorio di altro atto già ricevuto, nonché un atto di donazione basato sulla predetta procura nulla e con un contenuto difforme dalla stessa. La Commissione Regionale di Disciplina della Lombardia, con la decisione reclamata, avendo ritenuto che, per le indagini compiute dal Consiglio Notarile e per le stesse ammissioni del notaio, i fatti a questi addebitati risultavano adeguatamente accertati, ha ritenuto il professionista responsabile degli illeciti Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -5- contestati ed ha, quindi, inflitto, per la violazione di cui al primo capo di incolpazione, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 1 (uno), e, per la violazione di cui al secondo capo di incolpazione, la sanzione disciplinare della sospensione per mesi 6 (sei) per ciascuno dei due atti nulli e quindi complessivamente per mesi 12 (dodici). La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 3508 del 20 dicembre 2024 ha rigettato integralmente il reclamo, reputando corretta la valutazione dei fatti contestati e pertanto meritevoli della sanzione disciplinare, ed escludendo la possibilità di applicazione dell’attenuante di cui all’art. 144 della legge notarile, non potendosi reputare che l’omessa richiesta dei comensi fosse una circostanza idonea ad eleminare le conseguenze dannose ovvero a riparare il danno. 2. Avverso tale sentenza ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione dal notaio Allegri sulla base di due motivi. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Crema e Cremona resiste con controricorso. La ricorrente ha depositato memorie. 3. Rileva il Collegio che nelle more, come dedotto con istanza della ricorrente di cessazione della materia del contendere, depositata telematicamente in data 5 agosto 2025, giusta decreto dirigenziale del Direttore del Dipartimento per gli affari di Giustizia - Direzione Generale degli affari interni del Ministero della Giustizia del 14 luglio 2025, la notaia Fiorella Allegri, nata il [...], è stata dispensata per rinuncia dall’esercizio delle funzioni notarili, ed il provvedimento è stato altresì pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 85 del 19 luglio 2025. Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -6- Per l’effetto, deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Non ignora la Corte che secondo la propria giurisprudenza la dispensa per rinuncia ex art. 31 della l. n. 89 del 1913 del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta in pendenza del giudizio di impugnazione di un provvedimento disciplinare emesso dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina e prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto d'interesse, del ricorso per cassazione proposto contro l'ordinanza emessa in sede di reclamo dalla corte di appello, in quanto idonea a incidere sul concreto esercizio delle funzioni e non sullo "status" del notaio, il quale permane seppure in condizione di quiescenza (Cass. n. 28905/2018; Cass. n. 11186/2021). Tuttavia, il limite al principio ora richiamato è costituito dal superamento da parte del notaio alla data della dispensa del limite di età dei 65 anni, limite che nella fattispecie risulta effettivamente superato, tenuto conto della data di nascita della ricorrente. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, applicando, con gli opportuni adattamenti, anche al procedimento disciplinare notarile il principio utilizzato in sede di procedimento disciplinare nei confronti di magistrati, ha affermato che la cessazione dal servizio per collocamento a riposo, dovuto al raggiungimento del limite di età, del notaio sottoposto a procedimento disciplinare, sopravvenuta prima del passaggio in giudicato della pronunzia Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -7- che applica la sanzione disciplinare, comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, anche l'inammissibilità, per sopravvenuto difetto di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro la sentenza emessa in sede di reclamo dalla Corte di appello, con conseguente caducazione della sentenza stessa (così Cass. Sez. 6 - 3, 13/03/2012, n. 4001; Cass. Sez. 2, 11/05/ 2015, n. Ric. 2017 n. 24760 sez. 52 - ud. 21-09-2018 -7- 9481; Cass. Sez. 2, 29/11/2016, n. 24244; Cass. Sez. 2, 05/05/2016, n. 9041). Tale interpretazione trae origine dalla considerazione che la definitiva cessazione dal servizio, prima del passaggio in giudicato della pronuncia che ha applicato la sanzione disciplinare, impedisce irritrattabilmente alla decisione di incidere sulle vicende di un rapporto ormai esaurito, in quanto il potere disciplinare, coordinato alla necessità di mantenere l'ordine nell'istituzione, non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di servizio (cfr. essenzialmente Cass. Sez. U, 08/08/1991, n. 8639; Cass. Sez. U, 26/05/1995, n. 5806; Cass. Sez. U, 19/12/2009, n. 26811; Cass. Sez. U, 12/02/2010, n. 3245; Cass. Sez. U, 01/12/2010, n. 24304). L'articolo unico della legge 18 febbraio 1983, n. 45, dispone, allora, che "i notai dichiarati decaduti ai sensi dell'articolo 30, primo comma, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come modificato dagli articoli 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197, e 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, e quelli dispensati per rinuncia ai sensi dell'articolo 31 della medesima legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono, a loro domanda, riammessi all'esercizio della professione con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, a condizione che non Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -8- abbiano compiuto il 65° anno di età, e vengono ammessi a concorrere alle sedi vacanti secondo i criteri previsti dalla citata legge 30 aprile 1976, n. 197". La giurisprudenza amministrativa ha, peraltro, sostenuto che la dispensa per rinuncia dalle funzioni, ex art. 31 legge notarile, incide unicamente sul concreto esercizio di dette funzioni e non sullo status di notaio, che, una volta conseguito, permane seppure in uno stato di quiescenza. Tant'è che la riammissione ex legge 18 febbraio 1983, n. 45, all'esercizio professionale dei notai dichiarati decaduti o dispensati non corrisponde ad una vera e propria nuova nomina (Consiglio di Stato, sez. IV, 25/05/1996, n. 788). In sede di riammissione nel notaio già dispensato per rinuncia, la P.A. non ha, quindi, gli stessi poteri previsti per l'ammissione, allorché il potere dell'Amministrazione può evitare l'assegnazione della funzione notarile a persona senza requisiti;
invece, dopo l'ammissione all'esercizio dell'attività professionale, il relativo iniziale interesse del soggetto si trasforma in un vero e proprio diritto soggettivo ad esercitare la funzione notarile, essendo tipicamente disciplinate dalla legge le fattispecie di cessazione, destituzione, riammissione. Consiglio di Stato, sez. IV, 22/03/2007, n. 1392, negava, in particolare, che il Ministero potesse rifiutare la riammissione di un notaio dispensato dal servizio su sua domanda a seguito di condanna penale, altrimenti consentendosi surrettiziamente all'amministrazione di irrogare al professionista "una sanzione disciplinare, in assenza del dovuto procedimento a suo tempo non attivato". Se quindi di norma la dispensa per rinuncia ex art. 31 legge notarile, la quale venga disposta nei confronti di un notaio in pendenza del giudizio di Ric. 2025 n. 8128 sez. S2 - ud. 18-12-2025 -9- impugnazione di un provvedimento disciplinare pronunciato dalla Commissione amministrativa regionale di disciplina, e comunque prima del passaggio in giudicato della pronuncia sulla sanzione disciplinare, non comporta la cessazione della materia del contendere e, quindi, l'inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuto difetto d'interesse, in considerazione dell'incidenza di detta sanzione su posizioni inerenti al quiescente status del notaio dispensato per rinuncia, tuttavia, proprio perché il ricorrente aveva già compiuto sessantacinque anni alla data della dispensa, la rinuncia è irritrattabile, con la conseguenza che lo status notarile non è più ripristinabile (cfr. sul punto Cass. n. 5427/2021). Ciò posto deve constatarsi il venir meno della materia del contendere, poiché la definitiva cessazione dallo status di notaio rende inutile e, quindi, inammissibile la prosecuzione del giudizio. 4. La decisione della professionista di ritirarsi definitivamente dalla funzione, così facendo venir meno irritrattabilmente il rapporto, sulla base del quale era stata esercitata l'azione disciplinare, induce il Collegio a disporre l'integrale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, in data 18 dicembre 2025. Il Presidente L’Estensore