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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 17/06/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso promossa da:
nata il [...] a [...] con Parte_1
l'avv. MARI CAROLINA
RICORRENTE
contro
1
Procura della Repubblica di Verona, in persona del Procuratore Capo.
Conclusioni dell'attore: come da ricorso introduttivo
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
Concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva Parte_1
l'autorizzazione alla rettificazione di attribuzione del suo sesso, da femminile a maschile.
Riferiva che fin da giovane aveva vissuto la sua identità psicosessuale come maschili, percependo la sua varianza di genere.
Aggiungeva di presentare un quadro psico clinico di transgenderismo e di disforia di genere, comprovato dalla documentazione medica versata in atti,
nonché di essere seguita dal mese di febbraio 20225, presso la sede di
Verona, dal “Servizio di accoglienza Trans/Transgender Sat-Pink Aps”,
evidenziando di aver recentemente terminato il proprio percorso psicoclinico e psicoterapeutico con la dott.ssa , in servizio Persona_1
presso il suddetto centro.
2 Ancora, riferiva di aver iniziato, nel mese di giugno del 2023, una terapia ormonale mascolinizzante sotto controllo di un medico endocrinologo, con conseguente modificazione dei suoi caratteri sessuali esteriori, e che, dalla valutazione psicodiagnostica effettuata sulla sua persona, non erano emersi disturbi psicopatologici.
Precisava, inoltre, che già prima di intraprendere il percorso di transizione,
aveva condotto la sua vita al maschile, sia sotto il profilo psicologico che relazionale, presentandosi all'esterno con vestiario e acconciature maschili,
nonché manifestando comportamenti prettamente maschili evidenziando altresì di essere conosciuta tra i suoi amici con il nome elettivo di Per_2
L'attore compariva personalmente all'udienza del 16.05.2025 presentando tratti e caratteristiche maschili, come appurato dal giudice, e confermava integralmente il contenuto del ricorso, e rendeva interrogatorio libero.
Il difensore del ricorrente discuteva quindi oralmente la causa e all'esito il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.
Ciò premesso in ordine alle allegazioni attoree, le domande di parte attrice sono fondate e devono pertanto essere accolte nei termini che si diranno.
In merito alla domanda volta a ottenere la rettificazione anagrafica, occorre preliminarmente esaminare la portata semantica dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella misura in cui viene stabilito un nesso tra la
3 rettifica dei dati anagrafici e la modificazione dei caratteri sessuali. Il
dubbio ermeneutico, invero, ha riguardato proprio l'esatta individuazione di tali caratteri e delle relative modalità di cambiamento.
Sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'esegesi della norma di cui sopra con sentenza n. 15138/2015, ha rimarcato il carattere strettamente personale e individuale del percorso di cambiamento del sesso e ha affermato che la rettificazione nei registri dello stato civile dei dati anagrafici non richiede necessariamente l'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari. Ad avviso della Corte, conduce in tale direzione una interpretazione logica e sistematica delle norme di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 della l. 164/82, laddove la prima disposizione non fa menzione delle concrete modalità della modificazione dei caratteri sessuali mentre il successivo articolo 3 (abrogato nella sua originaria formulazione per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 39, e attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel D.Lgs. n. 150 del 2011,
art. 31, comma 4) prescrive il trattamento chirurgico solo “quando risulta necessario”.
La Cassazione, tuttavia, ha precisato che occorre “accertare in maniera rigorosa la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza
4 dell'approdo finale”, in quanto tale aspetto è funzionale a garantire il rinvenimento di quel giusto bilanciamento tra valori costituzionali,
identificati rispettivamente nel diritto alla identità personale e nell'esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche.
Conferisce maggiore pregnanza a tale pronuncia quella successiva con cui la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sopra indicata di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 14 aprile 1982, n. 164, ha escluso la necessarietà sic et simpliciter dell'intervento chirurgico, ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici. L'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla Legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni,
quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi,
sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.” (cfr. C. Cost. 161/1985).
5 Nella prospettiva della Consulta, dunque, la valorizzazione delle istanze personalistiche, nelle quali è ricompreso il diritto all'identità di genere,
quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, impone che sia rimessa al soggetto la scelta della modalità attraverso cui realizzare il mutamento della propria identità di genere, mutamento che “deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere” e deve potersi dire definitivo.
Ne deriva, in ultima analisi, l'impossibilità di predeterminare le modalità
del percorso di transizione per la varietà delle situazioni personali, non catalogabili entro precisi e rigidi schemi.
L'intervento chirurgico, in definitiva perde la sua connotazione di prerequisito per la realizzazione del mutamento di sesso, divenendo unicamente uno dei possibili mezzi per la sua realizzazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, in particolare nei casi in cui la divergenza tra soma e psiche sia tale da ingenerare nella persona una forte conflittualità tra il suo sentire psichico e la sua condizione anatomica.
Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che, dalla documentazione versata in atti, al cui contenuto si rinvia integralmente, e, segnatamente,
dalla relaziona psico clinica psicodiagnostica redatta dalla citata dott.ssa
6 , emerge che è portatore di una Per_1 Parte_1
condizione di disforia di genere.
Come si legge nella relazione in atti, quest'ultimo, nell'ambito del percorso di valutazione e di supporto intrapreso con la suddetta psicologa, ha riferito, di aver cominciato a percepire la sua “parte maschile” nel 2017
durante un'esperienza lavorativa in Irlanda
Sempre in tale relazione, si legge che la condizione transgender dell'attore
“La percezione della varianza di genere e il disagio associato
all'incongruenza tra le caratteristiche sessuali primarie e secondarie e
l'identità di genere maschile hanno portato alla Parte_2
scelta, autonoma e consapevole, di intraprendere un percorso di
affermazione di genere. Tale scelta è stata sostenuta dalla necessità di
modificare le caratteristiche sessuali secondarie in senso mascolinizzante,
attraverso l'assunzione del TOS. Al presente esprime, Parte_2
inoltre, l'intenzione ferma di proseguire l'iter a causa della marcata
sofferenza dovuta al mancato riconoscimento legale e al mancato accesso
all'adeguamento chirurgico del proprio genere”
Sul punto, va altresì richiamata la certificazione a firma dell'endocrinologo dott. (doc.5), attestante l'assunzione da parte del Per_3 Parte_1
di terapia ormonale nonché che la stessa ha comportato
[...]
nell'attore medesimo una “progressiva mascolinizzazione”
7 Ancora, nella medesima relazione di cui sopra, si è rilevata la salda motivazione espressa dall'attore nell'intraprendere e compiere il percorso di transizione in esame, la consapevolezza di quest'ultimo circa la irreversibilità, radicalità e definitività della identità di genere maschile elettiva;
nella stessa, viene poi riportata la condizione di lucidità
manifestata dall'attore nel corso del percorso in esame e viene sottolineata,
infine, l'assenza di controindicazioni rispetto a tale percorso di transizione rispetto alla transizione e di psicopatologie a carico dell'attore, che possano inficiare detto percorso.
Dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e sopra analizzati, pertanto,
è emersa la definitività ed irreversibilità della scelta di transizione operata con ferma convinzione dall'attore, comprovata anche dall'assunzione delle sembianze esteriori tipiche del sesso maschile, ottenute mediante l'assunzione della terapia ormonale prescritta e l'attuazione dei trattamenti estetici indicati in atti.
osservato, pertanto, che, sulla base di tutti gli elementi sopra esaminati,
deve integralmente accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso formulata da parte attrice;
8 Sulla base delle coordinate ermeneutiche e delle circostanze fattuali sopra esposte nonché della significativa documentazione prodotta, va dunque accolta, a prescindere dall'intervenuto mutamento dei caratteri sessuali primari, la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso dell'attore.
Deve dunque ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'attore, con il cambiamento del nome da a Pt_1 Per_2
A seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024,
l'autorizzazione giudiziale agli interventi chirurgici non è più necessaria,
laddove la persona interessata dimostri di aver effettuato un percorso piscologico/medico di affermazione di genere serio e definitivo.
Alla luce di quanto sopra osservato, nel caso che ci occupa, come ampiamente esposto in narrativa, si evidenzia che parte attrice ha ricevuto una Diagnosi di Disforia di Genere effettuata da professionisti affiliati ad una struttura pubblica, specializzata in percorsi di riaffermazione e transizione di genere, ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante che oramai prosegue da quasi 2 anni (da giugno 2023), tutt'ora in corso. La
stessa, inoltre, come detto, vive adoperando esclusivamente il genere maschile e il nome “ in ogni contesto e ambito della propria vita, Per_2
da quello privato, relazionale e familiare a quello lavorativo e sociale.
9 Pertanto, nessun dubbio può sorgere in merito alla serietà e all'univocità
della decisione di parte attrice di voler vivere in accordo al voluto genere maschile, percepito sin dall'infanzia come proprio genere di appartenenza osservato, pertanto, che, a fronte dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale, deve ritenersi venuto meno ex art. 100 c.p.c. l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziale di un provvedimento stricto sensu di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, fermo restando che, nel caso di specie, in forza di quanto sopra illustrato in fatto, sussistono certamente in capo alla parte ricorrente i requisiti per sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso al fine di adeguare la struttura corporea a quella mentale, favorendo il pieno sviluppo della personalità corrispondente al genere elettivo e il superamento dell'attuale scissione tra il sé psichico ed il sé corporeo;
Nulla va statuito sulle spese, considerato la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accerta in capo a parte attrice la sussistenza dei requisiti per sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili alla luce
10 della definitività e irreversibilità del percorso di transizione finora svolto;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune ROVERETO (TN) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita riferibile
[...]
nata il [...] a [...], nel senso Parte_1
che ove vi è scritto il nome debba ritenersi scritto il nome Pt_1
di dove è indicato il sesso femminile debba intendersi Per_2
indicato il sesso maschile;
3) nulla sulle spese.
Verona 27/05/2025
Il PRESIDENTE relatore
Dr. Massimo Vaccari
.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e rel
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 918/2025
avente ad oggetto: Mutamento di sesso promossa da:
nata il [...] a [...] con Parte_1
l'avv. MARI CAROLINA
RICORRENTE
contro
1
Procura della Repubblica di Verona, in persona del Procuratore Capo.
Conclusioni dell'attore: come da ricorso introduttivo
Conclusioni del PM: “nulla si oppone”
Concisa esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 132 c.p.c.
Con ricorso ritualmente depositato, chiedeva Parte_1
l'autorizzazione alla rettificazione di attribuzione del suo sesso, da femminile a maschile.
Riferiva che fin da giovane aveva vissuto la sua identità psicosessuale come maschili, percependo la sua varianza di genere.
Aggiungeva di presentare un quadro psico clinico di transgenderismo e di disforia di genere, comprovato dalla documentazione medica versata in atti,
nonché di essere seguita dal mese di febbraio 20225, presso la sede di
Verona, dal “Servizio di accoglienza Trans/Transgender Sat-Pink Aps”,
evidenziando di aver recentemente terminato il proprio percorso psicoclinico e psicoterapeutico con la dott.ssa , in servizio Persona_1
presso il suddetto centro.
2 Ancora, riferiva di aver iniziato, nel mese di giugno del 2023, una terapia ormonale mascolinizzante sotto controllo di un medico endocrinologo, con conseguente modificazione dei suoi caratteri sessuali esteriori, e che, dalla valutazione psicodiagnostica effettuata sulla sua persona, non erano emersi disturbi psicopatologici.
Precisava, inoltre, che già prima di intraprendere il percorso di transizione,
aveva condotto la sua vita al maschile, sia sotto il profilo psicologico che relazionale, presentandosi all'esterno con vestiario e acconciature maschili,
nonché manifestando comportamenti prettamente maschili evidenziando altresì di essere conosciuta tra i suoi amici con il nome elettivo di Per_2
L'attore compariva personalmente all'udienza del 16.05.2025 presentando tratti e caratteristiche maschili, come appurato dal giudice, e confermava integralmente il contenuto del ricorso, e rendeva interrogatorio libero.
Il difensore del ricorrente discuteva quindi oralmente la causa e all'esito il giudice relatore si riservava di riferire al collegio.
Ciò premesso in ordine alle allegazioni attoree, le domande di parte attrice sono fondate e devono pertanto essere accolte nei termini che si diranno.
In merito alla domanda volta a ottenere la rettificazione anagrafica, occorre preliminarmente esaminare la portata semantica dell'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), nella misura in cui viene stabilito un nesso tra la
3 rettifica dei dati anagrafici e la modificazione dei caratteri sessuali. Il
dubbio ermeneutico, invero, ha riguardato proprio l'esatta individuazione di tali caratteri e delle relative modalità di cambiamento.
Sul punto, la Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sull'esegesi della norma di cui sopra con sentenza n. 15138/2015, ha rimarcato il carattere strettamente personale e individuale del percorso di cambiamento del sesso e ha affermato che la rettificazione nei registri dello stato civile dei dati anagrafici non richiede necessariamente l'intervento chirurgico demolitivo dei caratteri sessuali primari. Ad avviso della Corte, conduce in tale direzione una interpretazione logica e sistematica delle norme di cui all'articolo 1 e all'articolo 3 della l. 164/82, laddove la prima disposizione non fa menzione delle concrete modalità della modificazione dei caratteri sessuali mentre il successivo articolo 3 (abrogato nella sua originaria formulazione per effetto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 34, comma 39, e attualmente trasfuso, senza variazioni testuali, nel D.Lgs. n. 150 del 2011,
art. 31, comma 4) prescrive il trattamento chirurgico solo “quando risulta necessario”.
La Cassazione, tuttavia, ha precisato che occorre “accertare in maniera rigorosa la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza
4 dell'approdo finale”, in quanto tale aspetto è funzionale a garantire il rinvenimento di quel giusto bilanciamento tra valori costituzionali,
identificati rispettivamente nel diritto alla identità personale e nell'esigenza di certezza nelle relazioni giuridiche.
Conferisce maggiore pregnanza a tale pronuncia quella successiva con cui la Corte Costituzionale, con sentenza n. 221 del 2015, nel dichiarare infondata la questione di legittimità costituzionale della norma sopra indicata di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 14 aprile 1982, n. 164, ha escluso la necessarietà sic et simpliciter dell'intervento chirurgico, ai fini dell'ottenimento della rettificazione dei dati anagrafici. L'approdo a tale conclusione è avvenuto valorizzando la portata evolutiva della norma di cui alla Legge n. 164 del 1982, quale norma propria di “una civiltà giuridica in evoluzione, sempre più attenta ai valori, di libertà e dignità, della persona umana, che ricerca e tutela anche nelle situazioni minoritarie ed anomale” e che per tali motivi accoglie “un concetto di identità sessuale nuovo e diverso rispetto al passato, nel senso che ai fini di una tale identificazione viene conferito rilievo non più esclusivamente agli organi genitali esterni,
quali accertati al momento della nascita ovvero “naturalmente” evolutisi,
sia pure con l'ausilio di appropriate terapie medico-chirurgiche, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.” (cfr. C. Cost. 161/1985).
5 Nella prospettiva della Consulta, dunque, la valorizzazione delle istanze personalistiche, nelle quali è ricompreso il diritto all'identità di genere,
quale elemento costitutivo del diritto all'identità personale, impone che sia rimessa al soggetto la scelta della modalità attraverso cui realizzare il mutamento della propria identità di genere, mutamento che “deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere” e deve potersi dire definitivo.
Ne deriva, in ultima analisi, l'impossibilità di predeterminare le modalità
del percorso di transizione per la varietà delle situazioni personali, non catalogabili entro precisi e rigidi schemi.
L'intervento chirurgico, in definitiva perde la sua connotazione di prerequisito per la realizzazione del mutamento di sesso, divenendo unicamente uno dei possibili mezzi per la sua realizzazione, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, in particolare nei casi in cui la divergenza tra soma e psiche sia tale da ingenerare nella persona una forte conflittualità tra il suo sentire psichico e la sua condizione anatomica.
Ciò premesso in punto di diritto, va rilevato che, dalla documentazione versata in atti, al cui contenuto si rinvia integralmente, e, segnatamente,
dalla relaziona psico clinica psicodiagnostica redatta dalla citata dott.ssa
6 , emerge che è portatore di una Per_1 Parte_1
condizione di disforia di genere.
Come si legge nella relazione in atti, quest'ultimo, nell'ambito del percorso di valutazione e di supporto intrapreso con la suddetta psicologa, ha riferito, di aver cominciato a percepire la sua “parte maschile” nel 2017
durante un'esperienza lavorativa in Irlanda
Sempre in tale relazione, si legge che la condizione transgender dell'attore
“La percezione della varianza di genere e il disagio associato
all'incongruenza tra le caratteristiche sessuali primarie e secondarie e
l'identità di genere maschile hanno portato alla Parte_2
scelta, autonoma e consapevole, di intraprendere un percorso di
affermazione di genere. Tale scelta è stata sostenuta dalla necessità di
modificare le caratteristiche sessuali secondarie in senso mascolinizzante,
attraverso l'assunzione del TOS. Al presente esprime, Parte_2
inoltre, l'intenzione ferma di proseguire l'iter a causa della marcata
sofferenza dovuta al mancato riconoscimento legale e al mancato accesso
all'adeguamento chirurgico del proprio genere”
Sul punto, va altresì richiamata la certificazione a firma dell'endocrinologo dott. (doc.5), attestante l'assunzione da parte del Per_3 Parte_1
di terapia ormonale nonché che la stessa ha comportato
[...]
nell'attore medesimo una “progressiva mascolinizzazione”
7 Ancora, nella medesima relazione di cui sopra, si è rilevata la salda motivazione espressa dall'attore nell'intraprendere e compiere il percorso di transizione in esame, la consapevolezza di quest'ultimo circa la irreversibilità, radicalità e definitività della identità di genere maschile elettiva;
nella stessa, viene poi riportata la condizione di lucidità
manifestata dall'attore nel corso del percorso in esame e viene sottolineata,
infine, l'assenza di controindicazioni rispetto a tale percorso di transizione rispetto alla transizione e di psicopatologie a carico dell'attore, che possano inficiare detto percorso.
Dagli elementi emersi nel corso dell'istruttoria e sopra analizzati, pertanto,
è emersa la definitività ed irreversibilità della scelta di transizione operata con ferma convinzione dall'attore, comprovata anche dall'assunzione delle sembianze esteriori tipiche del sesso maschile, ottenute mediante l'assunzione della terapia ormonale prescritta e l'attuazione dei trattamenti estetici indicati in atti.
osservato, pertanto, che, sulla base di tutti gli elementi sopra esaminati,
deve integralmente accogliersi la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso formulata da parte attrice;
8 Sulla base delle coordinate ermeneutiche e delle circostanze fattuali sopra esposte nonché della significativa documentazione prodotta, va dunque accolta, a prescindere dall'intervenuto mutamento dei caratteri sessuali primari, la domanda di rettificazione dell'attribuzione del sesso dell'attore.
Deve dunque ordinarsi all'Ufficiale dello stato civile competente di effettuare la rettificazione di attribuzione del sesso nell'atto di nascita dell'attore, con il cambiamento del nome da a Pt_1 Per_2
A seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale n. 143/2024,
l'autorizzazione giudiziale agli interventi chirurgici non è più necessaria,
laddove la persona interessata dimostri di aver effettuato un percorso piscologico/medico di affermazione di genere serio e definitivo.
Alla luce di quanto sopra osservato, nel caso che ci occupa, come ampiamente esposto in narrativa, si evidenzia che parte attrice ha ricevuto una Diagnosi di Disforia di Genere effettuata da professionisti affiliati ad una struttura pubblica, specializzata in percorsi di riaffermazione e transizione di genere, ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante che oramai prosegue da quasi 2 anni (da giugno 2023), tutt'ora in corso. La
stessa, inoltre, come detto, vive adoperando esclusivamente il genere maschile e il nome “ in ogni contesto e ambito della propria vita, Per_2
da quello privato, relazionale e familiare a quello lavorativo e sociale.
9 Pertanto, nessun dubbio può sorgere in merito alla serietà e all'univocità
della decisione di parte attrice di voler vivere in accordo al voluto genere maschile, percepito sin dall'infanzia come proprio genere di appartenenza osservato, pertanto, che, a fronte dei principi espressi dalla Corte
Costituzionale, deve ritenersi venuto meno ex art. 100 c.p.c. l'interesse di parte attrice alla pronuncia giudiziale di un provvedimento stricto sensu di autorizzazione al trattamento medico chirurgico, fermo restando che, nel caso di specie, in forza di quanto sopra illustrato in fatto, sussistono certamente in capo alla parte ricorrente i requisiti per sottoporsi all'intervento chirurgico di riconversione del sesso al fine di adeguare la struttura corporea a quella mentale, favorendo il pieno sviluppo della personalità corrispondente al genere elettivo e il superamento dell'attuale scissione tra il sé psichico ed il sé corporeo;
Nulla va statuito sulle spese, considerato la natura del giudizio e l'assenza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) accerta in capo a parte attrice la sussistenza dei requisiti per sottoporsi al trattamento medico-chirurgico di adeguamento e modifica dei suoi caratteri sessuali da femminili a maschili alla luce
10 della definitività e irreversibilità del percorso di transizione finora svolto;
2) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune ROVERETO (TN) di procedere alla rettifica dell'atto di nascita riferibile
[...]
nata il [...] a [...], nel senso Parte_1
che ove vi è scritto il nome debba ritenersi scritto il nome Pt_1
di dove è indicato il sesso femminile debba intendersi Per_2
indicato il sesso maschile;
3) nulla sulle spese.
Verona 27/05/2025
Il PRESIDENTE relatore
Dr. Massimo Vaccari
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