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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 10/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GR ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, EL
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA sez. 1 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00514 IMP SOS AD IRES 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00514 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00514 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00514 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., esercente attività di affittacamere, case vacanze, bed & breakfast e residence presso un immobile sito in Comano (MS), detenuto in locazione, e la sig.ra Nominativo_1, quale legale rappresentante e liquidatore della stessa, ricorrevano avverso l'avviso di accertamento n°
T8M03UC00514/2023, notificato loro rispettivamente in data in data 03.11.2023 e 31.10.2023, con il quale la Direzione Provinciale di Massa Carrara dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo fiscale effettuato nei confronti della società, rideterminava le risultanze del quadro RS della dichiarazione Unico relativa all'anno d'imposta 2017, relativo alla verifica dell'operatività e alla determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo, ai sensi dell'art.30 della Legge n. 724/1994, ritenuto erroneamente compilato con riferimento al periodo di riferimento 2014-2016, riscontrando il mancato superamento del test di operatività, e rettificava il reddito della società nell'importo di € 38.022,96 con recupero delle relative imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA, oltre a sanzioni ed interessi.
Le ricorrenti sostenevano che l'attività di affittacamere era cessata al 31.12.2013 e la società era stata posta in liquidazione dal 20.11.2014, al solo fine di rimborsare il mutuo per la ristrutturazione dell'immobile, e che il reddito per le annualità successive era costituito esclusivamente dal canone di locazione ad uso abitativo, essendo pertanto consentito disapplicare la disciplina delle società di comodo, in ogni caso la detraibilità dell'IVA, e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sosteneva che la società non aveva presentato istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art.30, comma 4-bis, della L.724/97 al fine di accertare la presenza di oggettive situazioni che avrebbero impedito il conseguimento di maggiori ricavi e l'utilizzo solo parziale dell'immobile concesso in locazione e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Massa Carrara, con sentenza n.113/2024 del 21.5.2024, rigettava i ricorsi riuniti con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo legittima l'applicazione della disciplina relativa alle società di comodo, pur essendo facoltativa la presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo, non avendo le ricorrenti dimostrato la sussistenza di ragioni oggettive di carattere straordinario, che avrebbero impedito la continuazione della propria attività di affittacamere e di trarre dall'immobile un maggior reddito, e che il recupero ai fini IVA è dovuto in ragione del maggior reddito minimo accertato.
La società ricorrente propone appello avverso tale sentenza sostenendo che la cessazione dell'attività di affittacamere si era resa necessaria in considerazione dei modesti ricavi a fronte di costi di gestione elevati e che il canone di locazione era in linea con i valori OMI, sussistendo pertanto le condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, e chiede la riforma della sentenza appellata con annullamento dell'Avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sostiene l'infondatezza dei motivi di appello riproponendo le argomentazioni sostenute nel precedente grado di giudizio e chiede il rigetto dell'appello.
L'appellante con successive memorie sostiene inoltre, per quanto riguarda il recupero dell'IVA, che la disposizione di cui al comma 4 del citato art.30 non è applicabile in quanto incompatibile con la direttiva
2006/112/CE e che il credito IVA compensato si è generato durante il periodo di svolgimento dell'attività di affittacamere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che nel presente giudizio non è in contestazione il fatto che la società ricorrente risultasse non operativa, ai sensi dell'art.30 della L.724/97, risultando invece controversa la legittimità della mancata disapplicazione di tale normativa in assenza delle condizioni previste dal comma 4-bis del citato art.30.
La norma prevede che “In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente” ed il successivo comma 4-ter che “Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma (…..) deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi”.
La società contribuente non ha presentato l'istanza di interpello disapplicativo, ancorché da ritenersi facoltativa, né ne ha dato corretta indicazione nella dichiarazione, avendo errato la causale nella sua redazione, come evidenziato nella motivazione dell'accertamento, superando in tal modo, artificiosamente, il test di operatività.
Si osserva che in ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'esistenza di oggettive situazioni concretanti l'elemento giustificativo della non idonea redditualità dell'impresa devono consistere in scelte indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni del mercato” (Cass.26115/2025).
Nel caso di specie è pacifico che i minori ricavi sono conseguiti dalla autonoma decisione della società di cessare l'attività di agriturismo, a fronte di una gestione risultata antieconomica, limitando le entrate ai canoni di locazione, rectius sublocazione, di una parte dell'immobile detenuto in locazione, e rinunciando ad utilizzarne la restante parte ai fini reddituali.
Risulta irrilevante che la società abbia deciso di rinviare l'estinzione al fine di provvedere al rimborso del finanziamento, né la eventuale congruità dei canoni di locazione, non essendo state rappresentate oggettive situazioni di carattere straordinario, non dipendenti dalla volontà della società imprenditrice, correlate alle effettive condizioni del mercato.
Si ritiene invece illegittimo il recupero del credito IVA di € 410,00 oggetto di compensazione orizzontale effettuato dall'Ufficio, ai sensi dell'art.30, comma 4 della Legge del 23/12/1994 n. 724, con la relativa sanzione, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità, conformandosi alle direttive comunitarie, sulla base del principio di neutralità dell'imposta, che il rimborso dell'IVA assolta non può essere negato da una norma nazionale che lo subordini al raggiungimento di un importo minimo di ricavi, purché non si inserisca in una frode o in un abuso del diritto, cosa che non può ritenersi nel caso di cui trattasi (vedasi Cass. 18 febbraio
2025 nn. 4151 e 4157).
Si ritiene pertanto di dover accogliere parzialmente l'appello limitatamente al recupero dell'IVA di € 410,00 ed alla relativa sanzione, disponendo, in considerazione della reciproca soccombenza, la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente al recupero dell'IVA. Conferma nel resto. Spese dei due gradi di giudizio compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il
28/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
GR ALUNNO SILVIO, Presidente
NICOLAI STEFANO, EL
LELLO MASSIMO, Giudice
in data 28/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 765/2024 depositato il 24/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Massa-Carrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 113/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MASSA
CARRARA sez. 1 e pubblicata il 14/06/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00514 IMP SOS AD IRES 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00514 IRES-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00514 IVA-ALTRO 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8M03UC00514 IRAP 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 04/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 S.r.l., esercente attività di affittacamere, case vacanze, bed & breakfast e residence presso un immobile sito in Comano (MS), detenuto in locazione, e la sig.ra Nominativo_1, quale legale rappresentante e liquidatore della stessa, ricorrevano avverso l'avviso di accertamento n°
T8M03UC00514/2023, notificato loro rispettivamente in data in data 03.11.2023 e 31.10.2023, con il quale la Direzione Provinciale di Massa Carrara dell'Agenzia delle Entrate, a seguito di un controllo fiscale effettuato nei confronti della società, rideterminava le risultanze del quadro RS della dichiarazione Unico relativa all'anno d'imposta 2017, relativo alla verifica dell'operatività e alla determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo, ai sensi dell'art.30 della Legge n. 724/1994, ritenuto erroneamente compilato con riferimento al periodo di riferimento 2014-2016, riscontrando il mancato superamento del test di operatività, e rettificava il reddito della società nell'importo di € 38.022,96 con recupero delle relative imposte ai fini IRES, IRAP ed IVA, oltre a sanzioni ed interessi.
Le ricorrenti sostenevano che l'attività di affittacamere era cessata al 31.12.2013 e la società era stata posta in liquidazione dal 20.11.2014, al solo fine di rimborsare il mutuo per la ristrutturazione dell'immobile, e che il reddito per le annualità successive era costituito esclusivamente dal canone di locazione ad uso abitativo, essendo pertanto consentito disapplicare la disciplina delle società di comodo, in ogni caso la detraibilità dell'IVA, e chiedeva l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sosteneva che la società non aveva presentato istanza di interpello disapplicativo ai sensi dell'art.30, comma 4-bis, della L.724/97 al fine di accertare la presenza di oggettive situazioni che avrebbero impedito il conseguimento di maggiori ricavi e l'utilizzo solo parziale dell'immobile concesso in locazione e chiedeva pertanto il rigetto del ricorso.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Massa Carrara, con sentenza n.113/2024 del 21.5.2024, rigettava i ricorsi riuniti con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio, ritenendo legittima l'applicazione della disciplina relativa alle società di comodo, pur essendo facoltativa la presentazione dell'istanza di interpello disapplicativo, non avendo le ricorrenti dimostrato la sussistenza di ragioni oggettive di carattere straordinario, che avrebbero impedito la continuazione della propria attività di affittacamere e di trarre dall'immobile un maggior reddito, e che il recupero ai fini IVA è dovuto in ragione del maggior reddito minimo accertato.
La società ricorrente propone appello avverso tale sentenza sostenendo che la cessazione dell'attività di affittacamere si era resa necessaria in considerazione dei modesti ricavi a fronte di costi di gestione elevati e che il canone di locazione era in linea con i valori OMI, sussistendo pertanto le condizioni per la disapplicazione della disciplina delle società di comodo, e chiede la riforma della sentenza appellata con annullamento dell'Avviso di accertamento impugnato.
L'Ufficio con proprie controdeduzioni sostiene l'infondatezza dei motivi di appello riproponendo le argomentazioni sostenute nel precedente grado di giudizio e chiede il rigetto dell'appello.
L'appellante con successive memorie sostiene inoltre, per quanto riguarda il recupero dell'IVA, che la disposizione di cui al comma 4 del citato art.30 non è applicabile in quanto incompatibile con la direttiva
2006/112/CE e che il credito IVA compensato si è generato durante il periodo di svolgimento dell'attività di affittacamere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si osserva che nel presente giudizio non è in contestazione il fatto che la società ricorrente risultasse non operativa, ai sensi dell'art.30 della L.724/97, risultando invece controversa la legittimità della mancata disapplicazione di tale normativa in assenza delle condizioni previste dal comma 4-bis del citato art.30.
La norma prevede che “In presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può interpellare l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma
1, lettera e), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente” ed il successivo comma 4-ter che “Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 4-bis ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma (…..) deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi”.
La società contribuente non ha presentato l'istanza di interpello disapplicativo, ancorché da ritenersi facoltativa, né ne ha dato corretta indicazione nella dichiarazione, avendo errato la causale nella sua redazione, come evidenziato nella motivazione dell'accertamento, superando in tal modo, artificiosamente, il test di operatività.
Si osserva che in ogni caso la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “l'esistenza di oggettive situazioni concretanti l'elemento giustificativo della non idonea redditualità dell'impresa devono consistere in scelte indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, che rendano impossibile conseguire il reddito presunto avuto riguardo alle effettive condizioni del mercato” (Cass.26115/2025).
Nel caso di specie è pacifico che i minori ricavi sono conseguiti dalla autonoma decisione della società di cessare l'attività di agriturismo, a fronte di una gestione risultata antieconomica, limitando le entrate ai canoni di locazione, rectius sublocazione, di una parte dell'immobile detenuto in locazione, e rinunciando ad utilizzarne la restante parte ai fini reddituali.
Risulta irrilevante che la società abbia deciso di rinviare l'estinzione al fine di provvedere al rimborso del finanziamento, né la eventuale congruità dei canoni di locazione, non essendo state rappresentate oggettive situazioni di carattere straordinario, non dipendenti dalla volontà della società imprenditrice, correlate alle effettive condizioni del mercato.
Si ritiene invece illegittimo il recupero del credito IVA di € 410,00 oggetto di compensazione orizzontale effettuato dall'Ufficio, ai sensi dell'art.30, comma 4 della Legge del 23/12/1994 n. 724, con la relativa sanzione, avendo chiarito la giurisprudenza di legittimità, conformandosi alle direttive comunitarie, sulla base del principio di neutralità dell'imposta, che il rimborso dell'IVA assolta non può essere negato da una norma nazionale che lo subordini al raggiungimento di un importo minimo di ricavi, purché non si inserisca in una frode o in un abuso del diritto, cosa che non può ritenersi nel caso di cui trattasi (vedasi Cass. 18 febbraio
2025 nn. 4151 e 4157).
Si ritiene pertanto di dover accogliere parzialmente l'appello limitatamente al recupero dell'IVA di € 410,00 ed alla relativa sanzione, disponendo, in considerazione della reciproca soccombenza, la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie l'appello limitatamente al recupero dell'IVA. Conferma nel resto. Spese dei due gradi di giudizio compensate.