Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 18/02/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITNA
IN NOME DEL POPOLO ITNO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 435 2024 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] e residente in[...]Parte_1
15 95040 ZA IT , CF elettivamente domiciliato presso C.F._1 lo studio dell'avv. GIARDINELLI GIUSEPPA che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nata a [...] [...] residente in [...]21 20126 Parte_2
MILANO IT CF elettivamente domiciliata presso lo studio C.F._2 dell'avvGIARDINELLI GIUSEPPA . che la rappresenta e difende per procura a margine della memoria di costituzione
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 30.1.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
Con ricorso depositato in data 11/04/2024 adivano Parte_3
codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di omologa delle condizioni della separazione consensuale giusta ricorso dagli stessi sottoscritto, contestualmente chiedendo procedersi alla declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 21/10/2000 e trascritto del registro degli atti civili del comune di PI RI anno
2000 n. 119 parte II serie A .
Con sentenza resa in data 17.5.2024 questo tribunale omologava la separazione consensuale tra le parti e disponeva la rimessione della causa sul ruolo al fini di procedere all'esame della domanda di divorzio.
All'udienza del 30.1.2025, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711
c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso pertanto, il
Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, giuste conclusioni rese in data, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del 17.5.2014
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra Pt_1
e in data 21/10/2000 annotato nel registro degli atti di matrimonio
[...] Parte_2
del predetto comune di PI RI anno 2000 n. 119 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso . DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento.
Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del 17.2.2025
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo