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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 14/02/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 547 /2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 547 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 14/02/2025 ore 10.45, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Petra D'Andrea in sostituzione dell'avv. Lalli;
- per parte convenuta l'avv. Micaela Venturi, non accettando il contraddittorio su domande nuove.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15.17
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 14.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 547 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Micaela Venturi;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione del licenziamento con domanda di reintegrazione.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: 1) Voglia dichiarare illegittimo, inefficace e nullo il licenziamento perché, privo delle formalità previste dall'art. 7 L. 300/1970. 2) Voglia dichiarare illegittimo, inefficace e nullo il licenziamento perché, in ogni caso, privo di
2 giustificato motivo e/o giusta causa 3) Voglia quindi ordinare, per le causali di cui in premessa, alla Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nella persona del suo titolare legale rappresentante pro tempore, in considerazione della nullità P.IVA_1 illegittimità del licenzia-mento, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, o a corrispondere allo stesso le 15 mensilità (quantificate come in narrativa) come per legge, con il pagamento di tutte le mensilità dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegra;
ed inoltre a risarcire lo stesso dei danni subiti in conseguenza dell'il-legittimo licenziamento nella misura di tante mensilità quante ne decorreranno dal dì del licenziamento al dì della emananda sentenza o nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa, e, comunque, non inferiore a n° 5 mensilità oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. 4) Voglia infine condannare, la (Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del suo titolare legale rappresentante pro tempore, a pagare tutte le spese e competenze del P.IVA_1 presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore anticipante.
Resistente: respingere tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo con integrale rifusione, in ogni caso, delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio in favore della convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premette di aver lavorato alle dipendenze della società dal Parte_1 Controparte_1
18.7.2023 fino al licenziamento del 27.12.2023. Impugna in questa sede il licenziamento, deducendone l'illegittimità, l'inefficacia e la nullità attesa l'assenza delle formalità di cui all'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori, nonché l'assenza del giustificato motivo e/o della giusta causa. Chiede, perciò, la condanna della società convenuta alla reintegra oppure alla corresponsione di un'indennità pari a quindici mensilità, nonché al risarcimento del danno che quantifica nella misura minima di cinque mensilità oltre rivalutazione monetaria e interessi.
La società si è costituita in giudizio allegando come il ricorrente avesse sottoscritto con la società contratto a tempo determinato, inizialmente con scadenza al 18.10.2023, poi prorogato fino al
18.4.2024.
Deduce quindi, preliminarmente, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attesa la natura della tutela invocata, propria dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Nel merito, dopo aver addotto l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18, commi
8 e 9, dello Statuto dei Lavoratori, sostiene la legittimità del licenziamento, a fronte della condotta tenuta dal lavoratore, consistente in un'aggressione attuata ricorrente nei confronti dei colleghi e dell'amministratore della società, sussumendone la riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 54, comma
2, lett. i) CCNL industria gomma e plastica, applicato dall'impresa.
3 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite ed è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione senza ulteriori approfondimenti istruttori, in quanto superflui ai fini del decidere.
Il ricorso risulta fondato nella misura in cui si richiede l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, salvo la necessità di applicare la tutela prevista sulla scorta del rapporto sussistente tra le parti che, pacificamente (giacché alcuna contestazione in merito risulta essere stata effettuata circa la validità del contratto sottoscritto), è a tempo determinato.
Sul punto, pur nella consapevolezza di orientamenti assai più restrittivi in proposito nella giurisprudenza di merito, non può sic et simpliciter concludersi che la domanda giudiziale sia inammissibile per non aver il ricorrente richiesto la tutela risarcitoria conseguente alla declaratoria di illegittimità del recesso ante tempus operato dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore assunto a tempo determinato.
Pur concordandosi, come si dirà, con la difesa della resistente in punto di necessaria diversificazione della tutela (e conseguente inapplicabilità della disciplina prevista a tutela del licenziamento nel caso di contratti a tempo indeterminato di cui – prima - all'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori e – poi – del d.lgs. 23 del 2015), le conclusioni del ricorrente in punto di “risarcire lo stesso – id est il lavoratore n.d.r. – dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo licenziamento (…) nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa” ben possono ricondurre ad un'interpretazione della domanda volta, a prescindere dalla modalità temporale in cui il rapporto di lavoro risulta disciplinato, al risarcimento del danno per illegittimo recesso datoriale.
Come noto, l'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio. Spetta al giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi che, secondo una tripartizione tradizionale della dottrina processualcivilistica, sono le personae, il petitum e la causa petendi. Quando si parla di domanda giudiziale, pertanto, il riferimento è a quella che risulta all'esito del procedimento interpretativo, che il giudice necessariamente compie, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio della parte senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.
A tali conclusioni, del resto, è pervenuta recentemente anche la giurisprudenza di legittimità
(Cass., n. 25207 del 2024) in un caso analogo a quello di cui si discute, dove è stata contestata la
4 violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per aver accordato una tutela risarcitoria piuttosto che sanzionare con inammissibilità la domanda di tutela basata sulla legge n. 604/66 (e quindi sulla legge speciale che prevede l'indennizzo previo ordine di riassunzione del dipendente) - concettualmente incompatibile con la tipologia di recesso anticipato da contratto a termine e, quindi aver pronunciato ex officio una domanda diversa per paradigma genetico – concettuale, mai introdotta da parte istante.
In tale sede, la giurisprudenza ha ritenuto pienamente rientrante nella regola iura novit curia la determinazione e quantificazione, nel perimetro dei fatti allegati nella domanda risarcitoria richiesta del lavoratore, del danno secondo i corretti principi che il caso concreto (licenziamento di un lavoratore a termine) richiedeva (mensilità comprese tra il recesso ed il termine convenuto nel rapporto).
Pertanto, deve procedersi all'esame del merito della domanda.
Ebbene, è pacifico che il recesso sia intervenuto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., ma, tuttavia, lo stesso non risulta essere stato preceduto da contestazione disciplinare. La condotta del
27.12.2023, posta alla base del recesso, risulta inserita unicamente nella lettera di licenziamento e non
è stata, quindi, oggetto di previa contestazione disciplinare, elemento che, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (cfr. da ultimo, Cass., n. 12030 del 2024 e Cass., n.
28927 del 2024), inibisce di poter ritenere il licenziamento giustificabile ontologicamente (si veda altresì Cass., n. 4879 del 2020, che precisa: “la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del D. Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza
o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione.
Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”).
La preventiva contestazione del fatto rappresenta, difatti, un elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, che conduce, in caso di totale omissione, all'inesistenza a priori del fatto contestato: elemento pertanto che incide, ontologicamente, sulla sussistenza del fatto, sia nel caso di rapporto a tempo indeterminato sia nel caso di rapporto a tempo determinato (l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del resto, non risente dell'esistenza del termine al rapporto di lavoro subordinato).
5 Di conseguenza, in virtù del principio della ragione più liquida, non occorre soffermarsi sulle ulteriori questioni in merito alla sussistenza e/o rilevanza disciplinare dei fatti rappresentati nella contestazione, che, anche qualora ritenuti provati e di rilevanza disciplinare, non sposterebbero il giudizio circa l'illegittimità del provvedimento adottato
All'illegittimità del recesso consegue il risarcimento del danno che deve quantificarsi in tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto di lavoro fosse proseguito sino alla naturale scadenza del contratto a termine ossia al 18.4.2024 (cfr. Cass., n. 11692 del 2005 e successive conformi).
Difatti, la disciplina prevista dal d.lgs. 23 del 2015 (astrattamente applicabile ratione temporis) è limitata, come anche espressamente disposto nell'intestazione della norma, ai contratti di lavoro a tempo indeterminato (così come il precedente art. 18 dello Statuto dei Lavoratori).
L'assenza di contestazioni rende definitivo (e vincolante per il giudice) l'accertamento della misura risarcitoria mensile in euro 1.742,18.
In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare il comportamento processuale della società convenuta che si è comunque posta in un'ottica di collaborazione e deflazione del procedimento formulando una proposta conciliativa non molto distante dalla presente condanna (avente ad oggetto poco meno di quattro mesi), nonché la particolare distanza tra le conclusioni formulate in tesi (e ribadite nel corso delle note) rispetto alla tutela da accordare in caso di contratto a tempo determinato, secondo principi oramai stabiliti da tempo anche dalla giurisprudenza di legittimità. Le considerazioni sopra espresse conducono alla necessità di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara l'illegittimità del recesso effettuato dalla societa nei confornti di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 delle retribuzioni dal dì del recesso (27.12.2023) alla naturale scadenza del contratto (ossia 18.4.2024), nella misura di €. 1.742,18 mensili;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 14 febbraio 2025
6 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
7
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Civile - Ufficio del Giudice del Lavoro
VERBALE DELLA CAUSA N. 547 /2024
TRA
Parte_1
Parte ricorrente
E
Controparte_1
Parte resistente
Oggi, 14/02/2025 ore 10.45, innanzi alla dr.ssa Cristina Mancini, sono comparsi:
- per parte ricorrente l'avv. Petra D'Andrea in sostituzione dell'avv. Lalli;
- per parte convenuta l'avv. Micaela Venturi, non accettando il contraddittorio su domande nuove.
I difensori discutono riportandosi al contenuto dei propri atti difensivi.
Il giudice, autorizzate le parti ad allontanarsi, si ritira in camera di consiglio per deliberare.
All'esito, pronuncia sentenza depositando il dispositivo, con deposito contestuale della motivazione.
Camera di consiglio conclusa alle ore 15.17
Il Giudice
Dr.ssa Cristina Mancini
1 Depositata il 14.2.2025 con redazione contestuale della motivazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dr.ssa Cristina Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 547 / 2024 r.g. promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sergio Lalli;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. Micaela Venturi;
Parte resistente
Oggetto: impugnazione del licenziamento con domanda di reintegrazione.
Conclusioni delle parti:
Ricorrente: 1) Voglia dichiarare illegittimo, inefficace e nullo il licenziamento perché, privo delle formalità previste dall'art. 7 L. 300/1970. 2) Voglia dichiarare illegittimo, inefficace e nullo il licenziamento perché, in ogni caso, privo di
2 giustificato motivo e/o giusta causa 3) Voglia quindi ordinare, per le causali di cui in premessa, alla Controparte_1
(Cod. Fisc. ), nella persona del suo titolare legale rappresentante pro tempore, in considerazione della nullità P.IVA_1 illegittimità del licenzia-mento, a reintegrare il ricorrente nel suo posto di lavoro, o a corrispondere allo stesso le 15 mensilità (quantificate come in narrativa) come per legge, con il pagamento di tutte le mensilità dalla data del licenziamento sino alla effettiva reintegra;
ed inoltre a risarcire lo stesso dei danni subiti in conseguenza dell'il-legittimo licenziamento nella misura di tante mensilità quante ne decorreranno dal dì del licenziamento al dì della emananda sentenza o nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa, e, comunque, non inferiore a n° 5 mensilità oltre rivalutazione monetaria ed interessi come per legge. 4) Voglia infine condannare, la (Cod. Fisc. Controparte_1
), in persona del suo titolare legale rappresentante pro tempore, a pagare tutte le spese e competenze del P.IVA_1 presente giudizio da distrarsi a favore del procuratore anticipante.
Resistente: respingere tutte le domande proposte con il ricorso introduttivo con integrale rifusione, in ogni caso, delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio in favore della convenuta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione premette di aver lavorato alle dipendenze della società dal Parte_1 Controparte_1
18.7.2023 fino al licenziamento del 27.12.2023. Impugna in questa sede il licenziamento, deducendone l'illegittimità, l'inefficacia e la nullità attesa l'assenza delle formalità di cui all'art. 7 dello
Statuto dei Lavoratori, nonché l'assenza del giustificato motivo e/o della giusta causa. Chiede, perciò, la condanna della società convenuta alla reintegra oppure alla corresponsione di un'indennità pari a quindici mensilità, nonché al risarcimento del danno che quantifica nella misura minima di cinque mensilità oltre rivalutazione monetaria e interessi.
La società si è costituita in giudizio allegando come il ricorrente avesse sottoscritto con la società contratto a tempo determinato, inizialmente con scadenza al 18.10.2023, poi prorogato fino al
18.4.2024.
Deduce quindi, preliminarmente, l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda attesa la natura della tutela invocata, propria dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Nel merito, dopo aver addotto l'insussistenza del requisito dimensionale di cui all'art. 18, commi
8 e 9, dello Statuto dei Lavoratori, sostiene la legittimità del licenziamento, a fronte della condotta tenuta dal lavoratore, consistente in un'aggressione attuata ricorrente nei confronti dei colleghi e dell'amministratore della società, sussumendone la riconducibilità all'ipotesi di cui all'art. 54, comma
2, lett. i) CCNL industria gomma e plastica, applicato dall'impresa.
3 Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita con la documentazione offerta dalle parti costituite ed è stata decisa all'esito dell'odierna udienza di discussione senza ulteriori approfondimenti istruttori, in quanto superflui ai fini del decidere.
Il ricorso risulta fondato nella misura in cui si richiede l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento, salvo la necessità di applicare la tutela prevista sulla scorta del rapporto sussistente tra le parti che, pacificamente (giacché alcuna contestazione in merito risulta essere stata effettuata circa la validità del contratto sottoscritto), è a tempo determinato.
Sul punto, pur nella consapevolezza di orientamenti assai più restrittivi in proposito nella giurisprudenza di merito, non può sic et simpliciter concludersi che la domanda giudiziale sia inammissibile per non aver il ricorrente richiesto la tutela risarcitoria conseguente alla declaratoria di illegittimità del recesso ante tempus operato dal datore di lavoro nei confronti di un lavoratore assunto a tempo determinato.
Pur concordandosi, come si dirà, con la difesa della resistente in punto di necessaria diversificazione della tutela (e conseguente inapplicabilità della disciplina prevista a tutela del licenziamento nel caso di contratti a tempo indeterminato di cui – prima - all'art. 18 dello Statuto dei
Lavoratori e – poi – del d.lgs. 23 del 2015), le conclusioni del ricorrente in punto di “risarcire lo stesso – id est il lavoratore n.d.r. – dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo licenziamento (…) nella misura che sarà ritenuta più giusta ed equa” ben possono ricondurre ad un'interpretazione della domanda volta, a prescindere dalla modalità temporale in cui il rapporto di lavoro risulta disciplinato, al risarcimento del danno per illegittimo recesso datoriale.
Come noto, l'interpretazione della domanda giudiziale rappresenta un'attività ermeneutica fondamentale affinché il giudice possa adempiere al suo dovere decisorio. Spetta al giudice di merito interpretare la domanda proposta individuando, mediante l'analisi delle allegazioni e delle affermazioni della parte, i suoi elementi costitutivi che, secondo una tripartizione tradizionale della dottrina processualcivilistica, sono le personae, il petitum e la causa petendi. Quando si parla di domanda giudiziale, pertanto, il riferimento è a quella che risulta all'esito del procedimento interpretativo, che il giudice necessariamente compie, cercando di mettere a fuoco, al di là delle espressioni letterali impiegate, il contenuto sostanziale con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio della parte senza che assuma alcun valore condizionante la formula adottata dalla parte medesima.
A tali conclusioni, del resto, è pervenuta recentemente anche la giurisprudenza di legittimità
(Cass., n. 25207 del 2024) in un caso analogo a quello di cui si discute, dove è stata contestata la
4 violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per aver accordato una tutela risarcitoria piuttosto che sanzionare con inammissibilità la domanda di tutela basata sulla legge n. 604/66 (e quindi sulla legge speciale che prevede l'indennizzo previo ordine di riassunzione del dipendente) - concettualmente incompatibile con la tipologia di recesso anticipato da contratto a termine e, quindi aver pronunciato ex officio una domanda diversa per paradigma genetico – concettuale, mai introdotta da parte istante.
In tale sede, la giurisprudenza ha ritenuto pienamente rientrante nella regola iura novit curia la determinazione e quantificazione, nel perimetro dei fatti allegati nella domanda risarcitoria richiesta del lavoratore, del danno secondo i corretti principi che il caso concreto (licenziamento di un lavoratore a termine) richiedeva (mensilità comprese tra il recesso ed il termine convenuto nel rapporto).
Pertanto, deve procedersi all'esame del merito della domanda.
Ebbene, è pacifico che il recesso sia intervenuto per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c., ma, tuttavia, lo stesso non risulta essere stato preceduto da contestazione disciplinare. La condotta del
27.12.2023, posta alla base del recesso, risulta inserita unicamente nella lettera di licenziamento e non
è stata, quindi, oggetto di previa contestazione disciplinare, elemento che, alla luce anche della giurisprudenza di legittimità intervenuta in materia (cfr. da ultimo, Cass., n. 12030 del 2024 e Cass., n.
28927 del 2024), inibisce di poter ritenere il licenziamento giustificabile ontologicamente (si veda altresì Cass., n. 4879 del 2020, che precisa: “la previsione normativa, che parla di "fatto contestato" (fatto materiale contestato nel regime del D. Lgs. n. 23 del 2015), sia indicativa della necessità che il fatto, la cui sussistenza
o insussistenza deve essere accertata in giudizio, sia delineato nei suoi esatti termini e contorni in sede di contestazione.
Ciò risulta coerente anche con la esigenza di riconoscere idonee garanzie di difesa al lavoratore in sede di giustificazioni, essendo evidente che il fatto da provare da parte del datore di lavoro risenta anche delle giustificazioni fornite dal primo, che, ove esaustive e dirimenti, potrebbero indurre il datore anche a desistere dal proseguire nel procedimento disciplinare ed a non irrogare la sanzione espulsiva rispetto alla quale la contestazione dell'addebito era funzionale”).
La preventiva contestazione del fatto rappresenta, difatti, un elemento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare ed espressione di un inderogabile principio di civiltà giuridica, che conduce, in caso di totale omissione, all'inesistenza a priori del fatto contestato: elemento pertanto che incide, ontologicamente, sulla sussistenza del fatto, sia nel caso di rapporto a tempo indeterminato sia nel caso di rapporto a tempo determinato (l'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, del resto, non risente dell'esistenza del termine al rapporto di lavoro subordinato).
5 Di conseguenza, in virtù del principio della ragione più liquida, non occorre soffermarsi sulle ulteriori questioni in merito alla sussistenza e/o rilevanza disciplinare dei fatti rappresentati nella contestazione, che, anche qualora ritenuti provati e di rilevanza disciplinare, non sposterebbero il giudizio circa l'illegittimità del provvedimento adottato
All'illegittimità del recesso consegue il risarcimento del danno che deve quantificarsi in tutte le retribuzioni che il lavoratore avrebbe percepito se il rapporto di lavoro fosse proseguito sino alla naturale scadenza del contratto a termine ossia al 18.4.2024 (cfr. Cass., n. 11692 del 2005 e successive conformi).
Difatti, la disciplina prevista dal d.lgs. 23 del 2015 (astrattamente applicabile ratione temporis) è limitata, come anche espressamente disposto nell'intestazione della norma, ai contratti di lavoro a tempo indeterminato (così come il precedente art. 18 dello Statuto dei Lavoratori).
L'assenza di contestazioni rende definitivo (e vincolante per il giudice) l'accertamento della misura risarcitoria mensile in euro 1.742,18.
In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare il comportamento processuale della società convenuta che si è comunque posta in un'ottica di collaborazione e deflazione del procedimento formulando una proposta conciliativa non molto distante dalla presente condanna (avente ad oggetto poco meno di quattro mesi), nonché la particolare distanza tra le conclusioni formulate in tesi (e ribadite nel corso delle note) rispetto alla tutela da accordare in caso di contratto a tempo determinato, secondo principi oramai stabiliti da tempo anche dalla giurisprudenza di legittimità. Le considerazioni sopra espresse conducono alla necessità di compensare integralmente le spese del giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) dichiara l'illegittimità del recesso effettuato dalla societa nei confornti di Controparte_1
e, per l'effetto, condanna la società convenuta al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 delle retribuzioni dal dì del recesso (27.12.2023) alla naturale scadenza del contratto (ossia 18.4.2024), nella misura di €. 1.742,18 mensili;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Prato, il 14 febbraio 2025
6 Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale,
è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
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