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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 06/03/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , all'udienza del 06/03/2025 , ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 193 /2020 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in via Medici 358/b 98076 C.F._1
Sant'Agata Militello ITALIA presso lo studio dell'Avv. RICCA SALVATORE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA VIA TOMMASO CP_1 P.IVA_1
CAPRA 301/BIS MESSINA presso lo studio dell'Avv. MONORITI
ANTONELLO che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Fatto e Diritto
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., il sig. assistito dall'Avv. Parte_1
Salvatore Ricca, ha adito questo Tribunale per ottenere il riconoscimento della
Indennità di Disoccupazione DIS-COLL, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n.
22/2015, a seguito della cessazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa con l' Controparte_2
avvenuta in data 19/09/2018.
L' , rappresentato dall'Avv. Antonello Monoriti, ha eccepito CP_1
l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che il ricorrente, in qualità di
Commissario Straordinario dell'A.O.U. G. Martino di Messina, rientrerebbe nella categoria degli "amministratori" di ente pubblico e, pertanto, non potrebbe beneficiare della prestazione richiesta, conformemente a quanto indicato nella
Circolare n. 115/2017. CP_1
Il ricorrente ha contestato tale qualificazione, argomentando che la funzione di Commissario Straordinario non è equiparabile a quella di amministratore di ente privato o pubblico, bensì rientra tra le figure previste dalla normativa vigente che possono accedere alla Gestione Separata dell' , con CP_1
conseguente diritto alla DIS-COLL. Inoltre, ha evidenziato che la sua iscrizione alla Gestione Separata e il versamento dei relativi contributi rappresentano un elemento dirimente per la determinazione della sua posizione previdenziale.
Motivazione in diritto
L'art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015, integrato dall'art. 7 della L. n. 81/2017, stabilisce che l'indennità DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata dell' , che abbiano CP_1
perso involontariamente la propria occupazione, non siano pensionati né titolari di partita IVA.
Nel caso in esame, il sig. risultava iscritto alla Gestione Parte_1
Separata dell' e aveva adempiuto agli obblighi contributivi per l'incarico CP_1 svolto presso l'A.O.U. G. Martino di Messina.
La questione controversa attiene alla qualificazione del ruolo di
Commissario Straordinario e alla sua eventuale assimilazione alla figura dell'amministratore di ente pubblico o privato. A tal riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che non si può procedere a un'automatica equiparazione tra le due figure, in ragione delle diverse modalità di conferimento dell'incarico e delle funzioni esercitate. La Circolare n. 115/2017 esclude espressamente gli CP_1
amministratori di società, senza tuttavia menzionare i commissari straordinari di enti pubblici, né i direttori generali.
Inoltre, la disciplina della gestione separata consente di includere tra i destinatari della DIS-COLL i soggetti titolari di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa in ambito pubblico, purché tali incarichi non si configurino come subordinazione e non implichino una struttura imprenditoriale autonoma. È di particolare rilevanza il fatto che la posizione previdenziale dell'interessato sia stata determinata in base alla natura del suo incarico, il quale, seppur a tempo determinato, ha rispettato le condizioni previste per l'accesso alla prestazione richiesta.
Per quanto concerne il requisito della disoccupazione involontaria, dagli atti risulta documentato che il sig. ha cessato l'incarico in data 19/09/2018 e Pt_1
ha presentato tempestivamente la domanda per la DIS-COLL in data 02/10/2018, rispettando i termini stabiliti dall'art. 15 del D.Lgs. n. 22/2015. Questo aspetto è cruciale nella valutazione del caso di specie, poiché la tempestività della richiesta
è un presupposto necessario per il riconoscimento del beneficio.
Un ulteriore elemento da considerare è che, sebbene l' abbia rigettato CP_1 la domanda del ricorrente sulla base di un'interpretazione restrittiva della normativa, la giurisprudenza in materia evidenzia come la posizione previdenziale dei collaboratori coordinati e continuativi non possa essere esclusa dal novero dei beneficiari solo in ragione del ruolo temporaneo assunto. La distinzione tra amministratore di società e commissario straordinario deve essere operata tenendo conto della finalità dell'incarico e della natura del rapporto intercorso tra l'ente e il ricorrente.
In conclusione, sulla base delle considerazioni sopra esposte, il ricorso si rivela fondato e meritevole di accoglimento. La normativa di riferimento, letta alla luce dei principi di tutela previdenziale, impone una interpretazione che riconosca la legittima aspettativa del ricorrente al trattamento richiesto, senza distorsioni interpretative che possano pregiudicarne il diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice del Lavoro designato, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, riconosce il Parte_1 diritto del ricorrente all'indennità DIS-COLL dalla data della domanda amministrativa (02/10/2018) sino alla data del riconoscimento della prestazione pensionistica;
2. Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente delle somme CP_1
spettanti a titolo di DIS-COLL, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nei limiti di legge;
3. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro CP_1
1860,00 oltre spese generali, iva e cpa a favore del procuratore di parte ricorrente con relativa distrazione;
Così deciso in Patti 06/03/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo